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Document 31990L0531

    Direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni

    GU L 297 del 29.10.1990, p. 1–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1993; abrogato e sostituito da 393L0038

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/531/oj

    31990L0531

    Direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni

    Gazzetta ufficiale n. L 297 del 29/10/1990 pag. 0001 - 0048


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 settembre 1990 relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (90/531/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, ultima frase, nonché 66, 100 A e 113,

    vista la proposta della Commissione(1),

    in cooperazione con il Parlamento europeo(2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

    considerando che occorre adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992 ; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali ;

    considerando che il Consiglio europeo ha formulato conclusioni sulla necessità di realizzare un mercato interno unico ;

    considerando che a norma degli articoli 30 e 59 del trattato sono vietate le restrizioni alla libera circolazione delle merci

    e alla libera prestazione di servizi per quanto riguarda gli appalti di forniture aggiudicati nei settori dell'erogazione di acqua e di energia nonché dei trasporti e delle telecomunicazioni ;

    considerando che l'articolo 97 del trattato Euratom vieta ogni restrizione fondata sulla nazionalità, per quanto riguarda società sottoposte alla giurisdizione di uno Stato membro che siano desiderose di partecipare alla costruzione nella Comunità di impianti nucleari a carattere scientifico o industriale ;

    procedure di aggiudicazione degli appalti applicate dagli enti che operano in questi settori ;

    considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno fissa un programma d'azione e un calendario per la liberalizzazione degli appalti pubblici nei settori esclusi dall'applicazione della direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici(4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/440/CEE(5), e della direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture(6), modificata da ultimo dalla direttiva 88/295/CEE(7) ;

    considerando che tra questi settori esclusi figurano quelli riguardanti l'acqua, l'energia ed i trasporti nonché, nel quadro della direttiva 77/62/CEE, il settore delle telecomunicazioni ;

    considerando che la loro esclusione era principalmente giustificata dal fatto che gli enti che gestiscono tali servizi sono in alcuni casi disciplinati dal diritto pubblico, mentre in altri sono disciplinati dal diritto privato ;

    considerando che la necessità di assicurare una effettiva liberalizzazione del mercato ed un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti in questi settori esige che gli enti interessati siano definiti in modo diverso dal semplice riferimento alla loro qualificazione giuridica ;

    considerando che nei quattro settori contemplati dalla presente direttiva, i problemi che occorre risolvere sono di natura analoga ed è quindi possibile trattarli in un unico dispositivo ;

    considerando che uno dei principali motivi per cui gli enti che operano in questi settori non procedono ad appelli alla concorrenza a livello europeo è la natura chiusa dei mercati nei quali essi operano, dovuta alla concessione, da parte delle autorità nazionali, di diritti speciali o esclusivi per l'approvvigionamento, la messa a disposizione o la gestione di reti che forniscono il servizio di cui trattasi, lo sfruttamento di una data area geografica per un fine determinato, la messa a disposizione o lo sfruttamento di reti pubbliche di telecomunicazioni o la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni ;

    considerando che un altro motivo importante per cui manca in tali settori una concorrenza a livello comunitario è costituito dai diversi modi che le autorità nazionali utilizzano per influenzare il comportamento di detti enti, ivi comprese l'assunzione di partecipazioni nei relativi capitali sociali o la rappresentanza negli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza di tali enti ;

    considerando che la presente direttiva non deve estendersi alle attività degli enti in questione che si svolgono al di fuori dei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti o delle telecomunicazioni, o che, pur rientrando in questi settori, sono nondimeno direttamente esposte alla concorrenza in mercati il cui accesso non è limitato ;

    considerando che è opportuno che tali enti applichino disposizioni comuni in materia di procedure d'appalto per le loro attività relative all'acqua ; che alcuni enti sono finora rientrati nel campo d'applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE relativamente alle loro attività in materia di progetti per opere di ingegneria idraulica, di irrigazione, di drenaggio e di eliminazione e trattamento delle acque di scarico ;

    considerando, tuttavia, che le norme relative alle procedure di appalto del tipo di quelle che vengono proposte per gli appalti di forniture risultano inadeguate per gli acquisti d'acqua, tenuto conto della necessità di approvvigionarsi presso fonti vicino al luogo di utilizzo ;

    considerando che, se sono soddisfatte particolari condizioni, lo sfruttamento di un'area geografica a fini di prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi può essere soggetto ad un regime alternativo che consenta di raggiungere lo stesso obiettivo di apertura dei mercati ; che la Commissione deve assicurare il controllo del rispetto di tali condizioni da parte degli Stati membri che applicano tale regime alternativo ;

    considerando che la Commissione ha annunciato che proporrà misure volte ad eliminare, entro il 1992, gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di elettricità ; che, norme sulle procedure d'appalto del tipo di quelle che sono proposte per gli appalti di forniture non permetterebbero di superare gli ostacoli esistenti per l'acquisto di energia e di combustibili nel settore dell'energia ; che non è opportuno, pertanto, includere tali acquisti di energia tra gli scopi della presente direttiva, pur considerando che tale situazione sarà riesaminata dal Consiglio sulla base di una relazione e delle proposte della Commissione ;

    considerando che i regolamenti (CEE) n. 3975/87(8) e (CEE) n. 3976/87(9) del Consiglio, la direttiva 87/601/CEE del Consiglio(10) e la decisione 87/602 del Consiglio(11) mirano ad introdurre un maggior grado di concorrenza tra gli enti che forniscono servizi di trasporto aereo al pubblico e che, pertanto, non è opportuno, per il momento, includere tali enti nella sfera d'applicazione della presente direttiva, ma che la situazione dovrebbe essere ulteriormente riesaminata alla luce dei progressi realizzati riguardo a detta concorrenza ;

    considerando che, vista la concorrenza esistente nei trasporti marittimi comunitari, non sarebbe opportuno sottoporre la maggior parte degli appalti in questo settore a procedure particolareggiate ; che la situazione dei trasportatori marittimi che gestiscono ferry marittimi deve essere sorvegliata ; che determinati servizi di ferry costieri o fluviali gestiti da autorità pubbliche non debbono più essere esclusi dal campo di applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE ;

    considerando che occorre facilitare il rispetto delle disposizioni relative alle attività non contemplate dalla presente direttiva ;

    considerando che la presente direttiva non si applica agli appalti quando vengono dichiarati segreti o quando possono pregiudicare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato o quando sono aggiudicati in base ad altre norme stabilite da accordi internazionali vigenti o da organizzazioni internazionali ;

    considerando che gli obblighi internazionali della Comunità o degli Stati membri non sono pregiudicati dalle disposizioni della presente direttiva ;

    considerando che i prodotti, lavori o servizi devono essere descritti facendo riferimento a specifiche europee ; che, onde assicurare che un prodotto, un lavoro o un servizio risponda all'uso al quale è destinato dall'ente aggiudicatore, detto riferimento può essere completato da specifiche, che non devono modificare la natura della soluzione tecnica o delle soluzioni tecniche offerte dalle specifiche europee ;

    considerando che nel quadro della presente direttiva trovano applicazione i principi dell'equivalenza e del reciproco riconoscimento delle norme, delle specifiche tecniche e di metodi di fabbricazione nazionali ;

    considerando che gli enti aggiudicatori, nel definire di comune accordo con i candidati i termini per la ricezione delle offerte, rispettano il principio della non discriminazione ; che in mancanza di tale accordo è necessario prevedere disposizioni adeguate ;

    considerando che potrebbe rivelarsi utile migliorare la trasparenza nel settore degli obblighi relativi alla tutela e alle condizioni di lavoro vigenti nello Stato membro nel quale verranno eseguiti i lavori ;

    considerando che è opportuno che le disposizioni nazionali sull'aggiudicazione degli appalti pubblici a favorire lo sviluppo regionale rispondano agli obiettivi della Comunità e siano conformi ai principi del trattato ;

    considerando che gli enti aggiudicatori possono respingere le offerte anormalmente basse soltanto dopo aver chiesto, per iscritto, spiegazioni sulla composizione dell'offerta ;

    considerando che, in presenza di offerte equivalenti originarie di paesi terzi, occorre dare la preferenza, entro certi limiti, ad una offerta di origine comunitaria ;

    considerando che la presente direttiva non deve pregiudicare la posizione della Comunità nei negoziati internazionali in corso o futuri ;

    considerando che, in funzione dell'esito di detti negoziati internazionali, la presente direttiva, previa decisione del Consiglio, si dovrà applicare anche ad offerte non comunitarie ;

    considerando che le disposizioni che gli enti interessati applicheranno devono stabilire un quadro per una sana prassi commerciale e preservare la massima flessibilità ;

    considerando che, a fronte di tale flessibilità e nell'interesse della reciproca fiducia, occorre garantire un livello minimo di trasparenza ed adottare metodi adeguati per vigilare sull'applicazione della presente direttiva ;

    considerando che è necessario adeguare le disposizioni delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE per predisporre campi di applicazione ben definiti ; che il campo di applicazione della direttiva 71/305/CEE non deve essere ridotto, ad eccezione degli appalti nei settori dell'acqua e delle telecomunicazioni ; che il campo di applicazione della direttiva 77/62/CEE non deve essere ridotto, ad eccezione di taluni appalti nel settore dell'acqua ; che il campo d'applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE non deve tuttavia essere esteso agli appalti aggiudicati da trasportatori terrestri, aerei, marittimi, costieri o fluviali che, pur svolgendo attività economiche di carattere commerciale o industriale, appartengano all'amministrazione dello Stato ; che tuttavia taluni appalti aggiudicati da trasportatori terrestri, aerei, marittimi, costieri o fluviali appartenenti all'amministrazione statale e effettuati per soddisfare esclusivamente esigenze pubbliche debbono essere contemplati da dette direttive ;

    considerando che la presente direttiva dovrà essere riesaminata in base all'esperienza acquisita ;

    considerando che l'apertura, il 1° gennaio 1993, dei mercati nei settori contemplati dalla presente direttiva potrebbe avere effetti negativi sull'economia del Regno di Spagna ; che le economie della Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese dovranno sostenere sforzi ancora più rilevanti ; che è opportuno accordare a tali Stati membri periodi supplementari adeguati per attuare la presente direttiva,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    TITOLO I

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    Ai fini della presente direttiva, si intende per :

    1)Autorità pubbliche : lo Stato, gli enti territoriali, gli enti di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti territoriali o enti di diritto pubblico.

    Si considera ente di diritto pubblico ogni ente :

    ITAMS 10-19ThomasBACS - DS 4-6arse

    -istituito allo scopo specifico di provvedere ad esigenze di pubblico interesse, che non abbiano carattere industriale o commerciale,

    -dotato di personalità giuridica, e

    -la cui attività è finanziata in via maggioritaria dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri di diritto pubblico o la cui gestione è sottoposta al controllo di questi ultimi o il cui consiglio d'amministrazione, consiglio direttivo o consiglio di vigilanza è composto da membri, più della metà dei quali sia nominata dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri enti di diritto pubblico.

    2)Imprese pubbliche : le imprese su cui la autorità pubbliche possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne hanno la proprietà, o hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle norme che disciplinano le imprese in questione. L'influenza dominante è presunta quando le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, riguardo ad un'impresa :

    -detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa, oppure

    -controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, oppure

    -hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, del consiglio direttivo o del consiglio di vigilanza.

    3)Appalti di forniture e di lavori : i contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto fra uno degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2 e un fornitore o imprenditore, che hanno per oggetto :

    a)quando si tratta di appalti di forniture, l'acquisto, il leasing, la locazione o la vendita a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti o di servizi inerenti al software. Questi appalti possono comportare, inoltre, lavori di posa e installazione.

    I servizi inerenti al software sono compresi nella presente definizione se sono stati acquisiti da un ente aggiudicatore che esercita un'attività definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), e se si tratta di software per la gestione di una rete pubblica di telecomunicazioni o destinati ad essere utilizzati in un servizio pubblico di telecomunicazioni in quanto tale ;

    b)quando si tratta di appalti di lavori, l'esecuzione, o l'esecuzione e la progettazione insieme, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di lavori di edilizia o di genio civile di cui all'allegato XI. Questi appalti possono comportare inoltre le forniture e i servizi necessari alla loro esecuzione.

    Gli appalti che includono servizi diversi da quelli menzionati alle lettere a) e b) sono considerati appalti di forniture quando il valore totale delle forniture, compreso il valore delle attività di posa ed installazione necessarie all'esecuzione dell'appalto e dei servizi di software ai sensi della lettera a), è superiore al valore degli altri servizi compresi nell'appalto.

    4)Accordo quadro : l'accordo tra uno degli enti aggiudicatori di cui all'articulo 2 ed uno o più fornitori e imprenditori che è inteso a fissare i termini, soprattutto per quanto riguarda i prezzi ed eventualmente i quantitativi previsti, di appalti da aggiudicare nel corso di un determinato periodo.

    5)Offerente : il fornitore o l'imprenditore che presenta un'offerta ;

    candidato : colui che sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta o negoziata.

    6)Procedure aperte, ristrette o negoziate : le procedure di aggiudicazione utilizzate dagli enti aggiudicatori, fermo restando che :

    a)nel caso delle procedure aperte, ogni fornitore o imprenditore interessato può presentare un'offerta ;

    b)nel caso delle procedure ristrette, soltanto gli imprenditori invitati dall'amministrazione aggiudicatrice possono presentare un'offerta ;

    c)nel caso delle procedure negoziate, l'ente aggiudicatore consulta i fornitori o gli imprenditori di propria scelta e negozia le condizioni dell'appalto con uno o più di essi.

    7)Specifiche tecniche : i requisiti tecnici menzionati in particolare nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare oggettivamente un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso cui sono destinati dall'ente aggiudicatore. Tali prescrizioni tecniche possono comprendere i livelli di qualità o di proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto o alla fornitura per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove e metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura. Relativamente agli appalti di lavoro esse possono includere anche le norme relative alla progettazione e al calcolo dei costi delle opere, le condizioni di prova, di controllo e di ricevimento delle opere nonché le tecniche o i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che l'ente

    aggiudicatore è in grado di prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto riguarda le opere terminate e in ordine ai materiali o elementi costituenti tali opere.

    8)Norma : la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto come avente attività normativa, ai fini di un'applicazione ripetuta e continua, il cui rispetto non è in linea di massima obbligatorio.

    9)Norma europea : ogni norma approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europo di normalizzazione elettronica (CENELEC) in quanto norma europea (EN) o documento di armonizzazione (HD), conformemente alle regole comuni di tali organismi, o approvata dall'Ente europeo di normalizzazione nel settore delle telecomunicazioni (ETSI), conformemente alle proprie norme, in quanto norma europea per le telecomunicazioni (ETS).

    10)Specifica tecnica comune : la specifica tecnica elaborata conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    11)Omologazione tecnica europea : una valutazione tecnica attestante l'idoneità di un prodotto all'impiego cui è destinato, basata sulla sua conformità ai requisiti essenziali prescritti per la opere nelle quali dev'essere utilizzato, alla luce delle sue caratteristiche intrinseche e delle sue condizioni d'impiego, quali definite dalla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione(12). L'omologazione tecnica europea viene rilasciata dall'organismo autorizzato a tal fine dallo Stato membro.

    12)Specifica europea : una specifica tecnica comune, una omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea.

    13)Rete pubblica di telecomunicazioni : l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

    Punto terminale della rete : l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa.

    14)Servizi pubblici di telecomunicazioni : i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificamente incaricato uno o più enti di telecomunicazioni.

    Servizi di telecomunicazioni : i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.

    Articolo 2

    1. La presenta direttiva si applica agli enti aggiudicatori che :

    a)sono autorità pubbliche o imprese pubbliche che svolgono una qualsiasi delle attività di cui al paragrafo 2 ;

    b)non essendo autorità pubbliche o imprese pubbliche annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui al paragrafo 2 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente di uno Stato membro.

    2. Le attività che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva sono le seguenti :

    a)messa a disposizione o gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di :

    iii)acqua potabile, oppure

    iii)elettricità, oppure

    iii)gas o energia termica,

    oppure la fornitura di acqua potabile, elettricità, gas o energia termica a tali reti ;

    b)sfruttamento di un'area geografica ai fini della :

    iii)prospezione o estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido oppure

    ii)messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e fluviali, di aeroporti, porti marittimi o interni, nonché altri impianti terminali di trasporto ;

    c)gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, sistemi automatici, tranvia, filovia, autobus o cavo.

    Per quanto riguarda i servizi di trasporto, è considerata come rete quella in cui il servizio viene fornito in base a condizioni stabilite da una competente autorità di uno Stato membro, quali le condizioni relative ai percorsi da effettuare, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio ;

    d)messa a disposizione o gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunicazioni.

    3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), i diritti speciali o esclusivi sono diritti che risultano da un'autorizzazione conferita da un'autorità competente dello Stato membro interessato mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio di un'attività definita al paragrafo 2.

    Si ritiene che un ente aggiudicatore fruisca di diritti speciali o esclusivi, in particolare quando :

    a)per la costruzione delle reti o per l'installazione delle strutture di cui al paragrafo 2, tale ente ha il diritto di avvalersi di una procedura di espropriazione per pubblica utilità o dell'imposizione di una servitù, o ha il diritto di utilizzare il suolo, il sottosuolo e lo spazio sovrastante la pubblica via per installare gli impianti della rete ;

    b)nel caso del paragrafo 2, lettera a), tale ente approvvigiona di acqua potabile, elettricità, gas o energia termica una rete a sua volta gestita da un ente che fruisce di diritti speciali o esclusivi conferiti da un'autorità competente dello Stato membro interessato.

