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Document 31984L0008
Commission Directive 84/8/EEC of 14 December 1983 adapting to technical progress Council Directive 76/756/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the installation of lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers
Direttiva 84/8/CEE della Commissione del 14 dicembre 1983 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Direttiva 84/8/CEE della Commissione del 14 dicembre 1983 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
OJ L 9, 12.1.1984, p. 24–29
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 015 P. 248 - 253
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 015 P. 248 - 253
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 007 P. 173 - 178
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. impl. da 32009R0661
Direttiva 84/8/CEE della Commissione del 14 dicembre 1983 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Gazzetta ufficiale n. L 009 del 12/01/1984 pag. 0024 - 0029
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 15 pag. 0248
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 15 pag. 0248
***** DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1983 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (84/8/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1267/CEE (2) e dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 11, vista la direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 83/276/CEE (4), in particolare l'articolo 4, considerando che l'esperienza acquisita e lo stato attuale della tecnica consentono di rendere talune prescrizioni non soltanto più complete e meglio adeguate alle reali condizioni di prova, ma anche più rigorose, in modo da aumentare la sicurezza degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti della strada; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato I della direttiva 76/756/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Con decorrenza dal 1o ottobre 1984, gli Stati membri non possono: - rifiutare per un tipo di veicolo l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE, o l'omologazione di portata nazionale; - vietare la prima messa in circolazione dei veicoli, adducendo come motivo l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, obbligatori o facoltativi, elencati ai punti da 1.5.7 a 1.5.20 dell'allegato I della direttiva 76/756/CEE, se l'installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su detto tipo di veicolo o su detti veicoli è conforme alle prescrizioni della presente direttiva. 2. Con decorrenza dal 1o aprile 1985, gli Stati membri: - non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE, per un tipo di veicolo sul quale l'installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva; - possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo sul quale l'installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva. 3. Con decorrenza dal 1o ottobre 1987, gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli nei quali l'installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva. Articolo 3 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o ottobre 1984. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1983. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 34. (3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1. (4) GU n. L 151 del 9. 6. 1983, pag. 47. ALLEGATO Modifiche all'allegato I della direttiva 76/756/CEE Dopo il punto 1.5 aggiungere il seguente punto: « 1.5.0. Sorgente luminosa delle lampade a incandescenza Per sorgente luminosa delle lampade a incandescenza si intende il filamento della lampada (se una lampada ha più filamenti, ciascun filamento costituisce una sorgente luminosa) ». Al punto 1.5.2 leggere: « 1.5.2. Luci indipendenti (1) Per luci indipendenti si intendono dispositivi che hanno superfici illuminanti, sorgenti luminose e contenitori distinti ». Al punto 1.5.3 leggere: « 1.5.3. Luci raggruppate (1) Per luci raggruppate si intendono dispositivi che hanno superfici illuminanti e sorgente luminosa distinte, ma contenitore in comune ». Al punto 1.5.4 leggere: « 1.5.4. Luci combinate (1) Per luci combinate si