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Document 31986Q0605

    86/605/CEE, Euratom: Regolamento interno (riveduto) (entrato in vigore nel settembre 1986)

    GU L 354 del 15.12.1986, p. 1–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/06/1994; abrog. impl. da 31994Q1005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/1986/605/oj

    31986Q0605

    86/605/CEE, Euratom: Regolamento interno (riveduto) (entrato in vigore nel settembre 1986)

    Gazzetta ufficiale n. L 354 del 15/12/1986 pag. 0001


    REGOLAMENTO INTERNO

    (RIVEDUTO)

    Adottato dal Comitato economico e sociale nel corso della 107a sessione plenaria (29 e 30 novembre 1972), approvato dal Consiglio delle Comunità europee nelle sessioni del 15 gennaio 1973, del 4 marzo e del 13 giugno 1974

    Entrato in vigore in ogni sua disposizione il 13 giugno 1974

    Pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 228 del 19 agosto 1974

    Riveduto negli articoli 5, 16, (16 bis), 43 e 55

    Pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 366 del 31 dicembre 1980, e nelle Gazzette ufficiali n. L 27, del 13 maggio 1981, e L 19, del 27 gennaio 1982

    Riveduto negli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 50 e 52

    Approvati dal Consiglio nelle sessioni del 10 e 11 marzo 1986 e dell'8 settembre 1986

    Entrato in vigore in ogni sua disposizione nel settembre 1986

    (86/605/CEE, Euratom)

    TITOLO I

    ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO

    CAPITOLO I

    INSEDIAMENTO DEL COMITATO

    Articolo 1

    Il Comitato esercita la propria attività per periodi quadriennali.

    Esso è convocato dopo ogni rinnovo quadriennale dal membro decano, entro il termine massimo di un mese a decorrere dalla comunicazione ai suoi membri dell'avvenuta

    nomina da parte del Consiglio. La prima seduta è presieduta dal più anziano di età fra i membri presenti, assistito dai quattro membri presenti più giovani e dal segretario generale del Comitato, che compongono l'ufficio di presidenza del decano.

    Articolo 2

    In tale seduta, il presidente decano rende nota al Comitato la comunicazione fattagli dal Consiglio in merito alla nomina dei membri del Comitato stesso e dichiara quest'ultimo insediato per il nuovo periodo quadriennale.CAPITOLO II

    UFFICIO DI PRESIDENZA

    Articolo 3

    Elezione per il primo biennio

    Nel corso della prima seduta indetta a norma dell'articolo 1, il Comitato, presieduto dall'ufficio di presidenza del decano, elegge il proprio ufficio di presidenza per il biennio che decorre dalla data dell'insediamento di cui all'articolo 2.

    L'ufficio di presidenza del decano rimane in carica fintantoché non sia proclamato l'esito dell'elezione dell'ufficio di presidenza del Comitato. Sotto la presidenza dell'ufficio di presidenza del decano non può aver luogo alcun dibattito su argomenti estranei all'elezione dell'ufficio di presidenza del Comitato.

    Articolo 4

    Elezione per il secondo biennio

    La seduta nella quale ha luogo l'elezione dell'ufficio di presidenza per gli ultimi due anni del periodo quadriennale in corso è convocata dal presidente uscente; essa si svolge all'inizio della sessione del mese nel corso del quale scade il mandato dell'ufficio di presidenza eletto per il primo biennio, sotto la presidenza del presidente uscente o del suo supplente.

    Articolo 5

    Composizione

    L'ufficio di presidenza del Comitato si compone di un presidente, due vicepresidenti e 27 membri.

    La composizione dell'ufficio di presidenza tiene conto della rappresentanza degli Stati membri e delle varie categorie della vita economica e sociale rappresentate nell'ambito del Comitato, conformemente a quanto stabilito dai trattati.

    Il presidente è alternativamente scelto tra i membri rappresentanti i datori di lavoro, i lavoratori e le altre categorie della vita economica e sociale, salvo parere contrario preliminarmente espresso dal Comitato a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri.

    I vicepresidenti sono scelti fra i membri rappresentanti le categorie della vita economica e sociale cui non appartiene il presidente.

    I mandati di presidente, di vicepresidente e di membro dell'ufficio di presidenza sono incompatibili con quello di presidente di sezione.

    Il presidente e i vicepresidenti non possono essere confermati nelle loro rispettive funzioni per il periodo di due anni successivo alla data di scadenza di un primo mandato biennale, salvo ricorso alla deroga prevista dal terzo comma del presente articolo.

    Articolo 6

    Procedura di elezione

    Al fine di predisporre le liste delle candidature per l'elezione dell'ufficio di presidenza, il Comitato può costituire tra i suoi membri una commissione, la cui composizione deve tener conto della rappresentanza degli Stati membri e delle varie categorie della vita economica e sociale rappresentate nel suo ambito.

    Tale commissione, incaricata di procedere ad un esame preliminare delle candidature, può presentare al Comitato delle proposte di candidatura, nel rispetto del disposto dell'articolo 5. Essa deve comunque sottoporre all'assemblea plenaria tutte le candidature che siano state raccolte e che non siano state ritirate dagli interessati.

    Il Comitato si pronuncia su tutte le candidature conformemente alle disposizioni del presente articolo.

    Il Comitato procede, eventualmente mediante scrutini successivi, all'elezione del presidente; il candidato deve ottenere al primo scrutinio almeno i tre quarti o, nel corso di scrutini ulteriori, la maggioranza assoluta dei suffragi validamente espressi.

