EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R0680

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 del Consiglio del 23 febbraio 1987 che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

OJ L 72, 14.3.1987, p. 15–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 004 P. 105 - 118
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 004 P. 105 - 118
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 153 - 166
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 153 - 166
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 153 - 166
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 153 - 166
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 153 - 166
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 153 - 166
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 153 - 166
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 153 - 166
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 153 - 166
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 59 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 59 - 72
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 48 - 61

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/03/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/680/oj

31987R0680

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 del Consiglio del 23 febbraio 1987 che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Gazzetta ufficiale n. L 072 del 14/03/1987 pag. 0015 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 4 pag. 0105
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 4 pag. 0105


REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 680/87 DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 1987 che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, relativo all'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro(1), in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro(2), modificato, da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 510/82(3),

vista la proposta della Commissione,

considerando che spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, modificare detto regime ;

considerando che occorre assimilare maggiormente il regime del personale della Fondazione, in appresso denominato « regime », a quello degli agenti temporanei delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, secondo comma, del regime è sostituito dal testo seguente :

« Il contratto concluso per una durata determinata non può superare cinque anni ; l'assunzione a durata determinata può essere rinnovata una sola volta a durata

determinata. Ogni ulteriore rinnovo diventa a durata indeterminata. ».

Articolo 2

La tabella che figura all'articolo 4, terzo comma, del regime è sostituita dalla tabella seguente :

« Categoria

Grado

Funzione tipoAA 4

A 5Amministratore principale

A 6

A 7Amministratore

A 8Amministratore aggiunto

BB 1Assistente principale

B 2

B 3Assistente

Assistente tecnico

Assistente di segreteria

B 4

B 5Assistente aggiunto

Assistente tecnico aggiunto

Assistente di segreteria aggiunto

CC 1Segretario principale

Commesso principale

C 2

C 3Segretario stenodattilografo

Commesso

C 4

C 5Dattilografo

Commesso aggiunto

DD 1Capogruppo

D 2

D 3Agente qualificato

D 4Agente non qualificato »

Articolo 3

Il testo dell'articolo 5, terzo comma, del regime è sostituito dal testo seguente :

« L'agente assegnato ad un posto corrispondente ad un grado superiore a quello per il quale è stato assunto beneficia, nel nuovo grado, dell'anzianità corrispondente allo scatto virtuale uguale o immediatamente superiore allo scatto virtuale raggiunto nel suo precedente

grado, maggiorato dell'importo dell'aumento biennale di scatto nel nuovo grado.

Per l'applicazione della presente disposizione, ciascun grado comprende una serie di scatti virtuali, in correlazione ad una serie di anzianità mensili e di stipendi virtuali progressivi, dal primo all'ultimo degli scatti reali, in ragione di un ventiquattresimo dell'aumento biennale di scatto di questo grado. In nessun caso, l'agente ottiene nel nuovo grado uno stipendio base inferiore a quello che avrebbe avuto nel grado precedente.

L'agente assegnato ad un posto corrispondente ad un grado superiore a quello per il quale è stato assunto è inquadrato almeno nel primo scatto di tale grado. ».

Articolo 4

Nel regime è inserito l'articolo seguente :

« Articolo 5 bis

La competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun agente sono oggetto di un rapporto periodico compilato almeno ogni due anni, alle condizioni stabilite dal direttore di concerto con la Commissione, previa consultazione del comitato del personale della Fondazione ».

Articolo 5

Il testo dell'articolo 11 del regime è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 11

L'agente che sia candidato a funzioni pubbliche elettive deve chiedere un'aspettativa per motivi personali per un periodo che non può superare i tre mesi.

Il direttore prende in esame la situazione dell'agente eletto a tali funzioni. A seconda dell'importanza delle funzioni e dei doveri che esse comportano per il titolare, il diretttore decide se l'agente rimane in attività di servizio o se debba chiedere un'aspettativa per motivi personali. In quest'ultimo caso, l'aspettativa ha una durata pari a quella del mandato dell'agente. Tuttavia, per l'agente titolare di un contratto a durata determinata, la durata dell'aspettativa per motivi personali è limitata alla durata rimanente del contratto di assun-

zione. ».

Articolo 6

All'articolo 24 del regime è aggiunto il comma seguente :

« Quando la visita medica di cui al primo comma ha dato luogo ad un parere medico negativo, il candidato può chiedere, entro venti giorni dalla notifica fattagli dalla Fondazione, che il suo caso sia sottoposto al parere di una commissione medica composta di tre medici scelti dal direttore fra i medici di fiducia delle Comunità. Il medico che ha dato il primo parere negativo viene ascoltato dalla commissione medica. Il candidato può presentare alla commissione medica il parere di un medico di sua scelta. Quando il parere della Commissione medica conferma le conclusioni dell'esame medico di cui al primo comma, gli onorari e le spese accessorie sono sostenuti per metà dal candi-

dato. ».

Articolo 7

Il testo dell'articolo 25 del regime è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 25

L'agente può essere tenuto ad effettuare un periodo di prova la cui durata non può eccedere i sei mesi.

Se, durante il periodo di prova, l'agente è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, il direttore può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente.

Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sulle capacità dell'interessato ad espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni, nonché al suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto viene comunicato all'interessato il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. L'agente che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto al suo posto viene licenziato.

In caso di manifesta inattitudine dell'agente in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo in parola. Tale rapporto viene comunicato all'interessato il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. Sulla base di detto rapporto, il direttore può decidere di licenziare l'agente prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese. La durata del servizio non può comunque oltrepassare il periodo normale di prova.

