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Document 31982Y1206(01)

Relazione speciale della Corte dei conti sui mutui e prestitii

OJ C 319, 6.12.1982, p. 1–41 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

In force

31982Y1206(01)

Relazione speciale della Corte dei conti sui mutui e prestitii

Gazzetta ufficiale n. C 319 del 06/12/1982 pag. 0001 - 0041


RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI Sui mutui e prestiti (Osservazioni, articoli 206 bis del trattato CEE e 180 bis del trattato CEEA)

La presente relazione è stata adottata dalla Corte dei conti nella sua riunione del 19 luglio 1982, in applicazione degli articoli 206 bis del trattato CEE e 180 bis del trattato CEEA. In precedenza, il 16 aprile 1982, la relazione era stata trasmessa per osservazioni alla Commissione, le cui risposte figurano in allegato.

INDICE

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CAPITOLO 1 INTRODUZIONE

Considerazioni preliminari

1.1. Storicamente, la realizzazione delle politiche della Comunità è stata finanziata dal bilancio comunitario, interamente finanziato, a sua volta, con entrate di bilancio (1). Nel periodo 1975-1981, tuttavia, si può notare un significativo cambiamento : per finanziare le nuove attività comunitarie, invece di servirsi delle entrate di bilancio, la Comunità ha fatto sempre più ricorso a prestiti. In questo periodo, il Consiglio ha istituito tre meccanismi di mutuo : i mutui per sostenere le bilance dei pagamenti (BP), i mutui Euratom e i mutui del Nuovo strumento comunitario (NSC). I mutui accordati nell'ambito di questi meccanismi sono finanziati esclusivamente mediante prestiti contratti dalla Commissione a nome della Comunità. L'istituzione di questi meccanismi ha rappresentato un'aggiunta importante ai meccanismi di mutuo già esistenti a livello comunitario prima del 1975, i mutui, cioè, della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e quelli della Banca europea per gli investimenti (BEI).

1.2. Qui di seguito vengono riassunti brevemente gli obiettivi di questi nuovi meccanismi e il livello massimo di prestito autorizzato dal Consiglio per ogni meccanismo al 31 dicembre 1981.

1975:

Prestiti bilance dei pagamenti (3 000 milioni di dollari USA, pari a 2 291 milioni di ECU) : Prestiti agli Stati membri destinati a sostenere le bilance dei pagamenti (2).

1977:

Prestiti Euratom - (1 000 milioni di ECU) : Prestiti destinati al finanziamento di progetti per la produzione di elettricità di origine nucleare (3).

1978:

Prestiti Nuovo strumento comunitario - (1 000 milioni di ECU) : Prestiti destinati a promuovere investimenti nella Comunità nel settore dell'energia, dell'infrastruttura e dell'industria e intesi a ridurre le disparità regionali e il livello della disoccupazione (4).

1981:

Prestiti Nuovo strumento comunitario - (1 000 milioni di ECU, meno i prestiti BEI per lo stesso scopo) : Prestiti destinati a promuovere investimenti per la ricostruzione dei mezzi di produzione e dell'infrastruttura economica e sociale nelle regioni d'Italia colpite dal terremoto del 1980 (5). L'importo autorizzato dal Consiglio si aggiunge ai 1 000 milioni di ECU accordati al NSC nel 1978.

1981:

Prestiti bilance dei pagamenti - (6 000 milioni di ECU) : Questo meccanismo sostituisce il meccanismo del 1975 e quindi le sue disposizioni sono applicabili solo ai nuovi prestiti BP da accordare a Stati membri (6).

1981:

Prestiti Nuovo strumento comunitario - (80 milioni di ECU, meno i prestiti BEI per lo stesso scopo) : Prestiti destinati a promuovere investimenti per la ricostruzione dei mezzi di produzione e dell'infrastruttura economica e sociale nelle regioni della Grecia colpite dal terremoto nel febbraio e nel marzo 1981 (7).

Nel 1980 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di revisione del meccanismo NSC che prevede, in particolare, l'abolizione del limite nell'ammontare dei prestiti NSC e l'introduzione di quote di prestito simultanee. A seguito dell'esame delle attività NSC svolte in conformità della decisione del 1978, il Consiglio ha deciso, nell'ottobre 1981, di approvare in linea di principio la continuazione del meccanismo NSC. Nel marzo 1982, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a (1) Trattato CEE, articolo 199 : «Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio». (2) Regolamento (CEE) n. 397/75 del Consiglio del 17.2. 1975 (GU n. L 46 del 20.2.1975). (3) Decisione 77/720/Euratom del Consiglio del 29.3. 1977 (GU n. L 88 del 6.4.1977). (4) Decisione 78/870/CEE del Consiglio del 16.10.1978 (GU n. L 298 del 25.10.1978). (5) Decisione 81/19/CEE del Consiglio del 20.1.1981 (GU n. L 37 del 10.2.1981). (6) Regolamento (CEE) n. 682/81 del Consiglio del 16.3. 1981 (GU n. L 73 del 19.3.1981). (7) Decisione 81/1013/CEE del Consiglio del 14.12. 1981 (GU n. L 367 del 23.12.1981). contrarre prestiti fino a un importo massimo di 1 000 milioni di ECU in capitale (8) per il meccanismo NSC.

1.3. La tabella 1.1 indica l'entità dei mutui accordati in base a questi meccanismi nel periodo 1976- 1981.

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Ambito, scopo e struttura della relazione

1.4. La presente relazione si limita ai mutui finanziati esclusivamente mediante prestiti della Commissione e accordati in base ai meccanismi BP, Euratom e NSC, compresi i mutui speciali di emergenza NSC per progetti in zone dell'Italia e della Grecia colpite dal terremoto. Si occupa inoltre dei bonifici di interessi (9) che possono essere accordati a certi mutui NSC e BEI.

La relazione non prende in esame né i mutui della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), né i mutui concessi a Stati non membri in base a protocolli finanziari conclusi tra la Commissione e i paesi interessati o in base ai Fondi europei di sviluppo.

1.5. La relazione valuta le procedure adottate in materia di formazione delle decisioni per i mutui e di gestione finanziaria dei meccanismi sia al livello della Commissione che tra la Commissione e i suoi agenti, la BEI e il Fondo europeo di cooperazione monetaria (FECM) (10). Queste procedure sono essenzialmente determinate, in primo luogo, dalle decisioni del Consiglio che istituiscono i meccanismi e, in secondo luogo, dalle convenzioni bilaterali di cooperazione concluse tra la Commissione e la BEI e relative all'esecuzione pratica di dette decisioni del Consiglio. Inoltre sono state esaminate le disposizioni per il controllo esterno dei meccanismi.

1.6. La presente relazione non è strutturata in base a un'analisi separata dei singoli meccanismi di prestito e di mutuo, bensì in funzione di un esame congiunto dei vari meccanismi rispetto a determinati temi.

Capitolo 2 Descrive l'attuale inserimento parziale dei meccanismi nel bilancio di previsione della Comunità, nonché la proposta della Commissione intesa a modificare questa presentazione facendo figurare i mutui e i prestiti nella sezione del bilancio di previsione della Comunità relativa alla Commissione.

Capitolo 3 Descrive gli obiettivi dei vari meccanismi e le condizioni stabilite dal Consiglio per la loro applicazione. (8) Decisione 82/169/CEE del Consiglio del 15.3.1982 (GU n. L 78 del 24.3.1982). (9) i) Regolamento (CEE) n. 1736/79 del Consiglio del 3.8.1979 (GU n. L 200 dell'8.8.1979), relativo ai bonifici di interessi SME su mutui BEI e NSC all'Italia e all'Irlanda.

ii) Decisioni 81/19/CEE e 81/1013/CEE del Consiglio, relative ai bonifici di interessi su mutui NSC e BEI alle zone dell'Italia e della Grecia colpite dal terremoto nel 1980 e nel 1981.

(10) Il Fondo europeo di cooperazione monetaria (FECM) è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 907/73 del Consiglio del 3.4.1973 (GU n. L 89 del 5.4.1973).

Capitolo 4 Analizza le procedure di decisione per i mutui che vengono seguite nella Commissione e nella cooperazione tra la Commissione e la BEI.

Capitolo 5 Esamina le procedure di gestione finanziaria seguite per i meccanismi.

Capitolo 6 Esamina il modo in cui è stato definito il controllo esterno dei meccanismi.

Riepilogo delle osservazioni

Procedure di decisione

1.7. Mutui Euratom: a) Le deliberazioni del gruppo interservizi BEI della Commissione in merito ai progetti sono difficili da analizzare in mancanza di consistenti processi verbali delle sue riunioni.

(paragrafo 4.37)

b) I criteri che la BEI segue nella valutazione dei progetti non sono esplicitati nella convenzione di cooperazione tra la Commissione e il suo agente, la BEI.

(paragrafo 4.37)

1.8. Mutui NSC: a) Nella sua funzione di decisione circa l'accettabilità dei progetti, la Commissione non ha dato un'interpretazione esplicita delle linee direttrici del Consiglio in materia di accettabilità per i mutui NSC.

(paragrafo 4.38)

b) Come nel caso dei mutui Euratom, il gruppo interservizi BEI della Commissione non redige processi verbali delle sue deliberazioni sui progetti presentati per ottenere mutui NSC.

(paragrafo 4.39)

c) I mutui accordati nell'ambito del meccanismo NSC sembrano equivalenti ai mutui BEI, salvo che i primi sono finanziati con i prestiti della Commissione.

(paragrafo 4.40)

d) La ripartizione delle competenze decisa per il meccanismo NSC nel 1978 non è coerente rispetto a quella decisa per il meccanismo Euratom nel 1977.

(paragrafo 4.41)

e) La Corte è del parere che sarebbe preferibile che, nell'interesse della coerenza tra i meccanismi e data la responsabilità finanziaria diretta della Commissione per i suoi prestiti, alla Commissione stessa fosse attribuita la responsabilità di decidere in merito ai mutui NSC.

(paragrafo 4.41)

1.9. Bonifici di interessi SME: a) La convenzione di cooperazione sull'applicazione pratica dei bonifici di interessi SME, adottata dalla Commissione e dalla BEI, richiede un certo numero di chiarimenti importanti per quanto concerne il processo di formazione delle decisioni.

(paragrafo 4.44)

b) La convenzione di cooperazione non definisce i criteri seguiti nella selezione iniziale dei progetti da prendere in considerazione per i bonifici di interessi.

(paragrafo 4.44 i)

c) La convenzione di cooperazione non definisce i criteri seguiti nella ripartizione tra mutui NSC e mutui BEI degli stanziamenti annui di bilancio (200 milioni di UCE) per i bonifici di interessi SME.

(paragrafo 4.44 ii)

d) La convenzione di cooperazione non definisce l'interpretazione data dalla Commissione alle linee direttrici del Consiglio in materia di accettabilità per i bonifici di interessi.

(paragrafo 4.44 iii)

e) È la decisione della BEI di accordare un mutuo NSC e/o un mutuo BEI a un progetto che determina la possibilità per tale progetto di ottenere un bonifico di interessi SME finanziato dal bilancio comunitario.

(paragrafo 4.45)

f) Questa procedura di decisione sembra in contrasto con l'articolo 205 del trattato CEE, in cui la Commissione viene incaricata dell'esecuzione del bilancio.

(paragrafo 4.45)

Gestione finanziaria

1.10. Meccanismo BP: a) I contratti che la Commissione deve concludere non vengono sottoposti per il visto al controllore finanziario della Commissione prima della loro firma.

(paragrafo 5.24)

b) Il contabile della Commissione dovrebbe: i) accertare il metodo seguito dal FECM nel verificare i conti della Banca dei regolamenti internazionali (BRI);

ii) confermare, insieme con le banche mutuanti e/o le banche centrali degli Stati membri beneficiari, il saldo debitore a fine esercizio per i prestiti e i mutui.

(paragrafo 5.23)

1.11. Meccanismi Euratom e NSC: a) Non vi è coerenza tra il meccanismo Euratom e quello NSC per quanto concerne le disposizioni relative alla gestione finanziaria dei meccanismi stessi.

(paragrafo 5.9-5.11)

b) La DG XVIII gestisce le operazioni finanziarie connesse con i meccanismi indicati sopra indipendentemente dal controllore finanziario e dal contabile della Commissione.

(paragrafo 5.27)

c) La DG XVIII ha un proprio piano contabile e opera indipendentemente dal contabile della Commissione.

(paragrafo 5.26)

d) Il controllore finanziario della Commissione non interviene nella fase della conclusione dei contratti e le singole operazioni finanziarie relative ai prestiti e ai mutui non sono soggette alla sua approvazione.

(paragrafi 5.13,5.14,5.25)

e) La concentrazione delle funzioni nella DG XVIII è in contrasto con un principio di base del controllo interno e con le proposte della stessa Commissione sull'iscrizione in bilancio dei prestiti e dei mutui.

(paragrafi 5.28-5.31)

1.12. Bonifici di interessi SME: a) Il volume degli stanziamenti di bilancio utilizzati in definitiva dipende dalla decisione sui mutui della BEI più che dalla decisione della Commissione sull'accettabilità.

(paragrafi 5.16,5.32)

b) La Commissione non è in possesso dei documenti giustificativi originali per il pagamento dei bonifici di interessi sui mutui BEI.

(paragrafi 5.17,5.33)

c) La convenzione di cooperazione tra la Commissione e la BEI sui bonifici di interessi SME non precisa in che modo il 75 % del tasso d'interesse annuo sia stato scelto per calcolare il valore attualizzato dei bonifici.

(paragrafi 5.18,5.34)

d) Da parte della BEI vi sono state differenze di trattamento tra i progetti italiani e quelli irlandesi per quanto concerne la concessione di bonifici di interessi.

(paragrafi 5.19,5.35)

Controllo esterno dei meccanismi

1.13. Meccanismo BP: a) La direttiva del FECM al suo agente, la BRI, dovrebbe comportare una clausola relativa al diritto della Corte di controllare la gestione dei prestiti e mutui BP.

(paragrafi 6.2-6.6)

1.14. Meccanismo NSC e bonifici di interessi SME: a) Le convenzioni bilaterali di cooperazione tra la Commissione e la BEI comportano clausole addizionali sul controllo che sono in contrasto con le disposizioni sul controllo dell'articolo 206 del trattato CEE e tali clausole dovrebbero essere cancellate.

(paragrafi 6.4-6.7)

Osservazioni generali

1.15. L'introduzione di questi meccanismi non può essere interpretata come il risultato di una decisione del Consiglio in merito al finanziamento delle politiche comunitarie. Pertanto, l'attribuzione delle competenze per la concessione e la gestione dei mutui differisce da un meccanismo all'altro.

(paragrafo 7.1)

1.16. La Corte dei conti è del parere che sarebbe preferibile che la Commissione istituisse procedure interne per la formazione delle decisioni e per la gestione finanziaria in materia di prestiti e mutui, analoghe alle procedure contenute nel regolamento finanziario.

(paragrafo 7.6)

1.17. Come principio generale, le convenzioni di cooperazione e i contratti conclusi dalla Commissione e da altre istituzioni della Comunità con terzi dovrebbero comportare automaticamente una disposizione sul controllo che stabilisca chiaramente che sono applicabili le disposizioni sul controllo previste dai trattati.

(paragrafo 7.5)

CAPITOLO 2 PRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI MECCANISMI

Situazione di bilancio

2.1. Le decisioni del Consiglio che istituivano i meccanismi di prestito e mutuo nel periodo 1975-1981 specificavano per ogni singolo meccanismo che a) i mutui accordati in base ai meccanismi sarebbero stati finanziati esclusivamente con prestiti contratti dalla Commissione a nome della Comunità;

b) i prestiti contratti in base ai meccanismi avrebbero dovuto essere utilizzati unicamente allo scopo di accordare i mutui corrispondenti.

Queste due condizioni escludono la possibilità che i fondi presi in prestito dalla Commissione possano essere stornati per finanziare spese di bilancio come quelle del Fondo sociale, del Fondo regionale e del Fondo agricolo.

2.2. I mutui e i prestiti contratti nell'ambito dei meccanismi NSC, Euratom e BP non sono soggetti a stanziamenti annuali autorizzati dalle autorità di bilancio e contenuti nel bilancio comunitario, né alle disposizioni del regolamento finanziario ad esso applicabile. Il volume dei mutui e dei prestiti contratti in un esercizio finanziario determinato dipende anzitutto dalla somma complessiva dei prestiti autorizzati dal Consiglio per i singoli meccanismi e, in secondo luogo, dalle domande di mutuo ammissibili approvate. Pertanto le operazioni di mutuo e di prestito non sono soggette a vincoli di bilancio ed è il Consiglio da solo, e non le autorità di bilancio congiuntamente, a determinare il loro volume globale.

Garanzia di bilancio

2.3. La Commissione ha un obbligo giuridico diretto di provvedere al servizio e al rimborso dei prestiti contratti a nome della Comunità. Se, quindi, alle scadenze, il beneficiario di un mutuo (NSC, BP o Euratom) è inadempiente nei confronti della Commissione per il pagamento del capitale e/o degli interessi, quest'ultima, in quanto agente della Comunità, sarà obbligata a finanziare questi pagamenti con le proprie risorse di bilancio. Ed è per questo che la sezione del bilancio comunitario relativa alla Commissione comporta menzioni «per memoria» che rappresentano la garanzia di bilancio sui prestiti comunitari contratti nell'ambito dei meccanismi BP, Euratom e NSC.

