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Document 31987L0328

Direttiva 87/328/CEE del Consiglio del 18 giugno 1987 relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura

OJ L 167, 26.6.1987, p. 54–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 023 P. 208 - 209
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 023 P. 208 - 209
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 240 - 241
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 240 - 241
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 240 - 241
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 240 - 241
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 240 - 241
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 240 - 241
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 240 - 241
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 240 - 241
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 240 - 241
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 80 - 81
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 80 - 81
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 028 P. 67 - 68

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2018; abrogato da 32016R1012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/328/oj

26.6.1987   

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 167/54


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1987

relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura

(87/328/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 77/504/CEE ha inteso liberalizzare gradualmente gli scambi intracomunitari di bovini riproduttori di razza pura ; che a tal fine è necessario procedere ad un'armonizzazione complementare per quanto concerne l'ammissione di questi animali e del loro sperma alla riproduzione ;

considerando che a tale proposito occorre evitare che disposizioni nazionali relative all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura e del loro sperma costituiscano un divieto, una restrizione o un ostacolo agli scambi intracomunitari, tanto nel caso della monta naturale che in quello della fecondazione artificiale ;

considerando che non devono sussistere divieti, restrizioni o ostacoli in materia di riproduzione per le bovine riproduttrici di razza pura ;

considerando che la fecondazione artificiale costituisce un metodo di notevole rilievo per incrementare l'utilizzazione dei migliori riproduttori e quindi per migliorare la specie bovina; che, occorre tuttavia fare in modo che non venga deteriorato il patrimonio genetico, in particolare per quanto riguarda i riproduttori maschi, che devono presentare tutte le garanzie del loro valore genetico e nessuna tara ereditaria ;

considerando che è necessario distinguere l'ammissione alla fecondazione artificiale dei tori di razza pura e dello sperma che sono stati sottoposti in uno Stato membro a tutte le prove del controllo ufficiale previsto per la loro razza a quella dei tori e dello sperma ammessi unicamente a titolo sperimentale ;

considerando che è utile stabilire una procedura per risolvere, in particolare, le difficoltà eventuali nella valutazione dei risultati delle prove ;

considerando che la prescrizione che lo sperma deve provenire da centri incaricati di effettuare la fecondazione artificiale ufficialmente riconosciuti può offrire le garanzie necessarie per raggiungere lo scopo perseguito ;

considerando che conviene che i tori di razza pura e il loro sperma siano identificati mediante un'analisi del gruppo sanguigno o con qualsiasi altro metodo adeguato ;

considerando che è utile prevedere la designazione di taluni organismi per la collaborazione all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove ;

considerando che, data la situazione particolare attualmente esistente in Spagna e in Portogallo, occorre prevedere un termine più lungo per l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri vigilano affinché — fatte salve le norme di polizia sanitaria — non venga vietata, limitata o ostacolata l'ammissione alla riproduzione delle bovine di razza pura nonché l'ammissione alla monta naturale dei tori di razza pura.

Articolo 2

1.   Uno Stato membro non può vietare, limitare o ostacolare

l'ammissione ai fini del controllo ufficiale di tori di razza pura o l'utilizzazione del loro sperma entro i limiti quantitativi necessari alla realizzazione di tali prove ufficiali da parte delle organizzazioni o associazioni autorizzate,

l'ammissione alla fecondazione artificiale nel suo territorio di tori di razza pura o l'utilizzazione del loro sperma quando questi tori sono stati ammessi alla fecondazione artificiale in uno Stato membro dopo prove effettuate conformemente alla decisione 86/130/CEE (3).

2.   Qualora l'applicazione del paragrafo 1 susciti conflitti, concernenti in particolare l'interpretazione dei risultati delle prove, gli operatori beneficieranno del diritto di acquisire il parere di un esperto.

Sulla scorta del parere di questo esperto, possono essere adottate delle misure a richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura prevista all'articolo 8 della direttiva 77/504/CEE.

3.   Le modalità generali per l'applicazione del paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 8 della direttiva 77/504/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri vigilano affinchè l'utilizzazione dei tori di razza pura e del loro sperma, di cui all'articolo 2, sia subordinata all'identificazione di questi tori mediante un'analisi del gruppo sanguigno o con qualsiasi altro metodo adeguato da adottare secondo la procedura prevista all'articolo 8 della direttiva 77/504/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri vigilano affinchè, per gli scambi intraco-munitari, lo sperma di cui all'articolo 2 sia raccolto, trattato e conservato in un centro di fecondazione artificiale ufficialmente riconosciuto.

Articolo 5

II Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, designa uno o più organismi di riferimento incaricati di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese beneficiano di un periodo supplementare di tre anni per conformarvisi.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1987.

Per il Consiglio

II Presidente

P. DE KEERSMAEKER


(1)  GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8.

(2)  GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

(3)  GU n. L 101 del 17. 4. 1986, pag. 37.


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