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Document 31990R1430

REGOLAMENTO (CEE) N. 1430/90 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 1990 recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri

OJ L 137, 30.5.1990, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/02/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1430/oj

31990R1430

REGOLAMENTO (CEE) N. 1430/90 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 1990 recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri

Gazzetta ufficiale n. L 137 del 30/05/1990 pag. 0024 - 0026


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1430/90 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1990

recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 580/71 del Consiglio, dell'8 marzo 1971, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi di riporto (3), dispone che la concessione di un aiuto all'ammasso privato può essere decisa, in particolare per i formaggi fabbricati con latte di pecora, che necessita una maturazione della durata di almeno 6 mesi, quando uno squilibrio grave del mercato possa essere soppresso o ridotto con un ammasso stagionale;

considerando che il mercato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri è attualmente perturbato dall'esistenza di giacenze difficili da vendere che provocano una diminuzione dei prezzi; che è pertanto opportuno far ricorso per tali quantitativi ad un ammasso stagionale che permetta di migliorare la situazione e di dare ai produttori di tali formaggi il tempo necessario per reperire altri sbocchi;

considerando che, per quanto concerne le modalità di applicazione di tale misura, è necessario ispirarsi, nelle linee essenziali, a quelle previste per analoghe misure negli anni precedenti;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita in materia di controllo, è opportuno precisare le disposizioni ad esso relative, con particolare riferimento alla documentazione da presentare e alle verifiche in loco da effettuare; che queste nuove disposizioni rendono necessario accordare agli Stati membri la possibilità di disporre che le spese dei controlli siano a carico, in tutto o in parte, del contraente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È concesso un aiuto di 4 000 t all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri fabbricati nella Comunità con latte di pecora e rispondenti alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento stipula un contratto d'ammasso soltanto quando sussistano le seguenti condizioni:

a) la partita di formaggio oggetto del contratto è costituita da almeno 2 t;

b) il formaggio è stato fabbricato almeno 90 giorni prima della data d'inizio dell'ammasso indicato nel contratto e dopo il 30 novembre 1989;

c) il formaggio è stato sottoposto ad un esame dal quale è risultato che soddisfa alla condizione di cui alla lettera b) e che è di prima qualità;

d) il depositante si impegna:

- a mantenere il formaggio per tutta la durata dell'ammasso in locali alla temperatura massima di + 16 °C;

- a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo di intervento. Sempreché ricorra la condizione relativa al quantitativo minimo fissato per partita, l'organismo d'intervento può autorizzare una modifica se si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso.

In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi,

i) se i suddetti quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo di intervento, il contratto si considera come non modificato;

ii) se i suddetti quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza.

Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore;

- a tenere una contabilità di magazzino e a comunicare ogni settimana all'organismo di intervento le entrate effettuate durante la settimana precedente e le uscite previste.

2. Il contratto di ammasso è stipulato:

a) per iscritto e con l'indicazione della data d'inizio dell'ammasso contrattuale; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto;

b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.

Articolo 3

1. L'aiuto è concesso soltanto per il formaggio entrato in ammasso nel periodo dal 15 maggio al 30 novembre 1990.

2. Non è concesso alcun aiuto quando la durata d'ammasso è inferiore a sessanta giorni.

3. L'importo dell'aiuto non può eccedere l'importo corrispondente ad un periodo di ammasso contrattuale di 150 giorni, che scade anteriormente al 31 marzo 1991. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), al termine del periodo di sessanta giorni di cui al paragrafo 2, l'ammassatore può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo che può essere svincolato dall'ammasso è di almeno 500 kg. Tuttavia, gli Stati membri possono aumentarlo sino a due tonnellate.

La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.

Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto è fissato a 2,28 ECU/t/giorno.

2. L'importo dell'aiuto espresso in ecu ed applicabile ad un contratto d'ammasso è l'importo valido il primo giorno dell'ammasso contrattuale. La sua conversione in moneta nazionale si effettua in base al tasso rappresentativo applicabile l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

3. Il pagamento dell'aiuto ha luogo entro un periodo massimo di novanta giorni a decorrere dall'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

Articolo 5

I periodi di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1). Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4 dello stesso regolamento non si applica per la determinazione della durata dell'ammasso contrattuale.

Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

2. Il contraente tiene a disposizione delle autorità nazionali cui compete il controllo della misura, tutti i documenti che consentano di accertare, per quanto riguarda i prodotti sottoposti all'ammasso privato, i seguenti elementi:

a) la proprietà, al momento dell'immagazzinamento,

b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi,

c) la data di entrata all'ammasso,

d) la presenza nel deposito,

e) la data di uscita dall'ammasso.

3. Il contraente o eventualmente, in sua vece, il responsabile del deposito tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel deposito stesso, in cui figurano:

a) l'identificazione, mediante il numero di contratto, dei prodotti sottoposti all'ammasso privato,

b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso,

c) il numero di formaggi e il peso, per partita,

d) l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.

4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e contraddistinti per contratto. Sui formaggi oggetto del contratto deve essere apposto un marchio particolare.

5. Al momento dell'entrata all'ammasso, gli organismi competenti procedono a controlli, allo scopo di accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e d'impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

6. L'organismo nazionale preposto al controllo procede:

a) ad un controllo inopinato della presenza dei prodotti nel magazzino. Il campione preso in considerazione dev'essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % della quantità contrattuale complessiva di una misura di aiuto all'ammasso privato. Oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, questo controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Queste verifiche fisiche devono concernere almeno il 5 % della quantità sottoposta al controllo inopinato;

b) ad un controllo della presenza dei prodotti al termine del periodo di ammasso contrattuale.

7. I controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 5 e 6 devono costituire oggetto di una relazione nella quale si precisano:

- la data del controllo,

- la sua durata,

- le operazioni effettuate.

La relazione di controllo deve essere firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dal contraente o, se del caso, dal responsabile del magazzino.

8. Qualora si constatino irregolarità che interessano il 5 % o più dei prodotti controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente.

Gli Stati membri comunicano questi casi alla Commissione entro un termine di quattro settimane.

9. Gli Stati membri possono disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il martedì di ogni settimana:

a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratto d'ammasso durante la settimana precedente;

b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 2, lettera d).

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 58 dell'11. 3. 1971, pag. 1.

(1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

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