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Document 31982R3626

    Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

    GU L 384 del 31.12.1982, p. 1–61 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996; abrogato da 31997R0338

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/3626/oj

    Related international agreement

    31982R3626

    Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

    Gazzetta ufficiale n. L 384 del 31/12/1982 pag. 0001 - 0061
    edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 4 pag. 0021
    edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0021
    edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0060
    edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0060


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3626/82 DEL CONSIGLIO

    del 3 dicembre 1982

    relative all ' applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

    considerando che la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione , in seguito denominata « convenzione » , è stata aperta alla firma il 3 marzo 1973 ; che l ' obiettivo della convenzione è di proteggere talune specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione , regolamentando il commercio internazionale degli animali e delle piante appartenenti a queste specie , nonchù delle parti o dei prodotti facilmente identificabili , ottenuti a partire da detti animali o piante ;

    considerando che la risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri , riuniti in sede di Consiglio , del 17 maggio 1977 , concernente il proseguimento e l ' attuazione in materia ambientale ( 4 ) sottolinea che la Comunità è interessata alla protezione della flora e della fauna selvatiche e che l ' attuazione della convenzione costituisce un ' importante misura ai fini della protezione di queste ultime ;

    considerando che , per conseguire i propri obiettivi , la convenzione si avvale principalmente di strumenti di politica commerciale imponendo restrizioni e controlli rigorosi al commercio internazionale di esemplari delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate ;

    considerando che , per la protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione , è necessario , a livello della Comunità , assicurare l ' applicazione uniforme di taluni strumenti di politica commerciale da utilizzare in applicazione della convenzione ; che , in considerazione del suo campo d ' applicazione , il presente regolamento non dovrebbe incidere sulle competenze nazionali per quanto riguarda l ' adozione di misure di protezione di carattere diverso ;

    considerando che le misure relative all ' applicazione della convenzione negli scambi non devono pregiudicare la libera circolazione dei prodotti all ' interno della Comunità e devono applicarsi solo agli scambi con i paesi terzi ;

    considerando che l ' esistenza a livello degli Stati membri di misure d ' applicazione non uniformi rischierebbe di provocare distorsioni nella concorrenza all ' interno della Comunità ;

    considerando che la convenzione riguarda animali e piante , vivi o morti , e loro parti o prodotti , facilmente identificabili , ottenuti a partire da detti animali o piante ; che per rendere effettiva l ' applicazione della convenzione è necessario adottare un elenco comune dei principali prodotti e delle principali parti , nonchù le condizioni alle quali altre merci potranno essere inserite nel campo di applicazione del presente regolamento ;

    considerando che lo stato di conservazione di talune specie rende opportuno che la Comunità adotti misure di conservazione più severe di quelle previste dalla convenzione ;

    considerando che , per pervenire alla più efficace conservazione possibile della flora e fauna selvatiche , può rivelarsi necessario che gli Stati membri mantengano o prendano , in conformità del trattato , misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento ;

    considerando che l ' applicazione del presente regolamento postula che s ' instauri una procedura comunitaria ai fini del rilascio e della presentazione delle licenze di esportazione , riesportazione , importazione e introduzione in provenienza dal mare di esemplari ( specimens ) delle specie contemplate dalla convenzione ; che l ' applicazione del presente regolamento implica inoltre la designazione di organi di gestione e di autorità scientifiche negli Stati membri ;

    considerando che per assicurare la piena efficacia del divieto di importazione è necessario prevedere una regolamentazione delle condizioni di commercializzazione degli esemplari delle specie elencate nell ' allegato I della convenzione e nell ' allegato C , parte 1 , del presente regolamento ;

    considerando che determinati esemplari importati e spediti in un altro Stato membro devono essere oggetto di un controllo specifico riguardante il luogo di destinazione ;

    considerando che , per snellire le formalità inerenti all ' introduzione nella Comunità delle specie di cui alle appendici II e III della convenzione e non menzionate nell ' allegato C del presente regolamento , è sembrato possibile prevedere per gli Stati membri la facoltà di applicare una procedura più semplice di quella licenza di importazione ;

    considerando che per facilitare le procedure doganali è opportuno prevedere la possibilità degli Stati membri di designare uno o più punti di entrata e di uscita dove le merci interessate devono essere presentate ;

    considerando che , al fine di facilitare i controlli , i marchi , i sigilli e i contrassegni destinati all ' identificazione delle merci devono rispondere a dei modelli uniformi ;

    considerando che la conservazione delle specie minacciate pone ancora dei problemi che richiedono l ' avvio di lavori scientifici e che questi lavori permetteranno di valutare l ' efficacia delle misure prese ; che occorre inoltre predisporre dei metodi per la sorveglianza del commercio di taluni prodotti e parti ottonuti a partire da queste specie ;

    considerando che occorre assicurare l ' uniforme applicazione del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta di adottare le modalità di applicazione entro congrui termini ; che è necessario organizzare , nell ' ambito di un comitato , una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo settore ;

    considerando che le finalità della convenzione corrispondon a taluni obiettivi della Comunità in materia ambientale previsti dai programmi di azione in materia ambientale ; che occorre applicare in maniera uniforme nella Comunità le norme della convenzione ; che , poichù i poteri specifici d ' azione necessari a tal fine non sono previsti dal trattato , occorre far ricorso all ' articolo 235 del trattato ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    La convenzione figurante nell ' allegato A è applicabile nella Comunità alle condizioni previste dagli articoli seguenti .

    Applicando il presente regolamento saranno rispettati gli obiettivi ed i principi della convenzione .

    Articolo 2

    Gli esemplari ai quali si applica il presente regolamento sono i seguenti :

    a ) qualsiasi animale o pianta , vivo o morto , delle specie elencate nell ' appendice I della convenzione , qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell ' allegato B del presente regolamento , nonchù qualsiasi altra merce , se da un documento giustificativo , ovvero dall ' imballaggio , dal marchio o dall ' etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulta trattarsi di parti o di prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie ;

    b ) qualsiasi animale o pianta , vivo o morto , delle specie elencate nell ' appendice II della convenzione , qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell ' allegato B del presente regolamento , nonchù qualsiasi altra merce , se da un documento giustificativo , ovvero dall ' imballaggio , dal marchio o dall ' etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulta trattarsi di parti o di prodotti di animali appartenenti a queste stesse specie ;

    c ) qualsiasi animale o pianta , vivo o morto , delle specie elencate nell ' appendice III della convenzione e qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell ' allegato B del presente regolamento .

    Articolo 3

    1 . Gli esemplari delle specie elencate nell ' allegato C , parte 1 , sono considerati come esemplari delle specie elencate nell ' appendice I della convenzione .

    2 . L ' introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell ' allegato C , parte 2 , è subordinata ad una licenza di importazione a norma dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , lettera b ) .

    Articolo 4

    Le modifiche che è necessario apportare alle appendici I , II e III della convenzione ed all ' allegato B del presente regolamento , a seguito di modifiche decise dalle parti alla convenzione e accettate dalla Comunità , nonchù le eventuali aggiunte all ' allegato B , sono apportate conformemente alla procedura fissata all ' articolo 21 , paragrafi 2 e 3 .

    Articolo 5

    1 . L ' introduzione nella Comunità di esemplari di cui agli articoli 2 e 3 è subordinata alla presentazione , presso l ' ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali , di una licenza d ' importazione o certificato d ' importazione previsti a tal fine all ' articolo 10 .

    2 . L ' esportazione o la riesportazione fuori della Comunità di esemplari di cui all ' articolo 2 è subordinata alla presentazione , presso l ' ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali , del documento di cui all ' articolo 10 , paragrafo 3 .

    3 . Gli uffici doganali presso i quali sono state presentate le licenze , in conformità dei paragrafi 1 e 2 , restituiscono le licenze all ' organo di gestione dello Stato membro dal quale dipendono .

    4 . In deroga ai paragrafi 1 e 2 , la presentazione , presso i competenti servizi doganali , delle licenze di cui all ' articolo 10 non è richiesta per quanto riguarda gli esemplari introdotti nella Comunità e posti sotto un regime di transito doganale o di deposito provvisorio , a condizione che un documento di esportazione applicabile a tali esemplari sia rilasciato dall ' organo di gestione del paese esportatore . In tal caso gli Stati membri possono esigere la presentazione della documentazione di esportazione prevista dalla convenzione o di un documento che ne comprovi l ' esistenza .

    Articolo 6

    1 . È vietato esporre a scopi commerciali , vendere , detenere per la vendita , offrire in vendita o trasportare per la vendita esemplari di cui all ' articolo 2 , lettera a ) , e all ' articolo 3 , paragrafo 1 , salvo deroga che può essere accordata dagli Stati membri , prendendo in considerazione gli obiettivi della convenzione e le disposizioni della direttiva 79/409/CEE del Consiglio , del 2 aprile 1979 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( 5 ) , per le seguenti ragioni :

    a ) gli esemplari sono entrati , conformemente alla convenzione e prima dell ' entrata in vigore del presente regolamento , nel territorio in cui quest ' ultimo è applicabile ;

    b ) gli esemplari di una specie animale sono stati allevati in cattività , gli esemplari di una specie vegetale sono stati moltiplicati artificialmente , gli esemplari sono parti di tali animali o vegetali , o sono stati ricavati dagli stessi ;

    c ) gli esemplari sono destinati a scopi di ricerca , di insegnamento o di allevamento o coltivazione ;

    d ) gli esemplari originari di uno Stato membro sono stati tolti dal loro ambiente naturale in virtù di disposizioni vigenti in tale Stato membro o con l ' autorizzazione delle autorità competenti dello stesso ;

    e ) gli esemplari sono entrati , conformemente alla convenzione e dopo l ' entrata in vigore del presente regolamento , nel territorio in cui quest ' ultimo è applicabile e non sono utilizzati per scopi essenzialmente commerciali .

    2 . I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli esemplari di cui all ' articolo 2 , lettere b ) e c ) , non contemplati dal paragrafo 1 se questi sono stati introdotti in violazione dell ' articolo 5 .

    3 . Prendendo in particolare considerazione l ' articolo VIII della convenzione , le autorità competenti degli Stati membri hanno la facoltà di vendere gli esemplari da esse sequestrati a norma del presente regolamento o di legislazioni nazionali e tali esemplari possono essere allora utilizzati a tutti i fini utili come se fossero stati introdotti legalmente .

    Articolo 7

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione l ' elenco e gli indirizzi degli organi di gestione e delle autorità scientifiche di cui all ' articolo IX della convenzione , nonchù , se del caso , delle altre autorità competenti di cui al presente regolamento .

    La Commissione pubblica questi dati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Articolo 8

    Le competenti autorità degli Stati membri :

    a ) rilasciano le licenze e i certificati di cui all ' articolo 10 o vistano i certificati di importazione di cui all ' articolo 10 , paragrafo 2 ;

    b ) autorizzano le deroghe di cui all ' articolo 6 ;

    c ) rilasciano i certificati di cui all ' articolo 11 e l ' etichetta di cui all ' articolo 12 ;

    d ) rinviano agli organi di gestione che le hanno rilasciate le licenze loro trasmesse dagli uffici doganali in applicazione dell ' articolo 5 ;

    e ) comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre i registri e le relazioni previsti dall ' articolo VIII , paragrafi 6 e 7 , della convenzione .

    Articolo 9

    1 . Fatto salvo l ' articolo 15 , ogni Stato membro riconosce le decisioni delle autorità competenti degli altri Stati membri .

    2 . Ad eccezione del documento di cui all ' articolo 11 , lettera a ) , le licenze e i certificati di cui al presente regolamento rilasciati in uno Stato membro sono validi in tutta la Comunità .

    3 . Le richieste di licenze di importazione , di cui all 'articolo 10 , paragrafo 1 , sono trasmesse all ' organo di gestione competente per il luogo di destinazione dell ' esemplare .

    4 . Le richieste di licenze di introduzione per esemplari provenienti dal mare sono trasmesse all ' organo di gestione competente per il luogo di introduzione degli esemplari .

    5 . Le richieste di licenze di esportazione e di certificati di riesportazione di esemplari vivi , di cui all ' articolo 10 . paragrafo 3 , sono trasmesse all ' organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trova l ' esemplare .

    Articolo 10

    1 . a ) L ' introduzione nella Comunità di esemplari di cui all ' articolo 2 , lettera a ) , ed all ' articolo 3 , provenienti da paesi terzi o dal mare , è subordinata alla presentazione di una licenza di importazione .

    b ) Le licenze di importazione previste all ' articolo 3 , paragrafo 2 , sono concesse soltanto se :

    - è evidente o è dimostrato in modo attendibile dal richiedente che la cattura o la raccolta dell ' esemplare nel suo ambiente naturale non influisce negativamente sulla conservazione delle specie , nù sull ' area di distribuzione delle relative popolazioni ;

    - il richiedente dimostra con documenti rilasciati dalle competenti autorità del paese d ' origine che l ' esemplare è stato procurato conformemente alle normative per la tutela della specie in causa ;

    - in caso di importazione di un animale vivo , il richiedente dimostra che il destinatario previsto dispone degli impianti adatti per una sistemazione e per le abitudini delle specie e che sono garantite le cure adatte ;

    - non si oppongono altre esigenze in materia di conservazione della specie .

    Le licenze sono eventualmente corredate di disposizioni complementari per garantire l ' osservanza di tali condizioni .

    2 . L ' introduzione nella Comunità di esemplari di tutte le altre specie contemplate dal presente regolamento , provenienti da paesi terzi o dal mare , è subordinata alla presentazione di una licenza di importazione o di un certificato di importazione vistato dal servizio doganale e attestante che le formalità prescritte dalla convenzione sono state espletate .

    La licenza di importazione e il certificato di importazione sono stabiliti su un formulario identico .

    3 . L ' esportazione o la riesportazione fuori della Comunità degli esemplari di cui all ' articolo 2 è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione a seconda dei casi , oppure , nel caso di piante riprodotte artificialmente , di una delle due di tali licenze o del documento di cui all ' articolo 11 , lettera b ) .

    Articolo 11

    Le autorità competenti rilasciano , su richiesta dell ' interessato , corredata dei necessari documenti giustificativi , i certificati seguenti :

    a ) un documento attestante che un dato esemplare è entrato , conformemente alla convenzione , nel territorio cui si applica il presente regolamento , prima dell ' entrata in vigore dello stesso , ovvero che è stato acquistato prima che la convenzione fosse applicabile alla detta specie ;

    b ) un documento attestante che si tratta di un esemplare di una specie animale nato e allevato in cattività o un esemplare di una specie vegetale riprodotto artificialmente o che si tratta di una parte di un animale o di una pianta di questo genere , o di un prodotto da essi derivato .

    Articolo 12

    In deroga all ' articolo 5 , la presentazione ai servizi doganali dei documenti di cui all ' articolo 10 non è generalmente richiesta per gli esemplari da erbario e da museo conservati , essiccati o in inclusione , nù per le piante vive recanti un ' etichetta il cui modello è fissato secondo la procedura dell ' articolo 21 ovvero un ' etichetta analoga , rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo , quando si tratta di prestiti , di doni e di scambi a fini non commerciali tra scienziati ed istituti scientifici registrati da un organo di gestione del rispettivo Stato .

    Articolo 13

    1 . Se gli esemplari di cui all ' articolo 2 , lettera a ) , e all ' articolo 3 , paragrafo 1 , che ai sensi della licenza di importazione devono essere conservati a un indirizzo determinato , sono spediti in un altro Stato membro dopo l ' immissione in libera pratica , alle autorità competenti della Stato membro di spedizione deve essere apportata la prova che le merci hanno avuto la destinazione prescritta .

    2 . Ogni trasporto all ' interno della Comunità di animali vivi delle specie di cui all ' articolo 2 , lettera a ) , e all ' articolo 3 , paragrafo 1 , con partenza dall ' indirizzo specificato nella licenza di importazione , è subordinato ad un ' autorizzazione preliminare rilasciata dall ' organo o dagli organi di gestione interessati .

    3 . Se gli esemplari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sottoposti al regime di transito comunitario , il principale obbligato appone nella casella della dichiarazione di transito comunitario che è riservata alla designazione delle merci una delle diciture seguenti :

    - « Specie minacciate di estinzione » ;

    Articolo 14

    Deroghe agli articoli 5 e 10 possono essere accordate dagli Stati membri per gli esemplari che sono oggetti personali o sono destinati ad uso domestico .

    Articolo 15

    1 . Per quanto riguarda le specie a cui si applica il presente regolamento , gli Stati membri possono mantenere o prendere misure più rigorose per uno o più dei seguenti scopi , in osservanza del trattato , in particolare dell ' articolo 36 :

    a ) miglioramento delle condizioni di sopravvivenza degli esemplari vivi nei paesi destinatari ;

    b ) conservazione delle specie indigene ;

    c ) conservazione di una specie o di una popolazione di una specie nel paese d ' origine .

    Allorchù , conformemente al presente paragrafo , uno Stato membro prende le misure in questione che in nessun caso possono essere motivate da considerazioni di politica commerciale , queste devono applicarsi anche agli scambi con i paesi terzi .

    2 . Se uno Stato membro intende ricorrere al paragrafo 1 , esso informa immediatamente la Commissione delle misure che si propone di prendere .

    3 . Per proteggere la salute e la vita degli animali e delle piante , gli Stati membri possono prendere , per le specie non contemplate dal presente regolamento , misure analoghe a quelle in esso previste .

    Articolo 16

    I punti di entrata e quelli di uscita , eventualmente fissati dagli Stati membri in conformità dell ' articolo VIII , paragrafo 3 , della convenzione , sono notificati alla Commissione , che ne pubblica l ' elenco nella /Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Articolo 17

    1 . Gli Stati membri e la Commissione si scambiano i dati necessari per l ' applicazione del presente regolamento .

    2 . Le informazioni fornite a norma del presente regolamento non possono essere divulgate nù utilizzate a scop diversi da quello per cui sono state richieste , a meno di un ' autorizzazione esplicita da parte di chi le ha fornite e purchù le disposizioni in vigore nello Stato membro che le ha ricevute non vietino tale uso .

    Tutte le informazioni comunicate , soggette all ' obbligo del segreto professionale , godono della protezione garantita a tali informazioni sia dalla legislazione dello Stato membro che le ha ricevute , sia dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle autorità della Comunità .

    Le informazioni soggette all ' obbligo del segreto professionale possono in particolare essere comunicate solo a persone che lavorano negli Stati membri o in seno alle istituzioni comunitarie e le cui funzioni richiedono l ' accesso alle informazioni stesse .

    Articolo 18

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie relative alle ricerche che riguardano la situazione delle specie minacciate di estinzione e i metodi di controllo del commercio riguardo alle parti o ai prodotti ricavati da animali o da piante affinchù la Commissione possa eventualmente prendere le iniziative adeguate per il coordinamento di queste ricerche .

