EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R2658

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

OJ L 256, 7.9.1987, p. 1–675 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 013 P. 22 - 26
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 013 P. 22 - 26
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 7
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 012 P. 3 - 7

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj

31987R2658

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 256 del 07/09/1987 pag. 0001 - 0675
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 13 pag. 0022
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 13 pag. 0022


I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CEE) N. 2658/87 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43, 113 e 235, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la Comunità economica europea è fondata su un'unione doganale che prevede una tariffa doganale comune; considerando che il sistema ottimale per effettuare la raccolta e lo scambio di dati relativi alle statistiche del commercio estero della Comunità consiste nell'utilizzazione di una nomenclatura combinata che sostituisca le attuali nomenclature della tariffa doganale comune e della Nimexe per soddisfare nel contempo le esigenze tariffarie e quelle statistiche; considerando che la Comunità è firmataria della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, detto « sistema armonizzato », destinato a sostituire la convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali; che, pertanto, detta nomenclatura combinata deve essere basata sul sistema armonizzato; considerando che è opportuno permettere che Stati membri creino suddivisioni statistiche nazionali; considerando che talune misure comunitarie specifiche non possono essere prese in considerazione nel quadro della nomenclatura combinata; che è pertanto necessario creare suddivisioni comunitarie complementari da riprendere in una tariffa integrata delle Comunità europee (Taric); che la gestione efficace della Taric impone un aggiornamento immediato attraverso un adeguato sistema; che è pertanto necessario che la Commissione sia abilitata a gestire essa stessa la Taric; considerando che, per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, lo schema della Taric non potrà essere uguale a quello degli altri Stati membri, in ragione delle misure transitorie in materia tariffaria previste dall'atto di adesione; che è pertanto opportuno prevedere che questi due Stati membri siano autorizzati a non applicare la Taric nel corso dei periodi di applicazione di tali misure transitorie; considerando che è opportuno prevedere che gli Stati membri possano utilizzare, a partire dalle sottovoci Taric, suddivisioni supplementari rispondenti a bisogni nazionali; che dette suddivisioni devono comportare codici numerici appropriati, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2793/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, che stabilisce i codici da utilizzare per la compilazione dei formulari di cui ai regolamenti (CEE) n. 678/85, (CEE) n. 1900/85 e (CEE) n. 222/77 (X); considerando che è indispensabile che la nomenclatura combinata e tutte le altre nomenclature che la ripren dono in tutto o in parte o aggiungendovi suddivisioni vengano applicate in modo uniforme da tutti gli Stati membri; che a tal fine opportune disposizioni devono essere adottate sul piano comunitario; che d'altra parte, le disposizioni comunitarie volte ad assicurare l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune sono applicabili, ai sensi della decisione 86/98/CECA (1), ai prodotti contemplati nel trattato CECA; considerando che l'elaborazione e l'applicazione di tali disposizioni richiedono una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione; che la messa in applicazione di dette disposizioni deve avvenire in modo rapido, considerate le gravi conseguenze economiche che potrebbe comportare ogni ritardo in materia; considerando che, al fine di assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario che la Commissione sia assistita da un comitato responsabile di tutte le questioni relative a detta nomenclatura, alla Taric e a qualsiasi altra nomenclatura basata sulla nomenclatura combinata; che detto comitato deve poter funzionare il più presto possibile, prima della data di applicazione della nomenclatura combinata; considerando che, per definire la portata della nomenclatura combinata, è necessario prevedere le opportune disposizioni preliminari, note complementari di sezioni o di capitoli e note a piè di pagina; considerando che formano parte della tariffa doganale comune non soltanto le aliquote dei dazi convenzionali e autonomi e gli altri relativi elementi di percezione fissati all'allegato I del presente regolamento sulla base della nomenclatura combinata, ma anche le misure tariffarie contenute nella Taric e in altre disposizioni comunitarie; considerando che per la fissazione delle aliquote dei dazi convenzionali occorre tener conto dei negoziati in seno al GATT; considerando che il passaggio dalla vecchia nomenclatura alla nomenclatura combinata può implicare difficoltà nell'applicazione delle regole di origine relative a taluni regime preferenziali, in particolare nel caso in cui il paese terzo interessato non abbia aderito al sistema armonizzato; che pertanto occorre prevedere misure appropriate tendenti ad evitare tali difficoltà; considerando che, benché la nomenclatura e le aliquote dei dazi relative