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Document 31990R3578

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3578/90 DEL CONSIGLIO, DELL' 11 DICEMBRE 1990, RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1678/85 CHE FISSA I TASSI DI CONVERSIONE DA APPLICARE NEL SETTORE AGRICOLO

OJ L 349, 13.12.1990, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1992; abrogato da 392R1380

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3578/oj

31990R3578

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3578/90 DEL CONSIGLIO, DELL' 11 DICEMBRE 1990, RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1678/85 CHE FISSA I TASSI DI CONVERSIONE DA APPLICARE NEL SETTORE AGRICOLO

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 13/12/1990 pag. 0001 - 0003


REGOLAMENTO (CEE) N. 3578/90 DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1990 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1678/85 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i tassi di conversione agricoli attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1678/85 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3300/90 (4);

considerando che, per quanto riguarda il Portogallo, la prima tappa della transizione che interessa specificatamente il latte e i prodotti lattiero-caseari, le carni bovine, i cereali, il riso, il vino, le carni suine, i prodotti dell'agricoltura e gli ortofrutticoli freschi, prevista all'articolo 260 dell'atto di adesione, si conclude il 31 dicembre 1990; che per tali prodotti occorre fissare, con effetto dal 1° gennaio 1991, un tasso di conversione agricolo aderente alla realtà economica, tenendo conto di quello applicabile agli altri prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato X del regolamento (CEE) n. 1678/85 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente V. SACCOMANDI

ALLEGATO X

PORTOGALLO >SPAZIO PER TABELLA>

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