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Document 31986R0854

Regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione del 24 marzo 1986 recante modalità d' applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all' articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio

OJ L 80, 25.3.1986, p. 14–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 18/02/1988; abrogato e sostituito da 388R0441

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/854/oj

31986R0854

Regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione del 24 marzo 1986 recante modalità d' applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all' articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 080 del 25/03/1986 pag. 0014 - 0023


+

V3 R3

+ . . .

VN RN

1.2.3V1

=

VOLUME DELLA PARTITA N . 1 CONSEGNATA ALLA CANTINA SOCIALE O ACQUISTATA DAL DICHIARANTE ( IN HL DI VINO ) CHE FIGURA NELLA DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE;

R1

=

RESA FISSATA IN CONFORMITA DELL'ARTICOLO 7, PRIMO COMMA, QUALE E STATA OTTENUTA LA PARTITA N . 1 ( IN HL/HA );

Q

=

V1 + V2 + V3 + . . . VN ( IN HL DI VINO ).

2 . PER LE CANTINE SOCIALI E LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PRIMO TRATTINO, IL CUI VOLUME TOTALE DI PRODUZIONE PREVISTO ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, E OTTENUTO MEDIANTE LA CONSEGNA, DA PARTE DI TUTTI GLI ADERENTI, DELLA TOTALITA DELLA LORO PRODUZIONE, Q RAPPRESENTA IL VOLUME TOTALE DEI PRODOTTI CONSEGNATI ALLA CANTINA SOCIALE O ALL'ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI E S RAPPRESENTA LA SUPERFICIE VITICOLA COLTIVATA DALL'INSIEME DEGLI ADERENTI DALLA QUALE PROVENGONO I PRODOTTI CONSIDERATI .*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 854/86 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1986

recante modalità d'applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2), in particolare l'articolo 41, paragrafo 9,

considerando che le operazioni di distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 devono essere effettuate in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2687/84 (4);

considerando che occorre definire i criteri sulla cui base constatare la situazione di grave squilibrio del mercato, che determina l'avvio della distillazione obbligatoria;

considerando che, per evitare il rischio che la distillazione obbligatoria renda insufficienti le disponibilità per la campagna successiva, è opportuno precisare che, in sede di fissazione del quantitativo da distillare obbligatoriamente, si tiene conto della necessità di garantire l'equilibrio della campagna successiva;

considerando che, onde consentire un'equa ripartizione dell'onore della distillazione obbligaroria nella Comunità, occorre definire i criteri per la delimitazione delle regioni di produzione che presentano caratteristiche di omogeneità;

considerando che, per tener conto della gradualità dell'obbligo di distillare in funzione della resa per ettaro, di cui all'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79, è opportuno disporre che la produzione di ciascuna regione venga distinta secondo classi di resa alle quali si applicano le percentuali della produzione che consentono di raggiungere il volume previsto per ogni singola regione;

considerando che, ai fini di una corretta e uniforme applicazione della distillazione obbligatoria, è indispensabile precisare qual'è la resa da prendere in considerazione e qual'è il quantitativo di vino e di prodotti a monte del vino da tavola cui si applica la percentuale di cui all'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79; che il regolamento (CEE) n. 2102/84 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2315/85 (6), prevede che i produttori dichiarino i quantitativi di vino e di prodotti a monte del vino da tavola nonché la resa in base a cui i quantitativi sono elaborati;

considerando che occorre definire i produttori che devono essere esonerati dalla distillazione obbligatoria onde ridurre gli oneri amministrativi risultanti dall'applicazione della misura in causa;

considerando che, per valutare l'impatto della misura sull'equilibrio del mercato, è indispensabile conoscere rapidamente i quantitativi di vino da tavola risultanti dall'applicazione delle percentuali fissate dalla Commissione per ciascun produttore soggetto all'obbligo della distillazione; che ciò può essere conseguito imponendo a ciascun produttore interessato l'obbligo di comunicare i quantitativi che è tenuto a conferire alla distillazione, pur consentendo alle autorità competenti di calcolare d'ufficio i quantitativi che ogni produttore deve consegnare e di notificare ai produttori stessi i loro obblighi;

considerando che le modalità di controllo delle caratteristiche dei vini consegnati alla distillazione, di cui al regolamento (CEE) n. 2179/86, riguardano soltanto le consegne individuali e non risolvono il problema delle consegne effettuate congiuntamente da più produttori; che quest'ultima situazione rischia tuttavia di verificarsi di frequente, tenuto conto dell'esiguità dei quantitativi che taluni produttori sono tenuti a consegnare alla distillazione obbligatoria; che è pertanto opportuno disporre che, in casi siffatti e tenuto conto della diversità delle situazioni tra i vari stati membri, il controllo delle caratteristiche dei vini sia effettuato in conformità di disposizioni nazionali;

