This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31985R0027
Commission Regulation (EEC) No 27/85 of 4 January 1985 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 2262/84 laying down special measures in respect of olive oil
Regolamento (CEE) n. 27/85 della Commissione del 4 gennaio 1985 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva
Regolamento (CEE) n. 27/85 della Commissione del 4 gennaio 1985 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva
GU L 4 del 5.1.1985, p. 5–8
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 18/12/1992
Regolamento (CEE) n. 27/85 della Commissione del 4 gennaio 1985 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva
Gazzetta ufficiale n. L 004 del 05/01/1985 pag. 0005 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0092
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 33 pag. 0091
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0092
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 33 pag. 0091
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 27/85 DELLA COMMISSIONE del 4 gennaio 1985 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva (1), in particolare l'articolo 5, considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2262/84, ciascuno Stato membro produttore, la cui produzione superi un quantitativo minimo, costituisce un'agenzia specifica incaricata di taluni controlli ed azioni nel quadro del regime d'aiuto alla produzione; che tale agenzia deve essere in grado di adempiere ai compiti previsti dal presente regolamento; che essa deve quindi possedere le caratteristiche minime necessarie per assolvere tali compiti; considerando che, ai fini di una corretta ed efficace applicazione del regime d'aiuto alla produzione, l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2262/84 prevede che l'agenzia è inoltre investita dallo Stato membro interessato di ogni potere necessario ad assolvere i suoi compiti; che, a tale scopo, ciascuno Stato membro interessato deve investire i controllori dell'agenzia segnatamente del potere di accedere a tutti i locali e terreni professionali delle persone soggette ai controlli, di esigere le informazioni e di procedere alle verifiche che sono necessarie per l'espletamento della missione dell'agenzia; considerando che è opportuno che gli Stati membri interessati prendano i provvedimenti necessari per salvaguardare i diritti delle persone soggette ai controlli e i cui interessi possono essere lesi da tali controlli; considerando che l'agenzia esercita la propria attività nell'ambito di un programma di azione e di un bilancio che sono stabiliti dallo Stato membro interessato, previa consultazione delle Commissione, su proposta dell'agenzia; che è opportuno pertanto prevedere il contenuto minimo di tale programma e di tale bilancio, nonché la procedura da seguire per la loro elaborazione e le eventuali modifiche; considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2262/84, la Commissione segue regolarmente le attività dell'agenzia; che, pertanto occorre prevedere la procedura in base alla quale la Commissione è informata dello svolgimento di tali attività; considerando che per le prime tre campagne la Comunità contribuisce al finanziamento delle spese effettive delle agenzie; che è pertanto opportuno prevedere le procedure relative a tale finanziamento, nonché le eventuali procedure di controllo; considerando che, a motivo del lasso di tempo necessario per insediare agenzie specifiche di controllo negli Stati membri produttori, è opportuno prevedere per la campagna 1984/1985 modalità particolari; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2262/84, ciascuno Stato membro produttore costituisce, al più tardi il 31 marzo 1985, un'agenzia specifica incaricata dei controlli e delle azioni previste da detto regolamento. 2. Gli Stati membri la cui produzione, valutata sulla base della media dei quantitativi ammessi a beneficiare dell'aiuto alla produzione nelle ultime quattro campagne, non supera 3 000 tonnellate non sono tenuti a costituire detta garanzia. Articolo 2 1. A ciascuna agenzia deve essere riconosciuta la capacità giuridica necessaria all'assolvimento dei suoi compiti. 2. Nel quadro del programma d'attività e del bilancio di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2262/84, ciascuna agenzia deve disporre del potere autonomo di assumere il proprio personale, di organizzare la propria attività e di effettuare le relative spese. 3. Il numero di effettivi dell'agenzia, la loro formazione ed esperienza, i mezzi a disposizione, nonché l'organizzazione dei servizi devono consentire l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2262/84. In particolare gli agenti incaricati dei controlli devono possedere le conoscenze tecniche e l'esperienza adeguata per garantire i controlli previsti dai regolamenti (CEE) n. 2261/84 del Consiglio (1) e (CEE) n. 3061/84 della Commissione (2), segnatamente per quanto riguarda la valutazione dei dati agronomici, il controllo tecnico di frantoi e l'esame delle contabilità finanziaria e di magazzino. 