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Document 31988L0361
Council Directive 88/361/EEC of 24 June 1988 for the implementation of Article 67 of the Treaty
Direttiva 88/361/CEE del Consiglio del 24 giugno 1988 per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato
Direttiva 88/361/CEE del Consiglio del 24 giugno 1988 per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato
GU L 178 del 8.7.1988, p. 5–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
Direttiva 88/361/CEE del Consiglio del 24 giugno 1988 per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato
Gazzetta ufficiale n. L 178 del 08/07/1988 pag. 0005 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0044
edizione speciale svedese/ capitolo 10 tomo 1 pag. 0044
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1988 per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato (88/361/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 69 e 70, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato monetario (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che l'articolo 8 A del trattato stabilisce che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei capitali senza pregiudizio delle altre disposizioni del trattato; considerando che gli Stati membri devono poter adottare le misure necessarie per regolare la liquidità bancaria e che tali misure debbono essere limitate a tale obiettivo; considerando che gli Stati membri devono poter adottare, qualora sia necessario, misure che impediscano, provvisoriamente e nel quadro di procedure comunitarie appropriate, movimenti di capitali a breve termine che, anche in assenza di sensibili divergenze tra i fattori economici fondamentali, provocherebbero gravi perturbazioni nella conduzione della loro politica monetaria e valutaria; considerando che, a fini di trasparenza, è opportuno indicare il campo d'applicazione, in base al dispositivo stabilito dalla presente direttiva, delle misure transitorie adottate a beneficio del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese dall'atto di adesione del 1985 nel settore dei movimenti di capitali; considerando che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono differire, in virtù rispettivamente degli articoli da 61 a 66 e da 222 a 232 dell'atto di adesione del 1985, la liberalizzazione di taluni movimenti di capitali, in deroga agli obblighi della prima direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960, per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato (3), modificata da ultimo dalla direttiva 86/566/CEE (4); che la direttiva 86/566/CEE prevede del pari l'applicazione di un regime transitorio a beneficio di questi due Stati membri per quanto riguarda gli obblighi di liberalizzazione dei movimenti di capitali; che è opportuno che questi due Stati membri possano differire, per un periodo analogo e per le stesse ragioni economiche, l'applicazione dei nuovi obblighi di liberalizzazione risultanti dalla presente direttiva; considerando che la Repubblica ellenica e l'Irlanda si trovano a far fronte, pur in misura diversa, ad una situazione difficile della loro bilancia dei pagamenti ed al vincolo di un debito estero elevato; che una liberalizzazione immediata e totale dei movimenti di capitali in questi due Stati membri renderebbe più difficile il proseguimento delle iniziative da essi intraprese per migliorare le loro posizioni sui mercati esteri e per rafforzare la capacità di adattamento del loro sistema finanziario alle esigenze di un mercato finanziario integrato nella Comunità; che è opportuno, conformemente all'articolo 8 C del trattato, accordare a questi due Stati membri dei termini supplementari, adeguati alla loro situazione specifica, per l'applicazione degli obblighi della presente direttiva; considerando che la completa liberalizzazione dei movimenti di capitali potrebbe, in alcuni Stati membri e soprattutto nelle zone di frontiera, comportare difficoltà nel mercato delle residenze secondarie; che pertanto la legislazione nazionale esistente che disciplina detti acquisti non dovrebbe subire le ripercussioni dell'applicazione della presente direttiva; considerando che conviene utilizzare il termine posto per l'applicazione della presente direttiva affinché la Commissione possa presentare proposte volte a sopprimere o ad attenuare i rischi di distorsioni, di evasione e di frode fiscale connessi con la diversità dei regimi fiscali nazionali ed il Consiglio