    A tale riguardo gli Stati membri prendono in considerazione i lavori effettuati dalle organizzazioni internazionali che esistono nel settore .

    Articolo 19

    È istituito un comitato della convenzione , in seguito denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

    Articolo 20

    Il comitato esamina qualsiasi problema relativo all ' applicazione del presente regolamento ad esso sottoposto dal suo presidente , o su iniziativa di quest ' ultimo o dietro richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

    Articolo 21

    1 . Secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 il comitato :

    a ) determina il tipo dei documenti di cui agli articoli 10 e 11 , il modello delle etichette di cui all ' articolo 12 nonchù i marchi , i piombi e i contrassegni di cui all ' articolo VI della convenzione ;

    b ) fissa le condizioni uniformi per il rilascio dei documenti di cui agli articoli 10 e 11 ;

    c ) stabilisce i principi che disciplinano la validità e l ' uso del documento di cui all ' articolo 11 , lettera a ) , e la concessione delle deroghe di cui all ' articolo 14 .

    2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire tenendo conto dell ' urgenza del problema di cui trattasi . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

    3 . a ) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del comitato .

    b ) Se le disposizioni previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta sulle disposizioni da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

    c ) Se , allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui il Consiglio è stato adito , quest ' ultimo non ha deliberato , le disposizioni in questione sono adottate dalla Commissione .

    Articolo 22

    Ciascuno Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che adotta per l ' applicazione del presente regolamento .

    La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri .

    Articolo 23

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Gli articoli da 1 a 17 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1984 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1982 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Ch . CHRISTENSEN

    ( 1 ) GU n . C 243 del 22 . 9 . 1980 , pag . 16 .

    ( 2 ) GU n . C 327 del 14 . 12 . 1981 , pag . 105 .

    ( 3 ) GU n . C 138 del 9 . 6 . 1981 , pag . 5 .

    ( 4 ) GU n . C 139 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 .

    ( 5 ) GU n . L 103 del 25 . 4 . 1979 , pag . 1 .

    ALLEGATO A

    CONVENZIONE

    sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

    GLI STATI CONTRAENTI ,

    RICONOSCENDO che la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la loro bellezza e per la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali , che deve essere protetto dalle generazioni presenti e future ;

    COSCIENTI del valore sempre crescente , dal punto di vista estetico , scientifico , culturale , ricreativo ed economico , della fauna e della flora selvatiche ;

    RICONOSCENDO che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatiche ;

    RICONOSCENDO inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di determinate specie della fauna e della flora selvatiche contro un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale ;

    CONVINTI che si devono prendere d ' urgenza delle misure a questo scopo ,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

    Articolo I

    Definizioni

    Ai fini della presente convenzione , e salvo che il contesto richieda un ' altra interpretazione , le espressioni seguenti significano :

    a ) « specie » : ogni specie , sottospecie , oppure un gruppo di esseri viventi relativi alle medesime e geograficamente isolato ;

    b ) « specimen » :

    i ) qualsiasi animale o qualsiasi pianta , vivi o morti ;

    ii ) nel caso di un animale : per le specie iscritte nelle appendici I e II , ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall ' animale , facilmente identificabili , e , per le specie iscritte nell ' appendice III , ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall ' animale , facilmente identificabili , quando sono menzionati nella suddetta appendice ;

    iii ) nel caso di una pianta : per le specie iscritte nell ' appendice I , ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta , facilmente identificabili , e , per le specie iscritte nell ' appendice II o nell ' appendice III , ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta , facilmente identificabili , quando sono menzionati nelle suddette appendici ;

    c ) « commercio » : l ' esportazione , la riesportazione , l ' importazione e l ' introduzione con provenienza dal mare ;

    d ) « riesportazione » : l ' esportazione di qualunque specimen precedentemente importato ;

    e ) « introduzione con provenienza dal mare » : il trasporto , in uno Stato , di specimens di specie che sono stati presi nell ' ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato ;

    f ) « autorità scientifica » : un ' autorità scientifica nazionale designata conformemente all ' articol IX ;

    g ) « autorità amministrativa » : un ' autorità amministrativa nazionale designata conformemente all ' articolo IX ;

    h ) « parte » : uno Stato per il quale la presente convenzione è entrata in vigore .

    Articolo II

    Principi fondamentali

    1 . L ' appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio . Il commercio degli specimens di tali specie deve essere sottomesso ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza , e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali .

    2 . L ' appendice II comprende :

    a ) tutte le specie che , pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale , potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli specimens di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza ;

    b ) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione , allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli specimens di specie iscritte nell ' appendice II in applicazione della lettera a ) .

    3 . L ' appendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte , nei limiti di sua competenza , ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento , e tali da richiedere la cooperazione delle altre parti per il controllo del commercio .

    4 . Le parti non permetteranno il commercio degli specimens delle specie iscritte nelle appendici I , II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente convenzione .

    Articolo III

    Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell ' appendice I

    1 . Ogni commercio di specimens di una specie iscritta nell ' appendice I dovrà essere conforme alle disposizioni del presente articolo .

    2 . L ' esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione , il quale permesso sarà concesso soltanto dopo soddisfatti i seguenti requisiti :

    a ) un ' autorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata ;

    b ) un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato ;

    c ) un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite , di malattie o di maltrattamenti ;

    d ) un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che un permesso di importazione è stato accordato per il suddetto , specimen .

    3 . L ' importazione di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di importazione e di un permesso di esportazione oppure un certificato di riesportazione . Un permesso di importazione deve soddisfare alle condizioni seguenti :

    a ) un ' autorità scientifica dello Stato di importazione avrà emesso il parere che gli scopi dell ' importazione non nuocciono alla sopravvivenza della detta specie ;

    b ) un ' autorità scientifica dello Stato di importazione avrà la prova che , nel caso di uno specimen vivente , il destinatario possiede le installazioni adeguate allo scopo di conservarlo e di trattarlo con cura ;

    c ) un ' autorità amministrativa dello Stato di importazione ha la prova che lo specimen non sarà utilizzato per fini principalmente commerciali .

    4 . La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione . Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti :

    a ) un ' autorità amministrativa dello stato di riesportazione avrà la prova che lo specimen è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente convenzione ;

    b ) un ' autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite , di malattie o di maltrattamenti ;

    c ) un ' autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che un permesso di importazione è stato accordato per qualunque specimen vivente .

    5 . L ' introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione di un certificato da parte dell ' autorità amministrativa dello Stato , nel quale lo specimen è stato introdotto . Il detto certificato dovrà soddisfare alle condizioni seguenti :

    a ) un ' autorità scientifica dello Stato , nel quale lo specimen è stato introdotto , avrà emesso il parere che l ' introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie ;

    b ) un ' autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che , nel caso di uno specimen vivente , il destinatario ha le istallazioni adeguate per conservarlo e trattarlo con cura ;

    c ) un ' autorità amministrativa dello Stato , nel quale lo specimen è stato introdotto , avrà la prova che lo specimen stesso non sarà utilizzato a fini principalmente commerciali .

    Articolo IV

    Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell ' appendice II

    1 . Qualunque commercio di specimen di una specie iscritta nell ' appendice II deve essere conforme alle disposizioni del presente articolo .

    2 . L ' esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione . Questo permesso deve soddisfare alle condizioni seguenti :

    a ) un ' autorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata ;

    b ) un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato ;

    c ) un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite , di malattie o di maltrattamenti .

    3 . Per ognuna delle parti , un ' autorità scientifica sorveglierà in maniera continua la concessione , ad opera della medesima parte , dei permessi di esportazione per gli specimens di specie iscritte all ' appendice II , come pure le esportazioni reali di questi specimens . Quando un ' autorità scientifica determinerà che l ' esportazione di specimen di una qualunque di queste specie dev ' essere limitata allo scopo di conservarla , in tutto il suo habitat , ad un livello compatibile con la sua funzione negli ecosistemi in cui si trova , e ad un livello nettamente superiore a quello che causerebbe la iscrizione della detta specie nell ' appendice I , essa informerà l ' autorità amministrativa competente comunicando le misure appropriate da prendere per limitare la concessione dei permessi di esportazione per il commercio degli specimens della detta specie .

    4 . L ' importazione di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice II sarà soggetta alla preventiva presentazione sia di un permesso di esportazione , sia di un certificato di riesportazione .

    5 . La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione . Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti :

    a ) un ' autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che lo specimen è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente convenzione ;

    b ) un ' autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite , di malattie o di maltrattamenti .

    6 . L ' introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione di un certificato emesso dall ' autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto . Detto certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti :

    a ) un ' autorità scientifica dello Stato nel quale detto specimen è stato introdotto avrà emesso il parere che l ' introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie ;

    b ) un ' autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà trattato in maniera tale da evitare i rischi di ferite , di malattie o di maltrattamenti .

    7 . I certificati di cui al paragrafo 6 più sopra possono essere concessi , su parere dell ' autorità scientifica emanato dopo consultazioni con altre autorità scientifiche nazionali , e , se del caso , con autorità scientifiche internazionali , per il numero totale di specimen di cui è autorizzata l ' introduzione durante periodi non superiori a un anno .

    Articolo V

    Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell ' appendice III

    1 . Qualunque commercio di specimens di una specie iscritta nell ' appendice III deve essere conforme alle disposizioni del presente articolo .

    2 . L ' esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice III da parte di qualunque Stato , che ha iscritto la detta specie nell ' appendice III , sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione che dovrà soddisfare alle condizioni seguenti :

    a ) un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen in questione non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato ;

    b ) un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite , di malattie o di maltrattamenti .

    3 . Salvo i casi previsti al paragrafo 4 del presente articolo , l ' importazione di qualunque specimen di una specie iscritta nell ' appendice III sarà soggetta alla presentazione preventiva di un certificato d ' origine , e , nel caso di una importazione con provenienza da uno Stato che ha iscritto la detta specie nell ' appendice III , di un permesso d ' esportazione .

    4 . Quando si tratta di una riesportazione , un certificato emesso dall ' autorità amministrativa dello Stato di riesportazione , che precisi che lo specimen è stato trasformato in questo Stato , oppure che verrà riesportato , costituirà prova per lo Stato di importazione che le disposizioni della presente convenzione sono state rispettate per gli specimens in questione .

    Articolo VI

    Permessi e certificati

    1 . I permessi e certificati rilasciati in virtù delle disposizioni degli articoli III , IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente articolo .

    2 . Un permesso di esportazione deve contenere le informazioni precisate nel modulo riprodotto nell ' appendice IV ; esso non sarà valevole per l ' esportazione che per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio .

    3 . Qualunque permesso o certificato deve contenere il titolo della presente convenzione ; contiene il nome e il timbro dell ' autorità amministrativa che lo ha emanato ed un numero di controllo attribuito dall ' autorità amministrativa .

    4 . Qualunque copia di un permesso o di un certificato emanato da un ' autorità amministrativa deve essere chiaramente marcata come copia e non può essere utilizzata al posto dell ' originale di un permesso o di un certificato , a meno che non sia stipulato altrimenti sulla copia .

    5 . Si richiederà un permesso o un certificato separato per ogni spedizione di specimens .

    6 . Un ' autorità amministrativa dello Stato di importazione di qualunque specimen annullerà e conserverà il permesso di esportazione o certificato di riesportazione e qualsiasi permesso di importazione corrispondente presentato in relazione all ' importazione del detto specimen .

    7 . Quando ciò sia fattibile e appropriato , un ' autorità amministrativa potrà fissare una marca su qualunque specimen per facilitarne l ' identificazione . A tale scopo , marca significa qualunque impressione o stampiglia indelebile , sigillo di piombo o altro mezzo adeguato ad identificare uno specimen , e tale marca sarà studiata e progettata in modo tale che la sua falsificazione ad opera di persone non autorizzate sia resa più difficile possibile .

    Articolo VII

    Esenzioni e altre disposizioni speciali in relazione al commercio

    1 . Le disposizioni degli articoli III , IV e V non si applicheranno al transito o trasbordo di specimens attraverso il territorio , o nel territorio , di una parte mentre gli specimens restano sotto controllo doganale .

    2 . Quando un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione o di riesportazione avrà verificato che uno specimen fu acquistato anteriormente alla data in cui entrarono in vigore le disposizioni della presente convenzione rispetto a detto specimen le disposizioni degli articoli III , IV e V non si applicheranno a questo specimen se la detta autorità emette un certificato a tale effetto .

    3 . Le disposizioni degli articoli III , IV e V non si applicheranno a specimens che siano articoli personali o di uso domestico . Queste regole peraltro non si applicheranno nei seguenti casi :

    a ) nel caso di specimens iscritti nell ' appendice I , se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza e vengano importati in questo Stato ; oppure

    b ) nel caso di specimens iscritti nell ' appendice III :

    i ) se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza e in uno Stato nel cui ambiente selvatico si è verificata la cattura o la raccolta ;

    ii ) se i medesimi vengono importati nello Stato di residenza abituale del proprietario ;

    iii ) lo Stato nel quale si è verificata la cattura o la raccolta richiede la previa concessione di un permesso di esportazione prima di qualsiasi esportazione di detti specimens ;

    a meno che un ' autorità amministrativa non abbia verificato che gli specimens furono acquisiti prima che le disposizioni della presente convenzione entrassero in vigore rispetto a tale specimen .

    4 . Gli specimens di una specie animale iscritta nell ' appendice I e allevati in cattività per fini commerciali , o di una specie vegetale iscritta nell ' appendice I e riprodotti artificialmente per fini commerciali , saranno considerati specimens delle specie iscritte nell ' appendice II .

    5 . Quando un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà verificato che qualunque specimen di una specie animale è stato allevato in cattività o che qualunque specimen di una specie vegetale è stato riprodotto artificialmente , o che si tratta di una parte di un tale animale o di una tale pianta , o di uno dei suoi prodotti , un certificato di questa autorità amministrativa a tale effetto sarà accettato in sostituzione dei permessi richiesti in conformità alle disposizioni degli articoli III , IV e V .

    6 . La disposizioni degli articoli III , IV e V non si applicheranno al prestito , donazione o interscambio non commerciale fra scienziati o istituzioni scientifiche che risultano registrati da una autorità amministrativa del loro Stato , relativamente a specimens da erbario , altri specimens conservati , disseccati o inglobati da museo , e materiali di piante vive che portino un ' etichetta emessa o approvata da un ' autorità amministrativa .

    7 . Un ' autorità amministrativa di qualunque Stato potrà accordare deroghe rispetto ai requisiti degli articoli III , IV e V , e permettere il movimento , senza permessi o certificati , di specimens che formino parte di un giardino zoologico , circo , collezione zoologica o botanica ambulante o altre mostre itineranti , a condizione che :

    a ) l ' esportatore o importatore dichiari le caratteristiche complete di questi specimens all ' autorità amministrativa ;

    b ) i detti specimens rientrino nelle categorie specificate al paragrafo 2 o 5 del presente articolo ;

    c ) l ' autorità amministrativa abbia verificato che qualunque specimen vivente venga trasportato e curato in maniera tale che si riduca al minimo il rischio di ferite , di malattie o di maltrattamenti .

    Articolo VIII

    Misure che dovranno essere prese dalle parti

    1 . Le parti adotteranno le misure appropriate in vista dell ' applicazione delle disposizioni della presente convenzione e per proibire il commercio di specimens in violazione delle medesime . Queste misure comprenderanno :

    a ) sanzioni penali che colpiscono sia il commercio , sia la detenzione di tali specimens ;

    b ) la confisca o il rinvio allo Stato esportatore degli specimens in questione .

    2 . Oltre alle misure prese in conformità al paragrafo 1 del presente articolo , qualunque parte potrà , quando lo reputi necessario , prevedere una qualunque procedura di rimborso interno per le spese incontrate a seguito della confisca di uno specimen acquisito in violazione delle misure prese in applicazione della presente convenzione .

    3 . Per quanto possibile , le parti cureranno che le formalità richieste per il commercio degli specimens siano eseguite con un minimo di dilazione . Allo scopo di facilitare queste formalità , ognuna delle parti dovrà designare dei porti di uscita e dei porti d ' entrata dove gli specimens dovranno essere presentati per essere sdoganati . Del pari le parti dovranno verificare che ogni specimen vivo , durante qualunque periodo di transito , permanenza o trasporto , sia adeguatamente trattato , allo scopo di ridurre al minimo il rischio di ferite , di malattie o di maltrattamenti

    4 . Nel caso di confisca di uno specimen vivente in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo :

    a ) lo specimen sarà affidato ad una autorità amministrativa dello Stato che effettua la confisca ;

    b ) l ' autorità amministrativa , dopo una consultazione con lo Stato di esportazione , rimanderà lo specimen al suddetto Stato a spese del medesimo , oppure ad un centro di osservazione e salvaguardia o ad altro luogo considerato dalla detta autorità amministrativa appropriato e compatibile con gli scopi della presente convenzione ;

    c ) l ' autorità amministrativa potrà ottenere il consiglio di un ' autorità scientifica , oppure , quando lo riterrà desiderabile , potrà consultarsi con la segreteria , allo scopo di facilitare la decisione da prendersi in conformità col capoverso b ) del presente paragrafo , comprendendosi in ciò la scelta del centro di osservazione e salvaguardia o di un altro luogo .

    5 . Un centro di osservazione e salvaguardia , come definito dal paragrafo 4 del presente articolo , è un ' istituzione designata da un ' autorità amministrativa per aver cura degli specimens viventi , specialmente di quelli che fossero stati confiscati .

    6 . Ognuna delle parti dovrà tenere registri relativi al commercio di specimen delle specie iscritte nelle appendici I , II e III , i quali registri dovranno contenere :

    a ) i nomi e gli indirizzi degli esportatori e degli importatori ;

    b ) il numero e la natura dei permessi e certificati emessi ; gli Stati con i quali si è verificato il detto commercio ; le quantità e tipi di specimens , i nomi delle specie iscritte nelle appendici I , II e III , e , se del caso , la grandezza e il sesso dei detti specimens .

    7 . Ognuna delle parti preparerà e trasmetterà alla segreteria rapporti periodici in merito all ' applicazione delle disposizioni della presente convenzione , e in particolare :

    a ) un rapporto annuale che contenga un riassunto delle informazioni menzionate al capoverso b ) del paragrafo 6 del presente articolo ;

    b ) un rapporto biennale in merito alle misure legislative , regolamentari e amministrative adottate al fine di adempiere alle disposizioni della presente convenzione .

    8 . Le informazioni , alle quali si riferisce il paragrafo 7 del presente articolo saranno disponibili per il pubblico nella misura in cui ciò non è incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari della parte interessata .

