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Document 31982R3626
Council Regulation (EEC) No 3626/82 of 3 December 1982 on the implementation in the Community of the Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora
Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione
Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione
GU L 384 del 31.12.1982, p. 1–61
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996; abrogato da 31997R0338
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/3626/oj
Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione
Gazzetta ufficiale n. L 384 del 31/12/1982 pag. 0001 - 0061
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 4 pag. 0021
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0060
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0060
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3626/82 DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 1982 relative all ' applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione , in seguito denominata « convenzione » , è stata aperta alla firma il 3 marzo 1973 ; che l ' obiettivo della convenzione è di proteggere talune specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione , regolamentando il commercio internazionale degli animali e delle piante appartenenti a queste specie , nonchù delle parti o dei prodotti facilmente identificabili , ottenuti a partire da detti animali o piante ; considerando che la risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri , riuniti in sede di Consiglio , del 17 maggio 1977 , concernente il proseguimento e l ' attuazione in materia ambientale ( 4 ) sottolinea che la Comunità è interessata alla protezione della flora e della fauna selvatiche e che l ' attuazione della convenzione costituisce un ' importante misura ai fini della protezione di queste ultime ; considerando che , per conseguire i propri obiettivi , la convenzione si avvale principalmente di strumenti di politica commerciale imponendo restrizioni e controlli rigorosi al commercio internazionale di esemplari delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate ; considerando che , per la protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione , è necessario , a livello della Comunità , assicurare l ' applicazione uniforme di taluni strumenti di politica commerciale da utilizzare in applicazione della convenzione ; che , in considerazione del suo campo d ' applicazione , il presente regolamento non dovrebbe incidere sulle competenze nazionali per quanto riguarda l ' adozione di misure di protezione di carattere diverso ; considerando che le misure relative all ' applicazione della convenzione negli scambi non devono pregiudicare la libera circolazione dei prodotti all ' interno della Comunità e devono applicarsi solo agli scambi con i paesi terzi ; considerando che l ' esistenza a livello degli Stati membri di misure d ' applicazione non uniformi rischierebbe di provocare distorsioni nella concorrenza all ' interno della Comunità ; considerando che la convenzione riguarda animali e piante , vivi o morti , e loro parti o prodotti , facilmente identificabili , ottenuti a partire da detti animali o piante ; che per rendere effettiva l ' applicazione della convenzione è necessario adottare un elenco comune dei principali prodotti e delle principali parti , nonchù le condizioni alle quali altre merci potranno essere inserite nel campo di applicazione del presente regolamento ; considerando che lo stato di conservazione di talune specie rende opportuno che la Comunità adotti misure di conservazione più severe di quelle previste dalla convenzione ; considerando che , per pervenire alla più efficace conservazione possibile della flora e fauna selvatiche , può rivelarsi necessario che gli Stati membri mantengano o prendano , in conformità del trattato , misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento ; considerando che l ' applicazione del presente regolamento postula che s ' instauri una procedura comunitaria ai fini del rilascio e della presentazione delle licenze di esportazione , riesportazione , importazione e introduzione in provenienza dal mare di esemplari ( specimens ) delle specie contemplate dalla convenzione ; che l ' applicazione del presente regolamento implica inoltre la designazione di organi di gestione e di autorità scientifiche negli Stati membri ; considerando che per assicurare la piena efficacia del divieto di importazione è necessario prevedere una regolamentazione delle condizioni di commercializzazione degli esemplari delle specie elencate nell ' allegato I della convenzione e nell ' allegato C , parte 1 , del presente regolamento ; considerando che determinati esemplari importati e spediti in un altro Stato membro devono essere oggetto di un controllo specifico riguardante il luogo di destinazione ; considerando che , per snellire le formalità inerenti all ' introduzione nella Comunità delle specie di cui alle appendici II e III della convenzione e non menzionate nell ' allegato C del presente regolamento , è sembrato possibile prevedere per gli Stati membri la facoltà di applicare una procedura più semplice di quella licenza di importazione ; considerando che per facilitare le procedure doganali è opportuno prevedere la possibilità degli Stati membri di designare uno o più punti di entrata e di uscita dove le merci interessate devono essere presentate ; considerando che , al fine di facilitare i controlli , i marchi , i sigilli e i contrassegni destinati all ' identificazione delle merci devono rispondere a dei modelli uniformi ; considerando che la conservazione delle specie minacciate pone ancora dei problemi che richiedono l ' avvio di lavori scientifici e che questi lavori permetteranno di valutare l ' efficacia delle misure prese ; che occorre inoltre predisporre dei metodi per la sorveglianza del commercio di taluni prodotti e parti ottonuti a partire da queste specie ; considerando che occorre assicurare l ' uniforme applicazione del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta di adottare le modalità di applicazione entro congrui termini ; che è necessario organizzare , nell ' ambito di un comitato , una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo settore ; considerando che le finalità della convenzione corrispondon a taluni obiettivi della Comunità in materia ambientale previsti dai programmi di azione in materia ambientale ; che occorre applicare in maniera uniforme nella Comunità le norme della convenzione ; che , poichù i poteri specifici d ' azione necessari a tal fine non sono previsti dal trattato , occorre far ricorso all ' articolo 235 del trattato , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 La convenzione figurante nell ' allegato A è applicabile nella Comunità alle condizioni previste dagli articoli seguenti . Applicando il presente regolamento saranno rispettati gli obiettivi ed i principi della convenzione . Articolo 2 Gli esemplari ai quali si applica il presente regolamento sono i seguenti : a ) qualsiasi animale o pianta , vivo o morto , delle specie elencate nell ' appendice I della convenzione , qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell ' allegato B del presente regolamento , nonchù qualsiasi altra merce , se da un documento giustificativo , ovvero dall ' imballaggio , dal marchio o dall ' etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulta trattarsi di parti o di prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie ; b ) qualsiasi animale o pianta , vivo o morto , delle specie elencate nell ' appendice II della convenzione , qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell ' allegato B del presente regolamento , nonchù qualsiasi altra merce , se da un documento giustificativo , ovvero dall ' imballaggio , dal marchio o dall ' etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulta trattarsi di parti o di prodotti di animali appartenenti a queste stesse specie ; c ) qualsiasi animale o pianta , vivo o morto , delle specie elencate nell ' appendice III della convenzione e qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell ' allegato B del presente regolamento . Articolo 3 1 . Gli esemplari delle specie elencate nell ' allegato C , parte 1 , sono considerati come esemplari delle specie elencate nell ' appendice I della convenzione . 2 . L ' introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell ' allegato C , parte 2 , è subordinata ad una licenza di importazione a norma dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , lettera b ) . Articolo 4 Le modifiche che è necessario apportare alle appendici I , II e III della convenzione ed all ' allegato B del presente regolamento , a seguito di modifiche decise dalle parti alla convenzione e accettate dalla Comunità , nonchù le eventuali aggiunte all ' allegato B , sono apportate conformemente alla procedura fissata all ' articolo 21 , paragrafi 2 e 3 . Articolo 5 1 . L ' introduzione nella Comunità di esemplari di cui agli articoli 2 e 3 è subordinata alla presentazione , presso l ' ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali , di una licenza d ' importazione o certificato d ' importazione previsti a tal fine all ' articolo 10 . 2 . L ' esportazione o la riesportazione fuori della Comunità di esemplari di cui all ' articolo 2 è subordinata alla presentazione , presso l ' ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali , del documento di cui all ' articolo 10 , paragrafo 3 . 3 . Gli uffici doganali presso i quali sono state presentate le licenze , in conformità dei paragrafi 1 e 2 , restituiscono le licenze all ' organo di gestione dello Stato membro dal quale dipendono . 4 . In deroga ai paragrafi 1 e 2 , la presentazione , presso i competenti servizi doganali , delle licenze di cui all ' articolo 10 non è richiesta per quanto riguarda gli esemplari introdotti nella Comunità e posti sotto un regime di transito doganale o di deposito provvisorio , a condizione che un documento di esportazione applicabile a tali esemplari sia rilasciato dall ' organo di gestione del paese esportatore . In tal caso gli Stati membri possono esigere la presentazione della documentazione di esportazione prevista dalla convenzione o di un documento che ne comprovi l ' esistenza . Articolo 6 1 . È vietato esporre a scopi commerciali , vendere , detenere per la vendita , offrire in vendita o trasportare per la vendita esemplari di cui all ' articolo 2 , lettera a ) , e all ' articolo 3 , paragrafo 1 , salvo deroga che può essere accordata dagli Stati membri , prendendo in considerazione gli obiettivi della convenzione e le disposizioni della direttiva 79/409/CEE del Consiglio , del 2 aprile 1979 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( 5 ) , per le seguenti ragioni : a ) gli esemplari sono entrati , conformemente alla convenzione e prima dell ' entrata in vigore del presente regolamento , nel territorio in cui quest ' ultimo è applicabile ; b ) gli esemplari di una specie animale sono stati allevati in cattività , gli esemplari di una specie vegetale sono stati moltiplicati artificialmente , gli esemplari sono parti di tali animali o vegetali , o sono stati ricavati dagli stessi ; c ) gli esemplari sono destinati a scopi di ricerca , di insegnamento o di allevamento o coltivazione ; d ) gli esemplari originari di uno Stato membro sono stati tolti dal loro ambiente naturale in virtù di disposizioni vigenti in tale Stato membro o con l ' autorizzazione delle autorità competenti dello stesso ; e ) gli esemplari sono entrati , conformemente alla convenzione e dopo l ' entrata in vigore del presente regolamento , nel territorio in cui quest ' ultimo è applicabile e non sono utilizzati per scopi essenzialmente commerciali . 2 . I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli esemplari di cui all ' articolo 2 , lettere b ) e c ) , non contemplati dal paragrafo 1 se questi sono stati introdotti in violazione dell ' articolo 5 . 3 . Prendendo in particolare considerazione l ' articolo VIII della convenzione , le autorità competenti degli Stati membri hanno la facoltà di vendere gli esemplari da esse sequestrati a norma del presente regolamento o di legislazioni nazionali e tali esemplari possono essere allora utilizzati a tutti i fini utili come se fossero stati introdotti legalmente . Articolo 7 Gli Stati membri comunicano alla Commissione l ' elenco e gli indirizzi degli organi di gestione e delle autorità scientifiche di cui all ' articolo IX della convenzione , nonchù , se del caso , delle altre autorità competenti di cui al presente regolamento . La Commissione pubblica questi dati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Articolo 8 Le competenti autorità degli Stati membri : a ) rilasciano le licenze e i certificati di cui all ' articolo 10 o vistano i certificati di importazione di cui all ' articolo 10 , paragrafo 2 ; b ) autorizzano le deroghe di cui all ' articolo 6 ; c ) rilasciano i certificati di cui all ' articolo 11 e l ' etichetta di cui all ' articolo 12 ; d ) rinviano agli organi di gestione che le hanno rilasciate le licenze loro trasmesse dagli uffici doganali in applicazione dell ' articolo 5 ; e ) comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre i registri e le relazioni previsti dall ' articolo VIII , paragrafi 6 e 7 , della convenzione . Articolo 9 1 . Fatto salvo l ' articolo 15 , ogni Stato membro riconosce le decisioni delle autorità competenti degli altri Stati membri . 2 . Ad eccezione del documento di cui all ' articolo 11 , lettera a ) , le licenze e i certificati di cui al presente regolamento rilasciati in uno Stato membro sono validi in tutta la Comunità . 3 . Le richieste di licenze di importazione , di cui all 'articolo 10 , paragrafo 1 , sono trasmesse all ' organo di gestione competente per il luogo di destinazione dell ' esemplare . 4 . Le richieste di licenze di introduzione per esemplari provenienti dal mare sono trasmesse all ' organo di gestione competente per il luogo di introduzione degli esemplari . 5 . Le richieste di licenze di esportazione e di certificati di riesportazione di esemplari vivi , di cui all ' articolo 10 . paragrafo 3 , sono trasmesse all ' organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trova l ' esemplare . Articolo 10 1 . a ) L ' introduzione nella Comunità di esemplari di cui all ' articolo 2 , lettera a ) , ed all ' articolo 3 , provenienti da paesi terzi o dal mare , è subordinata alla presentazione di una licenza di importazione . b ) Le licenze di importazione previste all ' articolo 3 , paragrafo 2 , sono concesse soltanto se : - è evidente o è dimostrato in modo attendibile dal richiedente che la cattura o la raccolta dell ' esemplare nel suo ambiente naturale non influisce negativamente sulla conservazione delle specie , nù sull ' area di distribuzione delle relative popolazioni ; - il richiedente dimostra con documenti rilasciati dalle competenti autorità del paese d ' origine che l ' esemplare è stato procurato conformemente alle normative per la tutela della specie in causa ; - in caso di importazione di un animale vivo , il richiedente dimostra che il destinatario previsto dispone degli impianti adatti per una sistemazione e per le abitudini delle specie e che sono garantite le cure adatte ; - non si oppongono altre esigenze in materia di conservazione della specie . Le licenze sono eventualmente corredate di disposizioni complementari per garantire l ' osservanza di tali condizioni . 2 . L ' introduzione nella Comunità di esemplari di tutte le altre specie contemplate dal presente regolamento , provenienti da paesi terzi o dal mare , è subordinata alla presentazione di una licenza di importazione o di un certificato di importazione vistato dal servizio doganale e attestante che le formalità prescritte dalla convenzione sono state espletate . La licenza di importazione e il certificato di importazione sono stabiliti su un formulario identico . 