EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0339

89/339/CEE: Decisione del Consiglio del 3 maggio 1989 recante accettazione, a nome della Comunità, della raccomandazione del 5 giugno 1962 del Consiglio di cooperazione doganale relativa al trattamento doganale dei bagagli registrati trasportati per ferrovia, nella versione modificata il 21 giugno 1988

OJ L 142, 25.5.1989, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 41 - 43
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 41 - 43
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 130 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 130 - 132
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 167 - 169

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/339/oj

31989D0339

89/339/CEE: Decisione del Consiglio del 3 maggio 1989 recante accettazione, a nome della Comunità, della raccomandazione del 5 giugno 1962 del Consiglio di cooperazione doganale relativa al trattamento doganale dei bagagli registrati trasportati per ferrovia, nella versione modificata il 21 giugno 1988

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 25/05/1989 pag. 0007 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 7 pag. 0041
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 7 pag. 0041


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1989 recante accettazione, a nome della Comunità, della raccomandazione del 5 giugno 1962 del Consiglio di cooperazione doganale relativa al trattamento doganale dei bagagli registrati trasportati per ferrovia, nella versione modificata il 21 giugno 1988 (89/339/CEE)

Il CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 2 giugno 1988 il Consiglio di cooperazione doganale ha approvato alcune modifiche alla raccomandazione del 5 giugno 1962, intese, da una parte, a far adottare un nuovo modello di formulario di dichiarazione doganale per bagagli registrati e, dall'altra, a permettere alle unioni doganali o economiche di accettare la raccomandazione medesima;

considerando che il nuovo modello di dichiarazione doganale per bagagli registrati è stato approvato dal Consiglio di cooperazione doganale su proposta della Comunità; che tale modello corrisponde al progetto da questa presentato allo scopo di aggiornare il contenuto della dichiarazione doganale per bagagli registrati e di facilitare l'utilizzazione di tale documento da parte dei paesi che finora non erano in grado di utilizzarlo;

considerando che questa modifica riveste un'importanza essenziale per la Comunità e che è pertanto opportuno che essa accetti la raccomandazione del 5 giugno 1962 così modificata,

DECIDE:

Articolo 1

È accettata a nome della Comunità, con effetto immediato, la raccomandazione del 5 giugno 1962 del Consiglio di cooperazione doganale relativa al trattamento doganale dei bagagli registrati trasportati per ferrovia, nella versione modificata il 21 giugno 1988.

Il testo della raccomandazione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a notificare al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale l'accettazione, da parte della Comunità, della raccomandazione di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE del 5 giugno 1962 relativa al trattamento doganale dei bagagli registrati trasportati per ferrovia (modificata il 21 giugno 1988)

Il CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

CONSIDERANDO che occorre assecondare gli sforzi delle amministrazioni ferroviarie intesi ad assicurare nelle migliori condizioni il trasporto internazionale dei bagagli registrati;

DESIDEROSO di facilitare il rapido inoltro dei predetti bagagli, semplificando le formalità doganali;

CONSIDERANDO che è auspicabile evitare ai viaggiatori, per quanto possibile, di doversi presentare personalmente alle autorità doganali dei paesi di partenza e di destinazione per sdoganare i bagagli registrati e dare a tali viaggiatori la possibilità di disporre dei propri bagagli non appena giunti a destinazione;

RACCOMANDA ai membri del Consiglio e alle unioni doganali ed economiche di applicare le disposizioni seguenti per quanto riguarda i bagagli registrati:

1. al momento della registrazione dei bagagli da parte delle aziende ferroviarie, i viaggiatori hanno la possibilità, per accelerare l'espletamento delle formalità doganali, di compilare una dichiarazione il cui modello è accluso alla presente raccomandazione;

2. il testo della dichiarazione è stampato a tergo del bollettino di spedizione approntato dalle aziende ferroviarie, o su un foglio separato incollato a tale bollettino; esso è stampato nella lingua o in una delle lingue ufficiali del paese di partenza, ma il viaggiatore ha la possibilità di ottenere la traduzione in un'altra lingua;

3. la dichiarazione viene presentata, se richiesta, dalle aziende ferroviarie alle autorità doganali dei paesi di partenza e di destinazione;

4. la dichiarazione scritta ha lo stesso valore e comporta le stesse conseguenze della dichiarazione abitualmente richiesta ai viaggiatori;

5. nella misura in cui lo ritengano possibile, le autorità doganali rinunciano a verificare il contenuto dei bagagli accompagnati da una dichiarazione scritta;

6. quando le autorità doganali rinunciano a verificare il contenuto dei bagagli questi sono subito messi a disposizione delle aziende ferroviarie che provvedono ad inoltrarli a destinazione;

7. le autorità doganali continuano ad avere la possibilità di adottare qualsiasi misura di controllo che esse reputino necessaria per prevenire abusi.

NONOSTANTE le disposizioni del paragrafo 1, quando le circostanze lo giustifichino, il modello di dichiarazione può essere adattato mediante accordo tra le amministrazione doganali.

IL CONSIGLIO chiede agli Stati membri ed alle unioni doganali ed economiche che accetteranno la presente raccomandazione di informare di ciò il segretario generale del Consiglio, indicando il giorno e le modalità di attuazione della presente raccomandazione. Quest'ultimo informerà poi le amministrazioni doganali degli Stati membri e le unioni doganali ed economiche nonché l'unione internazionale delle ferrovie.

Allegato

DICHIARAZIONE DOGANALE PER BAGAGLI REGISTRATI 1. IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

a) che i bagagli qui di seguito indicati contengono unicamente oggetti personali, utilizzati in genere durante il viaggio, ad esempio abiti, biancheria, oggetti di toeletta, libri e attrezzature sportive e che tali oggetti non sono importati a fini commerciali;

b) che tali bagagli non contengono:

- generi alimentari, tabacchi, bevande alcooliche, anetolo, armi da fuoco, armi bianche, munizioni, materiale espolsivo, droghe, animali vivi, piante, apparecchi radio, trasmittenti o ricetrasmittenti, valute estere, specie protette e prodotti ottenuti da specie protette dalla convenzione di Washington, del 3 marzo 1973, sul commercio internazionale delle speci animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione; articoli vietati dalla legislazione del paese di destinazione, a tutela della moralità pubblica o del buon costume;

- merci destinate ad essere distribuite a titolo gratuito o oneroso, o destinate ad una attività professionale o commerciale;

- oggetti acquistati o ricevuti al di fuori del territorio doganale del paese di residenza abituale e non ancora dichiarati all'amministrazione doganale di tale paese (questa restrizione vale unicamente nel caso di rientro nel paese di residenza abituale).

2. AUTORIZZA l'azienda ferroviaria ad esplicare tutte le formalità doganali.

3. PRENDE ATTO che dichiarazioni inesatte lo espongono ad azioni penali, in particolare, alla confisca delle merci.

Paese di destinazione: .

Luogo di destinazione: .

Numero de bagagli N. di persone che accompagnano il viaggiatore

Numero di bagagli

N. di persone che accompagnano il viaggiatore

IN LETTERE MAIUSCOLE

COGNOME

NOME

.

Residenza abituale:

Residenza abituale:

Via .

N. .

Località .

Paese .

Timbro calendario

della stazione di partenza

Firma del viaggiatore:

.

Bollettino di spedizione n.

Top