considerando che occorre stabilire le tolleranze ammesse in modo da facilitare il rispetto degli obblighi, senza che ciò comporti spese ingiustificate per il FEAOG;

considerando che, onde garantire parità di trattamento agli interessati, sembra necessario consentire ai produttori, che hanno già smerciato il loro vino prima dell'avvio della distillazione obbligatoria, di rispettare i loro obblighi; che, dal punto di vista economico, è inoltre giustificato consentire ai produttori il cui vino, a motivo del suo livello qualitativo, può essere smerciato sul mercato senza problemi di rispettare l'obbligo senza essere tenuti a consegnare il loro vino; che, per conseguire tale risultato, è necessario disporre che un produttore possa consegnare o far consegnare vini di altri produttori;

considerando che, in mancanza di una definizione comunitaria del vino rosato e a fini di chiarezza, occorre precisare che i vini da tavola rosati sono equiparati ai fini da tavola rossi a motivo della stretta relazione economica esistente tra loro;

considerando che, ai fini dell'applicazione della misura in causa, occorre definire i vini da tavola considerati in stretta relazione economica con ciascuno dei tipi di vini da tavola;

considerando che occorre evitare il rischio che i prodotti ottenuti dalla distillazione di taluni vini perturbino il mercato delle acquaviti di vino a denominazione d'origine; che a tal fine, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83, è opportuno disporre che, mediante la distillazione diretta di tali vini, non possa essere ottenuto un prodotto avente un titolo alcolometrico inferiore a 92 % vol;

considerando che, ai fini della massima efficacia della misura in causa, è necessario imporre ai produttori e ai distillatori determinati termini per lo svolgimento dell'operazione;

considerando che, a norma dell'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 337/79, i distillatori possono beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare oppure consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato sulla base dei criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2179/83, al momento dell'avvio della distillazione;

considerando che, in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2179/83, per beneficiare dell'aiuto gli interessati devono presentare una domanda corredata di vari documenti giustificativi; che, ai fini del funzionamento uniforme del regime negli stati membri, è opportuno stabilire i termini per la presentazione della domanda nonché per il versamento dell'aiuto dovuto al distillatore e per la presentazione della prova dell'avvenuto pagamento del prezzo d'acquisto;

considerando che il prezzo che gli organismi d'intervento sono tenuti a pagare per i prodotti loro consegnati deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83, al momento dell'avvio della misura;

considerando che il vino che deve essere conferito alla distillazione obbligatoria può essere trasformato in vino alcolizzato; che occorre conseguentemente adottare le disposizioni applicabili alle operazioni di distillazione, in conformità del disposto degli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83;

considerando che, per consentire alla Commissione di formarsi un'idea generale circa il rispetto degli obblighi imposti dalla misura in causa, è necessario che gli stati membri interessati la informino regolarmente, sulla base delle comunicazioni da parte dei distillatori, dello svolgimento e dei risultati delle operazioni di distillazione;

considerando che le particolari strutture di produzione e le difficoltà amministrative constatate in Grecia giustificano l'instaurazione in tale stato membro, durante le campagne viticole 1985/1986 e 1986/1987, di un regime di distillazione obbligatoria che, pur consentendo di ottenere un risultato quantitativo analogo a quello derivante dall'applicazione del regime generale, limiti la misura ai soli produttori che dispongono di un sufficiente quantitativo di vino da tavola e autorizzi il governo ellenico a fissare direttamente le percentuali della produzione di vino da tavola che i produttori interessati sono tenuti a conferire alla distillazione; che le percentuali così fissate devono garantire parità di trattamento tra gli interessati e ispirarsi ai criteri di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79; che i produttori greci che non sono soggetti alla distillazione obbligatoria possono beneficiare delle misure di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 337/79;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 337/79, è opportuno stabilire il periodo di riferimento da prendere in considerazione ai fini dell'esclusione dei produttori che non hanno effettuato la consegna dal beneficio delle misure d'intervento; che l'applicazione di tale articolo non pregiudica l'obbligo degli stati membri di applicare le sanzioni nazionali necessarie per garantire, conformemente all'articolo 64 del regolamento (CEE) n. 337/79, l'applicazione rigorosa e non discriminatoria della distillazione obbligatoria;

considerando che è necessario precisare che il presente regolamento non si applica in Spagna nel corso della campagna 1985/1986, né in Portogallo fino alla campagna 1989/1990; che è opportuno quindi escludere per tali periodi la possibilità per i produttori tenuti alla distillazione obbligatoria di effettuare o di far effettuare la distillazione negli stati membri suddetti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 41, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 337/79, s'intende per

a) disponibilità constatata all'inizio della campagna

il quantitativo corrispondente alla somma delle scorte all'inizio della campagna e della produzione di vino da tavola, e di vini atti a diventare vini da tavola diminuito