3 . L ' esportazione o la riesportazione fuori della Comunità degli esemplari di cui all ' articolo 2 è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione a seconda dei casi , oppure , nel caso di piante riprodotte artificialmente , di una delle due di tali licenze o del documento di cui all ' articolo 11 , lettera b ) . Articolo 11 Le autorità competenti rilasciano , su richiesta dell ' interessato , corredata dei necessari documenti giustificativi , i certificati seguenti : a ) un documento attestante che un dato esemplare è entrato , conformemente alla convenzione , nel territorio cui si applica il presente regolamento , prima dell ' entrata in vigore dello stesso , ovvero che è stato acquistato prima che la convenzione fosse applicabile alla detta specie ; b ) un documento attestante che si tratta di un esemplare di una specie animale nato e allevato in cattività o un esemplare di una specie vegetale riprodotto artificialmente o che si tratta di una parte di un animale o di una pianta di questo genere , o di un prodotto da essi derivato . Articolo 12 In deroga all ' articolo 5 , la presentazione ai servizi doganali dei documenti di cui all ' articolo 10 non è generalmente richiesta per gli esemplari da erbario e da museo conservati , essiccati o in inclusione , nù per le piante vive recanti un ' etichetta il cui modello è fissato secondo la procedura dell ' articolo 21 ovvero un ' etichetta analoga , rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo , quando si tratta di prestiti , di doni e di scambi a fini non commerciali tra scienziati ed istituti scientifici registrati da un organo di gestione del rispettivo Stato . Articolo 13 1 . Se gli esemplari di cui all ' articolo 2 , lettera a ) , e all ' articolo 3 , paragrafo 1 , che ai sensi della licenza di importazione devono essere conservati a un indirizzo determinato , sono spediti in un altro Stato membro dopo l ' immissione in libera pratica , alle autorità competenti della Stato membro di spedizione deve essere apportata la prova che le merci hanno avuto la destinazione prescritta . 2 . Ogni trasporto all ' interno della Comunità di animali vivi delle specie di cui all ' articolo 2 , lettera a ) , e all ' articolo 3 , paragrafo 1 , con partenza dall ' indirizzo specificato nella licenza di importazione , è subordinato ad un ' autorizzazione preliminare rilasciata dall ' organo o dagli organi di gestione interessati . 3 . Se gli esemplari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sottoposti al regime di transito comunitario , il principale obbligato appone nella casella della dichiarazione di transito comunitario che è riservata alla designazione delle merci una delle diciture seguenti : - « Specie minacciate di estinzione » ; Articolo 14 Deroghe agli articoli 5 e 10 possono essere accordate dagli Stati membri per gli esemplari che sono oggetti personali o sono destinati ad uso domestico . Articolo 15 1 . Per quanto riguarda le specie a cui si applica il presente regolamento , gli Stati membri possono mantenere o prendere misure più rigorose per uno o più dei seguenti scopi , in osservanza del trattato , in particolare dell ' articolo 36 : a ) miglioramento delle condizioni di sopravvivenza degli esemplari vivi nei paesi destinatari ; b ) conservazione delle specie indigene ; c ) conservazione di una specie o di una popolazione di una specie nel paese d ' origine . Allorchù , conformemente al presente paragrafo , uno Stato membro prende le misure in questione che in nessun caso possono essere motivate da considerazioni di politica commerciale , queste devono applicarsi anche agli scambi con i paesi terzi . 2 . Se uno Stato membro intende ricorrere al paragrafo 1 , esso informa immediatamente la Commissione delle misure che si propone di prendere . 3 . Per proteggere la salute e la vita degli animali e delle piante , gli Stati membri possono prendere , per le specie non contemplate dal presente regolamento , misure analoghe a quelle in esso previste . Articolo 16 I punti di entrata e quelli di uscita , eventualmente fissati dagli Stati membri in conformità dell ' articolo VIII , paragrafo 3 , della convenzione , sono notificati alla Commissione , che ne pubblica l ' elenco nella /Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Articolo 17 1 . Gli Stati membri e la Commissione si scambiano i dati necessari per l ' applicazione del presente regolamento . 2 . Le informazioni fornite a norma del presente regolamento non possono essere divulgate nù utilizzate a scop diversi da quello per cui sono state richieste , a meno di un ' autorizzazione esplicita da parte di chi le ha fornite e purchù le disposizioni in vigore nello Stato membro che le ha ricevute non vietino tale uso . Tutte le informazioni comunicate , soggette all ' obbligo del segreto professionale , godono della protezione garantita a tali informazioni sia dalla legislazione dello Stato membro che le ha ricevute , sia dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle autorità della Comunità . Le informazioni soggette all ' obbligo del segreto professionale possono in particolare essere comunicate solo a persone che lavorano negli Stati membri o in seno alle istituzioni comunitarie e le cui funzioni richiedono l ' accesso alle informazioni stesse . Articolo 18 Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie relative alle ricerche che riguardano la situazione delle specie minacciate di estinzione e i metodi di controllo del commercio riguardo alle parti o ai prodotti ricavati da animali o da piante affinchù la Commissione possa eventualmente prendere le iniziative adeguate per il coordinamento di queste ricerche . A tale riguardo gli Stati membri prendono in considerazione i lavori effettuati dalle organizzazioni internazionali che esistono nel settore . Articolo 19 È istituito un comitato della convenzione , in seguito denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione . Articolo 20 Il comitato esamina qualsiasi problema relativo all ' applicazione del presente regolamento ad esso sottoposto dal suo presidente , o su iniziativa di quest ' ultimo o dietro richiesta del rappresentante di uno Stato membro . Articolo 21 1 . Secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 il comitato : a ) determina il tipo dei documenti di cui agli articoli 10 e 11 , il modello delle etichette di cui all ' articolo 12 nonchù i marchi , i piombi e i contrassegni di cui all ' articolo VI della convenzione ; b ) fissa le condizioni uniformi per il rilascio dei documenti di cui agli articoli 10 e 11 ; c ) stabilisce i principi che disciplinano la validità e l ' uso del documento di cui all ' articolo 11 , lettera a ) , e la concessione delle deroghe di cui all ' articolo 14 . 2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire tenendo conto dell ' urgenza del problema di cui trattasi . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto . 3 . a ) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del comitato . b ) Se le disposizioni previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta sulle disposizioni da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata . c ) Se , allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui il Consiglio è stato adito , quest ' ultimo non ha deliberato , le disposizioni in questione sono adottate dalla Commissione . Articolo 22 Ciascuno Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che adotta per l ' applicazione del presente regolamento . La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri . Articolo 23 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Gli articoli da 1 a 17 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1984 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1982 . Per il Consiglio Il Presidente Ch . CHRISTENSEN ( 1 ) GU n . C 243 del 22 . 9 . 1980 , pag . 16 . ( 2 ) GU n . C 327 del 14 . 12 . 1981 , pag . 105 . ( 3 ) GU n . C 138 del 9 . 6 . 1981 , pag . 5 . ( 4 ) GU n . C 139 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 103 del 25 . 4 . 1979 , pag . 1 . ALLEGATO A CONVENZIONE sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione GLI STATI CONTRAENTI , RICONOSCENDO che la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la loro bellezza e per la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali , che deve essere protetto dalle generazioni presenti e future ; COSCIENTI del valore sempre crescente , dal punto di vista estetico , scientifico , culturale , ricreativo ed economico , della fauna e della flora selvatiche ; RICONOSCENDO che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatiche ; RICONOSCENDO inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di determinate specie della fauna e della flora selvatiche contro un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale ; CONVINTI che si devono prendere d ' urgenza delle misure a questo scopo , HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE : Articolo I Definizioni Ai fini della presente convenzione , e salvo che il contesto richieda un ' altra interpretazione , le espressioni seguenti significano : a ) « specie » : ogni specie , sottospecie , oppure un gruppo di esseri viventi relativi alle medesime e geograficamente isolato ; b ) « specimen » : i ) qualsiasi animale o qualsiasi pianta , vivi o morti ; ii ) nel caso di un animale : per le specie iscritte nelle appendici I e II , ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall ' animale , facilmente identificabili , e , per le specie iscritte nell ' appendice III , ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall ' animale , facilmente identificabili , quando sono menzionati nella suddetta appendice ; iii ) nel caso di una pianta : per le specie iscritte nell ' appendice I , ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta , facilmente identificabili , e , per le specie iscritte nell ' appendice II o nell ' appendice III , ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta , facilmente identificabili , quando sono menzionati nelle suddette appendici ; c ) « commercio » : l ' esportazione , la riesportazione , l ' importazione e l ' introduzione con provenienza dal mare ; d ) « riesportazione » : l ' esportazione di qualunque specimen precedentemente importato ; e ) « introduzione con provenienza dal mare » : il trasporto , in uno Stato , di specimens di specie che sono stati presi nell ' ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato ; f ) « autorità scientifica » : un ' autorità scientifica nazionale designata conformemente all ' articol IX ; g ) « autorità amministrativa » : un ' autorità amministrativa nazionale designata conformemente all ' articolo IX ; h ) « parte » : uno Stato per il quale la presente convenzione è entrata in vigore . Articolo II Principi fondamentali 1 . L ' appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio . Il commercio degli specimens di tali specie deve essere sottomesso ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza , e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali . 2 . L ' appendice II comprende : a ) tutte le specie che , pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale , potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli specimens di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza ; b ) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione , allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli specimens di specie iscritte nell ' appendice II in applicazione della lettera a ) . 3 . L ' appendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte , nei limiti di sua competenza , ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento , e tali da richiedere la cooperazione delle altre parti per il controllo del commercio . 4 . Le parti non permetteranno il commercio degli specimens delle specie iscritte nelle appendici I , II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente convenzione . Articolo III Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell ' appendice I 1 . Ogni commercio di specimens di una specie iscritta nell ' appendice I dovrà essere conforme alle disposizioni del presente articolo . 2 . L ' esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione , il quale permesso sarà concesso soltanto dopo soddisfatti i seguenti requisiti : a ) un ' autorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata ; b ) un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato ; c ) un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite , di malattie o di maltrattamenti ; d ) un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che un permesso di importazione è stato accordato per il suddetto , specimen . 3 . L ' importazione di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di importazione e di un permesso di esportazione oppure un certificato di riesportazione . Un permesso di importazione deve soddisfare alle condizioni seguenti : a ) un ' autorità scientifica dello Stato di importazione avrà emesso il parere che gli scopi dell ' importazione non nuocciono alla sopravvivenza della detta specie ; b ) un ' autorità scientifica dello Stato di importazione avrà la prova che , nel caso di uno specimen vivente , il destinatario possiede le installazioni adeguate allo scopo di conservarlo e di trattarlo con cura ; c ) un ' autorità amministrativa dello Stato di importazione ha la prova che lo specimen non sarà utilizzato per fini principalmente commerciali . 4 . La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione . Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti : a ) un ' autorità amministrativa dello stato di riesportazione avrà la prova che lo specimen è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente convenzione ; b ) un ' autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite , di malattie o di maltrattamenti ; c ) un ' autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che un permesso di importazione è stato accordato per qualunque specimen vivente . 5 . L ' introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione di un certificato da parte dell ' autorità amministrativa dello Stato , nel quale lo specimen è stato introdotto . Il detto certificato dovrà soddisfare alle condizioni seguenti : a ) un ' autorità scientifica dello Stato , nel quale lo specimen è stato introdotto , avrà emesso il parere che l ' introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie ; b ) un ' autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che , nel caso di uno specimen vivente , il destinatario ha le istallazioni adeguate per conservarlo e trattarlo con cura ; c ) un ' autorità amministrativa dello Stato , nel quale lo specimen è stato introdotto , avrà la prova che lo specimen stesso non sarà utilizzato a fini principalmente commerciali . Articolo IV Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell ' appendice II 1 . Qualunque commercio di specimen di una specie iscritta nell ' appendice II deve essere conforme alle disposizioni del presente articolo . 2 . L ' esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione . Questo permesso deve soddisfare alle condizioni seguenti : a ) un ' autorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata ; b ) un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato ; c ) un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite , di malattie o di maltrattamenti . 3 . Per ognuna delle parti , un ' autorità scientifica sorveglierà in maniera continua la concessione , ad opera della medesima parte , dei permessi di esportazione per gli specimens di specie iscritte all ' appendice II , come pure le esportazioni reali di questi specimens . Quando un ' autorità scientifica determinerà che l ' esportazione di specimen di una qualunque di queste specie dev ' essere limitata allo scopo di conservarla , in tutto il suo habitat , ad un livello compatibile con la sua funzione negli ecosistemi in cui si trova , e ad un livello nettamente superiore a quello che causerebbe la iscrizione della detta specie nell ' appendice I , essa informerà l ' autorità amministrativa competente comunicando le misure appropriate da prendere per limitare la concessione dei permessi di esportazione per il commercio degli specimens della detta specie . 4 . L ' importazione di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice II sarà soggetta alla preventiva presentazione sia di un permesso di esportazione , sia di un certificato di riesportazione . 5 . La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione . Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti : a ) un ' autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che lo specimen è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente convenzione ; b ) un ' autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite , di malattie o di maltrattamenti . 6 . L ' introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione di un certificato emesso dall ' autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto . Detto certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti : a ) un ' autorità scientifica dello Stato nel quale detto specimen è stato introdotto avrà emesso il parere che l ' introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie ; b ) un ' autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà trattato in maniera tale da evitare i rischi di ferite , di malattie o di maltrattamenti . 