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Document 31982L0884

Direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera

GU L 378 del 31.12.1982, p. 15–18 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2005; abrogato da 31999L0030 art. 9.2

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/884/oj

31982L0884

Direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera

Gazzetta ufficiale n. L 378 del 31/12/1982 pag. 0015 - 0018
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 4 pag. 0017
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0056
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0056


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1982

concernente un valore limite per il piombo contenuto nell ' atmosfera

( 82/884/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che uno degli scopi essenziali della Comunità economica europea è quello di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell ' insieme della Comunità ed un ' espansione continua ed equilibrata , compiti che non si possono concepire senza una lotta contro l ' inquinamento ed i nocumenti , nù senza il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell ' ambiente ;

considerando che l ' impiego del piombo porta attualmente all ' inquinamento saturnino di molti ambienti ;

considerando che il piombo inalato contribuisce in modo significativo al carico corporeo globale di piombo ;

considerando che la protezione dell ' uomo contro il rischio di saturnismo esige il controllo della sua esposizione al piombo contenuto nell ' atmosfera ;

considerando che il primo ( 4 ) e il secondo ( 5 ) programma d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale prevedono un ' azione prioritaria nei confronti di questo inquinante ; che i medesimi programmi prevedono il coordinamento dei programmi nazionali in questo campo , nonchù l ' armonizzazione delle politiche nella Comunità , sulla base di una concezione comune a lungo termine , mirante al miglioramento della qualità della vita ; che i poteri d ' azione necessari a tale effetto non sono stati previsti dal trattato e che è pertanto necessario ricorrere all ' articolo 235 dello stesso ;

considerando che le informazioni tecniche e scientifiche disponibili sono insufficienti per consentire al Consiglio di adottare norme specifiche per l ' ambiente in generale e che l ' adozione di valori limite per la tutela della salute dell ' uomo contribuirà anche alla tutela dell ' ambiente ;

considerando che è opportuno stabilire un valore limite per il piombo contenuto nell ' atmosfera ;

considerando che le misure adottate ai sensi della presente direttiva devono essere economicamente realizzabili e compatibili con uno sviluppo equilibrato ; che è pertanto necessario prevedere termini adeguati per la sua applicazione ; che è altresì necessario tener conto delle disposizioni della direttiva 78/611/CEE del Consiglio , del 29 giugno 1978 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo della benzina ( 6 ) ;

considerando che occorre sorvegliare la qualità dell ' aria in luoghi in cui le persone possono essere esposte al piombo in modo continuo per un lungo periodo e in cui esiste il rischio che il valore limite non sia rispettato ;

considerando che occorre che la Commissione ottenga informazioni sui siti prescelti per i campionamenti , sulle procedure di campionamento e di analisi impiegate per determinare la concentrazione di piombo contenuto nell ' atmosfera , sui luoghi in cui il valore limite fissato dalla presente direttiva sia stato superato , nonchù sulle concentrazioni rilevate in tali luoghi e sui provvedimenti adottati per evitare che si ripeta il superamento di detto valore limite ;

considerando che conviene che la Commissione pubblichi ogni anno , a decorrere dal secondo anno successivo alla messa in applicazione della presente direttiva , una relazione di sintesi sull ' applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva ;

considerando che l ' applicazione dei provvedimenti adottati ai sensi della presente direttiva non deve avere l ' effetto di comportare un deterioramento sensibile della qualità dell ' aria nei luoghi in cui il livello di inquinamento causato dal piombo , accertato al momento dell ' applicazione della presente direttiva , risulta scarso rispetto al valore limite stabilito ;

considerando che , ai fini dell ' applicazione della presente direttiva , occorre rispettare le caratteristiche stabilite nell ' allegato per la scelta del metodo di campionamento ; che per l ' analisi dei campioni prelevati occorre avvalersi del metodo di riferimento di cui all ' allegato o di qualsiasi altro metodo di cui si sia prima dimostrato alla Commissione che esso fornisce risultati equivalenti ;

considerando che può essere opportuno sviluppare ulteriormente , alla luce dei progressi tecnici e scientifici compiuti in materia , le caratteristiche da rispettare per la scelta di un metodo di campionamento e del metodo di riferimento per l ' analisi di cui all ' allegato della presente direttiva ; che per facilitare l ' esecuzione dei lavori a tal fine necessari bisogna prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico e scientifico ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva fissa un valore limite per il piombo contenuto nell ' atmosfera , allo scopo di contribuire particolarmente alla tutela della popolazione dagli effetti del piombo nell ' ambiente .