In aggiunta a questa garanzia di bilancio, il meccanismo BP del 1975 prevedeva una garanzia da parte degli Stati membri non beneficiari, che si impegnavano a provvedere al servizio e al rimborso dei prestiti BP, secondo percentuali prestabilite, qualora uno Stato membro fosse inadempiente per un mutuo BP. Il meccanismo BP del 1981 non comporta la garanzia degli Stati membri non beneficiari, ed è applicabile solo la garanzia del bilancio comunitario.

Fino al 31 dicembre 1981, la garanzia di bilancio non è stata mai invocata per nessun meccanismo, e questo fatto è indicativo della relativa solidità finanziaria dei meccanismi.

Presentazione in bilancio

2.4. Come conseguenza di quanto precede, la presentazione nel bilancio comunitario dei meccanismi in parola si limita a comportare: i) menzioni «per memoria» (11), a titolo di garanzia di bilancio di previsione, cui a) possono essere imputate le spese della Commissione causate dall'inadempienza dei beneficiari di mutui;

b) possono essere accreditate le entrate della Commissione risultanti dai ricorsi contro beneficiari di mutui inadempienti;

ii) l'allegato III alla sezione del bilancio comunitario relativo alla Commissione. (11) Ad esempio, gli stanziamenti p. m. dell'Euratom figuravano nel bilancio 1981 : per le spese all'articolo 3.2.9 ; per le entrate all'articolo 9.4.1.

In questo allegato, conformemente all'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (12), sono contenute le informazioni in merito ai mutui e ai prestiti contratti nonché in merito alla gestione del relativo indebitamento.

Proposte della Commissione per l'iscrizione in bilancio

2.5. Nel 1978 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta (13) intesa a migliorare la presentazione in bilancio dei mutui e dei prestiti mediante la modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale. Nell'esaminare l'attuale presentazione in bilancio dei mutui e dei prestiti, delineata al paragrafo 2.4, la Commissione è stata del parere che a), dal punto di vista delle autorità di bilancio, questo metodo non avesse la trasparenza richiesta per quanto concerne il rimborso dei prestiti contratti e dei mutui concessi e il rimborso delle spese, e b), dal punto di vista dei prestatori originari dei fondi, il metodo non definisse il modo in cui la garanzia fornita dalla Comunità operi per permettere l'assolvimento degli obblighi contratti servendosi delle sue risorse.

2.6. Nella sua proposta, la Commissione raccomandava di redigere il bilancio generale in due parti.

La prima parte dovrebbe continuare a comportare le menzioni «per memoria», per registrare qualisiasi spesa non coperta dai pagamenti effettuati dai beneficiari dei mutui e qualsiasi entrata risultante dall'esercizio, da parte della Commissione, del diritto di ricorso nei confronti dei debitori inadempienti.

La seconda parte dovrebbe comprendere i seguenti elementi, per l'esercizio in questione, per l'esercizio in corso e per quello precedente: i) gli importi annuali dei prestiti e dei mutui relativi;

ii) i rimborsi annuali di capitale alla Comunità e della Comunità ai prestatori originari;

iii) gli interessi annuali pagati o dovuti alla Comunità e pagati o dovuti dalla Comunità ai prestatori originari;

iv) le rate annuali per la copertura delle spese di emissione sostenute dalla Comunità e gli importi dovuti annualmente alla Comunità per la copertura delle spese di gestione per le operazioni di assunzione ed erogazione dei prestiti, come pure, dal lato delle uscite, il pagamento delle stesse spese da parte della Comunità.

L'iscrizione nella seconda parte del bilancio generale degli importi concernenti le operazioni di prestito e mutuo, i rimborsi del capitale e il pagamento degli interessi costituirebbe l'autorizzazione, entro i limiti fissati dal Consiglio nei regolamenti di base, per il prestito, il mutuo, il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e degli oneri connessi annualmente.

Nel suo parere (14) la Corte ha appoggiato la proposta della Commissione, pur chiedendo taluni emendamenti al testo.

Il Consiglio non ha ancora preso una decisione sulla proposta della Commissione.

CAPITOLO 3 DESCRIZIONE DEI MECCANISMI

Sommario

3.1. Questo capitolo descrive gli obiettivi dei singoli meccanismi e le condizioni applicabili ai mutui e prestiti accordati in base a questi meccanismi.

Obiettivi dei meccanismi

Meccanismo BP

3.2. Nella seconda metà del 1973 e nel 1974 alcuni Stati membri dovettero far fronte a difficoltà nelle (12) GU n. L 356 del 31.12.1977. (13) GU n. C 160 del 6.7.1978. (14) Trasmesso al Consiglio il 27.7.1978, pubblicato nella GU n. C 139 del 5.6.1979. bilance dei pagamenti, provocate dall'aumento dei prezzi del petrolio. Per alleviare queste difficoltà e per risanare la situazione delle bilance dei pagamenti, nel 1975, il Consiglio decise di istituire un nuovo meccanismo finanziario, in base al quale la Commissione avrebbe contratto prestiti, a nome della Comunità, sia direttamente presso paesi terzi e organismi finanziari, sia sul mercato internazionale dei capitali, e successivamente avrebbe dato in prestito questi fondi a condizioni identiche agli Stati membri che ne avessero fatto richiesta. In cambio, gli Stati membri beneficiari avrebbero accettato di rispettare una serie di condizioni di politica economica decise dal Consiglio e intese al risanamento della situazione delle loro bilance dei pagamenti.

3.3. Il nuovo meccanismo BP introdotto nel 1981, pur seguendo gli stessi principi generali del meccanismo del 1975, ne differisce sotto certi aspetti tecnici. Queste differenze concernono l'importo massimo globale del prestito, che è di 6 000 milioni di ECU, la possibilità di versamento frazionato del mutuo e l'inserimento nel contratto di mutuo di una clausola di rimborso anticipato. Comunque, gli obiettivi del meccanismo restano sostanzialmente immutati.

Meccanismo Euratom

3.4. Scopo del meccanismo Euratom, istituito nel 1977, era quello di fornire fondi per lo sviluppo dell'energia nucleare al fine di produrre elettricità, in modo da poter ridurre la dipendenza della Comunità da fonti energetiche esterne. Data l'entità considerevole delle risorse finanziarie richieste per contribuire allo sviluppo dell'energia nucleare e in particolare alla creazione dei necessari impianti di base, il Consiglio decise che, per procurarsi fondi, la Comunità avrebbe fatto ricorso al mercato dei capitali. Questi fondi sarebbero stati poi concessi a imprese sotto forma di mutuo per finanziare progetti relativi alla produzione industriale di elettricità in centrali nucleari e impianti industriali del ciclo del combustibile.

Meccanismo NSC

3.5. Il meccanismo NSC, istituito dal Consiglio nel 1978, era destinato a promuovere progetti di investimento nella Comunità e a contribuire a una maggiore convergenza ed integrazione delle politiche economiche degli Stati membri. I progetti di investimento, nei settori energetico, industriale e dell'infrastruttura, dovevano corrispondere alle priorità della Comunità e ridurre le disparità regionali ed i livelli di disoccupazione.

3.6. In seguito ai terremoti verificatisi in Italia (15) nel novembre 1980 e in Grecia (16) nel febbraio e nel marzo 1981, il Consiglio ha deciso di aggiungere alla precedente decisione NSC del 1978, una disposizione per la concessione di mutui destinati a promuovere gli investimenti nella ricostruzione dei mezzi di produzione e delle infrastrutture economiche e sociali nelle regioni sinistrate dell'Italia e della Grecia. Questi mutui NSC a favore di progetti nelle zone colpite dal sisma in Italia e in Grecia usufruiscono automaticamente di bonifici annui di interessi del 3 % per un periodo massimo di dodici anni.

Conformemente alla decisione del Consiglio sul NSC del 1978, nel 1980 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta per la continuazione del NSC. Nell'ottobre 1981, dopo aver esaminato le attività del NSC realizzate in base alla decisione del 1978, il Consiglio ha approvato in linea di principio la continuazione del meccanismo NSC. Nel marzo 1982, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a contrarre prestiti per un importo di 1 000 milioni di ECU, destinati a finanziare mutui NSC.

Bonifici di interessi SME

3.7. La risoluzione del Consiglio europeo del 5 dicembre 1978 sull'istituzione del sistema monetario europeo (SME) comportava misure destinate a rafforzare le economie degli Stati membri meno prosperi. In essa si chiedeva alla Commissione (17) di presentare una proposta che prevedesse bonifici di interessi del 3 % per mutui NSC e BEI, a condizione che il costo totale attualizzato di questi bonifici, ripartito in quote annue di 200 milioni di UCE, non superasse i 1 000 milioni di UCE per un periodo di cinque anni. Nell'agosto 1979 il Consiglio ha deciso l'istituzione di bonifici di interessi SME, ritenendo che la riduzione delle spese a favore dei beneficiari di mutui NSC e BEI, attraverso l'applicazione di bonifici di interessi, avrebbe incoraggiato gli investimenti negli Stati membri meno prosperi della Comunità partecipanti effettivamente e interamente (15) Decisione 81/19/CEE del Consiglio del 20.1.1981 (GU n. L 37 del 10.2.1981), relativa all'aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate in seguito al terremoto avvenuto in Italia nel novembre 1980. (16) Decisione 81/1013/CEE del Consiglio del 14.12.1981 (GU n. L 367 del 23.12.1981), relativa all'aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate in seguito al terremoto avvenuto in Grecia nel febbraio/marzo 1981. (17) Il Consiglio europeo ha inoltre invitato le istituzioni comunitarie, nell'utilizzazione del NSC, e la BEI a mettere a disposizione degli Stati membri meno prosperi che partecipano effettivamente e interamente al sistema monetario europeo, per un periodo di cinque anni, prestiti fino a 1 000 milioni di UCE all'anno. al sistema monetario europeo, vale a dire l'Italia e l'Irlanda (18).

Come nel caso dei mutui NSC, per fruire dei bonifici di interessi SME, i progetti devono proporsi di ridurre le disparità regionali e la disoccupazione.

Condizioni applicabili ai meccanismi

3.8. Le decisioni del Consiglio che istituivano i meccanismi (BP, NSC e Euratom) definivano le condizioni ad essi applicabili. Per maggior chiarezza, queste condizioni non sono state descritte per ogni singolo meccanismo ma sono state ricondotte a concetti globali applicabili a tutti i meccanismi. Queste informazioni sono riassunte nella tabella 3.1.

Principio di equivalenza : Per tutti e tre i meccanismi, la Commissione prende in prestito fondi, a nome della Comunità, al solo scopo di prestare tali fondi ai beneficiari. Per ogni singolo meccanismo la Commissione può prendere in prestito fondi solo fino a concorrenza dell'importo dei mutui che intende accordare. Vi è dunque equivalenza per ogni meccanismo tra il livello dei prestiti contratti e quello dei mutui accordati.

Importo massimo : Il Consiglio autorizza l'importo massimo dei prestiti per i singoli meccanismi e, per definizione, in virtù del principio di equivalenza, questo limite determina anche il limite dei mutui accordati. Dal 1975 questi limiti di prestito sono stati oggetto di revisione verso l'alto da parte del Consiglio. Ad esempio, l'importo massimo per i nuovi prestiti BP che possono essere contratti col meccanismo 1981 è fissato a 6 000 milioni di ECU, calcolato unicamente come capitale, mentre con il meccanismo 1975 l'importo massimo era di 2 291 milioni di ECU (3 000 milioni di dollari USA al tasso di cambio del 31 dicembre 1980), calcolato come capitale e interessi. Inoltre l'importo massimo del 1981 si basa sul totale dei prestiti non rimborsati, mentre il limite del 1975 si basava sul totale dei prestiti cumulati.

L'importo massimo potenziale dei mutui che possono essere concessi in base a ogni singolo meccanismo, determinato dal totale dei prestiti autorizzati dal Consiglio, era il seguente al 31 dicembre 1981: >PIC FILE= "T0035524">

Gli importi massimi indicati sopra sono limiti assoluti autorizzati dal Consiglio, basati, sul totale dei prestiti cumulati per ogni singolo meccanismo, ad eccezione del meccanismo BP del 1981 che si basa sul totale dei prestiti non rimborsati.

Finanziamento comunitario dei progetti : Al 31 dicembre 1981 quasi tutti i progetti che avevano ottenuto mutui NSC o Euratom beneficiavano altresì di mutui BEI, sebbene il fatto di beneficiare di questi ultimi mutui non costituisca una condizione necessaria per la concessione dei primi.

Garanzie : Sui mutui, eccetto quelli accordati a norma del meccanismo BP, devono essere fornite garanzie pubbliche e/o private. Della garanzia della Comunità sui suoi prestiti si è già detto al paragrafo 2.3.

Tasso d'interesse : Per i meccanismi BP e Euratom devono essere applicate condizioni identiche ai prestiti e ai mutui, per quanto concerne il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. Le spese iniziali e quelle successive connesse con queste operazioni sono sostenute direttamente dai beneficiari dei mutui. Per il meccanismo NSC, le condizioni dei mutui per il (18) Decisione 79/691/CEE del Consiglio del 3.8.1979 (GU n. L 200 dell'8.8.1979). >PIC FILE= "T0035525"> rimborso del capitale e per il tasso e il pagamento degli interessi, devono essere fissate in modo da coprire le spese e gli oneri sostenuti per la conclusione e l'esecuzione delle operazioni sia di assunzione di prestiti che di erogazione di mutui.

Bonifici di interessi : a) I mutui NSC e BEI (25) a favore dell'Italia e dell'Irlanda (26) possono beneficiare di abbuoni di interessi attualizzati del 3 %, finanziati dal bilancio comunitario nell'ambito del sistema monetario europeo.

b) I mutui NSC e BEI a favore delle regioni d'Italia colpite dal terremoto beneficiano automaticamente, per un periodo di dodici anni, di abbuoni annui di interessi (3 %), che sono finanziati dal bilancio comunitario (27).

c) I mutui NSC e BEI a favore delle regioni della Grecia colpite dal terremoto beneficiano automaticamente, per un periodo massimo di dodici anni, di abbuoni annui di interessi (3 %), che sono finanziati dal bilancio comunitario (28).

Sui mutui Euratom e BP non vengono accordati bonifici di interessi.

3.9. Le condizioni principali applicabili si singoli tipi di meccanismo esaminati in questa relazione, e gli organi responsabili della gestione dei prestiti e dei mutui sono elencati nella tabella 3.1 (pagina 12).

CAPITOLO 4 PROCEDURE DI DECISIONE : MUTUI E BONIFICI DI INTERESSI

Sommario

4.1. Le procedure di decisione stabilite dal Consiglio per i mutui differiscono da un meccanismo all'altro. Benché taluni aspetti di queste procedure possano essere comuni a più di un meccanismo, è più utile delineare separatamente le procedure relative ai singoli meccanismi. I prestiti contratti dalla Commissione sono una conseguenza della decisione, presa dal Consiglio, dalla Commissione o dalla BEI, di accordare un mutuo. Le procedure per i prestiti sono esaminate nel capitolo 5.

La base delle procedure di decisione per la concessione dei mutui è sostanzialmente duplice. Da una parte, la decisione del Consiglio che pone in essere il meccanismo ripartisce i compiti amministrativi, di gestione e finanziari. Dall'altra, le convenzioni bilaterali di cooperazione tra la Commissione e i suoi agenti, in particolare la BEI, definiscono le modalità per l'attuazione pratica della decisione del Consiglio.

Meccanismo per il sostegno delle bilance dei pagamenti

4.2. Le procedure di decisione per il meccanismo BP sono definite nel: a) regolamento (CEE) n. 397/75 del Consiglio (29), per i mutui BP accordati nel periodo 1975-1980;

b) regolamento (CEE) n. 682/81 del Consiglio (30), per i nuovi mutui BP ancora da accordare.

Benché il meccanismo del 1981 differisca da quello del 1975 sotto certi riguardi, le procedure fondamentali di decisione, così come sono definite nei regolamenti del Consiglio, restano immutate. Visto che alla data del 31 dicembre 1981 non erano stati contratti mutui BP in base al meccanismo del 1981, la descrizione delle procedure che segue si riferisce ai mutui BP accordati all'Italia e all'Irlanda nel 1976 e nel 1977 in base al meccanismo del 1975.

Ruolo della Commissione

4.3. Le procedure seguite dalla Commissione prima della decisione del Consiglio di accordare il (25) Regolamento (CEE) n. 1736/79 del Consiglio del 3.8. 1979 (GU n. L 200 dell'8.8.1979). (26) Decisione 79/691/CEE del Consiglio del 3.8.1979, concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1736/79 (GU n. L 200 dell'8.8.1979). (27) Decisione 81/19/CEE del Consiglio del 20.1.1981 (GU n. L 37 del 10.2.1981) articolo 3. (28) Decisione 81/1013/CEE del Consiglio del 14.12. 1981, articolo 3 (GU n. L 367 del 23.12.1981). (29) GU n. L 46 del 20.2.1975. (30) GU n. L 73 del 19.3.1981. >PIC FILE= "T0035526"> mutuo consistevano nel condurre trattative e nel fare proposte al Consiglio: a) sulle condizioni del mutuo, identiche a quelle del prestito corrispondente sia per il capitale che per il tasso d'interesse;

b) sulle condizioni di politica economica da applicare alla concessione del mutuo.