L'agente in prova licenziato fruisce di un'indennità pari ad un terzo dello stipendio base per ogni mese di prova compiuto. ».

Articolo 8

Nel regime è inserito l'articolo seguente :

« Articolo 29 bis

A titolo eccezionale e per motivi debitamente giustificati, il direttore può autorizzare l'agente ad esercitare la sua attività a orario ridotto se considera che una siffatta misura coincide anche con l'interesse ben compreso della Fondazione.

Le modalità per la concessione della suddetta autorizzazione sono stabilite all'allegato VII.

L'agente autorizzato ad esercitare la sua attività a orario ridotto è tenuto ad effettuare, ogni mese, conformemente alle disposizioni adottate dal direttore, prestazioni per una durata uguale alla metà della durata normale del lavoro. ».

Articolo 9

Il testo dell'articolo 30, paragrafo 1, quarto comma, del regime è sostituito dal testo seguente :

« Tuttavia il beneficio del congedo di malattia retribuito non supera tre mesi o la durata dei servizi compiuti dall'agente quando questa è più lunga. Il congedo non può oltrepassare la durata del contratto. ».

Articolo 10

Il testo dell'articolo 33 del regime è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 33

A titolo eccezionale l'agente può ottenere, a sua domanda, un'aspettativa senza retribuzione per impellenti motivi di natura personale. Il direttore stabilisce la durata dell'aspettativa che non può superare il quarto del periodo di servizio compiuto dall'interessato né essere superiore a :

-tre mesi quando l'agente ha meno di quattro anni d'anzianità,

-sei mesi negli altri casi.

Per la durata dell'aspettativa dell'agente la copertura dei rischi di malattia ed infortunio prevista agli articoli 38 e 38 bis è sospesa.

Tuttavia, l'agente che dimostri di non poter beneficiare di alcun altro regime pubblico contro i rischi di cui agli

articoli 38 e 38 bis può, su sua richiesta presentata al più tardi nel mese successivo all'inizio dell'aspettativa senza retribuzione, continuare a beneficiare della copertura prevista da tali articoli purché versi i contributi necessari alla copertura dei rischi di cui agli articoli 38 e 38 bis in ragione della metà per tutta la durata dell'aspettativa ; i contributi sono calcolati sulla base dell'ultimo stipendio base dell'agente.

Inoltre, l'agente che dimostri di non poter acquisire dei diritti ad una pensione presso un altro regime di pensioni può, su sua richiesta, continuare ad acquisire nuovi diritti alla pensione per la durata dell'aspettativa senza retribuzione, purché versi un contributo pari al triplo del tasso previsto all'articolo 41 novies ; i contributi vengono calcolati sullo stipendio base dell'agente inerente al suo grado e scatto.

La durata dell'aspettativa senza retribuzione e la durata dell'aspettativa per motivi personali non sono presi in considerazione per l'applicazione dell'articolo 35, secondo comma. ».

Articolo 11

Il testo dell'articolo 34 del regime è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 34

L'agente incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva, il servizio sostitutivo, un periodo di istruzione militare o di richiamo alle armi, viene collocato nella posizione di congedo per servizio nazionale ; per l'agente assunto in virtù di un contratto a durata determinata, questa posizione non può in alcun caso oltrepassare la durata del contratto.

L'agente incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva o effettuare un servizio sostitutivo cessa di percepire la retribuzione, ma continua a beneficiare delle disposizioni del presente regime relative agli scatti periodici. Continua parimenti a beneficiare delle disposizioni relative alla pensione purché, dopo aver soddisfatto agli obblighi militari o dopo aver compiuto il servizio sostitutivo, effettui il versamento a titolo retroattivo del suo contributo al regime delle pensioni.

L'agente che debba compiere un periodo d'istruzione militare o che sia richiamato alle armi beneficia, per la durata del periodo d'istruzione militare o del richiamo, della sua retribuzione, ridotta della paga militare percepita. ».

N. L 72/14. 3. 87 Articolo 12

All'articolo 38 del regime :

a)il testo del paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente :

« 1. Nei limiti dell'80 % delle spese sostenute e alle condizioni fissate dalla regolamentazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'allegato V, l'agente, il coniuge - se questo non può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di qualsiasi altra disposizione di legge o regolamentare - i figli e le altre persone a carico ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato IV sono coperti contro i rischi di malattia per tutto il periodo in cui l'agente esercita le sue funzioni durante i suoi congedi di malattia, nei periodi di aspettativa per motivi personali di cui all'articolo 11 e nei periodi di aspettativa senza retribuzione di cui all'articolo 33, alle condizioni fissate da questi articoli. Tale quota è portata all'85 % per le seguenti prestazioni : consultazioni e visite, interventi chirurgici, ricovero, prodotti farmaceutici, radiologia, analisi, esami di laboratorio e protesi su prescrizione medica, escluse le protesi dentarie. La quota è portata al 100 % in caso di tubercolosi, poliomielite, cancro malattia mentale ed altre malattie riconosciute di analoga gravità dalla Commissione delle Comunità europee, nonché per gli esami di diagnosi precoce e in caso di parto. I rimborsi al 100 % non si applicano tuttavia in caso di malattia professionale o di infortunio che abbiano comportato l'applicazione dell'articolo 38 bis. » ;

b)il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. L'agente che dimostri di non poter beneficiare di alcun rimborso a titolo di un'altra assicurazione malattia, legale o regolamentare, può chiedere, al più tardi nel mese successivo alla scadenza del suo contratto, di continuare a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi dopo la scadenza del suo contratto, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1, primo comma. Il contributo previsto dalla regolamentazione, all'articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato V, è calcolato sull'ultimo stipendio base dell'agente. La metà del contributo è posta a carico dell'agente.

Con decisione del direttore, presa previo parere del medico designato dalla Fondazione, il termine di un mese per la presentazione della domanda e il limite di sei mesi previsto al comma precedente non si applicano quando l'interessato sia colpito da malattia grave o prolungata contratta nel corso del servizio e dichiarata all'istituzione prima dello scadere del periodo di sei mesi previsto al primo comma, purché l'interessato sei sottoponga al controllo medico prescritto dalla Fondazione. » ;

c)al paragrafo 4 è aggiunto il trattino seguente :

« -il coniuge divorziato di un agente, il figlio non più a carico dell'agente nonché la persona non più assimilata al figlio a carico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'allegato IV, i quali dimostrino di non poter ottenere rimborsi da parte di un altro regime di assicurazione contro le malattie, possono continuare a beneficiare, per un periodo massimo di un anno, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1, a titolo di assicurati tramite l'affiliato, attraverso il quale beneficiavano di tali rimborsi ; questa copertura non dà luogo alla riscossione di un contributo. Il suddetto periodo decorre a partire dalla data alla quale il divorzio è divenuto definitivo oppure a partire dalla perdita della qualifica di figlio a carico o di persona assimilata a figlio a carico. » ;

d)il testo del paragrafo 6, primo comma, è sostituito dal testo seguente :

« 6. Il beneficiario è tenuto a dichiarare i rimborsi spese riscossi o cui può pretendere in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, per se stesso o per una delle persone assicurate per il suo tramite. ».

Articolo 13

Il testo dell'articolo 40 del regime è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 40

In caso di decesso di un agente, del coniuge, dei figli a carico o delle altre persone a carico, ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato IV, che vivono nella sua abitazione, la Fondazione rimborsa le spese necessarie per il trasporto della salma dalla sede di servizio al luogo d'origine dell'agente.

Tuttavia, in caso di decesso dell'agente durante una missione, la Fondazione rimborsa le spese per il trasporto della salma dal luogo di decesso al luogo d'origine dell'agente. ».

Articolo 14

Il testo dell'articolo 40 bis, paragrafo 2, del regime è sostituito dal testo seguente :

« 2.a)Quando la causa del decesso, di un infortunio o di una malattia di cui è vittima una persona cui si applica il presente regime è imputabile a un terzo, le Comunità nei limiti degli obblighi regolamentari che loro incombono in seguito all'evento dannoso, si surrogano di pieno diritto alla vittima o ai suoi aventi diritto nei loro diritti a azioni contro il terzo responsabile.

b)Rientrano in particolare nel settore coperto dalla surrogazione summenzionata :

-la retribuzione che continua ad essere versata all'agente in conformità dell'articolo 30, nel periodo durante il quale è temporaneamente inabile al lavoro,

-i versamenti effettuati in conformità dell'articolo 36 in seguito al decesso di un agente o ex agente titolare di una pensione,

-le prestazioni erogate a titolo degli articoli 38 e 38 bis, noché dell'allegato V, relativo alla copertura dei rischi di malattia e infortunio,

-l'onere delle spese per il trasporto della salma di cui all'articolo 40,

-il versamento di assegni familiari supplementari effettuato in conformità dell'articolo 7, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato IV, a causa di malattia grave, infermità o menomazione da cui è colpito un figlio a carico,

-il versamento di pensioni di invalidità effettuato in seguito ad un infortunio o malattia che ponga l'agente nell'impossibilità definitiva di esercitare le sue funzioni,

-il versamento di pensioni di reversibilità effettuato in seguito al decesso dell'agente o dell'ex agente o al decesso del coniuge non agente di un agente o di un ex agente titolare di una pensione,

-il versamento di pensioni di organo effettuato, senza limiti di età, a beneficio di un figlio di un agente o di ex agente quando tale figlio è colpito da una malattia grave, da un'infermità o da una menomazione che gli impedisca di provvedere al proprio sostentamento dopo il decesso del genitore.

c)Tuttavia la surrogazione delle Comunità non si estende ai diritti a indennizzo relativi a elementi di carattere puramente personale, quali in particolare i danni morali, il pretium doloris, nonché la parte dei danni concernenti il lato estetico o le relazioni sociali che supera l'importo dell'indennità eventualmente concessa in applicazione dell'articolo 38 bis.

d)Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) non possono ostacolare l'esercizio di un'azione diretta da parte della Comunità. ».

Articolo 15

Il testo dell'articolo 41 ter, terzo comma, del regime è sostituito dal testo seguente :

« Se l'invalida è dovuta ad altra causa, il tasso della pensione di invalidità, calcolata sull'ultimo stipendio base dell'agente, è pari al 2 % per ogni anno compreso fra la data di entrata in servizio dell'agente e la data alla quale ragguinge l'età di 65 anni ; questo tasso è maggiorato del 2 % per ogni annualità presa in considerazione a titolo dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, dell'allegato VI del regime e del 25 % dell'importo dei diritti a pensione che avrebbe maturato all'età di 60 anni, senza che il totale possa superare il 70 % dell'ultimo stipendio base. ».

Articolo 16

All'articolo 41 quater del regime sono aggiunti i commi seguenti :

« L'importo mensile della pensione di reversibilità di cui beneficia la vedova di un agente deceduto in sevizio o in congedo per servizio militare è pari al 35 % dell'ultimo stipendio mensile di base percepito dall'agente e non può essere inferiore al minimo vitale definito all'articolo 5 dell'allegato VI, né al 60 % della pensione di anzianità che sarebbe stata versata all'agente se, prescindendo da qualsiasi condizione di durata di servizio o di età, ne avesse avuto diritto alla data del decesso.

L'importo non può neppure essere inferiore al 42 % dell'ultimo stipendio base dell'agente quando il decesso di quest'ultimo è determinato da una delle circostanze di cui all'articolo 41 ter, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili mutatis mutandis al vedovo di un agente. ».

Articolo 17

All'articolo 41 quinquies del regime :

1)è inserito il paragrafo seguente :

« 3 bis. In caso di decesso di un ex agente che abbia cessato le sue funzioni prima dell'età di 60 anni e abbia richiesto che il godimento della sua pensione fosse differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel corso del quale avrebbe compiuto l'età di 60 anni, i figli riconosciuti a carico ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato IV hanno diritto ad una pensione di orfano alle medesime condizioni rispettivamente previste ai paragrafi 1, 2 e 3. » ;

2)il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente :

« 4. Se il coniuge non funzionario delle Comunità, non agente temporaneo come previsto all'articolo 2, lettere a), c) o d), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, non agente soggetto al presente regime o al regime in vigore per gli agenti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, di un agente è deceduto, i figli a carico di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato IV hanno diritto a una pensione di orfano fissata per ciascuno al doppio dell'importo dell'assegno per figli a carico ».

Articolo 18

Il testo dell'articolo 41 septies del regime è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 41 septies

1. Prescindendo da tutte le altre disposizioni, in particolare da quelle in materia di minimi concessi agli aventi diritto a una pensione di reversibilità, il totale delle pensioni di reversibilità previa aggiunta degli assegni familiari e deduzione dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie che possono essere riconosciute alla vedova e ad altri aventi diritto non può superare :

a)in caso di decesso di un agente in attività, in aspettativa senza retribuzione per motivi impellenti di carattere personale, in aspettativa per motivi personali o in congedo per servizio militare, all'importo dello stipendio base al quale l'interessato avrebbe avuto diritto, allo stesso grado e scatto, se fosse rimasto in vita, maggiorato degli assegni familiari che gli sarebbero stati versati in questo caso e detratta l'imposta e le altre trattenute obbligatorie ;

b)per il periodo posteriore alla data alla quale l'agente di cui alla lettera a) avrebbe raggiunto l'età di 65 anni, all'importo della pensione di anzianità alla quale l'interessato rimasto in vita avrebbe avuto diritto a decorrere da questa data, allo stesso grado e scatto raggiunti al momento del decesso, previa maggiorazione degli assegni familiari che sarebbero stati versati all'interessato e detrazione dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie ;

c)in caso di decesso di un ex agente titolare di una pensione d'anzianità o di invalidità, all'importo della pensione alla quale l'interessato rimasto in vita avrebbe avuto diritto, previa maggiorazione e detrazione degli elementi di cui alla lettera b) ;

d)in caso di decesso di un ex agente che abbia cessato le sue funzioni prima dell'età di 60 anni e abbia chiesto il differimento del godimento della pensione al primo giorno del mese civile successivo a quello nel corso del quale avrebbe raggiunto l'età di 60 anni, all'importo della pensione d'anzianità alla quale l'interessato rimasto in vita avrebbe avuto diritto all'età di 60 anni, previa maggiorazione e detrazione degli elementi di cui alla lettera b).

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si prescinde dai coefficienti correttori eventualmente applicabili ai diversi importi in questione.

3. L'importo massimo definito a ciascuna delle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 1 viene ripartito fra gli aventi diritto a una pensione di reversibilità proporzionalmente ai diritti che, prescindendo dal paragrafo 1, sarebbero stati loro rispettivamente riconosciuti.

Agli importi risultanti da questa ripartizione si applicano le disposizioni dell'articolo 41 octies. ».

Articolo 19

Il testo dell'articolo 41 octies, secondo e terzo comma, del regime è sostituito dal testo seguente :

« A tali pensioni viene attribuito il coefficiente correttore fissato per il paese, situato all'interno o all'esterno delle Comunità, in cui il titolare della pensione comprova di avere stabilito la propria residenza.

Se il titolare della pensione stabilisce la propria residenza in un paese per il quale non è stato fissato un coefficiente correttore, il coefficiente correttore applicabile è pari a 100. ».

Articolo 20

All'articolo 45 del regime :

1)al paragrafo 1, lettera b) :

a)il testo dell'ultima frase è sostituito dal testo seguente : « Il termine di preavviso non può superare tre mesi, né essere inferiore a un mese. » ;

b)è aggiunta la frase seguente : « Per l'agente il cui contratto sia stato rinnovato, il termine non può essere inferiore a un mese per anno di servizio prestato, con un minimo di un mese e un massimo di sei mesi. »;

2)il testo del paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente :

« b)-d'ufficio l'ultimo giorno del mese durante il quale l'agente raggiunge l'età di 65 anni,

-oppure ; a sua richiesta, l'ultimo giorno del mese per il quale è stata presentata la domanda quando ha almeno 60 anni oppure, avendo raggiunto un'età compresa fra 50 e 60 anni, soddisfa alle condizioni richieste per la concessione di una pensione a godimento imme-

diato, conformemente all'articolo 8 dell'alle-

gato VI. ».

