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Document 31985R3703

Regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione del 23 dicembre 1985 che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati

OJ L 351, 28.12.1985, p. 63–65 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 04 Volume 004 P. 93 - 95
Portuguese special edition: Chapter 04 Volume 004 P. 93 - 95
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 002 P. 68 - 70
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 002 P. 68 - 70
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 155 - 158
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 155 - 158
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 155 - 158
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 155 - 158
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 155 - 158
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 155 - 158
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 155 - 158
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 155 - 158
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 155 - 158
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 001 P. 144 - 147
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 001 P. 144 - 147
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 002 P. 3 - 5

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/07/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3703/oj

31985R3703

Regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione del 23 dicembre 1985 che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati

Gazzetta ufficiale n. L 351 del 28/12/1985 pag. 0063 - 0065
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 2 pag. 0068
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 4 pag. 0093
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 2 pag. 0068
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 4 pag. 0093


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3703/85 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1985

che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3396/85 del Consiglio (3), in particolare gli articoli 6, 8 e 8 bis,

considerando che è necessario, come dimostra l'esperienza acquisita, precisare alcune disposizioni concernenti l'applicazione delle norme comuni di commercializzazione stabilite dal regolamento (CEE) n. 103/76 per assicurare un'applicazione più uniforme di tali norme negli stati membri;

considerando che il sistema di classificazione mediante campionatura dell'aringa e dello sgombro previsto dall'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 103/76 deve essere attuato in modo da rispettare le norme comunitarie concernenti queste specie; che per garantire la fondatezza dell'estrapolazione dei risultati della classificazione mediante campionatura all'insieme delle partite interessate, occorre determinare il numero di campioni necessari, il peso o il volume di ogni campione, nonché i metodi di valutazione della classificazione e di verifica del peso delle partite commercializzate, tenendo conto dei diversi modi di vendita;

considerando che per favorire il miglioramento qualitativo dei pesci classificati in base ad un sistema di campionatura e per evitare che vengano comercializzati pesci con un grado di freschezza insufficiente, gli stati membri interessati devono istituire un regime di controllo che comprenda, tra l'altro ispezioni dei mezzi tecnici di conservazione installati sui pescherecci che sbarcano i pesci in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative al controllo di conformità con le norme comuni di commercializzazione fissate dal regolamento (CEE) n. 103/76 per la classifica e la pesatura di certi pesci.

Articolo 2

Una partita è considerata omogenea ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 103/76, se contiene soltanto un quantitativo non eccedente il 10 % della quantità totale della categoria di freschezza e di calibrazione immediatamente inferiore e/o superiore a quella indicata per la cassetta o la partita in oggetto.

Articolo 3

All'atto della classificazione dei quantitativi di un determinato prodotto sbarcati da un peschereccio, i quantitativi totali delle partite considerate di scarso volume ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 103/76, non superano 100 kg del prodotto in causa sbarcate dallo stesso peschereccio e destinate ad essere commercializzate per una determinata vendita. Tuttavia, le competenti autorità degli stati membri possono fissare un quantitativo inferiore a 100 kg se le condizioni specifiche di produzione e di commercializzazione lo esigono.

Articolo 4

Gli stati membri adottano i provvedimenti atti a garantire che la classificazione di un prodotto conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 103/76 possa essere modificata nell'ambito della prima messa in vendita soltanto sotto controllo delle autorità competenti.

Articolo 5

Per assicurare che il contenuto delle casse standardizzate corrisponda effettivamente alla loro capacità presunta, secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 103/76, occorre pesare almeno una cassa su 100, senza pregiudizio delle disposizioni nazionali o delle pratiche commerciali più restrittive applicate negli stati membri.

Fatte salve disposizioni nazionali più restrittive in materia di diritto commerciale, è ammessa una variazione del peso netto, quale è prevista all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 103/76, inferiore o superiore del 5 % al peso indicato o presunto.

Articolo 6

1. La classificazione dell'aringa e dello sgombro nelle diverse categorie di freschezza e di calibrazione in base ad un sistema di campionatura, conformemente a quanto disposto all'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 103/76, si effettua secondo le modalità definite nei seguenti paragrafi:

2. I campioni vengono prelevati nel quantitativo destinato ad essere messo in vendita, secondo le modalità seguenti:

- per tutti i quantitativi inferiori a 50 t, prelievo di un campione di almeno 50 kg;

- per tutti i quantitativi compresi tra 50 e 100 t, prelievo di almeno due campioni di 50 kg ognuno;

- per tutti i quantitativi superiori a 100 t, prelievo di almeno tre campioni di 50 kg ognuno, o di tanti campioni di 50 kg quanti ne occorrono per raggiungere un campione totale pari almeno allo 0,08 % dei quantitativi in causa.