7 . I certificati di cui al paragrafo 6 più sopra possono essere concessi , su parere dell ' autorità scientifica emanato dopo consultazioni con altre autorità scientifiche nazionali , e , se del caso , con autorità scientifiche internazionali , per il numero totale di specimen di cui è autorizzata l ' introduzione durante periodi non superiori a un anno . Articolo V Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell ' appendice III 1 . Qualunque commercio di specimens di una specie iscritta nell ' appendice III deve essere conforme alle disposizioni del presente articolo . 2 . L ' esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice III da parte di qualunque Stato , che ha iscritto la detta specie nell ' appendice III , sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione che dovrà soddisfare alle condizioni seguenti : a ) un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen in questione non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato ; b ) un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite , di malattie o di maltrattamenti . 3 . Salvo i casi previsti al paragrafo 4 del presente articolo , l ' importazione di qualunque specimen di una specie iscritta nell ' appendice III sarà soggetta alla presentazione preventiva di un certificato d ' origine , e , nel caso di una importazione con provenienza da uno Stato che ha iscritto la detta specie nell ' appendice III , di un permesso d ' esportazione . 4 . Quando si tratta di una riesportazione , un certificato emesso dall ' autorità amministrativa dello Stato di riesportazione , che precisi che lo specimen è stato trasformato in questo Stato , oppure che verrà riesportato , costituirà prova per lo Stato di importazione che le disposizioni della presente convenzione sono state rispettate per gli specimens in questione . Articolo VI Permessi e certificati 1 . I permessi e certificati rilasciati in virtù delle disposizioni degli articoli III , IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente articolo . 2 . Un permesso di esportazione deve contenere le informazioni precisate nel modulo riprodotto nell ' appendice IV ; esso non sarà valevole per l ' esportazione che per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio . 3 . Qualunque permesso o certificato deve contenere il titolo della presente convenzione ; contiene il nome e il timbro dell ' autorità amministrativa che lo ha emanato ed un numero di controllo attribuito dall ' autorità amministrativa . 4 . Qualunque copia di un permesso o di un certificato emanato da un ' autorità amministrativa deve essere chiaramente marcata come copia e non può essere utilizzata al posto dell ' originale di un permesso o di un certificato , a meno che non sia stipulato altrimenti sulla copia . 5 . Si richiederà un permesso o un certificato separato per ogni spedizione di specimens . 6 . Un ' autorità amministrativa dello Stato di importazione di qualunque specimen annullerà e conserverà il permesso di esportazione o certificato di riesportazione e qualsiasi permesso di importazione corrispondente presentato in relazione all ' importazione del detto specimen . 7 . Quando ciò sia fattibile e appropriato , un ' autorità amministrativa potrà fissare una marca su qualunque specimen per facilitarne l ' identificazione . A tale scopo , marca significa qualunque impressione o stampiglia indelebile , sigillo di piombo o altro mezzo adeguato ad identificare uno specimen , e tale marca sarà studiata e progettata in modo tale che la sua falsificazione ad opera di persone non autorizzate sia resa più difficile possibile . Articolo VII Esenzioni e altre disposizioni speciali in relazione al commercio 1 . Le disposizioni degli articoli III , IV e V non si applicheranno al transito o trasbordo di specimens attraverso il territorio , o nel territorio , di una parte mentre gli specimens restano sotto controllo doganale . 2 . Quando un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione o di riesportazione avrà verificato che uno specimen fu acquistato anteriormente alla data in cui entrarono in vigore le disposizioni della presente convenzione rispetto a detto specimen le disposizioni degli articoli III , IV e V non si applicheranno a questo specimen se la detta autorità emette un certificato a tale effetto . 3 . Le disposizioni degli articoli III , IV e V non si applicheranno a specimens che siano articoli personali o di uso domestico . Queste regole peraltro non si applicheranno nei seguenti casi : a ) nel caso di specimens iscritti nell ' appendice I , se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza e vengano importati in questo Stato ; oppure b ) nel caso di specimens iscritti nell ' appendice III : i ) se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza e in uno Stato nel cui ambiente selvatico si è verificata la cattura o la raccolta ; ii ) se i medesimi vengono importati nello Stato di residenza abituale del proprietario ; iii ) lo Stato nel quale si è verificata la cattura o la raccolta richiede la previa concessione di un permesso di esportazione prima di qualsiasi esportazione di detti specimens ; a meno che un ' autorità amministrativa non abbia verificato che gli specimens furono acquisiti prima che le disposizioni della presente convenzione entrassero in vigore rispetto a tale specimen . 4 . Gli specimens di una specie animale iscritta nell ' appendice I e allevati in cattività per fini commerciali , o di una specie vegetale iscritta nell ' appendice I e riprodotti artificialmente per fini commerciali , saranno considerati specimens delle specie iscritte nell ' appendice II . 5 . Quando un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà verificato che qualunque specimen di una specie animale è stato allevato in cattività o che qualunque specimen di una specie vegetale è stato riprodotto artificialmente , o che si tratta di una parte di un tale animale o di una tale pianta , o di uno dei suoi prodotti , un certificato di questa autorità amministrativa a tale effetto sarà accettato in sostituzione dei permessi richiesti in conformità alle disposizioni degli articoli III , IV e V . 6 . La disposizioni degli articoli III , IV e V non si applicheranno al prestito , donazione o interscambio non commerciale fra scienziati o istituzioni scientifiche che risultano registrati da una autorità amministrativa del loro Stato , relativamente a specimens da erbario , altri specimens conservati , disseccati o inglobati da museo , e materiali di piante vive che portino un ' etichetta emessa o approvata da un ' autorità amministrativa . 7 . Un ' autorità amministrativa di qualunque Stato potrà accordare deroghe rispetto ai requisiti degli articoli III , IV e V , e permettere il movimento , senza permessi o certificati , di specimens che formino parte di un giardino zoologico , circo , collezione zoologica o botanica ambulante o altre mostre itineranti , a condizione che : a ) l ' esportatore o importatore dichiari le caratteristiche complete di questi specimens all ' autorità amministrativa ; b ) i detti specimens rientrino nelle categorie specificate al paragrafo 2 o 5 del presente articolo ; c ) l ' autorità amministrativa abbia verificato che qualunque specimen vivente venga trasportato e curato in maniera tale che si riduca al minimo il rischio di ferite , di malattie o di maltrattamenti . Articolo VIII Misure che dovranno essere prese dalle parti 1 . Le parti adotteranno le misure appropriate in vista dell ' applicazione delle disposizioni della presente convenzione e per proibire il commercio di specimens in violazione delle medesime . Queste misure comprenderanno : a ) sanzioni penali che colpiscono sia il commercio , sia la detenzione di tali specimens ; b ) la confisca o il rinvio allo Stato esportatore degli specimens in questione . 2 . Oltre alle misure prese in conformità al paragrafo 1 del presente articolo , qualunque parte potrà , quando lo reputi necessario , prevedere una qualunque procedura di rimborso interno per le spese incontrate a seguito della confisca di uno specimen acquisito in violazione delle misure prese in applicazione della presente convenzione . 3 . Per quanto possibile , le parti cureranno che le formalità richieste per il commercio degli specimens siano eseguite con un minimo di dilazione . Allo scopo di facilitare queste formalità , ognuna delle parti dovrà designare dei porti di uscita e dei porti d ' entrata dove gli specimens dovranno essere presentati per essere sdoganati . Del pari le parti dovranno verificare che ogni specimen vivo , durante qualunque periodo di transito , permanenza o trasporto , sia adeguatamente trattato , allo scopo di ridurre al minimo il rischio di ferite , di malattie o di maltrattamenti 4 . Nel caso di confisca di uno specimen vivente in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo : a ) lo specimen sarà affidato ad una autorità amministrativa dello Stato che effettua la confisca ; b ) l ' autorità amministrativa , dopo una consultazione con lo Stato di esportazione , rimanderà lo specimen al suddetto Stato a spese del medesimo , oppure ad un centro di osservazione e salvaguardia o ad altro luogo considerato dalla detta autorità amministrativa appropriato e compatibile con gli scopi della presente convenzione ; c ) l ' autorità amministrativa potrà ottenere il consiglio di un ' autorità scientifica , oppure , quando lo riterrà desiderabile , potrà consultarsi con la segreteria , allo scopo di facilitare la decisione da prendersi in conformità col capoverso b ) del presente paragrafo , comprendendosi in ciò la scelta del centro di osservazione e salvaguardia o di un altro luogo . 5 . Un centro di osservazione e salvaguardia , come definito dal paragrafo 4 del presente articolo , è un ' istituzione designata da un ' autorità amministrativa per aver cura degli specimens viventi , specialmente di quelli che fossero stati confiscati . 6 . Ognuna delle parti dovrà tenere registri relativi al commercio di specimen delle specie iscritte nelle appendici I , II e III , i quali registri dovranno contenere : a ) i nomi e gli indirizzi degli esportatori e degli importatori ; b ) il numero e la natura dei permessi e certificati emessi ; gli Stati con i quali si è verificato il detto commercio ; le quantità e tipi di specimens , i nomi delle specie iscritte nelle appendici I , II e III , e , se del caso , la grandezza e il sesso dei detti specimens . 7 . Ognuna delle parti preparerà e trasmetterà alla segreteria rapporti periodici in merito all ' applicazione delle disposizioni della presente convenzione , e in particolare : a ) un rapporto annuale che contenga un riassunto delle informazioni menzionate al capoverso b ) del paragrafo 6 del presente articolo ; b ) un rapporto biennale in merito alle misure legislative , regolamentari e amministrative adottate al fine di adempiere alle disposizioni della presente convenzione . 8 . Le informazioni , alle quali si riferisce il paragrafo 7 del presente articolo saranno disponibili per il pubblico nella misura in cui ciò non è incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari della parte interessata . Articolo IX Autorità amministrative e scientifiche 1 . Ai fini della presente convenzione , ognuna delle parti designerà : a ) una o più autorità amministrative competenti per concedere permessi o certificati in nome della detta parte ; b ) una o più autorità scientifiche . 2 . Al momento del deposito degli strumenti di ratifica , accettazione , approvazione o adesione , ogni Stato comunicherà al governo depositario il nome e l ' indirizzo della autorità amministrativa autorizzata per comunicare con le altre parti e con la segreteria . 3 . Qualunque variazione nelle designazioni o autorizzazioni previste nel presente articolo sarà comunicata alla segreteria della parte corrispondente , allo scopo di far si che venga trasmessa a tutte le rimanenti parti . 4 . Su domanda della segreteria o di qualunque autorità amministrativa designata in conformità col paragrafo 2 del presente articolo , l ' autorità amministrativa designata da una parte trasmetterà modelli di timbri , sigilli , e altri mezzi utilizzati per autenticare permessi o certificati . Articolo X Commercie con stati che non sono parti della convenzione Nel caso di un ' esportazione o riesportazione con destinazione ad uno Stato che non è parte della presente convenzione , oppure di un ' importazione con provenienza da un tale Stato , le parti possono , invece dei permessi e dei certificati richiesti dalla presente convenzione , accettare dei documenti simili , rilasciati dalle autorità competenti di tale Stato ; questi documenti devono , per la parte essenziale , conformarsi alle condizioni richieste per la concessione dei permessi e certificati di cui alla presente convenzione . Articolo XI Conferenza delle parti 1 . La segreteria convocherà una conferenza delle parti non più tardi di due anni dall ' entrata in vigore della presente convenzione . 2 . Successivamente , la segreteria convocherà riunioni ordinarie della conferenza almeno una volta ogni due anni , a meno che la conferenza decida altrimenti , nonchù riunioni straordinarie in qualsiasi momento , su domanda , per iscritto , di almeno un terzo delle parti . 3 . Nelle riunioni ordinarie o straordinarie della conferenza , le parti esamineranno l ' applicazione della presente convenzione e potranno : a ) adottare qualunque misura necessaria per facilitare il disimpegno delle funzioni della segreteria ; b ) considerare e adottare emendamenti alle appendici I e II in conformità con quanto dispone l ' articolo XV ; c ) analizzare il progresso realizzato nella restaurazione e conservazione delle specie iscritte nelle appendici I , II e III ; d ) ricevere e considerare le informazioni presentate dalla segreteria o da qualcuna delle parti ; e ) se del caso , formulare raccomandazioni destinate a migliorare l ' efficacia della presente convenzione . 4 . In ogni riunione ordinaria della conferenza , le parti potranno determinare la data e la sede della successiva riunione ordinaria che si terrà in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo . 5 . In qualunque riunione , le parti potranno determinare e adottare regole di procedimento per la riunione stessa . 6 . La Nazioni Unite , i relativi organismi specializzati e l ' Ente internazionale per l ' energia atomica , come pure qualsiasi Stato non facente parte della presente convenzione , potranno essere rappresentati nelle riunioni della conferenza per mezzo di osservatori che avranno diritto a partecipare senza voto . 7 . Qualunque organismo o ente tecnicamente qualificato nella protezione , preservazione o amministrazione della fauna e delle flora selvatiche e che sia compreso in una qualsiasi delle categorie menzionate in seguito potrà comunicare alla segreteria il suo desiderio di essere rappresentato da parte di un osservatore alle riunioni della conferenza , e vi sarà ammesso salvo che vi si oppongano almeno un terzo delle parti presenti : a ) organismi o enti internazionali , sia governativi che non governativi nazionali ; b ) organismi o enti nazionali non governativi che sono stati autorizzati a questo scopo dallo Stato in cui sono domiciliati . Una volta ammessi , questi osservatori avranno il diritto di partecipare senza voto ai lavori della riunione . Articolo XII La segreteria 1 . All ' entrata in vigore della presente convenzione , il direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l ' ambiente fornirà una segreteria . Nella misura in cui lo giudicherà opportuno , il direttore esecutivo potrà essere aiutato da organismi o enti internazionali o nazionali , governativi o non governativi , con competenza tecnica nella protezione , conservazione e amministrazione della fauna e della flora selvatiche . 2 . Le funzioni della segreteria comprenderanno le seguenti : a ) organizzare le conferenze delle parti e prestar loro i necessari servizi ; b ) disimpegnare le funzioni che le sono affidate in conformità con gli articoli XV e XVI della presente convenzione ; c ) realizzare studi scientifici e tecnici , in conformità con programmi autorizzati dalla conferenza delle parti , che contribuiscano alla migliore applicazione della presente convenzione , compresi studi connessi con le norme relative all ' adeguata preparazione e imbarco di specimens viventi e ai mezzi per la loro identificazione ; d ) studiare le informazioni delle parti nonchù i rapporti delle medesime e richiedere ad esse qualunque informazione addizionale che da questo punto di vista fosse necessaria per assicurare la migliore applicazione della presente convenzione ; e ) segnalare all ' attenzione delle parti qualunque questione connessa con gli scopi della presente convenzione ; f ) pubblicare periodicamente , e distribuire alle parti , endizioni revisionate delle appendici I , II e III , oltre a qualunque altra informazione che potesse facilitare l ' identificazione di specimens delle specie comprese nelle dette appendici ; g ) preparare rapporti annuali per le parti in merito alle attività della segreteria e sull ' applicazione della presente convenzione , oltre a tutti gli altri rapporti e informazioni che venissero richiesti dalle parti ; h ) formulare raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi e disposizioni della presente convenzione , compreso lo scambio di informazioni di natura scientifica o tecnica ; i ) disimpegnare qualunque altra funzione che le fosse affidata dalle parti . Articolo XIII Misure internazionali 1 . Quando la segreteria , in base ad informazione ricevuta , si troverà a considerare che una qualunque specie iscritta nelle appendici I e II è minacciata dal commercio di specimens di detta specie , oppure che le disposizioni della presente convenzione non vengono applicate in maniera efficace , la segreteria comunicherà questa informazione all ' autorità amministrativa autorizzata dalla parte o dalle parti interessate . 