Articolo 21

Il testo dell'articolo 46 del regime è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 46

Il contratto sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato può essere risolto dalla Fondazione senza preavviso :

a)nel corso o alla fine del periodo di prova alle condizioni previste dall'articolo 25 ;

b)nel caso in cui l'agente non risponda più alle condizioni previste dall'articolo 23, paragrafo 2, lettere a) e d) ; tuttavia, se l'agente cessa di soddisfare le condizoni previste all'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), la risoluzione non può intervenire che conformemente all'articolo 41 ter ;

c)nel caso in cui l'agente non possa riprendere le sue funzioni alla fine del congedo per malattia retribuito di cui all'articolo 30 ; in questo caso l'agente beneficia di un'indennità pari allo stipendio base e agli assegni familiari nella misura di due giorni per ogni mese di servizio prestato. ».

Articolo 22

Nel regime è inserito l'articolo seguente :

« Articolo 46 bis

1. L'ex agente che si trovi senza impiego dopo la cessazione del servizio presso la Fondazione :

-che non sia titolare di una pensione d'anzianità o di invalidità a carico della Fondazione o delle Comunità europee,

-la cui cessazione dal servizio non sia dovuta a dimissione o a risoluzione del contratto per motivi disciplinari.

-che abbia prestato servizio per un periodo di almeno sei mesi,

-e che risieda in uno Stato membro della Comunioà,

beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione alle condizioni di seguito definite.

Qualora possa aver diritto a un'indennità di disoccupazione a titolo di un regime nazionale è tenuto a farne dichiarazione presso la Fondazione che ne informa immediatamente la Commissione. In tal caso l'importo dell'indennità è dedotto da quello versato a titolo del paragrafo 3.

2. Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione l'ex agente :

a)deve depositare la sua richiesta di lavoro presso i servizi di collocamento competenti dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza ;

b)dovrà ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione di tale Stato membro che incombono al titolare delle prestazioni di disoccupazione a norma di detta legislazione ;

c)deve far pervenire ogni mese alla Fondazione, che lo trasmette immediatamente alla Commissione, un attestato rilasciato dal competente servizio nazionale in cui si precisi se abbia adempiuto o meno gli obblighi fissati alle lettere a) e b).

La Comunità può concedere o mantenere la prestazione anche se gli obblighi nazionali di cui alla lettera b) non sono soddisfatti, in caso di malattia, infortunio, maternità, invalidità o situazione riconosciuta analoga o dispensa da parte della competente autorità nazionale all'adempimento di tali obblighi.

La Commissione, previo parere di un comitato di esperti, stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente paragrafo.

3. L'indennità di disoccupazione è fissata in riferimento allo stipendio base raggiunto dall'agente al momento della cessazione dal servizio. Questa indennità di disoccupazione è fissata :

-al 60 % dello stipendio base per un periodo iniziale di 12 mesi ;

-al 45 % dello stipendio base dal 13° al 18° mese ;

-al 30 % dello stipendio base dal 19° al 24° mese.

superiori a 60 000 FB.

Gli importi minimo e massimo di cui al secondo comma potranno essere oggetto di un esame annuale da parte del Consiglio su proposta della Commissione.

4. L'indennità di disoccupazione è corrisposta all'ex agente per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dal giorno della cessazione dal servizio. Tuttavia, se durante tale periodo l'ex agente cessa di soddisfare le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2, il versamento dell'indennità viene interrotto. L'indennità è nuovamente corrisposta se, prima dello scadere di questo periodo, l'ex agente soddisfa nuovamente alle condizioni, senza aver acquisito il diritto a un'indennità di disoccupazione nazionale.

5. L'ex agente beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto agli assegni familiari previsti dagli articoli 6, 7 e 8 dell'allegato IV. L'assegno di famiglia

è calcolato sulla base dell'indennità di disoccupa-

zione delle condizioni previste dall'articolo 6 dell'alle-

gato IV.

L'interessato è tenuto a dichiarare gli assegni dello stesso tipo corrisposti altrove a lui oppure al coniuge ; tali assegni sono dedotti da quelli versati ai sensi del presente articolo.

L'ex agente beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto, alle condizioni previste all'articolo 38, alla copertura dei rischi malattia senza contributo a carico.

6. All'indennità di disoccupazione nonché agli assegni familiari viene applicato il coefficiente correttore relativo allo Stato membro nel quale l'interessato dimostra di risiedere. Il coefficiente correttore applicabile all'indennità di disoccupazione è sempre quello risultante dall'ultima revisione annua. Tali somme sono pagate dalla Commissione nella moneta del paese di residenza. Esse sono calcolate sulla base dei tassi di cambio di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

7. L'agente contribuisce per un terzo al finanziamento del regime d'assicurazione contro la disoccupazione. Tale contributo è fissato allo 0,4 % dello stipendio base dell'interessato, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti all'articolo 64 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Questo contributo, dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato, è versato insieme ai due terzi a carico della Fondazione, su un fondo speciale di disoccupazione. Detto fondo è comune alla Fondazione e alle istituzioni delle Comunità, che versano alla Commissione il loro contributo ogni mese, al più tardi otto giorni dopo il pagamento delle retribuzioni. I versamenti da operare a norma del presente articolo sono effettuati ed emessi con mandati di pagamento della Commissione secondo le disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

8. L'indennità di disoccupazione corrisposta all'ex agente rimasto senza impiego è sottoposta al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo

alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee.

9. I servizi nazionali competenti in materia di lavoro e di disoccupazione, operanti nell'ambito della loro legislazione nazionale, e la Commissione assicurano un'efficace cooperazione per la corretta applicazione del presente articolo.

10. Le modalità di applicazione del presente articolo formano oggetto di una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni della Comunità, previo parere del comitato dello statuto, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, terzo comma.