2 . La presente direttiva non si applica ai casi di esposizione professionale al piombo .

Articolo 2

1 . Ai sensi della presente direttiva , per « valore limite » si intende la concentrazione di piombo contenuto nell ' atmosfera che non deve essere superata , alle condizioni indicate qui di seguito .

2 . Il valore limite è pari a 2 microgrammi Pb/m3 espresso sotto forma di concentrazione media annua .

3 . Gli Stati membri possono fissare , in qualsiasi momento , un valore più restrittivo di quello previsto dalla presente direttiva .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che , cinque anni dopo la notifica della presente direttiva , le concentrazioni di piombo contenuto nell ' atmosfera misurate in conformità dell ' articolo 4 non superino il valore limite di cui all ' articolo 2 .

2 . Qualora uno Stato membro ritenga che il valore limite di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , rischi di essere superato in taluni luoghi quattro anni dopo la notifica della presente direttiva , esso ne informa la Commissione .

3 . Entro due anni dalla messa in applicazione della presente direttiva , gli Stati membri in questione trasmettono alla Commissione i progetti relativi al miglioramento graduale della qualità dell ' aria nei luoghi suddetti . Tali progetti , elaborati sulla base di adeguate informazioni concernenti la natura , l ' origine e gli sviluppi dell ' inquinamento , descrivono in particolare i provvedimenti presi o previsti e le procedure applicate o previste da parte degli Stati membri interessati . L ' obiettivo di tali provvedimenti e procedure deve essere quello di ridurre , nel più breve tempo possibile e al più tardi sette anni dopo la notifica della presente direttiva , la concentrazione di piombo contenuto nell ' atmosfera in tali luoghi ad un livello inferiore o uguale al valore limite di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 . Detti provvedimenti o procedure devono tener conto delle disposizioni della direttiva 78/611/CEE e dei risultati ottenuti dalla sua applicazione

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono all ' installazione ed al funzionamento di stazioni di campionamento in luoghi in cui le persone possono essere soggette ad un ' esposizione prolungata e continua e dove ritengono che gli articoli 1 e 2 rischino di non essere rispettati .

Articolo 5

1 . Ai fini dell ' applicazione della presente direttiva , gli Stati membri forniscono alla Commissione , su sua richiesta , informazioni relative :

- ai siti utilizzati per il campionamento ;

- alle procedure di campionamento e di analisi seguite per determinare la concentrazione del piombo contenuto nell ' atmosfera .

2 . Non oltre il 1° luglio di ogni anno , a decorrere dall ' anno civile successivo alla messa in applicazione della presente direttiva , gli Stati membri informano la Commissione dei luoghi in cui il valore limite di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , è stato superato nell ' anno civile precedente e le comunicano le concentrazioni rilevate .

3 . Essi comunicano inoltre alla Commissione , non oltre un anno dopo l ' anno civile in cui si è verificato il superamento , i provvedimenti adottati per evitarne il ripetersi .

Articolo 6

Ogni anno , iniziando dal secondo anno successivo alla messa in applicazione della presente direttiva , la Commissione pubblica una relazione di sintesi sulla sua applicazione .

Articolo 7

L ' applicazione dei provvedimenti adottati ai sensi della presente direttiva non deve comportare un deterioramento sensibile della qualità dell ' aria nelle regioni in cui il livello di inquinamento provocato dal piombo , rilevato alla messa in applicazione della presente direttiva , è basso rispetto al valore limite di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 .

Articolo 8

Ai fini dell ' applicazione della presente direttiva , gli Stati membri rispettano le caratteristiche fissate in allegato per la scelta del metodo di campionamento ; per l ' analisi dei campioni prelevati , gli Stati membri utilizzano il metodo di riferimento citato in allegato o qualsiasi altro metodo di riferimento per il quale abbiano prima fornito alla Commissione la dimostrazione che esso dà risultati equivalenti .