2 . Quando una parte riceve comunicazione dei fatti indicati al paragrafo 1 del presente articolo , essa informerà , il più rapidamente possibile e nella misura in cui la sua legislazione lo permette , la segreteria di tutti i fatti a ciò connessi , e se del caso proporrà misure correttive . Quando la parte stimerà che occorre procedere ad un ' inchiesta , la stessa potrà essere eseguita da una o più persone espressamente autorizzate dalla rispettiva parte . 3 . Le informazioni fornite dalla parte o procedenti da un ' inchiesta fatta in conformità con quanto previsto al paragrafo 2 del presente articolo , sarà esaminata dalla seguente conferenza delle parti , la quale potrà formulare qualunque raccomandazione consideri opportuna . Articolo XIV Effetto sopra la legislazione nazionale e convenzioni internazionali 1 . Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in alcun modo il diritto delle parti di adottare : a ) misure interne più strette rispetto alle condizioni di commercio , cattura , possesso o trasporto di specimens di specie incluse nelle appendici I , II e III , misure che possono arrivare fino all ' interdizione completa ; oppure b ) misure interne che limitino o proibiscano il commercio , la cattura , il possesso o il trasporto di specie non incluse nelle appendici I , II o III . 2 . Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in modo alcuno le disposizioni di qualunque misura interna o le obbligazioni delle parti derivanti da un trattato , convenzione o accordo internazionale relativi ad altri aspetti del commercio , cattura , possesso o trasporto di specimens , già in vigore o con entrata in vigore posteriore per qualunque delle parti , ivi comprese le misure relative alle dogane , la salute pubblica o le quarantene di vegetali o animali . 3 . Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in alcun modo le disposizioni o obbligazioni derivanti dai trattati , convenzioni o accordi internazionali conclusi fra Stati e che creano un ' unione o accordo commerciale regionale che stabilisce o mantiene un regime doganale comune rispetto all ' esterno che sopprime le barriere doganali interne fra le parti rispettive in quanto si riferiscono al commercio fra gli Stati membri di quest ' unione o accordo . 4 . Uno Stato parte della presente convenzione , che è anche parte di un altro trattato , di un ' altra convenzione o di un altro accordo internazionale , in vigore al momento dell ' entrata in vigore della presente convenzione , e le cui disposizioni accordano una protezione alle specie marine iscritte nell ' appendice II , sarà liberato dagli obblighi ad esso imposti in virtù delle disposizioni della presente convenzione per ciò che concerne il commercio degli specimens di specie iscritte nell ' appendice II catturati da navi immatricolate in questo Stato e conformemente alle disposizioni del detto trattato , della detta convenzione o del detto accordo internazionale . 5 . Nonostante le disposizioni degli articoli III , IV e V della presente convenzione , per l ' esportazione d ' uno specimen catturato in conformità col paragrafo 4 del presente articolo si richiederà soltanto un certificato di un ' autorità amministrativa dello Stato dove avveniene l ' introduzione , che attesti che lo specimen è stato catturato in conformità alle disposizioni dei trattati , convenzioni o accordi internazionali relativi . 6 . Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto del mare da parte della conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare , convocata in conformità alla risoluzione 2750 C ( XXV ) dell ' assemblea generale delle Nazioni Unite , nù le rivendicazioni e tesi giuridiche presenti o future di qualunque Stato relativamente al diritto del mare e alla natura ed alla estensione della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione che esso esercita sulle navi che battono la sua bandiera . Articolo XV Emendamenti alle appendici I e II 1 . Nelle riunioni della conferenza delle parti si adotteranno le seguenti disposizioni in relazione all ' adozione di emendamenti alle appendici I e II : a ) qualunque parte potrà proporre emendamenti delle appendici I e II per la discussione alla seguente riunione . Il testo dell ' emendamento proposto dovrà essere comunicato alla segreteria con un anticipo non minore di 150 giorni rispetto alla data della riunione . La segreteria si consulterà con le rimanenti parti o enti interessati in conformità con quanto disposto nei capoversi b ) e c ) del paragrafo 2 del presente articolo e comunicherà le risposte a tutte le parti al più tardi 30 giorni prima della riunione ; b ) gli emendamenti saranno adottati da una maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti . A questo fine , « parti presenti e votanti » significa parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo . Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l ' adozione dell ' emendamento ; c ) gli emendamenti adottati in una riunione entreranno in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la riunione , con l ' eccezione della parti che formuleranno riserve in conformità al paragrafo 3 del presente articolo . 2 . In relazione agli emendamenti alle appendici I e II presentati nell ' intervallo fra due riunioni della conferenza delle parti , si applicheranno le seguenti disposizioni : a ) qualunque parte potrà proporre emendamenti delle appendici I e II affinchù siano esaminati nell ' intervallo fra due riunioni della conferenza mediante il procedimento per corrispondenza enunciato nel presente paragrafo ; b ) per ciò che si riferisce alle specie marine , la segreteria , all ' atto di ricevere il testo dell ' emendamento proposto , lo comunicherà immediatamente a tutte le parti . Inoltre si consulterà con gli enti intergovernativi che ebbero una qualche funzione in relazione alle dette specie , particolarmente allo scopo di ottenere qualunque informazione scientifica che si possa avere da esse e di assicurare la coordinazione delle misure di conservazione applicate da parte dei detti enti . La segreteria trasmetterà a tutte le parti , nel più breve tempo possibile , le opinioni espresse e i dati forniti dai suddetti enti , aggiungendo le proprie conclusioni e raccomandazioni ; c ) per ciò che si riferisce alle specie non marine , la segreteria , all ' atto di ricevere il testo dell ' emendamento proposto , lo comunicherà immediatamente a tutte le parti , e successivamente , nel più breve tempo possibile , comunicherà a tutte le parti le proprie raccomandazioni al riguardo . d ) qualunque parte , entro 60 giorni dopo la data nella quale la segreteria avrà comunicato le sue raccomandazioni alle parti in conformità coi capoversi b ) e c ) del presente paragrafo , potrà trasmettere alla segreteria i suoi propri commenti sull ' emendamento proposto , assieme a tutti i dati scientifici relativi e ad ogni altra informazione ; e ) la segreteria trasmetterà a tutte le parti , nel più breve tempo possibile , tutte le risposte ricevute , insieme con le proprie raccomandazioni ; f ) se la segreteria non riceverà nessuna obiezione all ' emendamento proposto nei 30 giorni decorrenti dalla data in cui essa comunicò le risposte ricevute conformemente alle disposizioni del capoverso e ) del presente paragrafo , l ' emendamento entrerà in vigore 90 giorni dopo per tutte le parti , con eccezione di quelle che avessero formulato riserve in conformità al paragrafo 3 del presente articolo ; g ) se la segreteria riceverà un ' obiezione da qualunque parte , l ' emendamento proposto sarà messo in votazione per corrispondenza in conformità alle disposizioni dei capoversi h ) , i ) e j ) del presente paragrafo ; h ) la segreteria notificherà a tutte le parti che è stata ricevuta un ' obiezione ; i ) salvo che la segreteria riceverà voti favorevoli , contrari o astenuti di almeno la metà delle parti entro 60 giorni a partire dalla data di notifica in conformità del capoverso h ) del presente paragrafo , l ' emendamento proposto sarà trasmesso alla seguente riunione della conferenza delle parti ; j ) nel caso in cui i voti ricevuti rappresentano almeno la metà delle parti , l ' emendamento proposto sarà adottato con una maggioranza di due terzi degli Stati che hanno votato a favore o contro ; k ) la segreteria notificherà a tutte le parti il risultato della votazione ; l ) se si adotterà l ' emendamento proposto esso entrerà in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la data in cui la segreteria notifica la sua adozione , salvo per le parti che formuleranno riserve in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo . 3 . Nel periodo di tempo di 90 giorni previsto al capoverso c ) del paragrafo 1 o nel capoverso I ) del paragrafo 2 del presente articolo , qualunque parte potrà formulare una riserva a detto emendamento mediante notifica scritta al governo depositario . Finchù non ritirerà la sua riserva , la parte sarà considerata come uno Stato non facente parte della presente convenzione per ciò che riguarda il commercio della specie relativa . Articolo XVI Appendice III e suoi emendamenti 1 . Qualunque parte potrà , in qualunque momento , inviare alla segreteria una lista di specie che essa dichiara sottoposte a regolamentazione nella sua giurisdizione al fine menzionato nel paragrafo 3 dell ' articolo II . Nell ' appendice III si includeranno il nome della parte che ha fatto includere la specie , il nome scientifico della specie presentata e qualsiasi parte o derivato dei relativi animali o vegetali , specificato rispetto alla detta specie ai fini del capoverso b ) dell ' articolo I . 2 . La segreteria comunicherà alle parti , il più rapidamente possibile dopo averle ricevute , le liste presentate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo . La lista entrerà in vigore come parte dell ' appendice III 90 giorni dopo la data della comunicazione . Dopo la comunicazione della detta lista , qualunque parte può , a mezzo notifica per iscritto al governo depositario , formulare una riserva in merito a qualunque specie , a qualunque parte o a qualunque prodotto ottenuto a partire dagli animali o vegetali appartenenti a detta specie . Finchù tale riserva non è ritirata , lo Stato rispettivo sarà considerato come non facente parte della presente convenzione in merito al commercio della specie , parte o derivato di cui si tratta . 3 . Qualunque parte che invia una lista di specie , da iscrivere nell ' appendice III , potrà ritirare qualunque specie dalla data lista in qualunque momento , mediante notifica alla segreteria la quale comunicherà detto ritiro a tutte le parti . Il ritiro entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di detta notifica . 4 . Qualunque parte che presenti una lista conforme alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo , consegnerà alla segreteria copie di tutte le leggi e regolamenti interni applicabili alla protezione di detta specie insieme con le interpretazioni che la parte considera appropriate o che possono essere richieste dalla segreteria . La parte , durante il periodo nel quale la specie in questione si trova inclusa nell ' appendice III , comunicherà qualunque emendamento o variazione alle suddette leggi e ai suddetti regolamenti , come pure qualunque nuova interpretazione , mano a mano che vengono adottate . Articolo XVII Emendamenti alla convenzione 1 . La segreteria , dietro petizione per iscritto di almeno un terzo delle parti , convocherà una riunione straordinaria della conferenza delle parti , per discutere e adottare emendamenti alla presente convenzione . Gli emendamenti saranno adottati con una maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti . A tale scopo , « parti presenti e votanti » significa parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo . Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza di due terzi richiesta per l ' adozione dell ' emendamento . 2 . La segreteria trasmetterà a tutte le parti i testi delle proposte di emendamento almeno 90 giorni prima della relativa discussione da parte della conferenza . 3 . Qualunque emendamento entrerà in vigore per le parti che l ' accettano 60 giorni dopo che due terzi delle parti avranno depositato presso il governo depositario i loro rispettivi strumenti di accettazione dell ' emendamento . A partire da questa data , l ' emendamento entrerà in vigore per qualunque altra parte 60 giorni dopo che detta parte avrà depositato il suo proprio strumento di accettazione del medesimo . Articolo XVIII Risoluzione di controversie 1 . Qualunque controversia che potesse sorgere fra due o più parti , in merito all ' interpretazione o all ' applicazione delle disposizioni della presente convenzione , sarà sottoposa a negoziato fra le parti in controversia . 2 . Se la controversia non potesse essere risolta in conformità col paragrafo 1 del presente articolo , le parti potranno , per mutuo consenso , sottoporre la controversia ad arbitrato in particolare alla Corte permanente di arbitrato dell ' Aia e le parti che avranno cosi sottoposto la controversia saranno obbligate a seguire la decisione arbitrale . Articolo XIX Firme La presente convenzione sarà aperta alla firma a Washington fino al 30 aprile 1973 e , a partire da questa data , a Berna fino al 31 dicembre 1974 . Articolo XX Ratifica , accettazione e approvazione La presente convenzione è soggetta a ratifica , accettazione o approvazione . Gli strumenti di ratifica , accettazione o approvazione saranno depositati presso il governo della confederazione svizzera , che sarà il governo depositario . Articolo XXI Adesione La presente convenzione resterà indefinitamente aperta all ' adesione . Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo depositario . Articolo XXII Entrata la vigore 1 . La presente convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data in cui sarà stato depositato presso il governo depositario il decimo strumento di ratifica , accettazione , approvazione o adesione . 2 . Per ogni Stato che ratifichi , accetti o approvi la presente convenzione , oppure che aderisca alla medesima , posteriormente al deposito del decimo strumento di ratifica , accettazione , approvazione o adesione , la convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo che il suddetto Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica , accettazione , approvazione o adesione . Articolo XXIII Riserve PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 382R3626.1 1 . La presente convenzione non è soggetta a riserve generali . Si potranno unicamente formulare riserve specifiche in conformità alle disposizioni del presente articolo nonchù degli articoli XV e XVI . 2 . Qualunque Stato , all ' atto del deposito del proprio strumento di ratifica , accettazione , approvazione o adesione , potrà formulare una riserva specifica relativamente a : a ) qualunque specie compresa nelle appendici I , II e III ; b ) qualunque parte o derivato specificato relativamente ad una specie inclusa nell ' appendice III . 3 . Finchù una delle parti della presente convenzione non ritirerà la riserva dalla stessa formulata in conformità con le disposizioni del presente articolo , tale Stato sarà considerato come uno Stato non parte della presente convenzione in merito al commercio della specie , parte o derivato specificato nella detta riserva . Articolo XXIV Denuncia Qualunque parte potrà denunciare in qualunque momento la presente convenzione mediante notifica scritta al governo depositario . La denuncia avrà effetto 12 mesi dopo che il governo depositario avrà ricevuto la notificazione . Articolo XXV Depositario 1 . L ' originale della presente convenzione , i cui testi in cinese , francese , inglese , russo e spagnolo sono ugualmente autentici , sarà depositato presso il governo depositario , il quale invierà copie certificate a tutti gli Stati che lo hanno firmato o che hanno depositato strumenti di adesione alla detta convenzione . 