- del quantitativo di vino da tavola e di fecce di vino da distillare nel corso della campagna, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79,

- delle perdite allo stadio della produzione e al commercio previste per la campagna;

b) utilizzazioni normali della campagna

il quantitativo di vino da tavola corrispondente alla somma dei quantitativi che, nel corso della campagna viticola, sono destinati - al consumo umano diretto,

- ad essere trasformati in prodotti appartenenti alla voce 22.06 o alla voce 22.10 della tariffa doganale comune,

- ad essere esportati,

diminuito del quantitativo di vini da importare assimilabili a fini da tavola.

Articolo 2

1. La media di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 337/79 è calcolata applicando al prezzo rappresentativo di ogni tipo di vino da tavola i seguenti coefficienti:

1.2 // - A I: // 25 // - A II: // 1 // - A III: // 0,5 // - R I: // 65 // - R II: // 8,4 // - R III: // 0,1.

2. La condizione di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 337/79 è soddisfatta se la media di cui al paragrafo 1 rimane, per tre settimane consecutive tra il 1o settembre e il 31 dicembre, inferiore all'82 % della media ponderata dei prezzi d'orientamento di ogni tipo di vino da tavola, moltiplicati per i coefficienti di cui al paragrafo 1. I prezzi rappresentativi e i prezzi d'orientamento sono espressi in ECU per % vol di alcole. A tal fine, si applica un titolo alcolometrico forfettario di 10 % vol per i tipi di vino A II e A III e di 10,5 % vol per il tipo R III. Quando il prezzo rappresentativo per uno o più vini da tavola non è disponibile, il prezzo rappresentativo da prendere in considerazione per questo tipo di vino è l'ultimo prezzo rappresentativo disponibile.

Articolo 3

Al momento della fissazione del quantitativo totale di vino da tavola da destinare alla distillazione obbligatoria, si tiene conto della necessità che il livello prevedibile delle scorte per la fine della campagna garantisca che le disponibilità per la campagna successiva siano comunque sufficienti a soddisfare le utilizzazioni normali.

Articolo 4

1. Le regioni di produzione di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 sono determinate tenendo conto, da un lato, delle condizioni di produzione e del clima e, dall'altro, delle disparità esistenti fra stati membri sul piano amministrativo e giuridico, in special modo per quanto concerne l'organizzazione interna delle cantine sociali e delle associazioni di produttori.

Queste regioni devono coincidere con unità amministrative più estese dei comuni e raggruppare unità amministrative per le quali sono disponibili dati statistici relativi alle campagne di riferimento di cui all'articolo 41, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79.

2. Per le campagne dal 1985/1986 al 1989/1990 le regioni di produzione di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 sono delimitate nel modo seguente:

- regione 1: comprende la parte tedesca delle zone viticole A e B,

- regione 2: comprende la regione viticola lussemburghese,

- regione 3: comprende la zona C I a) e la parte francese delle zone viticole B, C II e C III b),

- regione 4: comprende la zona viticola C I b) e la parte italiana delle zone viticole C II e C III b),

- regione 5: comprende la zona viticola C III a) e la parte greca della zona viticola C III b).

3. La produzione media di vino da tavola e di prodotti a monte del vino da tavola nelle regioni di cui al paragrafo 2 nel corso delle tre campagne viticole consecutive 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984 è stata la seguente:

- regione 1: 1 341 700 hl,

- regione 2: 57 300 hl,

- regione 3: 40 182 000 hl,

- regione 4: 64 163 000 hl,

- regione 5: 4 632 000 hl.

Articolo 5

1. Sulla base delle comunicazioni degli stati membri, di cui all'articolo 41, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, si procede alla ripartizione della produzione di vino da tavola di ogni regione per classe di resa. Queste classi sono definite tenendo conto del volume di vino da tavola da distillare nella regione considerata e della percentuale che detto volume rappresenta rispetto alla produzione di vino da tavola della regione. Le classi suddette sono fissate sulla base delle classi di resa previste dal regolamento (CEE) n. 2102/84.

2. Quando viene messa in atto la distillazione obbligatoria si fissa, per ogni regione, una tabella di coefficienti progressivi in funzione delle classi di resa di cui al paragrafo 1. Questi coefficienti sono fissati ad un livello tale da garantire che, tenuto conto degli esoneri prevedibili ai sensi dell'articolo 9, il volume totale derivante dalla loro applicazione ai quantitativi appartenenti ad ogni classe di resa per una regione corrisponda al volume di distillazione previsto per tale regione.