possa deliberare su tali proposte; considerando che conformemente alle disposizioni dell'articolo 70, paragrafo 1 del trattato, la Comunità deve procurare di raggiungere il più alto grado possibile di liberalizzazione nel settore dei movimenti di capitale tra i suoi residenti e quelli dei paesi terzi; considerando che movimenti di capitali a breve termine di grande ampiezza provenienti o a destinazione dei paesi terzi possono perturbare gravemente la situazione monetaria o finanziaria degli Stati membri o provocare gravi tensioni sui mercati dei cambi; che tali sviluppi possono risultare pregiudizievoli alla coesione del sistema monetario europeo, al corretto funzionamento del mercato interno e alla graduale realizzazione dell'unione economica e monetaria; che occorre pertanto creare le condizioni richieste per un'azione concertata degli Stati membri, qualora essa risultasse necessaria; considerando che la presente direttiva sostituisce la direttiva 72/156/CEE del Consiglio del 21 marzo 1972, per la regolazione dei flussi finanziari internazionali e la neutralizzazione degli effetti indesiderabili degli stessi sulla liquidità interna (5); che pertanto la direttiva 72/156/CEE deve essere abrogata, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri, fatte salve le disposizioni che seguono. Per facilitare l'applicazione della presente direttiva i movimenti di capitali sono classificati in base alla nomenclatura riportata nell'allegato I. 2. I trasferimenti relativi ai movimenti di capitali si effettuano a condizioni di cambio uguali a quelle praticate per i pagamenti relativi alle transazioni correnti. Articolo 2 Gli Stati membri informano la Commissione, il Comitato monetario ed il Comitato dei governatori delle Banche centrali, al più tardi al momento della loro entrata in vigore, in merito alle misure di regolazione della liquidità bancaria che hanno un effetto specifico sulle operazioni in capitale effettuate dagli istituti di credito con non residenti. Le suddette misure devono essere limitate a quanto è necessario ai fini della regolazione monetaria interna. Il Comitato monetario e il Comitato dei governatori delle Banche centrali esprimono dei pareri in merito destinati alla Commissione. Articolo 3 1. Qualora movimenti di capitali a breve termine di portata eccezionale esercitino forti tensioni sui mercati dei cambi e provochino gravi perturbazioni nella conduzione della politica monetaria e valutaria di uno Stato membro, causando in particolare variazioni importanti della liquidità interna, la Commissione, sentito il Comitato monetario e il Comitato dei governatori delle Banche centrali, può autorizzare tale Stato ad adottare, relativamente ai movimenti di capitali elencati nell'allegato II, le misure di salvaguardia delle quali essa definisce le condizioni e le modalità. 2. Lo Stato membro interessato può adottare di propria iniziativa le misure di salvaguardia sopra menzionate, qualora esse si rivelino necessarie in presenza di una situazione d'urgenza. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati di tali misure al più tardi al momento in cui esse entrano in vigore. La Commissione, sentito il Comitato monetario e il Comitato dei governatori delle Banche centrali, decide se lo Stato interessato può mantenere oppure deve modificare o sopprimere tali misure. 3. Le decisioni adottate dalla Commissione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 possono essere revocate o modificate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. 4. La durata d'applicazione delle misure di salvaguardia adottate in virtù del presente articolo non può superare sei mesi. 5. Sulla scorta di una relazione della Commissione e sentito il Comitato monetario e il Comitato dei governatori delle Banche centrali, il Consiglio esamina prima del 31 dicembre 1992 se le disposizioni del presente articolo siano ancora adeguate, quanto al principio e alle modalità, alle esigenze per cui sono state stabilite. Articolo 4 Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di adottare le misure indispensabili per impedire le infrazioni alle leggi e ai regolamenti interni, specialmente in materia fiscale o ai fini di una sorveglianza cautelare degli istituti finanziari, o di stabilire procedure di dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica. L'applicazione di queste misure e procedure non può avere l'effetto di ostacolare i movimenti di capitali operati conformemente alle