    4. La fornitura al pubblico di un servizio di trasporto mediante autobus non è considerata come un'attività ai sensi del paragrafo 2, lettera c), qualora altri enti possano liberamente fornire tale servizio, sul piano generale o in una zona geografica circoscritta, alle stesse condizioni previste per gli enti aggiudicatori.

    5. L'alimentazione con acqua potabile, elettricità, gas o energia termica di reti per la fornitura di un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore diverso dai poteri pubblici non è considerata un'attività ai sensi del paragrafo 2, lettera a) quando :

    a)nel caso dell'acqua potabile o dell'elettricità :

    -la produzione di acqua potabile o di elettricità da parte dell'ente interessato avviene poiché il suo consumo è necessario per l'esercizio di una attività diversa da quella prevista dal paragrafo 2, e

    -l'alimentazione della rete pubblica dipende soltanto dal consumo proprio dell'ente e non ha superato il 30 % della produzione totale di acqua potabile o di energia dell'ente considerata la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso ;

    b)nel caso del gas o dell'energia termica :

    -la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato è l'inevitabile risultato dell'esercizio di una attività diversa da quella di cui al paragrafo 2, e

    -l'alimentazione della rete pubblica mira a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 % della cifra d'affari dell'ente considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

    6. Gli enti aggiudicatori di cui agli allegati da I a X rispondono elenchi siano il più completi possibile, gli Stati membri notificano alla Commissione le modifiche apportate ai rispettivi elenchi. La Commissione rivede gli allegati da I a X conformemente alla procedura di cui all'articolo 32.

    Articolo 3

    1. Uno Stato membro può chiedere alla Commissione di prevedere che lo sfruttamento di un'area geografica ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido non sia considerata come una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) o che gli enti non siano considerati fruire di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) per sfruttare una o più di tali attività, quando sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono, tenuto conto delle pertinenti disposizioni nazionali concernenti dette attività :

    a)quando è richiesta un'autorizzazione per sfruttare l'area geografica, anche altri enti sono liberi di chiedere l'autorizzazione alle stesse condizioni cui sono sottoposti gli enti aggiudicatori ;

    b)le capacità tecniche e finanziarie che gli enti devono avere per esercitare attività speciali sono fissate prima della valutazione dei meriti rispettivi dei candidati in gara per ottenere l'autorizzazione ;

    c)l'autorizzazione ad esercitare tali attività è concessa sulla base di criteri obiettivi per quanto riguarda i mezzi previsti per effettuare la prospezione o l'estrazione, che vengono fissati e pubblicati prima della presentazione delle domande di autorizzazione ; detti criteri devono essere applicati in modo non discriminatorio ;

    d)tutte le condizioni ed i requisiti relativi all'esercizio o alla cessazione dell'attività, comprese le disposizioni relative agli obblighi connessi all'esercizio, ai canoni e alla partecipazione al capitale o al reddito degli enti, sono stabiliti e messi a disposizione prima della presentazione delle domande di autorizzazione e devono essere applicati in modo non discriminatorio ; qualsiasi mutamento riguardante tali condizioni e requisiti deve essere applicato a tutti gli enti interessati o essere modificato in modo non discriminatorio ; tuttavia, non è necessario fissare gli obblighi connessi all'esercizio se non immediatamente prima della concessione dell'autorizzazione ;

    e)nessuna legge, regolamento o necessità amministrativa, nessun accordo o intesa può obbligare gli enti aggiudicatori a fornire informazioni sulle fonti presenti o previste in futuro relative ai propri acquisti, tranne che su richiesta di autorità nazionali ed esclusivamente al fine degli obiettivi menzionati dall'articolo 36 del trattato.

    ITAMS 20-31ThomasBACS - DS 7-9arse

    2. Gli Stati membri che applicano le disposizioni del paragrafo 1 controllano, attraverso le condizioni di autorizzazione o altre opportune misure, che ciascun ente :

    a)osservi i principi della non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicare appalti di forniture e di lavori, in particolare per quanto riguarda l'informazione che esso mette a disposizione delle imprese relativamente alle proprie intenzioni di stipulazione di appalti ;

    b)comunichi alla Commissione, nelle condizioni che questa definirà conformemente all'articolo 32, le informazioni relative alla concessione degli appalti.

    3. Quanto alle concessioni o autorizzazione individuali rilasciate prima della data in cui gli Stati membri mettono in applicazione la presente direttiva conformemente all'articolo 37, il paragrafo 1, lettere a), b) e c) non si applica se a quella data altri enti sono liberi di chiedere un'autorizzazione per lo sfruttamento di un'area geografica ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido, su base non discriminatoria ed in funzione di criteri obiettivi. Il paragrafo 1, lettera d) non si applica quando le condizioni e i requisiti sono stati fissati, applicati o modificati prima della data di cui sopra.

    4. Se uno Stato membro desidera applicare il paragrafo 1, ne informa la Commissione comunicandole, a questo fine, le disposizioni legislative regolamentari o amministrative, gli accordi o le intese relativi all'osservanza delle condizioni elencate ai paragrafi 1 e 2.

    La Commissione decide conformemente alla procedura di cui dall'articolo 32, paragrafi da 4 a 7. Essa pubblica la propria decisione, con le motivazioni, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Ogni anno essa trasmette al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente articolo e ne riesamina l'applicazione nell'ambito della relazione di cui all'articolo 36.

    Articolo 4

    1. Nell'assegnazione degli appalti di forniture e di lavori, gli enti aggiudicatori applicano le loro procedure che vengono adeguate alla presente direttiva.

    2. Gli enti aggiudicatori provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra fornitori o imprenditori.

    3. All'atto della trasmissione delle specifiche tecniche ai fornitori o agli imprenditori interessati, all'atto della qualificazione e della selezione dei fornitori o degli imprenditori ed all'atto dell'assegnazione degli appalti gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti allo scopo di tutelare la riservatezza delle informazioni che essi trasmettono.

    4. La presente direttiva non limita il diritto dei fornitori o degli imprenditori di esigere da un ente aggiudicatore, in conformità della legislazione nazionale, il rispetto della riservatezza delle informazioni che essi trasmettono.

    Articolo 5

    1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, ed aggiudicarlo conformemente alla presente direttiva.

    2. Gli enti aggiudicatori, qualora abbiano stipulato un accordo quadro conformemente alle disposizioni della presente direttiva, possono ricorrere all'articolo 15, paragrafo 2, lettera i) all'atto di aggiudicare appalti basati su questo accordo.

    3. Qualora un accordo quadro non sia stato stipulato conformemente alla presente direttiva, gli enti aggiudicatori non possono ricorrere all'articolo 15, paragrafo 2, lettera i).

    4. Gli enti aggiudicatori non possono far ricorso agli accordi quadro in modo abusivo con l'effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza.

    Articolo 6

    1. La presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori assegnano per scopi diversi dall'esercizio delle proprie attività, come descritte all'articolo 2, paragrafo 2, o per l'esercizio di dette attività in un paese non membro, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica nella Comunità.

    2. Tuttavia, la presente direttiva si applica agli appalti assegnati dagli enti che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i), che :

    a)riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, ove il volume di acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti oltre il 20 % del volume totale reso disponibile da questi progetti o installazione di irrigazione o drenaggio, o

    b)riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque di scarico.

    3. Gli enti aggiudicatori comunicano alle Commissione, su sua richiesta, qualsiasi attività che essi considerano esclusa in virtù del paragrafo 1. La Commissione, a titolo d'informazione, può pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco delle categorie di attività che essa considera escluse. A tale riguardo, la

    Commissione tiene debitamente conto del carattere commerciale riservato a cui gli enti aggiudicatori possono richiamarsi allorché trasmettono dette informazioni.

    Articolo 7

    1. La presente direttiva non si applica agli appalti assegnati allo scopo di essere rivenduti o ceduti in locazione ad imprese terze quando l'ente aggiudicatore non è titolare di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderli o darli in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore.

    2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi categoria di prodotti che essi considerano escluse in virtù del paragrafo 1. La Commissione, a titolo d'informazione, può pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco delle categorie di prodotti che essa considera escluse. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto del carattere commerciale riservato a cui gli enti aggiudicatori possono richiamarsi allorché trasmettono dette informazioni.

    Articolo 8

    1. La presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori che esercitano una attività descritta all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), assegnano per acquisti esclusivamente destinati a permettere loro di assicurare uno o più servizi di telecomunicazione, qualora altri enti siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa zona geografica e a condizioni sostanzialmente identiche.

    2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, i servizi che essi considerano esclusi in virtù del paragrafo 1. La Commissione, a titolo d'informazione, può pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco dei servizi che essa considera esclusi. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto del carattere commerciale riservato a cui gli enti aggiudicatori possono richiamarsi allorché trasmettono dette informazioni.

    Articolo 9

    1. La presente direttiva non si applica :

    a)agli appalti che gli enti aggiudicatori elencati nell'allegato I assegnano per l'acquisto di acqua ;

    b)agli appalti che gli enti aggiudicatori elencati negli allegati II, III, IV e V assegnano per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.

    2. Il Consiglio riesaminerà il paragrafo 1 allorché gli verrà sottoposta una relazione della Commissione, corredata di proposte appropriate.

    Articolo 10

    La presente direttiva non si applica agli appalti allorché essi sono dichiarati segreti dagli Stati membri o quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da misure speciali di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro interessato, oppure quando lo esige la tutela degli interessi essenziali della sicurezza di detto Stato.

    Articolo 11

    La presenta direttiva non si applica agli appalti disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base :

    1)ad un accordo internazionale, concluso conformemente al trattato tra uno Stato membro ed uno o più paesi terzi, riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari ; ogni accordo sarà comunicato alla Commissione, che potrà procedere alla consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito con decisione 71/306/CEE(13), modificata da ultimo dalla decisione 77/63/CEE(14), o, in caso di accordi che disciplinano appalti assegnati da enti che esercitano una attività descritta all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), il comitato consultivo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 31 ;

    2)ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo ;

    3)alla procedura specifica di un'organizzazione internazionale.

    Articolo 12

    1. La presente direttiva si applica agli appalti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a :

    a)400 000 ecu nel caso di appalti di forniture assegnati dagli enti che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c) ;

    b)600 000 ecu nel caso di appalti di forniture assegnati dagli enti che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) ;

    c)5 000 000 di ecu nel caso di appalti di lavori.

    2. Quando si tratta di appalti di forniture aventi per oggetto il leasing, la locazione o la vendita a riscatto, deve essere preso come base per il calcolo il valore dell'appalto :

    a)per appalti aventi una durata determinata, se quest'ultima è pari o inferiore a 12 mesi, il valore totale per la durata dell'appalto o, se quest'ultimo è superiore a 12 mesi, il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo ;

    b)per appalti aventi una durata indeterminata o qualora sussistano dubbi sulla durata dell'appalto, il valore prevedibile dei versamenti da effettuare nel corso dei primi quattro anni.

    3. Quando un appalto di forniture prevede esplicitamente delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore di stima dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della locazione o la vendita a riscatto, ivi comprese le opzioni.

    4. Quando si tratta di un acquisto di forniture per un determinato periodo attraverso una serie di appalti da attribuire ad uno o più fornitori o di appalti destinati ad essere rinnovati, il valore dell'acquisto deve essere calcolato in base :

    a)al costo totale degli appalti che sono stati stipulati nel corso dell'esercizio finanziario o dei dodici mesi precedenti e che presentano caratteristiche analoghe, corretto, ove possibile, in funzione delle modifiche in termini di quantità o di valore eventualmente intervenute nel corso dei 12 mesi successivi, oppure

    b)al valore totale degli appalti da aggiudicare nel corso dei 12 mesi successivi all'attribuzione del primo contratto, oppure in tutto il periodo di validità dell'appalto, se quest'ultimo è superiore ai dodici mesi.

    5. Il calcolo del valore dell'accordo quadro deve essere basato sul valore massimo stimato di tutti gli appalti previsti per quel determinato periodo.

    6. Il calcolo del valore di un appalto di lavori ai fini della applicazione del paragrafo 1 deve essere basato sul valore totale dell'opera. Si intende per opera il risultato di un complesso di lavori di edilizia o di genio civile destinato a soddisfare di per sé una funzione economica.

    Quando, in particolare, una fornitura o un'opera è suddivisa in più lotti, il valore di ogni lotto deve essere preso in considerazione per la valutazione del valore indicato al paragrafo 1. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore al valore indicato al paragrafo 1, le disposizioni di questo paragrafo si applicano a tutti i lotti. Tuttavia, nel caso di appalti di lavori, gli enti aggiudicatori possono derogare al paragrafo 1 rispetto a lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA non superi 1 000 000 di ecu, sempreché il valore totale di questi lotti non superi il 20 % del valore di tutta la partita.

    7. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli enti aggiudicatori includono nel costo stimato degli appalti di lavori il valore di tutte le forniture o di tutti i servizi necessari all'esecuzione dei lavori che essi mettono a disposizione dell'imprenditore.

    8. Il valore delle forniture che non sono necessarie all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore di questo appalto allo scopo di sottrarre l'acquisto di tali forniture all'applicazione della direttiva.

    9. Gli enti aggiudicatori non possono aggirare l'applicazione della presente direttiva suddividendo gli appalti o utilizzando modalità di calcolo particolari del valore degli appalti.

    TITOLO II

    Specifiche tecniche e norme

    Articolo 13

    1. Gli enti aggiudicatori inseriscono specifiche tecniche nei documenti generali o nel capitolato d'oneri di ciascun appalto.

    2. Le specifiche tecniche sono definite facendo riferimento a specifiche europee allorché esistono.

    3. In assenza di specifiche europee le specifiche tecniche dovrebbero per quanto possibile essere definite in riferimento ad altre norme in uso nella Comunità.

    4. Gli enti aggiudicatori definiscono le specifiche supplementari necessarie a completare le specifiche europee o le altre norme. A tal fine accordano una preferenza alle specifiche che indicano requisiti di rendimento piuttosto che caratteristiche concettuali o descrittive, a meno che, per ragioni obiettive, essi non ritengano inappropriato all'esecuzione dell'appalto il ricorso alle suddette specifiche.

    5. Non possono essere introdotte specifiche tecniche che menzionino prodotti di una fabbricazione o di una provenienza determinata o procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o eliminare talune imprese, a meno che tali specifiche tecniche siano giustificate dall'oggetto dell'appalto. È in particolare vietata l'indicazione di marche, brevetti o tipi e l'indicazione di un'origine o una provenienza determinata ; tuttavia, tale indicazione accompagnata dalla menzione o equivalente è autorizzata quando l'oggetto

    ITAMS 32-46ThomasBACS - DS 10-13arse

    dell'appalto non può essere altrimenti descritto con specifiche sufficientemente precise e perfettamente comprensibili per tutti gli interessati.

    6. Gli enti aggiudicatori possono derogare al paragrafo 2 qualora :

    a)sia tecnicamente impossibile stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto alle specifiche europee ;

    b)l'applicazione del paragrafo 2 pregiudichi l'applicazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni(15) o della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni(16) ;

    c)l'adeguamento delle prassi esistenti alle specifiche europee obblighi l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture incompatibili con le apparecchiature già utilizzate oppure comporti costi o difficoltà tecniche sproporzionati. Gli enti aggiudicatori fanno ricorso a tale deroga unicamente nel quadro di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista di un successivo passaggio a specifiche europee ;

    d)la specifica europea di cui trattasi risulti essere non adatta all'applicazione particolare cui è destinata o non tenga conto degli sviluppi tecnici verificatisi dopo la sua adozione. Gli enti aggiudicatori che applicano tale deroga sono tenuti a comunicare al competente organismo di standardizzazione o agli altri organismi abilitati alla revisione delle specifiche europee, le ragioni che fanno loro ritenere inappropriate la specifiche europee e necessaria la loro revisione ;

    e)il progetto in questione sia di natura autenticamente innovativa, cosicché l'applicazione di specifiche europee esistenti risulterebbe inadeguata.

    7. I bandi pubblicati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a) menzionano nel testo il ricorso al paragrafo 6.

    8. Il presente articolo non pregiudica la normativa tecnica obbligatoria purché essa sia compatibile con il diritto comunitario.

    Articolo 14

    1. Gli enti aggiudicatori comunicano ai fornitori o agli imprenditori interessati alla concessione dell'appalto che ne

    fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture o di lavori, o le specifiche tecniche alle quali esse intendono riferirsi per gli appalti che formano oggetto di avvisi periodici indicativi ai sensi dell'articolo 17.

    2. Quando tali specifiche tecniche sono definite in documenti che sono disponibili per fornitori o imprenditori interessati, la comunicazione del riferimento di tali documenti è considerata sufficiente.

    TITOLO III

    Procedure per l'aggiudicazione degli appalti

    Articolo 15

    1. Gli enti aggiudicatori possono scegliere una delle procedure definite nell'articolo 1, paragrafo 6, purché, fatto salvo il paragrafo 2, sia stata indetta una gara conformemente all'articolo 16.