intendono dispositivi che hanno superfici illuminanti distinte, ma sorgente luminosa e contenitore in comune ». Al punto 1.5.5 leggere: « 1.5.5. Luci incorporate mutuamente (1) Per luci incorporate mutuamente si intendono dispositivi che hanno sorgenti luminose distinte oppure una sorgente luminosa unica funzionante in condizioni diverse (ad esempio, differenze ottiche, meccaniche o elettriche), superfici illuminanti totalmente o parzialmente in comune e contenitore in comune ». Viene aggiunta la seguente nota: «(1) Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e degli indicatori di direzione della categoria 5, la superficie di uscita della luce sostituisce la superficie illuminante in mancanza di quest'ultima ». Al punto 1.6.5 leggere: « 1.6.5. Superficie di uscita della luce Per superficie di uscita della luce si intende tutta o parte della superficie esterna del materiale trasparente che contribuisce a conferire alla luce le sue caratteristiche fotometriche e colorimetriche specifiche. Qualora soltanto una parte della superficie esterna emetta luce, la superficie di uscita della luce, in caso di dubbio, deve essere specificata congiuntamente dall'autorità competente o dal fabbricante del componente » Il testo dei punti 1.16 e 1.17 è allineato in tutte le lingue al testo in lingua inglese. Di conseguenza: Nella versione francese leggere: « 1.16. Témoin de fonctionnement Par témoin de fonctionnement, on entend un témoin optique ou acoustique indiquant si un dispositif, mis en action, fonctionne correctement ou non. 1.17. Témoin d'enclenchement Par témoin d'enclenchement, on entend un témoin optique indiquant qu'un dispositif a été mis en action sans indiquer s'il fonctionne correctement ou non ». Nella versione tedesca leggere: « 1.16. Funktionskontrolle ist eine optische oder akustische Kontrolleinrichtung, die anzeigt, ob eine eingeschaltete Einrichtung einwandfrei arbeitet. 1.17. Einschaltkontrolle ist eine optische Einrichtung, die anzeigt, dass eine Einrichtung in Betrieb ist, gleichviel, ob sie einwandfrei funktioniert oder nicht ». Nella versione italiana leggere: « 1.16. Spia di funzionamento Per spia di funzionamento si intende una spia ottica o acustica che indice se un dispositivo messo in azione funziona correttamente o no. 1.17. Spia di innesto Per spia di innesto si intende una spia ottica che indica che è stato messo in azione un dispositivo, senza indicare se questo funziona correttamente o no ». Nella versione olandese leggere: « 1.16. Functionele verklikker Onder functionele verklikker wordt een verklikkerlicht of akoestisch verklikkersignaal verstaan dat aangeeft of een inrichting die in werking is gesteld, al dan niet correct functioneert. 1.17. Inschakelverklikker Onder inschakelverklikker wordt een verklikkerlicht verstaan dat aangeeft dat een inrichting is ingeschakeld, doch niet of deze al dan niet correct functioneert ». Nella versione danese leggere: « 1.16. Funktionskontrol Ved funktionskontrol forstaas kontrollampe eller lydsignal, der angiver om en anordning, der tilsluttes, fungerer korrekt eller ikke. 1.17. Tilslutningskontrol Ved tilslutningskontrol forstaas kontrollampe, der angiver, at en anordning er tilsluttet, men ikke viser, om den fungerer korrekt eller ikke ». Nella versione greca, leggere: « 1.16. Endeiktikó leitoyrgías Os endeiktikó leitoyrgías noeítai éna optikó í akoystikó endeiktikó poy deíchnei an mia diátaxi poy téthike se leitoyrgía leitoyrgeí orthá í óchi. 1.17. Endeiktikó enárxeos leitoyrgías Os endeiktikó enárxeos leitoyrgías noeítai éna optikó endeiktikó poy deíchnei óti mia diátaxi échei tetheí se leitoyrgí chorís na deíchnei an leitoyrgeí orthá í óchi. » Al punto 3.10 leggere: « 3.10. Nessuna luce rossa che possa prestarsi a confusione e che provenga da un dispositivo di cui al punto 1.5 deve essere emessa verso l'avanti e nessuna luce bianca che possa prestarsi a confusione e che provenga da un dispositivo di cui al punto 1.5 deve essere emessa verso il retro tranne il proiettore di retromarcia. A tal fine non si deve tener conto dei dispositivi di illuminazione interna del veicolo. Questa condizione è verificata nel modo seguente ». Al punto 4.3.10 leggere: « 4.3.10. Collegamento elettrico funzionale I proiettori fendinebbia anteriori devono poter essere accesi e spenti separatamente dai proiettori abbaglianti, dai proiettori anabbaglianti, da una combinazione di proiettori abbaglianti e anabbaglianti ». Al punto 4.5.4.2 leggere: « 4.5.4.2. In altezza dal suolo. 