Articolo 6

1. Il volume della produzione di ogni produttore da prendere in considerazione per l'applicazione del presente regolamento è pari al totale dei quantitativi di prodotti a monte del vino (uve, mosti di uve, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione, vini atti a diventare vini da tavola) nonché del vino che figurano nella colonna « vini da tavola » della dichiarazione di produzione di cui alla tabella B dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2102/84. a) A detto volume si aggiungono:

- i quantitativi di vino atto a diventare vino da tavola che figurano nella colonna « vini e altri prodotti » della suddetta dichiarazione di produzione;

- i quantitativi di vini da tavola ottenuto anteriormente al 15 marzo mediante trasformazione di prodotti a monte del vino, acquisiti dal produttore dopo la data di presentazione della dichiarazione di produzione;

b) si sottraggono i quantitativi di prodotti a monte del vino e i quantitativi di vini atti a diventare vini da tavola che figurano nella colonna « vini e altri prodotti » della dichiarazione di produzione, per i quali il produttore fornisce, anteriormente al 15 marzo, la prova che sono stati trasformati in prodotti diversi da quelli indicati nella colonna « vini da tavola » della dichiarazione di produzione di cui sopra o che sono stati ceduti prima di tale data.

La prova di cui alla lettera b), è costituita dalle indicazioni che figurano nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione (1). Per poter effettuare i controlli necessari, i produttori che cedono i prodotti di cui alla lettera b), dopo la presentazione della raccolta comunicano alle autorità competenti il nome e l'indirizzo dell'acquirente nonché i quantitativi in causa e la data di cessione.

2. Per ogni produttore che ha ottenuto vino da tavola mediante la trasformazione e/o il declassamento di uno dei prodotti che figurano nella colonna v.q.p.r.d. della dichiarazione è pari alla somma di tutti i prodotti utilizzati per ottenere detto vino da tavola durante il periodo compreso tra il 1o luglio precedente la campagna in causa e il 30 giugno della campagna stessa.

3. Per ogni produttore che ha ottenuto vino da tavola mediante la vinificazione di prodotti acquistati dopo il termine ultimo previsto per la presentazione della dichiarazione di produzione, il volume della produzione è pari al quantitativo totale di prodotti utilizzati per la vinificazione anteriormente al 15 marzo e iscritti nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75.

Articolo 7

1. La resa per ettaro di ogni produttore di vino da tavola da prendere in considerazione è quella che figura nella sua dichiarazione di raccolta di uva, prevista dal regolamento (CEE) n. 2102/84. Se questa dichiarazione non è richiesta, la resa è quella indicata nella dichiarazione di produzione di vino, prevista dallo stesso regolamento. In ogni caso, la resa deve tener conto di tutte le uve provenienti delle superfici coltivate dal dichiarante.

In deroga al comma precedente,

- negli stati membri in cui il socio di una cantina sociale o di una associazione di produttori non è tenuto a presentare una dichiarazione di raccolta, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2102/84 e in cui le cantine sociali o le associazioni di produttori presentano una sola dichiarazione di produzione per tutti gli aderenti, la resa da prendere in considerazione è quella che risulta dalla media ponderata delle rese di ogni partita di prodotto consegnata dai soci.

Tale media è stabilita secondo il metodo di calcolo che figura nell'allegato del presente regolamento;

- la resa da prendere in considerazione per i produttori che hanno ottenuto vino da tavola mediante la vinificazione di prodotti acquistati è quella che risulta dalla media ponderata delle rese di ogni partita di prodotto acquistata e, se del caso, della resa della partita di produzione propria.

Tale media è stabilita secondo il metodo di calcolo che figura nell'allegato del presente regolamento.

- Qualora il vino da tavola sia stato prodotto con uve delle varietà indicate nella classificazione per la medesima unità amministrativa sia come varietà di uve da vino sia come varietà destinate ad altri usi, la resa da prendere in considerazione è quella stabilita in base ai quantitativi normalmente vinificati di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79;

- se il vino da tavola è stato prodotto mediante trasformazione e/o declassamento di uno dei prodotti che figurano nella colonna v.q.p.r.d. della dichiarazione di produzione, la resa da prendere in considerazione è quella secondo cui è stato prodotto il v.q.p.r.d. in causa. Qualora il vino da tavola provenga dalla trasformazione o dal declassamento di più v.q.p.r.d. o di uno stesso v.q.p.r.d. prodotto durante diverse campagne, la resa è fissata forfettariamente dallo stato membro interessato ad un livello non inferiore a quello constatato per i v.q.p.r.d. della zona di produzione nel corso della campagna viticola della distillazione.

Articolo 8

Il quantitativo che ogni produttore soggetto all'obbligo della distillazione è tenuto a distillare è stabilito applicando al volume di cui all'articolo 6 una percentuale determinata in funzione:

- della resa per ettaro relativa al volume di produzione in causa, stabilita in conformità dell'articolo 7;

- della tabella di coefficienti progressivi, stabilita conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, per la regione nella quale è situata l'azienda del produttore.

