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Document 31989R0503

REGOLAMENTO (CEE) N. 503/89 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 1989 che istituisce un'azione eccezionale di emergenza a favore delle zone svantaggiate in Portogallo

OJ L 58, 1.3.1989, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/03/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/503/oj

31989R0503

REGOLAMENTO (CEE) N. 503/89 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 1989 che istituisce un'azione eccezionale di emergenza a favore delle zone svantaggiate in Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 058 del 01/03/1989 pag. 0003 - 0004


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 503/89 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 1989

che istituisce un'azione eccezionale di emergenza a favore delle zone svantaggiate in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che le condizioni climatiche negative subite nel 1988 dagli agricoltori delle zone agricole svantaggiate in Portogallo, definite dalla direttiva 86/467/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1986, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Portogallo) (2), hanno aggravato gli svantaggi naturali di tali zone e provocato problemi di tesoreria per detti agricoltori;

considerando che a titolo eccezionale è necessaria un'azione di emergenza per migliorare immediatamente il reddito di detti coltivatori; che date le difficoltà di bilancio del Portogallo occorre prevedere un intervento della Comunità per realizzare tale azione;

considerando che a causa delle deboli strutture amministrative del Portogallo un complemento alle indennità compensative di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1137/88 (4), costituirebbe un mezzo appropriato per ripartire tale intervento senza implicare spese e ritardi amministrativi; che, di conseguenza, occorre esonerare il Portogallo dall'osservanza dell'articolo 15, paragrafo 4 di detto regolamento che limita l'importo massimo ammissibile dell'indennità compensativa al 50 % del reddito di riferimento per unità lavorativa uomo, al fine di realizzare tale azione rispettando il livello di reddito di riferimento estremamente basso in Portogallo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per aiutare gli agricoltori portoghesi delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (5), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85, a superare le difficoltà eccezionali dovute alle cattive condizioni climatiche del 1988, è istituita a titolo eccezionale un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (7).

2. L'azione comune consiste in un contributo finanziario della Comunità a pagamenti effettuati dal Portogallo come complemento delle indennità compensative corrisposte nel 1989, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 797/85. L'azione si limita ai pagamenti supplementari effettuati nel quadro dei regimi applicabili nel 1989 e deve rispettare i limiti e le condizioni di cui agli articoli 14 e 15 di detto regolamento.

3. Tuttavia, dato il livello di reddito di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 797/85, abbassato in Portogallo in applicazione del regolamento (CEE) n. 1316/86 del Consiglio, del 22 aprile 1986, relativo a talune condizioni specifiche per l'applicazione in Portogallo del regolamento (CEE) n. 797/85 concernente il miglioramento dell'efficacia delle strutture agricole (8), il Portogallo è esonerato dalla limitazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85.

Articolo 2

1. Il periodo di applicazione dell'azione comune di cui all'articolo 1 è di un anno.

2. Il contributo comunitario è limitato a 20 milioni di ecu.

Articolo 3

Gli articoli 23, 25, 27 e 28 del regolamento (CEE) n. 797/85 sono applicabili all'azione comune di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(1) Parere reso il 17 febbraio 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 273 del 24. 9. 1986, pag. 173.

(3) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

(4) GU n. L 108 del 29. 4. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(6) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(7) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

(8) GU n. L 115 del 3. 5. 1986, pag. 17.

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