    2. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza indizione preventiva di una gara nei casi seguenti :

    a)quando in risposta ad una procedura aperta o negoziata con indizione non siano pervenute offerte appropriate, sempre che le condizioni iniziali dell'appalto non siano modificate sostanzialmente ;

    b)nel caso degli appalti rispondenti esclusivamente a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non allo scopo di assicurare la redditività o il recupero delle spese di ricerca e di sviluppo ;

    c)quando, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva, l'appalto non può essere affidato che ad un fornitore o ad un imprenditore determinato ;

    d)nella misura strettamente necessaria, quando per l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte o ristrette non possono essere rispettati ;

    e)nel caso degli appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento del fornitore obblighi l'ente aggiudicatario ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate ;

    f)per i lavori complementari che non figuravano nel progetto iniziale aggiudicato, né nel primo contratto concluso e che, a causa di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari per l'esecuzione dell'appalto, purché l'attribuzione sia fatta all'imprenditore che esegue l'appalto iniziale :

    -quando tali lavori complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per gli enti aggiudicatori ;

    -oppure quando tali lavori complementari, benché separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento ;

    g)nel caso degli appalti di lavori, quando si tratti di nuovi lavori che consistono nella ripetizione di opere simili affidate dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un appalto in seguito all'indizione di una gara ; la possibilità del ricorso a questa procedura deve essere indicata in occasione del primo appalto e la somma complessiva prevista per il seguito dei lavori sarà presa in considerazione dagli enti aggiudicatori per l'applicazione dell'articolo 12 ;

    h)quando si tratta di forniture quotate e acquistate in borsa ;

    i)per gli appalti da aggiudicare sulla base di un accordo quadro purché sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 ;

    j)per gli acquisti d'opportunità, qualora sia possibile acquistare forniture approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa che si è presentata in un periodo di tempo molto breve e per le quali il prezzo da pagare è sensibilmente inferiore rispetto ai prezzi normalmente praticati sul mercato ;

    k)per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente la propria attività commerciale ovvero presso curatori o liquidatori di un fallimento, di un concordato giudiziale o di procedure analoghe previste dalle norme legislative e regolamentari nazionali.

    Articolo 16

    1. L'indizione di una gara può essere effettuata ;

    a)mediante un avviso stabilito conformemente all'allegato XII A, B o C, o

    b)mediante un avviso periodico indicativo stabilito conformemente all'allegato XIV, o

    c)mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione stabilito conformemente all'allegato XIII.

    2. Se la gara è indetta mediante un avviso periodico indicativo :

    a)l'avviso deve far specifico riferimento alle forniture e ai lavori che costituiranno l'oggetto dell'appalto ;

    b)l'avviso deve indicare che l'appalto sarà aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata senza successiva pubblicazione di una comunicazione di bando di gara e chiedere alle imprese interessate di manifestare per iscritto il loro interesse ;

    c)gli enti aggiudicatori invitano successivamente tutti i candidati a confermare il loro interesse sulla base delle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di dare inizio alla selezione degli offerenti o dei partecipanti ad un negoziato.

    3. Se la gara è indetta mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti in una procedura ristretta o i partecipanti in una procedura negoziata saranno selezionati trai candidati qualificati secondo detto sistema.

    4. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 17

    1. Gli enti aggiudicatori comunicano, almeno una volta all'anno, mediante un avviso indicativo periodico :

    a)nel caso di appalti di forniture, il totale delle commesse, per settori di prodotti, il cui valore stimato, a norma dell'articolo 12, è pari o superiore a 750 000 ecu e che essi intendono assegnare nel corso dei dodici mesi successivi ;

    b)nel caso di appalti di lavori, le caratteristiche essenziali di detti appalti di lavori che gli enti aggiudicatori intendono assegnare ed i cui valori stimati non siano inferiori alla soglia fissata nell'articolo 12, paragrafo 1.

    2. L'avviso sarà elaborato in conformità dell'allegato XIV e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    3. Quando l'avviso viene utilizzato come mezzo di indizione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), esso deve essere pubblicato al massimo 12 mesi prima della data di spedizione dell'invito di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c). L'ente aggiudicatore rispetta 4. Gli enti aggiudicatori possono, in particolare, pubblicare avvisi periodici indicativi, relativi a progetti importanti, senza ripetere l'informazione già inclusa in un avviso periodico indicativo precedente, a condizione che venga chiaramente indicato che tali avvisi sono avvisi supplementari.

    Articolo 18

    1. Gli enti aggiudicatori che hanno assegnato un appalto comunicano alla Commissione, entro un termine di due mesi a decorrere dall'aggiudicazione dell'appalto e alle condizioni che la Commissione stessa dovrà definire in virtù della procedura di cui all'articolo 32, i risultati della procedura di aggiudicazione mediante un avviso redatto conformemente all'allegato XV.

    2. Le informazioni fornite nella sezione I dell'allegato XV sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. A tale riguardo la Commissione rispetterà il carattere commerciale sensibile fatto presente da enti aggiudicatori all'atto della trasmissione di tali informazioni, per quanto riguarda i punti 6 e 9 dell'allegato XV.

    3. Le informazioni fornite nella sezione II dell'allegato XV non devono essere pubblicate salvo, in forma semplificata, per motivi statistici.

    Articolo 19

    1. Gli enti aggiudicatori devono essere in grado di fornire la prova della data di spedizione degli avvisi di cui agli articola da 15 a 18.

    2. Gli avvisi e i bandi vengono pubblicati per esteso, nella lingua originale, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella banca dati TED. Un riassunto degli elementi importanti di ogni avviso o bando di gara viene pubblicato nelle altre lingue ufficiali della Comunità ; il testo originale è il solo facente fede.

    3. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica i bandi di gara al più tardi dodici giorni dopo la loro diramazione. In casi eccezionali ed in risposta ad una richiesta dell'ente aggiudicatore, esso farà in modo di pubblicare i bandi di gara e l'avviso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), entro cinque giorni, purché il bando o l'avviso gli siano stati inviati per posta elettronica, telex o telefax. Ciascun numero della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che contenga uno o più bandi di gara o avvisi riproduce il modello od i modelli ad essi relativi.

    4. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee sono a carico della Comunità.

    5. Gli appalti per i quali viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un bando di gara a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 non devono essere oggetto di nessun'altra pubblicazione, prima dell'invio di tale bando

    di gara all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Tale pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 20

    1. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte è stabilito dagli enti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara. Questo termine di recezione delle offerte può essere ridotto a trentasei giorni se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1.

    2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione preventiva del bando di gara, si applicano le seguenti disposizioni :

    a)il termine per la ricezione delle richieste di partecipazione, in risposta ad un avviso pubblicato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), o ad un invito degli enti aggiudicatori in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), è di norma pari almeno a cinque settimane a decorrere dalla data di spedizione dell'avviso e comunque non inferiore al termine di pubblicazione previsto dall'articolo 19, paragrafo 3, più dieci giorni ;

    b)il termine di ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, sempre che tutti gli offerenti dispongano di un termine identico per la stesura e la presentazione delle offerte ;

    c)qualora sia impossibile raggiungere un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un limite di tempo che, di norma, è pari almeno a tre settimane, e comunque non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data dell'invito a presentare un'offerta ; la durata del termine tiene conto in particolare dei fattori di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

    Articolo 21

    Nel capitolato d'oneri l'ente aggiudicatore può chiedere all'offerente di comunicargli nella sua offerta la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi.

    Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'imprenditore principale.

    Articolo 22

    1. Di norma gli enti aggiudicatori spediscono ai fornitori o agli imprenditori i capitolati d'oneri ed i documenti complementari entro i sei giorni successivi alla ricezione della domanda, sempreché detta domanda sia pervenuta in tempo utile.

    2. Gli enti aggiudicatori comunicano le informazioni supplementari sui capitolati d'oneri, purché richieste in tempo utile, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte.

    3. Quando le offerte richiedono l'esame di una documentazione voluminosa, come nel caso di prolisse specifiche tecniche, una visita dei luoghi o una verifica sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, se ne deve tener conto nel fissare gli opportuni termini di scadenza.

    4. Gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti. La lettera d'invito è corredata del capitolato d'oneri e dei documenti complementari. Essa contiene almeno :

    a)l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti i documenti complementari e il termine per la presentazione di tale richiesta, l'importo e la modalità di pagamento della somma che deve eventualmente essere versata per ottenere tali documenti ;

    b)il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte ;

    c)un riferimento al bando di gara pubblicato ;

    d)l'indicazione dei documenti che devono eventualmente essere allegati ;

    e)i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara ;

    f)ogni altra condizione particolare per la partecipazione all'appalto.

    5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per le vie più rapide possibile. Quando le domande di partecipazione sono inoltrate per telegramma, telex, telefax, telefono o con qualsiasi altro mezzo elettronico, esse devono essere confermate per lettera spedita prima della scadenza del termine di cui all'articolo 20, paragrafo 1, o dei termini stabiliti dagli enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2.

    Articolo 23

    1. L'ente aggiudicatore può precisare o può essere obbligato da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri l'autorità o le autorità da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.

    2. L'ente aggiudicatore che fornisce le informazioni menzionate al paragrafo 1 chiede agli offerenti oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro, in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori. Ciò non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 5, relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.

    TITOLO IV

    Qualificazione, selezione e aggiudicazione

    Articolo 24

    1. Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, stabilire e gestire un sistema di qualificazione di fornitori o imprenditori.

    2. Il sistema, che può comprendere vari stadi di qualificazione, dev'essere gestito sulla base di criteri e di norme obiettivi definiti dall'ente aggiudicatore. In tal caso quest'ultimo fa riferimento alle norme europee, qualora siano appropriate. Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere aggiornati.

    3. I criteri e le norme di qualificazione sono forniti, a richiesta, ai fornitori o imprenditori interessati. Gli aggiornamenti di detti criteri e norme sono comunicati ai fornitori o imprenditori interessati. Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione o di certificazione di taluni enti od organismi terzi sia conforme ai suoi requisiti comunica il nome degli stessi ai fornitori o imprenditori interessati.

    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 390L0531.14. Gli enti aggiudicatori devono informare i richiedenti della loro decisione in merito alla qualificazione entro un termine ragionevole. Se la decisione di qualificazione richiede più di sei mesi a decorrere dalla presentazione della relativa domanda, l'ente aggiudicatore deve comunicare al richiedente entro i due mesi successivi alla presentazione le ragioni della proroga del termine e la data in cui la sua domanda sarà accolta o respinta.

    5. Nel prendere la decisione in merito alla qualificazione o quando i criteri e le norme di qualificazione sono aggiornati, gli enti aggiudicatori non possono :

    -imporre ad alcuni fornitori o imprenditori condizioni amministrative, tecniche o finanziarie che non siano state imposte ad altri ;

    -esigere prove o pezze d'appoggio che siano un doppione della documentazione valida già disponibile.

    ITAMS 47-61ThomasBACS - DS 14-17

    6. I richiedenti la cui qualificazione è respinta devono essere informati di tale decisione e dei motivi del rifiuto. Tali motivi devono essere basati sui criteri di qualificazione di cui al paragrafo 2.

    7. Si conserva un elenco dei fornitori o imprenditori qualificati ; esso può essere diviso in categorie di imprese per tipo di appalti per la cui realizzazione vale la qualificazione.

    8. Gli enti aggiudicatori possono porre fine alla qualificazione di un fornitore o di un imprenditore solo per motivi basati sui criteri di cui al paragrafo 2. L'intenzione di porre fine alla qualificazione deve essere preventivamente notificata per iscritto al fornitore o imprenditore, indicandone la o le ragioni.

    9. Il sistema di qualificazione deve essere oggetto di una notifica formulata conformemente all'allegato XIII e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, che indichi lo scopo del sistema di qualificazione e le modalità di accesso alle norme che lo disciplinano. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, la notifica deve essere pubblicata annualmente. Quando il sistema ha durata inferiore basta una notifica iniziale.

    Articolo 25

    1. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati a una procedura di appalto ristretta o negoziata devono seguire a tal fine i criteri e le norme obiettivi da essi definiti che sono a disposizione dei fornitori e imprenditori interessati.

    2. I criteri utilizzati possono comprendere quelli di esclusione elencati all'articolo 23 della direttiva 71/305/CEE e all'articolo 20 della direttiva 77/62/CEE.

    3. I criteri possono essere basati sulla necessità oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello giustificato dalla necessità di equilibrio tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi richiesti dalla sua realizzazione. Il numero dei candidati accolti deve tener conto tuttavia dell'esigenza di garantire una concorrenza sufficiente.

    Articolo 26

    Le associazioni di fornitori o di imprenditori sono autorizzate a fare offerte o a negoziare. Non può essere richiesta a tali associazioni la trasformazione in una forma giuridica determinata per proporre un'offerta o per negoziare, ma l'associazione prescelta può essere obbligata a subire tale trasformazione quando le è stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui detta trasformazione è necessaria per la buona esecuzione dell'appalto stesso.

    Articolo 27

    1. I criteri sui quali gli enti aggiudicatori si fondano per assegnare gli appalti sono :

    a)l'offerta economicamente più vantaggiosa, il che comprende diversi elementi di valutazione variabili secondo l'appalto di cui trattasi : per esempio, il termine di consegna o di esecuzione, il costo di gestione, il rendimento, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, il prezzo, oppure

    b)unicamente il prezzo più basso.

    2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), gli enti aggiudicatori menzionano nel capitolato d'oneri o nel bando di gara tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevedono l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.

    3. Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli enti aggiudicatori possono prendere in considerazione le varianti, presentate da un offerente, che soddisfano i requisiti minimi da essi prescritti. Gli enti aggiudicatori indicano nel capitolato d'oneri le condizioni minime che tali varianti devono rispettare nonché le modalità secondo cui devono essere presentate. Nel bando di gara essi indicano se le varianti non verranno prese in considerazione.

    4. Gli enti aggiudicatori non possono rifiutare l'offerta di una variante per il solo fatto che è stata redatta con specifiche tecniche definite facendo riferimento a specifiche europee oppure a specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali ai sensi della direttiva 89/106/CEE.

    5. Se, per un determinato appalto, talune offerte si presentano come anormalmente basse rispetto alla prestazione, prima di poterle rifiutare l'ente aggiudicatore richiede, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell'offerta e verifica tale composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite. Esso può fissare un termine ragionevole per la risposta.

    L'ente aggiudicatore può accogliere spiegazioni che siano giustificate da criteri obiettivi, ivi compresa l'economia del metodo di costruzione o di fabbricazione, o dalle soluzioni tecniche adottate o dalle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui l'offerente può usufruire per l'esecuzione dell'appalto, o dall'originalità del prodotto o dell'opera proposti dall'offerente.

    Gli enti aggiudicatori possono respingere le offerte che sono anormalmente basse in virtù della concessione di un aiuto di Stato unicamente se hanno consultato l'offerente e se quest'ultimo non è stato in grado di dimostrare che detto

    aiuto è stato notificato alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato o è stato da essa autorizzato. Gli enti aggiudicatori che respingono per tali motivi un'offerta ne informano la Commissione.

    Articolo 28

    1. L'articolo 27, paragrafo 1, non è applicabile quando uno Stato membro si fonda su altri criteri per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito di una normativa vigente al momento dell'adozione della presente direttiva e intesa a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza, a condizione che detta normativa sia compatibile con il trattato.

    2. Fatto salvo il paragrafo 1, fino al 31 dicembre 1992 la presente direttiva non osta all'applicazione delle vigenti disposizioni nazionali sull'aggiudicazione degli appalti di forniture e di lavori che hanno come obiettivo la riduzione delle disparità regionali e la promozione della creazione di posti di lavoro nelle regioni meno favorite o colpite da declino industriale, a condizione che dette disposizioni siano compatibili con il trattato e con gli obblighi internazionali della Comunità.

    Articolo 29

    1. Il presente articolo si applica alle offerte per prodotti originari dei paesi terzi con cui la Comunità non abbia concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che assicura un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di detti paesi terzi. Esso non pregiudica gli obblighi della Comunità dei suoi Stati membri nei confronti dei paesi terzi.

    2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta quando la parte dei prodotti originari dei paesi terzi, determinati conformemente al regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci(17), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3860/87(18), supera il 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, è considerato prodotto fabbricato il software impiegato nelle attrezzature delle reti delle telecomunicazioni.

    3. Fatto salvo il paragrafo 4, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 27, è accordata preferenza all'offerta che non può essere respinta ai sensi del paragrafo 2. Il valore delle offerte è considerato equivalente ai sensi del presente articolo se la differenza di prezzo non supera il 3 %.

    4. Tuttavia, un'offerta non deve essere preferita ad un'altra in virtù del paragrafo 3, quando la sua accettazione obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare del materiale avente caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, che comporterebbe un'incompatibilità o difficoltà di utilizzazione o di manutenzione o costi sproporzionati.

    5. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono esclusi i paesi terzi cui il beneficio delle disposizioni della presente direttiva è stato esteso con decisione del Consiglio conformemente al paragrafo 1.

    6. La Commissione presenterà al Consiglio una relazione annuale, per la prima volta nel secondo semestre del 1991, sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all'accesso delle imprese della Comunità agli appalti dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire, e sull'applicazione effettiva di tutti gli accordi conclusi.