Articolo 9

1. Sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79:

- i produttori che nella campagna viticola hanno ottenuto un quantitativo di vino da tavola inferiore a 50 hl, e

- i produttori che, indipendentemente dal quantitativo di vino da tavola prodotto nella campagna viticola, sono tenuti, previe eventuali detrazioni ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, a consegnare alla distillazione obbligatoria un quantitativo globale di vino da tavola inferiore a 5 hl.

2. Sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 i produttori degli stati membri la cui produzione complessiva di vino da tavola è inferiore a 25 000 hl.

Articolo 10

1. In ogni campagna in cui viene messa in atto la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori soggetti a questo obbligo che hanno presentato la dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 2102/84 calcolano, conformemente all'articolo 8, i quantitativi che devono consegnare alla distillazione e li comunicano entro il 31 marzo e, per la campagna 1985/1986, entro il 18 aprile, all'organismo d'intervento o a un'autorità competente dello stato membro nel cui territorio è situata la loro azienda.

L'autorità competente verifica se i quantitativi indicati nella comunicazione corrispondono al quantitativo che il dichiarante è tenuto a consegnare alla distillazione.

2. Anche le autorità competenti possono effettuare il calcolo conformemente all'articolo 8 e comunicare ai produttori i quantitativi che ciascuno di essi deve consegnare. In questo caso le notifiche devono intervenire entro il 31 marzo e, per la campagna 1985/1986, entro il 18 aprile.

Tali notifiche possono essere limitate a determinate categorie di produttori, purché la limitazione avvenga in base a criteri oggettivi e non discriminanti.

3. Ogni produttore che abbia ottenuto vino da tavola mediante trasformazione e/o declassamento di uno dei prodotti che figurano nella colonna v.q.p.r.d. della dichiarazione di produzione effettua conformemente all'articolo 8 il calcolo dei quantitativi che deve consegnare alla distillazione obbligatoria.

Il produttore comunica all'organismo d'intervento o a qualsiasi altra autorità competente dello stato membro nel cui territorio è situata la sua azienda:

- entro il 31 marzo e, per la campagna 1985/1986, entro il 18 aprile, il risultato del calcolo per i quantitativi di vino da tavola ottenuti tra il 1o luglio dell'anno precedente e il 15 marzo;

- entro il 15 luglio, il risultato del calcolo per i quantitativi di vino da tavola ottenuti tra il 16 marzo e il 30 giugno.

4. All'atto della comunicazione o del ricevimento della notifica di cui al presente articolo, il produttore o, se del caso, l'autorità competente iscrive nei registri previsti dall'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 i quantitativi di vino da tavola che devono essere consegnati alla distillazione.

5. Gli stati membri raccolgono i dati ottenuti conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, primo trattino, e comunicano alla Commissione, entro il 15 giugno, i volumi da distillare, ripartiti per le classi di resa fissate conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.

I volumi da distillare in applicazione del paragrafo 3, secondo trattino, sono comunicati alla Commissione entro e non oltre il 15 settembre.

Articolo 11

1. In caso di trasporto in comune alla distilleria del vino consegnato alla distillazione da vari produttori, il controllo delle caratteristiche del vino, in particolare della quantità, del colore, o del titolo alcolometrico, è effettuato conformemente alle disposizioni adottate dagli stati membri interessati.

2. Al quantitativo che ciascun produttore è tenuto a consegnare alla distillazione, calcolato conformemente all'articolo 8, non è applicabile alcuna tolleranza per difetto.

3. Una tolleranza del 2 % per eccesso rispetto al quantitativo di cui al paragrafo 2 è applicabile:

- alla somma dei quantitativi di vino da tavola consegnati da più produttori, nel caso in cui la domanda di aiuto o di consegna di prodotti della distillazione all'organismo d'intervento, presentata da un distillatore, riguardi i vini corrispondenti all'obbligo di detti produttori;

- negli altri casi, al quantitativo consegnato da ciascun produttore.

Articolo 12

1. I produttori soggetti all'obbligo di cui all'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79 possono consegnare sia vino da tavola di loro propria produzione sia vino da tavola ottenuto da altri produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Essi possono inoltre:

- distillare nei propri impianti di distillazione,

- far effettuare la distillazione presso gli impianti di un distillatore riconosciuto, che lavori per conto terzi. 2. L'obbligo di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 si considera rispettato anche se la consegna del vino da tavola è effettuata da un altro produttore, che lo ha elaborato.

