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Document 31988L0314

Direttiva 88/314/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988 concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori

OJ L 142, 9.6.1988, p. 19–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 008 P. 80 - 83
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 008 P. 80 - 83

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/03/2000; abrogato da 398L0006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/314/oj

31988L0314

Direttiva 88/314/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988 concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 09/06/1988 pag. 0019 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 8 pag. 0080
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 8 pag. 0080


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 1988

concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori

(88/314/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che i programmi della Comunità per una politica di protezione e di informazione (4) prevedono l'elaborazione di principi comuni in materia di indicazione dei prezzi;

considerando che la direttiva 79/581/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1979, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori (5) prevede l'obbligo di indicare i prezzi dei prodotti alimentari; che la risoluzione del Consiglio, del 19 giugno 1979, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari e dei prodotti non alimentari di consumo corrente preconfezionati in quantità prestabilite (6) invita la Commissione a presentare una proposta concernente l'indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura per i prodotti non alimentari di consumo corrente;

considerando che occorre adottare misure allo scopo di instaurare progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che scadrà il 31 dicembre 1992 al più tardi;

considerando che l'indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti non alimentari facilita ai consumatori il confronto dei prezzi nei luoghi di vendita; che tale circostanza accresce conseguentemente la trasparenza dei mercati e rafforza la protezione dei consumatori;

considerando che l'obbligo di indicare tali prezzi dovrebbe riguardare, in linea di massima, tutti i prodotti non alimentari offerti al consumatore finale; che esso dovrebbe inoltre essere applicato alla pubblicità scritta o stampata e ai cataloghi menzionanti il prezzo di vendita dei prodotti;

considerando che il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura delle varie categorie di prodotti devono essere indicati secondo modalità specifiche, per evitare di rendere troppo gravoso l'onere dell'etichettatura che incombe al dettagliante;

considerando che conviene dare agli Stati membri la facoltà di esentare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione sarebbe inutile;

considerando che per i prodotti preconfezionati è opportuno sostituire, ogniqualvolta sia possibile, la normalizzazione delle quantità all'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura; che occorre tener conto dei progressi registrati a livello comunitario in materia di normalizzazione delle gamme di quantità di prodotti preconfezionati in quantità prestabilite ed esentare da tale obbligo le gamme di quantità a tale scopo fissate;

considerando che la direttiva 80/232/CEE (7), modificata da ultimo dalla direttiva 87/356/CEE (8), stabilisce le gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati;

considerando che scopo della regolamentazione oggetto della presente direttiva è l'informazione e la protezione dei consumatori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda l'indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti non alimentari offerti al consumatore finale, oppure oggetto di pubblicità recante un'indicazione di prezzo, che sono commercializzati sfusi oppure preconfezionati in quantità prestabilite o variabili.

2. La presente direttiva non si applica:

- ai prodotti acquistati ai fini di una attività professionale o commerciale;

- ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi;

- alle vendite tra privati;

- alle vendite all'asta, nonché alle vendite di oggetti d'arte e di antiquariato.

Articolo 2

Agli effetti della presente direttiva si intende per:

a) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non ha subito alcun condizionamento preventivo e/o che è misurato o pesato solo in presenza del consumatore finale;

b) prodotto vendito al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;

c) prodotto preconfezionato: un prodotto già imballato, fuori della presenza del consumatore, avvolto interamente o parzialmente dall'imballaggio;

d) prodotto preconfezionato in quantità prestabilite: un prodotto preconfezionato in modo che la quantità contenuta nell'imballaggio corrisponda ad un valore prestabilito;

e) prodotto preconfezionato in quantità variabili: un prodotto preconfezionato in modo che la quantità contenuta nell'imballaggio non corrisponda ad un valore prestabilito;

f) prezzo di vendita: il prezzo valido per una determinata quantità del prodotto non alimentare;

g) prezzo per unità di misura: il prezzo valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro o di un metro quadrato del prodotto, fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 2 e l'articolo 10, secondo comma.

Articolo 3

1. I prodotti di cui all'articolo 1 recano l'indicazione del prezzo di vendita alle condizioni di cui all'articolo 4.

2. I prodotti preconfezionati in quantità prestabilite di cui all'allegato e i prodotti preconfezionati in quantità variabili recano anche l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatti salvi gli articoli da 7 a 10.

3. Il prezzo per unità di misura dei prodotti commercializzati sfusi deve essere indicato. Tuttavia, gli Stati membri possono determinare le condizioni in cui talune categorie di tali prodotti possono comportare l'indicazione del prezzo di vendita al pezzo.

4. Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura si riferiscono al prezzo finale del prodotto alle condizioni definite dagli Stati membri.

Articolo 4

Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura devono essere inequivocabili, facilmente identificabili e chiaramente leggibili. Ogni Stato membro può stabilire che tali indicazioni di prezzo avvengano secondo modalità particolari quali segnatamente l'affissione, la marcatura degli scaffali o l'etichettatura.

Articolo 5

La pubblicità scritta o stampata ed i cataloghi che menzionano il prezzo di vendita dei prodotti di cui all'articolo 1 indicano il prezzo per unità di misura, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Il prezzo per unità di misura fa riferimento al litro o al metro cubo per i prodotti commercializzati in volume, al chilogrammo o alla tonnellata per i prodotti commercializzati in massa, al metro per i prodotti commercializzati secondo misure lineari e al metro quadrato per i prodotti commercializzati secondo misure di superficie.