Condizioni

4.4. Per i prestiti contratti nel 1976/1977 nel quadro del meccanismo del 1975, le trattative con gli istituti finanziari venivano condotte dalla direzione generale «affari economici e finanziari» (DG II) della Commissione. Dopo queste trattative, la Commissione consultava il comitato monetario (31), chiendendo il suo parere sulle condizioni. Tenendo conto dei risultati di questa consultazione, la Commissione presentava al Consiglio la sua proposta formale sulle condizioni del mutuo. In caso di decisione unanime su dette condizioni, il Consiglio autorizzava la Commissione a concludere, a nome della Comunità, i contratti di prestito e quelli di mutuo, rispettivamente con gli istituti finanziari e con i rappresentanti degli Stati membri. A differenza delle procedure di decisione per i meccanismi Euratom e NSC che saranno esaminate in questo capitolo, il meccanismo BP è l'unico in cui è il Consiglio, e non la Commissione o la BEI, a decidere in merito a ogni singolo mutuo.

Condizioni di politica economica

4.5. Il meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti era esplicitamente destinato ad aiutare gli Stati membri a risolvere le difficoltà cui dovevano far fronte a causa del continuo rincaro dei prodotti petroliferi. Lo Stato membro beneficiario di un mutuo BP si impegnava a respettare determinate condizioni di politica economica che costituivano il presupposto della concessione del mutuo.

Allo stesso modo che per le trattative sulle condizioni del mutuo, la responsabilità della redazione della proposta relativa a queste condizioni di politica economica incombeva alla DG II. Previa consultazione del comitato monetario, la Commissione presentava la proposta al Consiglio, il quale decideva in merito, in linea di massima, alla stessa data in cui decideva sulla concessione del mutuo e sulle sue condizioni.

In collaborazione con il comitato monetario la Commissione era incaricata di verificare, ad intervalli regolari, la conformità della politica economica dello Stato membro alle condizioni decise per il mutuo BP (32).

Meccanismo Euratom

4.6. Le procedure relative alle decisioni sui mutui Euratom sono definite nei documenti che seguono, in cui vengono delineati i compiti rispettivi del Consiglio, della Commissione e della BEI: a) decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari e degli impianti industriali del ciclo del combustibile (33);

b) linee direttrici del Consiglio alla Commissione, del 29 marzo 1977, contenute nel processo verbale della riunione del Consiglio del 29 marzo 1977;

c) convenzione di cooperazione (34) tra la Commissione e la BEI, concernente l'attuazione pratica della decisione e delle linee direttrici del Consiglio.

Notifica dell'investimento

4.7. Nell'ambito della procedura di notifica degli investimenti prevista negli articoli da 41 a 44 del trattato Euratom, un'impresa appartenente ai settori industriali enumerati nell'allegato II del trattato Euratom (35) comunica alla Commissione, e per informazione allo Stato membro sul cui territorio verrà realizzato l'investimento proposto, i progetti di investimento relativi ai nuovi impianti nonché alla sostituzione e alle trasformazioni di essi. La direzione generale «energia» della Commissione (DG (31) Istituito dall'articolo 105, paragrafo 2, del trattato CEE. (32) Articolo 6 del regolamento (CEE) 398/75 del Consiglio del 17.2.1975 (GU n. L 46 del 20.2.1975). (33) GU n. L 88 del 6.4.1977. (34) Lettera della BEI del 5 agosto 1977 e risposta della Commissione dell'11 ottobre 1977. (35) L'allegato II del trattato Euratom indica, tra l'altro : «Reattori nucleari di tutti i tipi e per tutti gli usi». XVII) esamina l'investimento proposto e presenta il suo parere alla Commissione. Previa consultazione con l'impresa, la Commissione comunica il suo punto di vista allo Stato membro interessato.

Domanda di mutuo Euratom

4.8. Se l'impresa in causa si propone di chiedere un mutuo Euratom per il finanziamento parziale dell'investimento, la questione viene discussa tra la DG XVII (energia), la DG XVIII (credito e investimenti), la BEI e le banche dell'impresa investitrice. Se successivamente detta impresa presenta una domanda formale di mutuo Euratom, la Commissione sottopone per parere il progetto alla BEI, in conformità dei punti 2 e 3 della convenzione di cooperazione.

Criteri di accettabilità

4.9. I criteri applicati ai progetti per determinare la loro accettabilità ai fini della concessione di un mutuo Euratom sono contenuti nella decisione 77/ 270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, e nelle linee direttrici del Consiglio alla Commissione (36). a) Criteri di politica comunitaria

Il progetto i) deve essere notificato alla Commissione in conformità delle procedure descritte negli articoli da 41 a 44 del trattato Euratom;

ii) deve soddisfare, a giudizio della Commissione, agli obiettivi e ai criteri delle politiche comunitarie in materia di energia e di protezione dell'ambiente;

iii) deve riferirsi alla produzione industriale di elettricità nelle centrali elettronucleari e agli impianti industriali del ciclo del combustibile;

iv) deve essere compatibile con le politiche comunitarie di concorrenza.

Viene data la precedenza ai progetti che concernono più Stati membri.

b) Criteri finanziari i) L'impresa responsabile del progetto deve essere finanziariamente sana a giudizio della Commissione, che si basa sul parere della BEI;

ii) devono essere disponibili garanzie di prim'ordine;

iii) i mutui Euratom si limitano al 20 % del costo totale del progetto;

iv) poiché spesso un progetto di sviluppo per l'energia nucleare può beneficiare sia di mutui Euratom che di mutui BEI, può essere stabilita una percentuale massima del finanziamento comunitario globale per ciascun progetto.

Questi criteri sono completati dai criteri che la BEI applica nell'esaminare il progetto. Le conclusioni dell'analisi della BEI figurano nella sua raccomandazione alla Commissione.

Ruolo della BEI

4.10. La BEI può ricevere una domanda intesa ad ottenere un mutuo Euratom o tramite la Commissione o direttamente come parte di una domanda di finanziamento rivolta alla BEI. In quest'ultimo caso, la BEI deve informarne la Commissione.

La convenzione di cooperazione per il meccanismo Euratom stabilisce che, nel valutare un progetto per un mutuo Euratom, la BEI applica gli stessi criteri finanziari, economici e tecnici che segue nell'esaminare lo stesso progetto ai fini della concessione di un mutuo BEI. Nondimeno, questi criteri BEI non sono specificati nella convenzione di cooperazione.

La BEI dispone di un periodo di due mesi per trasmettere alla Commissione la sua raccomandazione in merito a mutui Euratom da accordare a progetti determinati. In genere, un progetto che ottiene un mutuo Euratom beneficia già, o beneficerà, anche di un mutuo BEI.

Ruolo della Commissione

Gruppo interservizi BEI della Commissione

4.11. Il parere della BEI su un progetto per il quale sia stato chiesto un mutuo Euratom viene esaminato dal gruppo interservizi BEI della Commissione. Questo gruppo permanente fu istituito dalla Commissione nel 1975 con il compito di sviluppare i contatti tra la Commissione e la BEI. Esso è un organo consultivo della Commissione, il cui parere, pur non essendo vincolante, ha una funzione determinante nel processo di decisione in seno alla Commissione. (36) Processo verbale del Consiglio del 29 marzo 1977, sull'applicazione della decisione 77/270/Euratom.

Il gruppo è costituito dai rappresentanti di diciotto direzioni generali della Commissione, compreso il controllare finanziario della Commissione. La DG Il assicura la presidenza e la segreteria del gruppo.

Il gruppo esamina tutti i progetti sottoposti alla Commissione dalla BEI, sia quelli sui quali viene richiesto il parere della Commissione, come avviene per i mutui BEI in conformità dell'articolo 21 dello statuto della BEI, sia quelli sui quali la Commissione deve decidere ai fini della concessione di un mutuo Euratom o dell'ammissibilità di mutui NSC e di bonifici di interessi SME.

Normalmente, il gruppo interservizi BEI della Commissione non redige processi verbali delle sue riunioni. Tuttavia, quando in seno al gruppo si manifestano opinioni divergenti su un determinato progetto, i pareri scritti delle direzioni generali interessate vengono distribuiti ai membri del gruppo stesso.

Dopo la presentazione del parere da parte del gruppo interservizi, le procedure di decisione della Commissione variano in funzione del meccanismo in causa, a seconda che si tratti di un mutuo BEI, NSC o Euratom, oppure di bonifici di interessi SME.

Decisione della Commissione sui mutui Euratom

4.12. Se il gruppo interservizi BEI, dopo aver studiato la raccomandazione BEI e aver esaminato il progetto dai punti di vista delle varie direzioni generali, decide all'unanimità di emettere un parere favorevole alla concessione di un mutuo Euratom al progetto, la DG XVIII avvia la procedura «scritta» per l'approvazione da parte della Commissione. La proposta della DG XVIII alla Commissione comporta: a) una descrizione del progetto;

b) la raccomandazione della BEI;

c) il riferimento al parere del gruppo interservizi.

Se nell'ambito del gruppo interservizi si manifestano divergenze di opinioni, la decisione viene presa in riunione dalla Commissione. In seguito alla decisione della Commissione di accordare un mutuo, la DG XVIII è autorizzata a contrarre i prestiti necessari.

Meccanismo del Nuovo strumento comunitario

4.13. Le procedure relative alle decisioni di accordare mutui nel quadro del meccanismo NSC del 1978 sono definite nei seguenti documenti, in cui vengono indicati i compiti rispettivi del Consiglio, della Commissione e della BEI: a) decisione 78/870/CEE del Consiglio, in data 16 ottobre 1978 (37);

b) statuto della Banca europea per gli investimenti (38);

c) convenzione di cooperazione del 27 novembre 1978 tra la BEI e la Commissione, compresa la nota esplicativa allegata in pari data.

Bonifici di interessi SME del 3 % possono essere accordati su mutui NSC e BEI (39) a favore di progetti ammissibili per l'Italia e l'Irlanda (40). Questi bonifici, che vengono finanziati dal bilancio della Commissione, sono stati istituiti nel 1979 e gli stanziamenti annuali di bilancio sono di 200 milioni di UCE. Le procedure relative a questi bonifici sono descritte nei paragrafi da 4.24 a 4.34.

4.14. L'istituzione, da parte del Consiglio nel 1980 e 1981, di mutui NSC a favore di progetti per le zone dell'Italia e della Grecia colpite dal terremoto ha aggiunto una nuova dimensione al meccanismo NSC. Sebbene, per questi mutui, la ripartizione dei compiti tra la Commissione e la BEI resti immutata, vi sono delle differenze nelle procedure di decisione. Queste differenze rispetto alle procedure per il meccanismo di mutuo NSC del 1978, vengono descritte nel paragrafo 4.23.

Questi mutui beneficiano automaticamente di bonifici di interessi annui del 3 % per un periodo massimo di dodici anni. Ancora una volta, le differenze esistenti nelle procedure per questi bonifici di interessi, rispetto alle procedure previste per i bonifici di interessi SME, vengono descritte a grandi linee nei paragrafi 4.35 e 4.36.

Domande di mutuo NSC

4.15. Tutte le domande di mutuo NSC vengono presentate alla BEI sia direttamente, sia per il tramite della Commissione o di uno Stato membro. La BEI chiede alla Commissione di decidere sull'accettabilità dei progetti per i quali vengono chiesti mutui NSC.

Criteri di accettabilità

4.16. L'articolo 2 della decisione del Consiglio del 1978 sul NSC stabilisce che il Consiglio, (37) GU n. L 298 del 25.10.1978. (38) Protocollo sullo statuto della BEI, trattato CEE. (39) Regolamento (CEE) n. 1736/79 del Consiglio del 3.8. 1979 (GU n. L 200 dell'8.8.1979). (40) Decisione 79/691/CEE del Consiglio recante applicazione del regolamento (CEE) n. 1736/79 del Consiglio (GU n. L 200 dell'8.8.1979). deliberando all'unanimità, autorizza le quote di prestito NSC e fissa le linee direttrici per l'accettabilità dei progetti per i quali viene chiesto un mutuo NSC. Le linee direttrici, fissate dal Consiglio per le due quote di prestito per un totale 1 000 milioni di UCE autorizzate finora (31 dicembre 1981) per il NSC, sono le seguenti: a) l'investimento deve essere conforme alle norme comunitarie applicabili nei settori interessati;

b) l'investimento deve contribuire alla soluzione dei principali problemi strutturali della Comunità, in particolare alla riduzione delle disparità regionali nella Comunità e al miglioramento della situazione nel settore dell'occupazione.

In aggiunta a queste linee direttrici, il Consiglio ha anche deciso, per ogni quota di prestito, i tipi di investimento cui accordare mutui NSC nei settori dell'energia, dell'infrastruttura e dell'industria (41).

Ruolo della Commissione

Gruppo interservizi

4.17. Tutte le domande, trasmesse dalla BEI alla Commissione (DG II) affinché decida sull'accettabilità dei progetti per i quali viene chiesto un mutuo NSC, sono inviate per parere al gruppo interservizi BEI della Commissione. In seno al gruppo, alla DG XVI (politica regionale) e alla DG XVII (energia) è stato delegato il compito particolare di esaminare, rispettivamente, i progetti relativi all'infrastruttura e quelli relativi all'energia.

Nel periodo 1979-1981, la richiesta della BEI alla Commissione di decidere sull'accettabilità di progetti ai fini della concessione di un mutuo NSC è stata frequentemente preceduta dalla richiesta di formulare il suo parere su mutui BEI a favore degli stessi progetti.

4.18. A prescindere da informazioni che le singole direzioni generali della Commissione possono aver ottenuto su un progetto proposto grazie ai loro contatti regolari con le amministrazioni nazionali o con organismi degli Stati membri, la base su cui il gruppo si fonda per valutare un progetto è costituita da due documenti essenziali, che vengono trasmessi dalla BEI alla DG II: a) la nota d'informazione della BEI alla Commissione, in cui viene richiesto il parere di quest'ultima in merito alla concessione di un prestito BEI a favore di un progetto determinato. Questa nota contiene una descrizione generale del progetto;

b) la nota della BEI alla Commissione, in cui, per lo stesso progetto, viene chiesto alla Commissione di decidere sull'accettabilità ai fini di un mutuo NSC.

Questa nota: i) aggiorna brevemente i dati del progetto (ad esempio cambiamenti nelle scadenze per il completamento del progetto, modifiche, ecc.);

ii) indica le ragioni per le quali la BEI considera il progetto ammissibile ai fini di un mutuo NSC;

iii) descrive nelle grandi linee il piano generale di finanziamento, indicando le partecipazioni in percentuale della BEI, del NSC, di altri fondi comunitari o nazionali;

iv) indica l'importo del mutuo BEI già accordato al progetto.

Decisione della Commissione sull'accettabilità

4.19. L'articolo 2 della decisione del Consiglio del 1978 stabilisce che la Commissione decide in merito all'accettabilità dei progetti ai fini della concessione di mutui NSC, conformemente alle linee direttrici fissate dal Consiglio (vedi sopra, paragrafo 4.16). Se il gruppo interservizi dà un parere favorevole su un progetto, il commissario da cui dipende la direzione per gli affari economici e finanziari prende, a nome della Commissione, la decisione sull'accettabilità per il NSC. Se nel gruppo si manifestano pareri divergenti, il progetto viene discusso e deciso a livello della Commissione. (41) Articolo 2 della decisione 79/486/CEE del Consiglio del 14.5.1979 (GU n. L 125 del 22.5.1979), e articolo unico della decisione 80/1103/CEE del Consiglio in data 25.11.1980 (GU n. L 326 del 2.12.1980).

Per quanto riguarda l'energia, gli investimenti concernono progetti che contribuiscono a una maggiore indipendenza, sicurezza e diversificazione dell'approvvigionamento della Comunità in materia di energia e che assicurano lo sviluppo, lo sfruttamento, il trasporto e la costituzione di scorte energetiche, con particolare attenzione per le economie di energia e per lo sviluppo di fonti energetiche alternative.

Per quanto riguarda l'infrastruttura, gli investimenti concernono i trasporti, le telecomunicazioni, il riassetto agricolo, le opere idrauliche e per la protezione dell'ambiente.

Per quanto riguarda il settore dell'industria, gli investimenti concernono la costruzione di stabilimenti in vista di future esigenze e di alloggi, a condizione che rientrino in un progetto globale di sviluppo economico e industriale d'interesse regionale.

Se la decisione della Commissione sull'accettabilità è negativa, la BEI non può accordare un mutuo NSC al progetto ; se la decisione è positiva, la BEI esamina e decide se e a quali condizioni accordare il mutuo.

Ruolo della BEI

4.20. Se la Commissione dichiara un progetto accettabile ai fini della concessione di un mutuo NSC, è la BEI che decide se accordare o no il mutuo. La decisione viene presa dalla BEI in conformità del proprio statuto e dei criteri consueti (42). Nell'esaminare i progetti per i quali viene chiesto un mutuo NSC, essa applica gli stessi criteri che segue per i mutui BEI.

Se il progetto è accettabile sia per i mutui BEI che per quelli NSC, la BEI determina il finanziamento appropriato per il progetto (43) e decide: a) se attribuire solo un mutuo NSC;

b) se attribuire solo un mutuo BEI;

c) se attribuire mutui NSC+BEI, e precisa le quote rispettive.