11. Un anno dopo l'istituzione del presente regime di assicurazione contro la disoccupazione e, successivamente, ogni due anni la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione finanziaria del regime. Indipendentemente dalla relazione la Commissione può presentare al Consiglio proposte di adeguamento dei contributi di cui al paragrafo 7 se l'applicazione del regime lo richiedesse. Il Consiglio delibera sulle proposte alle condizioni di cui al paragrafo 3, terzo comma. ».

Articolo 23

All'articolo 54 del regime, all'elenco degli articoli applicabili per analogia al direttore nonché al direttore aggiunto sono aggiunti gli articoli seguenti : « 38, 38 bis, 39, 40 e da 40 bis a 41 novies ».

Articolo 24

1. La denominazione del titolo VII del regime è sostituita dal testo seguente : « Disposizioni finali »

2. Nel regime è inserito l'articolo seguente :

« Articolo 56 bis

I pagamenti, le prestazioni o i rimborsi di ogni genere previsti nel presente regime non possono cumularsi conaltri pagamenti, prestazioni o rimborsi di analoga natura a carico del bilancio generale delle Comunità.

L'agente deve comunicare senza indugio al direttore qualsiasi caso di cumulo che si verifichi nei suoi confronti. ».

Articolo 25

All'allegato IV del regime il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente :

N. L 72/14. 3. 87

Articolo 4

Gli stipendi base mensili sono fissati per ogni grado e scatto conformemente alla tabella seguente :

Gradi

Scatti

12345678A 4195 848206 827217 806228 785239 764250 743261 722272 701

A 5161 470171 036180 602190 168199 734209 300218 866228 432

A 6139 537147 151154 765162 379169 993177 607185 221192 835

A 7120 115126 092132 069138 046144 023150 000

A 8106 232110 514

B 1139 537147 151154 765162 379169 993177 607185 221192 835

B 2120 903126 570132 237137 904143 571149 238154 905160 572

B 3101 408106 122110 836115 550120 264124 978129 692134 406

B 487 71191 79895 88599 972104 059108 146112 233116 320

B 578 39981 70985 01988 329

C 189 46293 06996 676100 283103 890107 497111 104114 711

C 277 81081 11784 42487 73191 03894 34597 652100 959

C 372 58675 41878 25081 08283 91486 74689 57892 410

C 465 57968 23870 89773 55676 21578 87481 53384 192

C 560 47962 95665 43367 910

D 168 34571 33374 32177 30980 29783 28586 27389 261

D 262 31964 97267 62572 93175 58478 23780 890

D 358 00360 48462 96565 44667 92770 40872 88975 370

D 454 68856 93059 17261 414

Articolo 26

All'allegato IV del regime èinserito l'articolo seguente :

« Articolo 4 bis

Le disposizioni dell'articolo 66 bis dello statuto dei funzionari delle Comunità europee che istituisce un prelievo eccezionale applicabile alle retribuzioni, pensioni e indennità di cessazione dal servizio nette sono applicabili per analogia agli agenti della Fondazione nonché al direttore e al direttore aggiunto. ».

Articolo 27

All'allegato IV del regime, articolo 6 :

1)il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

«1. L'assegno di famiglia è pari al 5 % dello stipendio base dell'agente e non può essere inferiore al minimo previsto all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. » ;

2)è aggiunto il paragrafo seguente :

«5. Qualora l'agente abbia diritto all'assegno di famiglia unicamente a titolo del paragrafo 2, lettera b), e

tutti i figli a carico, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, vengano affidati, in virtù di disposizioni legali o di una decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'assegno di famiglia è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome dell'agente. Per i figli maggiorenni a carico si considera come sussistente questa condizione qualora risiedano abitualmente presso l'altro genitore.

Tuttavia, qualora i figli dell'agente siano affidati alla custodia di più persone, l'assegno di famiglia è ripartito tra queste ultime proporzionalmente al numero di figli di cui esse hanno la custodia.

Se la persona alla quale va versato l'assegno di famiglia dell'agente soggetto al presente regime a norma delle disposizioni precedenti ha diritto a tale assegno in virtù della sua qualità d'agente della Fondazione o del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale o di funzionario o altro agente delle Comunità europee, le viene corrisposto soltanto l'assegno d'importo più elevato. ».

Articolo 28

All'allegato IV del regime, articolo 7 :

1)il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. L'agente che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3, di un assegno pari all'importo previsto all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. » ;

2)è aggiunto il paragrafo seguente :

« 7. Qualora il figlio a carico ai sensi dei paragrafi 2 e 3 venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'assegno è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome dell'agente. ».

Articolo 29

All'allegato IV del regime, articolo 8 :

1)al primo comma i termini « fino ad un massimo di 1 772 FB per ogni figlio a carico » sono sostituiti dai termini « entro il limite del massimale previsto all'articolo 3 primo comma, dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per ogni figlio a carico. » ;

2)è aggiunto il comma seguente :

« Qualora il figlio avente diritto all'indennità scolastica venga affidato in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente alla custodia di un'altra persona, l'indennità scolastica è corrisposta a quest'ultima per conto e a nome dell'agente. In questo caso, la distanza di almeno 50 km di cui al terzo comma è calcolata a partire dal luogo di residenza della persona che esercita la custodia del figlio. ».

Articolo 30

All'allegato IV del regime :

1)il testo dell'articolo 9 bis è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 9 bis

Qualora, in virtù degli articoli 6, 7 e 8, gli assegni di famiglia siano corrisposti a una persona diversa dall'agente, detti assegni sono pagati nella moneta del paese in cui risiede questa persona, eventualmente sulla base delle parità di cui all'articolo 63 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Ad essi viene applicato il coefficiente correttore fissato per tale paese o, in mancanza di tale coefficiente, pari a 100.