    Il Comitato procede, eventualmente mediante scrutini successivi, all'elezione dei due vicepresidenti; i candidati devono ottenere al primo scrutinio almeno la metà dei suffragi o, nel corso di scrutini ulteriori, un numero di voti pari ad un terzo dei suffragi validamente espressi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

    Il Comitato procede, eventualmente mediante scrutini successivi, all'elezione degli altri membri dell'ufficio di presidenza. Sono eletti i membri del Comitato che ottengono il maggior numero, e almeno un quarto, dei suffragi validamente espressi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

    L'elenco dei nomi del presidente, dei due vicepresidenti e degli altri membri eletti è poi sottoposto ad una votazione globale e deve ottenere almeno i due terzi dei suffragi validamente espressi.

    Nel caso in cui il numero delle candidature sia uguale a quello dei seggi da assegnare, il Comitato procede direttamente alla votazione globale sulla lista presentata, conformemente a quanto dispone il comma precedente.

    Le votazioni che hanno luogo a norma del presente articolo

    si svolgono a scrutinio segreto. I mandati non sono ammessi.

    A pena di nullità, le schede non devono recare un numero di nomi superiore a quello dei seggi disponibili per ogni scrutinio.

    Articolo 7

    Sostituzione

    In caso di dimissione o di decesso di un membro dell'ufficio di presidenza - o nel caso in cui un membro del medesimo dovesse trovarsi nell'impossibilità di esercitare il proprio mandato - si provvede alla sua sostituzione a norma degli articoli 5 e 6 del presente regolamento, per la rimanente durata del mandato.

    Articolo 8

    Funzioni e convocazioni

    L'ufficio di presidenza del Comitato determina mediante istruzioni le modalità di applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

    Analogamente, esso stabilisce l'organizzazione e il funzionamento interno del Comitato.

    Esso prepara, organizza e coordina i lavori dell'assemblea plenaria e dei vari organi del Comitato.

    In particolare, esso segue i lavori delle sezioni e dei sottocomitati, vigila all'osservanza dei termini assegnati e prende conoscenza dei risultati di tali lavori prima che siano sottoposti al Comitato.

    L'ufficio di presidenza può costituire al proprio interno dei gruppi ad hoc per esaminare qualsiasi questione di sua competenza, specie in materia di bilancio.

    Quando sia necessario, e almeno due volte l'anno, l'ufficio di presidenza si riunisce con i presidenti dei gruppi e delle sezioni. I presidenti delle sezioni possono chiedere di essere ascoltati dall'ufficio di presidenza allorché sono interessati a un punto del suo ordine del giorno.

    L'ufficio di presidenza esamina regolarmente il seguito riservato ai pareri adottati dal Comitato. Esso ne informa quest'ultimo con una relazione presentata dal presidente all'assemblea plenaria almeno una volta prima del termine del suo mandato.

    L'ufficio di presidenza è convocato dal presidente, che agisce d'ufficio o a richiesta di dieci dei suoi membri.CAPITOLO III

    PRESIDENZA

    Articolo 9

    Il presidente del Comitato presiede i lavori del Comitato nelle condizioni previste dal presente regolamento e in conformità dei trattati.

    Il presidente ha veste per assicurare le relazioni esterne del Comitato.

    Il presidente rende conto al Comitato delle iniziative prese e delle azioni compiute a nome di quest'ultimo nei periodi intercorrenti tra le sessioni.

    Essendo i vicepresidenti chiamati a supplire il presidente in caso di assenza, quest'ultimo li informa regolarmente dei problemi in discussione. In caso di assenza del presidente e dei vicepresidenti, la presidenza è assunta dal membro più anziano di età dell'ufficio di presidenza.CAPITOLO IV

    SEZIONI

    Articolo 10

    Il Comitato, su proposta dell'ufficio di presidenza o di almeno 35 membri, ha facoltà di istituire, quando sia necessario, nei settori contemplati dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sezioni diverse da quelle istituite dai trattati.

    Dopo ogni rinnovo quadriennale, nel corso della prima sessione, il Comitato costituisce le sezioni.

    Articolo 11

    Composizione

    Il numero dei membri e la composizione generale delle sezioni sono fissati dal Comitato, su proposta dell'ufficio di presidenza, sulla base di un'equa rappresentanza degli Stati membri e delle varie categorie della vita economica e sociale rappresentate nell'ambito del Comitato.

    Ogni sezione comprende almeno 35 membri e al mas-

    simo 72.

    Articolo 12

    Designazione dei membri

    Ad eccezione del presidente, ogni membro del Comitato deve far parte di una sezione.

    Nessun membro può appartenere a più di tre sezioni, salvo deroga autorizzata dall'ufficio di presidenza e giustificata dalla necessità di assicurare un'equa rappresentanza degli Stati membri.

    I membri di ogni sezione sono designati dal Comitato in ragione della loro competenza, per un periodo di due anni, rinnovabile; le candidature presentate da almeno cinque

    membri sono comunicate all'ufficio di presidenza, che le sottopone al Comitato.

    La sostituzione di un membro di una sezione ha luogo secondo la stessa procedura della designazione.

    Articolo 13

    Ufficio di presidenza

    L'ufficio di presidenza di una sezione consta, a seconda del numero dei componenti la sezione, di sei o nove membri, tra i quali il presidente e due vicepresidenti.