Questa disposizione è importante, visto che, fatte salve alcune eccezioni di minor rilievo, tutti i progetti che avevano ottenuto un mutuo NSC al 31 dicembre 1981, avevano ottenuto anche un mutuo BEI.

4.21. Le decisioni sui mutui sono prese dal Consiglio d'amministrazione della BEI che delibera sulla proposta del suo Comitato direttivo. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dagli Stati membri (44) ; anche la Commissione nomina un amministratore. Se il comitato direttivo decide di non raccomandare al Consiglio di amministrazione un mutuo NSC per un progetto che la Commissione ha già dichiarato accettabile, la BEI informa della decisione la Commissione. Quest'ultima può consultarsi con la BEI e delegare un funzionario ad esaminare i fascicoli. Il comitato direttivo ha tuttavia il diritto di mantenere la propria posizione (45). A quanto risulta alla Corte, questa situazione non si è mai verificata fino al 31 dicembre 1981. Mentre la BEI decide da sola di accordare un mutuo NSC, il relativo contratto viene firmato sia dalla BEI che dalla Commissione.

4.22. Il punto 3.1 della lettera esplicativa allegata alla convenzione di cooperazione riconosce che è la Commissione a decidere sull'accettabilità dei progetti, così com'è stabilito nella decisione del Consiglio sul NSC. In detto punto, tuttavia, si afferma anche che, poiché la BEI esamina e discute i singoli progetti con i beneficiari potenziali dei mutui, il buon funzionamento del meccanismo NSC dipende dalla capacità dei servizi della BEI di pronunciarsi a priori sull'accettabilità dei progetti presentati per ottenere mutui NSC. La BEI ha perciò cercato, nella lettera esplicativa, di ottenere indicazioni quanto all'interpretazione data dalla Commissione alle linee direttrici del Consiglio sull'accettabilità - la riduzione delle disparità regionali e del livello della disoccupazione - in base alla natura del progetto, alla sua ubicazione e agli effetti socio-economici che se ne attendono. La Commissione non ha esplicitato questi criteri.

Mutui NSC «terremoto»

4.23. Le procedure per i mutui NSC «terremoto» sono modellate su quelle in vigore per il meccanismo NSC del 1978, delineate nei paragrafi da 4.13 a 4.22 che precedono, vale a dire : la Commissione decide sull'accettabilità, la BEI decide se accordare o meno il mutuo.

Finora (31 dicembre 1981), solo i mutui NSC a favore di regioni italiane colpite dal terremoto hanno formato oggetto di una convenzione di cooperazione sull'attuazione pratica della decisione del Consiglio del 20 gennaio 1981.

In realtà, vi sono state due convenzioni di cooperazione: i) una convenzione tripartita di cooperazione tra l'Italia, la BEI e la Commissione, in data 3 febbraio 1981;

ii) una convenzione di cooperazione bilaterale datata 30 marzo 1981, tra la BEI e la Commissione, che comprende disposizioni aggiuntive a quelle contenute nella convenzione di cooperazione sul NSC del 27 novembre 1978 (paragrafo 4.13).

Una disposizione aggiuntiva contenuta nella convenzione di cooperazione del 30 marzo 1981 prevede che, quando un progetto che beneficia di un mutuo NSC attribuito dalla BEI non sia stato realizzato in tutto o in parte, il ministero italiano del tesoro può sostituirlo con un altro progetto con il consenso della BEI e della Commissione. (42) Articolo 5 della decisione 78/870/CEE del Consiglio del 16.10.1976 (GU n. L 298 del 25.10.1978) ; convenzione di cooperazione BEI/Commissione del 27.11.1978, paragrafo 9, lettera esplicativa allegata alla convenzione di cooperazione, del 27.11.1978, punto 5.1. (43) Convenzione di cooperazione del 27.11.1978, paragrafo 10. (44) Statuto della BEI, articolo 11, paragrafo 2. (45) Punto 5.2 della lettera esplicativa allegata alla convenzione di cooperazione.

Bonifici di interessi del sistema monetario europeo

4.24. Le procedure di decisione per quanto concerne i bonifici di interessi SME sono definite nei documenti seguenti, che delineano i compiti rispettivi della Commissione, della BEI e degli Stati membri: a) regolamento (CEE) n. 1736/79 del Consiglio del 3 agosto 1979, relativo al bonfico di interessi per taluni prestiti concessi nel quadro del sistema monetario europeo (46);

b) decisione 79/691/CEE del Consiglio, del 3 agosto 1979, che applica il regolamento che precede (47);

c) convenzione di cooperazione del 17 settembre 1979 tra la Commissione e la BEI.

4.25. Il Consiglio ha deciso (48) che l'Irlanda e l'Italia rispondono alla duplice condizione di essere Stati membri meno prosperi e di partecipare effettivamente ed interamente al sistema monetario europeo. Fino al 31 dicembre 1981, solo mutui BEI e NSC accordati a progetti italiani e irlandesi dichiarati ammissibili hanno perciò beneficiato di bonifici di interessi SME.

4.26. Per facilitare la selezione dei progetti che possono beneficiare di abbuoni di interessi, il Consiglio ha deciso che gli Stati membri, d'intesa con la Commissione, mettano a punto programmi indicativi in cui vengano specificati, in particolare, l'ammontare globale e le categorie di investimento in questione (49).

In conformità di questa disposizione, gli Stati membri interessati (Italia e Irlanda) hanno presentato inizialmente alla Commissione i loro programmi di sviluppo regionale per i settori dell'infrastruttura.

Criteri di accettabilità

4.27. Le linee direttrici per l'accettabilità dei progetti per i quali viene richiesto un bonifico di interessi, definite all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1736/79 del Consiglio, del 3 agosto 1979, sono le seguenti: a) l'investimento è conforme alle norme comunitarie applicabili nel settore in questione;

b) i mutui sono destinati essenzialmente al finanziamento di progetti e programmi d'infrastruttura;

c) l'investimento contribuisce alla soluzione dei principali problemi strutturali relativi allo Stato interessato, in particolare alla riduzione delle disparità regionali e al miglioramento della situazione nel settore dell'occupazione;

d) l'investimento è conforme alle disposizioni del trattato in materia di condizioni di concorrenza.

Questi criteri rispecchiano fino a un certo punto quelli contenuti nelle linee direttrici per l'accettabilità dei mutui NSC (paragrafo 4.16).

Selezione dei progetti

4.28. La selezione iniziale dei progetti è effettuata dalla BEI d'intesa con lo Stato membro interessato.

Ciò è indicato nell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1736/79 del Consiglio che stabilisce:

«Le domande per la concessione del bonifico d'interessi previsto dal presente regolamento sono sottoposte per parere allo Stato membro nel cui territorio il progetto sarà realizzato»,

e nella clausola della convenzione di cooperazione che precisa:

«Quando, in conformità del suo statuto, riceve una domanda di mutuo relativa a un progetto che a prima vista sarebbe qualificato per un mutuo agevolato, la BEI richiede allo Stato membro interessato di esprimere un parere sul mutuo e alla Commissione di decidere sull'accettabilità ai fini di un bonifico di interessi» (50).

Parere dello Stato membro

4.29. Dopo questa selezione iniziale dei progetti da prendere in considerazione per i bonifici di interessi, la BEI richiede il parere dello Stato membro nel cui territorio il progetto sarà realizzato. Se il parere dello Stato membro è favorevole (51), la BEI richiede alla Commissione la decisione sull'accettabilità del progetto. La concessione del bonifico è pertanto condizionata dal parere favorevole dello Stato membro. (46) GU n. L 200 dell'8.8.1979. (47) GU n. L 200 dell'8.8.1979. (48) Decisione 79/691/CEE del Consiglio del 3.8.1979 (GU n. L 200 dell'8.8.1979). (49) Articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1736/79 del Consiglio del 3.8.1979. (50) Articolo 6 della convenzione di cooperazione del 17 settembre 1979. (51) Articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1736/79 del Consiglio del 3.8.1979 (GU n. L 200 dell'8.8.1979).

Ruolo della Commissione

Gruppo interservizi

4.30. Se il parere dello Stato membro è favorevole, la BEI presenta il progetto alla Commissione per una decisione sulla sua accettabilità. Il progetto è esaminato dal gruppo interservizi per accertare la sua conformità alle linee direttrici per l'accettabilità. Nella sua richiesta alla Commissione di decidere sull'accettabilità, la BEI fa riferimento, se del caso, alle decisioni e ai pareri precedenti della Commissione in merito a mutui NSC e/o BEI per lo stesso progetto.

Decisione della Commissione sull'accettabilità

4.31. Se il gruppo interservizi dà un parere unanimamente favorevole sull'accettabilità, il Commissario responsabile per gli affari economici e finanziari (DG II) viene delegato a prendere la decisione a nome della Commissione e comunica questa decisione alla BEI. Se il parere del gruppo non è unanime, il progetto viene discusso e deciso a livello della Commissione.

Se la Commissione decide a favore dell'accettabilità del progetto, questa decisione si concreta in un impegno figurante nel bilancio della Commissione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) che il contratto di mutuo, sia esso BEI o NSC, venga firmato;

b) che, all'atto della firma, lo Stato membro continui ad essere membro dello SME;

c) che gli stanziamenti di bilancio siano disponibili.

Se la Commissione decide contro l'accettabilità, la BEI non può accordare bonifici di interessi al progetto in questione, qualora detto progetto dovesse ricevere un mutuo NSC o BEI.

Ruolo della BEI

4.32. Della selezione iniziale dei progetti, effettuata dalla BEI d'intesa con lo Stato membro interessato, si è già parlato nel paragrafo 4.28. La decisione eventuale della BEI di accordare un mutuo agevolato in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1736/79 del Consiglio è soggetta alle seguenti condizioni: a) che il parere dello Stato membro sia favorevole;

b) se questo parere è favorevole, che la Commissione decida che il progetto è accettabile.

Spetta poi al consiglio di amministrazione della BEI, che delibera su proposta del suo comitato direttivo, prendere la decisione sull'opportunità o meno di accordare al progetto un mutuo agevolato, come detto al paragrafo 4.21.

4.33. Se la BEI decide di accordare un mutuo agevolato BEI o NSC, informa la Commissione della data della firma del contratto. Entro due mesi a partire dalla data del contratto, la Commissione è tenuta, purché siano state soddisfatte le condizioni di cui si è detto al paragrafo 4.31, a trasferire il valore attualizzato del bonifico di interessi, calcolato dalla BEI.

4.34. Nel periodo 1979-1981, in media, l'88 % dei bonifici di interessi SME è stata attribuita a mutui BEI, mentre il 12 % è stato accordato a mutui NSC.

Bonifici di interessi su mutui NSC e BEI «terremoto» a favore dell'Italia e della Grecia

4.35. Come detto al paragrafo 4.23, una convenzione di cooperazione tra la Commissione e la BEI è stata conclusa unicamente per mutui a favore delle regioni italiane colpite dal terremoto. Nel 1981, benché fossero stati conclusi contratti di mutuo, non vi sono stati pagamenti di abbuoni di interessi a partire dal bilancio della Commissione per mutui BEI e NSC «terremoto» a favore dell'Italia.

4.36. La procedura di decisione per questi bonifici di interessi differisce da quella per i bonifici di interessi SME sotto i seguenti aspetti: i) la trasmissione da parte dello Stato membro alla BEI del progetto per il quale viene chiesto un mutuo BEI o NSC vale parere favorevole alla domanda di bonifico (52);

ii) è la Commissione che decide sulla concessione di bonifici di interessi, a differenza di quanto avviene per i bonifici SME, per i quali la Commissione decide solo sull'accettabilità (53);

iii) a differenza di quanto avviene per i bonifici di interessi SME, per questi bonifici di interessi non vi sono criteri specifici di accettabilità, (52) Articolo 4 della convenzione tripartita di cooperazione del 3 febbraio 1981. (53) Articolo 3 della decisione 81/19/CEE del Consiglio del 20.1.1981 (GU n. L 37 del 10.2.1981). perché un progetto per una zona colpita dal terremoto, cui sia stato accordato un mutuo NSC e/o BEI, fruisce automaticamente del bonifico di interessi annuo del 3 % (54);

iv) se un progetto non è stato realizzato in tutto o in parte, il ministero italiano del tesoro può sostituirlo con un altro progetto cui, se accettato dalla Commissione e dalla BEI, verrà attribuito non solo il mutuo, ma anche il bonifico di interesso accordato al progetto approvato originariamente (55).

Detti bonifici di interessi differiscono inoltre per il metodo di calcolo e il modo di versamento da parte della Commissione. Queste differenze vengono esaminate ai paragrafi 5.20 e 5.36.

Osservazioni

Mutui Euratom

4.37. Mentre le procedure di decisione a livello della Commissione sono perfettamente chiare nei loro aspetti formali, la natura dell'esame condotto dai servizi della Commissione è difficile da analizzare, tenuto conto della mancanza di processi verbali delle riunioni del gruppo interservizi BEI della Commissione (paragrafo 4.17).

A causa di questa mancanza di processi verbali, non è chiaro su quali basi il gruppo interservizi BEI della Commissione valuti la raccomandazione della BEI in merito a un dato progetto, dal momento che i criteri specifici (economici, finanziari e tecnici) applicati dalla BEI nella valutazione dei progetti non sono esplicitati nella convenzione di cooperazione. Nel contesto della struttura decisionale adottata dalla Commissione e dalla BEI, la Corte è d'avviso che i criteri di valutazione della BEI dovrebbero essere descritti in modo esplicito nella convenzione di cooperazione.

Mutui NSC

4.38. Le procedure di decisione relative alla concessione di mutui NSC si articolano essenzialmente in due fasi: i) la decisione della Commissione sull'accettabilità del progetto per il quale viene chiesto un mutuo NSC;

ii) se questa decisione della Commissione è favorevole, la decisione della BEI sulla concessione o meno del mutuo NSC.

Per quanto riguarda la fase i), la lettera esplicativa allegata alla convenzione di cooperazione comporta la clausola che prevede che la BEI venga informata dalla Commissione, in termini obiettivi, della sua interpretazione delle linee direttrici del Consiglio in materia di accettabilità, vale a dire della riduzione delle disparità regionali e del livello della disoccupazione. La Corte è stata informata dalla Commissione che la BEI non ha invocato questa clausola e che la Commissione non ha stabilito in modo esplicito tali criteri.

Le linee direttrici per l'accettabilità, decise dal Consiglio per i mutui NSC, sono di natura generale. La Corte ritiene perciò che la Commissione, quando interpreta queste linee direttrici, dovrebbe definire i criteri di accettabilità che essa applica per valutare la conformità di un progetto alle linee direttrici del Consiglio. L'elaborazione di tali criteri dovrebbe aver luogo prima che cominci il processo di decisione della Commissione e, in particolare, l'esame da parte del gruppo interservizi BEI della Commissione.

4.39. È difficile analizzare la natura della valutazione dei progetti relativi a mutui NSC effettuata dal gruppo interservizi della Commissione e stabilire, senza che al riguardo si disponga di una documentazione, se questa valutazione avvenga con riferimento ai criteri adottati in seno al gruppo. Ciò è dovuto a vari fattori.

Anzittuto, come già detto, la Commissione non ha definito i criteri di cui si serve per interpretare le linee direttrici del Consiglio in materia di accettabilità.

In secondo luogo, né la DG XVI (politica regionale), né la DG XVII (energia) presentano al gruppo una relazione scritta in merito all'esame particolareggiato dei progetti infrastruttura ed energia.

In terzo luogo, i processi verbali delle riunioni del gruppo interservizi consistono in un elenco delle decisioni prese (vale a dire : favorevole, contraria, con riserva, ecc.) senza alcun commento sui progetti esaminati.

4.40. Fino a oggi, i mutui accordati nell'ambito del meccanismo NSC hanno integrato i mutui accordati dalla BEI nell'ambito del suo sistema. Ciò è dimostrato dal fatto che, nel periodo 1979/1981, quasi tutti i mutui NSC sono stati accordati a progetti che avevano già beneficiato o stavano per beneficiare di mutui BEI. Questa coincidenza non è casuale, bensì va attribuita ai fatti che seguono : (54) Articolo 2 della decisione 81/19/CEE del Consiglio del 20.1.1981 (GU n. L 37 del 10.2.1981). (55) Articolo 6 della convenzione tripartita di cooperazione del 3 febbraio 1981.

in primo luogo, al fatto che la BEI, oltre a decidere sui propri mutui, decide anche sui mutui NSC;

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 382Y1206(01).1

in secondo luogo, al fatto che, nella sua valutazione dei progetti, la BEI segue gli stessi criteri finanziari, economici e tecnici sia per i mutui NSC che per quelli BEI;

in terzo luogo, all'analogia fra le linee direttrici per l'accettabilità del NSC - la riduzione delle disparità regionali e del livello della disoccupazione - e i compiti della BEI, consistenti nel concedere mutui e nel dare garanzie che facilitino il finanziamento di progetti per lo sviluppo di regioni sottosviluppate;

in quarto luogo, al fatto che la Commissione non ha esplicitato la sua interpretazione delle linee direttrici generali del Consiglio in materia di accettabilità;

in quinto luogo, al fatto che i settori e le regioni per i quali vengono previsti investimenti, sia nell'ambito del sistema NSC che in quello BEI, presentano una stretta analogia.

Da quanto precede sembra che il meccanismo NSC sia del tutto equivalente, eccetto il nome, ai mutui accordati sulle risorse proprie della BEI, salvo che, per il NSC, è la Commissione a prendere in prestito i fondi necessari.