4. Nell'assolvimento dei compiti loro assegnati in virtù del regolamento (CEE) n. 2261/84, gli agenti devono essere dotati dallo Stato membro interessato dei poteri adeguati per raccogliere tutte le informazioni e ogni elemento di prova e per procedere a tutte le verifiche necessarie concernenti il controllo previsto per i produttori, le organizzazioni di produttori e le loro unioni nonché i frantoi riconosciuti, in particolare: a) controllare i registri e gli altri documenti contabili, b) prendere copia o estratto dei registri o dei documenti contabili, c) chiedere in loco spiegazioni orali, d) accedere a tutti i locali aziendali dei soggetti a controlli. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per salvaguardare i diritti delle persone fisiche o giuridiche soggette ai controlli, che sono loro conferiti dall'ordinamento giuridico del loro paese. Gli Stati membri devono riconoscere alle constatazioni degli agenti la più ampia forza probatoria riconosciuta dal loro ordinamento giuridico nazionale. Articolo 3 1. A decorrere dalla campagna 1985/1986, l'agenzia propone per ciascuna campagna un programma d'attività e il relativo bilancio previsionale. Fatti salvi i criteri particolari previsti dai regolamenti (CEE) n. 2261/84 e (CEE) n. 3061/84, il programma d'attività deve tener conto della rappresentatività delle persone fisiche e giuridiche soggette a controllo. Tuttavia, se in un settore d'attività o in una regione determinata esiste un rischio particolare di irregolarità, tale settore o regione deve essere preso in considerazione in via prioritaria. 2. Il programma comprende, in particolare: a) il piano di utilizzazione dei dati dello schedario computerizzato costituito conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2261/84, compresi gli elementi che risultano dall'attuazione dello schedario oleicolo; b) il piano e le modalità di realizzazione dei controlli che l'agenzia intende effettuare: - sulle organizzazioni di produttori, - sulle unioni di organizzazioni di produttori, - sui frantoi riconosciuti; c) il piano delle azioni ai fini della determinazione delle rese di olive e di olio; d) una descrizione delle indagini da effettuare sulla destinazione dell'olio ottenuto dalla triturazione delle olive e dei sottoprodotti, nonché delle indagini statistiche concernenti la produzione, la trasformazione e il consumo di olio d'oliva; e) l'indicazione delle altre azioni da effettuare su richiesta dello Stato membro o della Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2262/84; f) le azioni previste per la formazione del personale; g) la designazione degli agenti incaricati delle relazioni con la Commissione. Per ciascun settore d'attività del programma, l'agenzia deve inoltre indicare il prevedibile impiego di personale in giornate di lavoro/persona. 3. Il bilancio dell'agenzia comprende, in una forma che deve essere sufficientemente specificata, almeno le seguenti rubriche: 1. organigramma, 2. spese per il personale, 3. spese amministrative, 4. spese per azioni specifiche, 5. spese d'investimento, 6. altre spese, 7. risorse provenienti dallo Stato membro interessato, 8. contributo delle Comunità europee in virtù dell'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2262/84, 9. risorse provenienti dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2262/84, 10. altre risorse. 4. Ai fini dell'elaborazione del progetto del programma d'attività e del bilancio previsionale, l'agenzia tiene conto del volume dei controlli da effettuare in virtù della regolamentazione comunitaria, dell'esperienza acquisita nelle campagne precedenti e, fatta salva la responsabilità dello Stato membro interessato, delle osservazioni che la Commissione avrà eventualmente formulato prima dell'elaborazione del progetto in questione. Articolo 4 1. Al più tardi il 15 agosto di ogni anno, l'agenzia trasmette allo Stato membro interessato il progetto di programma d'attività e di bilancio previsionale. In base a tale progetto, lo Stato membro stabilisce il programma d'attività e il bilancio previsionale, che trasmette alla Commissione al più tardi il 15 settembre di ogni anno. Entro un termine di 30 giorni, la Commissione può richiedere allo Stato membro, fatta salva la responsabilità di quest'ultimo, qualsiasi modifica del bilancio e del programma d'attività che essa ritenga opportuna ai fini del corretto funzionamento del regime di aiuto alla produzione. 2. Il programma d'attività e il bilancio dell'agenzia sono definitivamente adottati dallo Stato membro interessato al più tardi il 31 ottobre di ogni anno e sono trasmessi immediatamente alla Commissione. 