2 . Il governo depositario informerà tutti gli Stati firmatari e aderenti , e del pari la segreteria , in merito alle firme , ai depositi degli strumenti di ratifica , accettazione , approvazione o adesione , all ' entrata in vigore della presente convenzione , agli emendamenti , alla formulazione e ritiro di riserve e alle notifiche di denuncia . 3 . Quando la presente convenzione entrerà in vigore , il governo depositario trasmetterà una copia certificata alla segreteria delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione in conformità con l ' articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite . In fede di che , i plenipotenziari infrascritti , debitamente autorizzati a farlo , hanno firmato la presente convenzione . Fatto a Washington , il giorno tre marzo del millenovecentosettantatrù . APPENDICI I E II ( 1 ) ( 2 ) Interpretazione 1 . Le specie , che figurano nelle presenti appendici , sono indicate : a ) secondo il nome delle specie , oppure b ) secondo l ' insieme delle specie appartenenti ad un superiore taxon o ad una parte designata di detto taxon . 2 . L ' abbreviazione « spp . » serve a designare tutte le specie di un taxon superiore . 3 . Altri riferimenti ai taxa superiori alle specie hanno solo il fine di servire da informazione o classificazione . 4 . L ' abbreviazione « p . e . » serve a designare specie probabilmente estinte . 5 . Un asterisco ( * ) posto vicino al nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geograficamente separate , sottospecie o specie di detto taxon si trovano incluse nell ' appendice I e che le suddette popolazioni , sottospecie o specie si trovano escluse dall ' appendice II . 6 . Due asterischi ( ** ) posti davanti al nome di una specie o di una categoria superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente isolate , sottospecie o specie di tale specie o categoria figurano nell ' appendice II e che tali popolazioni , sottospecie o specie sono escluse dall ' appendice I . 7 . Il segno « + » seguito da un numero posto a fianco del nome di una specie significa che soltanto una popolazione geograficamente isolata o sottospecie designata della detta specie è inclusa nell ' appendice in questione come segue : + 201 Popolazione dell ' America del sud + 202 Popolazione del Bhutan , dell ' India , del Nepal e del Pakistan + 203 Popolazione italiana + 204 Tutte le sottospecie dell ' America del Nord + 205 Popolazione asiatica + 206 Popolazione indiana + 207 Popolazione australiana /+ 208 Popolazione dell ' Himalaia + 209 Tutte le specie della Nuova Zelanda + 210 Popolazione del Cile + 211 Tutte le specie della famiglia nelle Americhe + 212 Popolazione australiana . 8 . Il simbolo « - » seguito da un numero posto davanti al nome di una specie o di un taxon superiore indica che le popolazioni geograficamente isolate e designate nonchù sottospecie , specie , gruppi di specie o famiglie di tale specie o taxon sono escluse dall ' appendice in questione come segue : - 101 Popolazione del Bhutan , dell ' India , del nepal e del Pakistan - 102 Panthera tigris altaica ( = amurensis ) - 103 Popolazione australiana - 104 Cathartidae - 105 Popolazione dell ' America del nord , Groenlandia esclusa - 106 Popolazione degli stati Uniti d ' America - 107 Melopsittacus undulatus , Nymphicus hollandicus e Psittacula krameri - 108 Popolazione della Papuasia Nuova-Guinea - 109 Popolazione del Cile - 110 Tutte le specie non succulente . 9 . Agli effetti della convenzione il simbolo « > » seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore serve ad indicare parti o prodotti specificati come segue : > 1 serve ad indicare le radici ; > 2 serve ad indicare il legname ; > 3 serve ad indicare i tronchi . ( 1 )Le menzioni ( C 1 ) o ( C 2 ) poste dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più sottospecie o specie di detta specie o taxon figurano nell ' allegato C , parte a o parte 2 , del regolamento . ( 2 ) Le traduzioni dei nomi latini hanno un valore indicativo . * Appendice I * Appendice II * FAUNA MAMMALIA MAMMIFERI MONOTREMATA * * * Monotremi * * * Tachyglossidae * * Zaglossus spp . ( C 2 ) * Tachiglossidi * * Zaglosso * MARSUPIALIA * * * Marsupiali * * * Macropodidae * Bettongia spp . * * Macropodidi * Bettongia * * * Caloprymnus campestris p . e . * * * Ratto canguro del deserto * * * * Dendrolagus bennettianus ( C 2 ) * * * Canguro arboricolo di Bennet * * * Dendrolagus lumholtzi ( C 2 ) * * * Canguro arboricolo di Lumholtz * * * Dendrolagus inustrus ( C 2 ) * * * Canguro arboricolo grigio * * * Dendrolagus ursinus ( C 2 ) * * * Canguro arboricolo orsino o nero * * Lagorchestes hirsutus * * * Canguro lepre occidentale o Warrup * * * Lagostrophus fasciatus * * * Canguro striato * * * Onychogalea frenata * * * Uallabia dalle briglie * * * Onychogalea lunata * * * Uallabia dall ' unghia lunata * * Phalangeridae * * * Falangeridi * * Phalanger maculatus * * * Falangere o cusco macchiato * * * Phalanger orientalis * * * Falangere lanoso * Burramyidae * * * Burramidi * * Burramys parvus * * * Topo-opposum di Burramys * Vombatidae * Lasiorhinus krefftii * * Vombatidi * Vombato di Kreffti * * Peramelidae * Chaeropus ecaudatus p . e . * * Paramelidi * Paramele a piede di porco * * Macrotis lagotis * * * Bandicoot-coniglio * * * Macrotis leucura * * * Bandicoot-coniglio dalla coda bianca * * * Perameles bougainville * * * Peramele nasuto di Boungainville * * Dasyuridae * Sminthopsis longicaudata * * Dasiuridi * Topo marsupiale dalla lunga coda * * * Sminthopsis psammophila * * * Topo marsupiale del deserto * * Thylacinidae * Thylacinus cynocephalus p . e . * * Tilacinidi * Tilacino o lupo marsupiale * * INSECTIVORA * * * Insettivori * * * Erinaceidae * * Erinaceus frontalis * Erinaceidi * * Riccio del Capo * PRIMATES * * PRIMATES spp . ( * ) ( C 2 ) * Primati * * Primati * Lemuridae * Allocebus spp . * * Lemuridi * Cheirogalli con le orecchie pelose * * * Cheirogaleus spp . * * * Cheirogalli * * * Hapalemur spp . * * * Apalemure * * * Lemur spp . * * * Lemuri * * * Lepilemur spp . * * * Lepilemuri * * * Microcebus spp . * * * Microcebi o Lemuri nani * * * Phaner spp . * * * Valuvi * * Indriidae * Avahi spp . * * Indridi * Avahi * * * Indri spp . * * * Indri * * * Propithecus spp . * * * Sifaka * * Daubantoniidae * Daubentonia madagascariensis * * Daubentonidi * Aye-Aye * * Callithricidae * Callimico goeldii * * Uistiti * Tamarino di Goeldi * * * Callithrix aurita * * * Uistiti dalle orecchie bianche * * * Callithrix flaviceps * * * Uistiti dalla testa gialla * * Callithricidae * Leontopithecus ( = Leontideus ) spp . * * * Scimmie leonine * * * Saguinus bicolor * * * Uistiti calvo bicolore * * * Saguinus leucopus * * * Tamarino a piedi bianchi * * * Saguinus oedipus ( geoffroyi ) * * * Tamarino Edipo * * Cebidae * Alouatta palliata ( villosa ) * * Cebidi * Aluatta del Guatemala o Aluatta col mantello * * * Ateles geoffroyi frontatus * * * Atele di Geoffroy * * * Ateles geoffroyi panamensis * * * Atele di Panama * * * Brachyteles arachnoides * * * Murichi * * * Cacajao spp . * * * Uakary * * * Chiropotes albinasus * * * Saki dal naso bianco * * * Saimiri oerstedii * * * Testina di morto o scimmia scoiattolo dal dorso rosso * * Cercopithecidae * Cercocebus galetirus galetirus * * Cercopitecidi * Cercocebo dal berretto * * * Cercopithecus diana * * * Cercopiteco Diana * * * Colobus badius kirkii * * * Colobo di Zanzibar * * * Colobus badius rufomitratus * * * Colobo ferruginoso del fiume Tana * * * Macaca silenus * * * Uanderù o sileno * * * Nasalis larvatus * * * Nasica * * * Papio ( = Mandrillus ) leucophaens * * * Drillo * * * Papio ( = Mandrillus ) sphinx * * * Mandrillo * * * Presbytis entellus * * * Entello * * * Presbytis geei * * * Presbite d ' oro * * * Presbytis pileatus * * * Presbite dal ciuffo * * * Presbytis potenziani * * * Presbite di Mentawai * * * Pygathrix nemaeus * * * Langur duca * * * Simias concolor * * * Rinopiteco di Pagai * Hylobatidae * Hylobates spp . * * Ilobatidi * Gibboni * * * Symphalangus syndactylus * * * Siamango * * Pongidae * Pongidae spp . * * Scimmie antropomorfe * Orang-Utan * * EDENTATA * * * Sdentati * * * Myrmecophagidae * * Mymecophaga tridactyla ( C 1 ) * Mirmecofagidi * * Formichiere gigante * * * Tamandua tetradactyla chapadensis ( C 1 ) * * * Tamandua tetradattilo del Mato grosso * Bradypodidae * * Bradypus boliviensis * Bradipi * * Bradipo boliviano * Dasypodidae * Priodontes giganteus ( = maximus ) * * Dasipodidi o Armadilli * Armadillo gigante o Tatù gigante * * PHOLIDOTA * * * Folidoti * * * Manidae * * Manis crassicaudata ( C 1 ) * Manidi * * Pangolino indiano * * * Manis javanica ( C 1 ) * * * Pangolino di Giava * * * Manis pentadactyla ( C 1 ) * * * Pangolino cinese * * Manis temmincki * * * Pangolino di Temminck * * LAGOMORPHA * * * Lagomorfi * * * Leporidae * Caprolagus hispidus * * Leoporidi * Coniglio di Assam * * * * Nesolagus netscheri * * * Coniglio di Sumatra * * Rometolagus diazi * * * Coniglio dei vulcani * * RODENTIA * * * Roditori * * * Sciuridae * Cynomys mexicanus * * Sciuridi * Cane di prateria o Cinomio del Messico * * * * Lariscus hosei * * * Spermofilo a quattro bande * * * Ratufa spp . ( C 1 ) * * * Scoiattolo gigante pallido o Jelarany * Heteromyidae * * Dipodomys phillipsii phillipsi * Eteromidi * * Ratto canguro di Phillips * Muridae * Leporillus conditor * * Muridi * Leporillo costruttore * * * * Notomys spp . * * * Topo saltatore australiano * * Pseudomys fumeus * * * Falso topo fuliginoso * * Muridae * Pseudomys praeconis * * * Falso topo della Baia di Shark * * * * Pseudomys shortridgei * * * Falso topo di Shortridge * * Xeromys myoides * * * Falso ratto d ' acqua * * * Zyzomys pedunculatus * * * Ratto di roccia della grossa coda * * Chinchillidae * Chinchilla spp . + 201 * * Cincillidi * Chinchilla * * CETACEA * * CETACEA spp . ( * ) ( C 1 ) * Balene * * Neobalena marginata * Platanistidae * Lipotes vexillifer * * Platanistidi * Lipote vessillifero o Delfino lacustre cinese * * * Platanista spp . * * * Platanista * * Physetaridae * Physeter catodon ( = macrocephalus ) * * Fiseteridi * Capodoglio * * Delphinidae * Sotalia spp . * * Delfinidi * Sotalie * * * Sousa spp . * * * Sousa * * Phocaenidae * Neophocaena phocaenoides * * Focenidi * Neomeride focenoide o Marsuino senza pinna * * * Phocoena sinus * * * Focena del Pacifico * * Eschrichtidae * Eschrichtius robustus ( glaucus ) * * Escrictidi * Balena grigia * * Balaenopteridae * Balaenoptera borealis * * Balenotteridi * Balenottera boreale * * * Balaenoptera musculus * * * Balenottera azzurra * * * Balaenoptera physalus * * * Balenottera comune * * * Megaptera novaeangliae * * * Megattera * * Balaenidae * Balaena mysticetus * * Balenidi * Balena boreale o Balena franca della Groenlandia * * * Eubalaena spp . * * * Balena * * CARNIVORA * * * Carnivori * * * Canidae * Canis lupus ( ** ) + 202 * Canis lupus ( * ) - 101 ( C 2 ) * Canidi * Lupo comune * Lupo comune * * * Chrysocyon brachyurus ( C 2 ) * * * Crisocione o lupo dalla criniera * Canidae * * Cuon alpinus * * * Cuon alpino * * * Dusicyon culpaeus * * * Volpe delle Ande * * * Dusicyon fulvipes * * * Volpe del Cile * * * Dusicyon griseus * * * Volpe grigia dell ' Argentina * * Speothos venaticus * * * Speoto o Itticione * * * * Vulpes cana * * * Volpe di Blanford * * Vulpes velox hebes * * * Volpe veloce del Nord o Volpe Kit * * Ursidae * Helarctos malayanus * * Ursidi * Orso malese o Birnang * * * Selenarctos thibetanus * * * Orso tibetano * * * Tremarctos ornatus * * * Orso dagli occhiali * * * Ursus arctos ( ** ) + 203 * Ursus arctos ( * ) + 204 * * Orso bruno * Orso bruno * * Ursus arctos isabellinus * * * Orso bruno dell ' Himalaia * * * Ursus arctos nelsoni * * Orso bruno del Messico * * * Ursus arctos pruinosus * * * Orso bruno del Tibet * * * * Ursus ( = Thalarctos ) maritimus ( C 2 ) * * * Orso bianco od Orso polare * Procyonidae * * Ailurus fulgens ( C 2 ) * Procionidi * * Panda minore o Panda rosso o dorato * Mustelidae * Aonyx microdon * * Mustelidi * Lontra dalle guance bianche del Camerun * * * * Conepatus humboldti * * * Skunk della Patagonia * * Enhydra lutris nereis * * * Lontra di mare * * * Lutra felina * * * Lontra marina * * * Lutra longicaudis ( platensis / annectens ) * * Lutra lutra * * * Lontra comune * * * Lutra provocax * * * lontra di fiume del Cile * * * * Lutrinae spp . ( * ) ( C 2 : Lutra enudris Lutra incarnus ) * * * Lutrini * * Mustela nigripes * * * Furetto dai piedi neri * * * Pteronura brasiliensis * * * Lontra gigante del Brasile * * Viverridae * * Cryptoprocta ferox * Viverridi * * Fossa * * * Cynogale bennetti ( C 1 ) * * Civetta lontra o Manpalou * * * Eupleres goudotii ( C 1 ) * * * Eupleride di Goudot * * * Eupleres major ( C 1 ) * * * Eupleride maggiore * * * Fossa fossa ( C 1 ) * * * Civetta del Madagascar o Fanaloka * * * Hemigalus derbyanus * * * Civetta delle palme fasciata * * * Prionodon linsang ( C 1 ) * * * Linsango fasciato * * Prionodon pardicolor * * * Linsango macchiato * * Hyaenidae * Hyaena brunnea * * Ienidi * Iena bruna * * Felidae * * Felidae spp . ( * ) [ C 2 : Felis bengalensis ( * ) * Felidi * * Felidi Gatto leopardo * * * Felis concolor ( * ) * * * Puma * * * Felis geoffroi * * * Gatto di monte * * * Felis pajeros * * * Gatto delle Pampas * * * Felis pardalis ( * ) * * * Ocelot o Gattopardo americano * * * Felis serval * * * Serval o Gattopardo africano * * * Felis tigrina ( * ) * * * Gatto tigre * * * Felis wiedii ( * ) * * * Marjay * * * Felis yagouaroundi ( * ) * * * Yaguarondi * * * Felis lynx ( * ) * * * Lince comune o europea * * * Felis sylvestris * * * Gatto selvatico europeo ] * * Acinonyx jubatus * * * Ghepardo * * * Felix bengalensis bengalensis * * * Gatto leopardo del Bengala * * * Felis caracal ( ** ) + 205 * * * Caracalla o Lince africana * * * Felis concolor coryi * * * Puma della Florida * * * Felis concolor costaricensis * * * Puma dell ' America centrale * * * Felis concolor cougar * * * Puma orientale * * * Felis jacobita * * * Gatto delle Ande * * * Felis marmorata * * * Gatto marmorizzato * * Felidae * Felis nigripes * * * Gatto dai paesi neri * * * Felis pardalis mearnsi * * * Ocelot di Costa Rica * * * Felis pardalis mitis * * * Ocelot del Brasile * * * Felis planiceps * * * Gatto a testa piatta * * * Felis rubiginosa ( ** ) + 206 * * * Gatto rugginoso * * * Felis ( Lynx ) rufa escuinapae * * * Lince rossa del Messico * * * Felis temmincki * * * Gatto dorato asiatico * * * Felis tigrina oncilla * * * Gatto tigre di Costa Rica * * * Felis wiedii nicaraguae * * * Margay del Nicaragua * * * Felis wiedii salvinia * * * Margay del Guatemala * * * Felis Yagouaroundi cacomitli * * * Yaguarondi del Messico orientale * * * Felis yagouaroundi fossata * * * Yaguarondi del Messico meridionale * * * Felis yagouaroundi panamensis * * * Yaguarondi di Panama * * * Felis yagoouaroundi tolteca * * * Yaguarondi del Messico occidentale * * * Neofelis nebulosa * * * Leopardo nebuloso o Pantera nebulosa * * * Panthera leo persica * * * Leone persiano o asiatico * * * Panthera onca * * * Giaguaro * * * Panthera pardus * * * Leopardo o Pantera * * * Panthera tigris ( ** ) - 102 * * * Tigre * * * Panthera uncia * * * Leopardo delle nevi o Irbis * * PINNIPEDIA * * * Pinnipedi * * * Otariidae * * Arctocephalus spp . ( * ) * Otaridi * * Arctocefalo * * Arctocephalus townsendi * * * Artocefalo di Guadalupa * * Phocidae * * Mirounga angustirostris ( C 1 ) * Focidi * * Elefante marino del Nord * * * Mirounga leonina ( C 1 ) * * * Elefante marino del Sud * * Monachus spp . * * * Foche monache * * TUBULIDENTATA * * * Tubulidentati * * * Orycteropodidae * * Orycteropus afer * Oritteropodidi * * Oritteropo * PROBOSCIDEA * * * Proboscidati * * * Elephantidae * Elephas maximus * * Elefantidi * Elefante indiano o asiatico * * * * Loxodonta africana * * * Elefante africano * SIRENIA * * * Sirenidi * * * Dugongidae * Dugong dugon ( ** ) - 103 * Dugong dugon ( * ) + 207 ( C 1 ) * Dugongidi * Dugongo * Dugongo * Trichechidae * Trichechus inunguis * * Trichechidi * Manato senza unghie * * * Trichechus manatus * * * Manato comune o Vacca marina * * * * Trichechus senegalensis ( C 1 ) * * * Manato africano * PERISSODACTYLA * * * Perissodattili * * * Equidae * Equus grevyi * Equidi * Zebra reale o Zebra di Grevy * * * * Equus hemionus ( * ) ( C 1 ) * * * Asino selvatico asiatico * * Equus hemionus hemionus * * * Asino selvatico della Mongolia o Emione * * * Equus hemionus khur * * * Khur * * * Equus przewalskii * * * Cavallo di Przewalski * * * * Equus zebra hartmannae ( C 1 ) * * * Zebra di