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Document 31982L0244
Commission Directive 82/244/EEC of 17 March 1982 adapting to technical progress Council Directive 76/756/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the installation of lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers
Direttiva 82/244/CEE della Commissione, del 17 marzo 1982, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Direttiva 82/244/CEE della Commissione, del 17 marzo 1982, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
OJ L 109, 22.4.1982, p. 31–42
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 012 P. 148 - 159
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 012 P. 148 - 159
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 012 P. 5 - 16
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 012 P. 5 - 16
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 006 P. 234 - 245
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 006 P. 234 - 245
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 006 P. 234 - 245
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 006 P. 234 - 245
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 006 P. 234 - 245
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 006 P. 234 - 245
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 006 P. 234 - 245
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 006 P. 234 - 245
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 006 P. 234 - 245
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. impl. da 32009R0661
Direttiva 82/244/CEE della Commissione, del 17 marzo 1982, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Gazzetta ufficiale n. L 109 del 22/04/1982 pag. 0031 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0005
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 12 pag. 0148
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 12 pag. 0005
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0148
++++ DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 1982 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 82/244/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 80/1267/CEE ( 2 ) , e dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 11 , vista la direttiva 76/756/CEE del Consiglio , del 27 luglio 1976 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa all ' installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) , modificata dalla direttiva 80/233/CEE della Commissione ( 4 ) , in particolare l ' articolo 4 , considerando che l ' esperienza acquisita e lo stato attuale della tecnica consentono di rendere talune prescrizioni non soltanto più complete e meglio adeguate alle reali condizioni di prova , ma anche più rigorose , in modo da aumentare la sicurrezza degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti della strada ; considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive per l ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Gli allegati I e II della direttiva 76/756/CEE sono modificati conformemente all ' allegato della presente direttiva . Articolo 2 1 . Con decorrenza dal 1° ottobre 1982 gli Stati membri non possono : - rifiutare per un tipo di veicolo l ' omologazione CEE o il rilascio del documento prevista dall ' articolo 10 , paragrafo 1 , ultimo trattino , della direttiva 70/156/CEE , o l ' omologazione di portata nazionale , - vietare la prima messa in circolazione dei veicoli , adducendo come motivo l ' installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa , obbligatori o facoltativi , elencati ai punti da 1.5.7 a 1.5.20 dell ' allegato I della direttiva 76/756/CEE , se l ' installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su detto tipo di veicolo o su detti veicoli è conforme alle prescrizioni della presente direttiva . 2 . Con decorrenza dal 1° gennaio 1983 gli Stati membri : - non possono più rilasciare il documento di cui all ' articolo 10 , paragrafo 1 , ultimo trattino , della direttiva 70/156/CEE , per un tipo di veicolo sul quale l ' installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva ; - possono rifiutare l ' omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo sul quale l ' installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva . 3 . Con decorrenza dal 1° ottobre 1984 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli per i quali è stato rilasciato dopo il 1° ottobre 1979 un attestato in applicazione dell ' articolo 10 della direttiva 70/156/CEE relativo all ' installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e nei quali l ' installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva . Articolo 3 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° ottobre 1982 . Essi ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , il 17 marzo 1982 . Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 375 del 31 . 12 . 1980 , pag . 34 . ( 3 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 51 del 25 . 2 . 1980 , pag . 8 . ALLEGATO Modifiche agli allegati della direttiva 76/756/CEE ALLEGATO I - INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA Il punto 1.1 viene modificato come segue : « 1.1 . Tipo di veicolo concerne l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa Per " tipo di veicolo per quanto concerne l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa " si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze sostanziali in ordine alle caratteristiche di cui ai punti da 1.1.1 a 1.1.4 . Non sono considerati veicoli di tipo diversi i veicoli che presentano differenze ai sensi dei punti da 1.1.1 a 1.1.4 , se dette differenze non comportano modifiche del genere del fascio anabbagliante prescritti per il tipo di veicoli in questione , nonchù i veicoli sui quali sono montate o assenti luci facoltative » . Dopo il punto 1.1.2 aggiungere i nuovi punti 1.1.3 e 1.1.4 seguenti : « 1.1.3 . il sistema per regolare l ' inclinazione del fascio anabbagliante ( dei proiettori ) , 1.1.4 . il sistema della sospensione » . Il punto 1.10.4 viene modificato come segue : « 1.10.4 . degli indicatori di direzione laterali , delle luci d ' ingombro , delle luci di posizione , delle luci di stazionamento e dei catadiottri » . Il punto 2.2.4 viene modificato come segue : « 2.2.4 . schema o schemi che indicano per ciascuna luce le superfici illuminanti definite al punto 1.6 , l ' asse di riferimento di cui al punto 1.7 ed il centro di riferimento definito al punto 1.8 . Questi dati non sono necessari per il dispositivo d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore ( 1.5.14 ) » . Il punto 4.2.6.1 viene modificato come segue : « 4.2.6.1 . Dopo aver regolato l ' inclinazione iniziale tra - 1 e - 1,5 % con il veicolo " a vuoto " e con una persona al posto di guida , l ' inclinazione del fascio anabbagliante è misurata in condizione statica in tutti gli stati di carico definiti nell ' appendice 1 . Tale inclinazione deve rimanere compresa tra - 0,5 e - 2,5 % senza intervento manuale . La regolazione iniziale dev ' essere espressamente precisata dal costruttore per ciascun tipo di veicolo e deve figurare in modo chiaramente leggibile ed indelebile su ciascun veicolo , accanto al proiettore oppure alla targhetta del costruttore , usando il simbolo illustrato nell ' appendice 6 » . Il punto 4.2.6.2.2 viene modificato come segue : « 4.2.6.2.2 . I dispositivi di regolazione manuale , di tipo continuo , o non continuo oppure a scatti , sono ammessi , purchù la loro posizione di stasi consenta di regolare i proiettori con l ' indicazione iniziale indicata al punto 4.2.6.1 , per mezzo di viti di regolazione tradizionali . Questi dispositivi di regolazione manuale devono poter essere azionati dal posto di guida . I regolatori di tipo continuo devono avere punti di riferimento ad indicare gli stati di carico che rendono necessaria una regolazione del fascio anabbagliante . Il numero degli scatti dei regolatori di tipo non continuo dev ' essere tale da garantire , partendo da un ' inclinazione iniziale compresa fra - 1 e - 1,5 % , il rispetto della forcella di valori compresi fra - 0,5 e - 2,5 % per gli stati di carico definiti nell ' appendice 1 . Per questi dispositivi gli stati di carico che rendono necessaria una regolazione del fascio anabbagliante devono essere chiaramente indicati vicino al comando del dispositivo ( vedi appendice 7 ) » . Dopo il punto 4.2.6.2.2 aggiungere il nuovo punto 4.2.6.2.3 seguente : « 4.2.6.2.3 . La variazione dell ' inclinazione del fascio anabbagliante in funzione del carico va misurata col procedimento illustrato nell ' appendice 5 » . Il punto 4.4.1 viene modificato come segue : « 4.4.1 . Presenza Obbligatoria sui veicoli a motore . Facoltativa sui rimorchi » . Il punto 4.5.4.1 viene modificato come segue : « 4.5.4.1 . In larghezza Il bordo della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale di simmetria del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall ' estremità della larghezza fuori tutto del veicolo . La distanza minima tra i bordi interni delle due superfici illuminanti dev ' essere di 600 mm . Quando la distanza verticale fra l ' indicatore di direzione posteriore e la luce di posizione posteriore corrispondente è inferiore o uguale a 300 mm , la distanza fra l ' estremità della larghezza fuori tutto del veicolo e il bordo esterno della superficie illuminante dell ' indicatore di