3. Gli Stati membri interessati possono eventualmente, ai fini di una maggiore efficiacia dei controlli, modificare il programma d'attività e il bilancio dell'agenzia nel corso di una determinata campagna, previo accordo della Commissione e purché la somma globale che figura nel bilancio non risulti aumentata. Tuttavia, in situazioni eccezionali, caratterizzate in particolare da un rischio di frode che comprometta seriamente la corretta applicazione del regime di aiuto alla produzione, l'agenzia informa lo Stato membro interessato e la Commissione. In questo caso l'agenzia può modificare il programma e le modalità di attuazione dei controlli dopo aver ottenuto l'accordo dello Stato membro in questione. Lo Stato informa senza indugio la Commissione. Qualora, durante una campagna, lo Stato membro o la Commissione incarichi l'agenzia di svolgere indagini particolari, il programma e il bilancio sono modificati in conseguenza. Tali modifiche sono apportate applicando per quanto di ragione la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 5 1. Per consentire agli agenti della Commissione di seguire l'attività dell'agenzia conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2262/84, quest'ultima trasmette allo Stato membro interessato e alla Commissione, il 15 di ogni mese, il programma delle attività di gestione e di controllo previste per il mese successivo. L'agenzia informa altresì senza indugio la Commissione e lo Stato membro interessato di qualsiasi eventuale modifica nell'esecuzione del programma mensile delle attività. 2. L'agenzia trasmette allo Stato membro e alla Commissione, entro 30 giorni successivi alla fine di ciascun trimestre, una relazione sommaria sulle attività esercitate e un prospetto finanziario, da cui risulti la situazione di cassa e il riepilogo delle spese effettuate per capitolo di bilancio. 3. Almeno una volta al trimestre ha luogo una riunione fra i rappresentanti della Commissione, dello Stato membro interessato e dell'agenzia per esaminare le attività esercitate e quelle previste dall'agenzia. Articolo 6 1. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, al più tardi il 31 maggio di ogni anno, la contabilità di gestione della campagna precedente, accompagnata dal rapporto dell'autorità dello Stato membro incaricata del controllo di tale agenzia. 2. Entro un termine di tre mesi dalla suddetta data, la Commissione adotta una decisione relativa all'importo delle spese effettive dell'agenzia da versare agli Stati membri produttori per l'esercizio in causa. Tale importo viene versato, detratti gli acconti di cui al paragrafo 4 e all'articolo 7, paragrafo 3, dopo aver constatato che l'agenzia ha assolto i propri compiti. 3. Ai fini della verifica della contabilità di gestione, gli agenti della Commissione hanno accesso anche ai documenti finanziari e ai documenti giustificativi delle agenzie. 4. L'importo delle spese di funzionamento dell'agenzia relative ad una determinata campagna viene anticipato in quote trimestrali fissate dalla Commissione d'intesa con lo Stato membro interessato, sulla base del bilancio previsionale dell'agenzia. Tuttavia, la Commissione può modificare l'importo delle quote mensili, per tener conto del ritmo delle spese che risultano dalle relazioni trimestrali di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Articolo 7 1. Il progetto di programma d'attività e il bilancio previsionale per la campagna 1984/1985 sono elaborati dagli Stati membri interessati conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e sono trasmessi alla Commissione al più tardi il 28 febbraio 1985. Il progetto di programma deve inoltre prevedere, in particolare, il piano di assunzione del personale dell'agenzia per la campagna in questione. Il piano d'attività dell'agenzia, compresi i controlli da effettuare, deve essere stabilito tenendo conto segnatamente del piano di assunzione, nonché delle azioni di formazione previste. Nel contempo gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione il progetto di statuto dell'agenzia. Il progetto di statuto deve contenere, tra l'altro, una procedura di assunzione del personale, che presenti garanzie sufficienti per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Entro un termine di 30 giorni, la Commissione può chiedere allo Stato membro, fatta salva la responsabilità del medesimo, qualsiasi modifica del bilancio e del programma da essa ritenuta necessaria e comunica le sue eventuali osservazioni concernenti lo statuto. 2. Il programma d'attività e il bilancio per la campagna 1984/1985 sono adottati dallo Stato membro al più tardi il 30 aprile 1985. 3. Dopo ricezione del progetto di programma d'attività per la campagna 1984/1985 e del progetto di bilancio, e sulla base del medesimo, la Commissione può anticipare agli Stati membri interessati, per poter facilitare la costituzione dell'agenzia, l'importo delle spese di costituzione dell'agenzia. Dopo la costituzione formale dell'agenzia, a quest'ultima può essere versato l'acconto delle spese di funzionamento di cui all'articolo 6, paragrafo 4. Articolo 8 Gli Stati membri produttori assicurano, mediante gli strumenti esistenti, l'esecuzione dei controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 2261/84 e dai regolamenti (CEE) n. 2711/84 (1) e (CEE) n. 3061/84 della Commissione fino al momento in cui l'agenzia è in grado di svolgere tutte le altre attività e i controlli che le sono affidati. Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 si applicano unicamente ai programmi di attività e al bilancio relativi alle campagne 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 1985. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 11. (1) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3. (2) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52. (1) GU n. L 258 del 27. 9. 1984, pag. 12.