In tal caso, l'attestato rilasciato dal distillatore, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2179/83, riporta, oltre al nome e all'indirizzo del produttore che ha consegnato il vino, il nome e l'indirizzo del produttore soggetto all'obbligo di distillazione.

Il disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2179/83 si applica esclusivamente ai produttori soggetti all'obbligo di cui all'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79.

3. Gli stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire, in particolare nei casi di applicazione del paragrafo 1, primo comma e del paragrafo 2, che i quantitativi di vino consegnati da un produttore per ottemperare all'obbligo impostogli, siano quelli effettivamente dovuti.

Tuttavia, nel caso in cui il vino sia stato ottenuto e consegnato alla distillazione in uno stato membro diverso da quello del produttore soggetto all'obbligo:

- deve essere presentato al distillatore un certificato, rilasciato dalle autorità dello stato membro del produttore soggetto all'obbligo, di cui all'articolo 10, da cui risulti che il quantitativo in causa è quello previsto dall'obbligo imposto al produttore. Copia del certificato deve essere trasmessa all'autorità competente dello stato membro in cui ha luogo la distillazione;

- l'attestato di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2179/83 è certificato dall'autorità competente dello stato membro in cui avviene la distillazione,

- copia di detto attestato è inviata da tale autorità alle autorità di cui al primo trattino anteriormente al 25 ottobre della campagna successiva.

4. La consegna del vino da tavola avviene entro e non oltre

- il 31 luglio, quando è effettuata presso una distilleria,

- il 15 luglio, quando è effettuata presso un elaboratore di vino alcolizzato.

La consegna può avvenire anche nei quindici giorni successivi alle date suddette. In tal caso il prezzo d'acquisto dei quantitativi interessati è diminuito di un importo corrispondente al 50 % dell'aiuto fissato per la campagna considerata. L'aiuto e il prezzo dell'alcole che è ottenuto e che viene consegnato all'organismo d'intervento sono diminuiti dello stesso importo.

5. Le operazioni di distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 non possono effettuarsi dopo il 31 agosto. Tuttavia, la distillazione dei vini consegnati a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, può avvenire fino alla data fissata dall'autorità nazionale competente in applicazione degli stessi articoli.

Nel caso di cui all'articolo 23, primo comma, del presente regolamento, le autorità competenti fissano, se necessario, i termini di distillazione.

Entro il 10 di ogni mese, i distillatori inviano all'organismo d'intervento, per il mese precedente, una distinta dei quantitativi dei vini da tavola distillati e dei quantitativi dei prodotti ottenuti dalla distillazione, ripartiti nelle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Articolo 13

1. Il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 41, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 337/79 è fissato quando viene messsa in atto la distillazione di cui allo stesso articolo.

2. Il prezzo d'acquisto di cui al paragrafo 1 è pagato dal distillatore al produttore entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno dell'entrata in distilleria di ogni partita di vino da tavola.

Articolo 14

1. Le disposizioni del presente regolamento, relative ai vini da tavola rossi si applicano anche ai vini da tavola rosati.

2. Le disposizioni del presente regolamento relative a un determinato tipo di vino da tavola si applicano anche ai vini da tavola che si trovino in stretta relazione economica con tale tipo di vino da tavola. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati in stretta relazione economica con il vino da tavola del tipo:

- A I, i vini da tavola bianchi che non appartengono al tipo A I, A II o A III,

- R I, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore a 2,5 %, vol e che non appartengono al tipo R I o R III,

- R II, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore a 12,5 % vol e che non appartengono al tipo R II o R III.

Articolo 15

Mediante distillazione diretta di vini ottenuti da uve di varietà che figurano, nella classificazione per la stessa unità amministrativa, simultaneamente quali varietà di uve da vino e varietà di uve destinate all'elaborazione di acquavite di vino si può ottenere soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 92 % vol. Articolo 16

1. Per i prodotti derivanti dalla distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, il distillatore può beneficiare di un aiuto. L'importo dell'aiuto è fissato al momento della messa in atto della distillazione.

Nessun aiuto è dovuto per il quantitativo di alcole, contenuto nel prodotto ottenuto dalla distillazione, eccedente quello contenuto nei quantitativi di vino consegnati nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

2. Il distillatore che intenda beneficiare dell'aiuto di cui al paragrafo 1 presenta, entro il 31 ottobre, la domanda e la documentazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

3. L'organismo d'intervento versa l'aiuto di cui al paragrafo 1 entro un termine di tre mesi dalla presentazione della domanda e della documentazione di cui al para- grafo 2.

Entro il 1o febbraio successivo, il distillatore è tenuto a fornire all'organismo d'intervento la prova dell'avvenuto versamento del prezzo d'acquisto del vino al produttore, entro il termine di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Se la prova non è fornita entro il 1o febbraio, l'aiuto versato è recuperato dall'organismo d'intervento. Tuttavia, se tale prova è presentata dopo la scadenza del termine, ma anteriormente al 1o maggio, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato.