    Il presidente, i vicepresidenti e gli altri membri dell'ufficio di presidenza sono eletti per la durata di due anni dai membri della sezione. Salvo disposizioni contrarie prese all'unanimità dei membri, l'elezione ha luogo a scrutinio segreto, la prima volta a maggioranza assoluta, la seconda volta a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

    La designazione dei presidenti delle sezioni e degli altri membri dell'ufficio di presidenza delle sezioni stesse è ratificata dal Comitato.

    Il presidente e gli altri membri dell'ufficio di presidenza sono rieleggibili.

    Articolo 14

    Funzioni - Relatori - Gruppi di studio

    La sezione ha il compito di elaborare un parere e, se necessario, la relazione corrispondente, oppure uno studio o una relazione informativa sul problema ad essa sottoposto, conformemente alle disposizioni degli articoli 22, 23 o 24 del presente regolamento.

    Per esaminare il problema ad essa sottoposto e preparare i relativi documenti, la sezione designa un relatore, eventualmente assistito da correlatori.

    Quando sia necessario essa può, inoltre, costituire nel proprio ambito gruppi di studio dei quali designa il presidente ed i membri.

    Articolo 15

    Esperti

    Quando risulti indispensabile ai fini dei lavori, la sezione può, di propria iniziativa o su proposta del proprio ufficio di presidenza, con il consenso del presidente del Comitato, autorizzare il relatore e i correlatori a farsi assistere ciascuno

    da una persona che, per esperienza o cognizioni, sia particolarmente competente per fornire in qualità di esperto informazioni sugli argomenti allo studio.

    In caso di necessità, possono essere nominati al massimo tre esperti supplementari, su proposta dell'ufficio di presidenza della sezione.

    Il mandato degli esperti spira al momento della conclusione dei lavori della sezione, quello dell'esperto del relatore spira al termine dell'esame del testo in assemblea plenaria.

    Agli esperti nominati conformemente alle disposizioni del presente articolo vengono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno.

    Articolo 16

    Supplenti

    Ogni membro del Comitato che non possa partecipare ai lavori del Comitato ha la facoltà di farsi rappresentare da un supplente per i lavori dei gruppi di studio dei quali fa parte.

    Il nome e la qualità del supplente scelto dal membro del Comitato vanno comunicati all'ufficio di presidenza del Comitato per il benestare.

    Il supplente deve provenire dallo stesso Stato membro ed appartenere alla stessa categoria della vita economica e sociale del membro del Comitato. Il membro può in qualsiasi momento porre fine al mandato del supplente, su propria iniziativa o a richiesta di quest'ultimo. Il membro ne informa l'ufficio di presidenza. Il mandato del supplente scade in ogni caso quando scade il mandato del membro del Comitato.

    Il supplente interviene su iniziativa del membro assente che informa il presidente del gruppo di studio in questione conformemente all'articolo 48 del presente regolamento.

    Egli esercita in seno ai gruppi di studio le medesime funzioni del membro che sostituisce.

    Articolo 16 bis

    Assistenti

    Ogni membro di sezione o di gruppo di studio può essere accompagnato da un assistente che partecipa ai lavori senza voto deliberativo per quanto riguarda le sezioni. Prima che abbia inizio l'esame dell'argomento per il quale è richiesta la partecipazione dell'assistente, il nome e la qualità di

    quest'ultimo dovranno essere comunicati al presidente della sezione o del gruppo di studio per il benestare.

    Ogni membro di sezione o di gruppo di studio può essere accompagnato dal supplente in qualità di assistente.CAPITOLO V

    SOTTOCOMITATI

    Articolo 17

    Costituzione - Compiti - Composizione

    Per iniziativa del proprio ufficio di presidenza, il Comitato può costituire nel suo ambito dei sottocomitati incaricati di elaborare, in ordine a questioni di carattere generale o a certi problemi che siano di competenza, contemporaneamente, di più sezioni, progetti di parere e relazioni da sottoporre alle sue deliberazioni.

    Nei periodi intercorrenti fra una sessione plenaria e l'altra, l'ufficio di presidenza può, con riserva di ratifica successiva da parte del Comitato, procedere alla costituzione di sottocomitati. Un sottocomitato può essere costituito solo per un'unica consultazione. Il sottocomitato viene sciolto non appena il parere che esso ha preparato sia stato adottato dal Comitato.

    La composizione dei sottocomitati tiene conto della rappresentanza degli Stati membri e delle varie categorie della vita economica e sociale rappresentate nell'ambito del Comitato.

    Se un problema è di competenza di più sezioni, il sottocomitato è composto di membri delle sezioni interessate.

    Le norme relative alle sezioni sono applicabili, per analogia, ai sottocomitati.CAPITOLO VI

    RELATORE GENERALE

    Articolo 18

    Per qualunque problema sottoposto al suo esame, il Comitato può designare un relatore generale.CAPITOLO VII

    GRUPPI

    Articolo 19

    I membri del Comitato possono costituire volontariamente dei gruppi rappresentanti i datori di lavoro, i lavoratori e le altre categorie economiche e sociali.

    I compiti e le modalità di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dall'ufficio di presidenza del Comitato, attraverso disposizioni di applicazione del presente regolamento.TITOLO II

    FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

    CAPITOLO I

    CONSULTAZIONE DEL COMITATO

    Articolo 20

    Convocazione

    Il Comitato è convocato dal presidente per l'elaborazione dei pareri chiesti dal Consiglio o dalla Commissione.

    È convocato dal presidente - che agisce in collegamento con l'ufficio di presidenza - per preparare l'esame di questioni sulle quali i trattati dispongono che esso debba o possa essere consultato.