    Articolo IX

    Autorità amministrative e scientifiche

    1 . Ai fini della presente convenzione , ognuna delle parti designerà :

    a ) una o più autorità amministrative competenti per concedere permessi o certificati in nome della detta parte ;

    b ) una o più autorità scientifiche .

    2 . Al momento del deposito degli strumenti di ratifica , accettazione , approvazione o adesione , ogni Stato comunicherà al governo depositario il nome e l ' indirizzo della autorità amministrativa autorizzata per comunicare con le altre parti e con la segreteria .

    3 . Qualunque variazione nelle designazioni o autorizzazioni previste nel presente articolo sarà comunicata alla segreteria della parte corrispondente , allo scopo di far si che venga trasmessa a tutte le rimanenti parti .

    4 . Su domanda della segreteria o di qualunque autorità amministrativa designata in conformità col paragrafo 2 del presente articolo , l ' autorità amministrativa designata da una parte trasmetterà modelli di timbri , sigilli , e altri mezzi utilizzati per autenticare permessi o certificati .

    Articolo X

    Commercie con stati che non sono parti della convenzione

    Nel caso di un ' esportazione o riesportazione con destinazione ad uno Stato che non è parte della presente convenzione , oppure di un ' importazione con provenienza da un tale Stato , le parti possono , invece dei permessi e dei certificati richiesti dalla presente convenzione , accettare dei documenti simili , rilasciati dalle autorità competenti di tale Stato ; questi documenti devono , per la parte essenziale , conformarsi alle condizioni richieste per la concessione dei permessi e certificati di cui alla presente convenzione .

    Articolo XI

    Conferenza delle parti

    1 . La segreteria convocherà una conferenza delle parti non più tardi di due anni dall ' entrata in vigore della presente convenzione .

    2 . Successivamente , la segreteria convocherà riunioni ordinarie della conferenza almeno una volta ogni due anni , a meno che la conferenza decida altrimenti , nonchù riunioni straordinarie in qualsiasi momento , su domanda , per iscritto , di almeno un terzo delle parti .

    3 . Nelle riunioni ordinarie o straordinarie della conferenza , le parti esamineranno l ' applicazione della presente convenzione e potranno :

    a ) adottare qualunque misura necessaria per facilitare il disimpegno delle funzioni della segreteria ;

    b ) considerare e adottare emendamenti alle appendici I e II in conformità con quanto dispone l ' articolo XV ;

    c ) analizzare il progresso realizzato nella restaurazione e conservazione delle specie iscritte nelle appendici I , II e III ;

    d ) ricevere e considerare le informazioni presentate dalla segreteria o da qualcuna delle parti ;

    e ) se del caso , formulare raccomandazioni destinate a migliorare l ' efficacia della presente convenzione .

    4 . In ogni riunione ordinaria della conferenza , le parti potranno determinare la data e la sede della successiva riunione ordinaria che si terrà in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo .

    5 . In qualunque riunione , le parti potranno determinare e adottare regole di procedimento per la riunione stessa .

    6 . La Nazioni Unite , i relativi organismi specializzati e l ' Ente internazionale per l ' energia atomica , come pure qualsiasi Stato non facente parte della presente convenzione , potranno essere rappresentati nelle riunioni della conferenza per mezzo di osservatori che avranno diritto a partecipare senza voto .

    7 . Qualunque organismo o ente tecnicamente qualificato nella protezione , preservazione o amministrazione della fauna e delle flora selvatiche e che sia compreso in una qualsiasi delle categorie menzionate in seguito potrà comunicare alla segreteria il suo desiderio di essere rappresentato da parte di un osservatore alle riunioni della conferenza , e vi sarà ammesso salvo che vi si oppongano almeno un terzo delle parti presenti :

    a ) organismi o enti internazionali , sia governativi che non governativi nazionali ;

    b ) organismi o enti nazionali non governativi che sono stati autorizzati a questo scopo dallo Stato in cui sono domiciliati .

    Una volta ammessi , questi osservatori avranno il diritto di partecipare senza voto ai lavori della riunione .

    Articolo XII

    La segreteria

    1 . All ' entrata in vigore della presente convenzione , il direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l ' ambiente fornirà una segreteria . Nella misura in cui lo giudicherà opportuno , il direttore esecutivo potrà essere aiutato da organismi o enti internazionali o nazionali , governativi o non governativi , con competenza tecnica nella protezione , conservazione e amministrazione della fauna e della flora selvatiche .

    2 . Le funzioni della segreteria comprenderanno le seguenti :

    a ) organizzare le conferenze delle parti e prestar loro i necessari servizi ;

    b ) disimpegnare le funzioni che le sono affidate in conformità con gli articoli XV e XVI della presente convenzione ;

    c ) realizzare studi scientifici e tecnici , in conformità con programmi autorizzati dalla conferenza delle parti , che contribuiscano alla migliore applicazione della presente convenzione , compresi studi connessi con le norme relative all ' adeguata preparazione e imbarco di specimens viventi e ai mezzi per la loro identificazione ;

    d ) studiare le informazioni delle parti nonchù i rapporti delle medesime e richiedere ad esse qualunque informazione addizionale che da questo punto di vista fosse necessaria per assicurare la migliore applicazione della presente convenzione ;

    e ) segnalare all ' attenzione delle parti qualunque questione connessa con gli scopi della presente convenzione ;

    f ) pubblicare periodicamente , e distribuire alle parti , endizioni revisionate delle appendici I , II e III , oltre a qualunque altra informazione che potesse facilitare l ' identificazione di specimens delle specie comprese nelle dette appendici ;

    g ) preparare rapporti annuali per le parti in merito alle attività della segreteria e sull ' applicazione della presente convenzione , oltre a tutti gli altri rapporti e informazioni che venissero richiesti dalle parti ;

    h ) formulare raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi e disposizioni della presente convenzione , compreso lo scambio di informazioni di natura scientifica o tecnica ;

    i ) disimpegnare qualunque altra funzione che le fosse affidata dalle parti .

    Articolo XIII

    Misure internazionali

    1 . Quando la segreteria , in base ad informazione ricevuta , si troverà a considerare che una qualunque specie iscritta nelle appendici I e II è minacciata dal commercio di specimens di detta specie , oppure che le disposizioni della presente convenzione non vengono applicate in maniera efficace , la segreteria comunicherà questa informazione all ' autorità amministrativa autorizzata dalla parte o dalle parti interessate .

    2 . Quando una parte riceve comunicazione dei fatti indicati al paragrafo 1 del presente articolo , essa informerà , il più rapidamente possibile e nella misura in cui la sua legislazione lo permette , la segreteria di tutti i fatti a ciò connessi , e se del caso proporrà misure correttive . Quando la parte stimerà che occorre procedere ad un ' inchiesta , la stessa potrà essere eseguita da una o più persone espressamente autorizzate dalla rispettiva parte .

    3 . Le informazioni fornite dalla parte o procedenti da un ' inchiesta fatta in conformità con quanto previsto al paragrafo 2 del presente articolo , sarà esaminata dalla seguente conferenza delle parti , la quale potrà formulare qualunque raccomandazione consideri opportuna .

    Articolo XIV

    Effetto sopra la legislazione nazionale e convenzioni internazionali

    1 . Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in alcun modo il diritto delle parti di adottare :

    a ) misure interne più strette rispetto alle condizioni di commercio , cattura , possesso o trasporto di specimens di specie incluse nelle appendici I , II e III , misure che possono arrivare fino all ' interdizione completa ; oppure

    b ) misure interne che limitino o proibiscano il commercio , la cattura , il possesso o il trasporto di specie non incluse nelle appendici I , II o III .

    2 . Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in modo alcuno le disposizioni di qualunque misura interna o le obbligazioni delle parti derivanti da un trattato , convenzione o accordo internazionale relativi ad altri aspetti del commercio , cattura , possesso o trasporto di specimens , già in vigore o con entrata in vigore posteriore per qualunque delle parti , ivi comprese le misure relative alle dogane , la salute pubblica o le quarantene di vegetali o animali .

    3 . Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in alcun modo le disposizioni o obbligazioni derivanti dai trattati , convenzioni o accordi internazionali conclusi fra Stati e che creano un ' unione o accordo commerciale regionale che stabilisce o mantiene un regime doganale comune rispetto all ' esterno che sopprime le barriere doganali interne fra le parti rispettive in quanto si riferiscono al commercio fra gli Stati membri di quest ' unione o accordo .

    4 . Uno Stato parte della presente convenzione , che è anche parte di un altro trattato , di un ' altra convenzione o di un altro accordo internazionale , in vigore al momento dell ' entrata in vigore della presente convenzione , e le cui disposizioni accordano una protezione alle specie marine iscritte nell ' appendice II , sarà liberato dagli obblighi ad esso imposti in virtù delle disposizioni della presente convenzione per ciò che concerne il commercio degli specimens di specie iscritte nell ' appendice II catturati da navi immatricolate in questo Stato e conformemente alle disposizioni del detto trattato , della detta convenzione o del detto accordo internazionale .

    5 . Nonostante le disposizioni degli articoli III , IV e V della presente convenzione , per l ' esportazione d ' uno specimen catturato in conformità col paragrafo 4 del presente articolo si richiederà soltanto un certificato di un ' autorità amministrativa dello Stato dove avveniene l ' introduzione , che attesti che lo specimen è stato catturato in conformità alle disposizioni dei trattati , convenzioni o accordi internazionali relativi .

    6 . Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto del mare da parte della conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare , convocata in conformità alla risoluzione 2750 C ( XXV ) dell ' assemblea generale delle Nazioni Unite , nù le rivendicazioni e tesi giuridiche presenti o future di qualunque Stato relativamente al diritto del mare e alla natura ed alla estensione della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione che esso esercita sulle navi che battono la sua bandiera .

    Articolo XV

    Emendamenti alle appendici I e II

    1 . Nelle riunioni della conferenza delle parti si adotteranno le seguenti disposizioni in relazione all ' adozione di emendamenti alle appendici I e II :

    a ) qualunque parte potrà proporre emendamenti delle appendici I e II per la discussione alla seguente riunione . Il testo dell ' emendamento proposto dovrà essere comunicato alla segreteria con un anticipo non minore di 150 giorni rispetto alla data della riunione . La segreteria si consulterà con le rimanenti parti o enti interessati in conformità con quanto disposto nei capoversi b ) e c ) del paragrafo 2 del presente articolo e comunicherà le risposte a tutte le parti al più tardi 30 giorni prima della riunione ;

    b ) gli emendamenti saranno adottati da una maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti . A questo fine , « parti presenti e votanti » significa parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo . Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l ' adozione dell ' emendamento ;

    c ) gli emendamenti adottati in una riunione entreranno in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la riunione , con l ' eccezione della parti che formuleranno riserve in conformità al paragrafo 3 del presente articolo .

    2 . In relazione agli emendamenti alle appendici I e II presentati nell ' intervallo fra due riunioni della conferenza delle parti , si applicheranno le seguenti disposizioni :

    a ) qualunque parte potrà proporre emendamenti delle appendici I e II affinchù siano esaminati nell ' intervallo fra due riunioni della conferenza mediante il procedimento per corrispondenza enunciato nel presente paragrafo ;

    b ) per ciò che si riferisce alle specie marine , la segreteria , all ' atto di ricevere il testo dell ' emendamento proposto , lo comunicherà immediatamente a tutte le parti . Inoltre si consulterà con gli enti intergovernativi che ebbero una qualche funzione in relazione alle dette specie , particolarmente allo scopo di ottenere qualunque informazione scientifica che si possa avere da esse e di assicurare la coordinazione delle misure di conservazione applicate da parte dei detti enti . La segreteria trasmetterà a tutte le parti , nel più breve tempo possibile , le opinioni espresse e i dati forniti dai suddetti enti , aggiungendo le proprie conclusioni e raccomandazioni ;

    c ) per ciò che si riferisce alle specie non marine , la segreteria , all ' atto di ricevere il testo dell ' emendamento proposto , lo comunicherà immediatamente a tutte le parti , e successivamente , nel più breve tempo possibile , comunicherà a tutte le parti le proprie raccomandazioni al riguardo .

    d ) qualunque parte , entro 60 giorni dopo la data nella quale la segreteria avrà comunicato le sue raccomandazioni alle parti in conformità coi capoversi b ) e c ) del presente paragrafo , potrà trasmettere alla segreteria i suoi propri commenti sull ' emendamento proposto , assieme a tutti i dati scientifici relativi e ad ogni altra informazione ;

    e ) la segreteria trasmetterà a tutte le parti , nel più breve tempo possibile , tutte le risposte ricevute , insieme con le proprie raccomandazioni ;

    f ) se la segreteria non riceverà nessuna obiezione all ' emendamento proposto nei 30 giorni decorrenti dalla data in cui essa comunicò le risposte ricevute conformemente alle disposizioni del capoverso e ) del presente paragrafo , l ' emendamento entrerà in vigore 90 giorni dopo per tutte le parti , con eccezione di quelle che avessero formulato riserve in conformità al paragrafo 3 del presente articolo ;

    g ) se la segreteria riceverà un ' obiezione da qualunque parte , l ' emendamento proposto sarà messo in votazione per corrispondenza in conformità alle disposizioni dei capoversi h ) , i ) e j ) del presente paragrafo ;

    h ) la segreteria notificherà a tutte le parti che è stata ricevuta un ' obiezione ;

    i ) salvo che la segreteria riceverà voti favorevoli , contrari o astenuti di almeno la metà delle parti entro 60 giorni a partire dalla data di notifica in conformità del capoverso h ) del presente paragrafo , l ' emendamento proposto sarà trasmesso alla seguente riunione della conferenza delle parti ;

    j ) nel caso in cui i voti ricevuti rappresentano almeno la metà delle parti , l ' emendamento proposto sarà adottato con una maggioranza di due terzi degli Stati che hanno votato a favore o contro ;

    k ) la segreteria notificherà a tutte le parti il risultato della votazione ;

    l ) se si adotterà l ' emendamento proposto esso entrerà in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la data in cui la segreteria notifica la sua adozione , salvo per le parti che formuleranno riserve in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo .

    3 . Nel periodo di tempo di 90 giorni previsto al capoverso c ) del paragrafo 1 o nel capoverso I ) del paragrafo 2 del presente articolo , qualunque parte potrà formulare una riserva a detto emendamento mediante notifica scritta al governo depositario . Finchù non ritirerà la sua riserva , la parte sarà considerata come uno Stato non facente parte della presente convenzione per ciò che riguarda il commercio della specie relativa .

    Articolo XVI

    Appendice III e suoi emendamenti

    1 . Qualunque parte potrà , in qualunque momento , inviare alla segreteria una lista di specie che essa dichiara sottoposte a regolamentazione nella sua giurisdizione al fine menzionato nel paragrafo 3 dell ' articolo II . Nell ' appendice III si includeranno il nome della parte che ha fatto includere la specie , il nome scientifico della specie presentata e qualsiasi parte o derivato dei relativi animali o vegetali , specificato rispetto alla detta specie ai fini del capoverso b ) dell ' articolo I .

    2 . La segreteria comunicherà alle parti , il più rapidamente possibile dopo averle ricevute , le liste presentate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo . La lista entrerà in vigore come parte dell ' appendice III 90 giorni dopo la data della comunicazione . Dopo la comunicazione della detta lista , qualunque parte può , a mezzo notifica per iscritto al governo depositario , formulare una riserva in merito a qualunque specie , a qualunque parte o a qualunque prodotto ottenuto a partire dagli animali o vegetali appartenenti a detta specie . Finchù tale riserva non è ritirata , lo Stato rispettivo sarà considerato come non facente parte della presente convenzione in merito al commercio della specie , parte o derivato di cui si tratta .

    3 . Qualunque parte che invia una lista di specie , da iscrivere nell ' appendice III , potrà ritirare qualunque specie dalla data lista in qualunque momento , mediante notifica alla segreteria la quale comunicherà detto ritiro a tutte le parti . Il ritiro entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di detta notifica .

    4 . Qualunque parte che presenti una lista conforme alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo , consegnerà alla segreteria copie di tutte le leggi e regolamenti interni applicabili alla protezione di detta specie insieme con le interpretazioni che la parte considera appropriate o che possono essere richieste dalla segreteria . La parte , durante il periodo nel quale la specie in questione si trova inclusa nell ' appendice III , comunicherà qualunque emendamento o variazione alle suddette leggi e ai suddetti regolamenti , come pure qualunque nuova interpretazione , mano a mano che vengono adottate .

    Articolo XVII

    Emendamenti alla convenzione

    1 . La segreteria , dietro petizione per iscritto di almeno un terzo delle parti , convocherà una riunione straordinaria della conferenza delle parti , per discutere e adottare emendamenti alla presente convenzione . Gli emendamenti saranno adottati con una maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti . A tale scopo , « parti presenti e votanti » significa parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo . Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza di due terzi richiesta per l ' adozione dell ' emendamento .

    2 . La segreteria trasmetterà a tutte le parti i testi delle proposte di emendamento almeno 90 giorni prima della relativa discussione da parte della conferenza .

    3 . Qualunque emendamento entrerà in vigore per le parti che l ' accettano 60 giorni dopo che due terzi delle parti avranno depositato presso il governo depositario i loro rispettivi strumenti di accettazione dell ' emendamento . A partire da questa data , l ' emendamento entrerà in vigore per qualunque altra parte 60 giorni dopo che detta parte avrà depositato il suo proprio strumento di accettazione del medesimo .

    Articolo XVIII

    Risoluzione di controversie

    1 . Qualunque controversia che potesse sorgere fra due o più parti , in merito all ' interpretazione o all ' applicazione delle disposizioni della presente convenzione , sarà sottoposa a negoziato fra le parti in controversia .

    2 . Se la controversia non potesse essere risolta in conformità col paragrafo 1 del presente articolo , le parti potranno , per mutuo consenso , sottoporre la controversia ad arbitrato in particolare alla Corte permanente di arbitrato dell ' Aia e le parti che avranno cosi sottoposto la controversia saranno obbligate a seguire la decisione arbitrale .

    Articolo XIX

    Firme

    La presente convenzione sarà aperta alla firma a Washington fino al 30 aprile 1973 e , a partire da questa data , a Berna fino al 31 dicembre 1974 .

    Articolo XX

    Ratifica , accettazione e approvazione

    La presente convenzione è soggetta a ratifica , accettazione o approvazione . Gli strumenti di ratifica , accettazione o approvazione saranno depositati presso il governo della confederazione svizzera , che sarà il governo depositario .

    Articolo XXI

    Adesione

    La presente convenzione resterà indefinitamente aperta all ' adesione . Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo depositario .

    Articolo XXII

    Entrata la vigore

    1 . La presente convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data in cui sarà stato depositato presso il governo depositario il decimo strumento di ratifica , accettazione , approvazione o adesione .

    2 . Per ogni Stato che ratifichi , accetti o approvi la presente convenzione , oppure che aderisca alla medesima , posteriormente al deposito del decimo strumento di ratifica , accettazione , approvazione o adesione , la convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo che il suddetto Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica , accettazione , approvazione o adesione .