disposizioni del diritto comunitario. Articolo 5 Per il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, il campo di applicazione, secondo la nomenclatura dei movimenti di capitali riportata nell'allegato I, delle disposizioni dell'atto di adesione del 1985 nel settore dei movimenti di capitali va inteso come indicato nell'allegato III. Articolo 6 1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° luglio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri comunicano del pari alla Commissione, al più tardi al momento della loro entrata in vigore, qualsiasi nuova misura o modifica apportata alle disposizioni che disciplinano i movimenti di capitali elencati nell'allegato I. 2. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese - fatti salvi, per questi due paesi, gli articoli da 61 a 66 e da 222 a 232 dell'atto di adesione del 1985 - nonché la repubblica ellenica e l'Irlanda possono mantenere provvisoriamente restrizioni ai movimenti di capitali elencati nell'allegato IV, alle condizioni e per il periodo previsti in tale allegato. Qualora, prima della scadenza del termine fissato per la liberalizzazione dei movimenti di capitali indicati negli elenchi III e IV dell'allegato IV, la Repubblica ellenica ritenessero di non essere in grado di effettuare tale liberalizzazione, soprattutto a causa di difficoltà della bilancia dei pagamenti o di un insufficiente grado di adeguamento del sistema finanziario nazionale, la Commissione, a richiesta di uno di tali Stati membri, procede in collaborazione con il Comitato monetario all'esame della situazione economica e finanziaria di questo Stato. In base alle conclusioni di tale esame, la Commissione propone al Consiglio di prorogare, per la totalità o una parte dei movimenti di capitali in questione, il termine fissato per la liberalizzazione. Detta proroga non può eccedere tre anni. Il Consiglio delibera in base alla procedura dell'articolo 69 del trattato. 3. Il Regno del Belgio e il Granducato del Lussemburgo possono mantenere temporaneamente il doppio mercato dei cambi alle condizioni e nei termini previsti nell'allegato V. 4. L'attuale legislazione nazionale che disciplina l'acquisto di residenze secondarie può essere mantenuta in vigore fino a che il Consiglio adotterà ulteriori disposizioni in questo settore in conformità dell'articolo 69 del trattato. Questa disposizione non inficia l'applicabilità delle altre disposizioni del diritto comunitario. 5. Entro il 31 dicembre 1988 la Commissione presenterà al Consiglio le proposte intese a sopprimere o ad attenuare rischi di distorsioni, di evasione e di frodi fiscali, connessi con la diversità dei regimi nazionali per quanto concerne la fiscalità relativa al risparmio e il controllo della loro applicazione. Il Consiglio dovrà pronunciarsi sulle proposte della Commissione entro il 30 giugno 1989. Conformemente al trattato, qualsiasi disposizione fiscale di carattere comunitario dovrà essere adottata all'unanimità. Articolo 7 1. Gli Stati membri si adoperano per raggiungere, nel regime che essi applicano ai trasferimenti relativi ai movimenti di capitali con i paesi terzi, lo stesso grado di liberalizzazione delle operazioni che si verificano con i residenti degli altri Stati membri, fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva. Il primo comma non pregiudica l'applicazione nei confronti dei paesi terzi delle norme nazionali o del diritto comunitario, e in particolare delle eventuali condizioni di reciprocità, per quanto riguarda le operazioni di stabilimento, prestazione di servizi finanziari e ammissione dei titoli sui mercati dei capitali. 2. Qualora i movimenti di capitali a breve termine di grande ampiezza provenienti o a destinazione dei paesi terzi perturbino gravemente la situazione monetaria o finanziaria interna o esterna degli Stati membri o di parecchi di essi, oppure determinino gravi tensioni nei rapporti di cambio all'interno della Comunità o tra la Comunità e i paesi terzi, gli Stati membri si consultano su ogni misura che potrebbe essere adottata per ovviare alle difficoltà incontrate. La consultazione avviene in sede di Comitato dei governatori delle Banche centrali e del Comitato monetario ad iniziativa della Commissione o di qualsiasi Stato membro. Articolo 8 Il Comitato monetario esamina, almeno una volta all'anno, la situazione in materia di libera circolazione dei capitali quale risulta dall'applicazione della presente direttiva. L'esame riguarda le misure di regolamentazione interna del credito e dei mercati finanziari e monetari che possono avere un'incidenza specifica sui movimenti internazionali di capitali e su tutti gli altri elementi della presente direttiva. Il Comitato riferisce alla Commissione in merito alle conclusioni di tale esame. Articolo 9 La prima direttiva dell'11 maggio 1960 e la direttiva 72/156/CEE sono abrogate con effetto al 1° luglio 1990. Articolo 10 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN (1) GU n. C 26 dell'1. 2. 1988, pag. 1. (2) Parere reso il 17 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. 43 del 12. 7. 1960, pag. 921/60. (4) GU n. L 332 del 26. 11. 1986, pag. 22. (5) GU n. L 91 del 18. 4. 1972, pag. 13. ALLEGATO I NOMENCLATURA DEI MOVIMENTI DI CAPITALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA Nella presente nomenclatura i movimenti di capitali sono classificati secondo la natura economica delle attività e passività, espresse in moneta nazionale o in divisa estera, sulle quali essi vertono. I movimenti di capitali elencati nella presente nomenclatura comprendono: - l'insieme delle operazioni necessarie alla realizzazione dei movimenti di capitali: conclusione ed esecuzione della transazione e trasferimenti relativi. La transazione avviene di solito fra residenti di Stati membri diversi; può succedere tuttavia che taluni movimenti di capitali vengono effettuati da una sola persona per proprio conto (come nel caso, ad esempio, di trasferimenti di capitali da parte di emigranti); - le operazioni effettuate da qualsiasi persona fisica o giuridica (;), comprese le operazioni concernenti le attività o le passività degli Stati membri e delle altre amministrazioni e organismi pubblici, fatte salve le disposizioni dell'articolo 68, paragrafo 3 del trattato; - l'accesso dell'operatore a tutte le tecniche finanziarie disponibili sul mercato sul quale l'operazione viene effettuata. Ad esempio, la nozione di acquisto di titoli e di altri strumenti finanziari copre oltre che le operazioni a pronti anche tutte le tecniche di negoziazione disponibili: operazioni a termine, operazioni di opzione o con warrant, operazioni di scambio contro altre attività, ecc. Analogamente, la nozione di operazioni in conto corrente e deposito presso enti finanziari comprende, oltre alla costituzione e all'alimentazione di conti,anche le operazioni a termine in valuta estera si tratti sia di operazioni dirette a coprire i rischi di cambio sia ad assumere una posizione aperta su una valuta; - le operazioni di liquidazione o di cessione di attività costituite, il rimpatrio del prodotto di tale linquidazione (;) o l'utilizzo in loco di tale prodotto nei limiti degli obblighi comunitari; - Le operazioni di rimborso di crediti o prestiti. La presente nomenclatura non è limitativa della nozione di movimenti di capitali, per cui è stata inclusa una rubrica XIII F «Altri movimenti di capitali: Diversi». Essa non può quindi essere interpretata come una limitazione della portata del principio della completa liberalizzazione dei movimento di capitali enunciata nell'articolo 1 della presente direttiva. I. INVESTIMENTI DIRETTI (;) 1) Costituzione ed estensione di succursali o di imprese nuove appartenenti esclusivamente al finanziatore e acquisto integrale di imprese già esistenti 2) Partecipazione a imprese nuove o esistenti al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli 3) Prestiti a lungo termine al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli 4) Reinvestimenti di utili al fine di mantenere legami economici durevoli A. Investimenti diretti effettuati sul territorio nazionale da non residenti (;) B. Investimenti diretti effettuati all'estero da residenti II. INVESTIMENTI IMMOBILIARI (non compresi nella categoria I) (;) A. Investimenti immobiliari effettuati sul territorio nazionale da non residenti B. Investimenti immobiliari effettuati all'estero da residenti III. OPERAZIONI IN TITOLI NORMALMENTE TRATTATI SUL MERCATO DEI CAPITALI (non compresi nelle categorie I, IV e V) a) Azioni e altri titoli aventi carattere di partecipazione (;) b) Obbligazioni (;) (;) Vedi infra le note esplicative. A. Transazioni su titoli del mercato dei capitali 1) Acquisto da parte di non residenti di titoli nazionali trattati in borsa (;) 2) Acquisto da parte di residenti di titoli esteri trattati in borsa 3) Acquisto da parte di non residenti di titoli nazionali non trattati in borsa (;) 4) Acquisto