    È convocato dal presidente - che agisce in collegamento con

    l'ufficio di presidenza - per proseguire l'esame di problemi sui quali ha già emesso un parere.

    Può essere convocato dal presidente su proposta dell'ufficio di presidenza e con il consenso della maggioranza dei membri, per emettere di propria iniziativa pareri in merito a qualsiasi problema relativo ai compiti conferiti alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica.

    Articolo 21

    Richiesta di parere

    Le richieste di parere del Consiglio o della Commissione sono indirizzate al presidente del Comitato. Questi, in collegamento con l'ufficio di presidenza, predispone i lavori del Comitato tenendo conto dei termini fissati dal Consiglio o dalla Commissione.CAPITOLO II

    ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

    A. LAVORI DELLE SEZIONI

    Articolo 22

    Procedura di designazione

    Ai fini dell'elaborazione di un parere, di uno studio o di una relazione informativa, il presidente, di concerto con l'ufficio di presidenza, designa la sezione competente per preparare i lavori. Qualora l'argomento sia di competenza inequivocabile di una determinata sezione, la designazione spetta al presidente, che ne informa l'ufficio di presidenza.

    Il presidente notifica al presidente della sezione designata l'oggetto delle deliberazioni e il termine entro il quale la sezione stessa deve depositare i propri documenti.

    Egli comunica ai membri del Comitato l'avvenuta designazione e la data in cui l'argomento figurerà nell'ordine del giorno dell'assemblea plenaria.

    Articolo 23

    Designazione a titolo complementare

    In casi eccezionali o su richiesta della sezione designata

    a titolo principale, il presidente può, di concerto con l'ufficio di presidenza, invitare una o più sezioni a formulare un parere complementare su uno o più punti del problema che costituisce l'oggetto della consultazione.

    La sezione designata a titolo principale rimane l'unica competente per riferire al Comitato. Essa deve tuttavia allegare al proprio parere il parere di ogni sezione designata a titolo complementare.

    In mancanza di una decisione presa a norma del primo capoverso del presente articolo, nessuna sezione è abilitata a chiedere il parere di un'altra sezione su questioni affidate al suo esame.

    Articolo 24

    Procedura d'informazione

    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, quarto comma, il Comitato, su proposta dell'ufficio di presidenza, può decidere di elaborare una relazione informativa per esaminare qualsiasi questione relativa ai compiti affidati alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica.

    La relazione informativa, destinata ai membri del Comitato, può essere trasmessa alle istituzioni su decisione dell'assemblea plenaria.

    Articolo 25

    Riunioni congiunte

    Le sezioni non deliberano congiuntamente. Tuttavia il presidente, di concerto con l'ufficio di presidenza, può autorizzare riunioni congiunte di più sezioni se lo reputa necessario per la formulazione del parere richiesto o se, per lo stesso motivo, la sezione designata a titolo principale ne fa richiesta.

    Articolo 26

    Convocazione

    Le sezioni designate a norma del presente regolamento sono convocate dai rispettivi presidenti.

    Articolo 27

    Preparazione delle riunioni

    Le riunioni delle sezioni sono preparate dai rispettivi presidenti, che agiscono in collegamento con gli uffici di presidenza delle medesime.

    Il progetto di ordine del giorno e gli altri documenti relativi alle riunioni sono trasmessi in tempo utile ai membri delle sezione e, per informazione, a tutti i membri del Comitato che ne facciano richiesta.

    Presiede le riunioni il presidente di sezione oppure, in sua assenza, uno dei vicepresidenti.

    In caso di assenza del presidente e dei vicepresidenti, assume la presidenza il membro più anziano dell'ufficio di presidenza.

    Articolo 28

    Numero legale

    La seduta di una sezione è valida quando è presente o rappresentata più della metà dei membri titolari.

    Qualora non si raggiunga il numero legale, il presidente toglie la seduta e promuove, entro i limiti che riterrà opportuni, ma nel corso della stessa giornata, una nuova seduta che sarà valida indipendentemente dal numero dei membri presenti o rappresentati.

    Articolo 29

    Elaborazione del parere

    Procedendo sulla base del fascicolo di lavoro predisposto dal relatore o dal gruppo di studio e avvalendosi, se del caso, dei

    testi preparati dalla a dalle sezioni designate a titolo complementare, la sezione elabora un parere e, se necessario, una relazione.

    Articolo 30

    Parere e relazione

    Il parere della sezione contiene solo i testi da questa adottati conformemente alla procedura prevista dall'articolo 45 del presente regolamento.

    Il testo degli emendamenti respinti è riportato in allegato, con l'indicazione dell'esito della votazione, qualora abbiano raccolto un numero di voti favorevoli pari ad un quarto dei voti espressi, o si tratti di emendamenti che si configurano come un controparere.

    Accompagnano il parere l'eventuale relazione della sezione e, se del caso, i pareri delle sezioni designate a titolo complementare. La relazione è stilata dal relatore conformemente alle decisioni prese dalla sezione e riporta le diverse opinioni espresse nel corso delle deliberazioni. La sua conformità è attestata dalla controfirma del presidente della sezione. Se questi rifiuta di firmare, l'ufficio di presidenza della sezione è chiamato a decidere in merito.

    Articolo 31

    Trasmissione del parere e della relazione

    Il parere della sezione e l'eventuale relazione, unitamente a tutti i documenti allegati in conformità dell'articolo 30, sono trasmessi dal presidente della sezione stessa al presidente del Comitato e sottoposti al Comitato dall'ufficio di presidenza del medesimo nel termine più breve. Tali documenti sono inviati ai membri del Comitato in tempo utile.