4.41. Secondo l'attuale ripartizione delle responsabilità per il meccanismo NSC, la Commissione prende in prestito i fondi e decide sull'accettabilità dei progetti, mentre la BEI decide se concedere o meno mutui NSC a tali progetti. Quando la BEI ha deciso di accordare un mutuo NSC, ed essa può prendere tale decisione solo dopo una decisione favorevole della Commissione sull'accettabilità, la Commissione è tenuta a cofirmare con la BEI il contratto di mutuo NSC in conformità del punto 7.1 della lettera allegata alla convenzione di cooperazione.

La Corte ritiene che sarebbe preferibile che alla Commissione venisse attribuita anche la responsabilità di decidere sulla concessione dei mutui NSC. Questa ripartizione delle responsabilità sarebbe più logica e al tempo stesso coerente con quella in vigore per il meccanismo Euratom ; per quest'ultimo la Commissione prende in prestito i fondi e decide sui mutui da accordare, mentre la BEI interviene in quanto agente della Commissione, analizzando i progetti ed amministrando i mutui concessi.

Oltre ad essere più logica e coerente, questa ripartizione delle responsabilità rispecchierebbe anche la responsabilità finanziaria che la Commissione ha per i prestiti che contrae nell'ambito del meccanismo NSC a nome della Comunità, responsabilità che risulta dalla menzione «per memoria» nella sezione della Commissione del bilancio delle Comunità e dai testi indicati qui di seguito.

L'articolo 5 della decisione 78/870/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1978, stabilisce:

«La Banca effettua le operazioni previste da questo mandato a nome, per conto e rischio della Comunità».

Il punto 17 della convenzione di cooperazione dice:

«La responsabilità della Banca si limita alla corretta esecuzione, conformemente agli usi bancari, dei compiti sopra definiti».

Il punto 8.1 della lettera esplicativa allegata alla convenzione di cooperazione tra la Commissione e la BEI, datata 17 ottobre 1978, precisa:

«Occorrerà che il bilancio comunitario assuma la responsabilità per i ritardi dei versamenti a titolo del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi».

Riguardo alle risposte della Commissione (allegato 2) la Corte desidera sottolineare che le sue osservazioni prospettano una razionalizzazione delle procedure di decisione relative ai meccanismi di prestito e mutuo. Questa razionalizzazione significherebbe applicare al meccanismo NSC la stessa ripartizione delle responsabilità applicata sin dal 1977 al meccanismo Euratom, in altri termini l'assunzione dei prestiti e la decisione sulla concessione dei mutui da parte della Commissione, e un ruolo consultivo per la BEI.

Inoltre, la Corte non è persuasa di quanto la Commissione sostiene nella propria risposta in merito alle cosiddette differenze significative fra i meccanismi Euratom e NSC. La risposta della Commissione trascura il fatto che la BEI svolge un ruolo importante nell'ambito del meccanismo Euratom, in primo luogo dando alla Commissione il proprio parere sui progetti e, in secondo luogo, amministrando i mutui concessi. A parere della Corte la BEI potrebbe ugualmente assolvere queste funzioni per il NSC.

4.42. Considerazioni identiche valgono per i mutui NSC «terremoto» accordati all'Italia e alla Grecia, per quanto concerne l'attribuzione dei poteri di decisione per i mutui (paragrafo 4.41).

La decisione del Consiglio sul meccanismo NSC, in data 15 marzo 1982, che ha autorizzato la Commissione ad assumere prestiti per 1 000 milioni di ECU allo scopo di finanziare mutui NSC, comporta la stessa ripartizione delle responsabilità che figurava nel meccanismo NSC del 1978 (56). (56) Decisione 82/169/CEE del Consiglio del 15.3.1982 (GU n. L 78 del 24.3.1982).

Bonifici di interessi SME

4.43. Dopo la selezione iniziale dei progetti effettuata dalla BEI, come previsto nella convenzione di cooperazione, la procedura di decisione relativa ai bonifici di interessi SME consiste essenzialmente nelle tre fasi seguenti: a) parere dello Stato membro sul bonifico di interessi per il progetto in causa;

b) in caso di parere favorevole dello Stato membro, decisione della Commissione sull'accettabilità del progetto;

c) in caso di decisione favorevole sull'accettabilità, decisione della BEI sulla concessione del mutuo agevolato al progetto, con finanziamento diretto del bonifico da parte del bilancio della Commissione.

4.44. Dopo aver esaminato le procedure di decisione in vigore, la Corte è del parere che la selezione iniziale dei progetti da esaminare ai fini del bonifico di interessi, prima di qualsiasi decisione sull'accettabilità, dovrebbe essere eseguita dalla Commissione anzi che dalla BEI, poiché riguarda stanziamenti di bilancio. Ritiene inoltre che si dovrebbero chiarire i seguenti aspetti: i) i criteri seguiti in detta selezione iniziale dei progetti;

ii) i criteri seguiti nella ripartizione tra mutui NSC e mutui BEI degli stanziamenti annui globali di bilancio (200 milioni di UCE) per i bonifici di interessi SME;

iii) come per i mutui NSC, i criteri seguiti nel valutare la conformità dei progetti presentati alle linee direttrici del Consiglio in materia di accettabilità.

Per quanto concerne i punti i) ed ii) di cui sopra, vi è una selezione dei progetti. I criteri di accettabilità per i mutui NSC e i bonifici di interessi SME sono analoghi ; i criteri di valutazione della BEI per i mutui NSC e BEI sono identici : in teoria, tutti i mutui NSC e BEI accordati all'Italia e all'Irlanda per investimenti nel settore dell'infrastruttura sono accettabili ai fini della concessione di bonifici di interessi SME. Tuttavia, non tutti i mutui BEI e NSC a favore di progetti italiani e irlandesi fruiscono di bonifici di interessi. È infatti necessaria una selezione, non foss'altro a causa dell'entità degli stanziamenti annui disponibili in bilancio (200 milioni di UCE).

4.45. La ripartizione attuale delle responsabilità, per quanto riguarda i bonifici di interessi SME, tra la Commissione e la BEI solleva un problema di principio. I bonifici di interessi SME sono finanziati dalla sezione della Commissione del bilancio comunitario. Quindi, in conformità dell'articolo 205 del trattato CEE, la Commissione è tenuta, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei fondi stanziati, a dare esecuzione a questa parte del bilancio.

Ciò nonostante, né la decisione del Consiglio, né la convenzione di cooperazione per i bonifici di interessi SME stabiliscono che la Commissione decide sui bonifici ; esse stipulano, invece, che la Commissione decide sull'accettabilità e la BEI sui mutui agevolati. La decisione della Commissione sull'accettabilità può risultare, e in genere risulta, nella concessione del bonifico di interessi. Ma è la BEI, con la sua decisione di accordare o meno a un progetto un mutuo NSC o BEI, che di fatto determina l'utilizzazione degli stanziamenti di bilancio comunitari e l'entità di tale utilizzazione (56.1).

La Corte chiede alla Commissione se non ritenga che questa situazione sia in contrasto con l'articolo 205 del trattato. Detta situazione non può essere sanata semplicemente modificando la decisione del Consiglio per indicare esplicitamente che la Commissione deciderà sui bonifici. Occorrerà piuttosto una nuova ripartizione dei poteri decisionali in materia di mutui NSC, che trasferisca questi poteri dalla BEI alla Commissione, conformemente alla raccomandazione della Corte di cui al paragrafo 4.41.

In risposta alle osservazioni della Commissione (allegato 2) la Corte desidera rilevare che, una volta che sia stata presa la decisione sull'accettabilità da parte della Commissione, quest'ultima dispone di uno scarso potere discrezionale sul volume dei bonifici di interessi versati nel corso di un dato periodo. Se si considerano le «tre condizioni», solo una di esse dipende dalla Commissione, e precisamente quella di attestare la disponibilità degli stanziamenti. Per quanto riguarda la firma dei contratti di mutuo, essa è interamente a discrezione della BEI per i propri mutui (88 % degli stanziamenti per (56.1) L'articolo 8 della convenzione di cooperazione stabilisce che una decisione favorevole sull'accettabilità, presa dalla Commissione, implica un impegno per il bilancio comunitario a condizione che : a) il contratto di mutuo sia firmato ; b) la Commissione non abbia notificato alla Banca che lo Stato membro interessato non partecipa più effettivamente e interamente al sistema monetario europeo o non soddisfa più ad altre condizioni previste dal regolamento ; e c) gli stanziamenti di bilancio necessari per il pagamento dei bonifici di interessi siano sufficienti. bonifici di interessi SME 1979-1981), mentre per i mutui NSC, dopo che ha preso una decisione favorevole sull'accettabilità di un progetto ai fini di un mutuo NSC, la Commissione è tenuta a cofirmare il contratto di mutuo con la BEI, come già menzionato (4.41, primo paragrafo). Per quanto riguarda la condizione che lo Stato membri partecipi effettivamente e interamente al sistema monetario europeo (SME), anche questa chiaramente non rientra nell'ambito della Commissione.

Bonifici di interessi sui mutui NSC e BEI «terremoto»

4.46. Rispetto al regolamento del Consiglio sui bonifici di interessi SME, le disposizioni della decisione del Consiglio sui bonifici di interessi a favore dell'Italia sembrerebbero più precise, in quanto stabiliscono che il bonifico di interessi viene accordato dalla Commissione. In realtà, si verifica la stessa situazione che per i bonifici SME.

In primo luogo, tutti i mutui BEI e NSC a favore di regioni colpite dal terremoto beneficiano automaticamente di bonifici di interessi, a differenza di quel che avviene con i bonifici SME che possono essere attribuiti solo per certi mutui a favore dell'Italia e dell'Irlanda.

In secondo luogo, e a condizione che siano disponibili stanziamenti di bilancio, è la decisione della BEI di accordare mutui NSC o BEI che determina l'eventuale applicazione del bonifico di interessi e, in caso affermativo, la sua entità.

In questo caso, anche se il potere formale di decidere sulla concessione di bonifici di interessi spetta alla Commissione, e quindi vengono osservate le disposizioni del trattato (articolo 205), in realtà è la decisione sul mutuo presa dalla BEI a determinare l'utilizzazione degli stanziamenti di bilancio della Commissione per i bonifici di interessi. Le stesse considerazioni fatte al paragrafo 4.41 si applicano, quindi, per quanto concerne il trasferimento dalla BEI alla Commissione del potere di decidere sui mutui NSC.

CAPITOLO 5 GESTIONE FINANZIARIA DEI MECCANISMI

Sommario

5.1. In questo capitolo vengono delineate le procedure finanziarie e amministrative, che sono la conseguenza delle decisioni sui mutui descritte nel capitolo 4. Queste disposizioni, allo stesso modo delle procedure di decisione, variano da un meccanismo all'altro e si fondano essenzialmente: i) sulla decisione del Consiglio che pone in essere il meccanismo, per quanto concerne la ripartizione globale delle responsabilità;

ii) sulle convenzioni bilaterali di cooperazione, per quanto concerne l'applicazione pratica della decisione del Consiglio;

iii) sugli accordi interni di gestione decisi dalla Commissione.

Meccanismo per il sostegno delle bilance dei pagamenti

Prestiti

5.2. Tutti i prestiti BP conclusi finora (31 dicembre 1981), sono stati contratti nel periodo 1976/1977. Questi prestiti, che finanziavano i mutui BP accordati agli Stati membri, sono stati negoziati inizialmente dalla direzione degli affari economici e finanziari (DG II), a nome della Commissione. Come indicato nei paragrafi da 4.3 a 4.6, le condizioni dei contratti, in particolare il tasso d'interesse e la durata, erano identiche sia per i prestiti che per i mutui.

Amministrazione del meccanismo

5.3. Sebbene sia la Commissione ad assumere i prestiti, essa non ha la responsabilità delle funzioni di tesoreria e contabili relative al meccanismo BP. Il Consiglio ha attribuito l'incarico di prendere le misure necessarie per assicurare la gestione dei prestiti e mutui BP al Fondo europeo di cooperazione monetaria (FECM) (57). A sua volta, il FECM ha delegato alla Banca dei regolamenti internazionali la responsabilità della gestione effettiva (58). (57) Articolo 10 del regolamento (CEE) n. 398/75 del Consiglio recante applicazione del regolamento (CEE) n. 397/75 del Consiglio, relativo ai prestiti comunitari. (58) Statuto del FECM, articolo 3, secondo comma : «Il Consiglio di amministrazione può conferire a un agente compiti tecnici relativi all'esecuzione delle operazioni del Fondo».

5.4. Alla firma dei contratti di prestito e di mutuo da parte della Commissione, le banche mutuanti trasferiscono i fondi direttamente alla Banca dei regolamenti internazionali (BRI), per il versamento alla Banca centrale dello Stato membro beneficiario. Analogamente, il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e delle spese da parte dello Stato membro vengono trasferiti direttamente dalla Banca centrale alla BRI, per essere poi versati alle banche mutuanti. Pericò, in nessuna fase, né i fondi presi in prestito ed erogati come mutuo dalla Commissione a nome della Comunità, né le operazioni per il servizio del debito relativo a questi prestiti e mutui passano attraverso i servizi di tesoreria e di contabilità della Commissione.

5.5. Nel marzo 1976 il FECM ha pubblicato una direttiva sull'amministrazione dei prestiti e mutui BP destinata al suo agente, la BRI. In conformità di questa direttiva, la Commissione riceve dalla BRI per ogni operazione relativa al rimborso ed al servizio di un mutuo e di un prestito BP (59): i) le copie dei telex inviati alle banche centrali degli Stati membri beneficiari con l'indicazione delle scadenze del pagamento del capitale e/o dell'interesse;

ii) una conferma scritta della ricezione da parte della BRI degli importi dovuti dallo o dagli Stati membri e del loro successivo trasferimento da parte della BRI, a nome della Commissione, alle banche mutuanti;

iii) gli attestati bancari relativi ai conti della BRI, dai quali risulta il trasferimento dalla Banca centrale ai conti della BRI e successivamente il trasferimento dalla BRI alle banche mutuanti.

5.6. La relazione annuale elaborata dalla BRI sui mutui e prestiti BP viene sottoposta per approvazione al Consiglio di amministrazione del FECM. Un membro della Commissione o un suo rappresentante può partecipare alla riunione del Consiglio di amministrazione, in conformità dell'articolo 1 dello statuto del FECM. Il FECM trasmette poi questa relazione alla Commissione, chiedendole di approvarla entro un mese. Questa relazione precisa: i) le entrate e i pagamenti per i singoli mutui accordati e i singoli prestiti contratti;

ii) i mutui e i prestiti non ancora rimborsati a fine anno.

Meccanismi Euratom e NSC

Prestiti

5.7. Sia nel meccanismo Euratom che in quello NSC, il Consiglio autorizza la Commissione a contrarre i prestiti necessari. I proventi di questi prestiti servono poi a finanziare i corrispondenti mutui Euratom e NSC. La Commissione delega alla DG XVIII (credito e investimenti) il compito di negoziare e di contrarre i prestiti necessari a nome della Commissione.

Amministrazione dei meccanismi

Prestiti NSC e Euratom

5.8. Una volta conclusi i prestiti, la DG XVIII ha il compito di amministrarli. Ciò comporta il servizio del debito con il pagamento degli interessi, il rimborso del capitale e il pagamento degli altri oneri connessi. A tal fine, la DG XVIII ha i propri conti bancari, e questi conti sono separati da quelli che sono di competenza del contabile della Commissione.

Mutui NSC e Euratom

5.9. La Bei provvede all'amministrazione sia dei mutui Euratom che di quelli NSC. Per quanto concerne i mutui Euratom, nel 1977 la Commissione ha conferito alla BEI il mandato di fungere da agente dell'Euratom nell'amministrazione dei mutui. Il compito di amministrare i mutui NSC è stato, invece, affidato alla BEI dalla decisione del Consiglio che ha istituito, nel 1978, il meccanismo NSC.

5.10. Dopo la conclusione dei contratti di prestito sia Euratom che NSC, la DG XVIII trasferisce alla BEI i fondi perché possano essere versati ai (59) Articolo 6 «Quindici giorni lavorativi prima di ogni scadenza (di rimborso di capitale e/o di pagamento degli interessi), l'agente ne dà notifica, a nome del Fondo, alla Banca centrale del paese che è in debito nei confronti della Comunità».

Articolo 7 : «A nome del Fondo, l'Agente informa immediatamente la Commissione (DG II) delle operazioni da lui eseguite per conto della Comunità».

Articolo 8 : «L'agente redige e presenta al Consiglio (del FECM) la relazione che il Fondo è tenuto ad elaborare al termine di ogni anno civile per informare la Commissione in merito alle operazioni finanziarie che esso ha effettuato nel corso dell'anno in rapporto con operazioni di prestito e di mutuo».

beneficiari come mutui Euratom o NSC. La BEI provvede poi a) a ricevere i rimborsi del capitale ed i pagamenti degli interessi;

b) a trasferire gli importi ricevuti (meno la sua commissione) alle Commissione, in modo che quest'ultima, a sua volta, possa assicurare il servizio dei suoi prestiti ed effettuare i rimborsi.

La BEI percepisce, per i suoi servizi, una commissione dello 0,125 % annuo, commissione che è inclusa nel tasso d'interesse a carico dei beneficiari dei mutui Euratom o NSC. Queste spese non sono perciò sostenute dalla Commissione.