da parte di residenti di titoli esteri non trattati in borsa B. Ammissione di titoli sul mercato dei capitali (;) ii) Introduzione in borsa (;) ii) Emissione e collocamento su un mercato dei capitali (;) 1) Ammissione dei titoli nazionali su un mercato estero dei capitali 2) Ammissione di titoli esteri sul mercato nazionale dei capitali IV. OPERAZIONI SU QUOTE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO (;) a) Quote di organismi di investimento collettivo in titoli normalmente trattati sul mercato dei capitali (azioni, altri titoli di partecipazione e obbligazioni) b) Quote di organismi di investimento collettivo in titoli o strumenti normalmente trattati sul mercato monetario c) Quote di organismi di investimento collettivo in altre attività A. Transazioni su quote di organismi di investimento collettivo 1) Acquisto da parte di non residenti di quote, trattate in borsa, di organismi nazionali 2) Acquisto da parte di residenti di quote, trattate in borsa, di organismi stranieri 3) Acquisto da parte di non residenti di quote, non trattate in borsa, di organismi nazionali 4) Acquisto da parte di residenti di quote, non trattate in borsa, di organismi stranieri B. Ammissione di quote di organismi di investimento collettivo sul mercato dei capitali ii) Introduzione in borsa ii) Emissione e collocamento su un mercato dei capitali 1) Ammissione di quote di organismi nazionali di investimento collettivo su un mercato di capitali straniero 2) Ammissione di quote di organismi esteri di investimento collettivo sul mercato nazionale dei capitali V. OPERAZIONI IN TITOLI E ALTRI STRUMENTI NORMALMENTE TRATTALI SUL MERCATO MONETARIO (;) A. Transazioni su titoli e altri strumenti del mercato monetario 1) Acquisto da parte di non residenti di titoli e strumenti nazionali del mercato monetario 2) Acquisto da parte di residenti di titoli e strumenti esteri del mercato monetario B. Ammissione di titoli e di altri strumenti sul mercato monetario i) Introduzione su un mercato monetario autorizzato (;) ii) Emissione e collocamento su un mercato monetario autorizzato 1) Ammissione di titoli e strumenti nazionali su un mercato monetario estero 2) Ammissione di titoli e strumenti esteri su un mercato monetario nazionale (;) Vedi infra le note esplicative. VI. OPERAZIONI IN CONTI CORRENTI E DEPOSITI PRESSO ISTITUTI FINANZIARI (¹) A. Operazioni effettuate da non residenti presso istituti finanziari nazionali B. Operazioni effettuate da residenti presso istituti finanziari stranieri VII. CREDITI RELATIVI AD OPERAZIONI COMMERCIALI O A PRESTAZIONI DI SERVIZI ALLE QUALI PARTECIPI UN RESIDENTE (¹) 1. A breve termine (meno di un anno) 2. A medio termine (da uno a cinque anni) 3. A lungo termine (cinque anni e oltre) A. Crediti concessi da non residenti a residenti B. Crediti concessi da residenti a non residenti VIII. PRESTITI E CREDITI FINANZIARI (NON COMPRESI NELLE CATEGORIE I, VII E XI) (¹) 1. A breve termine (meno di un anno) 2. A medio termine (da uno a cinque anni) 3. A lungo termine (cinque anni e oltre) A. Prestiti e crediti concessi da non residenti a residenti B. Prestiti e crediti concessi da residenti a non residenti IX. CAUZIONI, ALTRE GARANZIE E DIRITTI DI PEGNO A. Concessi da non residenti a residenti B. Concessi da residenti a non residenti X. TRASFERIMENTI EFFETTUATI IN ESECUZIONE DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE A. Premi e prestazioni a titolo di un contratto di assicurazione ramo-vita 1. Contratti conclusi da compagnie di assicurazione del ramo-vita nazionali con non residenti 2. Contratti conclusi da compagnie di assicurazione del ramo-vita estere con residenti B. Premi e prestazioni a titolo di un contratto di assicurazione credito 1. Contratti conclusi da compagnie di assicurazione credito nazionali con non residenti 2. Contratti conclusi da compagnie di assicurazione credito estere con residenti C. Altri trasferimenti di capitali connessi con contratti di assicurazione XI. MOVIMENTI DI CAPITALI A CARATTERE PERSONALE A. Prestiti B. Donazioni e dotazioni C. Doti D. Successioni e legati E. Regolamento di debiti nel paese di residenza anteriore da parte di immigranti F. Trasferimenti di capitali costituiti da residenti, in caso di emigrazione, al momento dell'installazione e durante la loro permanenza all'estero G. Trasferimenti dei risparmi degli immigrati nel paese di residenza anteriore durante la loro permanenza all'estero (;) Vedi infra le note