    Articolo 32

    Verbale

    Per ogni riunione di sezione si procede alla stesura di un verbale sommario dei dibattiti. Tale verbale è sottoposto all'approvazione della sezione.

    Articolo 33

    Rinvio del parere della sezione

    Il presidente del Comitato, di concerto con l'ufficio di presidenza o con l'accordo dell'assemblea plenaria, può chiedere ad una sezione un nuovo esame, qualora ritenga che le prescrizioni del presente regolamento concernenti la procedura di elaborazione dei pareri non siano state rispettate o quando reputi necessario un ulteriore studio.B. LAVORI PREPARATORI

    Articolo 34

    Nel quadro delle direttive della sezione, il relatore, da solo o con il gruppo di studio, esamina il problema posto e riunisce nell'ordine gli elementi che costituiscono la base del parere e dell'eventuale relazione, e predispone il fascicolo di lavoro che viene trasmesso al presidente della sezione.

    La presidenza delle riunioni di gruppo di studio è assicurata dal presidente designato dalla sezione conformemente all'articolo 14. In caso di assenza, sostituisce il presidente un membro del gruppo di studio designato dal presidente stesso o, in mancanza di tale designazione, dagli altri membri del gruppo.

    La seduta di un gruppo di studio è valida quando almeno un terzo dei membri designati è presente o rappresentato dai supplenti o da altri membri del Comitato.

    Qualora non si raggiunga il numero legale, il presidente toglie la seduta e promuove, entro i limiti che riterrà opportuni, ma nel corso della stessa giornata, una nuova seduta che sarà valida indipendentemente dal numero dei membri presenti o rappresentati.

    I gruppi di studio non votano.

    Per ogni riunione di studio si procede alla stesura di un verbale sommario dei dibattiti destinato al relatore. Il verbale contiene in particolare l'elenco dei membri titolari o supplenti presenti e degli esperti ed assistenti che hanno partecipato alla riunione.C. LAVORI DELLE ASSEMBLEE PLENARIE

    Articolo 35

    Sessioni

    Il Comitato si riunisce in assemblea plenaria durante le varie sessioni.

    Le sessioni, indette conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 del presente regolamento, hanno luogo, in linea di massima, nel corso degli ultimi sette giorni del mese.

    Articolo 36

    Preparazione

    Le sessioni sono preparate dal presidente, che agisce in collegamento con l'ufficio di presidenza. Per l'organizzazione dei relativi lavori l'ufficio di presidenza tiene una riunione prima di ogni sessione ed eventualmente in corso di sessione.

    Articolo 37

    Ordine del giorno

    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 46 del presente regolamento concernenti la procedura d'urgenza, il progetto di ordine del giorno, definito dall'ufficio di presidenza, è trasmesso dal presidente ai singoli membri del Comitato, al Consiglio e alla Commissione, almeno 15 giorni prima dell'inizio della sessione.

    Il progetto di ordine del giorno viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea plenaria all'inizio di ciascuna sessione. Esso può venir modificato dal Comitato a richiesta del Consiglio o della Commissione, o su proposta dell'ufficio di presidenza. I documenti necessari per le deliberazioni del Comitato vengono trasmessi ai membri in applicazione dell'articolo 31.

    Articolo 38

    Numero legale

    Una seduta del Comitato è valida quando è presente o rappresentata più della metà dei membri.

    Qualora non si raggiunga il numero legale, il presidente toglie la seduta e promuove, entro i limiti che riterrà opportuni, ma durante la stessa sessione, una nuova seduta, che agli effetti delle deliberazioni sarà valida indipendentemente dal numero dei membri presenti o rappresentati.

    Articolo 39

    Svolgimento

    Il presidente apre la seduta, dirige i dibattiti, vigila all'osservanza del regolamento. Egli è assistito dai vicepresidenti.

    Il Comitato delibera sulla base dei lavori svolti dalla sezione che è competente per riferire dinnanzi all'assemblea plenaria.

    Il presidente della sezione espone sommariamente la procedura seguita dalla sezione. Il relatore presenta il parere da questa formulato.

    Successivamente ha luogo una discussione generale sui problemi che formano oggetto del parere; la parola viene accordata ai membri del Comitato che si iscrivono presso il presidente.

    Al termine della discussione generale, il Comitato adotta il testo del proprio parere, sulla base del parere della sezione e degli eventuali emendamenti proposti in ordine a tale testo a norma del disposto dell'articolo 40 del presente regolamento.

    Qualora il parere della sezione venga respinto, il presidente del Comitato, con l'accordo dell'assemblea plenaria, può

    rinviare il parere alla sezione competente per un ulteriore esame, o procedere alla designazione di un relatore generale incaricato di presentare, nel corso della stessa sessione o in una sessione successiva, un nuovo progetto di parere.

    Se al momento dell'adozione di un testo nell'ambito della sezione non viene espresso alcun voto contrario, l'ufficio di presidenza, in base alle informazioni trasmessegli, conformemente all'articolo 31 del presente regolamento, dal presidente della sezione interessata, può proporre all'assemblea plenaria una procedura di votazione senza dibattito. L'assemblea plenaria applica tale procedura se non vi è alcuna opposizione.

    Nel quadro della citata procedura, e salvo opposizioni, il testo in esame viene votato per alzata di mano.

