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Document 31988R0437

Regolamento (CEE) n. 437/88 della Commissione del 17 febbraio 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza della categoria di prodotti 74 (numero d' ordine 40.0740) originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

OJ L 45, 18.2.1988, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/437/oj

31988R0437

Regolamento (CEE) n. 437/88 della Commissione del 17 febbraio 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza della categoria di prodotti 74 (numero d' ordine 40.0740) originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 045 del 18/02/1988 pag. 0010 - 0010


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REGOLAMENTO (CEE) N. 437/88 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza della categoria di prodotti 74 (numero d'ordine 40.0740) originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio (2), di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per gli abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza della categoria di prodotti 74 (numero d'ordine 40.0740) il massimale è fissato a 8 000 pezzi; che alla data del 9 febbraio 1988, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 21 febbraio 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:

1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria (unità) // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // // // // // 40.0740 // 74 (1 000 pezzi) // 6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00 // Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali esclusi quelli da sci // // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.

(2) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.

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