Se si constata che il distillatore non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, entro il 1o giugno l'organismo d'intervento versa al produttore un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello stato membro del produttore.

Articolo 17

1. Se il produttore intende beneficiare della possibilità di cui all'articolo 41, paragrafo 7, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79, la consegna all'organismo d'intervento del prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol si effettua entro il 31 ottobre o, in caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83, entro la data fissata dall'autorità nazionale competente.

Nel caso di cui all'articolo 23, primo comma del presente regolamento, le autorità competenti fissano, se necessario, i termini di consegna.

Il quantitativo di alcole contenuto nel prodotto consegnato dal distillatore all'organismo d'intervento conformemente all'articolo 41, paragrafo 7, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 non può eccedere quello contenuto nei quantitativi di vino consegnati nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

In applicazione dell'articolo 41, paragrafo 7, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79, gli stati membri il cui volume globale di vino da distillare obbligatoriamente non supera 100 000 hl possono prevedere che il loro organismo d'intervento non acquisti il prodotto di cui al primo comma.

2. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore per il prodotto consegnato è fissato al momento della messa in atto della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto alle condizioni di cui all'articolo 16, il prezzo di cui al primo comma è diminuito dell'importo di detto aiuto.

Se il distillatore non ha beneficiato dell'aiuto di cui al secondo comma, si applica, per quanto di ragione, il disposto dell'articolo 16, paragrafo 2.

3. I prezzi di cui al paragrafo 2 si applicano ad un alcole neutro, corrispondente alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Per gli altri tipi di alcole i prezzi di cui al paragrafo 2 sono diminuiti, per titolo alcolometrico volumico e per ettolitro, di un importo fissato al momento dell'adozione della misura di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79.

4. L'organismo d'intervento effettua il pagamento del prezzo al distillatore entro i tre mesi successivi al giorno della consegna dell'alcole.

Si applica, fatti salvi eventuali adeguamenti, l'articolo 14, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma.

Articolo 18

1. Nel caso di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna all'elaborazione del vino alcolizzato è presentato, per approvazione, all'organismo d'intervento competente entro il 30 giugno.

L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura d'approvazione entro quindici giorni dalla data di presentazione del contratto o della dichiarazione.

2. L'elaborazione del vino alcolizzato non può essere effettuata dopo il 31 luglio.

3. La distillazione del vino alcolizzato può essere effettuata soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione ed entro il 31 agosto.

4. Entro il giorno 10 di ogni mese l'elaboratore invia all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di vino consegnatigli nel mese precedente. 5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato, l'elaboratore beneficia di un aiuto, calcolato per ettolitro e per titolo alcolometrico volumico effettivo del vino prima della trasformazione in vino alcolizzato e fissato al momento della messa in atto della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Per beneficiare dell'aiuto, entro e non oltre il 31 ottobre l'elaboratore presenta all'organismo d'intervento competente la domanda e la documentazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

L'aiuto è versato entro tre mesi dalla data di presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2179/83 e, comunque, successivamente alla data di approvazione del contratto o della dichiarazione.

6. Fatto salvo il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione è svincolata soltanto se, entro il 1o marzo successivo, è fornita la prova che:

- il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione è stato distillato,

- il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato al produttore entro il termine di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Lo svincolo della cauzione ha luogo proporzionalmente ai quantitativi per i quali tali prove sono state fornite.

Se le prove di cui al primo comma sono presentate dopo la scadenza del termine, ma anteriormente al 1o giugno, l'importo da svincolare è pari all'80 % della cauzione.

Se si constata che l'elaboratore di vino alcolizzato non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, entro il 1o luglio, l'organismo d'intervento versa al produttore un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello stato membro del produttore.

Articolo 19

1. Entro il giorno 20 di ogni mese gli stati membri inviano alla Commissione una distinta relativa al mese precedente, concernente

- i quantitativi di vino da tavola e di vino alcolizzati distillati nel quadro della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, ripartiti per colore,

- i quantitativi di alcole consegnati agli organismi d'intervento,

- i quantitativi di acquavite di vino prodotti e i quantitativi di alcole contenuti in tali prodotti,

- i quantitativi di altri prodotti aventi un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol per i quali è stato richiesto un aiuto.

2. Entro il 31 marzo gli stati membri comunicano alla Commissione i casi in cui i distillatori o gli elaboratori di vino alcolizzato non hanno rispettato i propri obblighi e le misure di conseguenza adottate.