    Articolo XXIII

    Riserve

    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 382R3626.1

    1 . La presente convenzione non è soggetta a riserve generali . Si potranno unicamente formulare riserve specifiche in conformità alle disposizioni del presente articolo nonchù degli articoli XV e XVI .

    2 . Qualunque Stato , all ' atto del deposito del proprio strumento di ratifica , accettazione , approvazione o adesione , potrà formulare una riserva specifica relativamente a :

    a ) qualunque specie compresa nelle appendici I , II e III ;

    b ) qualunque parte o derivato specificato relativamente ad una specie inclusa nell ' appendice III .

    3 . Finchù una delle parti della presente convenzione non ritirerà la riserva dalla stessa formulata in conformità con le disposizioni del presente articolo , tale Stato sarà considerato come uno Stato non parte della presente convenzione in merito al commercio della specie , parte o derivato specificato nella detta riserva .

    Articolo XXIV

    Denuncia

    Qualunque parte potrà denunciare in qualunque momento la presente convenzione mediante notifica scritta al governo depositario . La denuncia avrà effetto 12 mesi dopo che il governo depositario avrà ricevuto la notificazione .

    Articolo XXV

    Depositario

    1 . L ' originale della presente convenzione , i cui testi in cinese , francese , inglese , russo e spagnolo sono ugualmente autentici , sarà depositato presso il governo depositario , il quale invierà copie certificate a tutti gli Stati che lo hanno firmato o che hanno depositato strumenti di adesione alla detta convenzione .

    2 . Il governo depositario informerà tutti gli Stati firmatari e aderenti , e del pari la segreteria , in merito alle firme , ai depositi degli strumenti di ratifica , accettazione , approvazione o adesione , all ' entrata in vigore della presente convenzione , agli emendamenti , alla formulazione e ritiro di riserve e alle notifiche di denuncia .

    3 . Quando la presente convenzione entrerà in vigore , il governo depositario trasmetterà una copia certificata alla segreteria delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione in conformità con l ' articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite .

    In fede di che , i plenipotenziari infrascritti , debitamente autorizzati a farlo , hanno firmato la presente convenzione .

    Fatto a Washington , il giorno tre marzo del millenovecentosettantatrù .

    APPENDICI I E II ( 1 ) ( 2 )

    Interpretazione

    1 . Le specie , che figurano nelle presenti appendici , sono indicate :

    a ) secondo il nome delle specie , oppure

    b ) secondo l ' insieme delle specie appartenenti ad un superiore taxon o ad una parte designata di detto taxon .

    2 . L ' abbreviazione « spp . » serve a designare tutte le specie di un taxon superiore .

    3 . Altri riferimenti ai taxa superiori alle specie hanno solo il fine di servire da informazione o classificazione .

    4 . L ' abbreviazione « p . e . » serve a designare specie probabilmente estinte .

    5 . Un asterisco ( * ) posto vicino al nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geograficamente separate , sottospecie o specie di detto taxon si trovano incluse nell ' appendice I e che le suddette popolazioni , sottospecie o specie si trovano escluse dall ' appendice II .

    6 . Due asterischi ( ** ) posti davanti al nome di una specie o di una categoria superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente isolate , sottospecie o specie di tale specie o categoria figurano nell ' appendice II e che tali popolazioni , sottospecie o specie sono escluse dall ' appendice I .

    7 . Il segno « + » seguito da un numero posto a fianco del nome di una specie significa che soltanto una popolazione geograficamente isolata o sottospecie designata della detta specie è inclusa nell ' appendice in questione come segue :

    + 201 Popolazione dell ' America del sud

    + 202 Popolazione del Bhutan , dell ' India , del Nepal e del Pakistan

    + 203 Popolazione italiana

    + 204 Tutte le sottospecie dell ' America del Nord

    + 205 Popolazione asiatica

    + 206 Popolazione indiana

    + 207 Popolazione australiana

    /+ 208 Popolazione dell ' Himalaia

    + 209 Tutte le specie della Nuova Zelanda

    + 210 Popolazione del Cile

    + 211 Tutte le specie della famiglia nelle Americhe

    + 212 Popolazione australiana .

    8 . Il simbolo « - » seguito da un numero posto davanti al nome di una specie o di un taxon superiore indica che le popolazioni geograficamente isolate e designate nonchù sottospecie , specie , gruppi di specie o famiglie di tale specie o taxon sono escluse dall ' appendice in questione come segue :

    - 101 Popolazione del Bhutan , dell ' India , del nepal e del Pakistan

    - 102 Panthera tigris altaica ( = amurensis )

    - 103 Popolazione australiana

    - 104 Cathartidae

    - 105 Popolazione dell ' America del nord , Groenlandia esclusa

    - 106 Popolazione degli stati Uniti d ' America

    - 107 Melopsittacus undulatus , Nymphicus hollandicus e Psittacula krameri

    - 108 Popolazione della Papuasia Nuova-Guinea

    - 109 Popolazione del Cile

    - 110 Tutte le specie non succulente .

    9 . Agli effetti della convenzione il simbolo « > » seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore serve ad indicare parti o prodotti specificati come segue :

    > 1 serve ad indicare le radici ;

    > 2 serve ad indicare il legname ;

    > 3 serve ad indicare i tronchi .

    ( 1 )Le menzioni ( C 1 ) o ( C 2 ) poste dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più sottospecie o specie di detta specie o taxon figurano nell ' allegato C , parte a o parte 2 , del regolamento .

    ( 2 ) Le traduzioni dei nomi latini hanno un valore indicativo .

