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Document 31987R4056

Regolamento (CEE) n. 4056/87 della Commissione del 22 dicembre 1987 che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

OJ L 379, 31.12.1987, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 025 P. 221 - 222
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 025 P. 221 - 222
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 381 - 382
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 381 - 382
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 381 - 382
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 381 - 382
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 381 - 382
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 381 - 382
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 381 - 382
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 381 - 382
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 381 - 382
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 173 - 174
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 173 - 174

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/10/2008; abrogato da 32008R0904

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/4056/oj

31987R4056

Regolamento (CEE) n. 4056/87 della Commissione del 22 dicembre 1987 che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

Gazzetta ufficiale n. L 379 del 31/12/1987 pag. 0029 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 25 pag. 0221
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 25 pag. 0221


REGOLAMENTO (CEE) N. 4056/87 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1987 che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87(2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di assicurare un trattamento uniforme all'esportazione della Comunità di merci alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4055/87(4), è necessario definire in maniera più appropriata i metodi di analisi e le altre disposizioni di carattere tecnico ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento difinisce i metodi di analisi comunitaria necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3033/80 del Consiglio(5), modificato dal regolamento (CEE) n. 3743/87(6), e (CEE) n. 3035/80 o, in difetto di tali metodi, la natura delle operazioni analitiche da seguire o il principio di un metodo da applicare.

Articolo 2

Conformemente alle note dell'allegato D del regolamento (CEE) n. 3035/80 e per l'applicazione dell'allegato medesimo i « dati risultanti dall'analisi delle merci » indicati nella colonna 3, sono ottenuti mediante i metodi, le procedure e le formule indicati nel presente articolo :

1.Zuccheri Per dosare i singoli zuccheri viene impiegata la cromatografia in fase liquida alta precisione (in appresso denominata HPLC).

A.Il tenore di saccarosio menzionato nella colonna 3 dell'allegato D è uguale a :

a)S + (2F) × 0,95,

quando il tenore di glucosio è superiore o uguale a quello del fruttosio, oppure b)S + (G + F) × 0,95,

quando il tenore di glucosio è inferiore a quello del fruttosio ;

dove :

S=tenore di saccarosio determinato mediante HPLC ;

F=tenore di fruttosio determinato mediante HPLC ;

G=tenore di glucosio determinato mediante HPLC.

Nel caso in cui sia dichiarata la presenza di un idrolizzato di lattosio e/o siano messe in evidenza delle quantità di lattosio e di galattosio, un tenore di glucosio equivalente a quello del galattosio (determinato mediante HPLC) è detratto dal tenore di glucosio (G) prima che sia effettuato qualsiasi altro calcolo.

B.Il tenore di glucosio menzionato nella colonna 3 dell'allegato D è uguale a :

a)G-F,

quando il tenore di glucosio è superiore a quello del fruttosio ;

b)zero,

quando il tenore di glucosio è uguale o inferiore a quello del fruttosio.

Nel caso in cui sia dichiarata la presenza di un idrolizzato di lattosio e/o siano messe in evidenza delle quantità di lattosio e di galattosio, un tenore di glucosio equivalente a quello del galattosio (determinato mediante HPLC) viene detratto dal tenore di glucosio G prima che sia effettuato qualsiasi altro calcolo.

2.Amido (o destrine) (le destrine sono calcolate in amido) A.Per tutte le voci e sottovoci diverse dalle seguenti : 3505 10 10, 3505 10 90, da 3505 20 10 a 3505 20 90, nonché diverse dalle seguenti : da 3809 10 10 a 3809 10 90, il tenore di amido (o destrine) indicato nella colonna 3 dell'allegato D corrisponde alla formula :

(Z-G) × 0,9 ;

dove :

Z=tenore di glucosio, determinato con il metodo enzimatico indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 4154/87 della Commissione(1) ;

G=tenore di glucosio determinato mediante HPLC B.Per le voci e sottovoci 3505 10 10, 3505 10 90, da 3505 20 10 a 3505 20 90 nonché da 3809 10 10 a 3809 10 90, il tenore di amido (o destrine) è quello determinato applicando il metodo indicato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 4154/87.

3.Materie grasse provenienti dal latte Per la determinazione delle materie grasse provenienti dal latte (menzionate nella colonna 3 dell'allegato D) si utilizza un metodo che impiega l'estrazione con etere di petrolio, preceduta da idrolisi con acido cloridrico e seguita da cromatografia in fase gassosa degli esteri metilici degli acidi grassi. Ove la presenza della materia grassa proveniente dal latte sia messa in evidenza, la sua percentuale viene calcolata ottenuto è moltiplicato per il tenore totale in peso in percentuale di materia grassa della merce tal quale e divisa per 100.

Articolo 3

Per l'applicazione dell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3035/80, la determinazione della percentuale di mannitolo e del D-glucitolo (sorbitolo) è effettuata secondo il metodo HPLC.

Articolo 4

1. Viene redatto un bollettino di analisi.

2. Il bollettino di analisi deve indicare tra l'altro :

-tutti gli elementi relativi all'identificazione del campione ;

-il metodo comunitario impiegato e gli estremi esatti del testo giuridico che lo riporta ; oppure, se del caso, il riferimento ad un metodo particolareggiato che indichi la natura delle operazioni analitiche da seguire o il principio di un metodo da applicare, indicato nel presente regolamento ;

-gli elementi che possono avere influito sui risultati ;

-i risultati dell'analisi tenuto conto dell'espresssione di questi nel metodo impiegato e dell'espressione dettata dalle necessità dei servizi doganali o di gestione che hanno richiesto l'analisi.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la CommissioneCOCKFIELDVicepresidente

(1)GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2)GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(3)GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

(4)Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

(6)GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 29.

(1)GU n. L 392 del 31. 12. 1987.

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