5.11. Nel contesto del suo mandato di agente dell'Euratom e in conformità del punto 6 della convenzione di cooperazione, la BEI sottopone alla Commissione una relazione annuale sull'esecuzione di detto mandato. A sua volta, la Commissione sottopone ogni anno al Consiglio e al Parlamento europeo, in allegato allo stato di previsione, un documento riassuntivo della propria politica di assunzione di prestiti (60).

Insieme alla BEI, la Commissione prepara ogni anno una relazione sul NSC, che viene trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo.

Piani contabili

5.12. Essendo responsabile delle decisioni sia per i mutui che per i prestiti Euratom, la DG XVIII ha un proprio piano contabile per questi mutui e prestiti. Per il NSC, invece, la DG XVIII tiene la contabilità solo per i prestiti, dal momento che i mutui rientrano nella competenza della BEI.

Controllo finanziario

5.13. Per i contratti di mutuo e di prestito conclusi nell'ambito dei meccanismi Euratom e NSC, la DG XVIII non chiede il visto del controllore finanziario della Commissione.

5.14. Le operazione finanziarie connesse con i meccanismi Euratom e NSC ed eseguite dalla DG XVIII non sono soggette al visto del controllore finanziario della Commissione.

Mutui NSC «terremoto»

5.15. Poiché questi mutui vengono concessi nel quadro generale del nuovo strumento comunitario (NSC) così com'è stato istituito nel 1978, le procedure sopra definite per il NSC si applicano anche a questi mutui NSC a favore di regioni dell'Italia e della Grecia colpite dal terremoto.

Bonifici di interessi SME

5.16. I bonifici di interessi SME vengono finanziati direttamente dall'articolo 570 del bilancio della Commissione (61), e sono quindi soggetti alle procedure interne della Commissione per gli impegni e i pagamento definiti nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Dopo la decisione della BEI di accordare a un progetto un mutuo agevolato NSC e/o BEI e dopo la firma del contratto di mutuo, il bonifico di interessi deve essere trasmesso alla BEI entro due mesi. A questo scopo, la BEI invia alla Commissione (DG II) il calcolo del bonifico di interessi. In conformità delle procedure previste nel regolamento finanziario, quest'ultima, in quanto ordinatore, sottopone l'ordine di impegno e quello di pagamento al controllore finanziario per il visto e li trasmette poi al contabile per il pagamento e per la contabilizzazione.

5.17. La Commissione è al corrente delle condizioni applicate ai mutui NSC accordati, visto che è cofirmataria dei contratti di mutuo. Perciò, allorché riceve dalla BEI il calcolo del valore attualizzato del bonifico di interessi per un mutuo NSC, la DG II (ordinatore) verifica il calcolo e quindi trasmette gli ordini di impegno e di pagamento al controllo finanziario, insieme con i documenti giustificativi originali, come richiesto dal regolamento finanziario (62). Tuttavia, per i mutui BEI, che fra il 1979 e il 1981 hanno assorbito circa l'88 % degli stanziamenti di bilancio per i bonifici di interessi SME, la situazione è differente. In questi casi, la DG II, in quanto ordinatore, non è più in possesso né dei contratti di mutuo BEI né degli avvisi di versamento.

5.18. I bonifici di interessi non vengono pagati dal bilancio della Commissione su base annua per ogni (60) Articolo 4 della decisione 77/270/Euratom del Consiglio del 29.3.1977. (61) Bilancio 1982 : articolo 520. (62) Articolo 41 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 : «L'ordine di pagamento è accompagnato dai documenti giustificativi originari». singolo mutuo contratto, bensì con una somma globale che copre tutti i pagamenti futuri di interessi dovuti per ogni singolo mutuo. Il metodo di calcolo del valore attualizzato del bonifico di interessi è stato convenuto dalla Commissione e dalla BEI nella convenzione bilaterale di cooperazione:

«Il tasso di interesse composto da applicare per determinare il valore attuale del bonifico è uguale al 75 % del tasso d'interesse annuo che sarebbe dovuto per il mutuo in questione se non beneficiasse di un bonifico» (63).

5.19. L'utilizzazione del bonifico di interessi SME, dopo il trasferimento alla BEI da parte della Commissione, è stata diversa a secondo dei casi.

Per quanto riguarda i progetti irlandesi, i beneficiari irlandesi hanno ricevuto l'importo del bonifico di interessi. Essi poi effettuano i pagamenti di interessi dovuti sul mutuo NSC o BEI a favore della BEI al tasso di interesse pieno.

Per quanto riguarda i progetti italiani, il bonifico è stato trattenuto dalla BEI. I pagamenti degli interessi sui mutui NSC e/o BEI a favore della BEI vengono conseguentemente effettuati dai beneficiari italiani al tasso agevolato. A sua volta, la BEI rimborsa alla Commissione la differenza tra i pagamenti al tasso d'interesse pieno e quelli al tasso agevolato che essa riceve dai beneficiari italiani. Pertanto è la BEI, e non il beneficiario del mutuo, che tiene a disposizione della Commissione il saldo dell'importo attualizzato.

Bonifici di interessi su mutui «terremoto»

5.20. Rispetto ai bonifici di interessi SME, la differenza principale nell'applicazione di questi bonifici di interessi a mutui NSC e BEI, è che essi vengono versati dalla Commissione quando scadono i pagamenti degli interessi.

Per i mutui NSC, la Commissione riceve i pagamenti di interessi al tasso agevolato dai beneficiari dei mutui per il tramite della BEI, e finanzia poi la differenza, pari al bonifico di interessi, direttamente attraverso il bilancio, allorché provvede al pagamento degli interessi dovuti sui prestiti NSC.

Per i mutui BEI, ad ogni scadenza, la Commissione paga alla BEI, attraverso il bilancio, la differenza tra il tasso di interesse pieno e il tasso agevolato convenuto con il beneficiario nel contratto di mutuo.

Osservazioni

Meccanismo BP

5.21. La Commissione è responsabile, a nome della Comunità, dei fondi presi in prestito per finanziare i mutui BP. Questa responsabilità è espressa: a) dall'iscrizione in bilancio di menzioni «per memoria»;

b) dalla presentazione alla Commissione da parte del FECM, per approvazione, i) dell'elenco dettagliato di tutte le operazioni, ii) della relazione annuale;

c) dall'inclusione dei prestiti e mutui BP, nel bilancio finanziario della Commissione, come attivo e passivo della stessa.

5.22. La Commissione non dispone di un piano contabile per i prestiti e i mutui BP, in quanto i fondi relativi non passano attraverso i suoi conti bancari. Se venisse istituito un piano contabile della Commissione, non sarebbe altro che un doppione di quello già esistente presso la BRI, visto che si baserebbe su dati forniti da quest'ultima.

5.23. I prestiti e mutui BP sono inclusi nel bilancio finanziario della Commissione e, nel contesto dell'elaborazione di detto bilancio, la Corte è del parere che il contabile della Commissione dovrebbe: a) accertare con quale metodo il FECM verifichi «l'esattezza dei conti e delle informazioni contenute nella relazione annuale elaborata dal suo agente, la Banca dei regolamenti internazionali» (64);

b) confermare, insieme con le banche mutuanti e/o le banche centrali, il saldo debitore a fine esercizio per i prestiti e i mutui contratti.

5.24. I contratti di prestito e di mutuo BP del periodo 1976/1977 sono stati conclusi, dopo l'approvazione del Consiglio, dalla direzione generale degli affari economici e finanziari (DG II), a nome della Commissione, senza l'intervento del controllore finanziario.

La Corte è del parere che sarebbe stato preferibile che i contratti di prestito e di mutuo, che la Commissione ha concluso a nome della Comunità, (63) Articolo 11 della convenzione di cooperazione tra la Commissione e la BEI del 17 settembre 1979. (64) FECM : lettera d'accompagnamento della relazione annuale 1980, in data 13 gennaio 1981. fossero presentati per il visto al controllore finanziario, prima della firma, in considerazione della responsabilità della Comunità per questi prestiti e mutui, come risulta dall'iscrizione nel bilancio comunitario di menzioni «per memoria».

L'introduzione di questa procedura interna è particolarmente opportuna, tenuto conto della riattivazione, nel 1981, del meccanismo per il sostegno delle bilance dei pagamenti. L'importo di 6 000 milioni ECU di esposizione totale per i mutui BP fissato dal Consiglio indica che verosimilmente da parte degli Stati membri si pensa a nuove richieste di detti mutui.

Meccanismi Euratom e NSC

Controllo finanziario

5.25. Ambedue le decisioni (65) del Consiglio che hanno istituito i meccanismi Euratom e NSC comportano la disposizione che il controllo finanziario dei conti della Commissione deve essere effettuato conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. In pratica, questa disposizione non è stata applicata: i) la DG XVIII (credito e investimenti) non presenta i contratti di prestito e di mutuo nell'ambito dei meccanismi Euratom e NSC al visto del controllore finanziario della Commissione;

ii) la gestione finanziaria della DG XVIII per i prestiti e mutui Euratom e per i prestiti NSC non è soggetta alla verifica e al visto del controllore finanziario.

Pertanto, nonostante la responsabilità finanziaria della Commissione e le decisioni del Consiglio, non vi è un intervento del controllore finanziario della Commissione nella gestione finanziaria dei mutui e prestiti Euratom e dei prestiti NSC.

Piani contabili

5.26. La DG XVIII ha sviluppato un proprio piano contabile per i prestiti e i mutui. Analogamente al controllore finanziario, anche il contabile della Commissione non interviene nelle operazioni finanziarie condotte dalla DG XVIII per quanto concerne i prestiti e i mutui. La DG XVIII opera indipendentemente dal contabile della Commissione, come dimostra il fatto che i conti bancari sono sottratti al controllo del contabile della Commissione.

5.27. Per i prestiti NSC e per i prestiti e mutui Euratom, la DG XVIII svolge sia funzioni di tesoreria che funzioni di contabilità, e questa situazione contrasta chiaramente con le funzioni di contabilità in rapporto con le entrate e le spese del bilancio, per le quali è responsabile il contabile della Commissione.

Detta situazione pone problemi evidenti al contabile della Commissione nella preparazione del bilancio finanziario della stessa, se il contabile non ha modo di verificare i conti presentati dalla DG XVIII ai fini del loro inserimento in detto bilancio finanziario.

La Corte è inoltre del parere che l'esistenza, nella DG XVIII, di un piano contabile indipendente, che effettivamente sfugge al controllo del contabile della Commissione, sia incompatibile con una sana gestione finanziaria.

Applicazione del regolamento finanziario

5.28. Il principio fondamentale che sta alla base di un efficace controllo interno in relazione ad una data attività è un'adeguata separazione delle funzioni. Questa separazione delle funzioni, così come è previsto nel trattato, si traduce, nel regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale della Comunità europea, in una divisione delle responsabilità tra l'ordinatore, il contabile e il controllore finanziario. Ciò nonostante, per le funzioni corrispondenti relativamente ai meccanismi Euratom e NSC nella Commissione, la DG XVIII è l'unica competente. Ciò vale per la negoziazione e la contrattazione dei prestiti e dei mutui Euratom, per i prestiti NSC, come pure per le funzioni di tesoreria e di contabilità relative a queste operazioni. Il contabile e il controllore finanziario della Commissione non hanno un ruolo analogo a quello che svolgono per le entrate e le spese del bilancio generale.

5.29. Questa concentrazione di funzioni nella DG XVIII per i prestiti e i mutui Euratom e per i prestiti NSC è in contraddizione non solo con i principi di un sano controllo interno, ma anche con le decisioni del Consiglio che istituiscono i meccanismi (65) NSC : articolo 6 della decisione 78/870/CEE del Consiglio del 16.10.1978 (GU n. L 298 del 25.10.1978).

Euratom : articolo 5 della decisione 77/270/Euratom del Consiglio del 29.3.1977 (GU n. L 88 del 6.4. 1977).

Euratom e NSC, le quali stabiliscono che il controllo finanziario dei conti della Commissione deve aver luogo in conformità del regolamento finanziario.

5.30. La Corte è del parere che, fino a quando i prestiti e i mutui non saranno inseriti nel bilancio comunitario e non saranno soggetti alle disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, come è stato proposto dalla Commissione (66) e sostenuto dalla Corte dei conti (67), per i prestiti e per i mutui è necessario introdurre procedure interne analoghe a quelle seguite per gli impegni e i pagamenti di bilancio in conformità del regolamento finanziario. In questo modo il controllore finanziario interverrà nelle procedure di decisione per i prestiti e i mutui, e il contabile nelle operazioni di tesoreria e di contabilità. L'introduzione di siffatte procedure sarebbe in accordo con le proposte della Commissione al Consiglio in merito all'iscrizione in bilancio dei prestiti e mutui e porterebbe a una separazione, nella Commissione, tra le funzioni di ordinatore, di controllore finanziario e di contabile, funzioni che attualmente sono concentrate nella DG XVIII.

5.31. Le osservazioni che precedono valgono anche per i mutui NSC a favore di progetti nelle zone dell'Italia e della Grecia colpite dal terremoto, visto che il sistema introdotto per il meccanismo NSC nel 1978 resta inalterato.

Bonifici di interessi SME

5.32. Come stabilisce la convenzione di cooperazione, la decisione favorevole della Commissione sull'accettabilità di un bonifico di interessi comporta automaticamente un impegno e un pagamento di bilancio, purché siano rispettate le tre condizioni di cui al paragrafo 4.31. Perciò è la decisione sul mutuo della BEI, più che la decisione della Commissione sull'accettabilità a determinare l'entità effettiva degli stanziamenti di bilancio che vengono impegnati e pagati.

5.33. Come rilevato al paragrafo 5.17, pur avendo le funzioni di ordinatore, la DG II non è in possesso né dei contratti di mutuo né degli avvisi di versamento del mutuo ai fini del pagamento di bonifici di interessi SME su mutui BEI.

La Commissione, quindi, non è in grado di confermare l'esattezza del calcolo, dal momento che non dispone di documenti giustificativi originali che attestino la legittimità delle condizioni di mutuo su cui si base il calcolo. La Corte è d'avviso che la Commissione dovrebbe provvedere a includere disposizioni adeguate nella convenzione di cooperazione, disposizioni che permetterebbero alla Commissione di rispettare le procedure per i documenti giustificativi stabilite dal regolamento finanziario.

5.34. La convenzione di cooperazione non precisa in che modo e su quale base il «75 % del tasso d'interesse annuo che sarebbe dovuto per il mutuo in questione se non beneficiasse di un bonifico» è stato scelto come interesse composto da applicare per determinare il valore attualizzato del bonifico. E questo nonostante l'entità considerevole degli stanziamenti di bilancio (200 milioni di UCE l'anno). Questa percentuale ha un'influenza diretta sul livello degli stanziamenti di bilancio pagati dalla Commissione alla BEI, a titolo di bonifici di interessi. Perciò, ai fini di una sana gestione finanziaria e in considerazione dell'importanza finanziaria di questa percentuale, la Corte è del parere che questa scelta dovrebbe essere giustificata esplicitamente.

A parere della Corte la Commissione non ha dato una risposta adeguata alla richiesta della Corte secondo cui dovrebbe essere giustificata la percentuale scelta (75 %).

5.35. Avendo rilevato una differenza di trattamento, da parte della BEI, a seconda che i bonifici di interessi siano pagati su mutui BEI/NSC a favore dell'Italia o dell'Irlanda, la Corte è d'avviso che la Commissione, responsabile in definitiva di questi stanziamenti di bilancio, avrebbe dovuto fare in modo che nella convenzione di cooperazione figurassero: a) indicazioni precise sul modo in cui la BEI dovrebbe disporre dei fondi per bonifici di interessi ad essa trasferiti dalla Commissione;

b) l'obbligo per la BEI di presentare ogni anno alla Commissione una relazione finanziaria sull'utilizzazione di bonifici di interessi.

Bonifici di interessi sui mutui «terremoto»

5.36. Sul funzionamento pratico di questi bonifici di interessi non è possibile fare osservazioni, in quanto, nel 1981, la Commissione non ha fatto pagamenti a questo titolo. Tuttavia, il pagamento di questi bonifici di interessi su base annua sembrerebbe preferibile al sistema di pagamento per i bonifici di interessi SME in base al valore attualizzato. In particolare, il pagamento su base annua evita le difficoltà inerenti al calcolo e alla definizione del valore attualizzato dei bonifici di interessi, come detto ai paragrafi 5.18 e 5.34. (66) GU n. C 160 del 5.7.1978. (67) GU n. C 139 del 5.6.1979.

CAPITOLO 6 CONTROLLO ESTERNO DEI MECCANISMI

Sommario

6.1. La responsabilità del controllo, nel caso dei meccanismi Euratom e NSC, è stata definita nel contesto delle decisioni del Consiglio istitutive di questi stessi meccanismi ; per il meccanismo BP non viene fatto riferimento al controllo dei mutui e dei prestiti contratti ; i bonifici di interessi finanziati direttamente dalla Commissione sono soggetti alle disposizioni di controllo previste nel trattato CEE e nel regolamento finanziario.