ai prodotti contemplati nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio non formino parte della tariffa doganale comune, è tuttavia opportuno far figurare, a titolo indicativo, nel presente regolamento, i dazi convenzionali relativi a tali prodotti; considerando che, con l'instaurazione della nomenclature combinata, numerosi atti comunitari, in particolare nel settore della politica agricola comune, devono essere adattati per tener conto dell'utilizzazione di detta nomenclatura; che tali adattamenti non implicano in generale alcuna modifica sostanziale; che per esigenze di semplificazione, occorre prevedere che la Commissione possa apportare direttamente gli adattamenti tecnici necessari agli atti in questione; considerando che l'entrata in vigore del presente regolamento implica l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (2) e del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 (X),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1. È instaurata una nomenclatura delle merci, denominata in appresso « nomenclatura combinata » o in forma abbreviata « NC », che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità. 2. La nomenclatura combinata riprende : a) la nomenclatura del sistema armonizzato; b)le suddivisioni comunitarie di detta nomenclatura, denominate « sottovoci NC » quando delle aliquote di dazi sono indicate in corrispondenza di esse; c)le disposizioni preliminari le note complementari di sezioni o di capitoli e le note a piè di pagina relative alle sottovoci NC. 3. La nomenclatura combinata è ripresa all'allegato I. Nello stesso allegato sono fissate le aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, le unità supplementari statistiche e gli altri elementi richiesti. Articolo 2 Sulla base della nomenclatura combinata, la Commissione instaura una tariffa integrata delle Comunità europee, qui di seguito denominata « Taric », la quale riprende in particolare : a) le suddivisioni comunitarie complementari, denominate « sottovoci Taric », necessarie per la designazione delle merci facenti oggetto delle misure comunitarie specifiche elencate all'allegato II; b)le aliquote dei dazi doganali e gli altri elementi di percezione applicabili; c)i numeri di codice di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4; d)ogni altro elemento d'informazione richiesto per l'applicazione o la gestione delle relative misure comunitarie. Articolo 3 1. Ciascuna sottovoce NC comporta un codice numerico di otto cifre : a) le prime sei cifre sono i codici numerici assegnati alle voci e sottovoci della nomenclatura del sistema armonizzato; b)la settima e l'ottava cifra identificano le sottovoci NC. Quando le voci o sottovoci del sistema armonizzato non sono ulteriormente suddivise per esigenze comunitarie, la settima e l'ottava cifra sono « 00 ». 2. La nona cifra è riservata agli Stati membri per le suddivisioni statistiche nazionali, da inserire in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3. 3. Le sottovoci Taric sono identificate con una decima e undicesima cifra, che, unitamente ai numeri di codice indicati al paragrafo 1, formano i numeri di codice Taric. In assenza di suddivisioni comunitarie, la decima e l'undicesima cifra sono « 00 ». 4. Eccezionalmente, un codice addizionale Taric a quattro cifre, può essere utilizzato ai fini dell'applicazione delle regolamentazioni comunitarie specifiche che non sono codificate o che non sono interamente codificate alla decima e all'undicesima cifra. Articolo 4 1. La nomenclatura combinata, con le aliquote dei dazi e gli altri relativi elementi di percezione, e le misure tariffarie contenute nella Taric o in altre regolamentazioni comunitarie, costituiscono la tariffa doganale comune che è prevista all'articolo 9 del trattato e che si applica all'importazione delle merci nella Comunità. 2. La nomenclatura combinata, compresi i relativi codici numerici e, eventualmente, le unità supplementari statistiche in essa indicate, è applicata dalla Comunità e dagli Stati membri alle statistiche del commercio estero della Comunità. Articolo 5 1. La Taric è utilizzata dalla Commissione e dagli Stati membri per l'applicazione delle misure comunitarie relative alle importazioni e, eventualmente, alle esportazioni ed al commercio tra gli Stati membri. 2. I numeri di codice Taric si applicano a tutte le importazioni di merci cui si riferiscono le sottovoci corrispondenti. All'uopo essi possono essere applicati alle esportazioni ed al commercio tra gli Stati membri. 3. Gli Stati membri possono inserire, a partire dalle sottovoci NC, delle suddivisioni rispondenti ad esigenze statistiche nazionali e, a partire dalle sottovoci Taric, delle suddivisioni rispondenti ad altre esigenze nazionali. Dette suddivisioni sono corredate di codici numerici che le identificano, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2793/86. 