Hartmann * * Equus zebra zebra * * * Zebra di montagna del Capo * * Tapiridae * Tapirus bairdii * * Tapiridi * Tapiro di Baird o Tapirella * * * Tapirus indicus * * * Tapiro della gualdrappa o Tapiro indiano * * * Tapirus pinchaque * * * Tapiro dei monti o Tapiro delle Ande * * * * Tapirus terrestris ( C 1 ) * * * Tapiro sudamericano * Rhinocerotidae * Rhinocerotidae spp . * * Rinocerontidi * Rinoceronte di Sumatra * * ARTIODACTYLA * * * Artiodattili * * * Suidae * Babyrousa babyrussa * * Suidi * Babirussa o Porco cervo * * * Sus salvianus * * * Cinghiale nano * * Hippopotamidae * Choeropsis liberiensis ( C 2 ) * Ippopotamidi * * Ippopotamo pigmeo o nano * Camelidae * * Lama guanicoe * Camelidi * * Guanaco * * Vicugna vicugna * * * Vigogna * * Cervidae * Axis ( = Hyelaphus ) calamianensis * * Cervidi * Cervo porcino della Calamian * * * Apendice I * Apendice II * Cervidae * Axis ( = Hyelaphus ) kuhli * * * Cervo porcino di Bawean o Cervo * * * Axis ( = Hyelaphus ) porcinus annamiticus * * * Cervo porcino dell ' Indocina * * * Blastocerus dichotomus * * * Cervo delle paludi * * * Cervus duvauceli * * * Barasinga o Cervo di Duvaucel * * * * Cervus elaphus bactrianus * * * Cervo di Bukara * * Cervus elaphus hanglu * * * Hanglu o Cervo del Kashmir * * * Cervus eldi * * * Tameng o Cervo di Eld * * * Dama mesopotamica * * * Daino della Mesopotamia * * * Hippocamelus antisensis * * * Huemul del Nord o Huemul peruviano * * * Hippocamelus bisulcus * * * Huemul del Sud * * * * Moschus spp . ( * ) * * * Mosco * * Moschus moschiferus ( ** ) + 208 * * * Mosco moschifero * * * Ozotoceros bezoarticus * * * Cervo della Pampas * * * * Pudu mephistophiles ( C 2 ) * * * Pudu mefistofele o Pudu del Nord * * Pudu pudu * * * Pudu comune o Pudu del Sud * * Antilocapridae * * Antilocapra americana mexicana ( C 1 ) * Antilocapridi * * Antilocapra del Messico * * Antilocapra americana peninsularis * * * Antilocapra della Bassa California * * * Antilocapra americana sonoriensis * * * Antilocapra di Sonora * * Bovidae * * Addax nasomaculatus * Bovidi * * Antilope addax * * Bison bison athalascae * * * Bisonte dei boschi * * * Bos gaurus * * * Gaur * * * Bos ( grunniens ) mutus * * * Yack selvatico * * * Bubalus ( = Anoa ) depressicornis * * * Anoa o Bufalo pigmeo di piamica * * * Bubalus ( = Anoa ) mindorensis * * * Bufalo di Mindoro o Tamaurù * * * Bubalus ( = Anoa ) quarlesi * * * Anoa di montagna * * * * Capra falconeri ( * ) ( C 1 ) * * * Markor * Bovidae * Capra falconeri chiltanensis * * * Markor di Chiltan * * * Capra falconeri jerdoni * * * Markor del Punjab * * * Capra falconeri megaceros * * * Markor di Kabul * * * Capricornis sumatraensis * * * Capricorno di Sumatra o Seran * * * * Cephalophus monticola * * * Cefalofo azzurro * * * Damaliscus dorcas dorcas * * * Bontebock propriamente detto * * * Hippotragus equinus * * * Antilope equina o roana * * Hippotragus niger variani * * * Antilope nera gigante * * * * Kobus leche * * Nemorhaedus goral * * * Goral * * * Novibos ( = Bos ) sauveli * * * Couprey * * * * Oryx ( tao ) dammah ( C 1 ) * * * Orice dalle corna a sciabola * * Oryx leucoryx * * * Orice bianco o d ' Arabia * * * * Ovis ammon ( * ) ( C 2 ) * * * Argali * * Ovis ammon hodgsoni * * * Baral dell ' Himalaia * * * * Ovis canadensis * * * Bighorn o pecora delle Montagne Rocciose * * Ovis orientalis ophion * * * Muflone di Cipro * * * Ovis vignei * * * Muflone del Kashmir * * * Pantholops hodgsoni * * * Pantalopo di Hodgson o Chiru * * * Rupicapra rupicapra ornata * * * Camoscio d ' Abruzzo * * AVES UCCELLI RHEIFORMES * * * Reiformi * * * Rheidae * Pterocnemia pennata * * Reidi o Nandù * Nandù di Darwin o Rea di Darwin * * * * Rhea americana albescens * * * Nandù d ' Argentina * TINAMIFORMES * * * Tinamiformi * * * Tinamidae * * * Tinamidi * * Rhynchotus rufescens maculicollis * * * Tinamo rosso ( Pollo delle pampas ) della Bolivia * * * Rhynchotus rufescens pallescens * * * Tinamo rosso ( Pollo delle pampas ) di Argentina * Tinamide * * Rhynchotus rufescens rufescens * * * Tinamo rosso ( Pollo delle pampas ) del Brasile * * Tinamus solitarius * * * Tinamo solitario * * SPHENISCIFORMES * * * Sfenisciformi * * * Spheniscidae * * Spheniscus demersus ( C 1 ) * Shenisciformi * * Sfenisco demerso * PODICIPEDIFORMES * * * Podicipediformi * * * Podicipedidae * Podilymbus gigas * * Podicipedidi * Podilimbo gigante * * PROCELLARIIFORMES * * * Procellariformi * * * Diomedeidae * Diomedea albatrus * * Diomedeidi o Albatri * Albatro comune o Albatro di Steller * * PELECANIFORMES * * * Pelecaniformi * * * Pelecanidae * * Pelecanus crispus ( C 1 ) * Pelicanidi * * Pellicano crespo o Pellicano riccio * Sulidae * Sula abbotti * * Sulidi * Sula dai piedi grigi o Sula di Abbott * * Fregatidae * Fregata andrewsi * * Frigatidi * Fregata di Andrews * * CICONIIFORMES * * * Ciconiiformi * * * Ciconiidae * Ciconia ciconia boyciana * * Ciconiidi * Cicogna dal becco nero * * * * Ciconia nigra ( C 1 ) * * * Cicogna nera * Threskiornithidae * * Geronticus calvus * Treshiornitidi * * Ibis calvo * * Geronticus eremita * * * Ibis eremita o Ibis dal ciuffo * * * Nipponia nippon * * * Ibis del Giappone * * * Platealea leucorodia ( C 1 ) * * * Spatola * Phoenicopteridae * * Phoenicoparrus andinus ( C 1 ) * Fenicotteri * * Fenicottero delle Ande * * * Phoenicoparrus jamesi ( C 1 ) * * * Fenicottero di James o dal becco corto * * * Phoenicopterus ruber chilensis ( C 1 ) * * * Fenicottero del Cile * * * Phoenicopterus ruber ruber ( C 1 ) * * * Fenicottero rosso o cubano * ANSERIFORMES * * * Anseriformi * * * Anatidae * * Anas aucklandica aucklandica ( C 2 ) * Anatidi * * Anatra delle Auckland * * * Anas aucklandica chlorotis ( C 2 ) * * * Anatra della Nuova Zelanda * Anatidae * Anas aucklandica nesiotis * * * Anatra di Cambell * * * * Anas bernieri ( C 2 ) * * * Anatra di Bernier * * Anas laysanensis * * * Sermano reale di Laysan * * * Anas oustaleti * * * Sermano reale delle Marianne * * * * Anser albifrons gambelli * * * Oca lombardella di Tule * * Branta canadensis leucopareia * * * Oca delle Aleutine * * * * Branta ruficollis ( C 1 ) * * * Oca dal collo rosso * * Branta sandvicensis * * * Oca delle Hawaii * * * Cairina scutulata * * * Anatra della Malesia * * * * Coscoroba coscoroba ( C 1 ) * * * Cigno Coscoroba * * * Cygnus bewickii jankowskii ( C 1 ) * * * Cigno di Iankowsky * * * Cygnus melancoryphus * * * Cigno dal collo nero * * * Dendrocygna arborea * * * Dendrocina di Cuba * * Rhodonessa caryophyllacea p.e . * * * Anatra dalla testa rosa * * * * Sarcidiornis melanotos * * * Sarcidiorne dalla cresta * FALCONIFORMES * * FALCONIFORMES spp . ( * ) - 104 * Falconiformi o rapaci * * Falconiformi * Cathartidae * Gymnogyps californianus * * Catartidi * Condor della California * * * Vultur gryphus * * * Condor o avvoltoio delle Ande * * Accipitridae * Aquila heliaca * * Accipitridi * Aquila imperiale * * * Chondrohierax wilsonii * * * Nibbio di Wilson * * * Haliaeetus albicilla * * * Aquila di mare * * * Haliaceetus leucocephalus * * * Aquila di mare dalla testa bianca * * * Harpia harpyja * * * Arpia * * * Pithecophaga jefferyi * * * Aquila delle scimmie * * Falconidae * Falco araea * * Falconidi * Gheppio delle Seychelles * * * Falco newtoni aldabranus * * * Gheppio dell ' Aldabra * * * Falco peregrinus ( peligrinoides/babylonicus ) * * * Falcone pellegrino * * * Falco punctatus * * * Gheppio delle Mauritius * * * Falco rusticolus ( ** ) - 105 * * * Girifalco * * GALLIFORMES * * * Galliformi * * * Magapodiidae * Macrocephalon maleo * * Magapodiidi * Maleo delle Celebes * * * * Megapodius freycinet abbotti * * * Megapodio di Abbott * * * Megapodius freycinet nicobariensis * * * Megapodio delle Nicobare * Cracidae * Crax blumenbachii * * Cracidi * Hocco a becco rosso * * * Mitu mitu mitu * * * Hocco a becco di rasoio * * * Oreophasis darbianus * * * Oreofasside derbiano * * * Penelope albipennis * * * Pipile jacutinga * * * Sciacutinga * * * Pipile pipile pipile * * * Sciacutinga di Trinidad * * Tetraonidae * * Lyrurus mlokosiewiczi * Tetraonidi * * Fagiano di monte del Caucaso * * Tympanuchus cupido attwateri * * * Tetraone di prateria di Attwater * * Phasianidae * * Argusianus argus ( C 1 ) * Fasianidi * * Argo * * Catraeus wallichii * * * Fagiano di Wallich * * * Colinus virginianus ridgwayi * * * Quaglia della Virginia mascherata * * * Crossoptilon crossoptilon * * * Fagiano orecchiuto bianco * * * Crossoptilon mantchuricum * * * Fagiano orecchiuto bruno * * * * Cyrtonyx montezumae mearnsi - 106 ( C 1 ) * * * Quaglia di Montezuma di Mearns * * * Cyrtonyx montezumae montezumae ( C 1 ) * * * Quaglia di Montezuma * * * Francolinus ochropectus ( C 1 ) * * * Francolino di Tadi * * * Francolinus swierstrai ( C 1 ) * * * Francolino di Swierstra * * * Gallus sonneratii ( C 1 ) * * * Gallo di Sonnerat o Gallo grigio * * * Ithaginis cruentus ( C 1 ) * * * Fagiano insanguinato * * Lophophorus impejanus * * * Lofoforo splendente * * * Lophophorus lhuysii * * * Lofoforo cinese * * * Lophophorus sclateri * * * Lofoforo di Sclater * * Phasianidae * Lophura edwardsi * * * Fagiano di Edwards * * * Lophura imperialis * * * Fagiano imperiale * * * Lophura swinhoii * * * Fagiano di Swinhoe * * * * Pavo muticus * * * Pavone mutico * * * Polyplectron bicalcaratum ( C 1 ) * * * Speroniere chinquis * * Polyplectron emphanum * * * Speroniere napoleone o di Palawau * * * * Polyplectron germaini ( C 1 ) * * * Speroniere di Germain * * * Polyplectron malacense ( C 1 ) * * * Speroniere di Hardwicke o Speroniere malese * * Syrmaticus ellioti * * * Fagiano di Elliot * * * Syrmaticus humiae * * * Fagiano di Hume * * * Syrmaticus mikado * * * Fagiano Mikado * * * Tetraogallus caspius * * * Tetraogallo del Caspio * * * Tetraogallus tibetanus * * * Tetraogallo del Tibet * * * Tragopan blythii * * * Tragopano di Blyth * * * Tragopan caboti * * * Tragopano di Cabot * * * Tragopan melanocephalus * * * Tragopano di Hasting * * GRUIFORMES * * * Gruiformi * * * Turnicidae * * Turnix melanogaster * Turnicidi * * Emipode dal ventre nero * Pedionomidae * * Pedionomus torquatus * Pedionomidi * * Pedionomo errante o Emmipode dal collare * Gruidae * * Balearica regulorum * Gruidi * * Gru coronata del Capo * * Grus americana * * * Gru americana o urlatrice * * * Grus canadensis nesiotes * * * Gru canadese di Cuba * * * * Grux canadensis pratensis ( C 1 ) * * * Gru canadese della Florida * * Grus canadensis pulla * * * Gru canadese del Mississippi * * * Grus japonensis * * * Gru della Manciuria * * * Grus leurogeranus * * * Gru bianca asiatica * * * Grus monacha * * * Gru monaca * * * Grus nigricollis * * * Gru dal collo nero * * Gruidae * Grus vipio * * * Gru dal collo bianco * * Rallidae * * Gallirallus australis hectori ( C 2 ) * Rallidi * * Rallo weka dell ' Est * * Tricholimnas sylvestris * * * Rallo di Lord Howe * * Rhynochetidae * Rhynochetos jubatus * * Rinochetidi * Kagu * * Otididae * Chlamydotis undulata * * Otididi * Ubara africana * * * Choriotis nigriceps * * * Grande otarda dell ' India * * * Eupodotis bengalensis * * * Otarda del Bengala * * * * Otis tarda ( C 1 ) * * * Otarda comune * CHARADRIIFORMES * * * Caradriiformi * * * Scolopacidae * Numenius borealis * * Scolopacidi * Chiurlo boreale * * * * Numenius minutus * * * Chiurlo nano * * * Numenius tenuirostris ( C 1 ) * * * Chiurlottello * * Tringa guttifer * * * Piro-Piro macchinato * * Laridae * * Larus brunnicephalus ( C 1 ) * Laridi * * Gabbiano testabruna * Larus relictus * * * Gabbiano della Mongolia * * COLUMBIFORMES * * * Columbiformi * * * Columbidae * Caloenas nicobarica * * Columbidi * Colomba delle Nicobare * * * Ducula mindorensis * * * Colombo imperiale di Mindoro * * * * Gallicolumba luzonica ( C 2 ) * * * Colomba pugnalata * * * Goura cristata ( C 1 ) * * * Gura coronata * * * Goura scheepmakeri ( C 1 ) * * * Gura di Scheepmaker * * * Goura victoria * * * Gura vittoria * PSITTACIFORMES * * PSITTACIFORMES spp . - 107 * Pappagalli * * Pappagalli ( C 2 : Psittacidae spp . - 107 ) * * * Psittaciformi * Psittacidae * Amazona arausiaca * * Pappagalli * Amazzonia dal collo rosso * * Psittacidae * Amazona barbadensis * * * Amazzonia dalla stella grigia * * * Amazona brasiliensis * * * Amazzonia dalla coda rossa * * * Amazona guildingii * * * Amazzonia di Guilding o di St . Vincent * * * Amazona imperialis * * * Amazzonia imperiale * * * Amazona leucocephala * * * Amazzonia dalla testa bianca * * * Amazona pretrei pretrei * * * Amazzonia dalla facia rossa * * * Amazona rhodocorytha * * * Amazzonia dalle guance blu * * * Amazona versicolor * * * Amazzonia variopinta o di Santa Lucia * * * Amazona vinacea * * * Amazzonia vinacea * * * Amazona vittata * * * Amazzonia di Puerto Rico * * * Anodorhynchus glaucus p.e . * * * Ara blu * * * Anodorhynchus leari * * * Ara di Lear * * * Aratinga guaruba * * * Parrocchetto dorato * * * Cyanopsitta spixii * * * Ara de Spix * * * Cyanoramphus auriceps forbesi * * * Parrocchetto dalla testa d ' oro * * * Cyanoramphus novaezelandiae * * * Parocchetto della Nuova Zelanda * * * Cyclopsitta ( = Opapsitta ) diophtalma coxeni * * * Parrocchetto mascherato di Coxen * * * Geopsittacus occidentalis p.e . * * * Parrocchetto notturno * * * Neophema chrysogaster * * * Parrocchetto dal ventre arancione * * * Pezoporus wallicus * * * Parrocchetto terragnolo * * Pianopsitta pileata * * * Parrocchetto con le orecchie * * * Psephotus chrysopterygius * * * Parrocchetto dalle ali dorate * * * Psephotus pulcherrimus p.e . * * * Parrocchetto del paradiso * * * Psittacula krameri echo * * * Parrocchetto dal collare dall ' isola Mauritius * * Psittacidae * Psittacus erithacus princeps * * * Pappagallo cinerino dell ' isola Fernando Poo * * * Pyrrhura cruentata * * * Conure dalla gola blu * * * Rhynchopsitta spp . * * * Parrocchetto dal grosso becco * * * Strigops habroptilus * * * Strigope o Kakapo * * CUCULIFORMES * * * Cuculiformi * * * Musophagidae * * Gallirex porphyreolophus ( C 1 ) * Musofagidi * * Turaco dal ciuffo violetto * * * Tauraco corythaix ( C 1 ) * * * Turaco dal ciuffo verde del Sudafrica * STRIGIFORMES * * STRIGIFORMES spp . ( * ) ( C 1 ) * Strigiformi * * Strigiformi * Tytonidae * Tyto soumagnei * * Titonidi * Barbagianni del Madagascar * * Strigidae * Athene blewitti * * Strigidi * Civetta macchiata delle foreste * * * Ninox novaeseelandiae royana * * * Ulula australiana * * * Ninox squamipila natalis * * * Ulula delle isole Christmas * * * Otus gurneyi * * * Assiolo gigante * * APODIFORMES * * * Apodiformi * * * Trochilidae * Ramphodon dohrnii * * Trochilidi * Colibrì dal becco curvo * * TROGONIFORMES * * * Trogoniformi * * * Trogonidae * Pharomachrus mocinno costaricensis * * Trogonidi * Quetzal di Costa Rica o Trogone spendido di Costa Rica * * * Pharomachrus mocinno mocinno * * * Quetzal spendido messicano o Trogone splendido messicano * * CORACIIFORMES * * * Coraciiformi * * * Bucerotidae * * Aceros narcondami * Bucerotidi * * Calao di Narcondam * * * Buceros bicornis ( * ) ( C 1 ) * * Calao bicorne o Bucero bicorne * * Buceros bicornis homrai * * * Calso bicorne del Nord o Bucero bicorne del Nord * * * * Buceros hydrocorax hydrocorax ( C 1 ) * * * Calao delle Filippine * * * Buceros rhinoceros rhinoceros ( C 1 ) * * * Calao rinoceronte * * Rhinoplax vigil * * * Calao dal caso o Bucero dal casco * * PICIFORMES * * * Piciformi * * * Picidae * Campephilus imperialis * * Picidi * Picchio imperiale * * * Dryocopus javensis richardsi * * * Picchio nero dal ventre bianco di Corea * * * * Picus squamatus flavirostris ( C 1 ) * * * Picchio verde squamoso * PASSERIFORMES * * * Passeriformi * * * Pittidae * * Pitta brachyura nympha ( C 2 ) * Pittidi * * Pitta del Bengala giapponese * * Pitta kochi * * * Pitta di Koch * * Cotingidae * Cotinga maculata * * Cotingidi * Cotinga macchiata * * * * Rupicola peruviana ( C 2 ) * * * Galletto di roccia peruviano * * * Rupicola rupicola ( C 2 ) * * * Rupicola o galletto di roccia comune * * Xipholena atropurpurea * * * Cotinga dalle ali bianche * * Atrichornithidae * Atrichornis clamosa * * Atricornitidi * Uccello dei cespugli rumoroso * * Hirundinidae * * Pseudochelidon sirintarae ( C 1 ) * Irundinidi * * Rondine dagli occhiali * Muscicapidae * Dasyornis brachypterus longirostris p.e . * * Muscicapidi * Pigliamosche di erba dal lungo becco * * * Dasyornis broadbenti littoralis p.e . * * * Pigliamosche rosso dell ' Ovest * * * * Muscicapa ruecki * * * Pigliamosche di Rueck * * Picathartes gymnocephalus * * * Picatarte dalla testa nuda * * * Picathartes oreas * * * Picatarte del Camerun * * * * Psophodes nigrogularis ( C 2 ) * * * Timalide occidentale * Zosteropidae * Zosterops albogularis * * Zosteropidi o uccelli dagli occhiali * Ucello dagli occhiali dal petto bianco * * Meliphagidae * Meliphaga cassidix * * Melifagidi * Melifago dall ' elmo * * Fringillidae * Spinus cucullatus * * Fringillidi * Cardellino rosso * * * * Spinus yarrellii * * * Cardellino di Yarrell * Estrildidae * * Emblema oculata * * * Diamante dalle orecchie rosse * * * Poephila cincta cincta * * * Diamante a bavetta * Sturnidae * Leucopsar rothschildi * * Sturnidi * Storno di Rothschild * * Paradisaeidae * * Paradisaeidae spp . ( C 1 ) * Paradiseidi * * Paradiseidi * REPTILIA RETTILI TESTUDINATA * * * Testudinati * * * Dermatemytidae * * Dermatemys mawii * Dermatemidi * * Dermatemide * Emydidae * Batagur baska * * Emididi * Tartaruga fluviale indiana * * * * Clemmys muhlenbergi * * * Clemmide di Muehlenberg * * Geoclemys ( = Damonia ) hamiltonii * * * Tartaruga di Hamilton * * * Geomyda ( = Nicoria ) tricarinata * * * Tartaruga tricarinata * * * Kachuga tecta tecta * * * Tartaruga a tetto dell ' India * * * Morenia ocellata * * * Tartaruga di Birmania * * * Terrapene coahuila * * * Tartaruga-botte acquatica * * Testudinidae * * Testudinidae spp . ( * ) ( C 2 ) * Testudinidi * * Testudinidi ( C 1 : Testudo graeca * * * Tartaruga greca * * * Testudo hermanni * * * Tartaruga di Hermanni * * * Testudo marginata * * * Tartaruga marginata ) * * Geochelone ( = Testudo ) elephantopus * * * Tartaruga gigante delle Galapagos * * * Geochelone ( = Testudo ) radiata * * * Tartaruga raggiata * * * Geochelone ( = Testudo ) yniphora * * * Tartaruga a sperone del Madagascar * * * Geopherus flavomarginatus * * * Tartaruga dal bordo giallo * * * Psammobates ( = Testudo ) geometrica * * Cheloniidae * Cheloniidae spp . * * Tartarughe di mare * Tartaruga caretta * * Dermochelyidae * Dermochelys coriacea * * Dermochelidi * Dermochelide coriacea * * Trionychidae * Lissemys punctata punctata * * Trionici * Lissemide puntata * * * Trionyx ater * * * Trionice nera * * * Trionyx gangeticus * * * Trionice del Gange * * * Trionyx hurum * * * Trionice pavone * * * Trionyx nigricans * * * Trionice scuro * * Pelamedusidae * * Podocnemis spp . ( C 2 ) * Pelomedusidi * * Tartarughe americane * Chelidae * Pseudemydura umbrina * * Tartarughe dal collo di serpente * Tartaruga dal collo corto * * CROCODYLIA * * * Coccodrilli * * * Alligatoridae * * Alligatoridae supp . ( * ) ( C 2 ) * Alligatoridi * * Alligatori del Mississippi o Alligatore americano * * Alligator sinensis * * * Alligatore della Cina * * * Caiman crocodilus apaporiensis * * * Caimano del Rio Apaporis * * * Caiman latirostris * * * Caimano dal muso largo o Jacarè * * * Melanosuchus niger * * * Caimano nero * * Crocodylidae * * Crocodylidae spp . ( * ) ( C 2 ) * Croccodrillidi * * Coccodrillo di Jonnson * * Crocodylus acutus * * * Coccodrillo americano * * * Crocodylus cataphractus * * * Coccodrillo catafratto o falso gaviale africano * * * Crocodylus intermedius * * * Coccodrillo intermedio o dell ' Orinoco * * * Crocodylus moreletii * * * Coccodrillo di Morelet * * * Crocodylus niloticus * * * Coccodrillo del Nilo * * * Crocodylus novaeguineae mindorensis * * * Coccodrillo di Mindoro * * * Crocodylus palustris * * * Coccodrillo di palude * * * Crocodylus porosus ( ** ) - 108 * * * Coccodrillo marino * * * Crocodylus rhombifer * * * Coccodrillo di Cuba o rombifero * * * Crocodylus siamensis * * * Coccodrillo siamese * * * Osteolaemus tetraspis * * * Osteolemo tetraspe o Coccodrillo dal muso corto del Congo * * Crocodylidae * Tomistoma schlegelii * * * Falso gaviale o Tomistoma * * Gavialidae * Gavialis gangeticus * * Gaviali * Gaviale del Gange * * RHYNCHOCEPHALIA * * * Rincocefalidi * * * Sphenodontidae * Sphenodon punctatus * * Sfenodontidi * Sfenodonte o Tuatara * * SAURIA * * * Sauri * * * Gekkonidae * * Cyrtodactylus serpensinsula * Geconidi * * Gecko dell ' isola Serpente * * * Phelsuma spp . ( C 2 ) * Pygopodidae * * Paradelma orientalis * Pigopodidi * * Paradelma * Agamidae * * Uromastyx spp . ( C 2 ) * Agamidi * * Uromastici * Chamaeleonidae * * Chamaeleo spp . ( C 1 : Chamaeleo Chamaele ) * Cameleonidi * * Cameleonti * Iguanidae * * Amblyrhynchus cristatus ( C 2 ) * Iguanidi * * Iguana marina * * * Conolophus spp . ( C 2 ) * * * Iguane terrestri * * Brachylophus spp . * * * Cyclura spp . * * * Iguane cornute * * * * Iguana spp . * * * Iguana * * * Phrynosoma coronatum blainvillei * * * Frinosoma coronata di San Diego * Cordylidae * * Cordylus spp . * Cordilidi * * Cordili * * * Pseudocordylus spp . * * * Pseudocordili * Teiidae * * Chemidophorus huperythrus ( C 1 ) * Teiidi * * * * * Crocodilurus lacertinus * * * Coccodrillo lucertola * * * Dracaena guianensis * * * Dracena della Guayana * * Tupinambis spp . * * * Tegu * Helodermatidae * * Heloderma spp . ( C 1 ) * Elordermatidi * * Eloderme * Varanidae * * Varanus spp . ( * ) ( C 2 ) * Varanidi * * Varani * * Varanus bengalensis * * * Varano del Bengala * * * Varanus flavescens * * * Varano giallo * * Varanidae * Varanus griseus * * * Varano del deserto * * * Varanus komodoensis * * * Drago di Komoso * * SERPENTES * * * Serpenti * * * Boidae * * Boidae spp . ( * ) [ C 2 : Constrictor ( = Boa ) constrictor ] * Boidi * * Boidi * * * Boa costrittore * * * Euinectes spp . * * * Python spp . ( * ) * * * Eryx jaculus . * * Acrantophis spp . * * * Acrantopidi * * * Boleyria spp . * * * Casarea spp . * * * Epicrates inornatus * * * Boa del Porto Rico * * * Epicrates subflavus * * * Boa della Giamaica * * * Python molurus molurus * * * Pitone dell ' India * * * Sanzinia madagascariensis * * * Boa del Magagascar * * Colubridae * * Cyclagras gigas * Colubridi * * Falso cobra * * * Elachistodon westermanni * * * Mangiatore di uova indiano * * * Pseudoboa cloelia * * * Mussurano * * * Thamnophis elegans hammondi * * * Serpente dalle due strisce * AMPHIBIA ANFIBI URODELA * * * Urodeli * * * Cryptobranchidae * Andrias ( = Megalobatrachus ) davidianus * * Criptobranchidi * Salamandra di padre David * * * Andrias ( = Megalobatrachus ) japonicus * * * Salamandra gigante del Giappone * * Ambystomidae * * Ambystoma dumerilii * Ambistomidi * * * * * Ambystoma lermaensis * * * Ambystoma mexicanum * * * Salamandra tigre * SALIENTIA * * * Salienti o Anuri * * * Bufonidae * Bufo periglenes * * Bufonidi * Rospo rosso * * Bufonidae * * Bufo retiformis ( C 2 ) * * * Rospo verde * * Bufo superciliaris * * * Nectophrynoides spp . * * * Nettofrinoide * * Atelopodidae * Atelopus varius zeteki * * Atepodidi * * * PISCES PESCI COELACANTHIFORMES * * * Celacantiformi * * * Coelacanthidae * * Latimeria chaluminae * * * Latimeria * CERATODIFORMES * * * Geratodiformi * * * Ceratodidae * * Neoceratodus forsteri * * * Noceratodo di Forster * ACIPENSERIFORMES * * * Acipenseriformi * * * Acipenseridae * Acipenser brevirostrum * * Acipenseridi * Storione dal rostro breve * * * * Acipenser fulvescens * * * Storione rosso * * * Acipenser oxyrhynchus * * * Acipenser sturio * * * Storione comune * OSTEOGLOSSIFORMES * * * Osteoglossiformi * * * Osteoglossidae * * Arapaima gigas ( C 1 ) * Osteoglossidi * * Arapaima * * Scleropages formosus * * SALMONIFORMES * * * Salmoniformi * * * Salmonidae * Coregonus alpenae * * Salmonidi * * * * * Salmo chrysogaster * * * Stenodus leucichthys leucichhthys * * * Salmone bianco * CYPRINIFORMES * * * Cipriniformi * * * Cyprinidae * * Caecobarbus geertsi * Ciprinidi * * * * * Plagopterus argentissimus * Cyprindae * Probarbus jullieni * * Catastomidae * Chamistes cujus * * Catastomidi * * * * * Ptychocheilus lucius * SILURIFORMES * * * Siluriformi * * * Schilbeidae * Pangasianodon gigas * * Schilbeidi * * * ATHERINIFORMES * * * Ateriniformi * * * Cyprinodontidae * * Cynolebias constanciae * Ciprionodontidi * * * * * Cynolebias marmoratus * * * Cynolebias minimus * * * Cynolebias opalescens * * * Cynolebias splendens * Poeciliidae * * Xiphophorus couchianus * Pecilidi * * * PERCIFORMES * * * Percidae * Stizostedion vitreum glaucum * * Percidi * * * Sciaenidae * Cynoscion macdonaldi * * Scienidi * * * MOLLUSCA MOLLUSCHI ANISOMYARIA Mytilidae * * Mytihus chorus * NAIADOIDA * * * Unionidae * Conradilla caelata * * Unionidi * * * * * Cyprogenia aberti * * Dromus dromas * * * Epioblasma ( = Dysnomia ) florentina curtisi * * * Epioblasma ( = Dysnomia ) florentina florentina * * * Epioblasma ( = Dysnomia ) sampsoni * * Unionidae * Epioblasma ( = Dysnomia ) suicata perobliqua * * * Epioblasma ( = Dysnomia ) torulosa gubernaculum * * * * Epioblasma ( = Dysnomia ) torulosa rangiana * * Epioblasma ( = Dysnomia ) torulosa torulosa * * * Epioblasma ( = Dysnomia ) turgidula * * * Epioblasma ( = Dysnomia ) walkeri * * * Fusconaia cuneolus * * * Fusconaia edgariana * * * * Fusconaia subrotunda * * * Lampsilis brevicula * * Lampsilis higginsi * * * Lampsilis orbiculata oribiculata * * * Lampsilis satura * * * Lampsilis virescens * * * * Lexingtonia dolabelloides * * Plethobasis cicatricosus * * * Plethobasis cooperianus * * * Pleurobema plenum * * * Potamilus ( = Proptera ) capax * * * Quadrula intermedia * * * Quadrula sparsa * * * Toxolasma ( = Carunculina ) cylindrella * * * Unio ( Megalonaias /?/ ) nickliniana * * * Unio ( Lampsilis /?/ ) tampicoensis tecomatensis * * * Villosa ( = Micromya ) trabalis * * STYLOMMATOPHORA * * * Stilommatofori * * * Cameanidae * * Pupustyla ( = Papuina ) pulcherrima * Camenidi * * * Paryphantidae * * Paryphanta spp . + 209 * PROSOBRANCHIA * * * Prosobranchi * * * Hydrobiidae * * Coahuilix hubbsi * Idrobidi * * * * * Cochliopina milleri * * * Durangonella coahuilae * * * Mexipyrgus carranzae * * * Mexipyrgus churinceanus * * * Mexipyrgus escobedae * * * Mexipyrgus lugoi * * * Mexipyrgus mojarralis * * * Mexithauma multilineatus * * * Mexipyrgus quadripaludium * * * Nymphophilus minckleyi * * * Paludiscala caramba * INSECTA INSETTI LEPIDOPTERA * * * Lepidotteri * * * Papilionidae * * Ornithoptera spp . ( sensu D ' Abrera ) ( C 1 ) * Papilionidi * * * * * Trogonoptera spp . ( sensu D ' Abrera ) ( C 1 ) * * * Troides spp . ( sensu D ' Abrera ) ( C 1 ) * * * Parnassius apollo ( C 1 ) * ANTHOZOA Antipatharia * * Antipatharia spp . ( C 2 ) * FLORA APOCYNACEAE * * Pachypodium spp . ( * ) * * * Palma del Madagascar * * Pachypodium namagnamum * * ARACEAE * Alocasia sanderiana * * * Alocasia * * * Alocasia zebrina * * * Alocasia * * ARALIACEAE * * Panax quinquefolius > I * * * Ginseng * ARAUCARIACEAE * Araucaria araucana ( ** ) + 120 * Araucaria araucana ( * ) - 109 > 2 * * * Rompicapo-scimmia * ASCLEPIADACEAE * * Ceropegia spp . * * * Frerea indica * BYELIDACEAE * * Byblis spp . * CACTACEAE * * CACTACEAE spp . ( * ) + 211 * * * Cactus * * Ariocarpus agavoides * * * Ariocarpus scapharostrus * * * Aztekium ritteri * * * Echinocereus lindsayi * * * Obregonia denegrii * * * Pelecyphora aselliformis * * * Pelecyphora strobiliformis * Rhipsalis spp . * CARYOCARACEAE * Caryocar costaricense * * * Caryocar * * CARYOPHYLLACEAE * Gymnocarpos przewalskii * * * Melandrium mongolicus * * * Silene mongolica * * * Stellaria pulvinata * * * Stellaria * * CEPHALOTACEAE * * Cephalotus follicularis * CHLOANTHACEAE * * CHLOANTHACEAE spp . + 212 * COMPOSITAE * * Saussurea lappa > 1 * * * Bardana * CUPRESSACEAE * Fitzroya cupressoides * * * Pilgerodendron uviferum * * CYATHEACEAE * * CYATHEACEAE spp . > 3 * * * Felci * CYCADACEAE * * CYCADACEAE spp . ( * ) * * * Cicas * * Microcycas calocoma * * * Cicas nana * * DICKSONIACEAE * * DICKSONIACEAE spp . > 3 * * * Felce * DIDIEREACEAE * * DIDIEREACEAE spp . * DIOSCOREACEAE * * Dioscorea deltoidea > 1 * * * Yam * EUPHORBIACEAE * * Euphorbia spp . - 110 * * * Latte di lupo * FAGACEAE * * Quercus copeyensis > 2 * * * Quercia ( copayensis ) * GENTIANACEAE * Prepusa hookeriana * * HAEMODORACEAE * * Anigozanthos spp . * * * Macropidia fuliginosa * HUMIRIACEAE * Vantanea barbourii * * JUGLANDACEAE * Engelhardtia pterocarpa * * LEGUMINOSAE * Ammopiptanthus mongolicum * * * Cynometra hemitomophylla * * * Platymiscium pleiostachyum * * * Tachigalia versicolor * * * * Thermopsis mongolica * LILIACEAE * * Aloe spp . ( * ) * * Aloe albida * * * Aloe pillansii * * * Aloe polyphylle * * * Aloe thorncropftii * * * Aloe vossii * * MELASTOMATACEAE * Lavoisiera itambana * * MELIACEAE * Guarea longipetiola * * * * Swietenia humilis > 2 * * * Mogano * MORACEAE * Batocarpus costaricensis * * MYRTACEAE * * Verticordia spp . * NEPENTHACEAE * Nepenthes rajali * * ORCHIDACEAE * * ORCHIDACEAE spp . ( * ) * * * ( C 1 : 106 species ) * * Cattleya skinneri * * * Fiore di S . Sebastiano * * * Cattleya trianae * * * Didiciea cunninghamii * * * Laelia jongheana * * * Laelia lobata * * * Lycaste virginalis var . alba * * * Fiore dello Spirito Santo * * * Peristeria elata * * * Reanthera imschootiana * * * Vancia coerulea * * PALMAE * * Areca ipot * * * Betelmut * * * Chrysalidocarpus decipiens * * * Chrysalidocarpus lutescens * * * Neodypsis decaryi * * * Phoenix hanceana var . philippinensis * * * Zalacca clemensiana * PINACEAE * Abies guatemalensis * * * Abetedel Guatemala * * * Abies nebrodensis * * * Abete delle isole Nebrodi * * PODOCARPACEAE * Podocarpus costalis * * * Podocarpus parlatorei * * PORTULACACEAE * * Anacampseros spp . * * * Love plant * PRIMULACEAE * * Cyclamen spp . C 1 : Cyclamen graecum * * * Ciclamino ( incl . Cyclamen mindleri ) * * * Cyclamen creticum * * * Cyclamen balearicum * * * Cyclamen persicum * PRIMULACEAE * * C 2 : Cyclamen hederifolium * * * ( Cyclamen neapolitanum ) * * * Cyclamen purpurascens * * * ( Cyclamen europaeum auct . ) * * * Cyclamen repandum * * * ( Cyclamen vernale ) * PROTEACEAE * * Banksia spp . * * * Conospermum spp . * * * Dryandra formosa * * * Dryandra polycephala * * Orothamnus zeyheri * * * Protea odorata * * * * Xylomelum spp . * RUBIACEAE * Balmea stormae * * RUTACEAE * * Boronia spp . * * * Crowea spp . * * * Geleznowia verrucosa * SAXIFRAGACEAE * Ribes sardoum * * ( GROSSULARIACEAE ) * Blacca delle oche * * SOLANACEAE * * Solanum sylvestre * Night Shade * * * STANGERIACEAE * * STANGERIACEAE spp . ( * ) * * Stangeria eriopus * * STERCULIACEAE * * Basiloxylon excelsum > 2 * THYMELAEACEAE * * Pimelea physodes * ULMACEAE * Celtis aetnensis * * * Celtis dell ' Etna * * VERBENACEAE * * Caryopteris mongolica * * * Nut Wing * WELWITSCHIACEAE * * WELWITSCHIACEAE spp . ( * ) * * Welwitschia bainesii * * ZAMIACEAE * * ZAMIACEAE spp . ( * ) * * Encephalartos spp . * * * ZINGIBERACEAE * Hedychium philippinense * * * Giglio delle farfalle * * ZYGOPHYLLACEAE * * Guaiacum sanctum > 2 * * * Legno santo * APPENDICE III ( 1 ) ( 2 ) Interpretazione 1 . Le specie elencate nella presente appendice sono indicate : a ) con il nome della specie , o b ) con l ' insieme delle specie appartenenti ad una categoria superiore o parte designata di tale categoria 2 . L ' abbreviazione « spp . » serve a indicare tutte le specie di una categoria superiore . 3 . /Gli altri riferimenti a categorie superiori alle speci sono forniti unicamete a titolo informativo o ai fini della classificazione . 4 . Un asterisco ( * ) posto davanti al nome di una specie o di una categoria superiore indica che una o più popolazioni geograficamente isolate , sottospecie o specie di tale specie o categoria sono incluse nell ' appendice I e che tali popolazioni , sottospecie o specie sono escluse dall ' appendice III . 5 . Due asterischi ( ** ) posti davanti al nome di una specie o di una categoria superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente isolate , sottospecie o specie di tale specie o categoria sono incluse nell ' appendice II e che tali popolazioni , sottospecie o specie sono escluse dall ' appendice III . 6 . I nomi di Stati posti davanti al nome di specie o di altre categorie sono quelli delle parti contraenti che richiedono che tali specie o categorie vengano incluse nella presente appendice . 