Le disposizioni dell'articolo 9 sono applicabili al beneficiario degli assegni di famiglia di cui sopra. » ;

2)l'attuale articolo 9 bis diventa articolo 9 ter.

Articolo 31

All'allegato IV del regime è inserito l'articolo seguente :

« Articolo 9 quater

L'agente di categoria C assegnato ad un impiego di dattilografo, stenodattilografo, operatore telex, operatore varityper, segretario di direzione o segretario principale può beneficiare di un'indennità forfettaria.

L'ammontare di tale indennità forfettaria è pari all'importo dell'indennità forfettaria prevista all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. ».

Articolo 32

All'allegato IV del regime, articolo 13, al primo trattino, l'importo di 5 000 FB è sostituito dall'importo di 37 000 FB e al secondo trattino l'importo di 3 000 FB è sostituito dall'importo di 22 000 FB.

Articolo 33

All'allegato IV del regime, l'articolo 15, paragrafo 4, è modificato come segue :

1)alla seconda frase, dopo i termini « ha diritto », è inserito quanto segue : « per sé stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 7. » ;

2)è aggiunto il comma seguente :

« Tuttavia, se il coniuge e le persone di cui all'arti-

colo 7, paragrafo 2, non risiedono con l'agente nella sua sede di servizio, essi hanno diritto, una volta per anno civile e contro presentazione di documenti giustificativi, al rimborso delle spese di viaggio dal luogo d'origine alla sede di servizio o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio da un altro luogo. ».

Articolo 34

All'allegato IV del regime, articolo 17 :

1)la tabella che figura al paragrafo 1 è sostituita dalla tabella seguente :

Agente che abbia diritto

all'assegno di famiglia

Agente che non abbia diritto

all'assegno di famiglia

dal 1o al 15o

giorno

a partire dal

16o giorno

dal 1o al 15o

giorno

a partire dal

16o giorno

FB per giorno di calendario

Da A 4 a A 8 e categoria B

1 817

824

1 232

644

Altri gradi

1 648

768

1 061

531

Le indennità giornaliere seguono gli adeguamenti decisi dal Consiglio per i funzionari delle Comunità. ;

2)il paragrafo 2 è completato dalla lettera seguente :

« c)Tuttavia, l'agente assunto per una durata determinata di meno di dodici mesi o titolare di un contratto a durata indeterminata, sempreché il direttore ritenga debba compiere un periodo di servizio equivalente, e che giustifica di non poter continuare ad abitare nella precedente residenza, beneficia dell'indennità giornaliera per tutta la durata del contratto e al massimo per un anno. ».

Articolo 35

All'allegato IV del regime, articolo 20 :

a)la tabella che figura al paragrafo 1, lettera a), è sostituita dalla tabella seguente :

I

Categorie

A e B

II

Categorie

C e D

Belgio2 3352 160

Danimarca2 8652 650

Germania3 2052 965

Grecia1 6501 525

Francia2 9902 765

Irlanda3 0602 830

Italia2 5702 380

Lussemburgo2 5002 315

Paesi Bassi3 0602 830

Regno Unito4 1203 810

Le indennità giornaliere di missione seguono gli adattamenti decisi dal Consiglio per i funzionari delle Comunità europee. ;

b)al paragrafo 2 i termini « di 330 e di 315 FB » sono sostituiti dai termini « del 25 % » ;

c)al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal testo seguente :

« L'indennità giornaliera è ridotta, per pasto offerto, del 16 % dell'importo previsto nelle colonne I e II ; le indennità previste nelle colonne I e II sono ridotte del 34 % per giorno di alloggio offerto. Gli agenti in missione, ai quali siano interamente offerti o rimborsati il vitto e l'alloggio da parte di una delle istituzioni delle Comunità, di un organismo a vocazione comunitaria, di un'amministrazione o di un'organizzazione nazionale o internazionale, percepisce, in luogo dell'indennità di missione di cui sopra, un'indennità pari al 17 % degli importi previsti nelle colonne I e II. » ;

d)il paragrafo 8 è soppresso.

Articolo 36

All'allegato VI del regime, il testo dell'articolo 4, primo e secondo comma, è sostituito dal testo seguente :

« L'agente che, dopo aver lasciato il servizio presso la Fondazione, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale o un'istituzione delle Comunità europee, sia stato riammesso in servizio presso la Fondazione stessa o un'istituzione delle Comunità, acquisisce nuovi diritti a pensione.

Egli può chiedere di conservare, per il calcolo dei diritti alla pensione di anzianità, il beneficio della durata totale dei suoi servizi presso la Fondazione, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale o presso un'istituzione delle Comunità europee, a condizione di riversare le somme che gli fossero state eventualmente versate a titolo di indennità una tantum o che avesse percepito a titolo di pensione d'anzianità, il tutto maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %. ».

Articolo 37

All'allegato VI del regime, all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente :

scadere di un'aspettativa per motivi personali, di cui all'articolo 11 del regime, oppure di un'aspettativa senza retribuzione, di cui all'articolo 33 del regime. .

Articolo 38

All'allegato VI del regime, il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 13

L'agente che a giudizio della commissione d'invalidità si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 41 ter è collocato a riposo d'ufficio l'ultimo giorno del mese nel corso del quale viene adottata la decisione del direttore con cui si constata l'incapacità definitiva dell'agente di esercitare le proprie funzioni. Il diritto alla pensione d'invalidità sorge a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo alla constatazione dell'inabilità definitiva dell'agente all'esercizio delle sue funzioni. ».

