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Document 31989R1615

Regolamento (CEE) n. 1615/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un sistema europeo d'informazione e di comunicazione forestale (EFICS)

OJ L 165, 15.6.1989, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 029 P. 161 - 162
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 029 P. 161 - 162

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1615/oj

31989R1615

Regolamento (CEE) n. 1615/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un sistema europeo d'informazione e di comunicazione forestale (EFICS)

Gazzetta ufficiale n. L 165 del 15/06/1989 pag. 0012 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0161
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0161


REGOLAMENTO (CEE) N. 1615/89 DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1989 che istituisce un sistema europeo d'informazione e di comunicazione forestale (EFICS)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'applicazione e il controllo dell'attuazione dei regolamenti (CEE) n. 1609/89, n. 1610/89, n. 1611/89 e n. 1612/89, della decisione 89/367/CEE e dei regolamenti (CEE) n. 1613/89 e n. 1614/89 (4) concernenti azioni nel settore forestale presuppongono informazioni particolareggiate, coerenti e comparabili sullo stato e sull'evoluzione del settore forestale della Comunità;

considerando che i dati disponibili a livello comunitario concernenti il settore forestale sono parziali e riguardano soltanto una parte dell'informazione necessaria per effettuare azioni coerenti a favore delle foreste; che, d'altro canto, attualmente esistono già informazioni importanti in numerosi Stati membri e che è necessario raccoglierle e renderle comparabili; che a tal fine è importante disporre di un sistema appropriato per la raccolta, il trattamento, l'analisi e la diffusione di tali informazioni;

considerando che i dati in questione devono riguardare non soltanto la situazione attuale delle foreste e della loro struttura, della produzione e del consumo del legname, ma parimenti l'evoluzione dell'imboschimento delle terre agricole, la situazione del settore forestale nelle varie regioni della Comunità e la descrizione del settore dello sfruttamento, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti forestali;

considerando che è necessario concedere un sostegno a determinati Stati membri o a determinate regioni per contribuire a costituire o a migliorare la disponibilità di dati comparabili e utilizzabili su scala comunitaria;

considerando che l'attuazione di questo sistema richiede una stretta collaborazione tra Commissione e Stati mem-

bri, in particolare un sostegno da parte degli organismi interessati degli Stati membri, per facilitare l'accesso ai dati;

considerando che tale sistema, oltre a soddisfare i bisogni della Comunità, deve facilitare l'applicazione di decisioni prese a favore delle foreste a livello nazionale e regionale e pertanto migliorare la conoscenza del settore forestale a tutti i livelli;

considerando che l'istituzione del sistema deve tener conto dei sistemi di informazione esistenti a livello comunitario al fine di garantirne la complementarità nonché permettere la coerenza e la comparabilità dei dati raccolti negli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per raccogliere informazioni comparabili e oggettive sulla struttura e sul funzionamento del settore forestale nella Comunità e facilitare in tal modo l'applicazione e il controllo dell'attuazione delle disposizioni forestali comunitarie vigenti in materia, in particolare le misure oggetto dei regolamenti (CEE) n. 1609/89, n. 1610/89, n. 1611/89 e n. 1612/89, della decisione (CEE) 89/367/CEE e dei regolamenti (CEE) n. 1613/89 e n. 1614/89, è istituito un «sistema europeo di informazione e di comunicazione forestale» (EFICS), in appresso denominato «sistema», avente lo scopo di raccogliere, coordinare, rendere coerenti ed elaborare i dati concernenti il settore forestale e la sua evoluzione.

Articolo 2

Il sistema tiene conto dei dati esistenti, in particolare delle informazioni statistiche disponibili presso l'Istituto statistico delle Comunità europee, e si avvale dei dati disponibili negli Stati membri, in particolare di quelli degli inventari forestali nazionali, nonché di ogni base di dati accessibili a livello comunitario e internazionale.

I dati raccolti saranno resi pubblici fatta salva la loro conformità con le norme della Commissione e degli Stati membri relative alla diffusione dell'informazione, segnatamente per quanto riguarda il segreto statistico.

Articolo 3

La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, provvede all'istituzione del sistema, durante una

prima fase di quattro anni che inizia il 1g gennaio 1989 e si conclude il 31 dicembre 1992. A tal fine essa adotta le modalità di applicazione del presente regolamento previa consultazione del comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE.

La Commissione sostiene, se del caso, le azioni realizzate dagli Stati membri, intese a far fronte a specifiche necessità per l'istituzione del sistema.

Articolo 4

Il costo totale previsto per l'elaborazione e il funzionamento del sistema durante il periodo di elaborazione (1989-1992) è stimato 3,9 milioni di ECU.

Articolo 5

Prima del 1g gennaio 1993, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla realizzazione del sistema e sui primi risultati ottenuti. Alla luce di questa relazione e nella misura del necessario, essa presenta al Consiglio proposte riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento del sistema per il periodo 1993-1998.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

(1) GU n. C 312 del 7. 12. 1988, pag. 14.

(2) Parere reso il 26 maggio 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 139 del 5. 6. 1989, pag. 15.

(4) Vedi, rispettivamente, pagina 1, 3, 5, 6, 14, 8 e 10 della presente Gazzetta ufficiale.

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