2. Gli Stati membri possono tuttavia permettere che il prezzo per unità di misura faccia riferimento ai multipli o ai sottomultipli decimali delle unità indicate al paragrafo 1, per tener conto delle quantità in cui sono solitamente commercializzati taluni prodotti.

3. Il prezzo per unità di misura dei prodotti preconfezionati fa riferimento alla quantità dichiarata, conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie.

Articolo 7

1. Gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura prodotti commercializzati sfusi o preconfezionati per i quali tale indicazione sarebbe inutile.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare:

a) i prodotti esentati dall'obbligo di indicare la massa o il volume (in particolare prodotti commercializzati al pezzo);

b) i prodotti differenti commercializzati in una stessa confezione;

c) i prodotti commercializzati nei distributori automatici;

d) i prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio; e) gli imballaggi collettivi di cui all'articolo 4, primo comma della direttiva 80/232/CEE quando raggruppano singoli pezzi che corrispondono ad uno dei valori che figurano in una gamma di quantità comunitaria.

Articolo 8

1. L'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura non si applica ai prodotti elencati nell'allegato I, punti 5, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 9, 10 e 11 della direttiva 80/232/CEE, se sono commercializzati secondo gamme di qualità nominali di contenuto menzionate nel suddetto allegato.

2. Gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo d'indicare il prezzo per unità di misura:

- i prodotti elencati nell'allegato I, punti 4, 6, 7, 8.1 e 8.4 della direttiva 80/232/CEE se sono commercializzati secondo gamme di quantità nominali di contenuto menzionate nel suddetto allegato;

- i prodotti di cui all'allegato II, punto 3 della direttiva 80/232/CEE, se sono commercializzati in contenitori rigidi secondo gamme di capacità menzionate nel suddetto allegato, qualora non siano elencati nell'allegato I della stessa direttiva;

- i prodotti di cui all'allegato I della direttiva 80/232/CEE, se sono commercializzati in contenitori rigidi, secondo gamme di capacità menzionate nell'allegato III della stessa direttiva.

3. Gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti preconfezionati di cui ai paragrafi 1 e 2, se sono commercializzati in quantità inferiori al più basso o superiori al più elevato dei valori previsti dalle gamme comunitarie.

Articolo 9

All'atto dell'adozione di misure comunitarie intese ad armonizzare le gamme di quantità relative a prodotti preconfezionati in quantità prestabilite o della revisione di gamme di quantità precedentemente adottate, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, modifica l'articolo 8.

Articolo 10

A titolo transitorio, è concesso agli Stati membri un periodo di sette anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva per applicare le disposizioni della medesima che riguardano i prodotti preconfezionati in quantità prestabilite di cui all'allegato. Durante tale periodo transitorio, si possono mantenere in vigore le misure o prassi nazionali relative a tali prodotti, esistenti al momento dell'adozione della presente direttiva.

Sino alla fine del periodo transitorio durante il quale le prescrizioni comunitarie relative alle unità di misura autorizzano l'uso delle unità di misura del sistema imperiale, le autorità nazionali competenti dell'Irlanda e del Regno Unito stabiliscono per ogni prodotto o categoria di prodotti le unità di massa, di volume, lineari o di superficie del sistema internazionale o del sistema imperiale per le quali è obbligatoria l'indicazione del prezzo per unità di misura.

Articolo 11

1. Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti preconfezionati commercializzati in determinati piccoli negozi al dettaglio e consegnati direttamente all'acquirente dal venditore, se l'indicazione del prezzo per unità di misura:

- può rappresentare un onere eccessivo per tali negozi oppure

- risulta molto difficilmente praticabile a causa del numero dei prodotti messi in vendita, della superficie di vendita, della disposizione del luogo di vendita o delle condizioni specifiche di talune forme di commercio, come alcuni casi di vendite ambulanti.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'obbligo di indicare i prezzi in forza di disposizioni nazionali più severe esistenti al momento dell'adozione della presente direttiva.

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dall'adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

(1) GU n. C 8 del 13. 1. 1984, pag. 2 e GU n. C 121 del 7. 5. 1987, pag. 9.

(2) GU n. C 122 del 20. 5. 1985, pag. 148 e decisione del 18 maggio 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 343 del 24. 12. 1984, pag. 34.

(4) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 2 e GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag 2.

(5) GU n. L 158 del 26. 6. 1979, pag. 19.

(6) GU n. C 163 del 30. 6. 1979, pag. 1.

(7) GU n. L 51 del 25. 2. 1980, pag. 1.

(8) GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 48.

ALLEGATO

Prodotti preconfezionati in quantità prestabilite, di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Pitture e vernici, di cui al punto 4 dell'allegato I della direttiva 80/232/CEE, esclusi i colori fini per artisti e per l'insegnamento;

Colle ed adesivi, di cui al punto 5 dell'allegato I della direttiva 80/232/CEE;

Prodotti per pulitura e lucidatura, di cui al punto 6 dell'allegato I della direttiva 80/232/CEE;

Cosmetici, prodotti di bellezza e da toletta, di cui ai punti da 7.1 a 7.6 dell'allegato I della direttiva 80/232/CEE;

Prodotti per lavaggio, di cui ai punti da 8.1 a 8.6 dell'allegato I della direttiva 80/232/CEE ed al punto 3 dell'allegato II di detta direttiva;

Solventi, di cui al punto 9 dell'allegato I della direttiva 80/232/CEE;

Oli per ingrassaggio, di cui al punto 10 dell'allegato I della direttiva 80/232/CEE;

Filati per lavori a maglia manuali, di cui al punto 11 dell'allegato I della direttiva 80/232/CEE.

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