    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare, alla luce di questi sviluppi, le disposizioni del presente articolo.

    TITOLO V

    Disposizioni finali

    Articolo 30

    1. I controvalori in moneta nazionale delle soglie indicate all'articolo 12 sono in linea di massima, rivisti ogni due anni, con effetto alla data prevista dalla direttiva 77/62/CEE, per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture e servizi di software, ed alla data prevista dalla direttiva 71/305/CEE, per quanto riguarda le soglie degli appalti di lavori. Il calcolo di tali controvalori è effettuato sulla base della media dei valori gionalieri di tali monete espressi in ecu durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di ottobre precedente la revisione che ha effetto il 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee agli inizi del mese di novembre.

    2. Le modalità di calcolo indicate al paragrafo 1 sono esaminate in virtù delle disposizioni della direttiva 77/62/CEE.

    Articolo 31

    1. Per quanto riguarda gli appalti concessi da enti aggiudicatori che esercitano una delle attività sono definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), la Commissione è assistita

    da un comitato avente natura consultiva denominato comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni. Il comitato è composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

    2. La Commissione consulta il comitato sui seguenti argomenti :

    a)modifiche dell'allegato X ;

    b)revisione dei controvalori delle soglie ;

    c)norme in materia di appalti aggiudicati in virtù di accordi internazionali ;

    d)revisione dell'applicazione della presente direttiva ;

    e)modalità descritte nell'articolo 32, paragrafo 2, in merito agli avvisi e alle statistiche.

    Articolo 32

    1. Gli allegati da I a X sono riveduti conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 3 a 7 in modo che essi rispondano ai criteri definiti dall'articolo 2.

    2. Le modalità di presentazione, invio, ricezione, traduzione, conservazione e distribuzione degli avvisi di cui agli articoli 16, 17 e 18 nonché delle statistiche di cui all'articolo 34 sono fissate in modo semplificativo, conformemente alla procedura prevista ai paragrafi da 3 a 7.

    3. Gli allegati riveduti e le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    4. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici e, nel caso della revisione dell'allegato X, dal comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 31 della presente direttiva.

    5. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato il progetto delle decisioni da adottare. Il comitato esprime il suo parere su questo progetto, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in questione, eventualmente procedendo a votazione.

    6. Il parere viene messo a verbale ; inoltre ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

    7. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere.

    Articolo 33

    1. In merito ad ogni appalto, gli enti aggiudicatori conservano le informazioni atte a permettere loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti :

    a)la qualificazione e la selezione delle imprese o dei fornitori e l'aggiudicazione degli appalti ;

    b)il ricorso delle deroghe all'uso delle specifiche europee conformemente all'articolo 13, paragrafo 6 ;

    c)il ricorso a procedure senza indizione di gara preliminare conformemente all'articolo 15, paragrafo 2 ;

    d)la mancata applicazione delle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV in virtù delle deroghe previste dal titolo I.

    2. Le informazioni devono essere conservate almeno per un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché durante questo periodo l'ente aggiudicatore possa fornire la informazioni necessarie alla Commissione, su richesta di quest'ultima.

    Articolo 34

    1. Gli Stati membri vigilano affinché la Commissione riceva ogni anno, nelle forme che dovranno essere stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 32, paragrafi da 3 a 7, una statistica riguardante il valore totale, ripartito per Stato membro e secondo ognuna delle categorie di attività cui si riferiscono gli allegati da I a X, degli appalti aggiudicati che risultano inferiori ai limiti di cui all'articolo 12 ma che, se non lo fossero, sarebbero contemplati dalle disposizioni della presente direttiva.

    2. Le forme saranno stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 32 in modo da assicurarsi che :

    a)a scopo di semplificazione amministrativa, i contratti di minore importanza possano essere esclusi, sempreché l'utilità delle statistiche non venga posta in discussione ;

    b)il carattere riservato delle informazioni trasmesse venga rispettato.

    Articolo 35

    1. All'articolo 2 della direttiva 77/62/CEE il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo :

    2.La presente direttiva non si applica :

    a)agli appalti stipulati nei settori di cui agli articoli 2, 7, 8 e 9 della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (*), e gli appalti che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 di detta direttiva ;

    b)alle forniture dichiarate segrete o la cui consegna richieda misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato, o nei casi in cui lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza di detto Stato.

    (*)GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1.

    2. All'articolo 3 della direttiva 71/305/CEE, il testo dei paragrafi 4 e 5 è sostituito dal seguente testo :

    4.La presente direttiva non si applica agli appalti stipulati nei settori disciplinati dagli articoli 2, 7, 8 e 9 della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (*), e gli appalti che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 di detta direttiva.

    (*)GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1.

    Articolo 36

    Prima dello scadere di un periodo di quattro anni dall'entrata in applicazione della presente direttiva, la Commissione, in stretta cooperazione con il comitato consultivo per gli appalti pubblici, ne valuta l'attuazione e il campo d'applicazione, proponendo eventuali modifiche alla luce dei progressi compiuti in materia di liberalizzazione degli appalti e concorrenza. Per quanto riguarda gli enti che esercitano una della attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), la Commissione agisce in stretta collaborazione con il comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni.

    Articolo 37

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° luglio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    2. Gli Stati membri possono prevedere che le misure di cui al paragrafo 1 si applichino soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1993.

    Per quanto attiene al Regno di Spagna, tuttavia, la data del 1° gennaio 1993 è sostituita dalla data del 1° gennaio 1996. Per quanto attiene alla Repubblica ellenica e alla Repubblica portoghese, la data del 1° gennaio 1993 è sostituita da quella del 1° gennaio 1998.

    3. La raccomandazione 84/550/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1984, concernente la prima fase di apertura degli appalti pubblici per le telecomunicazioni(19), è senza effetto a decorrere dalla data in cui gli Stati membri mettono in applicazione la presente direttiva.

    Articolo 38

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno, di carattere legislativo, regolamentare e amministrativo, che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 39

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Per il Consiglio Il Presidente P. ROMITA

    (1)GU n. C 264 del 16. 10. 1989, pag. 22.

    (2)GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 258 e

    GU n. C 175 del 16. 7. 1990, pag. 78.

    (3)GU n. C 139 del 5. 6. 1989, pag. 23 e 31.

    (4)GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.

    (5)GU n. L 210 del 21. 7. 1989, pag. 1.

    (6)GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

    (7)GU n. L 127 del 20. 5. 1988, pag. 1.

    (8)GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1.

    (9)GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 9.

    (10)GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 12.

    (11)GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 19.

    (12)GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

    (13)GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 15.

    (14)GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 15.

    (15)GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21.

    (16)GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31.

    (17)GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

    (18)GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 30.

    (19)GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 51.

    ALLEGATI

    I :Enti aggiudicatori nel settore della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile19

    II :Enti aggiudicatori nel settore della produzione, del trasporto o della distribuzione di elettricità22

    III :Enti aggiudicatori nel settore del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica24

    IV :Enti aggiudicatori nel settore della prospezione ed estrazione di petrolio e di gas

    26

    V :Enti aggiudicatori nel settore della prospezione ed estrazione del carbone e di altri combustibili solidi28

    VI :Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari30

    VII :Enti aggiudicatori nel settore dei servizi urbani di ferrovie, tramvie, filobus o autobus32

    VIII :Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature aeroportuali35

    IX :Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature per porti marittimi, porti fluviali o altri terminali37

    X :Gestione delle reti di telecomunicazioni od offerta di servizi di telecomunicazioni

    39

    XI :Elenco attività professionali quali figurano nella nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea41

    XII :A.Procedure aperte42

    B.Procedure ristrette44

    C.Procedure negoziate45

    XIII :Avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione46

    XIV :Avviso informativo periodico

    A.Per gli appalti di forniture46

    B.Per gli appalti di lavori46

    XV :Avviso relativo agli appalti aggiudicati47

    ALLEGATO I

    ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE, DEL TRASPORTO O DELLA

    DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

    BELGIO

    Ente istituito con il décret du 2 juillet 1987 de la région wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport d'eau.

    Ente istituito con l'arrêté du 23 avril 1986 portant constitution d'une société wallonne de distribution d'eau.

    Ente istituito con l'arrêté du 17 juillet 1985 de l'exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d'eau.

    Enti per la produzione o distribuzione di acqua, istituiti con la loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986.

    Enti per la produzione o distribuzione di acqua, istituiti a norma del code communal, article 147 bis, ter et quater, sur les régies communales.

    DANIMARCA

    Enti per la produzione o distribuzione di acqua, richiamati dall'articolo 3, paragarfo 3 della lovbekendtgoerelse om vandforsyning m.v. af 4 juli 1985.

    GERMANIA

    Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Eigenbetriebsverordnungen o delle Eigenbetriebs-gesetze dei Laender (Kommunale Eigenbetriebe).

    Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Gesetze ueber die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit dei Laender.

    Enti la produzione di acqua ai sensi della Gesetz ueber Wasser- und Bodenverbaende vom 10. Februar 1937 e della erste Verordnung ueber Wasser- und Bodenverbaende vom 3. September 1937.

    Enti (Regiebetriebe) per la produzione o distribuzione di aqua ai sensi delle Kommunalgesetze e, in particolare, delle Gemeindeordnungen der Laender.

    Enti istituiti a norma della Aktiengesetz del 6 settembre 1965 modificata da ultimo il 19 dicembre 1985 o della GmbH-Gesetz del 20 maggio 1898 modificata da ultimo il 15 maggio 1986, o aventi lo statuto giuridico di una Kommanditgesellschaft, che sono incaricate della produzione o della distribuzione di acqua in virtù di un contratto speciale stipulato con le autorità regionali o locali.

    GRECIA

    La Società di erogazione idrica di Atene (Etaireia Ydrefseos - Apochetefseos Protenosis) istituita dalla legge 1068/80 del 23 agosto 1980.

    La Società di erogazione idrica di Salonicco (Organismos Ydrefseos Thessalonikis) che opera in forza del decreto presidenziale 61//1988.

    La Società di erogazione idrica di Volos (Etaireia Ydrefseos Voloy) che opera in forza della legge 890/1979.

    Le Società comunali (Dimotikes Epicheiriseis ydrefsis-apochetefsis) per la produzione o distribuzione di acqua, istituite con la legge 1069/80 del 23 agosto 1980.

    Consorzi di enti locali (Syndesmoi iYdrefsis) che operano in forza del Codice degli enti locali ((Kodikas Dimon kai Koinotiton) promulgato con decreto presidenziale 76/1985.

    SPAGNA

    Enti per la produzione o distribuzione di aqua ai sensi della Ley no 7/1985 de 2 de abril de 1985. Reguladora de las Bases del Régimen local del Real Decreto no 781/1986 Texto Refundido Régimen local.

    -Canal de Isabel II. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid de 20 de diciembre de 1984.

    -Mancomunidad de los Canales de Taibilla, Ley de 27 de abril de 1946.

    FRANCIA

    Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi dei seguenti atti :

    disposititions générales sur les régies, code des communes L 323-1 à L 328-8, R 323-1 à R 323-6 (dispositions générales sur les régies) ;

    code des communes L 323-8 R 323-4 [régies directes (ou de fait)] ; oppure

    décret-loi du 28 décembre 1926, règlement d'administration publique du 17 février 1930, code des communes

    L 323-10 à L 323-13, R 323-75 à 323-132 (régies à simple autonomie financière) ; oppure

    code des communes L 323-9, R 323-7 à R 323-74, décret du 19 octobre 1959 (régies à personnalité morale et à autonomie financière); oppure

    code des communes L 324-1 à L 324-6, R 324-1 à R 324-13 (gestion déléguée, concession et affermage) ; oppure

    jurisprudence administrative, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (gérance) ;

    code des communes R 324-6, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (régies intéressée) ;

    circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (exploitation aux risques et périls);

    décret du 20 mai 1955, loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte (participation à une société d'économie mixte) ;

    code des communes L 322-1 à L 322-6, R 322-1 à R 322-4 (dispositions communes aux régies, concessions et affermages).

    IRLANDA

    Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle seguenti leggi : Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964.

    ITALIA

    Enti per la produzione o distribuzione di aqua ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e del Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986.

    Ente Autonomo Acquedotto Pugliese istituito con RDL 19 ottobre 1919, n. 2060.

    Ente Acquedotti Siciliani istituito con le leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81.

    Ente Sardo Acquedotti e Fognature istituito con la legge 5 luglio 1963 n. 9.

    LUSSEMBURGO

    Enti locali per la distribuzione d'acqua.

    Consorzi di enti locali per la produzione o distribuzione di aqua, istituiti con la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du

    23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981 e con la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du grand-duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre.

    PAESI BASSI

    Enti per la produzione o distribuzione di aqua ai sensi della Waterleidingwet van 6 april 1957, modificata dalle wetten van 30 juni 1967, 10 september 1975, 23 juni 1976, 30 september 1981, 25 januari 1984, 29 januari 1986.

    PORTOGALLO

    Empresa Pública das Águas Livres per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Decreto-Lei

    n 190/81 de 4 de Julho de 1981.

    Enti locali per la produzione o distribuzione di acqua.

    REGNO UNITO

    Water companies per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Water Acts 1945 e 1989.

    Il Central Scotland Water Development Board, per la produzione di aqua e le Water Authorities per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Water (Scotland) Act 1980.

    Il Department of the Environment for Northern Ireland che provvede alla produzione e distribuzione di aqua ai sensi del Water and Sewerage (Northern Ireland) Order 1973.

    ALLEGATO II

    ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE, DEL TRASPORTO O DELLA

    DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ

    BELGIO

    Enti per la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità a norma dell'article 5 : Des régies communales et intercommunales della loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique.

    Enti per il trasporto o la distribuzione di elettricità a norma della loi relative aux intercommunales du

    22 décembre 1986.

    EBES, Intercom, Unerg e altri enti per la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità, con una concessione per la distribuzione ai sensi dell'articolo 8 (les concessions communales et intercommunales) della loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique.

    La Société publique de production d'électricité (SPE).

    DANIMARCA

    Enti per la produzione o il trasporto di energia elettrica sulla base di una licenza ai sensi del § 3, stk. 1, della lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning, jf. bekendtgoerelse nr. 607 af 17. december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesomraade.

    Enti per la distribuzione di energia elettrica, definiti nel § 3, stk. 2 della lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elorsyning, jf. bedendtgoerelse nr. 607 af 17. december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesomraade e sulla base di autorizzazioni all'espropriazione ai sensi degli articoli 10-15 della lov om elektriske staerkstroemsanlaeg, jf. lovbekendtgoerelse n. 669 af 28. december 1977.

    GERMANIA

    Enti incaricati della produzione, del trasporto o della distribuzione di elettricità, ai sensi del § 2 Abs. 2 della Gesetz zur Foerderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) del 13 dicembre 1935, modificata da ultimo con la Gesetz del 19 decembre 1977, e di autoproduzioni di elettricità nella misura in cui tali enti rientrano nel campo di applicazione della direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5.

    GRECIA

    L'Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy (Ente di diritto pthvvlipso per l'energia elettripsa), istitthito pson la lenge 1468 del 2 agosto 1950. Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Ilektrismoy, e che opera ai sensi della legge 57/85, Domi, rolos kai tropos dioikisis kai leitoyrgias tis koinonikopoiimenis Dimosias Epicheirisis Ilektrismoy.

    SPAGNA

    Enti per la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ley de

    12 de marzo de 1954, che approva il Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía e del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sull'autorizzazione amministrativa in materia di impianti elettrici.

    Red Eléctrica de España S.A., istituita con il Real Decreto no 91/1985, de 23 de enero de 1985.

    FRANCIA

    Électricité de France, istituita e operante ai sensi della loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

    Enti (sociétés d'économie mixte o régies) per la distribuzione di energia elettrica, richiamati dall'articolo 23 della loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'éctricité et du gaz.

    Compagnie nationale du Rhône.

    IRLANDA

    The Electricity Supply Board (ESB), istituito e operante ai sensi dell'Electricity Supply Act 1927.

    ITALIA

    Ente nazionale per l'energia, elettrica istituito con legge n. 1643, 6 dicembre 1962, e approvato con Decreto n. 1720, 21 dicembre 1965.

    Enti che operano in base ad una concessione ai sensi dell'articolo 4, n. 5 o 8 della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 - Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

    Enti che operano in base ad una concessione ai sensi dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 - Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica.

    LUSSEMBURGO

    Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg per la produzione o distribuzione di energia elettrica ai sensi della convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le grand-duché du Luxembourg, approuvée par la loi du 4 janvier 1928.

    Société électrique de l'Our (SEO).

    Syndicat de communes SIDOR.

    PAESI BASSI

    Elektriciteitsproduktie Oost-Nederland.

    Elektriciteitsbedrijf Utrecht-Noord-Holland-Amsterdam (UNA).

    Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH)

    Elektriciteitsproduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ).

    Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM).

    Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP).

    Enti per la distribuzione di energia elettrica sulla base di una licenza (vergunning) rilasciata dalle autorità provinciali ai sensi della Provinciewet.

    PORTOGALLO

    Electricidade de Portugal (EDP), istituito con il Decreto-Lei n 502/76 de 30 de Junho de 1976.

    Dipartimenti delle autorità locali per la distribuzione di energia elettrica di cui all'artigo 1 do Decreto-Lei n 344-B/82 de 1 de Setembro de 1982, modificato del Decreto-Lei n 297/86 de 19 de Setembro de 1986. Enti incaricati della produzione di elettricità ai sensi del Decreto Lei n 189/88 de 27 de Maio de 1988.