direzione posteriore non deve superare di oltre 50 mm la distanza fra l ' estremità della larghezza fuori tutto del veicolo ed il bordo esterno della superficie illuminante della luce di posizione posteriore corrispondente » . Il punto 4.5.5 viene modificato come segue : « 4.5.5 . Visibilità geometrica Angoli orizzontali : vedi appendice 4 . Angoli verticali : 15° sopra e sotto l ' orizzontale . L ' angolo verticale al di sotto dell ' orizzontale può essere ridotto fino a 5° se l ' altezza degli indicatori laterali dal suolo è inferiore a 750 mm » . Il punto 4.5.12 viene modificato come segue : « 4.5.12 . Altre prescrizioni La luce emessa deve essere lampeggiante alla frequenza di 90 ± 30 periodi al minuto . L ' indicatore di direzione deve emettere luce entro al massimo un secondo e spegnersi per la prima volta entro un secondo e mezzo dall ' azionamento del comando del segnale luminoso . Quando un veicolo a motore è equipaggiato per trainare un rimorchio , il comando degli indicatori di direzione del veicolo trattore deve poter far funzionare anche gli indicatori di direzione del rimorchio . In caso di funzionamento difettoso di un indicatore di direzione , non causato da un cortocircuito , gli altri indicatori devono continuare a lampeggiare , ma in tal caso la frequenza può differire da quella prescritta . Per gli indicatori di direzione anteriori , la superficie illuminante deve distare almeno 40 mm dalla superficie illuminante dei proiettore anabbaglianti o degli eventuali proiettori fendinebbia anteriori . Una distanza inferiore è ammessa se l ' intensità luminosa nell ' asse di riferimento dell ' indicatore di direzione è pari ad almeno 400 cd » . Il punto 4.7.8 viene modificato come segue : « 4.7.8 . Non deve essere combinata con altre luci , a meno che la luce di posizione posteriore sia incorporata mutuamente con la luce di arresto e combinata con il dispositivo d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore » . Il punto 4.7.10 viene modificato come segue : « 4.7.10 . Collegamento elettrico funzionale Deve permettere l ' accensione quando viene azionato il freno di servizio . Non è prescritto che le luci di arresto funzionino quando il dispositivo che aziona e/o spegne il motore si trova in una posizione che rende impossibile il funzionamento del motore stesso » . Sopprimere il punto 4.7.12 . Dopo il punto 4.8.8 aggiungere il nuove punto 4.8.8.1 seguente : « 4.8.8.1 . Quando il luci di arresto sono mutuamente incorporate con le luci di posizione , sono tollerate le eventuali modifiche nelle caratteristiche fotometriche dell ' illuminazione della targe di immatricolazione posteriore provocate dall ' illuminazione delle luce d ' arresto » . Il punto 4.8.10 viene modificato come segue : « 4.8.10 . Collegamento elettrico funzionale Nessuna specificazione particolare » . Il punto 4.8.11 viene modificato come segue : « 4.8.11 . Spia Spia facoltativa . Se esiste , la sua funzione dev ' essere svolta dalla spia prescritta per le luci di posizione anteriori e posteriori » . Il punto 4.9.11 viene modificato come segue : « 4.9.11 . Spia Spia d ' innesto obbligatoria . Non deve essere intermittente . Essa non è richiesta se il dispositivo d ' illuminazione del cruscotto può essere acceso soltanto contemporaneamente alle luci di posizione anteriori » . Il punto 4.10.11 viene modificato come segue : « 4.10.11 . Spia Spia d ' innesto obbligatoria . Deve essere combinata con quella delle luci di posizione anteriori » . Il punto 4.11.4.1 viene modificato come segue : « In larghezza Quando è unico , il proiettore fendinebbia posteriore deve essere situato sul lato del piano longitudinale di simmetria del veicolo opposto al senso di circolazione prescritto nel paese di immatricolazione ; il centro di riferimento può essere situato anche sul piano longitudinale di simmetria del veicolo » . Il punto 4.11.10 viene modificato come segue : « 4.11.10 Collegamento elettrico funzionale Deve permettere l ' accensione soltanto quando sono in funzione i proiettori fendinebbia anteriori , oppure in caso di funzionamento combinato : il proiettore fendinebbia posteriore , inoltre , deve potersi accendere contemporaneamente ai proiettori abbaglianti e anabbaglianti , nonchù ai proiettori fendinebbia anteriori . Quando il proiettore fendinebbia posteriore è acceso , un ' azione sul comando dei proiettori abbaglianti o anabbaglianti non deve provocarne lo spegnimento . Se esistono proiettori fendinebbia anteriori , lo spegnimento del proiettore fendinebbia posteriore deve essere possibile indipendentemente da quello dei proiettori fendinebbia anteriori » . Il punto 4.11.11 viene modificato come segue : « 4.11.11 Spia