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Document 31990D0060

90/60/CEE: Decisione della Commissione del 7 febbraio 1990 che approva il progetto presentato dai Paesi Bassi relativamente all'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

GU L 41 del 15.2.1990, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/60/oj

31990D0060

90/60/CEE: Decisione della Commissione del 7 febbraio 1990 che approva il progetto presentato dai Paesi Bassi relativamente all'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 041 del 15/02/1990 pag. 0025 - 0025


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1990

che approva il progetto presentato dai Paesi Bassi relativamente all'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(90/60/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3880/89 (2), in particolare l'articolo 3 ter, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che in base alla succitata disposizione gli Stati membri comunicano alla Commissione per preventiva approvazione i progetti di disposizioni nazionali relativi all'applicazione del citato articolo 3 ter;

considerando che è opportuno approvare il progetto di attuazione comunicato dai Paesi Bassi il 15 gennaio 1990,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le disposizioni nazionali di applicazione nei Paesi Bassi dell'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 857/84, in base alle quali sono assegnati quantitativi di riferimento supplementari o specifici a tutti i produttori di questo Stato membro a norma del paragrafo 1, terzo trattino dello stesso articolo.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

(2) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 3.

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