    Produttori indipendenti di elettricità ai sensi del Decreto-Lei n 189/88 de 27 de Maio de 1988.

    Empresa de Electricidade dos Açores - EDA, EP, instituita con il Decreto Regional n 16/80 de 21 de Agosto de 1980.

    Empresa de Electricidade da Madeira, EP, instituita con il Decreto-Lei n 12/74 de 17 de Janeiro de 1974 e regionalizzata con il Decreto-Lei n 31/79 de 24 de Fevereiro de 1979 e il Decreto-Lei n 91/79 de 19 de Abril de 1979.

    REGNO UNITO

    Central Electricity Generating Board (CEGB), e l'Area Electricity Boards, per la produzione, il trasporto o la distribuzione di energia elettrica ai sensi dell'Electricity Act 1947 e dell'Electricity Act 1957.

    Il North of Scotland Hydro-Electricity Board (NSHB), incaricato della produzione, del trasporto e della distribuzione di elettricità in virtù dell'Electricity (Scotland) Act 1979.

    Il South of Scotland Electricity Board (SSEB), incaricato della produzione, del trasporto e della distribuzione di elettricità ai sensi dell'Electricity (Scotland) Act 1979.

    Il Northern Ireland Electricity Service (NIES), istituito con l'Electricity Supply (Northern Ireland) Order 1972.

    ALLEGATO III

    ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEL TRASPORTO O DELLA DISTRIBUZIONE DI GAS

    O ENERGIA TERMICA

    BELGIO

    Distrigaz SA, che opera ai sensi della loi du 29 juillet 1983.

    Enti per il trasporto del gas in base ad autorizzazione o concessione rilasciata a norma della loi du 12 avril 1965, modificata dalla loi du 28 juillet 1987.

    Enti per la distribuzione del gas, che operano ai sensi della loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986.

    Enti locali, o loro consorzi, che forniscono energia termica al pubblico.

    DANIMARCA

    Dansk Olie og Naturgas A/S, che opera sulla base di un diritto di esclusiva concesso a norma del bekendtgoerelse nr. 869 af 18. juni 1979 om eneretsbevilling til indfoersel, forhandling, transport og oplagring af naturgas.

    Enti che operano ai sensi della lov nr. 294 af 7. juni 1972 om naturgasforsyning.

    Enti per la distribuzione del gas o di energia termica in base ad approvazione ai sensi del capo IV della lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgoerelse nr. 330 af 29. juni 1983.

    Enti per il trasporto di gas in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi del bekendtgoerelse nr. 141 af 13. marts 1974 om roerledningsanlaeg paa dansk kontinentalsokkelomraade til transport af kulbrinter (posa di condotte sulla piattaforma continentale per il trasporto di idrocarburi).

    GERMANIA

    Enti per il trasporto o la distribuzione di gas, ai sensi del § 2 Absatz 2 della Gesetz zur Foerderung der Energiewirtschaft vom 19. Dezember 1935 (Energiewirtschaftsgesetz), modificata da ultimo con legge del 19 dicembre 1977.

    Enti locali, o loro consorzi, per la fornitura di energia termica al pubblico.

    GRECIA

    DEP per il trasporto o la distribuzione di gas ai sensi della decisione ministeriale 2583/1987. Anathesi sti Dimosia Epicheirisi Petrelaioy armodiotiton schetikon me to fysiko aerio. Systasi tis DEPA AE (Dimosia Epicheirisi Aerioy, Anonymos Etaireia).

    DEFA avienda mthnipsipale, pson sede ad Atene, per il trasporto o la distrivthyione di gas.

    SPAGNA

    Enti psie operano ai sensi della lenge no 10 del 15 de xthnio de 1987.

    FRANPSIA

    Sopsiete nationale des gaf dth Sthd-Othest (trasporto di gas).

    Gaf de Franpse, istitthita pson la loi 46/6288 dth 8 aoril 1946 sthr la nationalisation de l'elepstripsite et dth gay, psie ne regola anpsie il fthnyionamento.

    Enti (sopsietes d'epsonomie michte o regies) per la distrivthyione di energia elettripsa, ripsiiamati dall'artipsolo 23 della loi 48/1260 dth 12 aoth t 1948 portant modifipsation des lois 46/6288 dth 8 aoril 1946 et 46/2298 dth 21^opstovre 1946 sthr la nationalisation de l'elepstripsite et dth gay.

    Psompagnie Fran aise dth Metiane di trasporto del gas.

    Enti lopsali o loro psonsoryi per l'erogavione di energia termipsa al pthvvlipso.

    IRLANDA

    Irisi Gas Voard, psie agispse in oirtth del Gas Apst 1976-1987 ed altri enti dispsiplinati pson Statthte.

    Dthvlin Psorporation per l'erogavione di energia termipsa al pthvvlipso.

    ITALIA

    SNAM e SGM e Montedison per il trasporto di gas.

    Enti per la distrivthyione di gas, dispsiplinati dal Testo thnipso delle lengi sthll'assthnyione diretta dei pthvvlipsi seroiyi da parte dei psomthni e delle prooinpse approoato pson Regio Depsreto 15 ottovre 1925, n. 2578 e dal Depsreto del P.R. n. 902 del 4 ottovre 1986.

    Enti per la distrivthyione di energia termipsa al pthvvlipso, ripsiiamati dall'artipsolo 10 della Lenge 29 mangio 1982, n. 308 - Norme sthl psontenimento dei psonsthmi energetipsi, lo soilthppo delle fonti rinnooavili di energia, l'eserpsiyio di psentrali elettripsie alimentate pson psomvthstivili dioersi dagli idropsarvthri.

    Enti lopsali, o loro psonsoryi, per l'erogavione di energia termipsa al pthvvlipso.

    LTHSSEMVTHRGO

    Sopsiete de transport de gaf SOTEG SA.

    Gasserk Espsi-Thelyepsit SA.

    Seroipse indthstriel de la psommthne de Dthdelange.

    Seroipse indthstriel de la psommthne de Lthchemvothrg.

    Enti lopsali, o loro psonsoryi, per l'erogavione di energia termipsa al pthvvlipso.

    PAESI VASSI

    NO Nederlandse Gasthnie

    Enti per il trasporto o la distrivthyione di gas in vase ad thna lipsenya (oergthnning) rilaspsiata dagli enti lopsali ai sensi della Gemeenteset.

    Enti lopsali e prooinpsiali per il trasporto o la distrivthyione di gas al pthvvlipso ai sensi della Gemeenteset e della Prooinpsieset.

    Enti, lopsali, o loro psonsoryi, per l'erogavione di energia termipsa al pthvvlipso.

    PORTOGALLO

    Petroqthmipsa e Gas de Portthgal, EP ai sensi del Depsreto-Lei n 346-A/88 de 29 de Setemvro de 1988.

    REGNO THNITO

    Vritisi Gas plps e altri enti il psthi fthnyionamento e dispsiplinato dal Gas Apst 1986.

    Enti lopsali, o loro psonsoryi, inpsaripsati di erogore l'energia termipsa in oirtth del Lopsal Gooernment (Mispsellaneoths Prooisions) Apst 1976.

    Elepstripsitz Voards, inpsaripsati dell'erogavione di energia termipsa in oirtth dell'Elepstripsitz Apst 1947.

    ALLEGATO IV

    ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLA PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI PETROLIO

    E DI GAS

    Gli enti titolari di un'autorizzazione, di un permesso, di una licenza o di una concessione per la prospezione o estrazione di petrolio e di gas in forza dei seguenti atti :

    BELGIO

    Loi du 1er mai 1939 complétée par l'arrêté royal no 83 du 28 novembre 1939 sur l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz.

    Arrêté royal du 15 novembre 1919.

    Arrêté royal du 7 avril 1953.

    Arrêté royal du 15 mars 1960 (loi au sujet de la plate-forme continentale du 15 juin 1969).

    Arrêté de l'exécutif régional wallon du 29 septembre 1982.

    Arrêté de l'exécutif flamand du 30 mai 1984.

    DANIMARCA

    Lov nr. 293 af 10. juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund.

    Lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgoerelse nr. 182 af 1. maj 1979.

    GERMANIA

    Bundesberggesetz vom 13. August 1980, modificata da ultimo il 12 febbraio 1990.

    GRECIA

    Legge 87/1975 che istituisce DEP EKY. Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Petrelaioy.

    SPAGNA

    Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974 e relativi decreti d'attuazio-ne.

    FRANCIA

    Code minier (décret 56-838 du 16 août 1956), modificato da loi 56-1327 du 29 décembre 1956, ordonnance 58-1186 du 10 décembre 1958, décret 60-800 du 2 août 1960, décret 61-6359 du 7 avril 1961, loi 70-1 du 2 janvier 1970, loi 77-620 du 16 juin 1977, décret 80-204 du 11 mars 1980, ad essa allegato.

    IRLANDA

    Continental Shelf Act 1960.

    Petroleum and Other Minerals Development Act 1960.

    Ireland Exclusive Licensing Terms 1975.

    Revised Licensing Terms 1987.

    Petroleum (Production) Act (NI) 1964.

    ITALIA

    Legge 10 febbraio 1953, n. 136.

    Legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613.

    LUSSEMBURGO

    -

    PAESI BASSI

    Mijnwet nr. 285 van 21 april 1810.

    Wet opsporing delfstoffen nr. 258 van 3 mei 1967.

    Mijnwet continentaalplat 1965, nr. 428 van 23 september 1965.

    PORTOGALLO

    Area emersa :

    Decreto-Lei n 543/74 de 16 de Outubro de 1974, n 168/77 de 23 de Abril de 1977, n 266/80 de 7 de Agosto de 1980, n 174/85 de 21 de Maio de 1985 e il Despacho n 22 de 15 de Março de 1979.

    Area immersa :

    Decreto-Lei n 47973 de 30 de Setembro de 1967, n 49369 de 11 de Novembro de 1969, n 97/71 de 24 de Março de 1971, n 96/74 de 13 de Março de 1974, n 266/80 de 7 de Agosto de 1980, n 2/81 de 7 de Janeiro de 1981 en n 245/82 de 22 de Junho de 1982.

    REGNO UNITO

    Petroleum Production Act 1934.

    Continental Shelf Act 1964.

    Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964.

    ALLEGATO V

    ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLA PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DEL CARBONE

    E DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI

    BELGIO

    Enti per la prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi dell'arrêté du régent du

    22 août 1948 e della loi du 22 avril 1980.

    DANIMARCA

    Enti per la prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi della lovbekendtgoerelse nr. 531 af 10. oktober 1984.

    GERMANIA

    Enti per la prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi della Bundesberggesetz vom 13. August 1980, BGBI 1980, modificata da ultimo il 12 febbraio 1990.

    GRECIA

    Società di diritto pubblico (Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy) per la prospezione o l'estrazione di carbone o altri combustibili solidi ai sensi del Codice minerario del 1973, modificato dalla legge del 27 aprile 1976.

    SPAGNA

    Enti per la prospezione o estrazione del carbone o di altri combustibili solidi ai sensi della Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, modificata dalla Ley 54/1980, de 5 de noviembre e dal Real Decreto Legislativo 1303/1986, de 28 de junio.

    FRANCIA

    Enti per la prospezione ed estrazione del carbone e altri combustibili solidi ai sensi del code minier (décret 56-863 du 16 août 1956), modificato dalla loi 77-620 du 16 juin 1977, dal décret 80-204 e dall'arrêté du 11 mars 1980.

    IRLANDA

    Bord na Mona.

    Enti incaricati della prospezione dell'estrazione del carbone in virtù dei Minerals Development Acts 1940 to 1970.

    ITALIA

    Carbo Sulcis SpA.

    LUSSEMBURGO

    -

    PAESI BASSI

    -

    PORTOGALLO

    Empresa Carbonífera do Douro.

    Empresa Nacional de Urânio.

    REGNO UNITO

    British Coal Corporation (BBC) istituito con il Coal Industry Nationalization Act 1946.

    Enti titolari di una licenza rilasciata dal BCC ai sensi del Coal Industry Nationalization Act 1946.

    Enti per la prospezione o estrazione di combustibili solidi ai sensi del Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969.

    ALLEGATO VI

    ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI FERROVIARI

    BELGIO

    Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

    DANIMARCA

    Danske Statsbaner (DSB).

    Enti istituiti con la lov nr. 295 af 6. juni 1984 om privatbanerne, jf. lov nr. 245 af 6. august 1977.

    GERMANIA

    Deutsche Bundesbahn

    Altri enti che forniscono servizi ferroviari al pubblico, definiti nel § 2 Absatz 1 des Allgemeines Eisenbahnge-setzes del 29 marzo 1951.

    GRECIA

    Ente delle ferrovie della Grecia (OSE). Organismos Sidirodromon Ellados (OSE)

    SPAGNA

    Red Napsional de los Ferropsarriles Espanoles.

    Ferropsarriles de Oa Estrepsia (FEOE).

    Ferropsarrils de la Generalitat de Psatalthnza (FGPs).

    Ethsko Trenvideak (Vilvao).

    Ferropsarriles de la Generalitat Oalenpsiana (FGO).

    FRANPSIA

    Sopsiete nationale des psiemins de fer fran ais e altri reseathch ferrooiaires othoerts ath pthvlips, ripsiiamati dalla loi d'orientation des transports interiethrs dth 30 depsemvre 1982, titre II, psiapitre 1er dth transport ferrooiaire.

    IRLANDA

    Iarnrod Eireann (Ferrooie irlandesi) (Irisi Rail).

    ITALIA

    Ferrooie dello Stato

    Enti psie fornispsono seroiyi ferrooiari in vase a psonpsessione rilaspsiata ai sensi dell'artipsolo 10 del Regio Depsreto 9 mangio 1912, n. 1447, psie approoa il testo thnipso delle disposiyioni di lenge per le ferrooie psonpsesse all'indthstria prioate, le tramoie a travione mepspsanipsa e gli athtomovili.

    Enti psie operano in vase a psonpsessione rilaspsiata dallo Stato ai sensi delle lengi spepsiali ripsiiamate dal Titolo CHI, Psapo II, Sevione 1a del Regio Depsreto 9 mangio 1912, n. 1447, psie approoa il testo thnipso delle disposiyioni di lenge per le ferrooie psonpsesse all'indthstria prioata, le tramoie a travione mepspsanipsa e gli athtomovili.

    Enti psie fornispsono seroiyi ferrooiari in vase a psonpsessione rilaspsiata a norma dell'artipsolo 4 della Lenge 14 githgno 1949, n. 410 - Psonpsorso dello Stato per la riattioavione dei pthvvlipsi seroiyi di trasporto in psonpsessione.

    Enti o athtorita lopsali psie fornispsono seroiyi ferrooiari in vase a psonpsessione rilaspsiata a norma dell'artipsolo 14 della Lenge 2 agosto 1952, n.^1221 - Proooedimenti per l'eserpsiyio ed il potenyiamento di ferrooie e di altre linee di trasporto in regime di psonpsessione.

    LTHSSEMVTHRGO

    Psiemins de fer lthchemvothrgeois (PSFL).

    PAESI VASSI

    Nederlandse Spoorsegen NO.

    PORTOGALLO

    Psaminios de Ferro Portthgtheses.

    REGNO THNITO

    Vritisi Rail.

    Nortiern Ireland Railsazs.

    ALLEGATI

    I :Enti aggiudicatori nel settore della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile19

    II :Enti aggiudicatori nel settore della produzione, del trasporto o della distribuzione di elettricità22

    III :Enti aggiudicatori nel settore del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica24

    IV :Enti aggiudicatori nel settore della prospezione ed estrazione di petrolio e di gas

    26

    V :Enti aggiudicatori nel settore della prospezione ed estrazione del carbone e di altri combustibili solidi28

    VI :Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari30

    VII :Enti aggiudicatori nel settore dei servizi urbani di ferrovie, tramvie, filobus o autobus32

    VIII :Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature aeroportuali35

    IX :Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature per porti marittimi, porti fluviali o altri terminali37

    X :Gestione delle reti di telecomunicazioni od offerta di servizi di telecomunicazioni

    39

    XI :Elenco attività professionali quali figurano nella nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea41

    XII :A.Procedure aperte42

    B.Procedure ristrette44

    C.Procedure negoziate45

    XIII :Avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione46

    XIV :Avviso informativo periodico

    A.Per gli appalti di forniture46

    B.Per gli appalti di lavori46

    XV :Avviso relativo agli appalti aggiudicati47

    ALLEGATO I

    ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE, DEL TRASPORTO O DELLA

    DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

    BELGIO

    Ente istituito con il décret du 2 juillet 1987 de la région wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport d'eau.

    Ente istituito con l'arrêté du 23 avril 1986 portant constitution d'une société wallonne de distribution d'eau.

    Ente istituito con l'arrêté du 17 juillet 1985 de l'exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d'eau.

    Enti per la produzione o distribuzione di acqua, istituiti con la loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986.

    Enti per la produzione o distribuzione di acqua, istituiti a norma del code communal, article 147 bis, ter et quater, sur les régies communales.

    DANIMARCA

    Enti per la produzione o distribuzione di acqua, richiamati dall'articolo 3, paragarfo 3 della lovbekendtgoerelse om vandforsyning m.v. af 4 juli 1985.