Articolo 9

La procedura di cui agli articoli 10 e 11 per l ' adeguamento al progresso scientifico e tecnico delle disposizioni della presente direttiva riguarda le caratteristiche da rispettare per la scelta di un metodo di campionamento e il metodo di riferimento di cui all ' allegato .

L ' adeguamento non deve avere l ' effetto di modificare , direttamente o indirettamente , l ' applicazione del valore della concentrazione effettiva di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 .

Articolo 10

1 . È istituito un comitato per l ' adeguamento della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico , in appresso denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .

Articolo 11

1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita dal presente articolo , il comitato viene investito della questione dal suo presidente , sia ad iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

3 . La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato .

Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

Se , al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest ' ultimo non ha deliberato , le misure in parola sono adottate dalla Commissione .

Articolo 12

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1982 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch . CHRISTENSEN

( 1 ) GU n . C 154 del 7 . 7 . 1975 , pag . 29 .

( 2 ) GU n . C 28 del 9 . 2 . 1976 , pag . 31 .

( 3 ) GU n . C 50 del 4 . 3 . 1976 , pag . 9 .

( 4 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . C 139 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 197 del 22 . 7 . 1978 , pag . 19 .

ALLEGATO

CARATTERISTICHE DA OSSERVARE PER LA SCELTA DI UN METODO DI CAMPIONAMENTO E UN METODO DI RIFERIMENTO PER L ' ANALISI DELLE CONCENTRAZIONI DI PIOMBO CONTENUTO NELL ' ATMOSFERA

Le particelle contenute nell ' atmosfera devono essere raccolte da un campionatore su un filtro ai fini della successiva analisi per la determinazione del tenore in piombo .

A . Caratteristiche da osservare per la scelta del metodo di campionamento

1 . Filtro

Il filtro deve avere un ' efficacia di raccolta non inferiore al 99 % per tutte le particelle di diametro aerodinamico medio di 0,3 (...) m , alla velocità nominale usata nel campionamento .

2 . Efficienza del campionatore

L ' efficienza del campionatore è determinata dal rapporto tra la concentrazione in massa di particelle nell ' aria raccolta dal filtro e la concentrazione nell ' atmosfera . L ' efficienza di un campionatore non dev ' essere inferiore ai valori indicati nella seguente tabella e deve essere indipendente dalla direzione del vento .

Efficienze minime accettabili ( % ) per un campionatore

Velocità del vento * Dimensione delle particelle ( diametro aerodinamico ) *

* 5(...)m * 10(...)m *

2 ms - 1 * 95 * 65 *

4 ms - 1 * 95 * 60 *

6 ms - 1 * 85 * 40 *

3 . Flusso d ' aspirazione del campionamento

Il flusso d ' aspirazione del campionamento dev ' essere mantenuto costante per tutto il periodo di campionamento entro i limiti di ± 5 % del valore nominale .

4 . Ubicazione

Le stazioni di campionamento ( o campionatori ) devono essere collocate per quanto possibile in modo tale da essere rappresentative delle zone in cui vanno effettuate le misurazioni .

5 . Funzionamento

Il campionamento dev ' essere ininterrotto , anche se sono consentite pause quotidiane o settimanali di pochi minuti per permettere il cambio dei filtri . Un valore medio annuo calcolato è valido soltanto se saranno stati effettuati campionamenti per un minimo di 10 giorni lavorativi in ciascun mese durante i primi 5 anni dopo la notifica della direttiva e in seguito per un minimo di 15 giorni lavorativi in ciascun mese , nella misura del possibile ripartiti in maniera equa sul periodo esaminato . Il valore medio annuo è calcolato dividendo la somma dei valori giornalieri validi per il numero dei giorni durante i quali sono stati ottenuti valori validi .

B . Metodo di analisi di riferimento

Il metodo di analisi di riferimento è la spettrometria per assorbimento atomico in cui l ' errore analitico nella determinazione del piombo nelle particelle raccolte sia inferiore ad un valore equivalente di una concentrazione atmosferica di 0,1 (...) g m - 3 di piombo ( 5 % del valore limite di 2 (...) g m - 3 ) . Questo errore analitico dovrebbe essere mantenuto nell ' ambito della gamma specificata da una frequenza di calibrazione appropriata .

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