Meccanismo BP

6.2. Il Fondo europeo di cooperazione monetaria (FECM), istituito dal Consiglio nel 1973, è stato incaricato di prendere le misure necessarie per assicurare la gestione dei prestiti e mutui conclusi nell'ambito del meccanismo BP. Essendo un'organizzazione comunitaria, il FECM è soggetto alle disposizioni sul controllo che figurano nel trattato CEE. Con la direttiva del 9 marzo 1976, la responsabilità di questa gestione è stata delegata alla Banca dei regolamenti internazionali (BRI) di Basilea, un'organizzazione esterna alla Comunità.

Meccanismo Euratom

6.3. La responsabilità del controllo dei mutui e prestiti Euratom, conclusi dalla Commissione a nome della Comunità, è definita come segue all'articolo 5 della decisione 77/270/Euratom del Consiglio istitutiva del meccanismo:

«Il controllo finanziario ed il controllo dei conti sono effettuati conformemente al regolamento finanziario (...) applicabile al bilancio generale delle Comunità europee».

Meccanismo NSC

6.4. La responsabilità del controllo per il meccanismo NSC è definita come segue all'articolo 6 della decisione 78/870/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1978:

«Il controllo finanziario ed il controllo dei conti della Commissione sono effettuati conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee».

Bonifici di interessi SME e bonifici di interessi su mutui «terremoto»

6.5. Essendo finanziate direttamente dal bilancio comunitario, le due forme di bonifico sono soggette alle disposizioni sul controllo contenute nell'articolo 206 bis del trattato CEE e nel regolamento finanziario. Pertanto, i regolamenti del Consiglio che istituiscono questi bonifici non fanno riferimento al loro controllo.

Osservazioni

Meccanismo BP

6.6. In considerazione della responsabilità della BRI, in quanto agente del FECM, per la gestione del meccanismo BP, la Corte è del parere che la direttiva del FECM alla BRI dovrebbe comportare una clausola appropriata a tutela del diritto della Comunità di controllare la gestione dei prestiti e mutui BP.

Meccanismo NSC e bonifici di interessi SME

6.7. Nonostante le disposizioni sul controllo contenute nelle decisioni del Consiglio in merito al meccanismo NSC e le disposizioni sul controllo per i bonifici di interessi SME accennate nel paragrafo 6.5, la convenzione bilaterale di cooperazione conclusa tra la Commissione e la BEI comporta clausole addizionali.

Per il NSC, l'articolo 18 della convenzione di cooperazione stabilisce:

«Il controllo finanziario delle operazioni scritte nella sezione speciale della Banca viene effettuato secondo le procedure di controllo e di discarico previste dallo statuto della Banca per l'insieme delle sue operazioni».

Questa clausola è inserita nella convenzione nonostante che la BEI accordi i mutui NSC, anzitutto a nome, per conto e a rischio della Comunità, e in secondo luogo con i proventi dei prestiti contratti dalla Commissione.

La Corte ritiene che questa clausola sia direttamente in contrasto con l'articolo 206 del trattato CEE, così com'è stato modificato nel 1975, e pertanto dovrebbe essere cancellata.

Per i bonifici di interessi SME, l'articolo 16 della convenzione di cooperazione stabilisce:

«Per quanto concerne la Banca, il controllo finanziario delle operazioni realizzate nell'ambito della presente convenzione sarà effettuato secondo le procedure di verifica e di discarico previste dal suo statuto».

Questa clausola figura nella convenzione nonostante la responsabilità diretta della Commissione per l'esecuzione del bilancio comunitario, come previsto all'articolo 205 del trattato CEE. È inoltre in contrasto con l'articolo 206 dello stesso trattato e pertanto dovrebbe essere cancellata.

6.8. La Corte ritiene che, come politica generale, un contratto che conferisce a un'organizzazione il mandato di agire a nome della Comunità dovrebbe comportare automaticamente una clausola in virtù della quale l'agente accetti esplicitamente, e si impegni a rispettare, l'applicazione delle disposizioni del trattato in materia di controllo, alle attività per le quali all'organizzazione viene conferito il mandato. L'inserimento di una siffatta clausola di controllo ha il duplice scopo di chiarire le procedure di controllo da seguire e di evitare l'inserimento di disposizioni che sono in contrasto con le disposizioni del trattato in materia di controllo.

La Corte esprime la propria soddisfazione per la risposta della Commissione al paragrafo 6.7 ma rileva che non è stata data alcuna risposta alle osservazioni formulate dalla Corte nel paragrafo 6.8.

CAPITOLO 7 OSSERVAZIONI GENERALI

In base alle osservazioni dettagliate contenute nei capitoli 4,5 e 6 in merito ai prestiti e ai mutui si possono formulare le seguenti osservazioni di carrattere generale.

Istituzione dei meccanismi

7.1. L'istituzione di questi meccanismi nel periodo 1975-1981 non può essere interpretata come il risultato di una decisione esplicita o come una politica decisa dal Consiglio per quanto concerne il modo in cui devono essere finanziate le attività comunitarie e, in particolare, per quanto riguarda la scelta tra un finanziamento di queste attività attraverso le entrate del bilancio comunitario oppure mediante prestiti contratti dalla Commissione a nome della Comunità.

L'istituzione di questi meccanismi non può neppure essere interpretata come il risultato di una coerente politica comunitaria in materia di prestiti e di mutui. L'attribuzione delle responsabilità per la concessione e la gestione dei mutui differisce da un meccanismo all'altro, senza che la base di questa differenziazione sia chiara.

Nuovo strumento comunitario

7.2. Il Nuovo strumento comunitario è stato istituito nel 1978 come misura nuova destinata a promuovere gli investimenti nella Comunità, e la responsabilità della concessione dei mutui NSC fu attribuita alla BEI. Questa responsabilità fu attribuita alla BEI nonostante che, da una parte, questi mutui NSC siano finanziati con i prestiti della Commissione e, d'altra parte, la BEI abbia già un proprio meccanismo di mutui finanziato con le sue risorse. Se il NSC fosse stato concepito come una forza innovatrice, allora sarebbe stato preferibile strutturarlo al di fuori dell'ambito dei meccanismi comunitari di mutuo già esistenti, come appunto quello della BEI. È possibile che il fatto che la grande maggioranza dei progetti (eccetto i progetti «terremoto») che hanno ricevuto mutui NSC abbiano anche ricevuto mutui BEI, sia una conseguenza della struttura scelta.

Euratom

7.3. L'attribuzione delle responsabilità per il meccanismo NSC differisce da quella decisa per il meccanismo Euratom nel 1977. Per il meccanismo Euratom, come per il NSC, la responsabilità della contrattazione dei prestiti incombe alla Commissione. Tuttavia, a differenza del NSC, è ancora la Commissione che decide sulla concessione dei mutui Euratom. Questo sistema è stato scelto per il meccanismo Euratom, nonostante che, nel settore dell'energia, anche la BEI accordi i propri mutui sovente a favore degli stessi progetti.

Bonifici di interessi SME

7.4. Una mancanza di coerenza nell'attribuzione delle responsabilità si riflette anche nella situazione dei bonifici di interessi SME. Dato che questi bonifici di interessi sono finanziati dal bilancio comunitario, tutte le decisioni relative all'utilizzazione degli stanziamenti di bilancio dovrebbero dipendere dalla Commissione. Tuttavia, in base all'esame svolto è possibile rilevare che le decisioni finali relative all'impegno e al pagamento di stanziamenti di bilancio per i bonifici di interessi SME, nonché quelle relative ai tempi e al grado di utilizzazione di detti stanziamenti, dipendono dalle decisioni della BEI anzi che da quelle della Commissione. La ragione risiede nel fatto che, anche quando la Commissione decide che un progetto può beneficiare del bonifico di interessi, l'attuazione di tale decisione mediante l'effettiva concessione di un bonifico (e l'entità di quest'ultimo) dipende dalla decisione della BEI sulla concessione di un mutuo a favore del progetto in causa.

Controllo esterno

7.5. La stessa mancanza di coerenza constatata nell'attribuzione delle competenze per le varie procedure relative ai mutui e prestiti e ai bonifici di interessi associati, si riscontra anche nella definizione del controllo dei meccanismi, che presenta notevoli variazioni. La Corte è del parere che al controllo dei meccanismi debbano essere applicate le disposizioni del trattato CEE in materia di controllo, e quindi che le convenzioni bilaterali di cooperazione tra la Commissione e i suoi agenti debbano rispettare queste disposizioni sul controllo. La Corte considera necessario che i compiti, e le responsabilità, della Commissione e della Corte dei conti per quanto concerne il controllo dell'utilizzazione fatta dall'agente dei fondi della Commissione, sia sul piano del bilancio che fuori bilancio, debbano essere chiaramente definiti e svolti.

Iscrizione in bilancio

7.6. I prestiti e i mutui conclusi nell'ambito dei singoli meccanismi non figurano nel bilancio comunitario. Il volume globale delle relative operazioni non è perciò determinato da stanziamenti annui iscritti in bilancio, bensì dall'importo massimo dei prestiti da contrarre che il Consiglio fissa per ogni meccanismo. Nel 1978 la Corte dei conti espresse un parere favorevole sulla proposta della Commissione al Consiglio intesa a modificare il regolamento finanziario applicabile al bilancio comunitario mediante l'inclusione di opportune disposizioni per i prestiti e i mutui. Alla data del 31 dicembre 1981, il Consiglio non aveva ancora accolto questa proposta della Commissione per l'iscrizione in bilancio dei prestiti e dei mutui.

Sebbene attualmente i prestiti e i mutui dei meccanismi BP, Euratom e NSC non figurino nel bilancio comunitario, la Corte dei conti è del parere che sarebbe preferibile che la Commissione istituisse opportune procedure interne per la formazione delle decisioni e per la gestione finanziaria in materia di prestiti e mutui, analoghe a quelle contenute nel regolamento finanziario, che sono applicabili alle entrate e alle spese del bilancio generale.

La Corte ha osservato che nelle sue risposte (paragrafo 5.25, primo capoverso, paragrafi 5.28-5.31, paragrafo 7.6) la Commissione fa spesso riferimento all'unità di controllo interno costituita di recente all'interno della DG XVIII e che risponde al suo direttore generale. Tuttavia, quando si riferisce all'applicazione di procedure interne analoghe a quelle del regolamento finanziario, la Corte intende riferirsi all'intervento del controllore finanziario e del contabile della Commissione nelle operazioni finanziarie della DG XVIII.

Il testo delle osservazioni che precedono è stato adottato dalla Corte dei conti nella sua riunione del 19 luglio 1982.

Lussemburgo, 6 agosto 1982.

Per la Corte dei conti

Pierre LELONG

Presidente

ALLEGATO I ALLEGATO FINANZIARIO

1. Mutui BP

2. Mutui Euratom

3. Mutui NSC

4. Bonifici di interessi SME

1. MUTUI BP Tabella 1 Mutui BP a Stati membri

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2. MUTUI EURATOM Tabella 2.1

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Tabella 2.2

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3. MUTUI NSC Tabella 3.1 Mutui NSC accordati nel periodo 1979-1981

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Tabella 3.2 Distribuzione dei mutui NSC a progetti negli Stati membri nel periodo 1979-1981

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4. BONIFICI DI INTERESSI SME Tabella 4.1 Bonifici di interessi SME versati su mutui NSC e BEI

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Tabella 4.2 Bonifici di interessi SME concessi a progetti in Italia e in Irlanda nel periodo 1979-1981

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ALLEGATO II COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE RISPOSTE ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI

I. OSSERVAZIONI CONCERNENTI LE PROCEDURE DI DECISIONE

Punto 4.37 : Prestiti Euratom : verbali delle riunioni del gruppo interservizi BEI della Commissione

Il gruppo interservizi BEI della Commissione mette a verbale le conclusioni raggiunte in ogni riunione settimanale in merito alle decisioni da proporre alla Commissione per ciascun progetto. Tutte le questioni importanti sono citate nel resoconto della riunione. La Commissione comprende tuttavia che la Corte possa auspicare che le deliberazioni del gruppo interservizi BEI siano riportate in modo più dettagliato ; essa prenderà disposizioni in tal senso e i verbali delle riunioni citeranno d'ora in poi in modo più completo i principali punti delle deliberazioni.

La Commissione prende le sue decisioni sulla domanda di finanziamento Euratom sulla base di una valutazione dei progetti di investimento, intesa a stabilire la loro conformità alle disposizioni del trattato Euratom e del diritto derivato, alle decisioni e agli orientamenti del Consiglio, alla convenzione di cooperazione conclusa con la BEI e alle raccomandazioni di quest'ultima a proposito dei singoli progetti in esame.

Il gruppo interservizi che prepara le decisioni della Commissione mette a verbale le conclusioni delle deliberazioni su ogni progetto, specificando se si è trattato di un parere unanimemente favorevole senza discussione o se sono state espresse riserve o pareri negativi e, in tal caso, su quali punti sono sorti problemi e divergenze d'opinione.

Esplicitazione, nella convenzione di cooperazione, dei criteri utilizzati dalla BEI per la valutazione dei progetti

Nella sua attività esecutiva per conto dell'Euratom, la BEI applica, per l'erogazione dei prestiti, le disposizioni contenute nelle decisioni del Consiglio e nei testi allegati al verbale di quest'ultimo e quelle del proprio statuto. La convenzione di cooperazione fa esplicito riferimento a tali testi e fissa le modalità che essi lasciano indeterminate.

Punto 4.38 : Prestiti NSC : interpretazione esplicita degli orientamenti generali del Consiglio in materia di ammissibilità

La Commissione interpreta gli orientamenti del Consiglio in materia di ammissibilità facendo riferimento alle norme, alle politiche e alle priorità comunitarie nei settori interessati. La Banca ne è informata in permanenza e dispone di tutta la relativa documentazione.

La Commissione, come stipulato dall'articolo 5 della convenzione di cooperazione, tiene regolarmente informata la Banca di tutti gli elementi di cui tiene conto nell'applicare gli orientamenti fissati dal Consiglio.

Per quanto riguarda il criterio di ammissibilità che impone la conformità degli investimenti alla relativa normativa comunitaria, la Commissione notifica e illustra alla banca tutti gli elementi da prendere in considerazione, e in particolare le norme in materia di concorrenza, di accessibilità degli appalti e di protezione dell'ambiente, le restrizioni e le priorità in vigore in taluni settori (per esempio l'energia o l'agricoltura), la delimitazione delle zone e delle regioni «sensibili», i pareri sugli investimenti, notificati alla Commissione a norma dei trattati, per i quali è stata presentata una domanda di finanziamento, ecc.

Per quanto riguarda il criterio secondo il quale l'investimento deve contribuire alla soluzione dei principali problemi strutturali della Comunità, e in particolare alla riduzione dei divari regionali e al miglioramento della situazione dell'occupazione, la Commissione precisa sempre, nei documenti che trasmette al Consiglio e alla BEI, quali sono gli obiettivi di fondo della politica comunitaria e quali misure occorre prendere per risolvere i principali problemi strutturali.

Per quanto riguarda più in particolare i settori dell'energia e dell'infrastruttura, la Commissione ha ritenuto necessario imporre a uno strumento finanziario rigidi vincoli formali, nella cui definizione si sarebbero inevitabilmente manifestate arbitrarietà e imperfezioni. Se in futuro le operazioni del Nuovo strumento comunitario dovessero proporsi lo scopo di sviluppare politiche e azioni più specifiche di quelle attuali nei due settori in questione, la Commissione si adopererebbe senz'altro affinché i criteri di intervento siano adeguatamente precisati.

Punto 4.39 : Prestiti NSC : verbali delle riunioni del gruppo interservizi

I resoconti sono già sufficientemente completi per consentire di ricostruire il modo in cui si è giunti alla decisione nei casi problematici. Tuttavia, come per i prestiti Euratom, la Commissione prenderà disposizioni affinché i verbali delle riunioni riportino in modo più completo i principali punti delle deliberazioni.

La Commissione prende le sue decisioni sulla domanda di finanziamento NSC sulla base di una valutazione dei progetti di investimento intesa a stabilire la loro conformità alle disposizioni del trattato e del diritto derivato, alle decisioni a agli orientamenti del Consiglio e alla convenzione di cooperazione stipulata con la BEI.

Il gruppo interservizi che preparara le decisioni della Commissione mette a verbale le conclusioni delle deliberazioni su ogni progetto, specificando se si è trattato di un parere unanimemente favorevole senza discussione o se sono state espresse riserve o pareri negativi e, in tal caso, su quali punti sono sorti problemi e divergenze d'opinione. Le disposizioni illustrate al punto 4.37 saranno prese anche per le riunioni del gruppo interservizi BEI dedicate ai prestiti NSC.

Punto 4.40 : Differenza tra i prestiti NSC e i prestiti BEI

Dato il carattere sperimentale delle operazioni NSC (si trattava infatti delle prime quote di prestiti), la stretta associazione di fatto dei due strumenti era opportuna e utile. La Commissione tiene a precisare che i prestiti NSC hanno dato un contributo aggiuntivo agli interventi della BEI. Il Nuovo strumento comunitario è comunque destinato ad acquisire una maggiore specificità in futuro. Un primo passo in questo senso è stato compiuto nell'ambito dell'NSC I prevedendo la possibilità di finanziare, a talune condizioni, la costruzione di alloggi. La Commissione intende dare in futuro a questo strumento una maggiore specificità, utilizzandolo in settori nei quali gli interventi della BEI sono più rari : lo testimoniano i settori di intervento indicati nella recente decisione del Consiglio. Il nuovo strumento comunitario potrà svolgere un ruolo distinto da quello della BEI per determinate categorie di investimenti, come quelli per l'uso razionale dell'energia, o per gli investimenti delle piccole e medie imprese, in particolare nei settori non industriali e nelle regioni non prioritarie (decisioni NSC II del 15 marzo e del 26 aprile 1982).