    GERMANIA

    Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Eigenbetriebsverordnungen o delle Eigenbetriebs-gesetze dei Laender (Kommunale Eigenbetriebe).

    Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Gesetze ueber die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit dei Laender.

    Enti la produzione di acqua ai sensi della Gesetz ueber Wasser- und Bodenverbaende vom 10. Februar 1937 e della erste Verordnung ueber Wasser- und Bodenverbaende vom 3. September 1937.

    Enti (Regiebetriebe) per la produzione o distribuzione di aqua ai sensi delle Kommunalgesetze e, in particolare, delle Gemeindeordnungen der Laender.

    Enti istituiti a norma della Aktiengesetz del 6 settembre 1965 modificata da ultimo il 19 dicembre 1985 o della GmbH-Gesetz del 20 maggio 1898 modificata da ultimo il 15 maggio 1986, o aventi lo statuto giuridico di una Kommanditgesellschaft, che sono incaricate della produzione o della distribuzione di acqua in virtù di un contratto speciale stipulato con le autorità regionali o locali.

    GRECIA

    La Società di erogazione idrica di Atene (Etaireia Ydrefseos - Apochetefseos Protenosis) istituita dalla legge 1068/80 del 23 agosto 1980.

    La Società di erogazione idrica di Salonicco (Organismos Ydrefseos Thessalonikis) che opera in forza del decreto presidenziale 61//1988.

    La Società di erogazione idrica di Volos (Etaireia Ydrefseos Voloy) che opera in forza della legge 890/1979.

    Le Società comunali (Dimotikes Epicheiriseis ydrefsis-apochetefsis) per la produzione o distribuzione di acqua, istituite con la legge 1069/80 del 23 agosto 1980.

    Consorzi di enti locali (Syndesmoi iYdrefsis) che operano in forza del Codice degli enti locali ((Kodikas Dimon kai Koinotiton) promulgato con decreto presidenziale 76/1985.

    SPAGNA

    Enti per la produzione o distribuzione di aqua ai sensi della Ley no 7/1985 de 2 de abril de 1985. Reguladora de las Bases del Régimen local del Real Decreto no 781/1986 Texto Refundido Régimen local.

    -Canal de Isabel II. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid de 20 de diciembre de 1984.

    -Mancomunidad de los Canales de Taibilla, Ley de 27 de abril de 1946.

    FRANCIA

    Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi dei seguenti atti :

    disposititions générales sur les régies, code des communes L 323-1 à L 328-8, R 323-1 à R 323-6 (dispositions générales sur les régies) ;

    code des communes L 323-8 R 323-4 [régies directes (ou de fait)] ; oppure

    décret-loi du 28 décembre 1926, règlement d'administration publique du 17 février 1930, code des communes

    L 323-10 à L 323-13, R 323-75 à 323-132 (régies à simple autonomie financière) ; oppure

    code des communes L 323-9, R 323-7 à R 323-74, décret du 19 octobre 1959 (régies à personnalité morale et à autonomie financière); oppure

    code des communes L 324-1 à L 324-6, R 324-1 à R 324-13 (gestion déléguée, concession et affermage) ; oppure

    jurisprudence administrative, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (gérance) ;

    code des communes R 324-6, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (régies intéressée) ;

    circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (exploitation aux risques et périls);

    décret du 20 mai 1955, loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte (participation à une société d'économie mixte) ;

    code des communes L 322-1 à L 322-6, R 322-1 à R 322-4 (dispositions communes aux régies, concessions et affermages).

    IRLANDA

    Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle seguenti leggi : Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964.

    ITALIA

    Enti per la produzione o distribuzione di aqua ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e del Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986.

    Ente Autonomo Acquedotto Pugliese istituito con RDL 19 ottobre 1919, n. 2060.

    Ente Acquedotti Siciliani istituito con le leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81.

    Ente Sardo Acquedotti e Fognature istituito con la legge 5 luglio 1963 n. 9.

    LUSSEMBURGO

    Enti locali per la distribuzione d'acqua.

    Consorzi di enti locali per la produzione o distribuzione di aqua, istituiti con la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du

    23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981 e con la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du grand-duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre.

    PAESI BASSI

    Enti per la produzione o distribuzione di aqua ai sensi della Waterleidingwet van 6 april 1957, modificata dalle wetten van 30 juni 1967, 10 september 1975, 23 juni 1976, 30 september 1981, 25 januari 1984, 29 januari 1986.

    PORTOGALLO

    Empresa Pública das Águas Livres per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Decreto-Lei

    n 190/81 de 4 de Julho de 1981.

    Enti locali per la produzione o distribuzione di acqua.

    REGNO UNITO

    Water companies per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Water Acts 1945 e 1989.

    Il Central Scotland Water Development Board, per la produzione di aqua e le Water Authorities per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Water (Scotland) Act 1980.

    Il Department of the Environment for Northern Ireland che provvede alla produzione e distribuzione di aqua ai sensi del Water and Sewerage (Northern Ireland) Order 1973.

    ALLEGATO II

    ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE, DEL TRASPORTO O DELLA

    DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ

    BELGIO

    Enti per la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità a norma dell'article 5 : Des régies communales et intercommunales della loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique.

    Enti per il trasporto o la distribuzione di elettricità a norma della loi relative aux intercommunales du

    22 décembre 1986.

    EBES, Intercom, Unerg e altri enti per la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità, con una concessione per la distribuzione ai sensi dell'articolo 8 (les concessions communales et intercommunales) della loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique.

    La Société publique de production d'électricité (SPE).

    DANIMARCA

    Enti per la produzione o il trasporto di energia elettrica sulla base di una licenza ai sensi del § 3, stk. 1, della lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning, jf. bekendtgoerelse nr. 607 af 17. december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesomraade.

    Enti per la distribuzione di energia elettrica, definiti nel § 3, stk. 2 della lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elorsyning, jf. bedendtgoerelse nr. 607 af 17. december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesomraade e sulla base di autorizzazioni all'espropriazione ai sensi degli articoli 10-15 della lov om elektriske staerkstroemsanlaeg, jf. lovbekendtgoerelse n. 669 af 28. december 1977.

    GERMANIA

    Enti incaricati della produzione, del trasporto o della distribuzione di elettricità, ai sensi del § 2 Abs. 2 della Gesetz zur Foerderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) del 13 dicembre 1935, modificata da ultimo con la Gesetz del 19 decembre 1977, e di autoproduzioni di elettricità nella misura in cui tali enti rientrano nel campo di applicazione della direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5.

    GRECIA

    L'Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy (Ente di diritto pthvvlipso per l'energia elettripsa), istitthito pson la lenge 1468 del 2 agosto 1950. Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Ilektrismoy, e che opera ai sensi della legge 57/85, Domi, rolos kai tropos dioikisis kai leitoyrgias tis koinonikopoiimenis Dimosias Epicheirisis Ilektrismoy.

    SPAGNA

    Enti per la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ley de

    12 de marzo de 1954, che approva il Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía e del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sull'autorizzazione amministrativa in materia di impianti elettrici.

    Red Eléctrica de España S.A., istituita con il Real Decreto no 91/1985, de 23 de enero de 1985.

    FRANCIA

    Électricité de France, istituita e operante ai sensi della loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

    Enti (sociétés d'économie mixte o régies) per la distribuzione di energia elettrica, richiamati dall'articolo 23 della loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'éctricité et du gaz.

    Compagnie nationale du Rhône.

    IRLANDA

    The Electricity Supply Board (ESB), istituito e operante ai sensi dell'Electricity Supply Act 1927.

    ITALIA

    Ente nazionale per l'energia, elettrica istituito con legge n. 1643, 6 dicembre 1962, e approvato con Decreto n. 1720, 21 dicembre 1965.

    Enti che operano in base ad una concessione ai sensi dell'articolo 4, n. 5 o 8 della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 - Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

    Enti che operano in base ad una concessione ai sensi dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 - Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica.

    LUSSEMBURGO

    Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg per la produzione o distribuzione di energia elettrica ai sensi della convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le grand-duché du Luxembourg, approuvée par la loi du 4 janvier 1928.

    Société électrique de l'Our (SEO).

    Syndicat de communes SIDOR.

    PAESI BASSI

    Elektriciteitsproduktie Oost-Nederland.

    Elektriciteitsbedrijf Utrecht-Noord-Holland-Amsterdam (UNA).

    Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH)

    Elektriciteitsproduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ).

    Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM).

    Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP).

    Enti per la distribuzione di energia elettrica sulla base di una licenza (vergunning) rilasciata dalle autorità provinciali ai sensi della Provinciewet.

    PORTOGALLO

    Electricidade de Portugal (EDP), istituito con il Decreto-Lei n 502/76 de 30 de Junho de 1976.

    Dipartimenti delle autorità locali per la distribuzione di energia elettrica di cui all'artigo 1 do Decreto-Lei n 344-B/82 de 1 de Setembro de 1982, modificato del Decreto-Lei n 297/86 de 19 de Setembro de 1986. Enti incaricati della produzione di elettricità ai sensi del Decreto Lei n 189/88 de 27 de Maio de 1988.

    Produttori indipendenti di elettricità ai sensi del Decreto-Lei n 189/88 de 27 de Maio de 1988.

    Empresa de Electricidade dos Açores - EDA, EP, instituita con il Decreto Regional n 16/80 de 21 de Agosto de 1980.

    Empresa de Electricidade da Madeira, EP, instituita con il Decreto-Lei n 12/74 de 17 de Janeiro de 1974 e regionalizzata con il Decreto-Lei n 31/79 de 24 de Fevereiro de 1979 e il Decreto-Lei n 91/79 de 19 de Abril de 1979.

    REGNO UNITO

    Central Electricity Generating Board (CEGB), e l'Area Electricity Boards, per la produzione, il trasporto o la distribuzione di energia elettrica ai sensi dell'Electricity Act 1947 e dell'Electricity Act 1957.

    Il North of Scotland Hydro-Electricity Board (NSHB), incaricato della produzione, del trasporto e della distribuzione di elettricità in virtù dell'Electricity (Scotland) Act 1979.

    Il South of Scotland Electricity Board (SSEB), incaricato della produzione, del trasporto e della distribuzione di elettricità ai sensi dell'Electricity (Scotland) Act 1979.

    Il Northern Ireland Electricity Service (NIES), istituito con l'Electricity Supply (Northern Ireland) Order 1972.

    ALLEGATO III

    ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEL TRASPORTO O DELLA DISTRIBUZIONE DI GAS

    O ENERGIA TERMICA

    BELGIO

    Distrigaz SA, che opera ai sensi della loi du 29 juillet 1983.

    Enti per il trasporto del gas in base ad autorizzazione o concessione rilasciata a norma della loi du 12 avril 1965, modificata dalla loi du 28 juillet 1987.

    Enti per la distribuzione del gas, che operano ai sensi della loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986.

    Enti locali, o loro consorzi, che forniscono energia termica al pubblico.

    DANIMARCA

    Dansk Olie og Naturgas A/S, che opera sulla base di un diritto di esclusiva concesso a norma del bekendtgoerelse nr. 869 af 18. juni 1979 om eneretsbevilling til indfoersel, forhandling, transport og oplagring af naturgas.

    Enti che operano ai sensi della lov nr. 294 af 7. juni 1972 om naturgasforsyning.

    Enti per la distribuzione del gas o di energia termica in base ad approvazione ai sensi del capo IV della lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgoerelse nr. 330 af 29. juni 1983.

    Enti per il trasporto di gas in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi del bekendtgoerelse nr. 141 af 13. marts 1974 om roerledningsanlaeg paa dansk kontinentalsokkelomraade til transport af kulbrinter (posa di condotte sulla piattaforma continentale per il trasporto di idrocarburi).

    GERMANIA

    Enti per il trasporto o la distribuzione di gas, ai sensi del § 2 Absatz 2 della Gesetz zur Foerderung der Energiewirtschaft vom 19. Dezember 1935 (Energiewirtschaftsgesetz), modificata da ultimo con legge del 19 dicembre 1977.

    Enti locali, o loro consorzi, per la fornitura di energia termica al pubblico.

    GRECIA

    DEP per il trasporto o la distribuzione di gas ai sensi della decisione ministeriale 2583/1987. Anathesi sti Dimosia Epicheirisi Petrelaioy armodiotiton schetikon me to fysiko aerio. Systasi tis DEPA AE (Dimosia Epicheirisi Aerioy, Anonymos Etaireia).

    DEFA avienda mthnipsipale, pson sede ad Atene, per il trasporto o la distrivthyione di gas.

    SPAGNA

    Enti psie operano ai sensi della lenge no 10 del 15 de xthnio de 1987.

    FRANPSIA

    Sopsiete nationale des gaf dth Sthd-Othest (trasporto di gas).

    Gaf de Franpse, istitthita pson la loi 46/6288 dth 8 aoril 1946 sthr la nationalisation de l'elepstripsite et dth gay, psie ne regola anpsie il fthnyionamento.

    Enti (sopsietes d'epsonomie michte o regies) per la distrivthyione di energia elettripsa, ripsiiamati dall'artipsolo 23 della loi 48/1260 dth 12 aoth t 1948 portant modifipsation des lois 46/6288 dth 8 aoril 1946 et 46/2298 dth 21^opstovre 1946 sthr la nationalisation de l'elepstripsite et dth gay.

    Psompagnie Fran aise dth Metiane di trasporto del gas.

    Enti lopsali o loro psonsoryi per l'erogavione di energia termipsa al pthvvlipso.

    IRLANDA

    Irisi Gas Voard, psie agispse in oirtth del Gas Apst 1976-1987 ed altri enti dispsiplinati pson Statthte.

    Dthvlin Psorporation per l'erogavione di energia termipsa al pthvvlipso.

    ITALIA

    SNAM e SGM e Montedison per il trasporto di gas.

    Enti per la distrivthyione di gas, dispsiplinati dal Testo thnipso delle lengi sthll'assthnyione diretta dei pthvvlipsi seroiyi da parte dei psomthni e delle prooinpse approoato pson Regio Depsreto 15 ottovre 1925, n. 2578 e dal Depsreto del P.R. n. 902 del 4 ottovre 1986.

    Enti per la distrivthyione di energia termipsa al pthvvlipso, ripsiiamati dall'artipsolo 10 della Lenge 29 mangio 1982, n. 308 - Norme sthl psontenimento dei psonsthmi energetipsi, lo soilthppo delle fonti rinnooavili di energia, l'eserpsiyio di psentrali elettripsie alimentate pson psomvthstivili dioersi dagli idropsarvthri.

    Enti lopsali, o loro psonsoryi, per l'erogavione di energia termipsa al pthvvlipso.

    LTHSSEMVTHRGO

    Sopsiete de transport de gaf SOTEG SA.

    Gasserk Espsi-Thelyepsit SA.

    Seroipse indthstriel de la psommthne de Dthdelange.

    Seroipse indthstriel de la psommthne de Lthchemvothrg.

    Enti lopsali, o loro psonsoryi, per l'erogavione di energia termipsa al pthvvlipso.

    PAESI VASSI

    NO Nederlandse Gasthnie

    Enti per il trasporto o la distrivthyione di gas in vase ad thna lipsenya (oergthnning) rilaspsiata dagli enti lopsali ai sensi della Gemeenteset.

    Enti lopsali e prooinpsiali per il trasporto o la distrivthyione di gas al pthvvlipso ai sensi della Gemeenteset e della Prooinpsieset.

    Enti, lopsali, o loro psonsoryi, per l'erogavione di energia termipsa al pthvvlipso.

    PORTOGALLO

    Petroqthmipsa e Gas de Portthgal, EP ai sensi del Depsreto-Lei n 346-A/88 de 29 de Setemvro de 1988.

    REGNO THNITO

    Vritisi Gas plps e altri enti il psthi fthnyionamento e dispsiplinato dal Gas Apst 1986.

    Enti lopsali, o loro psonsoryi, inpsaripsati di erogore l'energia termipsa in oirtth del Lopsal Gooernment (Mispsellaneoths Prooisions) Apst 1976.

    Elepstripsitz Voards, inpsaripsati dell'erogavione di energia termipsa in oirtth dell'Elepstripsitz Apst 1947.

    ALLEGATO IV

    ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLA PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI PETROLIO

    E DI GAS

    Gli enti titolari di un'autorizzazione, di un permesso, di una licenza o di una concessione per la prospezione o estrazione di petrolio e di gas in forza dei seguenti atti :

    BELGIO

    Loi du 1er mai 1939 complétée par l'arrêté royal no 83 du 28 novembre 1939 sur l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz.

    Arrêté royal du 15 novembre 1919.

    Arrêté royal du 7 avril 1953.

    Arrêté royal du 15 mars 1960 (loi au sujet de la plate-forme continentale du 15 juin 1969).

    Arrêté de l'exécutif régional wallon du 29 septembre 1982.

    Arrêté de l'exécutif flamand du 30 mai 1984.

    DANIMARCA

    Lov nr. 293 af 10. juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund.

    Lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgoerelse nr. 182 af 1. maj 1979.

    GERMANIA

    Bundesberggesetz vom 13. August 1980, modificata da ultimo il 12 febbraio 1990.

    GRECIA

    Legge 87/1975 che istituisce DEP EKY. Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Petrelaioy.

    SPAGNA

    Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974 e relativi decreti d'attuazio-ne.

