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Document 31990L0547

Direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti

OJ L 313, 13.11.1990, p. 30–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002 P. 105 - 108
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002 P. 105 - 108
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 147 - 150
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 147 - 150

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004; abrogato da 32003L0054

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/547/oj

31990L0547

Direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti

Gazzetta ufficiale n. L 313 del 13/11/1990 pag. 0030 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 2 pag. 0105
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 2 pag. 0105


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1990

concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti

(90/547/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è necessario adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che a più riprese, in particolare a Rodi, il Consiglio europeo ha riconosciuto la necessità di realizzare un mercato interno unico nel settore dell'energia, e che la realizzazione del mercato interno, particolarmente nel settore dell'energia elettrica, faciliterà il successivo sviluppo degli obiettivi energetici della Comunità;

considerando che la realizzazione del mercato interno unico implica una maggiore integrazione del mercato europeo dell'energia; che l'energia elettrica costituisce una componente essenziale del bilancio energetico della Comunità;

considerando che nella realizzazione del mercato unico dell'energia, in particolare nel settore dell'energia elettrica, si deve tener conto dell'obiettivo della coesione economica e sociale, cioè in modo concreto si deve garantire l'approvvigionamento ottimale in energia elettrica di tutti i cittadini di tutte le regioni della Comunità per migliorare ed armonizzare le condizioni di vita e le basi di sviluppo, in particolare nelle regioni più sfavorite;

considerando che la politica energetica, ancor più delle altre misure che contribuiscono al completamento del mercato interno, non deve essere realizzata nella sola prospettiva di una diminuzione dei costi e dell'esercizio della concorrenza, ma deve anche tener conto della necessità di assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento e la compatibilità dei metodi di produzione dell'energia con l'ambiente;

considerando che per realizzare questo obiettivo occorre tener conto delle caratteristiche particolari del settore dell'energia elettrica;

considerando che tra le grandi reti ad alta tensione dei paesi europei si effettuano scambi di energia elettrica la cui entità aumenta di anno in anno; che l'utilizzazione delle interconnessioni permette al contempo il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica della Comunità europea e la diminuzione del relativo costo;

considerando che gli scambi di energia elettrica tra grandi reti in base a contratti di durata minima di un anno sono così importanti che la Commissione dovrebbe conoscere sistematicamente le domande di transazioni ed il loro esito;

considerando che è possibile ed auspicabile realizzare l'incremento degli scambi di elettricità tra le grandi reti senza trascurare le esigenze della sicurezza e della qualità dell'approvvigionamento di energia elettrica; che gli studi sinora compiuti indicano che un tale incremento è tale da minimizzare i costi di investimento e di combustibile inerenti alla produzione e al trasporto di energia elettrica nella prospettiva di un uso ottimale dei mezzi di produzione e delle infrastrutture;

considerando che tuttora sussistono ostacoli per gli scambi in questione; che il rispetto dell'obbligo relativo al transito dell'energia elettrica sulle grandi reti e l'introduzione di un dispositivo di controllo sull'osservanza di tale obbligo, adeguato alle peculiarità del settore, possono ridurre tali ostacoli, nei casi in cui essi non risultino dallo stato delle tecniche e delle reti;

considerando che l'obbligo e il controllo di cui sopra riguardano i transiti di energia elettrica relativi agli scambi di interesse comunitario, vale a dire i transiti sulle grandi reti ad alta tensione;

considerando che le condizioni dei contratti relativi ai transiti dell'elettricità tra grandi reti devono essere negoziate tra gli organi responsabili e che le condizioni del transito devono essere eque e non devono essere, direttamente o indirettamente, contrarie alle regole di concorrenza comunitarie;

considerando che, per facilitare la conclusione di contratti di transito, la Commissione prevede di istituire una procedura di conciliazione a cui sia obbligatorio ricorrere se una parte lo richiede, ma il cui risultato non abbia effetto giuridico vincolante;

considerando che è necessario ravvicinare le disposizioni che sono state prese dagli Stati membri e che influiscono sul transito dell'energia elettrica;

considerando che l'attuazione del mercato interno dell'energia elettrica determinerà un processo dinamico di integrazione migliore delle reti elettriche nazionali e che occorrerà dunque, in tale contesto, realizzare programmi ed azioni specifiche in materia di infrastrutture per accelerare la realizzazione di un collegamento efficace e socialmente vantaggioso delle regioni periferiche ed insulari della Comunità con l'insieme della rete interconnessa;

considerando che l'interconnessione delle grandi reti europee e il coordinamento degli scambi riguardano un ambito geografico che non coincide con le frontiere della Comunità; che è evidente la necessità di favorire la cooperazione in questo settore con i paesi terzi che fanno parte della rete europea interconnessa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per facilitare sul loro territorio il transito di energia elettrica tra le grandi reti di trasporto ad alta tensione nei modi stabiliti dalla presente direttiva.

