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Document 31985L0073
Council Directive 85/73/EEC of 29 January 1985 on the financing of health inspections and controls of fresh meat and poultrymeat
Direttiva 85/73/CEE del Consiglio del 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile
Direttiva 85/73/CEE del Consiglio del 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile
GU L 32 del 5.2.1985, p. 14–15
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrogato da 32004R0882
Direttiva 85/73/CEE del Consiglio del 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile
Gazzetta ufficiale n. L 032 del 05/02/1985 pag. 0014 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0104
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 33 pag. 0152
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0104
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 33 pag. 0152
***** DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (85/73/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che, soprattutto per uniformare le garanzie sanitarie offerte al consumatore, la direttiva 64/433/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE (5), assoggetta ad ispezioni e controlli sanitari le carni fresche che possono formare oggetto di scambi intracomunitari; considerando che, allo scopo di preservare la salute umana e animale nella Comunità, la direttiva 72/462/CEE (6), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (7), dispone che le autorità competenti degli Stati membri procedano a controlli sanitari all'importazione di carni fresche e che altri controlli vengano eseguiti all'interno dei paesi terzi esportatori da esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione; considerando che la direttiva 64/433/CEE riguarda unicamente le carni fresche che possono formare oggetto di scambi intracomunitari; che nondimeno le autorità degli Stati membri hanno istituito regimi nazionali di controllo per le carni fresche destinate esclusivamente al mercato nazionale; considerando che la direttiva 71/118/CEE (8), modificata da ultimo dalla direttiva 84/642/CEE (9), ha previsto l'attuazione di ispezioni e controlli sanitari per le carni fresche di volatili da cortile; considerando che queste ispezioni e questi controlli danno luogo alla riscossione di contributi che sono attualmente finanziati in forme diverse nei vari Stati membri; che questa disparità rischia di ripercuotersi negativamente sulle condizioni di concorrenza tra prodotti soggetti per lo più a organizzazioni comuni di mercato; considerando che, per ovviare a questa situazione, occorre adottare norme armonizzate di finanziamento delle ispezioni e dei controlli; considerando che, a causa delle disposizioni e delle procedure amministrative di gestione e di finanziamento nazionali, conviene stabilire un termine supplementare di due anni per consentire alla Repubblica ellenica di applicare il meccanismo necessario alla riscossione del contributo relativo alle ispezioni ed ai controlli, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. Gli Stati membri provvedono a che, a decorrere dal 1o gennaio 1986: - all'atto della macellazione degli animali di cui al paragrafo 2 sia riscosso un contributo per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli sanitari; - al fine di garantire l'equivalenza di trattamento di cui all'articolo 15 della direttiva 71/118/CEE e di coprire le spese previste dalla direttiva 72/462/CEE, sia prevista la riscossione di un contributo sulle carni di cui a dette direttive, importate in provenienza dai paesi terzi; - sia vietata qualsiasi restituzione diretta o indiretta dei contributi. 2. Ai fini della presente direttiva, per « animali » si intendono gli animali domestici appartenenti alle seguenti specie: bovina (compresi i bufali), suina, ovina e caprina, solipedi domestici, nonché galline, tacchini, faraone, anatre e oche. Articolo 2 1. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta prima del 1o gennaio 1986 il livello o i livelli forfettari dei contributi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo trattino, nonché le modalità e i principi di applicazione della presente direttiva e le eccezioni. I livelli dei contributi da riscuotere per le carni ottenute nei macelli non riconosciuti in applicazione della direttiva 64/433/CEE saranno tuttavia fissati soltanto in collegamento con l'adozione da parte del Consiglio, prima di questa data, di norme di ispezione per queste carni. 2. Gli Stati membri sono autorizzati a riscuotere un importo superiore ai livelli di cui al paragrafo 1, purché il contributo totale riscosso da ciascuno Stato membro resti inferiore o pari al costo effettivo delle spese di ispezione. Articolo 3 La Commissione presenterà, prima del 1o gennaio 1990, una relazione sull'esperienza acquisita, accompagnata da eventuali proposte di modifiche dei suddetti articoli. Articolo 4 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o gennaio 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia, la Repubblica ellenica beneficia di un periodo supplementare di due anni per conformarsi alla presente direttiva. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 1985. Per il Consiglio Il Presidente G. ANDREOTTI (1) GU n. C 168 del 28. 6. 1984, pag. 4. GU n. C 97 del 29. 4. 1981, pag. 12. GU n. C 162 del 22. 6. 1984, pag. 10. (2) GU n. C 87 del 5. 4. 1982, pag. 116. Parere reso il 17 gennaio 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 307 del 19. 11. 1984, pag. 1. Parere reso il 12 dicembre 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. (5) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 10. (6) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (7) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34. (8) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23. (9) GU n. L 339 del 27. 12. 1984, pag. 26.