esplicative. XII. IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE MATERIALI DI VALORI A. Titoli B. Mezzi di pagamento di ogni tipo XIII. ALTRI MOVIMENTI DI CAPITALI A. Imposte di successione B. Risarcimenti di danni (aventi carattere di capitale) C. Rimborsi effettuati in caso di annullamento di contratti o di pagamenti indebiti (aventi carattere di capitale) D. Diritti d'autore: brevetti, disegni, marchi di fabbrica e invenzioni (cessioni e trasferimenti derivanti da tali cessioni) E. Trasferimenti di capitali necessari all'esecuzione di prestazioni di servizi (non compresi nella categoria VI) F. Diversi NOTE ESPLICATIVE Ai sensi della presente nomenclatura e ai soli fini della direttiva si intende per: Investimenti diretti Gli investimenti di qualsiasi tipo effettuati da persone fisiche, imprese commerciali, industriali o finanziarie aventi lo scopo di stabilire o mantenere legami durevoli e diretti fra il finanziatore e l'imprenditore o l'impresa a cui tali fondi sono destinati per l'esercizio di un'attività economica. Tale nozione va quindi intesa in senso lato. Le imprese menzionate al punto I.1 della nomenclatura comprendono le imprese giuridicamente indipendenti (filiali al 100 %) e le succursali. Per quanto riguarda le imprese menzionate al punto I.2 della nomenclatura e che hanno lo statuto di società per azioni, si ha partecipazione con carattere di investimento diretto, quando il pacchetto di azioni in possesso di una persona fisica, di un'altra impresa o di qualsiasi altro detentore, attribuisce a tali azionisti, sia a norma delle disposizioni di legge nazionali sulle società per azioni, sia altrimenti, la possibilità di partecipare effettivamente alla gestione di tale società o al suo controllo. Per prestiti a lungo termine aventi il carattere di partecipazione, di cui al punto I.3 della nomenclatura, s'intendono i prestiti aventi una durata superiore a cinque anni e destinati a stabilire o a mantenere legami economici durevoli. I principali esempi in proposito sono i prestiti concessi da una società alle sue filiali o a società nelle quali essa possiede una partecipazione, nonché prestiti collegati ad una partecipazione agli utili. In tale categoria figurano anche i prestiti concessi da enti finanziari aventi lo scopo di stabilire o mantenere legami economici durevoli. Investimenti immobiliari Gli acquisti di terreni con immobili e senza, nonché la costruzione di immobili da parte di privati a scopo di lucro o personale. Tale categoria comprende anche i diritti di usufrutto, le servitù fondiarie e i diritti di superficie. Introduzione in borsa o su un mercato monetario autorizzato L'accesso, secondo una determinata procedura, di titoli e altri strumenti negoziabili, alle transazioni regolamentate, ufficialmente o non ufficialmente, di una borsa o di un compartimento del mercato monetario, ufficialmente riconosciuti. Titoli trattati in borsa (quotati ufficialmente e non) I titoli oggetto di transazioni regolamentate e i cui corsi sono sistematicamente pubblicati, o da organi ufficiali di borsa (titoli ufficialmente quotati) o da altri organi collegati alla borsa come, ad esempio, le commissioni bancarie (titoli non quotati ufficialmente). Emissioni di titoli e altri strumenti negoziabili La vendita effettuata mediante offerta al pubblico. Collocamento di titoli e di altri strumenti negoziabili La vendita diretta da parte dell'emittente o del consorzio che ne ha l'incarico, senza che vi sia offerta al pubblico. Titoli e altri strumenti nazionali o esteri Titoli a seconda di dove si trova la sede dell'emittente. L'acquisto da parte di residenti di titoli e altri strumenti nazionali, emessi su un mercato estero è assimilato all'acquisto di titoli esteri. Azioni e altri titoli aventi carattere di partecipazione Compresi i diritti di sottoscrizione di azioni di nuova emissione. Obbligazioni Titoli negoziabili di una durata di almeno due anni dall'emissione, per i quali la fissazione del tasso d'interesse e le modalità di rimborso del capitale e di versamento degli interessi sono determinate al momento dell'emissione. Organismi di investimento collettivo Gli organismi, - il cui oggetto è l'investimento collettivo in valori mobiliari, o in altri averi, dei capitali raccolti e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi e - le cui quote a richiesta dei portatori, alle condizioni legali, contrattuali o statutarie che li disciplinano, sono riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi. Viene equiparato a tali acquisti o rimborsi il fatto che un organismo di investimento collettivo agisca per impedire che il valore delle sue quote in borsa si discosti sensibilmente dal valore netto di inventario. Conformemente al diritto nazionale questi organismi possono assumere la forma contrattuale (fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione) o di «trust» («unit trust») oppure la forma statutaria (società di investimento). Ai fini della direttiva il termine «fondo comune di investimento» comprende anche l'«unit trust». Titoli e altri strumenti normalmente trattati sul mercato monetario I buoni del Tesoro e altri titoli negoziabili, i certificati di deposito, le accettazioni bancarie, i buoni di tesoreria e gli altri strumenti simili. Crediti relativi ad operazioni commerciali o a prestazioni di servizi I crediti derivanti dai contratti commerciali (anticipi o pagamenti scaglionati per lavori in corso o da eseguire e dilazioni di pagamento, accompagnati o no dalla sottoscrizione di effetti commerciali nonché il loro finanziamento con crediti concessi da enti creditizi. Tale categoria comprende anche le operazioni di «factoring». Prestiti e crediti finanziari I finanziamenti di qualsiasi tipo concessi da istituti finanziari, compresi quelli relativi a operazioni commerciali o a prestazioni di servizi alle quali non partecipa alcun residente. Tale categoria comprende anche i prestiti ipotecari, i crediti al consumo, il leasing finanziario nonché le linee di credito di sostituzione e altre facilitazioni di emissione di effetti. Residenti o non residenti Le persone fisiche e giuridiche definite dalle normative sui cambi, in vigore in ogni Stato membro. Prodotto della liquidazione (degli investimenti, dei titoli, ecc.) Il prodotto delle vendite, comprese le eventuali plusvalenze, l'importo dei rimborsi, il prodotto delle liquidazioni giudiziarie, ecc. Persone fisiche o persone giuridiche Quelle definite dalle normative nazionali. Istituti finanziari Le banche, le casse di risparmio e gli organismi specializzati nella concessione di crediti a breve, medio e lungo termine nonché le compagnie di assicurazione, le società di prestito alla costruzione, le società di investimento e gli altri enti di natura simile. Istituti creditizi Le banche, le casse di risparmio e gli organismi specializzati nella concessione di crediti a breve, medio e lungo termine. ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA DIRETTIVA >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 DELLA DIRETTIVA I. La Repubblica portoghese può mantenere o introdurre fino al 31 dicembre 1990 le restrizioni esistenti alla data della notifica della direttiva relative ai movimenti di capitali di cui all'elenco I infra >SPAZIO PER TABELLA> II. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono mantenere o reintrodurre, rispettivamente fino al 31 dicembre 1990 e fino al 31 dicembre 1992, le restrizioni esistenti alla data della notifica della direttiva, relative ai movimenti di capitali di cui all'elenco II infra. >SPAZIO PER TABELLA> Tipo di operazioni Voci della nomenclatura III. La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, l'Irlanda e la Repubblica portoghese possono mantenere o reintrodurre fino al 31 dicembre 1992 le restrizioni esistenti alla data della notifica della direttiva e relative ai movimenti di capitali di cui all'elenco III infra: >SPAZIO PER TABELLA> IV. La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, l'Irlanda e la Repubblica portoghese possono differire fino al 31 dicembre 1992 la liberalizzazione dei movimenti dei capitali di cui all'elenco IV infra: >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO V Considerando che il sistema di doppio mercato dei cambi praticato dal Regno del Belgio e dal Granducato di Lussemburgo non ha l'effetto di limitare i movimenti di capitale ma costituisce tuttavia una anomalia nello SME e che bisogna porvi fine nell'ambito dell'attuazione effettiva della direttiva e nella prospettiva del rafforzamento del sistema monetario europeo, questi due Stati membri si impegnano a sopprimerlo prima del 31 dicembre 1992. Essi si impegnano anche ad amministrare il sistema fino al momento della sua soppressione, secondo modalità che continuino ad assicurare effettivamente la libera circolazione dei capitali a condizioni tali che i corsi applicati sui due mercati non presentino divari importanti e durevoli.