Articolo 2

1. Costituisce un transito di energia elettrica tra grandi reti, ai fini della presente direttiva e fatti salvi gli accordi particolari conclusi tra la Comunità e i paesi terzi, qualsiasi operazione di trasporto di elettricità che risponda alle condizioni seguenti:

a) il trasporto è effettuato dall'ente o dagli enti che sono responsabili in ogni Stato membro di una grande rete elettrica ad alta tensione, con esclusione delle reti di distribuzione, situata nel territorio di uno Stato membro e che partecipano al buon funzionamento delle interconnessioni europee ad alta tensione;

b) la rete di origine o di destinazione finale è situata nel territorio della Comunità;

c) il trasporto implica il superamento di almeno una frontiera intracomunitaria.

2. La presente direttiva disciplina le grandi reti di trasporto dell'energia elettrica ad alta tensione esistenti negli Stati membri e gli enti che ne sono responsabili ed il cui elenco figura nell'allegato. La Commissione aggiornerà tale elenco dopo consultazione con lo Stato membro interessato ogniqualvolta ciò sia necessario e nel contesto degli obiettivi della presente direttiva, in particolare tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 1, lettera a).

Articolo 3

1. I contratti riguardanti le condizioni di transito di energia elettrica tra grandi reti sono negoziati tra gli enti responsabili delle reti interessate e della qualità dell'erogazione, eventualmente con gli enti responsabili negli Stati membri per le importazioni ed esportazioni di elettricità.

2. Le condizioni di transito devono, a norma delle disposizioni del trattato, essere eque e non discriminanti per tutte le parti interessate, non devono contenere disposizioni abusive o restrizioni ingiustificate e non devono mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento e la qualità del servizio, tenendo soprattutto pienamente conto dell'utilizzazione delle capacità di riserva di produzione e del più efficace sfruttamento dei sistemi esistenti.

3. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché, senza indugio, gli enti che dipendono dalla loro competenza territoriale e che sono enumerati nell'allegato:

- comunichino alla Commissione e alle autorità nazionali interessate ogni domanda di transito corrispondente a contratti di vendita di elettricità aventi durata minima di un anno;

- avviino negoziati sulle condizioni del transito di energia elettrica richiesto;

- informino la Commissione e le autorità nazionali interessate in merito alla conclusione di un contratto di transito;

- informino la Commissione e le autorità nazionali competenti dei motivi per cui i negoziati non hanno permesso la conclusione di un contratto al termine di un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla comunicazione della richiesta. 4. Ciascun ente interessato può chiedere che le condizioni di transito siano sottoposte a conciliazione da parte di un organismo istituito e presieduto dalla Commissione, nell'ambito del quale siano rappresentati gli enti responsabili delle grandi reti della Comunità.

Articolo 4

Se i motivi del mancato accordo su una richiesta di transito risultano ingiustificati o insufficienti, la Commissione, su denuncia del richiedente o di sua propria iniziativa, mette in atto i provvedimenti previsti dal diritto comunitario.

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BATTAGLIA

(1) GU n. C 8 del 13. 1. 1990, pag. 4.

(2) GU n. C 113 del 7. 5. 1990, pag. 91 e decisione del 10 ottobre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 75 del 26. 3. 1990, pag. 23.

ALLEGATO

Elenco degli enti e delle grandi reti della Comunità disciplinati dalla presente direttiva

1.2.3 // // // // Stato // Organismo // Rete // // // // Germania // Badenwerk AG Bayernwerk AG Berliner Kraft und Licht AG (Bewag) Energie-Versorgung Schwaben AG (EVS) Hamburgische Elektrizitaetswerke (HEW) RWE Energie AG Vereinigte Elektrizitaetswerke Westfalen AG (VEW) // Rete d'interconnessione // Belgio // CPTE - Société pour la coordination de la production et du transport de l'électricité // Coordinamento della rete di alimentazione generale // Danimarca // ELSAM // Rete di alimentazione generale (Jutland) // // ELKRAFT // Rete di alimentazione generale (Seeland) // Spagna // Red Eléctrica de España (Redesa) // Rete di alimentazione generale // Francia // Électricité de France // Rete di alimentazione generale // Grecia // Dimósia Epicheírisi Ilektrismoý (DEI) // Rete di alimentazione generale // Irlanda // Electricity Supply Board // Rete di alimentazione generale // Italia // ENEL // Rete di alimentazione generale // Lussemburgo // CEGEDEL // Rete di alimentazione generale // Paesi Bassi // SEP // Rete di alimentazione generale // Portogallo // EDP // Rete di alimentazione generale // Regno Unito // National Grid Company Scottish Power Scottish Hydro-Electric Northern Ireland Electricity // Rete di trasmissione ad alta tensione // // //

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