7 . Le disposizioni della convenzione si applicano a qualsiasi animale o pianta , sia vivo che morto , di una specie o altra categoria elencati nella presente appendice , nonchù a qualsiasi parte o suo derivato facilmente individuabile . ( 1 ) Le menzioni ( C 1 ) o ( C 2 ) poste dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più sottospecie o specie di detta specie o taxon figurano nell ' allegato C , parte 1 o parte 2 del regolamento . ( 2 ) Le traduzioni dei nomi latini hanno un valore indicativo . * Specie * Paese * FAUNA MAMMALIA CHIROPTERA * * * Chirotteri * * * Phyllostomatidae * Vampyrops lineatus * Uruguay * Fillostomatidi * Vampiro dalle strisce bianche * * EDENTATA * * * Sdentati * * * Myrmecophagidae * Tammandua tetradactyla ( ** ) * Guatemala * Bradypodidae * Bradypus griseus * Costa Rica * Bradipodidi * Bradipo grigio * * * Choloepus hoffmanni * Costa Rica * * Colepo di Hoffmann * * Dasypodidae * Cabassous centralis * Costa Rica * Dasipodidi * * * * Cabassous gymnurus ( tatoway ) * Uruguay * PHOLIDOTA * * * Folidoti * * * Manidae * Manis gigantea * Gana * Manidi * Pangolino gigante * * * Manis longicaudate * Gana * * Manis tricuspis * Gana * * Pangolino tricuspide * * RODENTIA * * * Roditori * * * Sciuridae * Epixerus ebii * Gana * Sciuridi * * * * Sciurus deppei * Costa Rica * Anomaluridae * Anomalurus spp . * Gana * Anomaluridi * Anomaluro * * * Idiurus spp . * Gana * * Idiuro * * Hystricidae * Hystrix spp . * Gana * Istricidi * Istrice * * Erethizontidae * Coendou spinosus * Uruguay * Eretizontidi * Coendou * * CARNIVORA * * * Carnivori * * * Canidae * Fennecus zerda * Tunisia * Canidi * Fennec * * Procyonidae * Bassaricyion gabbii * Costa Rica * Procionidi * * * * Bassariscus sumichrasti * Costa Rica * * Bassarisco del Centro America * * * Nasua nasua solitaria * Uruguay * Mustelidae * Galictis allamandi * Costa Rica * Mustelidi * Grigioni * * * Mellivora capensis * Gana , Botswana * * Tasso del miele * * Viverridae * Viverra civetta * Botswana * Viverridi * Civetta zibetto * * Hyaenidae * Proteles cristatus * Botswana * Ienidi * Protele crestato * * PINNIPEDIA * * * Pinnipedi * * * Odobenidae * Odobenus rosmarus * Canada * Odobenidi * Tricheco * * ARTIODACTYLA * * * Artiodattili * * * Tayassuidae * Tayassu tajacu * Guatemala * Hippopotamidae * Hippopotamus amphibius ( C 2 ) * Gana * Ippopotamidi * Ippopotamo anfibio * * Tragulidae * Hyemoschus aquaticus * Gana * Tragulidi * Iemosco acquatico * * Cervidae * Cervus elaphus barbarus * Tunisia * Cervidi * Cervo dell ' Atlante * * * Mazama americana cerasina * Guatemala * * Odocoileus virginianus mayensis * Guatemala * Bovidae * Ammotragus lervia * Tunisia * Bovidi * Ammotrago * * * Antilope cervicapra * Nepal * * Antilope cervicapra * * * Boocercus ( Taurotragus ) euryceros * Gana * * Bongo * * * Bubalus bubalis * Nepal * * Bufalo indiano * * * Damaliscus lunatus * Gana * * Damalisco * * * Gazella dorcas * Tunisia * * Gazella Dorcade * * * Gazella gazella cuvieri * Tunisia * * Gazella leptoceros * Tunisia * * Gazella bianca * * * Tetracerus quadricornis * Nepal * * Antilope quadricorne * * * Tragelaphus spekei * Gana * * Sitatunga * * AVES UCCELLI RHEIFORMES * * * Reiformi * * * Rheidae * Rhea americana ( ** ) * Uruguay * Reidi * Nandù * * CICONIIFORMES * * * Ciconiformi * * * Ardeidae * Ardea goliath * Gana * Ardeidi * Airone gigante * * * Bubulcus ibis ( C 1 ) * Gana * * Casmerodius albus ( C 1 ) * Gana * * Airone bianco * * * Egretta garzetta ( C 1 ) * Gana * * Garzetta * * Ciconiidae * Ephippiorhynchus senegalensis * Gana * Ciconidii * Mitteria del Senegal * * * Leptoptilos crumeniferus * Gana * * Marabù d ' Africa * * Threskiornithidae * Hagedashia hagedash * Gana * Treschiornitidi * Hagedash * * * Lampribis rara * Gana * * Threskiornis aethiopica * Gana * * Ibis sacro * * ANSERIFORMES * * * Anseriformi * * * Anatidae * Anatidae spp . ( * ) ( ** ) * Gana * Anatidi * * * * ( C 1 : Cygnus colombianus Cygnus bewickii jankowskii Anatidi Alopochen aegytiacus Anas querquedula Aythya nyroca ) * * GALLIFORMES * * * Galliformi * * * Cracidae * Crax rubra ( C 2 ) * Costa Rica * Cracidi * Hocco messicano * * * Ortalis vetula ( C 2 ) * Guatemala * * Penelopina nigra ( C 2 ) * Guatemala * Phasianidae * Agelastes meleagrides * Gana * Fasianidi * Agelaste * * * Tragopan satyra * Nepal * * Tragopano saturo * * Meleagrididae * Agriocharis ocellata * Guatemala * CHARADRIIFORMES * * * Burhimidae * Burhinus bistriatus * Guatemala * COLUMBIFORMES * * * Columbiformi * * * Columbidae * Columbidae spp . ( * ) ( ** ) ( C 1 : Columba livia ) * Gana * Columbidi * Columbidi * * * Nesoenas mayeri * Mauritius * * Colombo di Mayer * * PSITTACIFORMES * * * Psittaciformi * * * Psittacidae * Psittacula krameri ( * ) * Gana , Costa Rica * Psittacidi * * * CUCULIFORMES * * * Cuculiformi * * * Musophagidae * Musophagidae spp . ( ** ) * Gana * Musofagidi * Musofagidi * * PICIFORMES * * * Rhamphastidae * Ramphastos sulphuratus * Guatemala * PASSERIFORMES * * * Passeriformi * * * Muscicapidae * Bebrornis rodericanus * Mauritius * Muscicapidi * * * * Tchitrea ( Terpsiphone ) bourbonnensis * Mauritius * Emberizidae * Gubernatrix cristata * Uruguay * Emberizidi * Cardinale Verde * * Icteridae * Xanthopsar flavus * Uruguay * Itteridi * * * Fringillidae * Fringillidae spp . ( * ) ( ** ) * Gana * Fringuellidi * Fringuellidi * * Ploceidae * Ploceidae spp . * Gana * Ploceidi * Ploceidi * * REPTILIA RETTILI TESTUDINATA * * * Testudinati * * * Trionichidae * Trionyx triunguis * Gana * Trionichini * Trionice africana * * Pelomedusidae * Pelomedusa subrufa * Gana * Pelomedusini * Pelomedusa * * * Pelusios spp . * Gana * FLORA GNETACEAE * Gnetum montanum * Nepal * MAGNIOLIACEAE * Talauma hodgsonii * Nepal * PAPAVERACEAE * Meconopsis regia * Nepal * PODOCARPACEAE * Podocarpus nerifolius * Nepal * TETRACENTRACEAE * Tetracentron spp . * Nepal * ALLEGATO B Parti o prodotti di animali o di piante di cui all ' articolo 2 Numero d ' ordine * Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 1 a ) * ex 41.01 * Pellicce e pelli ( intere o ventre e fianchi ) degli animali delle specie Canidae , Ursidae , Lutrinae , Viverridae , Felidae , Arctocephalus , Elephantidae , Equidae e Camelidae , elencate nelle appendici I , II e III della convenzione , nonchù delle specie di Colobus angolensis , Colobus guereza e Colobus polykomos * * ex 41.02 C * * * ex 41.05 B * * * ex 43.01 * * * ex 43.02 * * 1 b ) * ex 43.03 B * Oggetti di confezione , coperte , tappeti e tappezzerie fabbricate con le peilicce e le pelli di cui al punto 1 a ) * 2 * ex 05.09 * Crani , parti di crani con corna , trofei o parti di animali delle specie Elephantidae , Rhinocerotidae , Suidae , Cervidae , Bovidae e Choeropsis liberiensis , elencate nelle appendici I , II e III della convenzione * * ex 05.15 B * * * ex 99.05 * * 3 a ) * ex 05.09 * Zanne di Elephantidae , Monodon monoceros e Odobenus rosmarus * * ex 95.05 B * * * ex 99.05 * * 3 b ) * ex capitoli 66 , 71 , 92 , 97 , 98 e 99 * Oggetti ricavati , in tutto o in parte , dall ' avorio di cui al punto 3 ) a * 4 * ex 05.09 * Corna , anche lavorate , di Rhinocerotidae * * ex 95.05 B * * * ex 99.05 * * 5 * ex 05.14 * Muschio di tutte le specie di Moschus * 6 * ex 53.02 B * Lana di Vicugna vicugna e di Lama guanicoe * * ex 53.05 * * 7 * ex 02.04 C * Carni e frattaglie , di tutte le specie di Cetacea ; estratti , sughi , farine e polveri di carne e frattaglie di tutte le specie di Cetacea * * ex 02.06 C * * * ex 05.15 B * * * ex 16.03 * * ex 23.01 A * * * ex 05.09 * Fanoni di balena , greggi o semplicemente preparati , ma non tagliati in una forma determinata * * ex 15.04 * Grassi ed oli di cetacei * * ex 15.08 * * * ex 15.12 * * * 15.15 A * Bianco di balena e di altri cetacei ( spermaceti ) , greggio , pressato o raffinato , anche artificialmente colorato * * ex capitolo 41 * Cuoi e pelli trattati con olio di balena o di altri cetacei , anche modificato * * ex capitoli 42 , 43 e 64 * Tutti i prodotti qui di seguito , trattati con olio di balena o di altri cetacei , anche modificato , o confezionati a partire da cuoi e pelli trattati con questo stesso olio : * * * - Lavori di cuoi , oggetti da correggiaio e da sellaio ; oggetti da viaggio ; borse da donna e simili contenitori ; lavori di budella * 8 * ex 05.07 B * Pelli di uccelli , parti di pelli di uccelli e piume di uccelli delle specie elencate nelle appendici I , II e III della convenzione ed oggetti fabbricati con le medesime * * ex 67.01 * * * ex 99.05 * * 9 * ex 04.05 A II * Uova e gusci di uova di uccelli delle specie elencate nelle appendici I , II e III della convenzione * * ex 99.05 * * 10 * ex 05.09 * Elmi di Rhinoplax virgil e prodotti scolpiti nella loro materia * * ex 95.05 B * * * ex 99.05 * * 11 a ) * ex 41.01 * Pelli intere e parti sostanziali di pelli di rettili delle specie elencate nelle appendici I , II e III della convenzione * * ex 41.05 * * * ex 99.05 * * 11 b ) * ex 42.02 B * Oggetti da viaggio , borse da donna e contenitori simili e oggetti di vestiario e loro accessori confezionati con le pelli di cui al punto 11 a ) * * ex 42.03 * * 12 * ex 05.09 * Carapaci di tartarughe terrestri o marine , greggi o semplicemente preparati e scagliati * * ex 05.15 B * * * ex 95.05 B * * * ex 99.05 * * 13 * ex 02.04 C II * Carni di tartaruga e zuppe di tartaruga * * ex 02.06 C II * * * ex 21.05 A * * 14 * ex 05.15 B * Alti di farfalle delle specie elencate nelle appendici I e II della convenzione e merci fabbricate con queste ali * * ex 99.05 * * 15 * ex 99.05 * Animali o parti di animali preparati o imbalsamati delle specie elencate nelle appendici I e II della convenzione * 16 * ex 06.02 * Tronchi di cyatheaceae e di dycksoniaceae , nonchù il legname e le radici indicate nell ' appendice II della convenzione * * ex 06.04 * * * ex 43.03 B * * ALLEGATO C ELENCO DELLE SPECIE oggetto di un trattamento specifico da parte della Comunità NB : Un asterisco ( * ) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geografiche isolate , sottospecie o specie , della detta specie o del detto taxon sono già incluse nell ' appendice I della convenzione . PARTE 1 SPECIE DI CUI ALL ' ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 1 FAUNA MAMMALIA EDENTATA * PINNIPEDIA * Myrmecophagidae * Phocidae * Myrmecophaga tridactyla * Mirounga angustirostris * Tamandua tetradactyla chapadensis * Mirounga leonina * PHOLIDOTA * SIRENIA * Manidae * Dugongidae * Manis spp . * Dugong dugon ( * ) * RODENTIA * Trichechidae * Sciuridae * Trichechus senegalensis * Ratufa spp . * * CETACEA spp . ( * ) ( 1 ) * PERISSODACTYLA * * Equidae * * Equus hemionus ( * ) * CARNIVORA * Equus zebra hartmannae * Viverredae * Tapiridae * Cynogale bennetti * Tapirus terrestris * Eupleres goudotii * * Eupleres major * * Fossa fossa * * Prionodon linsang * ARTIODACTYLA * * Antilocapridae * * Antilocapra americana mexicana * * Bovidae * * Capra falconeri ( * ) * * Oryx ( tao ) dammah * AVES SPHENISCIFORMES * Polyplectron germaini * Spheniscidae * Polyplectron malacense * Spheniscus demersus * GRUIFORMES * * Gruidae * PELECANIFORMES * Grus canadensis pratensis * Pelecanidae * Otidiae * Pelecanus crispus * Otis tarda * CICONIIFORMES * CHARADRIIFORMES * Ardeidae * Scolopacidae * Bubulcus ibis * Numenius tenuirostris * Casmerodius albus ( syn . Egretta alba ) * Laridae * Egretta garzetta * Larus brunnicephalus * Ciconiidae * * Ciconia nigra * COLUMBIFORMES * Threskiornithidae * Colombidae * Platalea leucorodia * Columba livia * * Goura cristata * Phoenicopteridae * Goura scheepmakeri * Phoenicoparrus andinus * Goura victoria * Phoenicoparrus jamesi * * Phoenicopterus ruber chilensis * * Phoenicopterus ruber ruber * CUCULIFORMES * * Musophagidae * * Gallirex prophyreolophus * ANSERIFORMES * Tauraco corythaix * Anatidae * * Coscoroba coscoroba * STRIGIFORMES spp . ( * ) * Cygnus columbianus ( syn . Cynus bewickii jankowskii ) * * Branta ruficollis * CORACIIFORMES * Alopochen aegyptiacus * Bucerotidae * Anas querquedula * Aceros narcondami * Aythya nyroca * Buceros bicornis ( * ) * * Buceros hydrocorax hydrocorax * FALCONIFORMES spp . ( * ) * Buceros rhinoceros rhinoceros * GALLIFORMES * PICIFORMES * Phasianidae * Picidae * Argusianus argus * Picus squamatus flavirostris * Cyrtonyx montezumae mearnsi - 106 * * Cyrtonyx montezumae montezumae * PASSERIFORMES * Francolinus ochropectus * * Gallus sonneratii * Hirundinidae * Ithaginis cruentus * Pseudochelidon sirintarae * Polyplectron bicalcaratum * Paradisaeidae spp . * REPTILIA TESTUDINATA * SAURIA * Testudinidae * Chamaeleonidae * Testudo graeca * Chamaeleo chamaeleon * Testudo hermanni * * Testudo marginata * Teiidae * * Cnemidorphorus hyperythrus * * Helodermatidae * * Heloderma spp . * PISCES OSTEOGLOSSIFORMES * * Osteoglossidae * * Arapaima gigas * * INSECTA LEPIDOPTERA * Parnassius apollo * Papilionidae * Trogonoptera spp . ( sensu D ' Abrera ) * Ornithoptera spp . ( sensu D ' Abrera ) * Troides spp . ( sensu D ' Abrera ) * FLORA ORCHIDACEAE * Dactylorhiza fuchsii * * Dactylorhiza saccifera * Cypripedium calceolus * Neotinea maculata * Epipactis palustris * Traunsteinera globosa * Epipactis helleborine * Orchis papilionacea * Epipactis leptochila * Orchis boryi * Epipactis muelleri * Orchis morio * Epipactis dunensis * Orchis longicornu * Epipactis purpurata * Orchis coriophora * Epipactis phyllanthes * Orchis sancta * Epipactis atrorubens * Orchis ustulata * Epipactis microphylla * Orchis tridentata * Cephalanthera damasonium * Orchis lactea * Cephalanthera longifolia * Orchis italica * Cephalanthera cucullata * Orchis simia * Cephalanthera epipactoides * Orchis militaris * Cephalanthera rubra * Orchis punctulata * Limodorum abortivum * Orchis purpurea * Epipogium aphyllum * Orchis saccata * Neottia nidus-avis * Orchis patens * Listera ovata * Orchis spitzelii * Listera cordata * Orchis mascula * Spiranthes spiralis * Orchis pallens * Spiranthes aestivalis * Orchis provincialis * Spiranthes romanzoffiana * Orchis anatolica * Goodyera repens * Orchis quadripunctata * Gennaria diphylla * Orchis laxiflora * Herminium monorchis * Aceras anthropophorum * Neottianthe cucullata * Himantoglossum hircinum * Platanthera bifolia * Barlia robertiana * Platanthera chlorantha * Anacamptis pyramidalis * Chamorchis alpina * Serapias cordigera * Gymnadenia conopsea * Serapias neglecta * Gymnadenia odoratissima * Serapias vomeracea * Pseudorchis albida * Serapias lingua * Pseudorchis frivaldii * Serapias parviflora * Nigritella nigra * Ophrys insectifera * Coeloglossum viride * Ophrys speculum * Dactylorhiza iberica * Ophrys lutea * Dactylorhiza sambucina * Orphrys fusca * Dactylorhiza sulphurea * Orphrys pallida * Dactylorhiza incarnata * Orphrys sphegodes * Dactylorhiza majalis * Orphrys spruneri * Dactylorhiza cordigera * Orphrys ferrum-equinum * Dactylorhiza traunsteineri * Orphrys bertolonii * Dactylorhiza russowii * Orphrys lunulata * Dactylorhiza elata * Orphrys argolica * Dactylorhiza maculata * Orphrys reinholdii * Ophrys crotica * Liparis loeselii * Ophrys carmela * Microstylis monophyllos * Ophrys scolopax * Hammarbya paludos * Ophrys fuciflora * * Ophrys arachnitiformis * PRIMULACEAE * Ophrys tenthredinifera * Cyclamen graecum ( incl . Cyclamen mindleri ) * Ophrys apifera * Cyclamen creticum * Ophrys bombyliflora * Cyclamen balearicum * Corallorhiza trifida * Cyclamen persicum * ( 1 ) Esclusi gli specimen delle specie di cui all ' allegato II della convenzione nonchù i loro prodotti e derivati catturati dai groenlandesi su licenza concessa dalle competenti autorità della Groenlandia e della Danimarca . PARTE 2 SPECIE DI CUI ALL ' ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 2 FAUNA MAMMALIA MONOTREMATA * Felidae * Tachyglossidae * Felis bengalensis ( * ) * Zaglossus spp . * Felis concolor ( * ) * * Felis geoffroyi * MARSUPIALIA * Felis pajeros * * Felis pardalis ( * ) * Macropodidae * Felis serval * Dendrolagus bennettianus * Felis tigrina ( * ) * Dendrolagus lumholtzi * Felis wiedii ( * ) * Dendrolagus inustus * Felis yagouaroundi ( * ) * Dendrolagus ursinus * Felis lynx ( * ) * PRIMATES spp . ( * ) * Felis sylvestris * CARNIVORA * PROBOSCIDEA * Canidae * Elephantidae * * Loxodonta africana * Canis lupus ( * ) * * Chrysocyon brachyurus * ARTIODACTYLA * Ursidae * Hippopotamidae * Ursus ( = Tharlactos ) maritimus * Choeropsis liberiensis * Procyonidae * Hippopotamus amphibius * Ailurus fulgens * Cervidae * Mustelidae * Pudu mèphistophiles * Lutra enudris * Bovidae * Lutra incarum * Ovis ammon * AVES ANSERIFORMES * GALLIFORMES * Anatidae * Cracidae * Anas aucklandica aucklandica * Crax rubra * Anas aucklandica chlorotis * Ortalis vetula * Anas bernieri * Penelopina nigra * GRUIFORMES * PASSERIFORMES * Rallidae * Pittidae * Gallirallus australis hectori * Pitta brachyura nympha * COLUMBIFORMES * Cotingidae * * Rupicola peruviana * Columbidae * Rupicola rupicola * Gallicolumba luzonica * * * Muscicapidae * PSITTACIFORMES * Psophodes nigrogularis * Psittacidae spp . - 107 ( Melopsittacus undulatus , Nymphicus hollandicus , Psittacula krameri ) * * REPTILIA TESTUDINATA * Agamidae * Testudinidae spp . ( escluse le seguenti tre specie : Testudo graeca , Testudo hermanni e Testudo marginata , che figurano nella parte 1 dell ' allegato C ) * Uromastyx spp . * * Iguanidae * * Amblyrhynchus cristatus * Pelomedusidae * Conolophus spp . * Podocnemis spp . * Varanidae * * Varanus spp . ( * ) * CROCODYLIA * SERPENTES * Alligarotidae spp . ( * ) * Boidae * Crocodylidae spp . ( * ) * Constrictor constrictor ( syn . Boa constrictor ) * * Eunectes spp . * * Python spp . ( * ) * SAURIA * Eryx jaculus * Gekkonidae * Colubridae * Phelsuma spp . * Cyclagras gigas * AMPHIBIA SALIENTIA * * Bufonidae * * Bufo retiformis * * ANTHOZOA ANTIPATHARIA spp . * * FLORA PRIMULACEAE * * Cyclamen hederifolium ( Cyclamen neapolitanum ) * * Cyclamen purpurascens ( Cyclamen europaeum autc ) * * Cyclamen repandum ( Cyclamen vernale ) *