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Document 31987R1765

Regolamento (CEE) n. 1765/87 della Commissione del 24 giugno 1987 che modifica e completa i regolamenti (CEE) n. 1769/86 e (CEE) n. 1971/86 per quanto riguarda le associazioni turche di esportatori di prodotti dell' abbigliamento

OJ L 167, 26.6.1987, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1765/oj

31987R1765

Regolamento (CEE) n. 1765/87 della Commissione del 24 giugno 1987 che modifica e completa i regolamenti (CEE) n. 1769/86 e (CEE) n. 1971/86 per quanto riguarda le associazioni turche di esportatori di prodotti dell' abbigliamento

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 26/06/1987 pag. 0018 - 0018


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1765/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1987

che modifica e completa i regolamenti (CEE) n. 1769/86 e (CEE) n. 1971/86 per quanto riguarda le associazioni turche di esportatori di prodotti dell'abbigliamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni (1), in particolare l'articolo 10,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del regolamento suddetto,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3980/86 (3), sottopone a un regime di sorveglianza comunitaria l'importazione di alcuni prodotti tessili provenienti da determinati paesi terzi;

considerando che tra la Comunità economica europea e la Turchia si è instaurata una cooperazione amministrativa nel settore degli scambi di alcuni prodotti tessili; che, in conseguenza, il regolamento (CEE) n. 1769/86 della Commissione (4) e il regolamento (CEE) n. 1971/86 (5) prorogati dal regolamento (CEE) n. 3981/86 (6) prevedono che il documento d'importazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2819/79 sarà rilasciato o vistato dietro presentazione di un « documento d'informazione d'esportazione » rilasciato dalle associazioni turche di esportatori di prodotti dell'abbigliamento di Istanbul, d'Izmir e di Çukurova;

considerando che è opportuno completare la lista delle associazioni degli esportatori menzionati in questi regolamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1769/86 (4) e (CEE) n. 1971/86 è sostituito dal seguente testo:

« Questi documenti verranno rilasciati dalle associazioni degli esportatori di prodotti dell'abbigliamento di Istanbul, Smirne, Çukurova e Bursa ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1987.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.

(3) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 21.

(4) GU n. L 153 del 7. 6. 1986, pag. 26.

(5) GU n. L 170 del 27. 6. 1986, pag. 27.

(6) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 25.

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