    Articolo 40

    Emendamenti

    Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto, firmati dai rispettivi autori e depositati presso il presidente prima dell'inzio della sessione.

    Tuttavia il Comitato può accettare che vengano depositati degli emendamenti prima dell'inizio di una seduta, purché essi siano corredati delle firme di almeno cinque membri.

    Salvo in caso di trasmissione del parere o dello studio della sezione con procedura di urgenza, gli emendamenti possono essere presentati in seduta unicamente qualora riguardino una modifica apportata nel corso della discussione e siano corredati delle firme di almeno cinque membri.

    Gli emendamenti devono indicare a quale parte del testo si riferiscono ed essere commentati da una motivazione succinta.

    In sede di esame degli emendamenti, il presidente del Comitato può in collegamento con il presidente ed il relatore della sezione competente proporre al Comitato gli adattamenti necessari ai fini della coerenza del testo definitivo.

    Articolo 41

    Chiusura dei dibattiti

    Il presidente, di propria iniziativa o a richiesta di un membro, può invitare il Comitato a pronunciarsi sull'opportunità di limitare la durata dei singoli interventi, di sospendere la seduta o di chiudere i dibattiti. Dopo la chiusura dei dibattiti, la parola può essere concessa unicamente per le dichiarazioni di voto, che hanno luogo a scrutinio avvenuto e nei limiti di tempo stabiliti dal presidente.

    Articolo 42

    Verbale

    Per ogni sessione del Comitato viene redatto un verbale. Questo documento è sottoposto all'approvazione del Comitato.

    Il testo definitivo del verbale è firmato dal presidente e dal segretario generale del Comitato.

    A tale verbale sono allegati:

    a) i resoconti delle deliberazioni del Comitato relative ai pareri o agli studi: tali resoconti contengono, fra l'altro, il testo di tutti gli emendamenti messi ai voti, con l'indicazione della ripartizione dei voti stessi; quando gli scrutini hanno luogo sulla base di una votazione nominale si fa menzione dei votanti;

    b) i pareri delle sezioni competenti;

    c) ogni altro documento che il Comitato ritenga essenziale per la comprensione dei dibattiti.

    Articolo 43

    Pareri

    Ogni parere del Comitato consta di due parti:

    - l'introduzione, che indica le basi giuridiche e la procedura seguita per l'elaborazione e ne riporta la motivazione;

    - la seconda parte, che riporta l'opinione del comitato sull'intero problema esaminato e le osservazioni particolari in merito ai singoli punti del problema stesso.

    L'esito della votazione relativa all'intero testo del parere figura in allegato. Quando lo scrutinio ha luogo al termine di una votazione per appello nominale si fa menzione dei votanti.

    Allorché uno dei gruppi costituiti nell'ambito del Comitato o una delle categorie della vita economica e sociale in esso rappresentate sostiene una posizione divergente ed omogenea su un argomento sottoposto all'esame dell'assemblea plenaria, la sua posizione può essere riassunta, al termine della votazione per appello nominale che chiude il relativo dibattito, in una breve dichiarazione, che viene acclusa al parere.

    Il testo e le motivazioni degli emendamenti respinti in assemblea plenaria figurano anch'essi, con l'indicazione dell'esito della votazione, in allegato al parere, qualora abbiano ottenuto un numero di voti favorevoli pari ad un quarto dei voti espressi o qualora si tratti di emendamenti che si configurano come controparere.

    Articolo 44

    Trasmissione dei pareri e del verbale

    I pareri adottati dal Comitato, i pareri e le eventuali relazioni delle sezioni, nonché il verbale della sessione sono inviati al Consiglio e alla Commissione.

    Inoltre, i pareri del Comitato e il verbale sono inviati, dopo ogni sessione e il più presto possibile, ai membri del Comitato. Il verbale è inviato ai membri del Comitato entro i termini più brevi prima della sessione successiva.TITOLO III

    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPITOLO I

    SISTEMA DI VOTAZIONE

    Articolo 45

    Le forme valide del suffragio sono: voto favorevole, voto contrario e astensione.

    Ai fini dell'adozione dei testi o delle decisioni del Comitato e dei rispettivi organi è determinante, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, la maggioranza dei voti favorevoli o contrari.

    Le votazioni hanno luogo o nominalmente, o per alzata di mano o a scrutinio segreto.

    La votazione nominale è obbligatoria quando ne faccia richiesta un quarto dei membri presenti o rappresentati. Inoltre essa è obbligatoria per ciascun parere considerato nel suo insieme, salvo decisione contraria presa all'unamità dei membri presenti o rappresentati.

    Il presidente può far procedere ad una votazione nominale anche su una questione che abbia già dato luogo ad una votazione per alzata di mano qualora la votazione gli sembri dubbia o qualora egli reputi opportuno far figurare nel verbale i nomi dei votanti.

    Fatte salve le disposizioni degli articoli 6 e 13, la votazione ha luogo a scrutinio segreto quando ciò sia chiesto dalla maggioranza dei membri presenti o rappresentati.CAPITOLO II

    PROCEDURA D'URGENZA

    Articolo 46

    Procedura d'urgenza al livello di Comitato

    Fatti salvi i casi in cui l'urgenza risulta da un termine che il Consiglio o la Commissione ha assegnato, conformemente all'articolo 198, secondo comma, del trattato CEE o all'articolo 170, secondo comma, del trattato CEEA, l'applicazione della procedura d'urgenza può essere decisa se il presidente constata che è necessaria per permettere al Comitato di adottare in tempo utile i pareri su cui è chiamato a deliberare.

