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Document 31989R3506

Regolamento (CEE) n. 3506/89 della Commissione del 23 novembre 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3703/85 che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati

OJ L 342, 24.11.1989, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 003 P. 143 - 144
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 003 P. 143 - 144
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 280 - 281
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 280 - 281
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 280 - 281
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 280 - 281
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 280 - 281
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 280 - 281
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 280 - 281
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 280 - 281
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 280 - 281
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 001 P. 267 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 001 P. 267 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 30 - 31

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3506/oj

31989R3506

Regolamento (CEE) n. 3506/89 della Commissione del 23 novembre 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3703/85 che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati

Gazzetta ufficiale n. L 342 del 24/11/1989 pag. 0011 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 3 pag. 0143
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 3 pag. 0143


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3506/89 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3703/85 che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1495/89 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 33/89 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 9,

considerando che occorre agevolare l'attuazione delle misure di controllo; che è opportuno prevedere un termine adeguato per la classificazione e l'etichettatura di talune specie di pesci freschi o refrigerati;

considerando che l'esperienza ha messo in luce la necessità di estendere ad altri pesci pelagici il sistema della campionatura previsto per l'aringa e lo sgombro; che si devono pertanto stabilire le modalità di attuazione per le specie da assoggettare a tale sistema;

considerando che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le risore della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3703/85 è modificato come segue:

1) Gli articoli 7, 8 e 9 diventano gli articoli 10, 11 e 12. Al nuovo articolo 11, terzo trattino, la cifra « 7 » è sostituita dalla cifra « 10 ».

2) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 6

La classificazione e l'indicazione della categoria di calibrazione e di freschezza ai sensi degli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 103/76 avvengono dopo lo sbarco ed entro un termine ragionevole anteriormente alla prima messa in vendita, in modo da facilitare il controllo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Articolo 7

1. La classificazione delle specie di cui all'allegato II nelle diverse categorie di freschezza e di calibrazione in base ad un sistema di campionatura, a norma dall'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 103/76, si effettua secondo le modalità definite nei paragrafi seguenti e nell'articolo 8.

2. I campioni vengono prelevati in modo tale da essere rappresentativi per i quantitativi in questione, tenendo conto delle prassi commerciali vigenti in materia negli Stati membri.

Il prelevamento dei campioni si effettua in modo regolare, in base al peso dei campioni da prelevare e al quantitativo totale destinato ad essere messo in vendita.

3. I campioni vengono prelevati, nella misura indicata qui di seguito, dal quantitativo destinato ad essere messo in vendita, purché abbiano un peso almeno uguale allo 0,08 % nel caso dei quantitativi superiori a 100 tonnellate.

1.2 // // // Quantità destinata ad essere messa in vendita (t) // Peso minimo da prelevare come campione (kg) // // // meno di 5 // 8 // da 5 a meno di 15 // 20 // da 15 a meno di 40 // 40 // da 40 a meno di 60 // 60 // da 60 a meno di 80 // 80 // da 80 a meno di 100 // 100 // 100 e più // 120 // //

4. Se gli sbarchi sono effettuati da un peschereccio dotato di cisterne per la conservazione del pesce, i campioni vengono prelevati all'interno di ciascuna cisterna conformemente alle disposizioni di cui sopra.

Articolo 8

1. Tutti i pesci di ogni campione sono classificati a norma del regolamento (CEE) n. 103/76. La freschezza è determinata in base ai criteri definiti nell'allegato A, al punto I di detto regolamento.

I quantitativi in questione, destinati alla messa in vendita, sono in seguito classificati secondo la stessa classificazione dei pesci del campione salvo che una ispezione visuale delle quantità interessate dia adito a dubbi quanto alla rappresentatività del campione.

È ammessa una divergenza nella calibratura e nella freschezza analoga a quella prevista dall'articolo 2.

2. Se dal campione prelevato risulta:

a) che una parte dei pesci esaminati, superiore al 10 % della quantità del campione, è conforme alla categoria B, il peso dei campioni da prelevare a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, è almeno raddoppiato. Un numero adeguato di pesci viene pure esaminato secondo i criteri di freschezza definiti nell'allegato A, punto II, del regolamento (CEE) n. 103/76. I quantitativi in quesione possono essere classificati in una categoria superiore alla categoria B se la qualità di tutti i pesci del secondo campione è superiore alla categoria B;

b) che una parte dei pesci esaminati non soddisfa le condizioni per essere commercializzata per il consumo umano, i quantitativi in questione sono esclusi da tale destinazione, salvo che una classificazione effettuata in conformità degli articoli 6, 7 ed 8 del regolamento (CEE) n. 103/76 dimostri che una parte può essere commercializzata per il consumo umano;

c) che taluni quantitativi potrebbero non essere omogenei per freschezza e dimensioni dei pesci,

gli esperti di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 103/76 decidono sul peso dei campioni supplementari da prelevare.

3. Se da un'ispezione visuale risultano dei pesci che non sono stati conservati a bordo dei pescherecci a norma dall'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 103/76, si applica il metodo di valutazione definito al paragrafo 2, lettera a).

Articolo 9

Gli Stati membri verificano mediante regolari controlli l'osservanza delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 103/76 per i prodotti classificati in base al sistema della campionatura. »

3) L'allegato diventa l'allegato I e viene aggiunto il seguente allegato II:

« ALLEGATO II

1. Aringhe della specie Clupea harengus.

2. Sardine della specie Sardina pilchardus.

3. Sgombri della specie Scomber scombrus.

4. Sgombri della specie Scomber japonicus.

5. Sugarelli della specie Trachurus spp.

6. Acciughe della specie Engraulis spp.

7. Menole della specie Maena smaris. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1989.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29.

(4) GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag. 18.

(5) GU n. L 351 del 28. 12. 1985, pag. 63.

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