Articolo 20

Per la conversione in moneta nazionale degli importi da fissare in virtù del presente regolamento si applica il tasso rappresentativo vigente nel settore vinicolo alla data di entrata in vigore del regolamento che decide la messa in atto della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Articolo 21

In Grecia, per le campagne viticole 1985/1986 e 1986/1987, si applicano le seguenti disposizioni, in virtù dell'articolo 41, paragrafo 10, primo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79:

a) sono tenuti all'obbligo di distillazione di cui al presente regolamento i produttori, comprese le cantine sociali e le associazioni di produttori, che nella campagna considerata abbiano ottenuto il quantitativo di vino da tavola fissato dalle autorità greche anteriormente al 10 marzo della campagna stessa;

b) attenendosi ai criteri di cui all'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79, anteriormente al 10 marzo il governo ellenico determina le percentuali della produzione di vino da tavola che i produttori di cui alla lettera a) devono consegnare alla distillazione, garantendo parità di trattamento ai produttori soggetti a tale obbligo.

Dette percentuali devono garantire che per tutta la Grecia sia distillato il quantitativo risultante dalla somma dei volumi da distillare in tale stato membro;

c) anteriormente al 15 marzo, il governo ellenico comunica alla Commissione le disposizioni adottate in virtù del presente articolo.

Articolo 22

In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 e fatto salvo il disposto dell'articolo 11, paragrafo 2 dello stesso regolamento, sono esclusi dai benefici delle misure d'intervento previste nel titolo I del regolamento (CEE) n. 337/79 e decise per la campagna successiva i produttori che non hanno effettuato la consegna durante il periodo compreso tra il 1o marzo della campagna considerata e:

- il 15 agosto, per i produttori che effettuano la consegna ad una distilleria,

- il 31 luglio, per i produttori che effettuano ad un elaboratore di vino alcolizzato,

- il 31 agosto per i produttori che si avvalgono della possibilità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento. Articolo 23

La scadenza dei termini prevista all'articolo 12, paragrafo 4 o, per quanto concerne i produttori che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, la scadenza dei termini previsti dall'articolo 12, paragrafo 5, primo comma o di quelli fissati dallo stato membro in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2179/83 non pregiudica minimamente il rispetto dell'obbligo di distillazione delle quantità dovute da ogni produttore.

Dopo la scadenza dei suddetti termini, il prezzo d'acquisto dei quantitativi consegnati e il prezzo dell'alcole che ne è ottenuto e che viene consegnato all'organismo di intervento sono diminuiti di un importo pari all'aiuto fissato, per la distillazione di cui trattasi, per l'alcole neutro. Per i prodotti della distillazione che non sono consegnati all'organismo d'intervento non è versato alcun aiuto.

Articolo 24

1. Il presente regolamento non si applica:

- in Spagna nella campagna 1985/1986,

- in Portogallo dalla campagna 1985/1986 alla campagna 1989/1990.

2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, secondo trattino, i produttori soggetti all'obbligo di cui all'articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 337/79 non possono effettuare la distillazione in Spagna ed in Portogallo nel corso delle rispettive campagne viticole di cui al paragrafo 1.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, primo e secondo comma, la consegna non può essere effettuata da produttori che hanno ottenuto la loro produzione in Spagna ed in Portogallo nel corso delle campagne rispettive di cui al paragrafo 1.

Articolo 25

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

(3) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.

(4) GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 1.

(5) GU n. L 194 del 24. 7. 1984, pag. 1.

(6) GU n. L 225 del 23. 8. 1985, pag. 13.

(1) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.

ALLEGATO

Metodo di calcolo della media ponderata delle rese di cui all'articolo 7, primo e secondo trattino

1. La formula da utilizzare per la determinazione della media ponderata (M) dui cui all'articolo 7 è la seguente:

1.2.3.4 // // M = // Q S // [hl/ha]

o

1.2.3.4.5.6.7.8.9 // // S = // V1 r1 // + // V2 r2 // + // V3 r3 // + . . . // Vn rn 1.2.3 // V1 // = // volume della partita n. 1 consegnata alla cantina sociale o acquistata dal dichiarante (in hl di vino) che figura nella dichiarazione di produzione; // r1 // = // resa fissata in conformità dell'articolo 7, primo comma, quale è stata ottenuta la partita n. 1 (in hl/ha); // Q // = // V1 + V2 + V3 + . . . Vn (in hl di vino).

2. Per le cantine sociali e le associazioni di produttori di cui all'articolo 7, primo trattino, il cui volume totale di produzione previsto all'articolo 6, paragrafo 1, è ottenuto mediante la consegna, da parte di tutti gli aderenti, della totalità della loro produzione, Q rappresenta il volume totale dei prodotti consegnati alla cantina sociale o all'associazione di produttori e S rappresenta la superficie viticola coltivata dall'insieme degli aderenti dalla quale provengono i prodotti considerati.

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