    In caso di urgenza al livello del Comitato, il presidente può, senza consultazione preliminare dell'ufficio di presidenza, prendere immediatamente ogni misura necessaria a garantire lo svolgimento dei lavori del Comitato stesso. Egli informa, tuttavia, i membri dell'ufficio di presidenza.

    I termini previsti secondo la procedura ordinaria possono non essere rispettati.

    Le misure prese dal presidente sono sottoposte alla ratifica del Comitato nel corso della successiva sessione.

    Articolo 47

    Procedura d'urgenza al livello di sezione

    Allorquando l'urgenza risulti dai termini imposti ad una sezione, il presidente di sezione può, con il consenso del presidente del Comitato e in collegamento con l'ufficio di presidenza della sezione stessa, organizzare i lavori di quest'ultima in deroga alle disposizioni del presente regolamento che riguardano l'organizzazione dei lavori delle sezioni.

    Le misure prese dal presidente di sezione sono sottoposte alla ratifica della sezione nel corso della successiva riunione.CAPITOLO III

    ASSENZE E DELEGHE

    Articolo 48

    Assenze

    Ogni membro del Comitato che sia nell'impossibilità di partecipare ad una sessione del Comitato stesso o ad una riunione di sezione o di gruppo di studio deve informarne in anticipo il presidente interessato.

    Qualora un membro del Comitato sia stato assente a più di tre sessioni consecutive senza essersi fatto rappresentare e senza motivo riconosciuto valido, il presidente può, previa

    consultazione dell'ufficio di presidenza del Comitato e dopo avere invitato l'interessato a giustificare l'assenza, chiedere al Consiglio di por fine al suo mandato.

    Qualora un membro di una sezione sia stato assente a più di tre riunioni consecutive senza essersi fatto rappresentare e senza motivo riconosciuto valido, il presidente della sezione può, dopo averlo invitato a giustificare l'assenza, chiedergli di farsi sostituire nella sezione.

    Articolo 49

    Delega del diritto di voto

    Ogni membro del Comitato che sia nell'impossibilità di partecipare ad una sessione o ad una riunione di sezione può, dopo averne avvertito il presidente interessato, delegare per iscritto il proprio diritto di voto ad un altro membro del Comitato o della sezione.

    Un membro può disporre, in assemblea plenaria e al livello di

    Articolo 50

    Supplenza

    Ogni membro di una sezione o di un gruppo di studio che sia nell'impossibilità di partecipare ad una riunione può, dopo averne avvertito per iscritto il presidente interessato, farsi sostituire da un altro membro del Comitato.

    Il mandato di supplenza vale esclusivamente per la riunione per la quale è stato rilasciato.

    Inoltre, ogni membro di un gruppo di studio può, al momento della costituzione del gruppo di studio stesso, chiedere di essere sostituito da un altro membro del Comitato. Tale sostituzione, valida per un argomento determinato o per l'intera durata dei lavori della sezione su tale argomento, non è revocabile.CAPITOLO IV

    PUBBLICITÀ

    Articolo 51

    Pubblicazioni

    Il Comitato pubblica i propri pareri nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, secondo le modalità fissate dal Consiglio e dalla Commissione, previa consultazione del suo ufficio di presidenza.

    La composizione del Comitato, del suo ufficio di presidenza e delle sezioni, nonché tutte le relative modifiche, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 52

    Pubblicità delle riunioni

    Le sessioni plenarie del Comitato sono pubbliche.

    Per decisione del Comitato, a richiesta dell'istituzione interessata o su proposta dell'ufficio di presidenza, alcune deliberazioni possono essere dichiarate confidenziali.

    Le altre riunioni non sono pubbliche.

    Il presidente del Comitato può rilasciare a persone presentate da uno dei gruppi del Comitato tessere di «uditore all'assemblea plenaria», permanenti o valide per una sessione. Tali tessere non danno il diritto di assistere alle deliberazioni dichiarate «confidenziali».

    Articolo 53

    Presenza del Consiglio e della Commissione

    I membri del Consiglio e della Commissione possono assistere alle riunioni del Comitato e dei suoi organi e prendervi la parola.

    I funzionari del Consiglio e della Commissione debitamente autorizzati possono assistere alle riunioni del Comitato e dei suoi organi ed essere invitati dal presidente a rispondere

    a delle domande che rientrino nella sfera della loro compe-

    tenza.CAPITOLO V

    TITOLO, PRIVILEGI E IMMUNITÀ DEI MEMBRI

    Articolo 54

    Ad ogni membro del Comitato spetta il titolo di «Consigliere al Comitato economico e sociale».

    L'articolo 10 dei «protocolli sui privilegi e immunità» allegati ai trattati che istituiscono la CEE e la CEEA prevede i privilegi e le immunità di cui beneficiano i membri del Comitato.CAPITOLO VI

    TERMINE DEL MANDATO DI MEMBRO DEL COMITATO

    Articolo 55

    Il mandato dei membri del Comitato economico e sociale

    scade al termine del periodo quadriennale fissato dal Consiglio al momento del rinnovo del Comitato.

    Il mandato di un membro del Comitato ha fine per dimissioni, decadenza, decesso, forza maggiore o insorgere di una incompatibilità.

    Le funzioni di membro del Comitato economico e sociale sono incompatibili con quelle di membro di un governo o di un parlamento nazionale, di un'istituzione delle Comunità, della Corte dei conti, del consiglio d'amministrazione della Banca europea per gli investimenti e con quella di funzionario o di agente in servizio presso le Comunità.