    FRANCIA

    Code minier (décret 56-838 du 16 août 1956), modificato da loi 56-1327 du 29 décembre 1956, ordonnance 58-1186 du 10 décembre 1958, décret 60-800 du 2 août 1960, décret 61-6359 du 7 avril 1961, loi 70-1 du 2 janvier 1970, loi 77-620 du 16 juin 1977, décret 80-204 du 11 mars 1980, ad essa allegato.

    IRLANDA

    Continental Shelf Act 1960.

    Petroleum and Other Minerals Development Act 1960.

    Ireland Exclusive Licensing Terms 1975.

    Revised Licensing Terms 1987.

    Petroleum (Production) Act (NI) 1964.

    ITALIA

    Legge 10 febbraio 1953, n. 136.

    Legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613.

    LUSSEMBURGO

    -

    PAESI BASSI

    Mijnwet nr. 285 van 21 april 1810.

    Wet opsporing delfstoffen nr. 258 van 3 mei 1967.

    Mijnwet continentaalplat 1965, nr. 428 van 23 september 1965.

    PORTOGALLO

    Area emersa :

    Decreto-Lei n 543/74 de 16 de Outubro de 1974, n 168/77 de 23 de Abril de 1977, n 266/80 de 7 de Agosto de 1980, n 174/85 de 21 de Maio de 1985 e il Despacho n 22 de 15 de Março de 1979.

    Area immersa :

    Decreto-Lei n 47973 de 30 de Setembro de 1967, n 49369 de 11 de Novembro de 1969, n 97/71 de 24 de Março de 1971, n 96/74 de 13 de Março de 1974, n 266/80 de 7 de Agosto de 1980, n 2/81 de 7 de Janeiro de 1981 en n 245/82 de 22 de Junho de 1982.

    REGNO UNITO

    Petroleum Production Act 1934.

    Continental Shelf Act 1964.

    Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964.

    ALLEGATO V

    ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLA PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DEL CARBONE

    E DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI

    BELGIO

    Enti per la prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi dell'arrêté du régent du

    22 août 1948 e della loi du 22 avril 1980.

    DANIMARCA

    Enti per la prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi della lovbekendtgoerelse nr. 531 af 10. oktober 1984.

    GERMANIA

    Enti per la prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi della Bundesberggesetz vom 13. August 1980, BGBI 1980, modificata da ultimo il 12 febbraio 1990.

    GRECIA

    Società di diritto pubblico (Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy) per la prospezione o l'estrazione di carbone o altri combustibili solidi ai sensi del Codice minerario del 1973, modificato dalla legge del 27 aprile 1976.

    SPAGNA

    Enti per la prospezione o estrazione del carbone o di altri combustibili solidi ai sensi della Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, modificata dalla Ley 54/1980, de 5 de noviembre e dal Real Decreto Legislativo 1303/1986, de 28 de junio.

    FRANCIA

    Enti per la prospezione ed estrazione del carbone e altri combustibili solidi ai sensi del code minier (décret 56-863 du 16 août 1956), modificato dalla loi 77-620 du 16 juin 1977, dal décret 80-204 e dall'arrêté du 11 mars 1980.

    IRLANDA

    Bord na Mona.

    Enti incaricati della prospezione dell'estrazione del carbone in virtù dei Minerals Development Acts 1940 to 1970.

    ITALIA

    Carbo Sulcis SpA.

    LUSSEMBURGO

    -

    PAESI BASSI

    -

    PORTOGALLO

    Empresa Carbonífera do Douro.

    Empresa Nacional de Urânio.

    REGNO UNITO

    British Coal Corporation (BBC) istituito con il Coal Industry Nationalization Act 1946.

    Enti titolari di una licenza rilasciata dal BCC ai sensi del Coal Industry Nationalization Act 1946.

    Enti per la prospezione o estrazione di combustibili solidi ai sensi del Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969.

    ALLEGATO VI

    ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI FERROVIARI

    BELGIO

    Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

    DANIMARCA

    Danske Statsbaner (DSB).

    Enti istituiti con la lov nr. 295 af 6. juni 1984 om privatbanerne, jf. lov nr. 245 af 6. august 1977.

    GERMANIA

    Deutsche Bundesbahn

    Altri enti che forniscono servizi ferroviari al pubblico, definiti nel § 2 Absatz 1 des Allgemeines Eisenbahnge-setzes del 29 marzo 1951.

    GRECIA

    Ente delle ferrovie della Grecia (OSE). Organismos Sidirodromon Ellados (OSE)

    SPAGNA

    Red Napsional de los Ferropsarriles Espanoles.

    Ferropsarriles de Oa Estrepsia (FEOE).

    Ferropsarrils de la Generalitat de Psatalthnza (FGPs).

    Ethsko Trenvideak (Vilvao).

    Ferropsarriles de la Generalitat Oalenpsiana (FGO).

    FRANPSIA

    Sopsiete nationale des psiemins de fer fran ais e altri reseathch ferrooiaires othoerts ath pthvlips, ripsiiamati dalla loi d'orientation des transports interiethrs dth 30 depsemvre 1982, titre II, psiapitre 1er dth transport ferrooiaire.

    IRLANDA

    Iarnrod Eireann (Ferrooie irlandesi) (Irisi Rail).

    ITALIA

    Ferrooie dello Stato

    Enti psie fornispsono seroiyi ferrooiari in vase a psonpsessione rilaspsiata ai sensi dell'artipsolo 10 del Regio Depsreto 9 mangio 1912, n. 1447, psie approoa il testo thnipso delle disposiyioni di lenge per le ferrooie psonpsesse all'indthstria prioate, le tramoie a travione mepspsanipsa e gli athtomovili.

    Enti psie operano in vase a psonpsessione rilaspsiata dallo Stato ai sensi delle lengi spepsiali ripsiiamate dal Titolo CHI, Psapo II, Sevione 1a del Regio Depsreto 9 mangio 1912, n. 1447, psie approoa il testo thnipso delle disposiyioni di lenge per le ferrooie psonpsesse all'indthstria prioata, le tramoie a travione mepspsanipsa e gli athtomovili.

    Enti psie fornispsono seroiyi ferrooiari in vase a psonpsessione rilaspsiata a norma dell'artipsolo 4 della Lenge 14 githgno 1949, n. 410 - Psonpsorso dello Stato per la riattioavione dei pthvvlipsi seroiyi di trasporto in psonpsessione.

    Enti o athtorita lopsali psie fornispsono seroiyi ferrooiari in vase a psonpsessione rilaspsiata a norma dell'artipsolo 14 della Lenge 2 agosto 1952, n.^1221 - Proooedimenti per l'eserpsiyio ed il potenyiamento di ferrooie e di altre linee di trasporto in regime di psonpsessione.

    LTHSSEMVTHRGO

    Psiemins de fer lthchemvothrgeois (PSFL).

    PAESI VASSI

    Nederlandse Spoorsegen NO.

    PORTOGALLO

    Psaminios de Ferro Portthgtheses.

    REGNO THNITO

    Vritisi Rail.

    Nortiern Ireland Railsazs.

    ALLEGATO VII

    ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI URBANI DI FERROVIE, TRAMVIE,

    FILOBUS O AUTOBUS

    BELGIO

    Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMB).

    Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico, che operano in base ad un contratto stipulato con la SNCV a norma degli articoli 16 e 21 dell'arrêté du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.

    Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB),

    Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA),

    Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG),

    Société des transports intercommunaux de Charleroi (STIC),

    Société des transports intercommunaux de la région liégeoise (STIL),

    Société des transports intercommunaux de l'agglomération verviétoise (STIAV), e altri enti istituiti ai sensi della Loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbains/Wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer del 22 febbraio 1962.

    Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico, che operano in base ad un contratto stipulato con la STIB a norma dell'article 10 o con altri enti di trasporto a norma dell'article 11 dell'arrêté royal 140 du 30 décembre 1982 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certains organismes d'intérêt public dépendant du ministère des communications.

    DANIMARCA

    Danske Statsbaner (DSB)

    Enti che forniscono servizi di autobus al pubblico (almindelig rutekorsel) in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi della lov nr. 115 af 29. marts 1978 om buskoersel.

    GERMANIA

    Enti autorizzati che forniscono servizi di trasporto a breve distanza al pubblico (oeffentlichen Personennahver-kehr) in virtù della Personenbefoerderungsgesetz del 21 marzo 1961, modificata da ultimo il 25 luglio 1989.

    GRECIA

    Ilektrokinita Leoforeia Periochis Athinon-Peiraios.

    (Autobus elettrici della zona Atene - Pireo), ente che opera ai sensi del decreto 768/1970 e della legge 588/1977.

    Ilektrikoi Sidirodromoi Athinon-Peiraios.

    (Ferrovie elettriche Atene - Pireo), ente che opera ai sensi delle leggi 352/1976 e 588/1977.

    Epicheirisi Astikon Sygkoinonion.

    (Azienda per i trasporti urbani), ente che opera ai sensi della legge 588/1977.

    Koino Tameio Eisirazeos Leoforeion.

    (Consorzio di aziende di trasporti con autobus), ente che opera ai sensi del decreto 102/1973.

    RODA (Dimotiki Epicheirisi Leoforeion Rodoy).

    Roda (avienda mthnipsipale di Rodi per i trasporti pson athtovths).

    Organismos Astikon Sygkoinonion Thessalonikis.

    Organizzazione dei trasporti urbani di Tessalonicco, che opera ai sensi del decreto 3721/1957 e della legge 716/1980.

    SPAGNA

    Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi della Ley de Régimen Local.

    Corporación metropolitana de Madrid.

    Corporación metropolitana de Barcelona.

    Enti che forniscono servizi urbani o interurbani al pubblico ai sensi degli articoli 113-118 della Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987.

    Enti che forniscono servizi di autobus al pubblico ai sensi dell'articolo 71 della Ley de Ordinación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987.

    FEVE, RENFE (o Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera) che forniscono servizi di autobus al pubblico ai sensi delle Disposiciones adicionales. Primera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957.

    Enti che forniscono servizi di autobus al pubblico ai sensi delle Disposiciones Transitorias, Tercera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957.

    FRANCIA

    Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'article 7-11 de la Loi 82-1153 du 30 décembre 1982, transports intérieurs, orientation.

    Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français, APTR, e altri enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base ad autorizzazione rilasciata dal syndicat des transports parisiens ai sensi dell'ordonnance de 1959 et ses décrets d'application relatifs à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne.

    IRLANDA

    Iarnrod Éireann (Irish Rail) (Ferrovie irlandesi).

    Bus Éireann (Irish Bus) (Autobus irlandesi).

    Bus Átha Cliath (Dublin Bus) (Autobus di Dublino).

    Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base alle disposizioni del Road Transport Act 1932, modificato.

    ITALIA

    Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base a concessione rilasciata ai sensi della Legge

    28 settembre 1939, n. 1822 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) - articolo 1, modificata dall'articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

    Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'articolo 1, n. 4 o n. 15, del Regio Decreto

    15 ottobre 1925, n. 2578 - Approvazione del Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

    Enti che operano in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 242 o 256 del Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

    Enti a autorità locali che operano in base a concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della Legge 14 giugno 1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

    Enti che operano in base a concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 14 della Legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

    LUSSEMBURGO

    Chemins de fer du Luxembourg (CFL).

    Service communal des autobus municipaux de la ville de Luxembourg.

    Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE).

    Les entrepreneurs d'autobus che operano ai sensi del règlement grand-ducal du 3 février 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées.

    PAESI BASSI

    Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi del capo II (Openbaar vervoer) della Wet Personenvervoer van 12 maart 1987.

    PORTOGALLO

    Rodoviaria Nacional, EP.

    Companhia Carris de ferro de Lisboa.

    Metropolitano de Lisboa, EP.

    Serviços de Transportes Colectivos do Porto.

    Serviços Municipalizados de Transporte do Barreiro.

    Serviços Municipalizados de Transporte de Aveiro.

    Serviços Municipalizados de Transporte de Braga.

    Serviços Municipalizados de Transporte de Coimbra.

    Serviços Municipalizados de Transporte de Portalegre.

    REGNO UNITO

    Enti che forniscono servizi di autobus al pubblico ai sensi del London Regional Transport Act 1984.

    Glasgow Underground.

    Greater Manchester Rapid Transit Company.

    Docklands Light Railway.

    London Underground Ltd.

    British Railways Board.

    Tyne and Wear Metro.

    ALLEGATO VIII

    ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLA ATTREZZATURE AEROPORTUALI

    BELGIO

    Régie des voies aériennes istituito con l'arrêté-loi du 20 novembre 1946 portant création de la régie des voies aériennes modificato dall'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la régie des voies aériennes.

    DANIMARCA

    Aeroporti che operano in base ad autorizzazione rilasciata a norma del § 55, stk. 1 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgoerelse nr. 408 af 11. september 1985.

    GERMANIA

    Aeroporti, quali definiti all'articolo 38 Absatz 2 Nr. 1 delle Luftverkehrszulassungsordnung del 19 giugno 1964, zuletzt geaendert durch die Verordnung vom 21. Juli 1986.

    GRECIA

    Aeroporti che operano in base alla legge 517/1931 istitutiva del servizio dell'aeronautica civile. Ypiresia Politikis Aeroporias (YPA).

    Aeroporti internazionali che operano ai sensi del decreto 647/981.

    SPAGNA

    Aeroporti gestiti de Aeropuertos Nacionales, ente istituito dal Real Decreto 278/1982 de 15 de octubre de 1982.

    FRANCIA

    Aéroports de Paris, ente che opera ai sensi del titre V, articles L 251-1 à 252-1 del code de l'aviation civile.

    Aéroport de Bâle-Mulhouse, instituito dalla convention franco-suisse du 4 juillet 1949.

    Aeroporti definiti nell'Article L 270-1 du code de l'aviation civile.

    Aeroporti che operano in base al cahier de charges type d'une concession d'aéroport, décret du 6 mai 1955.

    Aeroporti che operano in base ad una convention d'exploitation ai sensi dell'article L 221, code de l'aviation civile.

    IRLANDA

    Aeroporti di Dublin, Cork en Shannon gestiti da Aer Rianta-Irish Airports (Aeroporti irlandesi).

    Aeroporti che operano in base a licenza per attività di pubblica utilità, rilasciata in base ai seguenti atti : Air Navigation and Transport Act No 40 1936, il Transport Fuel and Power (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions Order 1959) e Air Navigation (Aerodrome and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 of 1970).

    ITALIA

    Aeroporti per l'aviazione civile (aerodromi civili istituiti dallo Stato) richiamati dall'articolo 691 del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

    Enti che gestiscono impianti aeroportuali in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 694 del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

    LUXEMBOURG

    Aéroport de Findel.

    PAESI BASSI

    Aeroporti civili che operano ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Luchtvaartwet del 15 gennaio 1958, modificata il 7 giugno 1978.

    PORTOGALLO

    Aeroporti gestiti da Aeroportos de Navegaçao Aérea (ANA), EP ai sensi del Decreto-Lei n 246/79.

    Aeroporto do Funchal e Aeroporto de Porto Santo, trasferiti alla competenza regionale con il Decreto-Lei

    n 284/81.

    REGNO UNITO

    Aeroporti gestiti da BAA plc.

    Aeroporti che hanno la forma di società per azioni ad azionariato limitato (public limited companies - plc) ai sensi dell'Airports Act 1986.

    ALLEGATO IX

    ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE PER PORTI MARITTIMI, PORTI FLUVIALI O ALTRI TERMINALI

    BELGIO

    Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles.

    Port autonome de Liège.

    Port autonome de Namur.

    Port autonome de Charleroi.

    Port de la ville de Gand.

    La Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse haveninrichtingen.

    Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut - Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d'Anvers).

    Port de Nieuport.

    Port d'Ostende.

    DANIMARCA

    I porti definiti nell'articolo 1, I-III del bekendtgoerelse nr. 604 af 16. december 1985 om hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12. maj 1976 om trafikhavne.

    GERMANIA

    Porti marittimi di proprietà totale o parziale di enti territoriali (Laender, Kreise, Gemeinden).

    Porti fluviali soggetti alla Hafenordnung in forza delle Wassergesetze dei Laender.

    GRECIA

    Porto del Pireo Organismos Limenos Peiraios istituito dalla legge d'emergenza 1559/1950 e dalla legge 1630/1951.

    Porto di Tessalonicco Organismos Limenos Thessalonikis, istituito con AN 2251/1953.

    Altri porti retti dal decreto presidenziale 649/1977 (PD 649/1977).

    Epopteia, organosi leitoyrgias kai dioikitikos elenchos limenon (oigilanya, organiyyavione del fthnyiona-mento e psontrollo amministratioo).

    SPAGNA

    Ptherto de Itheloa, istitthito pson il Depsreto de 2 de opstthvre de 1969, no 2380/69. Pthertos z Faros. Otorga Regimen de Estatthto de Athtonoma al Ptherto de Itheloa.

    Ptherto de Varpselona, istitthito pson il Depsreto de 25 de agosto de 1978, no 2407/78. Pthertos z Faros. Otorga al de Varpselona Regimen de Estatthto de Athtonoma.

    Ptherto de Vilvao, istitthito pson il Depsreto de 25 de agosto de 1978, no 2048/78. Pthertos z Faros. Otorga al de Vilvao Regimen de Estatthto de Athtonoma.

    Ptherto de Oalenpsia, istitthito pson il Depsreto de 25 de agosto de 1978, no 2409/78. Pthertos z Faros. Otorga al de Oalenpsa Regimen de Estatthto de Athtonoma.