Articolo 39

All'allegato VI del regime, il testo dell'articolo 14, secondo comma, è sostituito dal testo seguente :

« Se l'interessato non è reintegrato in servizio alla Fondazione beneficia :

-dell'indennità una tantum prevista all'articolo 11 calcolata sulla base del periodo di servizio effettivamente prestato,

-oppure, se ha raggiunto almeno l'età di 50 anni, di una pensione d'anzianità alle condizioni previste all'articolo 4 bis del regime nonché al presente allegato. ».

Articolo 40

All'allegato VI del regime, all'articolo 15, i termini « quando un agente, beneficiario » sono sostituiti dai termini « quando l'ex agente, beneficiario ».

Articolo 41

All'allegato VI del regime, l'articolo 16, primo comma è completato dal testo seguente :

« né essere inferiore al 60 % della pensione di anzianità che sarebbe stata versata all'agente, alla data del suo

decesso, prescindendo da condizioni di anni di servizio e di età. ».

Articolo 42

All'allegato VI del regime, è inserito l'articolo seguente :

« Articolo 17 bis

La vedova di un ex agente titolare di una pensione di invalidità, purché fosse sua moglie alla data dell'ammissione al beneficio della pensione, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 21, alla pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione di invalidità di cui beneficiava il marito alla data del decesso.

Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35 % dell'ultimo stipendio base ; tuttavia, l'importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l'importo della pensione di invalidità di cui beneficiava il marito alla data del decesso. ».

Articolo 43

All'allegato VI del regime, all'articolo 19, i termini « agli articoli 17 e 18 » sono sostituiti con i termini « agli articoli 17, 17 bis e 18 ».

Articolo 44

All'allegato VI del regime, l'articolo 22 è soppresso.

Articolo 45

All'allegato VI del regime, il testo dell'articolo 23 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 23

In caso di scomparsa per un periodo superiore ad un anno, sia di un agente sia di un ex agente titolare di una pensione d'invalidità o di anzianità, sia di un ex agente che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 60 anni e abbia richiesto che il godimento della sua pensione di anzianità fosse differito al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale compie i 60 anni, il coniuge e le persone considerate a carico dello scomparso possono ottenere, a titolo provvisorio, la liquidazio-

ne dei diritti alla pensione di reversibilità che spetterebbero loro in base alle disposizioni del presente regime.

Le disposizioni del primo comma sono applicabili alle persone considerate a carico di una persona beneficiaria di una pensione di reversibilità o in possesso di tali diritti e che sia scomparsa dal proprio domicilio da oltre un anno.

Le pensioni provvisorie previste al primo e secondo comma vengono convertite in pensioni definitive quando il decesso dell'agente o del titolare di una pensione sia ufficialmente accertato o quando l'assenza sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. ».

Articolo 46

All'allegato VI del regime, il testo dell'articolo 27 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 27

La moglie divorziata di un agente o di un ex agente ha diritto alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo, a condizione di provare di aver diritto per proprio conto, all'atto del decesso del suo ex marito, ad una pensione alimentare a carico dell'ex marito e fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione tra gli ex coniugi.

La pensione di reversibilità non può tuttavia essere superiore alla pensione alimentare versata all'atto del decesso dell'ex marito, che viene adeguata secondo le modalità previste dall'articolo 41 octies del regime.

La moglie divorziata perde i suoi diritti qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso del suo ex marito. Essa beneficia delle disposizioni dell'articolo 26 qualora il nuovo matrimonio sia successivo al decesso del suo ex marito. ».

Articolo 47

All'allegato VI del regime, il testo dell'articolo 28, primo comma, è sostituito dal testo seguente :

« In caso di coesistenza di più mogli divorziate aventi diritto ad una pensione di reversibilità o di una o più mogli divorziate e di una vedova aventi diritto ad una pensione di reversibilità, tale pensione è ripartita secondo la durata rispettiva dei matrimoni. Si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, secondo e terzo comma. ».

Articolo 48

All'allegato VI del regime, l'articolo 38, ultimo comma, è soppresso.

Articolo 49

Al regime è aggiunto il seguente allegato :

« ALLEGATO VII

MODALITÀ PER L'ATTIVITÀ A ORARIO RIDOTTO

Articolo 1

L'autorizzazione di cui all'articolo 29 bis è concessa, a richiesta dell'agente, per un periodo massimo di un anno.

Tuttavia, l'autorizzazione può essere rinnovata alle medesime condizioni. Il rinnovo è subordinato ad una domanda dell'agente interessato, presentata almeno un mese prima della scadenza del periodo per il quale l'autorizzazione è stata concessa.

Articolo 2

Se i motivi che hanno giustificato l'autorizzazione di cui all'articolo 29 bis decadono, il direttore può ritirare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa, con preavviso di un mese.

A richiesta dell'agente interessato, il direttore può anche ritirare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale era stata concessa.

Articolo 3

Durante il periodo per il quale è autorizzato ad esercitare la sua attività a orario ridotto, l'agente ha diritto al 50 % della retribuzione. Tuttavia, esso continua a percepire il 100 % dell'assegno per figlio a carico e dell'indennità scolastica.

Durante questo periodo non può esercitare alcuna altra attività retribuita.

Il contributo al regime di assicurazione contro le malattie e al regime delle pensioni è calcolato sulla totalità dello stipendio base. ».

Articolo 50

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il ConsiglioIl PresidenteP. DE KEERSMAEKER

(1)GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 1.

(2)GU n. L 214 del 6. 8. 1976, pag. 24.

(3)GU n. L 64 dell'8. 3. 1982, pag. 15.

Top