Se gli sbarchi si effettuano da un peschereccio dotato di cisterne per la conservazione del pesce, i campioni vengono prelevati all'interno di ciascuna cisterna conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2.

3. I campioni sono prelevati in modo tale da essere rappresentativi per i quantitativi in causa, considerando le pratiche commerciali applicate negli stati membri.

Il prelievo dei campioni si effettua in modo regolare, in base al numero dei campioni da prelevare e al quantitativo totale destinato ad essere messo in vendita.

4. I quantitativi in causa destinati ad essere messi in vendita vengono quindi classificati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 103/76, in base ai risultati della campionatura, fatte salve le seguenti disposizioni, nonché un'ispezione visuale complementare.

Se dal campione prelevato risulta:

a) che i pesci esaminati appartengono alla stessa categoria di freschezza e di calibrazione, i quantitavi in causa sono classificati secondo tale risultato.

È ammessa una variazione della calibrazione e della freschezza come prevista all'articolo 2;

b) che una parte dei pesci esaminati, pari o superiore al 10 % della quantità del campione, è conforme alla categoria B, il numero dei campioni da prelevare è almeno raddoppiato. Tuttavia, i quantitativi in causa non possono essere classificati in una categoria superiore alla categoria B;

c) che una parte dei pesci esaminati non soddisfa le condizioni prescritte per essere commercializzata per il consumo umano, i quantitativi in causa sono esclusi da tale destinazione, salvo che una classificazione effettuata in conformità delle disposizioni degli articoli da 6 a 8 del regolamento (CEE) n. 103/76 dimostri che una partita può essere commercializzata per il consumo umano.

Articolo 7

1. Al fine di constatare il peso dei quantitativi messi in vendita e sbarcati si procede alla pesatura del recipiente o del veicolo da trasporto su cui vengono caricati.

Qualora non si possa procedere a questa pesatura, il peso dei quantitativi sbarcati viene calcolato addizionando il peso del contenuto delle casse standardizzate in cui i quantitativi devono essere scaricati. Tuttavia una pesatura supplementare per sondaggio è effettuata per delle casse standardizzate.

2. Qualora i quantitativi siano presentati alle aste pubbliche, in casse standardizzate, per esservi commercializzati per una determinata vendita, la pesatura viene effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 5.

3. Il peso dei quantitativi trasbordati a bordo di un peschereccio viene calcolato applicando i coefficienti indicati nell'allegato I

- da un lato, al volume delle catture di ciascun peschereccio o al volume del contenuto di ogni cisterna, misurato con i mezzi tecnici idonei;

- dall'altro, al volume dei quantitativi trasbordati sulla nave trasformatrice, misurato per mezzo del contenitore riconosciuto dall'ufficio per la verifica dei pesi e misure dello stato membro interessato.

Articolo 8

Nel quadro del sistema di campionatura, gli stati membri prendono le misure necessarie destinate a garantire in particolare:

- che tutti i pescherecci dispongano dei mezzi tecnici idonei e usino detti mezzi per assicurare il mantenimento della qualità dei prodotti interessati, secondo i criteri definiti nel regolamento (CEE) n. 103/76;

- che, per quanto riguarda i pescherecci dotati di cisterne per la conservazione, dette cisterne siano opportunamente pulite, come pure che la temperatura nelle cisterne consenta una conservazione adeguata dei prodotti e possa essere constatata;

- che tutti i quantitativi commercializzati siano registrati, suddivisi per categoria di freschezza e di calibrazione. La registrazione viene effettuata, nel caso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sulla base dei documenti giustificativi firmati dal comandante del peschereccio e dall'acquirente e, nel caso di cui all'artticolo 7 paragrafo 3, sulla base di quelli firmati dai comandanti dei pescherecci interessati.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1985.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29.

(3) GU n. L 322 del 3. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

1.2.3.4 // // // // // Specie // Dimensione (1) // Volume m3 // Coefficienti // // // // // Aringa // 1 // // // // 2 // 1 // 0,86 // // 3 // // // Sgombro // 1 // // // // 2 // 1 // 0,8 // // 3 // // // // // //

(1) Le categorie di dimensione sono quelle definite a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

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