4. Gli Stati membri che utilizzano delle suddivisioni rispondenti ad esigenze nazionali diverse da quelle statistiche possono, informandone la Commissione, differire, fino al massimo al 31 dicembre 1989, l'utilizzazione delle sottovoci Taric e delle decime e undicesime cifre corrispondenti. Articolo 6 La Commissione gestisce e pubblica la Taric. Essa adotta in particolare le misure necessarie al fine di : a) integrare nella Taric le misure elencate all'allegato II; b)attribuire il numero di codice Taric; c) aggiornare la Taric; d)comunicare immediatamente agli Stati membri le modifiche alle sottovoci Taric ed ai codici numerici. Articolo 7 1. La Commissione è assistita da un comitato della nomenclatura tariffaria e statistica, denominato « comitato della nomenclatura », ed in appresso « comitato », composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 8 Il comitato può esaminare qualsiasi questione sottopostagli dal suo presidente, sia su iniziativa di questi, sia su iniziativa del rappresentante di uno Stato membro : a) relativa alla nomenclatura combinata; b)relativa alla nomenclatura della Taric e a qualsiasi altra nomenclatura che riprende la nomenclatura combinata, in tutto o in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e che sia instaurata da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione delle misure tariffarie o di altra natura nel quadro degli scambi di merci. Articolo 9 1. Le misure relative alle seguenti materie sono adottate in base alla procedura prevista all'articolo 10 : a) applicazione della nomenclatura combinata e della Taric, con particolare riguardo : - alla classifica delle merci nelle nomenclature di cui all'articolo 8, -alle note esplicative; b)modifiche della nomenclatura combinata per tener conto dell'evoluzione dei bisogni in materia di statistiche o di politica commerciale; c)modifiche dell'allegato II; d)modifiche della nomenclatura combinata e adeguamenti dei dazi conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione; e)modifiche della nomenclatura combinata intese ad adeguarla all'evoluzione tecnologica o commerciale o ad armonizzare ed esplicitare i testi; f)modifiche della nomenclatura combinata, risultanti dagli emendamenti della nomenclatura del sistema armonizzato; g)questioni relative all'applicazione, al funzionamento ed alla gestione del sistema armonizzato, destinate ad essere discusse nell'ambito del Consiglio di cooperazione doganale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del paragrafo 1 non possono modificare : - le aliquote dei dazi doganali; -i prelievi agricoli, le restituzioni o gli altri importi applicabili nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; -le restrizioni quantitative stabilite in conformità delle disposizioni comunitarie; -le nomenclature adottate nel quadro della politica agricola comune. 3. Le modifiche apportate alla sottovoci NC sono, se del caso, immediatamente riprese come sottovoci Taric. Esse sono riprese nella NC unicamente alle condizioni di cui all'articolo 12. Articolo 10 1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è reso alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. 2. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere reso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 2. Articolo 11 1. Nei casi in cui talune disposizioni comunitarie subordinino a condizioni particolari l'ammissione di una merce al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione, a causa della natura o della destinazione particolare di detta merce, dette condizioni possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 10. 2. Ai sensi del paragrafo 1, per regime tariffario favorevole si intende ogni riduzione o sospensione, anche nel quadro di un contingente tariffario, tanto di un dazio doganale o di una tassa di effetto equivalente, quanto di un prelievo agricolo o di un altro onere all'importazione previsto nell'ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili ad alcune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. Articolo 12 La Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della nomenclatura combinata e delle relative aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, così come essa risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione. Detto regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Articolo 13 Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese sono autorizzati a non applicare la Taric fino al termine dei periodi di applicazione delle misure transitorie in materia tariffaria previsti dall'atto di adesione. Articolo 14 Quando una preferenza tariffaria è accordata sulla base di regole di origine fondate sulla nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale in vigore al 31 dicembre 1987, dette regole continuano ad essere applicate in conformità degli atti comunitari in vigore alla suddetta data. Articolo 15 1. I codici e le descrizioni delle merci stabiliti sulla base della nomenclatura combinata si sostituiscono a quelli stabiliti sulla base delle nomenclature della tariffa doganale comune e della Nimexe senza pregiudizio degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità prima dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché degli atti che sono stati presi per la loro applicazione e che si riferiscono alle suddette nomenclature. Gli atti comunitari che riprendono la nomenclatura tariffaria o statistica sono modificati in conseguenza dalla Commissione. 2. I riferimenti fatti alla Nimexe figuranti nei diversi atti comunitari in vigore devono intendersi come fatti alla nomenclatura combinata. Articolo 16 I regolamenti (CEE) n. 950/68 e (CEE) n. 97/69 sono abrogati. Articolo 17 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee. Gli articoli da 1 a 5 e da 12 a 16 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K.E. TYGESEN

(1) GU n. C 154 del 12. 6. 1987, pag. 6.

(2) GU n. C 190 del 20. 7. 1987.

(3) Parere reso il 1° luglio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(X) GU n. L 263 del 15. 9. 1986, pag. 74.

(1) GU n. L 81 del 26. 3. 1986, pag. 29.

(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

(X) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

Top