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Document 31988R0440

Regolamento (CEE) n. 440/88 della Commissione del 17 febbraio 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana o di peli fini della categoria di prodotti 48 (numero d' ordine 40.0480) e alle calze, calzini, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti 88 (numero d' ordine 40.0880) originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

OJ L 45, 18.2.1988, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/440/oj

31988R0440

Regolamento (CEE) n. 440/88 della Commissione del 17 febbraio 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana o di peli fini della categoria di prodotti 48 (numero d' ordine 40.0480) e alle calze, calzini, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti 88 (numero d' ordine 40.0880) originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 045 del 18/02/1988 pag. 0013 - 0014


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REGOLAMENTO (CEE) N. 440/88 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana o di peli fini della categoria di prodotti 48 (numero d'ordine 40.0480) e alle calze, calzini, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti 88 (numero d'ordine 40.0880) originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4;

considerando che in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio (2) di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, al livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i filati di lana o di peli fini della categoria di prodotti 48 (numero d'ordine 40.0480) e per le calze, calzini, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti 88 (numero d'ordine 40.0880) il massimale è fissato rispettivamente a 9 000 e 2 000 t.; che alla data del 10 febbraio 1988, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 21 febbraio 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:

1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria (unità) // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // // // // // 40.0480 // 48 (tonnellate) // 5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 90 // Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto // 40.0880 // 88 (tonnellate) // ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 // Calze, calzini, esclusi quelli a maglia, altri accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), esclusi quelli a maglia // // // 6217 10 del 28. 12. 1987, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente 00 6217 90 00 // // // // //

(1) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58. (2) GU n. L 367

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