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Document 31990L0232

Terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

OJ L 129, 19.5.1990, p. 33–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 189 - 191
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 189 - 191
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 249 - 251
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 249 - 251
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 249 - 251
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 249 - 251
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 249 - 251
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 249 - 251
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 249 - 251
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 249 - 251
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 249 - 251
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 240 - 242
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 240 - 242

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/10/2009; abrogato da 32009L0103

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/232/oj

31990L0232

Terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

Gazzetta ufficiale n. L 129 del 19/05/1990 pag. 0033 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0189
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0189


*****

TERZA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1990

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

(90/232/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che con la direttiva 72/166/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 84/5/CEE (5), il Consiglio ha adottato disposizioni sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

considerando che l'articolo 3 della direttiva 72/166/CEE impone a ogni Stato membro di prendere qualsiasi misura necessaria affinché la responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione; che i danni coperti e le modalità dell'assicurazione devono essere determinati nell'ambito di tali misure;

considerando che la direttiva 84/5/CEE, modificata dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ha notevolmente ridotto le disparità relative al livello e al contenuto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile negli Stati membri; che continuano, tuttavia, ad esistere notevoli disparità nella copertura fornita da tale assicurazione;

considerando che occorre garantire che le vittime di sinistri della circolazione automobilistica ricevano un trattamento comparabile indipendentemente dal luogo della Comunità ove il sinistro è avvenuto;

considerando in particolare che in alcuni Stati membri esistono lacune nella copertura fornita dall'assicurazione obbligatoria dei passeggeri di autoveicoli; che, per proteggere tale categoria particolarmente vulnerabile di vittime potenziali, è necessario colmare tali lacune;

considerando che è opportuno rimuovere ogni incertezza sull'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino della direttiva 72/166/CEE; che tutte le polizze di assicurazione obbligatoria degli autoveicoli devono coprire l'intero territorio della Comunità;

considerando che, nell'interesse dell'assicurato, è inoltre opportuno che ciascuna polizza di assicurazione garantisca in ciascuno Stato membro e con un unico premio la copertura imposta dalla sua legislazione o quella imposta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, qualora quest'ultima sia superiore;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 84/5/CEE impone agli Stati membri di creare o autorizzare un organismo con il compito di indennizzare le vittime di sinistri causati da veicoli non assicurati o non identificati; che, tuttavia, la citata disposizione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di conferire o no all'intervento di tale organismo un carattere sussidiario;

considerando tuttavia che, nell'ipotesi di un sinistro causato da un veicolo non assicurato, in alcuni Stati membri la vittima è tenuta a dimostrare che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare l'idennizzo prima di poter chiedere l'indennizzo all'organismo in questione; che l'organismo si trova in una posizione migliore di quella della vittima per agire contro il responsabile del sinistro; che pertanto occorre evitare che questo organismo possa esigere, per risarcire la vittima, che quest'ultima dimostri che il responsabile non è in grado o rifiuta di pagare;

considerando che, nel caso di controversia tra l'organismo in questione e un assicuratore della responsabilità civile su chi debba indennizzare la vittima di un sinistro, è necessario che gli Stati membri, per evitare ritardi nel pagamento dell'indennizzo alla vittima, assicurino la designazione della parte che è tenuta al pagamento iniziale dell'indennizzo in attesa della soluzione della controversia;

considerando che le vittime di un incidente stradale a volte hanno difficoltà ad accertare l'identità della società assicuratrice che copre la responsabilità risultante dall'uso di un autoveicolo coinvolto in un incidente; che nell'interesse di tali vittime gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per garantire che tale informazione sia prontamente disponibile;

considerando che, tenendo conto di tutto quanto precede, occorre completare in modo uniforme le due precedenti direttive in materia di responsabilità civile automobilistica;

considerando che siffatto completamento, destinato a rafforzare la tutela delle vittime di incidenti, faciliterà maggiormente il passaggio delle frontiere interne della Comunità e quindi l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno; che è quindi opportuno assumere come base un elevato livello di tutela del consumatore;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8 C del trattato, occorre tener conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato da talune economie che presentano differenze di sviluppo; che occorre pertanto concedere a taluni Stati membri un regime transitorio che permetta loro una graduale applicazione di determinate disposizioni della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 84/5/CEE, l'assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall'uso del veicolo.

Ai fini della presente direttiva, si intende per « veicolo » un veicolo quale quello definito all'articolo 1 della direttiva 72/166/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutti i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli:

- valgano, in base ad un unico premio, per l'intero territorio della Comunità e

- garantiscano, in base al medesimo unico premio, in ciascuno Stato membro la copertura richiesta dalla sua legislazione o la copertura richiesta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, quando quest'ultima è superiore.

Articolo 3

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 4, primo comma della direttiva 84/5/CEE è completato dal testo seguente:

« Tuttavia gli Stati membri non autorizzano l'organismo a subordinare il pagamento dell'indennizzo alla condizione che la vittima dimostri in un modo qualsiasi che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare. »

Articolo 4

In caso di controversia tra l'organismo di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 84/5/CEE e l'assicuratore della responsabilità civile su chi debba indennizzare la vittima, gli Stati membri prendono le misure adeguate affinché sia designata la parte tenuta a pagare senza indugio l'indennizzo in un primo tempo.

Qualora si decida alla fine che obbligata, in tutto o in parte, al pagamento dell'indennizzo è l'altra parte, quest'ultima rimborsa di conseguenza la parte che ha effettuato il pagamento.

Articolo 5

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le persone coinvolte in un incidente stradale possano accertare rapidamente l'identità della società assicuratrice che copre la responsabilità civile risultante dall'uso di ogni autoveicolo coinvolto nell'incidente.

2. La Commissione, al più tardi il 31 dicembre 1995, sottopone al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1.

Se necessario la Commissione sottopone al Consiglio delle proposte appropriate.

Articolo 6

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. In deroga al paragrafo 1:

- la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese dispongono di un termine fino al 31 dicembre 1995 per conformarsi agli articoli 1 e 2;

- l'Irlanda dispone di un termine fino al 31 dicembre 1998 per conformarsi all'articolo 1 per quanto riguarda i passeggeri sui sedili posteriori delle motociclette e di un termine fino al 31 dicembre 1995 per conformarsi all'articolo 1 per quanto riguarda gli altri veicoli, nonché per conformarsi all'articolo 2.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. J. O'MALLEY

(1) GU n. C 16 del 20. 1. 1989, pag. 12.

(2) GU n. C 304 del 4. 12. 1989, pag. 41 e

GU n. C 113 del 7. 5. 1990.

(3) GU n. C 159 del 26. 6. 1989, pag. 7.

(4) GU n. L 103 del 2. 5. 1972, pag. 1.

(5) GU n. L 8 dell'11. 1. 1984, pag. 17.

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