    * Appendice I * Appendice II *

    FAUNA

    MAMMALIA

    MAMMIFERI

    MONOTREMATA * * *

    Monotremi * * *

    Tachyglossidae * * Zaglossus spp . ( C 2 ) *

    Tachiglossidi * * Zaglosso *

    MARSUPIALIA * * *

    Marsupiali * * *

    Macropodidae * Bettongia spp . * *

    Macropodidi * Bettongia * *

    * Caloprymnus campestris p . e . * *

    * Ratto canguro del deserto * *

    * * Dendrolagus bennettianus ( C 2 ) *

    * * Canguro arboricolo di Bennet *

    * * Dendrolagus lumholtzi ( C 2 ) *

    * * Canguro arboricolo di Lumholtz *

    * * Dendrolagus inustrus ( C 2 ) *

    * * Canguro arboricolo grigio *

    * * Dendrolagus ursinus ( C 2 ) *

    * * Canguro arboricolo orsino o nero *

    * Lagorchestes hirsutus * *

    * Canguro lepre occidentale o Warrup * *

    * Lagostrophus fasciatus * *

    * Canguro striato * *

    * Onychogalea frenata * *

    * Uallabia dalle briglie * *

    * Onychogalea lunata * *

    * Uallabia dall ' unghia lunata * *

    Phalangeridae * * *

    Falangeridi * * Phalanger maculatus *

    * * Falangere o cusco macchiato *

    * * Phalanger orientalis *

    * * Falangere lanoso *

    Burramyidae * * *

    Burramidi * * Burramys parvus *

    * * Topo-opposum di Burramys *

    Vombatidae * Lasiorhinus krefftii * *

    Vombatidi * Vombato di Kreffti * *

    Peramelidae * Chaeropus ecaudatus p . e . * *

    Paramelidi * Paramele a piede di porco *

    * Macrotis lagotis * *

    * Bandicoot-coniglio * *

    * Macrotis leucura * *

    * Bandicoot-coniglio dalla coda bianca * *

    * Perameles bougainville * *

    * Peramele nasuto di Boungainville * *

    Dasyuridae * Sminthopsis longicaudata * *

    Dasiuridi * Topo marsupiale dalla lunga coda * *

    * Sminthopsis psammophila * *

    * Topo marsupiale del deserto * *

    Thylacinidae * Thylacinus cynocephalus p . e . * *

    Tilacinidi * Tilacino o lupo marsupiale * *

    INSECTIVORA * * *

    Insettivori * * *

    Erinaceidae * * Erinaceus frontalis *

    Erinaceidi * * Riccio del Capo *

    PRIMATES * * PRIMATES spp . ( * ) ( C 2 ) *

    Primati * * Primati *

    Lemuridae * Allocebus spp . * *

    Lemuridi * Cheirogalli con le orecchie pelose * *

    * Cheirogaleus spp . * *

    * Cheirogalli * *

    * Hapalemur spp . * *

    * Apalemure * *

    * Lemur spp . * *

    * Lemuri * *

    * Lepilemur spp . * *

    * Lepilemuri * *

    * Microcebus spp . * *

    * Microcebi o Lemuri nani * *

    * Phaner spp . * *

    * Valuvi * *

    Indriidae * Avahi spp . * *

    Indridi * Avahi * *

    * Indri spp . * *

    * Indri * *

    * Propithecus spp . * *

    * Sifaka * *

    Daubantoniidae * Daubentonia madagascariensis * *

    Daubentonidi * Aye-Aye * *

    Callithricidae * Callimico goeldii * *

    Uistiti * Tamarino di Goeldi * *

    * Callithrix aurita * *

    * Uistiti dalle orecchie bianche * *

    * Callithrix flaviceps * *

    * Uistiti dalla testa gialla * *

    Callithricidae * Leontopithecus ( = Leontideus ) spp . * *

    * Scimmie leonine * *

    * Saguinus bicolor * *

    * Uistiti calvo bicolore * *

    * Saguinus leucopus * *

    * Tamarino a piedi bianchi * *

    * Saguinus oedipus ( geoffroyi ) * *

    * Tamarino Edipo * *

    Cebidae * Alouatta palliata ( villosa ) * *

    Cebidi * Aluatta del Guatemala o Aluatta col mantello * *

    * Ateles geoffroyi frontatus * *

    * Atele di Geoffroy * *

    * Ateles geoffroyi panamensis * *

    * Atele di Panama * *

    * Brachyteles arachnoides * *

    * Murichi * *

    * Cacajao spp . * *

    * Uakary * *

    * Chiropotes albinasus * *

    * Saki dal naso bianco * *

    * Saimiri oerstedii * *

    * Testina di morto o scimmia scoiattolo dal dorso rosso * *

    Cercopithecidae * Cercocebus galetirus galetirus * *

    Cercopitecidi * Cercocebo dal berretto * *

    * Cercopithecus diana * *

    * Cercopiteco Diana * *

    * Colobus badius kirkii * *

    * Colobo di Zanzibar * *

    * Colobus badius rufomitratus * *

    * Colobo ferruginoso del fiume Tana * *

    * Macaca silenus * *

    * Uanderù o sileno * *

    * Nasalis larvatus * *

    * Nasica * *

    * Papio ( = Mandrillus ) leucophaens * *

    * Drillo * *

    * Papio ( = Mandrillus ) sphinx * *

    * Mandrillo * *

    * Presbytis entellus * *

    * Entello * *

    * Presbytis geei * *

    * Presbite d ' oro * *

    * Presbytis pileatus * *

    * Presbite dal ciuffo * *

    * Presbytis potenziani * *

    * Presbite di Mentawai * *

    * Pygathrix nemaeus * *

    * Langur duca * *

    * Simias concolor * *

    * Rinopiteco di Pagai *

    Hylobatidae * Hylobates spp . * *

    Ilobatidi * Gibboni * *

    * Symphalangus syndactylus * *

    * Siamango * *

    Pongidae * Pongidae spp . * *

    Scimmie antropomorfe * Orang-Utan * *

    EDENTATA * * *

    Sdentati * * *

    Myrmecophagidae * * Mymecophaga tridactyla ( C 1 ) *

    Mirmecofagidi * * Formichiere gigante *

    * * Tamandua tetradactyla chapadensis ( C 1 ) *

    * * Tamandua tetradattilo del Mato grosso *

    Bradypodidae * * Bradypus boliviensis *

    Bradipi * * Bradipo boliviano *

    Dasypodidae * Priodontes giganteus ( = maximus ) * *

    Dasipodidi o Armadilli * Armadillo gigante o Tatù gigante * *

    PHOLIDOTA * * *

    Folidoti * * *

    Manidae * * Manis crassicaudata ( C 1 ) *

    Manidi * * Pangolino indiano *

    * * Manis javanica ( C 1 ) *

    * * Pangolino di Giava *

    * * Manis pentadactyla ( C 1 ) *

    * * Pangolino cinese *

    * Manis temmincki * *

    * Pangolino di Temminck * *

    LAGOMORPHA * * *

    Lagomorfi * * *

    Leporidae * Caprolagus hispidus * *

    Leoporidi * Coniglio di Assam * *

    * * Nesolagus netscheri *

    * * Coniglio di Sumatra *

    * Rometolagus diazi * *

    * Coniglio dei vulcani * *

    RODENTIA * * *

    Roditori * * *

    Sciuridae * Cynomys mexicanus * *

    Sciuridi * Cane di prateria o Cinomio del Messico * *

    * * Lariscus hosei *

    * * Spermofilo a quattro bande *

    * * Ratufa spp . ( C 1 ) *

    * * Scoiattolo gigante pallido o Jelarany *

    Heteromyidae * * Dipodomys phillipsii phillipsi *

    Eteromidi * * Ratto canguro di Phillips *

    Muridae * Leporillus conditor * *

    Muridi * Leporillo costruttore * *

    * * Notomys spp . *

    * * Topo saltatore australiano *

    * Pseudomys fumeus * *

    * Falso topo fuliginoso * *

    Muridae * Pseudomys praeconis * *

    * Falso topo della Baia di Shark * *

    * * Pseudomys shortridgei *

    * * Falso topo di Shortridge *

    * Xeromys myoides * *

    * Falso ratto d ' acqua * *

    * Zyzomys pedunculatus * *

    * Ratto di roccia della grossa coda * *

    Chinchillidae * Chinchilla spp . + 201 * *

    Cincillidi * Chinchilla * *

    CETACEA * * CETACEA spp . ( * ) ( C 1 ) *

    Balene * * Neobalena marginata *

    Platanistidae * Lipotes vexillifer * *

    Platanistidi * Lipote vessillifero o Delfino lacustre cinese * *

    * Platanista spp . * *

    * Platanista * *

    Physetaridae * Physeter catodon ( = macrocephalus ) * *

    Fiseteridi * Capodoglio * *

    Delphinidae * Sotalia spp . * *

    Delfinidi * Sotalie * *

    * Sousa spp . * *

    * Sousa * *

    Phocaenidae * Neophocaena phocaenoides * *

    Focenidi * Neomeride focenoide o Marsuino senza pinna * *

    * Phocoena sinus * *

    * Focena del Pacifico * *

    Eschrichtidae * Eschrichtius robustus ( glaucus ) * *

    Escrictidi * Balena grigia * *

    Balaenopteridae * Balaenoptera borealis * *

    Balenotteridi * Balenottera boreale * *

    * Balaenoptera musculus * *

    * Balenottera azzurra * *

    * Balaenoptera physalus * *

    * Balenottera comune * *

    * Megaptera novaeangliae * *

    * Megattera * *

    Balaenidae * Balaena mysticetus * *

    Balenidi * Balena boreale o Balena franca della Groenlandia * *

    * Eubalaena spp . * *

    * Balena * *

    CARNIVORA * * *

    Carnivori * * *

    Canidae * Canis lupus ( ** ) + 202 * Canis lupus ( * ) - 101 ( C 2 ) *

    Canidi * Lupo comune * Lupo comune *

    * * Chrysocyon brachyurus ( C 2 ) *

    * * Crisocione o lupo dalla criniera *

    Canidae * * Cuon alpinus *

    * * Cuon alpino *

    * * Dusicyon culpaeus *

    * * Volpe delle Ande *

    * * Dusicyon fulvipes *

    * * Volpe del Cile *

    * * Dusicyon griseus *

    * * Volpe grigia dell ' Argentina *

    * Speothos venaticus * *

    * Speoto o Itticione * *

    * * Vulpes cana *

    * * Volpe di Blanford *

    * Vulpes velox hebes * *

    * Volpe veloce del Nord o Volpe Kit * *

    Ursidae * Helarctos malayanus * *

    Ursidi * Orso malese o Birnang * *

    * Selenarctos thibetanus * *

    * Orso tibetano * *

    * Tremarctos ornatus * *

    * Orso dagli occhiali * *

    * Ursus arctos ( ** ) + 203 * Ursus arctos ( * ) + 204 *

    * Orso bruno * Orso bruno *

    * Ursus arctos isabellinus * *

    * Orso bruno dell ' Himalaia * *

    * Ursus arctos nelsoni * *

    Orso bruno del Messico * *

    * Ursus arctos pruinosus * *

    * Orso bruno del Tibet * *

    * * Ursus ( = Thalarctos ) maritimus ( C 2 ) *

    * * Orso bianco od Orso polare *

    Procyonidae * * Ailurus fulgens ( C 2 ) *

    Procionidi * * Panda minore o Panda rosso o dorato *

    Mustelidae * Aonyx microdon * *

    Mustelidi * Lontra dalle guance bianche del Camerun * *

    * * Conepatus humboldti *

    * * Skunk della Patagonia *

    * Enhydra lutris nereis * *

    * Lontra di mare * *

    * Lutra felina * *

    * Lontra marina * *

    * Lutra longicaudis ( platensis / annectens ) *

    * Lutra lutra * *

    * Lontra comune * *

    * Lutra provocax * *

    * lontra di fiume del Cile * *

    * * Lutrinae spp . ( * ) ( C 2 : Lutra enudris Lutra incarnus ) *

    * * Lutrini *

    * Mustela nigripes * *

    * Furetto dai piedi neri * *

    * Pteronura brasiliensis * *

    * Lontra gigante del Brasile * *

    Viverridae * * Cryptoprocta ferox *

    Viverridi * * Fossa *

    * * Cynogale bennetti ( C 1 ) *

    * Civetta lontra o Manpalou *

    * * Eupleres goudotii ( C 1 ) *

    * * Eupleride di Goudot *

    * * Eupleres major ( C 1 ) *

    * * Eupleride maggiore *

    * * Fossa fossa ( C 1 ) *

    * * Civetta del Madagascar o Fanaloka *

    * * Hemigalus derbyanus *

    * * Civetta delle palme fasciata *

    * * Prionodon linsang ( C 1 ) *

    * * Linsango fasciato *

    * Prionodon pardicolor * *

    * Linsango macchiato * *

    Hyaenidae * Hyaena brunnea * *

    Ienidi * Iena bruna * *

    Felidae * * Felidae spp . ( * ) [ C 2 : Felis bengalensis ( * ) *

    Felidi * * Felidi Gatto leopardo *

    * * Felis concolor ( * ) *

    * * Puma *

    * * Felis geoffroi *

    * * Gatto di monte *

    * * Felis pajeros *

    * * Gatto delle Pampas *

    * * Felis pardalis ( * ) *

    * * Ocelot o Gattopardo americano *

    * * Felis serval *

    * * Serval o Gattopardo africano *

    * * Felis tigrina ( * ) *

    * * Gatto tigre *

    * * Felis wiedii ( * ) *

    * * Marjay *

    * * Felis yagouaroundi ( * ) *

    * * Yaguarondi *

    * * Felis lynx ( * ) *

    * * Lince comune o europea *

    * * Felis sylvestris *

    * * Gatto selvatico europeo ] *

    * Acinonyx jubatus * *

    * Ghepardo * *

    * Felix bengalensis bengalensis * *

    * Gatto leopardo del Bengala * *

    * Felis caracal ( ** ) + 205 * *

    * Caracalla o Lince africana * *

    * Felis concolor coryi * *

    * Puma della Florida * *

    * Felis concolor costaricensis * *

    * Puma dell ' America centrale * *

    * Felis concolor cougar * *

    * Puma orientale * *

    * Felis jacobita * *

    * Gatto delle Ande * *

    * Felis marmorata * *

    * Gatto marmorizzato * *

    Felidae * Felis nigripes * *

    * Gatto dai paesi neri * *

    * Felis pardalis mearnsi * *

    * Ocelot di Costa Rica * *

    * Felis pardalis mitis * *

    * Ocelot del Brasile * *

    * Felis planiceps * *

    * Gatto a testa piatta * *

    * Felis rubiginosa ( ** ) + 206 * *

    * Gatto rugginoso * *

    * Felis ( Lynx ) rufa escuinapae * *

    * Lince rossa del Messico * *

    * Felis temmincki * *

    * Gatto dorato asiatico * *

    * Felis tigrina oncilla * *

    * Gatto tigre di Costa Rica * *

    * Felis wiedii nicaraguae * *

    * Margay del Nicaragua * *

    * Felis wiedii salvinia * *

    * Margay del Guatemala * *

    * Felis Yagouaroundi cacomitli * *

    * Yaguarondi del Messico orientale * *

    * Felis yagouaroundi fossata * *

    * Yaguarondi del Messico meridionale * *

    * Felis yagouaroundi panamensis * *

    * Yaguarondi di Panama * *

    * Felis yagoouaroundi tolteca * *

    * Yaguarondi del Messico occidentale * *

    * Neofelis nebulosa * *

    * Leopardo nebuloso o Pantera nebulosa * *

    * Panthera leo persica * *

    * Leone persiano o asiatico * *

    * Panthera onca * *

    * Giaguaro * *

    * Panthera pardus * *

    * Leopardo o Pantera * *

    * Panthera tigris ( ** ) - 102 * *

    * Tigre * *

    * Panthera uncia * *

    * Leopardo delle nevi o Irbis * *

    PINNIPEDIA * * *

    Pinnipedi * * *

    Otariidae * * Arctocephalus spp . ( * ) *

    Otaridi * * Arctocefalo *

    * Arctocephalus townsendi * *

    * Artocefalo di Guadalupa * *

    Phocidae * * Mirounga angustirostris ( C 1 ) *

    Focidi * * Elefante marino del Nord *

    * * Mirounga leonina ( C 1 ) *

    * * Elefante marino del Sud *

    * Monachus spp . * *

    * Foche monache * *

    TUBULIDENTATA * * *

    Tubulidentati * * *

    Orycteropodidae * * Orycteropus afer *

    Oritteropodidi * * Oritteropo *

    PROBOSCIDEA * * *

    Proboscidati * * *

    Elephantidae * Elephas maximus * *

    Elefantidi * Elefante indiano o asiatico * *

    * * Loxodonta africana *

    * * Elefante africano *

    SIRENIA * * *

    Sirenidi * * *

    Dugongidae * Dugong dugon ( ** ) - 103 * Dugong dugon ( * ) + 207 ( C 1 ) *

    Dugongidi * Dugongo * Dugongo *

    Trichechidae * Trichechus inunguis * *

    Trichechidi * Manato senza unghie * *

    * Trichechus manatus * *

    * Manato comune o Vacca marina * *

    * * Trichechus senegalensis ( C 1 ) *

    * * Manato africano *

    PERISSODACTYLA * * *

    Perissodattili * * *

    Equidae * Equus grevyi *

    Equidi * Zebra reale o Zebra di Grevy * *

    * * Equus hemionus ( * ) ( C 1 ) *

    * * Asino selvatico asiatico *

    * Equus hemionus hemionus * *

    * Asino selvatico della Mongolia o Emione * *

    * Equus hemionus khur * *

    * Khur * *

    * Equus przewalskii * *

    * Cavallo di Przewalski * *

    * * Equus zebra hartmannae ( C 1 ) *

    * * Zebra di Hartmann *

    * Equus zebra zebra * *

    * Zebra di montagna del Capo * *

    Tapiridae * Tapirus bairdii * *

    Tapiridi * Tapiro di Baird o Tapirella * *

    * Tapirus indicus * *

    * Tapiro della gualdrappa o Tapiro indiano * *

    * Tapirus pinchaque * *

    * Tapiro dei monti o Tapiro delle Ande * *

    * * Tapirus terrestris ( C 1 ) *

    * * Tapiro sudamericano *

    Rhinocerotidae * Rhinocerotidae spp . * *

    Rinocerontidi * Rinoceronte di Sumatra * *

    ARTIODACTYLA * * *

    Artiodattili * * *

    Suidae * Babyrousa babyrussa * *

    Suidi * Babirussa o Porco cervo * *

    * Sus salvianus * *

    * Cinghiale nano * *

    Hippopotamidae * Choeropsis liberiensis ( C 2 ) *

    Ippopotamidi * * Ippopotamo pigmeo o nano *

    Camelidae * * Lama guanicoe *

    Camelidi * * Guanaco *

    * Vicugna vicugna * *

    * Vigogna * *

    Cervidae * Axis ( = Hyelaphus ) calamianensis * *

    Cervidi * Cervo porcino della Calamian * *

    * Apendice I * Apendice II *

    Cervidae * Axis ( = Hyelaphus ) kuhli * *

    * Cervo porcino di Bawean o Cervo * *

    * Axis ( = Hyelaphus ) porcinus annamiticus * *

    * Cervo porcino dell ' Indocina * *

    * Blastocerus dichotomus * *

    * Cervo delle paludi * *

    * Cervus duvauceli * *

    * Barasinga o Cervo di Duvaucel * *

    * * Cervus elaphus bactrianus *

    * * Cervo di Bukara *

    * Cervus elaphus hanglu * *

    * Hanglu o Cervo del Kashmir * *

    * Cervus eldi * *

    * Tameng o Cervo di Eld * *

    * Dama mesopotamica * *

    * Daino della Mesopotamia * *

    * Hippocamelus antisensis * *

    * Huemul del Nord o Huemul peruviano * *

    * Hippocamelus bisulcus * *

    * Huemul del Sud * *

    * * Moschus spp . ( * ) *

    * * Mosco *

    * Moschus moschiferus ( ** ) + 208 * *

    * Mosco moschifero * *

    * Ozotoceros bezoarticus * *

    * Cervo della Pampas * *

    * * Pudu mephistophiles ( C 2 ) *

    * * Pudu mefistofele o Pudu del Nord *

    * Pudu pudu * *

    * Pudu comune o Pudu del Sud * *

    Antilocapridae * * Antilocapra americana mexicana ( C 1 ) *

    Antilocapridi * * Antilocapra del Messico *

    * Antilocapra americana peninsularis * *

    * Antilocapra della Bassa California * *

    * Antilocapra americana sonoriensis * *

    * Antilocapra di Sonora * *

    Bovidae * * Addax nasomaculatus *

    Bovidi * * Antilope addax *

    * Bison bison athalascae * *

    * Bisonte dei boschi * *

    * Bos gaurus * *

    * Gaur * *

    * Bos ( grunniens ) mutus * *

    * Yack selvatico * *

    * Bubalus ( = Anoa ) depressicornis * *

    * Anoa o Bufalo pigmeo di piamica * *

    * Bubalus ( = Anoa ) mindorensis * *

    * Bufalo di Mindoro o Tamaurù * *

    * Bubalus ( = Anoa ) quarlesi * *

    * Anoa di montagna * *

    * * Capra falconeri ( * ) ( C 1 ) *

    * * Markor *

    Bovidae * Capra falconeri chiltanensis * *

    * Markor di Chiltan * *

    * Capra falconeri jerdoni * *

    * Markor del Punjab * *

    * Capra falconeri megaceros * *

    * Markor di Kabul * *

    * Capricornis sumatraensis * *

    * Capricorno di Sumatra o Seran * *

    * * Cephalophus monticola *

    * * Cefalofo azzurro *

    * * Damaliscus dorcas dorcas *

    * * Bontebock propriamente detto *

    * * Hippotragus equinus *

    * * Antilope equina o roana *

    * Hippotragus niger variani * *

    * Antilope nera gigante * *

    * * Kobus leche *

    * Nemorhaedus goral * *

    * Goral * *

    * Novibos ( = Bos ) sauveli * *

    * Couprey * *

    * * Oryx ( tao ) dammah ( C 1 ) *

    * * Orice dalle corna a sciabola *

    * Oryx leucoryx * *

    * Orice bianco o d ' Arabia * *

    * * Ovis ammon ( * ) ( C 2 ) *

    * * Argali *

    * Ovis ammon hodgsoni * *

    * Baral dell ' Himalaia * *

    * * Ovis canadensis *

    * * Bighorn o pecora delle Montagne Rocciose *

    * Ovis orientalis ophion * *

    * Muflone di Cipro * *

    * Ovis vignei * *

    * Muflone del Kashmir * *

    * Pantholops hodgsoni * *

    * Pantalopo di Hodgson o Chiru * *

    * Rupicapra rupicapra ornata * *

    * Camoscio d ' Abruzzo * *

    AVES

    UCCELLI

    RHEIFORMES * * *

    Reiformi * * *

    Rheidae * Pterocnemia pennata * *

    Reidi o Nandù * Nandù di Darwin o Rea di Darwin * *

    * * Rhea americana albescens *

    * * Nandù d ' Argentina *

    TINAMIFORMES * * *

    Tinamiformi * * *

    Tinamidae * * *

    Tinamidi * * Rhynchotus rufescens maculicollis *

    * * Tinamo rosso ( Pollo delle pampas ) della Bolivia *

    * * Rhynchotus rufescens pallescens *

    * * Tinamo rosso ( Pollo delle pampas ) di Argentina *

    Tinamide * * Rhynchotus rufescens rufescens *

    * * Tinamo rosso ( Pollo delle pampas ) del Brasile *

    * Tinamus solitarius * *

    * Tinamo solitario * *

    SPHENISCIFORMES * * *

    Sfenisciformi * * *

    Spheniscidae * * Spheniscus demersus ( C 1 ) *

    Shenisciformi * * Sfenisco demerso *

    PODICIPEDIFORMES * * *

    Podicipediformi * * *

    Podicipedidae * Podilymbus gigas * *

    Podicipedidi * Podilimbo gigante * *

    PROCELLARIIFORMES * * *

    Procellariformi * * *

    Diomedeidae * Diomedea albatrus * *

    Diomedeidi o Albatri * Albatro comune o Albatro di Steller * *

    PELECANIFORMES * * *

    Pelecaniformi * * *

    Pelecanidae * * Pelecanus crispus ( C 1 ) *

    Pelicanidi * * Pellicano crespo o Pellicano riccio *

    Sulidae * Sula abbotti * *

    Sulidi * Sula dai piedi grigi o Sula di Abbott * *

    Fregatidae * Fregata andrewsi * *

    Frigatidi * Fregata di Andrews * *

    CICONIIFORMES * * *

    Ciconiiformi * * *

    Ciconiidae * Ciconia ciconia boyciana * *

    Ciconiidi * Cicogna dal becco nero * *

    * * Ciconia nigra ( C 1 ) *

    * * Cicogna nera *

    Threskiornithidae * * Geronticus calvus *

    Treshiornitidi * * Ibis calvo *

    * Geronticus eremita * *

    * Ibis eremita o Ibis dal ciuffo * *

    * Nipponia nippon * *

    * Ibis del Giappone * *

    * Platealea leucorodia ( C 1 ) *

    * * Spatola *

    Phoenicopteridae * * Phoenicoparrus andinus ( C 1 ) *

    Fenicotteri * * Fenicottero delle Ande *

    * * Phoenicoparrus jamesi ( C 1 ) *

    * * Fenicottero di James o dal becco corto *

    * * Phoenicopterus ruber chilensis ( C 1 ) *

    * * Fenicottero del Cile *

    * * Phoenicopterus ruber ruber ( C 1 ) *

    * * Fenicottero rosso o cubano *

    ANSERIFORMES * * *

    Anseriformi * * *

    Anatidae * * Anas aucklandica aucklandica ( C 2 ) *

    Anatidi * * Anatra delle Auckland *

    * * Anas aucklandica chlorotis ( C 2 ) *

    * * Anatra della Nuova Zelanda *

    Anatidae * Anas aucklandica nesiotis * *

    * Anatra di Cambell * *

    * * Anas bernieri ( C 2 ) *

    * * Anatra di Bernier *

    * Anas laysanensis * *

    * Sermano reale di Laysan * *

    * Anas oustaleti * *

    * Sermano reale delle Marianne * *

    * * Anser albifrons gambelli *

    * * Oca lombardella di Tule *

    * Branta canadensis leucopareia * *

    * Oca delle Aleutine * *

    * * Branta ruficollis ( C 1 ) *

    * * Oca dal collo rosso *

    * Branta sandvicensis * *

    * Oca delle Hawaii * *

    * Cairina scutulata * *

    * Anatra della Malesia * *

    * * Coscoroba coscoroba ( C 1 ) *

    * * Cigno Coscoroba *

    * * Cygnus bewickii jankowskii ( C 1 ) *

    * * Cigno di Iankowsky *

    * * Cygnus melancoryphus *

    * * Cigno dal collo nero *

    * * Dendrocygna arborea *

    * * Dendrocina di Cuba *

    * Rhodonessa caryophyllacea p.e . * *

    * Anatra dalla testa rosa * *

    * * Sarcidiornis melanotos *

    * * Sarcidiorne dalla cresta *

    FALCONIFORMES * * FALCONIFORMES spp . ( * ) - 104 *

    Falconiformi o rapaci * * Falconiformi *

    Cathartidae * Gymnogyps californianus * *

    Catartidi * Condor della California * *

    * Vultur gryphus * *

    * Condor o avvoltoio delle Ande * *

    Accipitridae * Aquila heliaca * *

    Accipitridi * Aquila imperiale * *

    * Chondrohierax wilsonii * *

    * Nibbio di Wilson * *

    * Haliaeetus albicilla * *

    * Aquila di mare * *

    * Haliaceetus leucocephalus * *

    * Aquila di mare dalla testa bianca * *

    * Harpia harpyja * *

    * Arpia * *

    * Pithecophaga jefferyi * *

    * Aquila delle scimmie * *

    Falconidae * Falco araea * *

    Falconidi * Gheppio delle Seychelles * *

    * Falco newtoni aldabranus * *

    * Gheppio dell ' Aldabra * *

    * Falco peregrinus ( peligrinoides/babylonicus ) * *

    * Falcone pellegrino * *

    * Falco punctatus * *

    * Gheppio delle Mauritius * *

    * Falco rusticolus ( ** ) - 105 * *

    * Girifalco * *

    GALLIFORMES * * *

    Galliformi * * *

    Magapodiidae * Macrocephalon maleo * *

    Magapodiidi * Maleo delle Celebes * *

    * * Megapodius freycinet abbotti *

    * * Megapodio di Abbott *

    * * Megapodius freycinet nicobariensis *

    * * Megapodio delle Nicobare *

    Cracidae * Crax blumenbachii * *

    Cracidi * Hocco a becco rosso * *

    * Mitu mitu mitu * *

    * Hocco a becco di rasoio * *

    * Oreophasis darbianus * *

    * Oreofasside derbiano * *

    * Penelope albipennis * *

    * Pipile jacutinga * *

    * Sciacutinga * *

    * Pipile pipile pipile * *

    * Sciacutinga di Trinidad * *

    Tetraonidae * * Lyrurus mlokosiewiczi *

    Tetraonidi * * Fagiano di monte del Caucaso *

    * Tympanuchus cupido attwateri * *

    * Tetraone di prateria di Attwater * *

    Phasianidae * * Argusianus argus ( C 1 ) *

    Fasianidi * * Argo *

    * Catraeus wallichii * *

    * Fagiano di Wallich * *

    * Colinus virginianus ridgwayi * *

    * Quaglia della Virginia mascherata * *

    * Crossoptilon crossoptilon * *

    * Fagiano orecchiuto bianco * *

    * Crossoptilon mantchuricum * *

    * Fagiano orecchiuto bruno * *

    * * Cyrtonyx montezumae mearnsi - 106 ( C 1 ) *

    * * Quaglia di Montezuma di Mearns *

    * * Cyrtonyx montezumae montezumae ( C 1 ) *

    * * Quaglia di Montezuma *

    * * Francolinus ochropectus ( C 1 ) *

    * * Francolino di Tadi *

    * * Francolinus swierstrai ( C 1 ) *

    * * Francolino di Swierstra *

    * * Gallus sonneratii ( C 1 ) *

    * * Gallo di Sonnerat o Gallo grigio *

    * * Ithaginis cruentus ( C 1 ) *

    * * Fagiano insanguinato *

    * Lophophorus impejanus * *

    * Lofoforo splendente * *

    * Lophophorus lhuysii * *

    * Lofoforo cinese * *

    * Lophophorus sclateri * *

    * Lofoforo di Sclater * *

    Phasianidae * Lophura edwardsi * *

    * Fagiano di Edwards * *

    * Lophura imperialis * *

    * Fagiano imperiale * *

    * Lophura swinhoii * *

    * Fagiano di Swinhoe * *

    * * Pavo muticus *

    * * Pavone mutico *

    * * Polyplectron bicalcaratum ( C 1 ) *

    * * Speroniere chinquis *

    * Polyplectron emphanum * *

    * Speroniere napoleone o di Palawau * *

    * * Polyplectron germaini ( C 1 ) *

    * * Speroniere di Germain *

    * * Polyplectron malacense ( C 1 ) *

    * * Speroniere di Hardwicke o Speroniere malese *

    * Syrmaticus ellioti * *

    * Fagiano di Elliot * *

    * Syrmaticus humiae * *

    * Fagiano di Hume * *

    * Syrmaticus mikado * *

    * Fagiano Mikado * *

    * Tetraogallus caspius * *

    * Tetraogallo del Caspio * *

    * Tetraogallus tibetanus * *

    * Tetraogallo del Tibet * *

    * Tragopan blythii * *

    * Tragopano di Blyth * *

    * Tragopan caboti * *

    * Tragopano di Cabot * *

    * Tragopan melanocephalus * *

    * Tragopano di Hasting * *

    GRUIFORMES * * *

    Gruiformi * * *

    Turnicidae * * Turnix melanogaster *

    Turnicidi * * Emipode dal ventre nero *

    Pedionomidae * * Pedionomus torquatus *

    Pedionomidi * * Pedionomo errante o Emmipode dal collare *

    Gruidae * * Balearica regulorum *

    Gruidi * * Gru coronata del Capo *

    * Grus americana * *

    * Gru americana o urlatrice * *

    * Grus canadensis nesiotes * *

    * Gru canadese di Cuba * *

    * * Grux canadensis pratensis ( C 1 ) *

    * * Gru canadese della Florida *

    * Grus canadensis pulla * *

    * Gru canadese del Mississippi * *

    * Grus japonensis * *

    * Gru della Manciuria * *

    * Grus leurogeranus * *

    * Gru bianca asiatica * *

    * Grus monacha * *

    * Gru monaca * *

    * Grus nigricollis * *

    * Gru dal collo nero * *

    Gruidae * Grus vipio * *

    * Gru dal collo bianco * *

    Rallidae * * Gallirallus australis hectori ( C 2 ) *

    Rallidi * * Rallo weka dell ' Est *

    * Tricholimnas sylvestris * *

    * Rallo di Lord Howe * *

    Rhynochetidae * Rhynochetos jubatus * *

    Rinochetidi * Kagu * *

    Otididae * Chlamydotis undulata * *

    Otididi * Ubara africana * *

    * Choriotis nigriceps * *

    * Grande otarda dell ' India * *

    * Eupodotis bengalensis * *

    * Otarda del Bengala * *

    * * Otis tarda ( C 1 ) *

    * * Otarda comune *

    CHARADRIIFORMES * * *

    Caradriiformi * * *

    Scolopacidae * Numenius borealis * *

    Scolopacidi * Chiurlo boreale * *

    * * Numenius minutus *

    * * Chiurlo nano *

    * * Numenius tenuirostris ( C 1 ) *

    * * Chiurlottello *

    * Tringa guttifer * *

    * Piro-Piro macchinato * *

    Laridae * * Larus brunnicephalus ( C 1 ) *

    Laridi * * Gabbiano testabruna

    * Larus relictus * *

    * Gabbiano della Mongolia * *

    COLUMBIFORMES * * *

    Columbiformi * * *

    Columbidae * Caloenas nicobarica * *

    Columbidi * Colomba delle Nicobare * *

    * Ducula mindorensis * *

    * Colombo imperiale di Mindoro * *

    * * Gallicolumba luzonica ( C 2 ) *

    * * Colomba pugnalata *

    * * Goura cristata ( C 1 ) *

    * * Gura coronata *

    * * Goura scheepmakeri ( C 1 ) *

    * * Gura di Scheepmaker *

    * * Goura victoria *

    * * Gura vittoria *

    PSITTACIFORMES * * PSITTACIFORMES spp . - 107 *

    Pappagalli * * Pappagalli ( C 2 : Psittacidae spp . - 107 ) *

    * * Psittaciformi *

    Psittacidae * Amazona arausiaca * *

    Pappagalli * Amazzonia dal collo rosso * *

    Psittacidae * Amazona barbadensis * *

    * Amazzonia dalla stella grigia * *

    * Amazona brasiliensis * *

    * Amazzonia dalla coda rossa * *

    * Amazona guildingii * *

    * Amazzonia di Guilding o di St . Vincent * *

    * Amazona imperialis * *

    * Amazzonia imperiale * *

    * Amazona leucocephala * *

    * Amazzonia dalla testa bianca * *

    * Amazona pretrei pretrei * *

    * Amazzonia dalla facia rossa * *

    * Amazona rhodocorytha * *

    * Amazzonia dalle guance blu * *

    * Amazona versicolor * *

    * Amazzonia variopinta o di Santa Lucia * *

    * Amazona vinacea * *

    * Amazzonia vinacea * *

    * Amazona vittata * *

    * Amazzonia di Puerto Rico * *

    * Anodorhynchus glaucus p.e . * *

    * Ara blu * *

    * Anodorhynchus leari * *

    * Ara di Lear * *

    * Aratinga guaruba * *

    * Parrocchetto dorato * *

    * Cyanopsitta spixii * *

    * Ara de Spix * *

    * Cyanoramphus auriceps forbesi * *

    * Parrocchetto dalla testa d ' oro * *

    * Cyanoramphus novaezelandiae * *

    * Parocchetto della Nuova Zelanda * *

    * Cyclopsitta ( = Opapsitta ) diophtalma coxeni * *

    * Parrocchetto mascherato di Coxen * *

    * Geopsittacus occidentalis p.e . * *

    * Parrocchetto notturno * *

    * Neophema chrysogaster * *

    * Parrocchetto dal ventre arancione * *

    * Pezoporus wallicus * *

    * Parrocchetto terragnolo *

    * Pianopsitta pileata * *

    * Parrocchetto con le orecchie * *

    * Psephotus chrysopterygius * *

    * Parrocchetto dalle ali dorate * *

    * Psephotus pulcherrimus p.e . * *

    * Parrocchetto del paradiso * *

    * Psittacula krameri echo * *

    * Parrocchetto dal collare dall ' isola Mauritius * *

    Psittacidae * Psittacus erithacus princeps * *

    * Pappagallo cinerino dell ' isola Fernando Poo * *

    * Pyrrhura cruentata * *

    * Conure dalla gola blu * *

    * Rhynchopsitta spp . * *

    * Parrocchetto dal grosso becco * *

    * Strigops habroptilus * *

    * Strigope o Kakapo * *

    CUCULIFORMES * * *

    Cuculiformi * * *

    Musophagidae * * Gallirex porphyreolophus ( C 1 ) *

    Musofagidi * * Turaco dal ciuffo violetto *

    * * Tauraco corythaix ( C 1 ) *

    * * Turaco dal ciuffo verde del Sudafrica *

    STRIGIFORMES * * STRIGIFORMES spp . ( * ) ( C 1 ) *

    Strigiformi * * Strigiformi *

    Tytonidae * Tyto soumagnei * *

    Titonidi * Barbagianni del Madagascar * *

    Strigidae * Athene blewitti * *

    Strigidi * Civetta macchiata delle foreste * *

    * Ninox novaeseelandiae royana * *

    * Ulula australiana * *

    * Ninox squamipila natalis * *

    * Ulula delle isole Christmas * *

    * Otus gurneyi * *

    * Assiolo gigante * *

    APODIFORMES * * *

    Apodiformi * * *

    Trochilidae * Ramphodon dohrnii * *

    Trochilidi * Colibrì dal becco curvo * *

    TROGONIFORMES * * *

    Trogoniformi * * *

    Trogonidae * Pharomachrus mocinno costaricensis * *

    Trogonidi * Quetzal di Costa Rica o Trogone spendido di Costa Rica * *

    * Pharomachrus mocinno mocinno * *

    * Quetzal spendido messicano o Trogone splendido messicano * *

    CORACIIFORMES * * *

    Coraciiformi * * *

    Bucerotidae * * Aceros narcondami *

    Bucerotidi * * Calao di Narcondam *

    * * Buceros bicornis ( * ) ( C 1 )

    * * Calao bicorne o Bucero bicorne *

    * Buceros bicornis homrai * *

    * Calso bicorne del Nord o Bucero bicorne del Nord * *

    * * Buceros hydrocorax hydrocorax ( C 1 ) *

    * * Calao delle Filippine *

    * * Buceros rhinoceros rhinoceros ( C 1 ) *

    * * Calao rinoceronte *

    * Rhinoplax vigil * *

    * Calao dal caso o Bucero dal casco * *

    PICIFORMES * * *

    Piciformi * * *

    Picidae * Campephilus imperialis * *

    Picidi * Picchio imperiale * *

    * Dryocopus javensis richardsi * *

    * Picchio nero dal ventre bianco di Corea * *

    * * Picus squamatus flavirostris ( C 1 ) *

    * * Picchio verde squamoso *

    PASSERIFORMES * * *

    Passeriformi * * *

    Pittidae * * Pitta brachyura nympha ( C 2 ) *

    Pittidi * * Pitta del Bengala giapponese *

    * Pitta kochi * *

    * Pitta di Koch * *

    Cotingidae * Cotinga maculata * *

    Cotingidi * Cotinga macchiata * *

    * * Rupicola peruviana ( C 2 ) *

    * * Galletto di roccia peruviano *

    * * Rupicola rupicola ( C 2 ) *

    * * Rupicola o galletto di roccia comune *

    * Xipholena atropurpurea * *

    * Cotinga dalle ali bianche * *

    Atrichornithidae * Atrichornis clamosa * *

    Atricornitidi * Uccello dei cespugli rumoroso * *

    Hirundinidae * * Pseudochelidon sirintarae ( C 1 ) *

    Irundinidi * * Rondine dagli occhiali *

    Muscicapidae * Dasyornis brachypterus longirostris p.e . * *

    Muscicapidi * Pigliamosche di erba dal lungo becco * *

    * Dasyornis broadbenti littoralis p.e . * *

    * Pigliamosche rosso dell ' Ovest * *

    * * Muscicapa ruecki *

    * * Pigliamosche di Rueck *

    * Picathartes gymnocephalus * *

    * Picatarte dalla testa nuda * *

    * Picathartes oreas * *

    * Picatarte del Camerun * *

    * * Psophodes nigrogularis ( C 2 ) *

    * * Timalide occidentale *

    Zosteropidae * Zosterops albogularis * *

    Zosteropidi o uccelli dagli occhiali * Ucello dagli occhiali dal petto bianco * *

    Meliphagidae * Meliphaga cassidix * *

    Melifagidi * Melifago dall ' elmo * *

    Fringillidae * Spinus cucullatus * *

    Fringillidi * Cardellino rosso * *

    * * Spinus yarrellii *

    * * Cardellino di Yarrell *

    Estrildidae * * Emblema oculata *

    * * Diamante dalle orecchie rosse *

    * * Poephila cincta cincta *

    * * Diamante a bavetta *

    Sturnidae * Leucopsar rothschildi * *

    Sturnidi * Storno di Rothschild * *

    Paradisaeidae * * Paradisaeidae spp . ( C 1 ) *

    Paradiseidi * * Paradiseidi *

    REPTILIA

    RETTILI

    TESTUDINATA * * *

    Testudinati * * *

    Dermatemytidae * * Dermatemys mawii *

    Dermatemidi * * Dermatemide *

    Emydidae * Batagur baska * *

    Emididi * Tartaruga fluviale indiana * *

    * * Clemmys muhlenbergi *

    * * Clemmide di Muehlenberg *

    * Geoclemys ( = Damonia ) hamiltonii * *

    * Tartaruga di Hamilton * *

    * Geomyda ( = Nicoria ) tricarinata * *

    * Tartaruga tricarinata * *

    * Kachuga tecta tecta * *

    * Tartaruga a tetto dell ' India * *

    * Morenia ocellata * *

    * Tartaruga di Birmania * *

    * Terrapene coahuila * *

    * Tartaruga-botte acquatica * *

    Testudinidae * * Testudinidae spp . ( * ) ( C 2 ) *

    Testudinidi * * Testudinidi ( C 1 : Testudo graeca *

    * * Tartaruga greca *

    * * Testudo hermanni *

    * * Tartaruga di Hermanni *

    * * Testudo marginata *

    * * Tartaruga marginata ) *

    * Geochelone ( = Testudo ) elephantopus * *

    * Tartaruga gigante delle Galapagos * *

    * Geochelone ( = Testudo ) radiata * *

    * Tartaruga raggiata * *

    * Geochelone ( = Testudo ) yniphora * *

    * Tartaruga a sperone del Madagascar * *

    * Geopherus flavomarginatus * *

    * Tartaruga dal bordo giallo * *

    * Psammobates ( = Testudo ) geometrica * *

    Cheloniidae * Cheloniidae spp . * *

    Tartarughe di mare * Tartaruga caretta * *

    Dermochelyidae * Dermochelys coriacea * *

    Dermochelidi * Dermochelide coriacea * *

    Trionychidae * Lissemys punctata punctata * *

    Trionici * Lissemide puntata * *

    * Trionyx ater * *

    * Trionice nera * *

    * Trionyx gangeticus * *

    * Trionice del Gange * *

    * Trionyx hurum * *

    * Trionice pavone * *

    * Trionyx nigricans * *

    * Trionice scuro * *

    Pelamedusidae * * Podocnemis spp . ( C 2 ) *

    Pelomedusidi * * Tartarughe americane *

    Chelidae * Pseudemydura umbrina * *

    Tartarughe dal collo di serpente * Tartaruga dal collo corto * *

    CROCODYLIA * * *

    Coccodrilli * * *

    Alligatoridae * * Alligatoridae supp . ( * ) ( C 2 ) *

    Alligatoridi * * Alligatori del Mississippi o Alligatore americano *

    * Alligator sinensis * *

    * Alligatore della Cina * *

    * Caiman crocodilus apaporiensis * *

    * Caimano del Rio Apaporis * *

    * Caiman latirostris * *

    * Caimano dal muso largo o Jacarè * *

    * Melanosuchus niger * *

    * Caimano nero * *

    Crocodylidae * * Crocodylidae spp . ( * ) ( C 2 ) *

    Croccodrillidi * * Coccodrillo di Jonnson *

    * Crocodylus acutus * *

    * Coccodrillo americano * *

    * Crocodylus cataphractus * *

    * Coccodrillo catafratto o falso gaviale africano * *

    * Crocodylus intermedius * *

    * Coccodrillo intermedio o dell ' Orinoco * *

    * Crocodylus moreletii * *

    * Coccodrillo di Morelet * *

    * Crocodylus niloticus * *

    * Coccodrillo del Nilo * *

    * Crocodylus novaeguineae mindorensis * *

    * Coccodrillo di Mindoro * *

    * Crocodylus palustris * *

    * Coccodrillo di palude * *

    * Crocodylus porosus ( ** ) - 108 * *

    * Coccodrillo marino * *

    * Crocodylus rhombifer * *

    * Coccodrillo di Cuba o rombifero * *

    * Crocodylus siamensis * *

    * Coccodrillo siamese * *

    * Osteolaemus tetraspis * *

    * Osteolemo tetraspe o Coccodrillo dal muso corto del Congo * *

    Crocodylidae * Tomistoma schlegelii * *

    * Falso gaviale o Tomistoma * *

    Gavialidae * Gavialis gangeticus * *

    Gaviali * Gaviale del Gange * *

    RHYNCHOCEPHALIA * * *

    Rincocefalidi * * *

    Sphenodontidae * Sphenodon punctatus * *

    Sfenodontidi * Sfenodonte o Tuatara * *

    SAURIA * * *

    Sauri * * *

    Gekkonidae * * Cyrtodactylus serpensinsula *

    Geconidi * * Gecko dell ' isola Serpente *

    * * Phelsuma spp . ( C 2 ) *

    Pygopodidae * * Paradelma orientalis *

    Pigopodidi * * Paradelma *

    Agamidae * * Uromastyx spp . ( C 2 ) *

    Agamidi * * Uromastici *

    Chamaeleonidae * * Chamaeleo spp . ( C 1 : Chamaeleo Chamaele ) *

    Cameleonidi * * Cameleonti *

    Iguanidae * * Amblyrhynchus cristatus ( C 2 ) *

    Iguanidi * * Iguana marina *

    * * Conolophus spp . ( C 2 ) *

    * * Iguane terrestri *

    * Brachylophus spp . * *

    * Cyclura spp . * *

    * Iguane cornute * *

    * * Iguana spp . *

    * * Iguana *

    * * Phrynosoma coronatum blainvillei *

    * * Frinosoma coronata di San Diego *

    Cordylidae * * Cordylus spp . *

    Cordilidi * * Cordili *

    * * Pseudocordylus spp . *

    * * Pseudocordili *

    Teiidae * * Chemidophorus huperythrus ( C 1 ) *

    Teiidi * * *

    * * Crocodilurus lacertinus *

    * * Coccodrillo lucertola *

    * * Dracaena guianensis *

    * * Dracena della Guayana *

    * Tupinambis spp . *

    * * Tegu *

    Helodermatidae * * Heloderma spp . ( C 1 ) *

    Elordermatidi * * Eloderme *

    Varanidae * * Varanus spp . ( * ) ( C 2 ) *

    Varanidi * * Varani *

    * Varanus bengalensis * *

    * Varano del Bengala * *

    * Varanus flavescens * *

    * Varano giallo * *

    Varanidae * Varanus griseus * *

    * Varano del deserto * *

    * Varanus komodoensis * *

    * Drago di Komoso * *

    SERPENTES * * *

    Serpenti * * *

    Boidae * * Boidae spp . ( * ) [ C 2 : Constrictor ( = Boa ) constrictor ] *

    Boidi * * Boidi *

    * * Boa costrittore *

    * * Euinectes spp . *

    * * Python spp . ( * ) *

    * * Eryx jaculus . *

    * Acrantophis spp . * *

    * Acrantopidi * *

    * Boleyria spp . * *

    * Casarea spp . * *

    * Epicrates inornatus * *

    * Boa del Porto Rico * *

    * Epicrates subflavus * *

    * Boa della Giamaica * *

    * Python molurus molurus * *

    * Pitone dell ' India * *

    * Sanzinia madagascariensis * *

    * Boa del Magagascar * *

    Colubridae * * Cyclagras gigas *

    Colubridi * * Falso cobra *

    * * Elachistodon westermanni *

    * * Mangiatore di uova indiano *

    * * Pseudoboa cloelia *

    * * Mussurano *

    * * Thamnophis elegans hammondi *

    * * Serpente dalle due strisce *

    AMPHIBIA

    ANFIBI

    URODELA * * *

    Urodeli * * *

    Cryptobranchidae * Andrias ( = Megalobatrachus ) davidianus * *

    Criptobranchidi * Salamandra di padre David * *

    * Andrias ( = Megalobatrachus ) japonicus * *

    * Salamandra gigante del Giappone * *

    Ambystomidae * * Ambystoma dumerilii *

    Ambistomidi * * *

    * * Ambystoma lermaensis *

    * * Ambystoma mexicanum *

    * * Salamandra tigre *

    SALIENTIA * * *

    Salienti o Anuri * * *

    Bufonidae * Bufo periglenes * *

    Bufonidi * Rospo rosso * *

    Bufonidae * * Bufo retiformis ( C 2 ) *

    * * Rospo verde *

    * Bufo superciliaris * *

    * Nectophrynoides spp . * *

    * Nettofrinoide * *

    Atelopodidae * Atelopus varius zeteki * *

    Atepodidi * * *

    PISCES

    PESCI

    COELACANTHIFORMES * * *

    Celacantiformi * * *

    Coelacanthidae * * Latimeria chaluminae *

    * * Latimeria *

    CERATODIFORMES * * *

    Geratodiformi * * *

    Ceratodidae * * Neoceratodus forsteri *

    * * Noceratodo di Forster *

    ACIPENSERIFORMES * * *

    Acipenseriformi * * *

    Acipenseridae * Acipenser brevirostrum * *

    Acipenseridi * Storione dal rostro breve * *

    * * Acipenser fulvescens *

    * * Storione rosso *

    * * Acipenser oxyrhynchus *

    * * Acipenser sturio *

    * * Storione comune *

    OSTEOGLOSSIFORMES * * *

    Osteoglossiformi * * *

    Osteoglossidae * * Arapaima gigas ( C 1 ) *

    Osteoglossidi * * Arapaima *

    * Scleropages formosus * *

    SALMONIFORMES * * *

    Salmoniformi * * *

    Salmonidae * Coregonus alpenae * *

    Salmonidi * * *

    * * Salmo chrysogaster *

    * * Stenodus leucichthys leucichhthys *

    * * Salmone bianco *

    CYPRINIFORMES * * *

    Cipriniformi * * *

    Cyprinidae * * Caecobarbus geertsi *

    Ciprinidi * * *

    * * Plagopterus argentissimus *

    Cyprindae * Probarbus jullieni * *

    Catastomidae * Chamistes cujus * *

    Catastomidi * * *

    * * Ptychocheilus lucius *

    SILURIFORMES * * *

    Siluriformi * * *

    Schilbeidae * Pangasianodon gigas * *

    Schilbeidi * * *

    ATHERINIFORMES * * *

    Ateriniformi * * *

    Cyprinodontidae * * Cynolebias constanciae *

    Ciprionodontidi * * *

    * * Cynolebias marmoratus *

    * * Cynolebias minimus *

    * * Cynolebias opalescens *

    * * Cynolebias splendens *

    Poeciliidae * * Xiphophorus couchianus *

    Pecilidi * * *

    PERCIFORMES * * *

    Percidae * Stizostedion vitreum glaucum * *

    Percidi * * *

    Sciaenidae * Cynoscion macdonaldi * *

    Scienidi * * *

    MOLLUSCA

    MOLLUSCHI

    ANISOMYARIA

    Mytilidae * * Mytihus chorus *

    NAIADOIDA * * *

    Unionidae * Conradilla caelata * *

    Unionidi * * *

    * * Cyprogenia aberti *

    * Dromus dromas * *

    * Epioblasma ( = Dysnomia ) florentina curtisi * *

    * Epioblasma ( = Dysnomia ) florentina florentina * *

    * Epioblasma ( = Dysnomia ) sampsoni * *

    Unionidae * Epioblasma ( = Dysnomia ) suicata perobliqua * *

    * Epioblasma ( = Dysnomia ) torulosa gubernaculum * *

    * * Epioblasma ( = Dysnomia ) torulosa rangiana *

    * Epioblasma ( = Dysnomia ) torulosa torulosa * *

    * Epioblasma ( = Dysnomia ) turgidula * *

    * Epioblasma ( = Dysnomia ) walkeri * *

    * Fusconaia cuneolus * *

    * Fusconaia edgariana * *

    * * Fusconaia subrotunda *

    * * Lampsilis brevicula *

    * Lampsilis higginsi * *

    * Lampsilis orbiculata oribiculata * *

    * Lampsilis satura * *

    * Lampsilis virescens * *

    * * Lexingtonia dolabelloides *

    * Plethobasis cicatricosus * *

    * Plethobasis cooperianus * *

    * Pleurobema plenum * *

    * Potamilus ( = Proptera ) capax * *

    * Quadrula intermedia * *

    * Quadrula sparsa * *

    * Toxolasma ( = Carunculina ) cylindrella * *

    * Unio ( Megalonaias /?/ ) nickliniana * *

    * Unio ( Lampsilis /?/ ) tampicoensis tecomatensis * *

    * Villosa ( = Micromya ) trabalis * *

    STYLOMMATOPHORA * * *

    Stilommatofori * * *

    Cameanidae * * Pupustyla ( = Papuina ) pulcherrima *

    Camenidi * * *

    Paryphantidae * * Paryphanta spp . + 209 *

    PROSOBRANCHIA * * *

    Prosobranchi * * *

    Hydrobiidae * * Coahuilix hubbsi *

    Idrobidi * * *

    * * Cochliopina milleri *

    * * Durangonella coahuilae *

    * * Mexipyrgus carranzae *

    * * Mexipyrgus churinceanus *

    * * Mexipyrgus escobedae *

    * * Mexipyrgus lugoi *

    * * Mexipyrgus mojarralis *

    * * Mexithauma multilineatus *

    * * Mexipyrgus quadripaludium *

    * * Nymphophilus minckleyi *

    * * Paludiscala caramba *

    INSECTA

    INSETTI

    LEPIDOPTERA * * *

    Lepidotteri * * *

    Papilionidae * * Ornithoptera spp . ( sensu D ' Abrera ) ( C 1 ) *

    Papilionidi * * *

    * * Trogonoptera spp . ( sensu D ' Abrera ) ( C 1 ) *

    * * Troides spp . ( sensu D ' Abrera ) ( C 1 ) *

    * * Parnassius apollo ( C 1 ) *

    ANTHOZOA

    Antipatharia * * Antipatharia spp . ( C 2 ) *

    FLORA

    APOCYNACEAE * * Pachypodium spp . ( * ) *

    * * Palma del Madagascar *

    * Pachypodium namagnamum * *

    ARACEAE * Alocasia sanderiana * *

    * Alocasia * *

    * Alocasia zebrina * *

    * Alocasia * *

    ARALIACEAE * * Panax quinquefolius > I *

    * * Ginseng *

    ARAUCARIACEAE * Araucaria araucana ( ** ) + 120 * Araucaria araucana ( * ) - 109 > 2 *

    * * Rompicapo-scimmia *

    ASCLEPIADACEAE * * Ceropegia spp . *

    * * Frerea indica *

    BYELIDACEAE * * Byblis spp . *

    CACTACEAE * * CACTACEAE spp . ( * ) + 211 *

    * * Cactus *

    * Ariocarpus agavoides * *

    * Ariocarpus scapharostrus * *

    * Aztekium ritteri * *

    * Echinocereus lindsayi * *

    * Obregonia denegrii * *

    * Pelecyphora aselliformis * *

    * Pelecyphora strobiliformis * Rhipsalis spp . *

    CARYOCARACEAE * Caryocar costaricense * *

    * Caryocar * *

    CARYOPHYLLACEAE * Gymnocarpos przewalskii * *

    * Melandrium mongolicus * *

    * Silene mongolica * *

    * Stellaria pulvinata * *

    * Stellaria * *

    CEPHALOTACEAE * * Cephalotus follicularis *

    CHLOANTHACEAE * * CHLOANTHACEAE spp . + 212 *

    COMPOSITAE * * Saussurea lappa > 1 *

    * * Bardana *

    CUPRESSACEAE * Fitzroya cupressoides * *

    * Pilgerodendron uviferum * *

    CYATHEACEAE * * CYATHEACEAE spp . > 3 *

    * * Felci *

    CYCADACEAE * * CYCADACEAE spp . ( * ) *

    * * Cicas *

    * Microcycas calocoma * *

    * Cicas nana * *

    DICKSONIACEAE * * DICKSONIACEAE spp . > 3 *

    * * Felce *

    DIDIEREACEAE * * DIDIEREACEAE spp . *

    DIOSCOREACEAE * * Dioscorea deltoidea > 1 *

    * * Yam *

    EUPHORBIACEAE * * Euphorbia spp . - 110 *

    * * Latte di lupo *

    FAGACEAE * * Quercus copeyensis > 2 *

    * * Quercia ( copayensis ) *

    GENTIANACEAE * Prepusa hookeriana * *

    HAEMODORACEAE * * Anigozanthos spp . *

    * * Macropidia fuliginosa *

    HUMIRIACEAE * Vantanea barbourii * *

    JUGLANDACEAE * Engelhardtia pterocarpa * *

    LEGUMINOSAE * Ammopiptanthus mongolicum * *

    * Cynometra hemitomophylla * *

    * Platymiscium pleiostachyum * *

    * Tachigalia versicolor * *

    * * Thermopsis mongolica *

    LILIACEAE * * Aloe spp . ( * ) *

    * Aloe albida * *

    * Aloe pillansii * *

    * Aloe polyphylle * *

    * Aloe thorncropftii * *

    * Aloe vossii * *

    MELASTOMATACEAE * Lavoisiera itambana * *

    MELIACEAE * Guarea longipetiola * *

    * * Swietenia humilis > 2 *

    * * Mogano *

    MORACEAE * Batocarpus costaricensis * *

    MYRTACEAE * * Verticordia spp . *

    NEPENTHACEAE * Nepenthes rajali * *

    ORCHIDACEAE * * ORCHIDACEAE spp . ( * ) *

    * * ( C 1 : 106 species ) *

    * Cattleya skinneri * *

    * Fiore di S . Sebastiano * *

    * Cattleya trianae * *

    * Didiciea cunninghamii * *

    * Laelia jongheana * *

    * Laelia lobata * *

    * Lycaste virginalis var . alba * *

    * Fiore dello Spirito Santo * *

    * Peristeria elata * *

    * Reanthera imschootiana * *

    * Vancia coerulea * *

    PALMAE * * Areca ipot *

    * * Betelmut *

    * * Chrysalidocarpus decipiens *

    * * Chrysalidocarpus lutescens *

    * * Neodypsis decaryi *

    * * Phoenix hanceana var . philippinensis *

    * * Zalacca clemensiana *

    PINACEAE * Abies guatemalensis * *

    * Abetedel Guatemala * *

    * Abies nebrodensis * *

    * Abete delle isole Nebrodi * *

    PODOCARPACEAE * Podocarpus costalis * *

    * Podocarpus parlatorei * *

    PORTULACACEAE * * Anacampseros spp . *

    * * Love plant *

    PRIMULACEAE * * Cyclamen spp . C 1 : Cyclamen graecum *

    * * Ciclamino ( incl . Cyclamen mindleri ) *

    * * Cyclamen creticum *

    * * Cyclamen balearicum *

    * * Cyclamen persicum *

    PRIMULACEAE * * C 2 : Cyclamen hederifolium *

    * * ( Cyclamen neapolitanum ) *

    * * Cyclamen purpurascens *

    * * ( Cyclamen europaeum auct . ) *

    * * Cyclamen repandum *

    * * ( Cyclamen vernale ) *

    PROTEACEAE * * Banksia spp . *

    * * Conospermum spp . *

    * * Dryandra formosa *

    * * Dryandra polycephala *

    * Orothamnus zeyheri * *

    * Protea odorata * *

    * * Xylomelum spp . *

    RUBIACEAE * Balmea stormae * *

    RUTACEAE * * Boronia spp . *

    * * Crowea spp . *

    * * Geleznowia verrucosa *

    SAXIFRAGACEAE * Ribes sardoum * *

    ( GROSSULARIACEAE ) * Blacca delle oche * *

    SOLANACEAE * * Solanum sylvestre *

    Night Shade * * *

    STANGERIACEAE * * STANGERIACEAE spp . ( * ) *

    * Stangeria eriopus * *

    STERCULIACEAE * * Basiloxylon excelsum > 2 *

    THYMELAEACEAE * * Pimelea physodes *

    ULMACEAE * Celtis aetnensis * *

    * Celtis dell ' Etna * *

    VERBENACEAE * * Caryopteris mongolica *

    * * Nut Wing *

    WELWITSCHIACEAE * * WELWITSCHIACEAE spp . ( * ) *

    * Welwitschia bainesii * *

    ZAMIACEAE * * ZAMIACEAE spp . ( * ) *

    * Encephalartos spp . * *

    * ZINGIBERACEAE * Hedychium philippinense * *

    * Giglio delle farfalle * *

    ZYGOPHYLLACEAE * * Guaiacum sanctum > 2 *

    * * Legno santo *

    APPENDICE III ( 1 ) ( 2 )

    Interpretazione

    1 . Le specie elencate nella presente appendice sono indicate :

    a ) con il nome della specie , o

    b ) con l ' insieme delle specie appartenenti ad una categoria superiore o parte designata di tale categoria

    2 . L ' abbreviazione « spp . » serve a indicare tutte le specie di una categoria superiore .

    3 . /Gli altri riferimenti a categorie superiori alle speci sono forniti unicamete a titolo informativo o ai fini della classificazione .

    4 . Un asterisco ( * ) posto davanti al nome di una specie o di una categoria superiore indica che una o più popolazioni geograficamente isolate , sottospecie o specie di tale specie o categoria sono incluse nell ' appendice I e che tali popolazioni , sottospecie o specie sono escluse dall ' appendice III .

    5 . Due asterischi ( ** ) posti davanti al nome di una specie o di una categoria superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente isolate , sottospecie o specie di tale specie o categoria sono incluse nell ' appendice II e che tali popolazioni , sottospecie o specie sono escluse dall ' appendice III .

    6 . I nomi di Stati posti davanti al nome di specie o di altre categorie sono quelli delle parti contraenti che richiedono che tali specie o categorie vengano incluse nella presente appendice .

    7 . Le disposizioni della convenzione si applicano a qualsiasi animale o pianta , sia vivo che morto , di una specie o altra categoria elencati nella presente appendice , nonchù a qualsiasi parte o suo derivato facilmente individuabile .

    ( 1 ) Le menzioni ( C 1 ) o ( C 2 ) poste dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più sottospecie o specie di detta specie o taxon figurano nell ' allegato C , parte 1 o parte 2 del regolamento .

    ( 2 ) Le traduzioni dei nomi latini hanno un valore indicativo .

    * Specie * Paese *

    FAUNA

    MAMMALIA

    CHIROPTERA * * *

    Chirotteri * * *

    Phyllostomatidae * Vampyrops lineatus * Uruguay *

    Fillostomatidi * Vampiro dalle strisce bianche * *

    EDENTATA * * *

    Sdentati * * *

    Myrmecophagidae * Tammandua tetradactyla ( ** ) * Guatemala *

    Bradypodidae * Bradypus griseus * Costa Rica *

    Bradipodidi * Bradipo grigio * *

    * Choloepus hoffmanni * Costa Rica *

    * Colepo di Hoffmann * *

    Dasypodidae * Cabassous centralis * Costa Rica *

    Dasipodidi * * *

    * Cabassous gymnurus ( tatoway ) * Uruguay *

    PHOLIDOTA * * *

    Folidoti * * *

    Manidae * Manis gigantea * Gana *

    Manidi * Pangolino gigante * *

    * Manis longicaudate * Gana *

    * Manis tricuspis * Gana *

    * Pangolino tricuspide * *

    RODENTIA * * *

    Roditori * * *

    Sciuridae * Epixerus ebii * Gana *

    Sciuridi * * *

    * Sciurus deppei * Costa Rica *

    Anomaluridae * Anomalurus spp . * Gana *

    Anomaluridi * Anomaluro * *

    * Idiurus spp . * Gana *

    * Idiuro * *

    Hystricidae * Hystrix spp . * Gana *

    Istricidi * Istrice * *

    Erethizontidae * Coendou spinosus * Uruguay *

    Eretizontidi * Coendou * *

    CARNIVORA * * *

    Carnivori * * *

    Canidae * Fennecus zerda * Tunisia *

    Canidi * Fennec * *

    Procyonidae * Bassaricyion gabbii * Costa Rica *

    Procionidi * * *

    * Bassariscus sumichrasti * Costa Rica *

    * Bassarisco del Centro America * *

    * Nasua nasua solitaria * Uruguay *

    Mustelidae * Galictis allamandi * Costa Rica *

    Mustelidi * Grigioni * *

    * Mellivora capensis * Gana , Botswana *

    * Tasso del miele * *

    Viverridae * Viverra civetta * Botswana *

    Viverridi * Civetta zibetto * *

    Hyaenidae * Proteles cristatus * Botswana *

    Ienidi * Protele crestato * *

    PINNIPEDIA * * *

    Pinnipedi * * *

    Odobenidae * Odobenus rosmarus * Canada *

    Odobenidi * Tricheco * *

    ARTIODACTYLA * * *

    Artiodattili * * *

    Tayassuidae * Tayassu tajacu * Guatemala *

    Hippopotamidae * Hippopotamus amphibius ( C 2 ) * Gana *

    Ippopotamidi * Ippopotamo anfibio * *

    Tragulidae * Hyemoschus aquaticus * Gana *

    Tragulidi * Iemosco acquatico * *

    Cervidae * Cervus elaphus barbarus * Tunisia *

    Cervidi * Cervo dell ' Atlante * *

    * Mazama americana cerasina * Guatemala *

    * Odocoileus virginianus mayensis * Guatemala *

    Bovidae * Ammotragus lervia * Tunisia *

    Bovidi * Ammotrago * *

    * Antilope cervicapra * Nepal *

    * Antilope cervicapra * *

    * Boocercus ( Taurotragus ) euryceros * Gana *

    * Bongo * *

    * Bubalus bubalis * Nepal *

    * Bufalo indiano * *

    * Damaliscus lunatus * Gana *

    * Damalisco * *

    * Gazella dorcas * Tunisia *

    * Gazella Dorcade * *

    * Gazella gazella cuvieri * Tunisia *

    * Gazella leptoceros * Tunisia *

    * Gazella bianca * *

    * Tetracerus quadricornis * Nepal *

    * Antilope quadricorne * *

    * Tragelaphus spekei * Gana *

    * Sitatunga * *

    AVES

    UCCELLI

    RHEIFORMES * * *

    Reiformi * * *

    Rheidae * Rhea americana ( ** ) * Uruguay *

    Reidi * Nandù * *

    CICONIIFORMES * * *

    Ciconiformi * * *

    Ardeidae * Ardea goliath * Gana *

    Ardeidi * Airone gigante * *

    * Bubulcus ibis ( C 1 ) * Gana *

    * Casmerodius albus ( C 1 ) * Gana *

    * Airone bianco * *

    * Egretta garzetta ( C 1 ) * Gana *

    * Garzetta * *

    Ciconiidae * Ephippiorhynchus senegalensis * Gana *

    Ciconidii * Mitteria del Senegal * *

    * Leptoptilos crumeniferus * Gana *

    * Marabù d ' Africa * *

    Threskiornithidae * Hagedashia hagedash * Gana *

    Treschiornitidi * Hagedash * *

    * Lampribis rara * Gana *

    * Threskiornis aethiopica * Gana *

    * Ibis sacro * *

    ANSERIFORMES * * *

    Anseriformi * * *

    Anatidae * Anatidae spp . ( * ) ( ** ) * Gana *

    Anatidi * * *

    * ( C 1 : Cygnus colombianus Cygnus bewickii jankowskii Anatidi Alopochen aegytiacus Anas querquedula Aythya nyroca ) * *

    GALLIFORMES * * *

    Galliformi * * *

    Cracidae * Crax rubra ( C 2 ) * Costa Rica *

    Cracidi * Hocco messicano * *

    * Ortalis vetula ( C 2 ) * Guatemala *

    * Penelopina nigra ( C 2 ) * Guatemala *

    Phasianidae * Agelastes meleagrides * Gana *

    Fasianidi * Agelaste * *

    * Tragopan satyra * Nepal *

    * Tragopano saturo * *

    Meleagrididae * Agriocharis ocellata * Guatemala *

    CHARADRIIFORMES * * *

    Burhimidae * Burhinus bistriatus * Guatemala *

    COLUMBIFORMES * * *

    Columbiformi * * *

    Columbidae * Columbidae spp . ( * ) ( ** ) ( C 1 : Columba livia ) * Gana *

    Columbidi * Columbidi * *

    * Nesoenas mayeri * Mauritius *

    * Colombo di Mayer * *

    PSITTACIFORMES * * *

    Psittaciformi * * *

    Psittacidae * Psittacula krameri ( * ) * Gana , Costa Rica *

    Psittacidi * * *

    CUCULIFORMES * * *

    Cuculiformi * * *

    Musophagidae * Musophagidae spp . ( ** ) * Gana *

    Musofagidi * Musofagidi * *

    PICIFORMES * * *

    Rhamphastidae * Ramphastos sulphuratus * Guatemala *

    PASSERIFORMES * * *

    Passeriformi * * *

    Muscicapidae * Bebrornis rodericanus * Mauritius *

    Muscicapidi * * *

    * Tchitrea ( Terpsiphone ) bourbonnensis * Mauritius *

    Emberizidae * Gubernatrix cristata * Uruguay *

    Emberizidi * Cardinale Verde * *

    Icteridae * Xanthopsar flavus * Uruguay *

    Itteridi * * *

    Fringillidae * Fringillidae spp . ( * ) ( ** ) * Gana *

    Fringuellidi * Fringuellidi * *

    Ploceidae * Ploceidae spp . * Gana *

    Ploceidi * Ploceidi * *

    REPTILIA

    RETTILI

    TESTUDINATA * * *

    Testudinati * * *

    Trionichidae * Trionyx triunguis * Gana *

    Trionichini * Trionice africana * *

    Pelomedusidae * Pelomedusa subrufa * Gana *

    Pelomedusini * Pelomedusa * *

    * Pelusios spp . * Gana *

    FLORA

    GNETACEAE * Gnetum montanum * Nepal *

    MAGNIOLIACEAE * Talauma hodgsonii * Nepal *

    PAPAVERACEAE * Meconopsis regia * Nepal *

    PODOCARPACEAE * Podocarpus nerifolius * Nepal *

    TETRACENTRACEAE * Tetracentron spp . * Nepal *

    ALLEGATO B

    Parti o prodotti di animali o di piante di cui all ' articolo 2

    Numero d ' ordine * Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

    1 a ) * ex 41.01 * Pellicce e pelli ( intere o ventre e fianchi ) degli animali delle specie Canidae , Ursidae , Lutrinae , Viverridae , Felidae , Arctocephalus , Elephantidae , Equidae e Camelidae , elencate nelle appendici I , II e III della convenzione , nonchù delle specie di Colobus angolensis , Colobus guereza e Colobus polykomos *

    * ex 41.02 C * *

    * ex 41.05 B * *

    * ex 43.01 * *

    * ex 43.02 * *

    1 b ) * ex 43.03 B * Oggetti di confezione , coperte , tappeti e tappezzerie fabbricate con le peilicce e le pelli di cui al punto 1 a ) *

    2 * ex 05.09 * Crani , parti di crani con corna , trofei o parti di animali delle specie Elephantidae , Rhinocerotidae , Suidae , Cervidae , Bovidae e Choeropsis liberiensis , elencate nelle appendici I , II e III della convenzione *

    * ex 05.15 B * *

    * ex 99.05 * *

    3 a ) * ex 05.09 * Zanne di Elephantidae , Monodon monoceros e Odobenus rosmarus *

    * ex 95.05 B * *

    * ex 99.05 * *

    3 b ) * ex capitoli 66 , 71 , 92 , 97 , 98 e 99 * Oggetti ricavati , in tutto o in parte , dall ' avorio di cui al punto 3 ) a *

    4 * ex 05.09 * Corna , anche lavorate , di Rhinocerotidae *

    * ex 95.05 B * *

    * ex 99.05 * *

    5 * ex 05.14 * Muschio di tutte le specie di Moschus *

    6 * ex 53.02 B * Lana di Vicugna vicugna e di Lama guanicoe *

    * ex 53.05 * *

    7 * ex 02.04 C * Carni e frattaglie , di tutte le specie di Cetacea ; estratti , sughi , farine e polveri di carne e frattaglie di tutte le specie di Cetacea *

    * ex 02.06 C * *

    * ex 05.15 B * *

    * ex 16.03 *

    * ex 23.01 A * *

    * ex 05.09 * Fanoni di balena , greggi o semplicemente preparati , ma non tagliati in una forma determinata *

    * ex 15.04 * Grassi ed oli di cetacei *

    * ex 15.08 * *

    * ex 15.12 * *

    * 15.15 A * Bianco di balena e di altri cetacei ( spermaceti ) , greggio , pressato o raffinato , anche artificialmente colorato *

    * ex capitolo 41 * Cuoi e pelli trattati con olio di balena o di altri cetacei , anche modificato *

    * ex capitoli 42 , 43 e 64 * Tutti i prodotti qui di seguito , trattati con olio di balena o di altri cetacei , anche modificato , o confezionati a partire da cuoi e pelli trattati con questo stesso olio : *

    * * - Lavori di cuoi , oggetti da correggiaio e da sellaio ; oggetti da viaggio ; borse da donna e simili contenitori ; lavori di budella *

    8 * ex 05.07 B * Pelli di uccelli , parti di pelli di uccelli e piume di uccelli delle specie elencate nelle appendici I , II e III della convenzione ed oggetti fabbricati con le medesime *

    * ex 67.01 * *

    * ex 99.05 * *

    9 * ex 04.05 A II * Uova e gusci di uova di uccelli delle specie elencate nelle appendici I , II e III della convenzione *

    * ex 99.05 * *

    10 * ex 05.09 * Elmi di Rhinoplax virgil e prodotti scolpiti nella loro materia *

    * ex 95.05 B * *

    * ex 99.05 * *

    11 a ) * ex 41.01 * Pelli intere e parti sostanziali di pelli di rettili delle specie elencate nelle appendici I , II e III della convenzione *

    * ex 41.05 * *

    * ex 99.05 * *

    11 b ) * ex 42.02 B * Oggetti da viaggio , borse da donna e contenitori simili e oggetti di vestiario e loro accessori confezionati con le pelli di cui al punto 11 a ) *

    * ex 42.03 * *

    12 * ex 05.09 * Carapaci di tartarughe terrestri o marine , greggi o semplicemente preparati e scagliati *

    * ex 05.15 B * *

    * ex 95.05 B * *

    * ex 99.05 * *

    13 * ex 02.04 C II * Carni di tartaruga e zuppe di tartaruga *

    * ex 02.06 C II * *

    * ex 21.05 A * *

    14 * ex 05.15 B * Alti di farfalle delle specie elencate nelle appendici I e II della convenzione e merci fabbricate con queste ali *

    * ex 99.05 * *

    15 * ex 99.05 * Animali o parti di animali preparati o imbalsamati delle specie elencate nelle appendici I e II della convenzione *

    16 * ex 06.02 * Tronchi di cyatheaceae e di dycksoniaceae , nonchù il legname e le radici indicate nell ' appendice II della convenzione *

    * ex 06.04 * *

    * ex 43.03 B * *

    ALLEGATO C

    ELENCO DELLE SPECIE

    oggetto di un trattamento specifico da parte della Comunità

    NB :

    Un asterisco ( * ) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geografiche isolate , sottospecie o specie , della detta specie o del detto taxon sono già incluse nell ' appendice I della convenzione .

    PARTE 1

    SPECIE DI CUI ALL ' ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 1

    FAUNA

    MAMMALIA

    EDENTATA * PINNIPEDIA *

    Myrmecophagidae * Phocidae *

    Myrmecophaga tridactyla * Mirounga angustirostris *

    Tamandua tetradactyla chapadensis * Mirounga leonina *

    PHOLIDOTA * SIRENIA *

    Manidae * Dugongidae *

    Manis spp . * Dugong dugon ( * ) *

    RODENTIA * Trichechidae *

    Sciuridae * Trichechus senegalensis *

    Ratufa spp . * *

    CETACEA spp . ( * ) ( 1 ) * PERISSODACTYLA *

    * Equidae *

    * Equus hemionus ( * ) *

    CARNIVORA * Equus zebra hartmannae *

    Viverredae * Tapiridae *

    Cynogale bennetti * Tapirus terrestris *

    Eupleres goudotii * *

    Eupleres major * *

    Fossa fossa * *

    Prionodon linsang * ARTIODACTYLA *

    * Antilocapridae *

    * Antilocapra americana mexicana *

    * Bovidae *

    * Capra falconeri ( * ) *

    * Oryx ( tao ) dammah *

    AVES

    SPHENISCIFORMES * Polyplectron germaini *

    Spheniscidae * Polyplectron malacense *

    Spheniscus demersus * GRUIFORMES *

    * Gruidae *

    PELECANIFORMES * Grus canadensis pratensis *

    Pelecanidae * Otidiae *

    Pelecanus crispus * Otis tarda *

    CICONIIFORMES * CHARADRIIFORMES *

    Ardeidae * Scolopacidae *

    Bubulcus ibis * Numenius tenuirostris *

    Casmerodius albus ( syn . Egretta alba ) * Laridae *

    Egretta garzetta * Larus brunnicephalus *

    Ciconiidae * *

    Ciconia nigra * COLUMBIFORMES *

    Threskiornithidae * Colombidae *

    Platalea leucorodia * Columba livia *

    * Goura cristata *

    Phoenicopteridae * Goura scheepmakeri *

    Phoenicoparrus andinus * Goura victoria *

    Phoenicoparrus jamesi * *

    Phoenicopterus ruber chilensis * *

    Phoenicopterus ruber ruber * CUCULIFORMES *

    * Musophagidae *

    * Gallirex prophyreolophus *

    ANSERIFORMES * Tauraco corythaix *

    Anatidae * *

    Coscoroba coscoroba * STRIGIFORMES spp . ( * ) *

    Cygnus columbianus ( syn . Cynus bewickii jankowskii ) * *

    Branta ruficollis * CORACIIFORMES *

    Alopochen aegyptiacus * Bucerotidae *

    Anas querquedula * Aceros narcondami *

    Aythya nyroca * Buceros bicornis ( * ) *

    * Buceros hydrocorax hydrocorax *

    FALCONIFORMES spp . ( * ) * Buceros rhinoceros rhinoceros *

    GALLIFORMES * PICIFORMES *

    Phasianidae * Picidae *

    Argusianus argus * Picus squamatus flavirostris *

    Cyrtonyx montezumae mearnsi - 106 * *

    Cyrtonyx montezumae montezumae * PASSERIFORMES *

    Francolinus ochropectus * *

    Gallus sonneratii * Hirundinidae *

    Ithaginis cruentus * Pseudochelidon sirintarae *

    Polyplectron bicalcaratum * Paradisaeidae spp . *

    REPTILIA

    TESTUDINATA * SAURIA *

    Testudinidae * Chamaeleonidae *

    Testudo graeca * Chamaeleo chamaeleon *

    Testudo hermanni * *

    Testudo marginata * Teiidae *

    * Cnemidorphorus hyperythrus *

    * Helodermatidae *

    * Heloderma spp . *

    PISCES

    OSTEOGLOSSIFORMES * *

    Osteoglossidae * *

    Arapaima gigas * *

    INSECTA

    LEPIDOPTERA * Parnassius apollo *

    Papilionidae * Trogonoptera spp . ( sensu D ' Abrera ) *

    Ornithoptera spp . ( sensu D ' Abrera ) * Troides spp . ( sensu D ' Abrera ) *

    FLORA

    ORCHIDACEAE * Dactylorhiza fuchsii *

    * Dactylorhiza saccifera *

    Cypripedium calceolus * Neotinea maculata *

    Epipactis palustris * Traunsteinera globosa *

    Epipactis helleborine * Orchis papilionacea *

    Epipactis leptochila * Orchis boryi *

    Epipactis muelleri * Orchis morio *

    Epipactis dunensis * Orchis longicornu *

    Epipactis purpurata * Orchis coriophora *

    Epipactis phyllanthes * Orchis sancta *

    Epipactis atrorubens * Orchis ustulata *

    Epipactis microphylla * Orchis tridentata *

    Cephalanthera damasonium * Orchis lactea *

    Cephalanthera longifolia * Orchis italica *

    Cephalanthera cucullata * Orchis simia *

    Cephalanthera epipactoides * Orchis militaris *

    Cephalanthera rubra * Orchis punctulata *

    Limodorum abortivum * Orchis purpurea *

    Epipogium aphyllum * Orchis saccata *

    Neottia nidus-avis * Orchis patens *

    Listera ovata * Orchis spitzelii *

    Listera cordata * Orchis mascula *

    Spiranthes spiralis * Orchis pallens *

    Spiranthes aestivalis * Orchis provincialis *

    Spiranthes romanzoffiana * Orchis anatolica *

    Goodyera repens * Orchis quadripunctata *

    Gennaria diphylla * Orchis laxiflora *

    Herminium monorchis * Aceras anthropophorum *

    Neottianthe cucullata * Himantoglossum hircinum *

    Platanthera bifolia * Barlia robertiana *

    Platanthera chlorantha * Anacamptis pyramidalis *

    Chamorchis alpina * Serapias cordigera *

    Gymnadenia conopsea * Serapias neglecta *

    Gymnadenia odoratissima * Serapias vomeracea *

    Pseudorchis albida * Serapias lingua *

    Pseudorchis frivaldii * Serapias parviflora *

    Nigritella nigra * Ophrys insectifera *

    Coeloglossum viride * Ophrys speculum *

    Dactylorhiza iberica * Ophrys lutea *

    Dactylorhiza sambucina * Orphrys fusca *

    Dactylorhiza sulphurea * Orphrys pallida *

    Dactylorhiza incarnata * Orphrys sphegodes *

    Dactylorhiza majalis * Orphrys spruneri *

    Dactylorhiza cordigera * Orphrys ferrum-equinum *

    Dactylorhiza traunsteineri * Orphrys bertolonii *

    Dactylorhiza russowii * Orphrys lunulata *

    Dactylorhiza elata * Orphrys argolica *

    Dactylorhiza maculata * Orphrys reinholdii *

    Ophrys crotica * Liparis loeselii *

    Ophrys carmela * Microstylis monophyllos *

    Ophrys scolopax * Hammarbya paludos *

    Ophrys fuciflora * *

    Ophrys arachnitiformis * PRIMULACEAE *

    Ophrys tenthredinifera * Cyclamen graecum ( incl . Cyclamen mindleri ) *

    Ophrys apifera * Cyclamen creticum *

    Ophrys bombyliflora * Cyclamen balearicum *

    Corallorhiza trifida * Cyclamen persicum *

    ( 1 ) Esclusi gli specimen delle specie di cui all ' allegato II della convenzione nonchù i loro prodotti e derivati catturati dai groenlandesi su licenza concessa dalle competenti autorità della Groenlandia e della Danimarca .

    PARTE 2

    SPECIE DI CUI ALL ' ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 2

    FAUNA

    MAMMALIA

    MONOTREMATA * Felidae *

    Tachyglossidae * Felis bengalensis ( * ) *

    Zaglossus spp . * Felis concolor ( * ) *

    * Felis geoffroyi *

    MARSUPIALIA * Felis pajeros *

    * Felis pardalis ( * ) *

    Macropodidae * Felis serval *

    Dendrolagus bennettianus * Felis tigrina ( * ) *

    Dendrolagus lumholtzi * Felis wiedii ( * ) *

    Dendrolagus inustus * Felis yagouaroundi ( * ) *

    Dendrolagus ursinus * Felis lynx ( * ) *

    PRIMATES spp . ( * ) * Felis sylvestris *

    CARNIVORA * PROBOSCIDEA *

    Canidae * Elephantidae *

    * Loxodonta africana *

    Canis lupus ( * ) * *

    Chrysocyon brachyurus * ARTIODACTYLA *

    Ursidae * Hippopotamidae *

    Ursus ( = Tharlactos ) maritimus * Choeropsis liberiensis *

    Procyonidae * Hippopotamus amphibius *

    Ailurus fulgens * Cervidae *

    Mustelidae * Pudu mèphistophiles *

    Lutra enudris * Bovidae *

    Lutra incarum * Ovis ammon *

    AVES

    ANSERIFORMES * GALLIFORMES *

    Anatidae * Cracidae *

    Anas aucklandica aucklandica * Crax rubra *

    Anas aucklandica chlorotis * Ortalis vetula *

    Anas bernieri * Penelopina nigra *

    GRUIFORMES * PASSERIFORMES *

    Rallidae * Pittidae *

    Gallirallus australis hectori * Pitta brachyura nympha *

    COLUMBIFORMES * Cotingidae *

    * Rupicola peruviana *

    Columbidae * Rupicola rupicola *

    Gallicolumba luzonica * *

    * Muscicapidae *

    PSITTACIFORMES * Psophodes nigrogularis *

    Psittacidae spp . - 107 ( Melopsittacus undulatus , Nymphicus hollandicus , Psittacula krameri ) * *

    REPTILIA

    TESTUDINATA * Agamidae *

    Testudinidae spp . ( escluse le seguenti tre specie : Testudo graeca , Testudo hermanni e Testudo marginata , che figurano nella parte 1 dell ' allegato C ) * Uromastyx spp . *

    * Iguanidae *

    * Amblyrhynchus cristatus *

    Pelomedusidae * Conolophus spp . *

    Podocnemis spp . * Varanidae *

    * Varanus spp . ( * ) *

    CROCODYLIA * SERPENTES *

    Alligarotidae spp . ( * ) * Boidae *

    Crocodylidae spp . ( * ) * Constrictor constrictor ( syn . Boa constrictor ) *

    * Eunectes spp . *

    * Python spp . ( * ) *

    SAURIA * Eryx jaculus *

    Gekkonidae * Colubridae *

    Phelsuma spp . * Cyclagras gigas *

    AMPHIBIA

    SALIENTIA * *

    Bufonidae * *

    Bufo retiformis * *

    ANTHOZOA

    ANTIPATHARIA spp . * *

    FLORA

    PRIMULACEAE * *

    Cyclamen hederifolium ( Cyclamen neapolitanum ) * *

    Cyclamen purpurascens ( Cyclamen europaeum autc ) * *

    Cyclamen repandum ( Cyclamen vernale ) *

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