Punto 4.41 : Prestiti NSC : differenze delle procedure decisionali fra NSC (1978) e prestiti Euratom (1977)

La differenza fra la procedura Euratom e la procedura NSC è dovuta al fatto che i progetti Euratom sono meno numerosi e di portata più vasta di quelli NSC ; essi riguardano inoltre una particolare categoria di promotori, che dispongono di notevoli risorse finanziarie e con cui si possono compiere operazioni «alla pari». Grazie a tali caratteristiche delle operazioni Euratom, la Commissione può trattare le domande di finanziamento e erogare i prestiti senza bisogno di nuovo personale, mentre per gestire integralmente le domande e i prestiti NSC essa dovrebbe assumere numerosi nuovi funzionari e creare un quadro amministrativo che costituirebbe un doppione di quello della Banca.

Se per venire incontro alla Corte dei conti la Commissione decidesse di applicare allo NSC la procedura Euratom, dovrebbe assumere numerosi altri agenti (questa osservazione vale anche per i punti 5.26, 5.27 e 5.28-5.31).

Per questo motivo l'articolo 172, paragrafo 4, del trattato Euratom, prevede la concessione di prestiti senza contemplare la creazione di un organismo apposito, mentre il trattato CEE, il cui articolo 235 costituisce la base giuridica dell'attività NSC, dispone l'istituzione della BEI (articolo 129) con il compito di contribuire allo sviluppo equilibrato del mercato comune facilitando, mediante la concessione di prestiti, il finanziamento di progetti in tutti i settori dell'economia (articolo 130).

La Commissione ritiene che la Corte dei conti dovrebbe tener conto delle notevoli differenze fra progetti NSC e progetti Euratom e comprendere che esse giustificano la diversità delle procedure.

Responsabilità delle decisioni di concessione dei prestiti NSC

Il Consiglio ha deciso di affidare alla Banca la concessione dei prestiti in esecuzione della decisione 78/870/CEE attraverso una convenzione di cooperazione. La ripartizione delle competenze che ne risulta non sottrae alla Commissione le sue responsibilità nella procedura decisionale relativa alla concessione dei prestiti.

Infatti, - la Commissione decide in merito all'ammissibilità di ogni progetto : in caso di decisione negativa, il prestito non può essere concesso;

- la Commissione può chiedere alla Banca, ai sensi dell'articolo 9 della convenzione, una consultazione prima della decisione definitiva sulla domanda;

- il membro del consiglio d'amministrazione della BEI designato dalla Commissione partecipa alle decisioni sulla concessione dei prestiti NSC;

- da parte comunitaria, la Commissione firma insieme alla BEI i contratti di prestito NSC ; senza la sua firma che conferma la decisione di ammissibilità, nessun contratto è valido. Comunque, a prescindere da tale decisione, la Commissione rimane pienamente libera fino alla firma del contratto.

Avendo la possibilità di intervenire nei quattro modi di cui sopra in un processo decisionale articolato e alla luce delle argomentazioni citate sopra al punto 4.41, la Commissione ritiene di assumersi tutte le sue responsabilità. Essa tiene inoltre a richiamare l'attenzione della Corte dei conti sul fatto che i problemi connessi ai prestiti NSC o Euratom sono esaminati nel corso di frequenti riunioni di lavoro tra rappresentanti della BEI e della Commissione a tutti i livelli, fino agli incontri fra il presidente e il comitato di direzione della BEI e il membro della Commissione competente, ossia il vice-presidente incaricato degli affari economici e finanziari.

Punto 4.44 : Abbuoni d'interesse

i) Criteri di selezione dei progetti ai fini della concessione di abbuoni d'interesse

Alla luce dell'esperienza, la Commissione ritiene che la definizione dei progetti che possono beneficiare di un abbuono d'interesse («essenzialmente progetti di infrastruttura») sia sufficientemente rigorosa. Va inoltre osservato che i progetti proposti per gli abbuoni d'interesse devono essere conformi alle norme, alle politiche e alle priorità comunitarie, sia in generale (rispetto delle norme in materia di concorrenza e di accesso agli appalti, ecc.), sia in riferimento a settori specifici (energia, agricoltura, ambiente ecc.). La BEI è al corrente di tutte queste norme e le applica per la selezione delle domande.

Come i pareri e le decisioni della Commissione sulla concessione dei prestiti, le decisioni sull'ammissione al beneficio di un abbuono d'interesse sono prese alla luce di tutti i criteri dettati dalle politiche comunitarie, e che sono ben noti alla BEI. I criteri fondamentali per la concessione degli abbuoni d'interesse sono più rigorosi di quelli in materia di prestiti.

ii) Criteri di ripartizione degli stanziamenti annui per abbuoni d'interesse tra prestiti NSC e prestiti BEI

Il valore dei prestiti NSC e BEI per cui vengono concessi abbuoni è proporzionale al peso relativo dei due strumenti.

iii) Interpretazione nella convenzione degli orientamenti del Consiglio in materia di ammissione al beneficio di un abbuono

Per le ragioni già citate ai punti i) e ii), la Commissione non ritiene necessario fissare criteri più precisi nella convenzione di cooperazione.

Punto 4.45 : La decisione di concessione di un prestito da parte della BEI determina la concessione di un abbuono d'interesse La procedura decisionale sembra contraria all'articolo 205 del trattato CEE che affida alla Commissione l'esecuzione del bilancio

È la Commissione che decide in prima istanza se un progetto può essere preso in considerazione o no : senza una sua decisione positiva, non possono essere concessi abbuoni. La concessione di questi ultimi dipende quindi effettivamente dalla Commissione.

Più precisamente, con la firma congiunta della Commissione e della BEI (che opera da sola o insieme alla Comunità economica europea, secondo i casi) di un contratto di prestito a tasso agevolato, la CEE si impegna solo condizionalmente, in quanto allo stadio della firma solo due delle tre condizioni alle quali è subordinata ogni decisione sono soddisfatte ; la terza, e cioè la disponibilità in bilancio degli stanziamenti necessari, può essere soddisfatta solo al momento del versamento effettivo del prestito al promotore. Fino a quando non sono note le condizioni del prestito, la Commissione mantiene il diritto di rifiutarne l'erogazione.

Viste le garanzie che questo meccanismo comporta, la Commissione è convinta di eseguire il bilancio «sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati» come dispone l'articolo 205 del trattato CEE.

II. AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Punto 5.23 : Il contabile della Commissione deve accertare quali siano i metodi di verifica utilizzati dal FECOM Il contabile della Commissione deve farsi confermare dalle banche erogatrici e/o dalle banche centrali degli Stati membri i saldi annuali relativi ai prestiti assunti e erogati

La Commissione effettua un controllo formale delle informazioni contenute nella relazione annuale trasmessa dal FECOM sulla base degli scadenzari relativi a ciascuna operazione di assunzione/erogazione di prestiti e dei documenti trasmessi dalla BRI in occasione di ogni operazione di rimborso e di pagamento d'interessi, conformemente alla direttiva impartita dal FECOM al suo agente nel marzo 1976.

Non ci sono particolari difficoltà a che la Commissione chieda conferma alle banche erogatrici o alle banche centrali dei dati contenuti nella relazione trasmessa dal FECOM ; saranno perciò prese le opportune disposizioni a tal fine.

Punto 5.24 : Meccanismo «bilancia dei pagamenti» : i contratti che la Commissione intende concludere non vengono preventivamente sottoposti al controllo finanziario

Per quanto riguarda la conclusione dei contratti di assunzione di prestiti, non è tecnicamente possibile instaurare una procedura che preveda il visto del controllore finanziario. I contratti vengono infatti conclusi a seguito di un negoziato con gli erogatori dei fondi. La Commissione ritiene che una consultazione del controllo finanziario prima della conclusione della trattativa potrebbe venire incontro alle preoccupazioni della Corte dei conti e si adopererà in quel senso.

I prestiti vengono successivamente concessi dal Consiglio alle medesime condizioni alle quali sono stati ottenuti i fondi necessari.

Punto 5.25 : Sorveglianza delle attività di assunzione e di erogazione di prestiti NSC e Euratom da parte del controllore finanziario

Pur riconoscendo la fondatezza delle osservazioni della Corte, la Commissione tiene a sottolineare di aver finora affidato il controllo interno dei prestiti attivi e passivi Euratom e NSC a una unità speciale nell'ambito dei propri servizi solo per motivi di efficacia. Il ruolo di intermediario finanziario fra le imprese che chiedono i prestiti e i finanziatori, che la Commissione assume nelle sue operazioni, esige un rapido adeguamento alle condizioni del mercato e alle esigenze delle imprese. In questa situazione essa ha ritenuto importante che vi fosse uno stretto coordinamento fra i servizi di gestione, di controllo interno e di contabilità.

Per quanto riguarda il controllo finanziario in senso stretto, la Commissione tiene a sottolineare che il controllore finanziario interviene già nella sorveglianza delle operazioni NSC e Euratom e in particolare: - viene sistematicamente informato di tutti i prestiti autorizzati dal membro della Commissione a ciò delegato nel momento in cui questi ultimi sono conclusi;

- partecipa alla decisione sull'ammissibilità dei progetti in quanto membro del gruppo interservizi incaricato di questo compito. In particolare, egli verifica la compatibilità dei progetti stessi con gli obiettivi definiti dal Consiglio per ogni quota.

La Commissione riconosce che il ruolo del controllore finanziario nelle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti deve essere rafforzato e ha già reso obbligatorio il visto del controllore finanziario per altre operazioni finanziarie, e in particolare per la firma da parte della Commissione dei contratti NSC.

I nuovi controlli che saranno instaurati dovranno contribuire a migliorare l'efficacia della gestione dei fondi.

In generale, la Commissione ritiene che le particolari caratteristiche delle operazioni relative ai prestiti, per quanto riguarda sia le modalità di gestione, sia le finalità, esigono che le procedure previste dal regolamento finanziario siano applicate : ma per evitare che il rispetto delle procedure ostacoli il buon funzionamento delle operazioni di assunzione e di erogazione dei prestiti, occorre dar prova della necessaria elasticità.

Punto 5.26 : Organizzazione all'interno della Commissione della contabilità Euratom e NSC

La Commissione intende adottare dei provvedimenti per integrare la registrazione delle operazioni di assunzione e di erogazione dei prestiti nella contabilità generale attraverso conti intermedi su base mensile.

La Commissione fa inoltre presente che, contrariamente a quanto si afferma al punto 5.12, essa dispone in realtà di tutti gli elementi economici, tecnici, finanziari e contabili anche per quanto riguarda i prestiti concessi nel quadro NSC.

Punti 5.26 e 5.27 : Gestione dei conti bancari da parte della DG XVIII

Per le operazioni NSC e Euratom sono stati aperti appositi conti, rispettivamente a nome della CEE e della CEEA. Come avviene per i conti già aperti a nome della CEEA, d'ora in poi l'amministratore comunicherà mensilmente al contabile della Commissione le situazioni dei conti stessi.

Con le decisioni del 28 maggio 1973, del 7 marzo 1979 e del 26 ottobre 1977 la Commissione ha delagato la firma per le operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti e le relative operazioni di tesoreria al membro della commissione competente, al direttore generale del credito e degli investimenti e a taluni funzionari.

La Commissione prende atto delle osservazioni della Corte dei conti sulla gestione dei conti bancari e prenderà disposizioni affinché i funzionari direttamente responsabili della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese nel quadro dell'attività di assunzione e di erogazione di prestiti siano messi alle dipendenze gerarchiche del contabile e resi responsabili di fronte a quest'ultimo.

Punti 5.28-5.31 : Applicazione della normativa e necessità di una regolamentazione complementare

La Commissione ha trasmesso al Consiglio in data 15 giugno 1978 una proposta che prevedeva l'iscrizione in bilancio delle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti, sulla quale sia la Corte dei conti che il Parlamento europeo hanno espresso parere favorevole. Non appena il Consiglio avrà accettato il principio dell'inserimento nel bilancio, la Commissione proporrà le opportune disposizioni in materia di gestione. Le proposte saranno elaborate sulla base delle norme interne applicate in materia dal 1o ottobre 1981 e risultanti dall'esperienza acquisita da cinque anni nel settore CECA, nel quadro dell operazioni finanziarie Euratom e NSC.

La Commissione si impegna, finché rimarrà in vigore per i prestiti l'attuale regolamento finanziario, a far sì che nelle procedure e nelle strutture interne si rifletta in modo trasparente la separazione essenziale dei poteri fra l'ordinatore, il contabile e il controllore finanziario, beninteso senza compromettere l'efficacia delle operazioni.

Punti 5.16-5.32 : Abbuoni d'interesse SME : volume degli stanziamenti di bilancio

Come già precisato in precedenza, non può essere concesso nessun abbuono d'interesse senza una decisione positiva della Commissione sull'ammissibilità del prestito.

Punti 5.17-5.33 : Documenti giustificativi concernenti gli abbuoni d'interesse sui prestiti BEI

I servizi della Commissione e della Banca stanno studiando il problema per trovare una soluzione che possa soddisfare la Corte dei conti.

Punti 5.18-5.34 : Determinazione del tasso

La BEI ha già spiegato come ha determinato il tasso in questione ai rappresentanti degli Stati membri ; essi lo hanno accettato. Sono in corso colloqui con la BEI per determinare le modalità di un'eventuale revisione del tasso.

Il tasso del 75 %, deciso in occasione della conclusione della convenzione Commissione-BEI, è stato giudicato dalle due parti un compromesso equilibrato : questa scelta è stata del resto discussa con i rappresentanti degli Stati membri, che lo hanno accettato. Più recentemente, nel 1981 e nel 1982, l'evoluzione dei tassi d'interesse, e in particolare la fortissima ascesa dei tassi a breve termine, ha dato motivo di ritenere che potrebbe essere necessario un riesame delle modalità di fissazione del tasso stesso : sono in corso colloqui con la BEI per concordare un eventuale meccanismo di revisione.

Punti 5.19-5.35 : Differenze neH'attribuzione degli abbuoni d'interesse

Come già indicato a proposito del FESR nella risposta della Commissione alla relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio 1979 (pag. 250, punto 1.35), gli abbuoni d'interesse devono essere erogati conformemente alle necessità degli investitori : alcuni preferiscono disporre immediatamente di un apporto finanziario complementare a prezzo del mantenimento del tasso d'interesse iniziale per tutta la durata del prestito ; altri invece optano per una riduzione dell'interesse a lungo termine.

Sarebbe quindi inopportuno imporre in un testo ufficiale l'una o l'altra soluzione. La scelta è volutamente lasciata agli investitori : l'importante è che vi sia un incentivo alla realizzazione dei progetti di investimento.

La Commissione chiederà alla BEI di redigere annualmente una relazione dettagliata sulle modalità con le quali sono stati versati gli abbuoni d'interesse.

III. CONTROLLO ESTERNO

Punti 6.2 e 6.6 : Meccanismo «bilancia dei pagamenti» la delega del FECOM alla BRI deve comprendere una clausola che garantisca il diritto della Comunità di verificare l'amministrazione dei prestiti «bilancia dei pagamenti».

La richiesta della Corte non tiene conto del fatto che i responsabili del FECOM e della BRI sono in gran parte le stesse persone. Comunque il compito del BRI nel quadro dei prestiti «bilancia dei pagamenti» si limita alla registrazione ufficiale e alla contabilizzazione delle operazioni. La BRI non svolge nessuna attività propria. La sua azione in questo ambito è infatti organizzata in modo tale che i fondi versati dai finanziatori sono accreditati alla stessa data ai beneficiari scelti dal Consiglio. La Commissione è informata di tutti i particolari delle operazioni e l'esattezza di tali informazioni, che sono a disposizione della Corte dei conti, può essere verificata nel quadro della conferma dei saldi bancari di fine d'anno di cui al punto 5.23.

Punti 6.4 e 6.7 : Meccanismo NSC e abbuoni d'interesse Le clausole sul controllo esterno inserite nelle convenzioni tra la Commissione e la BEI sono contrarie all'articolo 206 del tratto CEE

La Commissione ha preso atto della richiesta della Corte dei conti e intende mettere a punto quanto prima, segnatamente in collaborazione con la BEI, una soluzione del problema del controllo esterno delle operazioni comunitarie di prestito che permetta alla Corte dei conti di esercitare il proprio potere di controllo in modo soddisfacente.

IV. QUESTIONI GENERALI

Punto 7.1 : Le responsabilità per la concessione e la gestione dei prestiti sono attribuite in modo differente nei diversi strumenti

In meccanismi Euratom, NSC e SME sono stati istituiti, conformemente alle decisioni del Consiglio, per far fronte alle esigenze e alle priorità della Comunità in materia di promozione degli investimenti. Le responsabilità sono state attribuite secondo la natura specifica di ogni strumento, come illustrato nei punti precedenti.

Punto 7.6 : Procedure interne analoghe a quelle previste dal regolamento finanziario

La Commissione condivide l'opinione della Corte su questo punto. E proprio per venire incontro a simili preoccupazioni che essa applica dal 1o ottobre 1981 alcune norme interne, che abbracciano l'insieme delle attività finanziarie Euratom e NSC, nell'ambito della direzione generale del credito e degli investimenti.

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