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Document 31989D0466

89/466/CEE: Decisione del Consiglio del 18 luglio 1989 che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura di deroga all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

OJ L 226, 3.8.1989, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 16 - 17
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 16 - 17

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/466/oj

31989D0466

89/466/CEE: Decisione del Consiglio del 18 luglio 1989 che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura di deroga all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

Gazzetta ufficiale n. L 226 del 03/08/1989 pag. 0023 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0016
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0016


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1989 che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura di deroga all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (89/466/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dall'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera alla Commissione del 9 gennaio 1989, il Regno Unito ha sollecitato l'autorizzazione ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 11 della suddetta direttiva;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 9 febbraio 1989 della richiesta del Regno Unito;

considerando che, con lettera del 10 aprile 1989, la Commissione, ritenendo che la richiesta del governo britannico sollevasse delle obiezioni sostanziali da parte sua, ha chiesto che il caso fosse esaminato dal Consiglio conformemente all'articolo 27, paragrafo 4 della sesta direttiva;

considerando che, con notifica del 10 maggio 1989, il Regno Unito ha informato il Consiglio di aver modificato e ridotto la portata della misura di deroga comunicata alla Commissione il 9 gennaio 1989;

considerando che il Regno Unito esonera attualmente tutti i terreni edificabili da imposta sul valore aggiunto in base all'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con il punto 16 dell'allegato F della sesta direttiva;

considerando che, per conformarsi allo spirito della sentenza della Corte di giustizia nella causa 416/85, il Regno Unito intende ora assoggettare ad imposta le cessioni di edifici e dei relativi terreni, ove essi siano destinati ad uso commerciale o industriale, mantenendo invece un'aliquota zero per le cessioni di edifici destinati ad abitazioni e continuando ad esentare le cessioni di terreni edificabili;

considerando che, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta e di evitare talune frodi o evasioni fiscali, il Regno Unito intende assoggettare ad imposta le operazioni concernenti edifici destinati ad uso commerciale o industriale e relativi terreni, effettuate prima che siano occupate per la prima volta, in base al valore normale determinato al momento dell'immissione al consumo; che nel caso di cessione o di affitto con opzione per l'imposizione ai sensi dell'articolo 13, parte C, lettera a) della sesta direttiva, l'obiettivo è raggiunto in quanto il prezzo della cessione o dell'affitto comprende necessariamente il valore dei terreni al momento della cessione o dell'affitto;

considerando che per conseguire tale obiettivo nel caso in cui l'immobile sia occupato dal soggetto passivo stesso che lo ha costruito e che non ha diritto alla detrazione totale dell'imposta, o sia dato in affitto in esenzione da questo stesso soggetto passivo ai sensi dell'articolo 13, parte B, lettera b) della sesta direttiva, il Regno Unito intende ricorrere alla facoltà prevista dall'articolo 5, paragrafo 7, lettere a) e b) della suddetta direttiva, per assoggettare ad imposta in base al valore normale l'impiego per i bisogni dell'impresa del bene occupato o affittato;

considerando che nel riferirsi al valore normale per determinare la base imponibile di tale impiego, la richiesta modificata del Regno Unito introduce una deroga all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b) della sesta direttiva, secondo cui la base imponibile è costituita, per le operazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 7, dal prezzo di acquisto dei beni o di beni similari o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;

considerando che è opportuno soddisfare la richiesta del Regno Unito fino alla soppressione del punto 16 dell'allegato F della sesta direttiva, che consente agli Stati membri di esentare provvisoriamente le cessioni di edifici nuovi ed i terreni edificabili;

considerando che tale misura di deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità europee derivanti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 In deroga all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b) della sesta direttiva, il Regno Unito è autorizzato a determinare in base al valore normale la base imponibile per la cessione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, lettere a) e b) della suddetta direttiva, di un edificio o di una sua parte e del relativo terreno, effettuata prima che sia stato occupato per la prima volta.

Articolo 2 Tale autorizzazione è concessa fino alla soppressione del punto 16 dell'allegato F della sesta direttiva.

Articolo 3 Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989.

Per Il Consiglio

Il Presidente

R. DUMAS

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

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