4.5.4.2.1. L'altezza della superficie di uscita della luce degli indicatori di direzione laterali (categoria 5) non deve essere inferiore a 500 mm misurati dal punto più basso o superiore a 1 500 mm misurati dal punto più elevato. 4.5.4.2.2. L'altezza degli indicatori di direzione delle categorie 1 e 2, misurata conformemente al punto 3.8, non deve essere inferiore a 350 mm o superiore a 1 500 mm. 4.5.4.2.3. Se la struttura del veicolo non consente di rispettare tali limiti massimi misurati come indicato precedentemente, essi possono essere portati a 2 300 mm per gli indicatori di direzione laterali della categoria 5 ed a 2 100 mm per quelli delle categorie 1 e 2 ». Al punto 4.5.4.3 leggere: « 4.5.4.3. In lunghezza La distanza tra la superficie di uscita della luce dell'indicatore di direzione laterale (categoria 5) ed il piano trasversale che limita anteriormente la lunghezza fuori tutto del veicolo non deve essere superiore a 1 800 mm. Se la struttura del veicolo non consente di rispettare gli angoli minimi di visibilità, tale distanza può essere portata a 2 500 mm ». Dopo il punto 4.9.4.3 aggiungere il nuovo punto 4.9.4.4 seguente: « 4.9.4.4. Quando la luce di posizione anteriore è incorporata mutuamente in un'altra luce le prescrizioni relative alla posizione (punti da 4.9.4.1 a 4.9.4.3) devono essere verificate tramite la superficie illuminante di quest'altra luce ». Al punto 4.9.5 leggere: « 4.9.5. Visibilità geometrica Angolo orizzontale: 45° verso l'interno e 80° verso l'esterno. Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale. L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza dal suolo delle luci è inferiore a 750 mm ». Al punto 4.10.5 leggere: « 4.10.5. Visibilità geometrica Angolo orizzontale: 45° verso l'interno e 80° verso l'esterno. Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale. L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza dal suolo delle luci è inferiore a 750 mm ». Al punto 4.13.1 leggere: « 4.13.1. Presenza Obbligatoria sui veicoli di larghezza superiore a 2,10 m. Facoltativa sui veicoli di larghezza compresa fra 1,80 e 2,10 m. La luce d'ingombro posteriore è facoltativa sui telai cabinati ». Al punto 4.13.4.1 leggere: « 4.13.4.1. In larghezza: 1.2 // Anteriore e Posteriore // Quanto più vicino possibile all'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo. Questa prescrizione è ritenuta soddisfatta se il punto della superficie illuminante più lontano dal piano mediano longitudinale del veicolo non dista più di 400 mm dall'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo ». Al punto 4.13.4.2 leggere: « 4.13.4.2. In altezza: 1.2 // Anteriore: // Veicoli a motore: il piano orizzontale tangente al bordo superiore della superficie illuminante del dispositivo non deve essere più basso del piano orizzontale tangente al bordo superiore della zona trasparente del parabrezza. // // Rimorchi e semirimorchi: alla massima altezza compatibile con le prescrizioni sulla larghezza, con quelle costruttive e funzionali del veicolo e con quelle sulla simmetria delle luci. // Posteriore: // Alla massima altezza compatibile con le prescrizioni sulla larghezza, con quelle costruttive e funzionali del veicolo e con quelle sulla simmetria delle luci ». Al punto 4.14.1 leggere: « 4.14.1. Presenza Obbligatoria sui veicoli a motore. Facoltativa sui rimorchi purché raggruppato con altri dispositivi di segnalazione luminosa posteriori ». Al punto 4.16.1 leggere: « 4.16.1. Presenza Obbligatoria sui rimorchi. Facoltativa sui veicoli a motore ». L'appendice 7 è modificata come segue: Al punto 1.5 leggere: « 1.5. Per l'identificazione dei comandi sono ammessi soltanto i simboli seguenti: oppure e Possono essere utilizzati pure simboli con 5 raggi anziché 4 ». I disegni degli esempi di cui al punto 2 sono modificati come segue: « Esempio 1: Esempio 2: Esempio 3: