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Document 31982L0884
Council Directive 82/884/EEC of 3 December 1982 on a limit value for lead in the air
Direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera
Direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera
GU L 378 del 31.12.1982, p. 15–18
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2005; abrogato da 31999L0030 art. 9.2
Direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera
Gazzetta ufficiale n. L 378 del 31/12/1982 pag. 0015 - 0018
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 4 pag. 0017
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0056
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0056
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 1982 concernente un valore limite per il piombo contenuto nell ' atmosfera ( 82/884/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che uno degli scopi essenziali della Comunità economica europea è quello di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell ' insieme della Comunità ed un ' espansione continua ed equilibrata , compiti che non si possono concepire senza una lotta contro l ' inquinamento ed i nocumenti , nù senza il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell ' ambiente ; considerando che l ' impiego del piombo porta attualmente all ' inquinamento saturnino di molti ambienti ; considerando che il piombo inalato contribuisce in modo significativo al carico corporeo globale di piombo ; considerando che la protezione dell ' uomo contro il rischio di saturnismo esige il controllo della sua esposizione al piombo contenuto nell ' atmosfera ; considerando che il primo ( 4 ) e il secondo ( 5 ) programma d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale prevedono un ' azione prioritaria nei confronti di questo inquinante ; che i medesimi programmi prevedono il coordinamento dei programmi nazionali in questo campo , nonchù l ' armonizzazione delle politiche nella Comunità , sulla base di una concezione comune a lungo termine , mirante al miglioramento della qualità della vita ; che i poteri d ' azione necessari a tale effetto non sono stati previsti dal trattato e che è pertanto necessario ricorrere all ' articolo 235 dello stesso ; considerando che le informazioni tecniche e scientifiche disponibili sono insufficienti per consentire al Consiglio di adottare norme specifiche per l ' ambiente in generale e che l ' adozione di valori limite per la tutela della salute dell ' uomo contribuirà anche alla tutela dell ' ambiente ; considerando che è opportuno stabilire un valore limite per il piombo contenuto nell ' atmosfera ; considerando che le misure adottate ai sensi della presente direttiva devono essere economicamente realizzabili e compatibili con uno sviluppo equilibrato ; che è pertanto necessario prevedere termini adeguati per la sua applicazione ; che è altresì necessario tener conto delle disposizioni della direttiva 78/611/CEE del Consiglio , del 29 giugno 1978 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo della benzina ( 6 ) ; considerando che occorre sorvegliare la qualità dell ' aria in luoghi in cui le persone possono essere esposte al piombo in modo continuo per un lungo periodo e in cui esiste il rischio che il valore limite non sia rispettato ; considerando che occorre che la Commissione ottenga informazioni sui siti prescelti per i campionamenti , sulle procedure di campionamento e di analisi impiegate per determinare la concentrazione di piombo contenuto nell ' atmosfera , sui luoghi in cui il valore limite fissato dalla presente direttiva sia stato superato , nonchù sulle concentrazioni rilevate in tali luoghi e sui provvedimenti adottati per evitare che si ripeta il superamento di detto valore limite ; considerando che conviene che la Commissione pubblichi ogni anno , a decorrere dal secondo anno successivo alla messa in applicazione della presente direttiva , una relazione di sintesi sull ' applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva ; considerando che l ' applicazione dei provvedimenti adottati ai sensi della presente direttiva non deve avere l ' effetto di comportare un deterioramento sensibile della qualità dell ' aria nei luoghi in cui il livello di inquinamento causato dal piombo , accertato al momento dell ' applicazione della presente direttiva , risulta scarso rispetto al valore limite stabilito ; considerando che , ai fini dell ' applicazione della presente direttiva , occorre rispettare le caratteristiche stabilite nell ' allegato per la scelta del metodo di campionamento ; che per l ' analisi dei campioni prelevati occorre avvalersi del metodo di riferimento di cui all ' allegato o di qualsiasi altro metodo di cui si sia prima dimostrato alla Commissione che esso fornisce risultati equivalenti ; considerando che può essere opportuno sviluppare ulteriormente , alla luce dei progressi tecnici e scientifici compiuti in materia , le caratteristiche da rispettare per la scelta di un metodo di campionamento e del metodo di riferimento per l ' analisi di cui all ' allegato della presente direttiva ; che per facilitare l ' esecuzione dei lavori a tal fine necessari bisogna prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico e scientifico , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . La presente direttiva fissa un valore limite per il piombo contenuto nell ' atmosfera , allo scopo di contribuire particolarmente alla tutela della popolazione dagli effetti del piombo nell ' ambiente . 2 . La presente direttiva non si applica ai casi di esposizione professionale al piombo . Articolo 2 1 . Ai sensi della presente direttiva , per « valore limite » si intende la concentrazione di piombo contenuto nell ' atmosfera che non deve essere superata , alle condizioni indicate qui di seguito . 2 . Il valore limite è pari a 2 microgrammi Pb/m3 espresso sotto forma di concentrazione media annua . 3 . Gli Stati membri possono fissare , in qualsiasi momento , un valore più restrittivo di quello previsto dalla presente direttiva . Articolo 3 1 . Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che , cinque anni dopo la notifica della presente direttiva , le concentrazioni di piombo contenuto nell ' atmosfera misurate in conformità dell ' articolo 4 non superino il valore limite di cui all ' articolo 2 . 2 . Qualora uno Stato membro ritenga che il valore limite di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , rischi di essere superato in taluni luoghi quattro anni dopo la notifica della presente direttiva , esso ne informa la Commissione . 3 . Entro due anni dalla messa in applicazione della presente direttiva , gli Stati membri in questione trasmettono alla Commissione i progetti relativi al miglioramento graduale della qualità dell ' aria nei luoghi suddetti . Tali progetti , elaborati sulla base di adeguate informazioni concernenti la natura , l ' origine e gli sviluppi dell ' inquinamento , descrivono in particolare i provvedimenti presi o previsti e le procedure applicate o previste da parte degli Stati membri interessati . L ' obiettivo di tali provvedimenti e procedure deve essere quello di ridurre , nel più breve tempo possibile e al più tardi sette anni dopo la notifica della presente direttiva , la concentrazione di piombo contenuto nell ' atmosfera in tali luoghi ad un livello inferiore o uguale al valore limite di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 . Detti provvedimenti o procedure devono tener conto delle disposizioni della direttiva 78/611/CEE e dei risultati ottenuti dalla sua applicazione Articolo 4 Gli Stati membri provvedono all ' installazione ed al funzionamento di stazioni di campionamento in luoghi in cui le persone possono essere soggette ad un ' esposizione prolungata e continua e dove ritengono che gli articoli 1 e 2 rischino di non essere rispettati . Articolo 5 1 . Ai fini dell ' applicazione della presente direttiva , gli Stati membri forniscono alla Commissione , su sua richiesta , informazioni relative : - ai siti utilizzati per il campionamento ; - alle procedure di campionamento e di analisi seguite per determinare la concentrazione del piombo contenuto nell ' atmosfera . 2 . Non oltre il 1° luglio di ogni anno , a decorrere dall ' anno civile successivo alla messa in applicazione della presente direttiva , gli Stati membri informano la Commissione dei luoghi in cui il valore limite di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , è stato superato nell ' anno civile precedente e le comunicano le concentrazioni rilevate . 3 . Essi comunicano inoltre alla Commissione , non oltre un anno dopo l ' anno civile in cui si è verificato il superamento , i provvedimenti adottati per evitarne il ripetersi . Articolo 6 Ogni anno , iniziando dal secondo anno successivo alla messa in applicazione della presente direttiva , la Commissione pubblica una relazione di sintesi sulla sua applicazione . Articolo 7 L ' applicazione dei provvedimenti adottati ai sensi della presente direttiva non deve comportare un deterioramento sensibile della qualità dell ' aria nelle regioni in cui il livello di inquinamento provocato dal piombo , rilevato alla messa in applicazione della presente direttiva , è basso rispetto al valore limite di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 . Articolo 8 Ai fini dell ' applicazione della presente direttiva , gli Stati membri rispettano le caratteristiche fissate in allegato per la scelta del metodo di campionamento ; per l ' analisi dei campioni prelevati , gli Stati membri utilizzano il metodo di riferimento citato in allegato o qualsiasi altro metodo di riferimento per il quale abbiano prima fornito alla Commissione la dimostrazione che esso dà risultati equivalenti . Articolo 9 La procedura di cui agli articoli 10 e 11 per l ' adeguamento al progresso scientifico e tecnico delle disposizioni della presente direttiva riguarda le caratteristiche da rispettare per la scelta di un metodo di campionamento e il metodo di riferimento di cui all ' allegato . L ' adeguamento non deve avere l ' effetto di modificare , direttamente o indirettamente , l ' applicazione del valore della concentrazione effettiva di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 . Articolo 10 1 . È istituito un comitato per l ' adeguamento della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico , in appresso denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione . 2 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno . Articolo 11 1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita dal presente articolo , il comitato viene investito della questione dal suo presidente , sia ad iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro . 2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto . 3 . La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato . Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata . Se , al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest ' ultimo non ha deliberato , le misure in parola sono adottate dalla Commissione . Articolo 12 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 13 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1982 . Per il Consiglio Il Presidente Ch . CHRISTENSEN ( 1 ) GU n . C 154 del 7 . 7 . 1975 , pag . 29 . ( 2 ) GU n . C 28 del 9 . 2 . 1976 , pag . 31 . ( 3 ) GU n . C 50 del 4 . 3 . 1976 , pag . 9 . ( 4 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . C 139 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 197 del 22 . 7 . 1978 , pag . 19 . ALLEGATO CARATTERISTICHE DA OSSERVARE PER LA SCELTA DI UN METODO DI CAMPIONAMENTO E UN METODO DI RIFERIMENTO PER L ' ANALISI DELLE CONCENTRAZIONI DI PIOMBO CONTENUTO NELL ' ATMOSFERA Le particelle contenute nell ' atmosfera devono essere raccolte da un campionatore su un filtro ai fini della successiva analisi per la determinazione del tenore in piombo . A . Caratteristiche da osservare per la scelta del metodo di campionamento 1 . Filtro Il filtro deve avere un ' efficacia di raccolta non inferiore al 99 % per tutte le particelle di diametro aerodinamico medio di 0,3 (...) m , alla velocità nominale usata nel campionamento . 2 . Efficienza del campionatore L ' efficienza del campionatore è determinata dal rapporto tra la concentrazione in massa di particelle nell ' aria raccolta dal filtro e la concentrazione nell ' atmosfera . L ' efficienza di un campionatore non dev ' essere inferiore ai valori indicati nella seguente tabella e deve essere indipendente dalla direzione del vento . Efficienze minime accettabili ( % ) per un campionatore Velocità del vento * Dimensione delle particelle ( diametro aerodinamico ) * * 5(...)m * 10(...)m * 2 ms - 1 * 95 * 65 * 4 ms - 1 * 95 * 60 * 6 ms - 1 * 85 * 40 * 3 . Flusso d ' aspirazione del campionamento Il flusso d ' aspirazione del campionamento dev ' essere mantenuto costante per tutto il periodo di campionamento entro i limiti di ± 5 % del valore nominale . 4 . Ubicazione Le stazioni di campionamento ( o campionatori ) devono essere collocate per quanto possibile in modo tale da essere rappresentative delle zone in cui vanno effettuate le misurazioni . 5 . Funzionamento Il campionamento dev ' essere ininterrotto , anche se sono consentite pause quotidiane o settimanali di pochi minuti per permettere il cambio dei filtri . Un valore medio annuo calcolato è valido soltanto se saranno stati effettuati campionamenti per un minimo di 10 giorni lavorativi in ciascun mese durante i primi 5 anni dopo la notifica della direttiva e in seguito per un minimo di 15 giorni lavorativi in ciascun mese , nella misura del possibile ripartiti in maniera equa sul periodo esaminato . Il valore medio annuo è calcolato dividendo la somma dei valori giornalieri validi per il numero dei giorni durante i quali sono stati ottenuti valori validi . B . Metodo di analisi di riferimento Il metodo di analisi di riferimento è la spettrometria per assorbimento atomico in cui l ' errore analitico nella determinazione del piombo nelle particelle raccolte sia inferiore ad un valore equivalente di una concentrazione atmosferica di 0,1 (...) g m - 3 di piombo ( 5 % del valore limite di 2 (...) g m - 3 ) . Questo errore analitico dovrebbe essere mantenuto nell ' ambito della gamma specificata da una frequenza di calibrazione appropriata .