    Xthntas de Pthertos, il psthi fthnyionamento e dispsiplinato dai segthenti atti : Lez 27/68 de 20 de xthnio de 1968. Pthertos z Faros. Xthntas de Pthertos z Estatthtos de Athtonoma e il Depsreto de 9 de avril de 1970, no 1350/70. Xthntas de Pthertos. Reglamento.

    Porti gestiti dalla Psomision Administratioa de Grthpos de Pthertos psostitthita dalla Lez 27/68 de 20 de xthnio de 1968, Depsreto 1958/78 de 23 de xthnio de 1978 e dal Depsreto 571/81 de 6 de mazo de 1981.

    I porti elenpsati nel Real Depsreto 989/82 de 14 de mazo de 1982. Pthertos. Pslasifipsapsion de los de interes general.

    FRANPSIA

    Port athtonome de Paris, istitthito pson la Loi 68/917 dth 24 opstovre 1968 relatioe ath port athtonome de Paris.

    Port athtonome de Strasvothrg, istitthito dalla psonoention dth 20 mai 1923 entre l'Etat et la oille de Strasvothrg relatioe a la psonstrthpstion dth port rienan de Strasvothrg et a l'echepsthtion de traoathch d'echtension de pse port, ratifipsata dalla Loi dth 26 aoril 1924.

    Altri porti flthoiali interni, istitthiti o gestiti in forya dell'artipsle 6 (naoigation interiethre) del depsret 69-140 dth 6^feorier 1969 relatif athch psonpsessions d'othtillage pthvlips dans les ports maritimes.

    Ports athtonomes, dispsiplinati dagli artipsles L 111-1 et sthioants del psode des ports maritimes.

    Ports non athtonomes, dispsiplinati dagli artipsles R 121-1 et sthioants del psode des ports maritimes.

    Porti gestiti da athtorita regionali (departements) o psie operano in vase a psonpsessione rilaspsiata dalle athtorita regionali (departements) a norma dell'artipsle 6 della loi 86-663 dth 22 xthillet 1983 psompletant la loi 83-8 dth 7^xanoier 1983 relatioe a la repartition de psompetenpses entre les psommthnes, departements et l'Etat.

    IRLANDA

    Porti dispsiplinati dallo Iarvothr Apst 1946 to 1976.

    Porto di Dthn Laogiaire gestito ai sensi dello State Iarvothrs Apst 1924.

    Porto di Rosslare Iarvothr, gestito ai sensi del Fingthard e Rosslare Railsazs e Iarvothrs Apst 1899.

    ITALIA

    Porti statali e altri porti gestiti dalle Psapitanerie di Porto a norma del Psodipse della naoigavione, Regio Depsreto 30 maryo 1942, n. 32.

    Porti athtonomi (enti portthali) istitthiti pson lengi spepsiali a norma dell'artipsolo 19 del Psodipse della naoigavione, Regio Depsreto 30 maryo 1942, n. 327.

    LTHSSEMVTHRGO

    Port de Mertert, istitthito e dispsiplinato dalla loi dth 22 xthillet 1963 relatioe a l'amenagement et a l'echploitation d'thn port flthoilal sthr la Moselle.

    PAESI VASSI

    Iaoenvedrixoen, istitthito e dispsiplinato dalla Gemeenteset oan 29 xthni 1851.

    Iaoenspsiap Olissingen, istitthito dalla set oan 10 septemver 1970 iothdende een gemeenspsiappelixke regeling tot opripsiting oan iet Iaoenspsiap Olissingen.

    Iaoenspsiap Ternethyen, istitthito dalla set oan 8 april 1970 iothdende een gemeenspsiappelixke regeling tot opripsiting oan iet Iaoenspsiap Ternethyen.

    Iaoenspsiap Delfyixl, istitthito dalla set oan 31 xthli 1957 iothdende een gemeenspsiappelixke regeling tot opripsiting oan iet Iaoenspsiap Delfyixl.

    Indthstrie- en iaoenspsiap Moerdixk, istitthito dal gemeenspsiappelixke regeling tot opripsiting oan iet Indthstrie- en iaoenspsiap Moerdixk oan 23 oktover 1970, approoato pson Koninklixke Veslthit nr. 23 oan 4 maart 1972.

    PORTOGALLO

    Porto do Lsvoa, istitthito pson il Depsreto Real de 18 de Feoereiro de 1907 e dispsiplinato dal Depsreto-Lei n 36976 de 20 de Xthlio de 1948.

    Porto do Dothro e Leichoes, istitthito pson il Depsreto-Lei n 36977 de 20 de Xthlio de 1948.

    Porto de Sines, istitthito pson il Depsreto-Lei n 508/77 de 14 de Devemvro de 1977.

    Iporti di Setval, Aoeiro, Figtheira da Foy, Oiana do Psastelo, Portimao e Faro dispsiplinati dal Depsreto-Lei

    n 37754 de 18 de Feoereiro de 1950.

    REGNO THNITO

    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 390L0531.2Iarvothr Athtiorities ai sensi della sepstion 57 of tie Iarvothrs Apst 1964 psie istitthispse impianti portthali per oettori marittimi o flthoiali.

    ALLEGATO X

    GESTIONE DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONI OD OFFERTA DI SERVIZI DI TELECOMUNICA-ZIONI

    BELGIO

    Régie des Télégraphes et des Téléphones.

    Regie van Telegrafie en Telefonie.

    DANIMARCA

    Kjoebenhavns Telefon Aktieselskab.

    Jydsk Telefon.

    Fyns Telefon.

    Statens Teletjeneste.

    Tele Soenderjylland.

    REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

    Deutsche Bundespost - Telekom.

    Mannesmann - Mobilfunk GmbH.

    GRECIA

    OTE/Ente ellenico per le telecomunicazioni.

    SPAGNA

    Compañía Telefónica Nacional de España.

    FRANCIA

    Direction générale des télécommunications.

    Transpac.

    Telecom service mobile.

    Société française de radiotéléphone.

    IRLANDA

    Telecom Éireann.

    ITALIA

    Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

    Azienda di stato per i servizi telefonici.

    Società italiana per l'esercizio telefonico SpA.

    Italcable.

    Telespazio SpA.

    LUSSEMBURGO

    Administration des postes et télécommunications.

    PAESI BASSI

    Koninklijke PTT Nederland NV e sue filiali(1).

    1Esclusa PTT Post BV.

    PORTOGALLO

    Telefones de Lisboa e Porto, SA.

    Companhia Portuguesa Rádio Marconi.

    Correios e Telecomunicações de Portugal.

    REGNO UNITO

    British Telecommunications plc.

    Mercury Communications Ltd.

    City of Kingston upon Hull.

    Racal Vodafone.

    Telecoms Securicor Cellular Radio Ltd (Cellnet).

    ALLEGATO XI

    ELENCO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI QUALI FIGURANO NELLA NOMENCLATURA GENERALE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE NELLA COMUNITÀ EUROPEA 50EDILIZIA E GENIO CIVILE

    500Edilizia e genio civile (imprese non specializzate) ; demolizione

    500.1Costruzione di edifici e lavori di genio civile da parte di imprese non specializzate

    500.2Demolizione

    501Costruzione d'immobili (per abitazione ed altri)

    501.1Impresa generale di costruzione d'immobili

    501.2Imprese di copertura di tetti

    501.3Costruzione di forni e camini industriali

    501.4Impresa di impermeabilizzazione

    501.5Impresa di pulitura e manutenzione di facciate

    501.6Impresa di ponteggi

    501.7Altre attività dell'edilizia (ivi compresa la carpenteria)

    502Genio civile : costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.

    502.1Imprese generali di genio civile

    502.2Lavori di sterro e miglioramento del terreno

    502.3Costruzione d'opera d'arte in superficie e sottosuolo (ponti, gallerie, pozzi, ecc.)

    502.4Costruzione d'opera d'arte fluviale e marittima

    502.5Costruzione di strada (ivi comprese costruzioni specializzate di aero-dromi)

    502.6Imprese specializzate nel campo idrico (irrigazioni, drenaggio, addu-zione, evacuazione delle acque, depurazione)

    502.7Altre attività del genio civile

    503Installazione

    503.1Imprese generali di installazione

    503.2Installazione di gas, aqua ed apparecchi sanitari

    503.3Impianti di riscaldamento e ventilazione (riscaldamento centrale, condizionamento dell'aria, ventilazione)

    503.4Installazione d'isolamento termico, acustica e antivibrazione

    503.5Installazione di impianti elettrici

    503.6Installazione di antenne, parafulmini, telefoni, ecc.

    504Attività di finitura dell'edilizia

    504.1Imprese di finitura generale

    504.2Imprese di lavori in gesso

    504.3Falegnameria, soprattutto posa in opera di infissi e pavimenti in legno

    504.4Verniciatura, lavori da vetraio e tappezzerie in carta

    504.5Rivestimento di pavimenti e muri (posa di piastrelle e altri materiali per copertura)

    504.6Finiture diverse (impianto di stufe in ceramica, ecc.)

    ALLEGATO XII

    A. PROCEDURE APERTE

    1.Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice dell'ente contraente aggiudicatore.

    2.Natura dell'appalto (forniture o lavori : indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro).

    3.a)Luogo di consegna o di esecuzione.

    b)Natura e quantità dei prodotti da fornire o

    natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.

    c)Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse.

    Se, per contratti di lavori, l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme di essi.

    d)Autorizzazione a presentare varianti.

    e)Per gli appalti di lavori :

    informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.

    4.Deroghe all'uso di norme europee, conformemente all'articolo 13, paragrafo 6.

    5.Termine per la consegna o l'esecuzione.

    6.a)Nome e indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri ed i documenti complementari.

    b)Se applicabile, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere tali documenti.

    7.a)Termine ultimo per la ricezione delle offerte.

    b)Indirizzo al quale devono essere inoltrate le offerte.

    c)Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte.

    8.a)Se applicabile, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.

    b)Data, ora e luogo di tale apertura.

    9.Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

    10.Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

    11.Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori o di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto.

    12.Condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore o l'imprenditore deve assolvere.

    13.Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.

    14.Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nei capitolati d'oneri.

    15.Altre informazioni.

    16.Se applicabile, il riferimento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso informativo periodico al quale si riferisce l'appalto.

    17.Data di spedizione del bando di gara da parte degli enti aggiudicatori.

    18.Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (che deve essere fornita da detto ufficio).

    ITA16880 Seite 81a-82, arse44arse

    B. PROCEDURE RISTRETTE

    1.Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice dell'ente aggiudicatore.

    2.Natura dell'appalto (forniture o lavori : indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro).

    3.a)Luogo di consegna o di esecuzione.

    b)natura e quantità dei prodotti da fornire o

    natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali.

    c)Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse.

    Se, per contratti di lavori, l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme di essi.

    d)Autorizzazione a presentare varianti.

    e)Per gli appalti di lavori :

    informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.

    4.Deroghe all'uso di specifiche europee, conformemente all'articolo 13, paragrafo 6.

    5.Termine per la consegna o per l'esecuzione.

    6.Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori o di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto.

    7.a)Termine ultimo per la ricezione delle richieste di partecipazione.

    b)Indirizzo al quale le richieste devono essere inviate.

    c)Lingua o lingue nelle quali le richieste devono essere redatte.

    8.Termine entro il quale saranno spediti gli inviti a presentare offerte.

    9.Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

    10.Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

    11.Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore o dell'imprenditore e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che egli deve assolvere.

    12.Criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nell'invito a presentare offerte.

    13.Altre informazioni.

    14.Se applicabile, il riferimento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso informativo periodico al quale si riferisce l'appalto.

    15.Data di spedizione del bando da parte degli enti aggiudicatori.

    16.Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle Comunità europee (che deve essere fornita da detto ufficio).

    ITA16880 s. 82a, arseHoon45arse

    C. PROCEDURE NEGOZIATE

    1.Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice dell'ente contraente.

    2.Natura dell'appalto (forniture o lavori : indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro).

    3.a)Luogo di consegna o di esecuzione.

    b)Natura e quantità dei prodotti da fornire o

    natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.

    c)Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture o parti di esse.

    Se, per gli appalti di lavori, il lavoro o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme di essi.

    d)Per gli appalti di lavori :

    informazioni sull'obiettivo del lavoro o del contratto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.

    4.Deroghe all'uso di specifiche europee, conformemente all'articolo 13, paragrafo 6.

    5.Termine per la consegna o l'esecuzione.

    6.Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori o di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto.

    7.a)Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione.

    b)Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di partecipazione.

    c)Lingua o lingue nelle quali esse devono essere redatte.

    8.Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

    9.Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

    10.Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore o dell'imprenditore e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che egli deve assolvere.

    11.Se applicabile, i nomi e gli indirizzi dei fornitori o degli imprenditori già selezionati dall'ente aggiudicatore.

    12.Se applicabile, la data o le date di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    13.Altre informazioni.

    14.Se applicabile, il riferimento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europe dell'avviso informativo periodico al quale si riferisce l'appalto.

    15.Data di spedizione del bando da parte degli enti aggiudicatori.

    16.Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (che deve essere fornita da detto ufficio).

    ALLEGATO XIII

    AVVISO RELATIVO ALL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

    1.Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice dell'ente aggiudicatore.

    2.Oggetto del sistema di qualificazione.

    3.Indirizzo presso il quale è possibile ottenere le norme riguardanti il sistema di qualificazione (se tale indirizzo è diverso da quello menzionato nel precedente n. 1).

    4.Se applicabile, durata del sistema di qualificazione.

    ALLEGATO XIV

    AVVISO INFORMATIVO PERIODICO

    A.Per gli appalti di forniture :

    1.Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice dell'ente aggiudicatore o del servizio presso il quale si possono ottenere informazioni complementari.

    2.Natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire.

    3.a)Data stimata dell'inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti (se tale data è nota).

    b)Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegato.

    4.Altre informazioni (ad esempio, indicare se un avviso di bando di gara sarà pubblicato ulteriormente).

    5.Data di spedizione dell'avviso da parte degli enti aggiudicatori.

    6.Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (che deve essere fornita da detto ufficio).

    B.Per gli appalti di lavori :

    1.Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice dell'ente aggiudicatore.

    2.a)Luogo di esecuzione.

    b)Natura e entità delle prestazioni, principali caratteristiche dell'opera o dei lotti relativi all'opera.

    c)Stima del costo delle prestazioni previste.

    3.a)Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegato.

    b)Data prevista per l'inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti.

    c)Data prevista pe l'inizio dei lavori.

    d)Scadenzario previsto per l'esecuzione dei lavori.

    4.Modalità di finanziamento dei lavori o di revisione dei prezzi.

    5.Altre informazioni (ad esempio, indicare se un avviso di bando di gara sarà pubblicato ulteriormente).

    6.Data di spedizione dell'avviso da parte degli enti aggiudicatori.

    7.Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (che deve essere fornita da detto ufficio).

    ALLEGATO XV

    AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

    I.Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

    1.Nome e indirizzo dell'ente aggiudicatore.

    2.Tipo di appalto (forniture o lavori : indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).

    3.Almeno una sintesi sul tipo di prodotti, lavori o servizi forniti.

    4.a)Forma di indizione di gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, bando di gara).

    b)Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    c)Nel caso di contratti aggiudicati senza indizione di gara, indicare la disposizione pertinente dell'articolo 15, paragrafo 2.

    5.Procedure di aggiudicazione dell'appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).

    6.Numero delle offerte ricevute.

    7.Data di aggiudicazione dell'appalto.

    8.Prezzo pagato per gli acquisti d'opportunità effettuati in virtù dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera j).

    9.Nome e indirizzo del (dei) fornitore(i) o dell'imprenditore (degli imprenditori).

    10.Indicare, se del caso, se il contratto è stato o potrebbe essere subappaltato.

    11.Informazioni facoltative :

    -valore e quota da concedere eventualmente in subappalto a terzi ;

    -criterio di aggiudicazione dell'appalto ;

    -prezzo (o gamma dei prezzi) pagato(i).

    II.Informazioni non destinate ad essere pubblicate

    12.Numero di appalti aggiudicati (quando un contratto è stato suddiviso tra più fornitori).

    13.Valore di ciascun appalto aggiudicato.

    14.Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine CEE o origine non comunitaria e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo).

    15.Si è fatto ricorso alle deroghe di cui all'articolo 13, paragrafo 6 all'uso delle specifiche europee? In caso affermativo, a quali ?

    16.Quale criterio di aggiudicazione è stato utilizzato? (Offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso, criteri autorizzati dall'articolo 28.)

    17.L'appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 ?

    18.Vi sono state offerte che non sono state accettate in quanto anormalmente basse, conformemente all'articolo 27, paragrafo 5 ?

    19.Data di diramazione del presente avviso da parte degli enti aggiudicatori.

    DICHIARAZIONE ad articolo 15 della direttiva 90/531/CEE

    Il Consiglio e la Commissione dichiarano che, nelle procedure aperte o ristrette, è esclusa qualsiasi negoziazione con i candidati o gli offerenti vertente su elementi fondamentali dei contratti la cui variazione possa falsare il gioco della concorrenza, in particolare sui prezzi ; tuttavia vi possono essere discussioni con i candidati o gli offerenti ma solo per far precisare o completare il tenore delle loro offerte nonché le esigenze degli enti aggiudicatori e purché ciò non abbia effetto discriminante.

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