    Le dimissioni sono presentate per iscritto al presidente del Comitato.

    La decadenza interviene alle condizioni previste all'artico-

    lo 48 del presente regolamento. In tal caso il Consiglio, se decide di porre fine al mandato, mette in atto la procedura di sostituzione.

    Nei casi di dimissioni, di decesso, di forza maggiore o d'incompatibilità, il presidente del Comitato informa il Consiglio, il quale constata la vacanza e mette in atto la procedura di sostituzione. Tuttavia, in caso di dimissioni, il membro dimissionario resta in carica, salvo sua notifica in senso contrario, fino alla data in cui prende effetto la nomina del suo successore.

    In tutti i casi previsti al secondo comma del presente arti-

    colo, il sostituto viene nominato per la restante durata del mandato.CAPITOLO VII

    AMMINISTRAZIONE DEL COMITATO

    Articolo 56

    Segretariato generale

    Il Comitato è assistito da un segretariato generale diretto da un segretario generale, il quale esercita le sue funzioni sotto l'autorità del presidente, che rappresenta l'ufficio di presidenza.

    Il segretario generale partecipa con funzioni consultive alle riunioni dell'ufficio di presidenza, delle quali tiene il verbale.

    Egli assicura l'esecuzione delle decisioni prese dall'ufficio

    di presidenza o dal presidente a norma del presente regolamento.

    Il segretario generale ha facoltà di delegare i poteri nei limiti fissati dal presidente.

    Egli si impegna solennemente, dinnanzi all'ufficio di presidenza, a svolgere le proprie funzioni con assoluta imparzialità e con coscienza.

    L'ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale predispone l'organizzazione del segretariato generale in modo tale che quest'ultimo possa garantire il funzionamento del Comitato e dei suoi organi ed essere di aiuto ai membri del Comitato nell'espletamento del loro mandato.

    Articolo 57

    Nomine

    I poteri devoluti dallo statuto dei funzionari delle Comunità all'autorità che ha il potere di nomina sono esercitati:

    - nei confronti dei funzionari dei gradi 6, 7 e 8 della categoria A e del quadro linguistico o nei confronti delle categorie B, C e D, dal segretario generale;

    - nei confronti dei funzionari dei gradi 4 e 5 della categoria A e del quadro linguistico, dal presidente, su proposta del segretario generale;

    - nei confronti degli altri funzionari e del segretario generale, su proposta dell'ufficio di presidenza, dal Consiglio, con consenso della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 1, 13, 15, paragrafo 2, 16, 22, 29, 30, 31, 32, 38, 40, 41, 49, 50, 51, 78, 87, 88, 89 e 90 dello statuto dei funzionari; dal presidente, per quanto riguarda le altre disposizioni dello statuto.

    I poteri che il «regime applicabile agli altri agenti delle Comunità» devolve all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati:

    - nei confronti degli agenti temporanei dei gradi 6, 7 e 8 della categoria A e del quadro linguistico e nei confronti degli agenti temporanei delle categorie B, C e D, dal segretario generale; nei confronti degli agenti temporanei dei gradi 4 e 5 della categoria A e del quadro linguistico, dal presidente, su proposta del segretario generale; nei confronti degli altri agenti temporanei, dal Consiglio, con consenso della Commissione, su proposta dell'ufficio di presidenza;

    - nei confronti dei consiglieri speciali, dal presidente, alle condizioni di cui all'articolo 82 del regime applicabile agli altri agenti;

    - nei confronti degli agenti ausiliari, dal presidente, su proposta del segretario generale, per gli agenti della categoria A, gruppo I, e dal segretario generale per tutti gli altri agenti;

    - nei confronti degli agenti locali, dal segretario generale.

    Articolo 58

    Segreteria del presidente

    Il presidente può disporre di una propria segreteria.

    I componenti di tale segreteria sono assunti entro i limiti del bilancio in qualità di agenti temporanei. I poteri normalmente devoluti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione sono esercitati dal presidente.

    Articolo 59

    Stato di previsione delle spese e delle entrate

    Anteriormente al 1g giugno di ogni anno, il segretario generale sottopone all'ufficio di presidenza il progetto dello stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato per l'esercizio dell'anno successivo. L'ufficio di presidenza compila lo stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato e lo trasmette secondo le modalità ed entro i termini fissati dai regolamenti finanziari di cui all'artico-

    lo 209 del trattato istitutivo della CEE e all'articolo 183 del trattato istitutivo della CEEA.

    Nel quadro delle disposizioni del regolamento finanziario, il presidente del Comitato procede o fa procedere all'esecuzione dello stato delle spese e delle entrate del Comitato, alle-

    gato alla sezione II del bilancio generale delle Comunità europee.

    Articolo 60

    Corrispondenza

    La corrispondenza destinata al Comitato va indirizzata al presidente o al segretario generale presso la sede del Comitato stesso.CAPITOLO VIII

    REVISIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO

    Articolo 61

    Il Comitato decide a maggioranza assoluta dei propri membri se occorra rivedere il presente regolamento o in certe sue parti o nel suo insieme.

    Esso incarica una commissione detta «commissione del regolamento interno» - nel cui ambito è designato un relatore generale, in conformità dell'articolo 18 del presente regolamento - di predisporre una relazione ed un progetto di testo sulla base dei quali procede, a maggioranza assoluta dei propri membri, all'adozione delle nuove disposizioni.

    Le nuove disposizioni entrano in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio.

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