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Document 31985R2089

Regolamento (CEE) n. 2089/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 che stabilisce le norme generali relative al regime di prezzo minimo all' importazione per le uve secche

GU L 197 del 27.7.1985, pp. 10–11 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogato da 31994R3290

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2089/oj

31985R2089

Regolamento (CEE) n. 2089/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 che stabilisce le norme generali relative al regime di prezzo minimo all' importazione per le uve secche

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 27/07/1985 pag. 0010 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 19 pag. 0052
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 36 pag. 0165
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 19 pag. 0052
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 36 pag. 0165


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2089/85 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1985

che stabilisce le norme generali relative al regime di prezzo minimo all'importazione per le uve secche

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 (2), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il livello del prezzo minimo all'importazione ha un'incidenza sul regime di aiuto alla produzione previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 516/77; che il prezzo minimo all'importazione deve essere fissato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;

considerando che, in conseguexa dell'attuale situazione monetaria, si ha un prezzo minimo, fissato in ECU e convertito in moneta nazionale applicando il tasso rappresentativo, che non rappresenta un livello di prezzo identico; che questo fatto potrebbe dar luogo a distorsioni degli scambi; che ciò può essere evitato applicando un coefficiente quando si procede alla conversione dell'ECU in moneta nazionale;

considerando che le uve di Corinto hanno caratteristiche differenti da quelle delle altre uve secche; che dovrebbereo essere fissati prezzi minimi all'importazione differenti; che l'imballaggio delle uve secche può avere una considerevole incidenza sul prezzo dei prodotti; che il prezzo minimo all'importazione dovrebbe tener conto di questo fatto;

considerando che la tassa di compensazione deve essere applicata soltanto se un prodotto non rispetta un prezzo minimo all'importazione; che la tassa di compensazione deve essere fissata tenendo conto del prezzo più basso applicato dai paesi terzi più rappresentativi con prezzi all'esportazione inferiori al prezzo minimo all'importazione;

considerando che i prezzi all'importazione possono essere inferiori al prezzo minimo all'importazione in conseguenza di avvenimenti che non sono in relazione con i prezzi applicati nei paesi terzi, come ad esempio fluttuazioni del tasso di cambio; che in tale caso conviene applicare una tassa di compensazione specifica; che tale tassa di compensazione deve garantire la conformità agli obiettivi del regime del prezzo minimo all'importazione, evitando nel contempo di gravare eccessivamente i prodotti;

considerando che il comitato monetario sarà consultato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo minimo all'importazione per le uve secche è fissato prima dell'inizio della campagna. Si può procedere ad un adeguamento del prezzo minimo espresso in moneta nazionale, applicando un coefficiente monetario, per evitare distorsioni negli scambi tra gli stati membri.

2. Un prezzo minimo all'importazione deve essere fissato per le uve secche di Corinto e per le altre uve secche.

3. Per ciascuno dei due gruppi di prodotti di cui al paragrafo 2, il prezzo minimo all'importazione può essere fissato per i prodotti presentati in imballaggio immediato di peso netto da determinare e per i prodotti presentati in imballaggio immediato di peso netto superiore a tale peso.

Articolo 2

1. La tassa di compensazione è fissata tenendo conto di una scala di prezzi all'importazione. La differenza tra il prezzo minimo all'importazione e ciascuno scalino della scale è pari:

- all'1 % del prezzo minimo per il primo scalino,

- al 3 %, 6 % e 9 % , rispettivamente, del prezzo minimo per il secondo, terzo e quarto scalino,

Il quinto scalino della scala copre tutti i casi in cui il prezzo all'importazione è inferiore a quello applicato per il quarto scalino.

2. L'importo massimo della tassa di compensazione da fissare non può essere superiore alla differenza tra il prezzo minimo ed un importo determinato sulla base del prezzo più favorevole applicato sul mercato mondiale, per quantitativi rilevanti, dai paesi terzi più rappresentativi.

Articolo 3

Il prezzo minimo da rispettare all'importazione è quello applicabile il giorno dell'importazione. La tassa di compensazione da riscuotere se necessario è quella applicabile lo stesso giorno.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. POOS

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 11.

(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

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