Spia di innesto obbligatoria . Spia luminosa indipendente non lampeggiante » . Dopo il punto 4.11.11 aggiungere il nuovo 4.11.12 seguente : « 4.11.12 . Altre prescrizioni In ogni caso la distanza tra il proiettore fendinebbia posteriore e le luci di arresto deve essere superiore a 100 mm » . Il punto 4.12.10 viene modificato come segue : « 4.12.10 . Collegamento elettrico funzionale Il collegamento deve permettere l ' accensione della luce o delle luci di stazionamento disposte sullo stesso lato del veicolo senza determinare l ' accensione di altre luci . La luce o le luci di stazionamento devono essere in grado di funzionare anche se il dispositivo che comanda l ' accensione e/o l ' arresto del motore si trova in una posizione che rende impossibile il funzionamento del motore stesso » . Il punto 4.12.11 viene modificato come segue : « 4.12.11 . Spia Spia d ' innesto facoltativa . Se esiste , non deve poter essere confusa con la spia delle luci di posizione » . Il punto 4.13.7 viene modificato come segue : « 4.13.7 . Può essere raggruppata con altre luci » . Il punto 4.13.11 viene modificato come segue : « 4.13.11 . Spia Spia facoltativa . Se esiste , la sua funzione deve essere svolta dalla spia prescritta per le luci di posizione » . Il punto 4.14.4.3 viene modificato come segue : « 4.14.4.3 . In lunghezza Nella parte posteriore del veicolo » . Il punto 4.15.4.3 viene modificato come segue : « 4.15.4.3 . In lunghezza Nella parte posteriore del veicolo » . Il punto 4.16.4.3 viene modificato come segue : « 4.16.4.3 . In lunghezza Nella parte anteriore del veicolo » . Il punto 4.16.5 viene modificato come segue : « 4.16.5 . Visibilità geometrica Angolo orizzontale : 30° verso l ' interno e verso l ' esterno . Qualora , a causa di timoni regolabili , non fosse possibile rispettare il valore di 30° , l 'angolo verso l ' interno può essere ridotto a 10° . Angolo verticale : 15° sopra e sotto l ' orizzontale . L ' angolo verticale al di sotto dell ' orizzontale può essere ridotto a 5° se l ' altezza della luce dal suolo è inferiore a 750 mm » . Il punto 4.17.4.3 viene modificato come segue : « 4.17.4.3 . In lunghezza Almeno un catadiottro deve trovarsi nel terzo medio del veicolo ; il catadiottro situato più avanti non deve trovarsi a più di 3 m dalla parte anteriore ; per i rimorchi si tiene conto anche della lunghezza del timone . La distanza fra due catadiottri successivi non deve superare 3 m . La distanza fra il catadiottro più arretrato ed il retro del veicolo non deve superare 1 m . Per i veicoli della categoria M1 , però , è sufficiente un catadiottro che si trovi nell ' ultimo terzo della lunghezza del veicolo » . Dopo l ' appendice 4 inserire le seguenti nuove appendici 5 , 6 , 7 . Appendice 5 Misura della variazioni dell ' inclinazione del fascio anabbagliante in funzione del carico 1 . CAMPO DI APPLICAZIONE La presente appendice specifica un metodo per misurare le variazioni di inclinazione del fascio anabbagliante di un veicolo a motore rispetto alla sua inclinazione iniziale , provocate da modifiche di assetto del veicolo dovute al carico . 2 . DEFINIZIONI 2.1 . Inclinazione iniziale 2.1.1 . Inclinazione iniziale indicata Il valore dell ' inclinazione iniziale del fascio anabbagliante specificato dal costruttore del veicolo a motore , che serve quale valore di riferimento per calcolare la variazioni ammessa . 2.1.2 . Inclinazione iniziale misurata Il valore medio dell ' inclinazione del fascio anabbagliante o dell ' inclinazione del veicolo misurata quando il veicolo si trova nella condizione n . 1 definita nell ' appendice 1 per la categoria di veicolo in prova . Essa serve quale valore di riferimento per stabilire la variazione di inclinazione del fascio di luce in funzione delle variazioni del carico . 2.2 . L ' inclinazione del fascio anabbagliante Può essere definita come segue : - l ' angolo , espresso in milliradianti , tra la direzione del fascio di luce verso un punto caratteristico sulla parte orizzontale della sezione della distribuzione luminosa del proiettore ed il piano orizzontale ; - oppure la tangente di detto angolo , espressa in percentuale , giacchù si tratta di piccoli angoli ( per questi piccoli angoli , 1 % è uguale a 10 mrad ) . Se l ' inclinazione è espressa in percentuale , essa si può calcolare con la formula seguente : h1 - h2 / l × 100 dove : h1 è l' altezza da terra , espressa in mm , del punto caratteristico suddetto , misurata su uno schermo verticale perpendicolare al piano longitudinale di simmetria del veicolo , situato ad una distanza orizzontale « l » ; h2 è l ' altezza , espressa in mm , del centro di riferimento da terra ( considerato come origine nominale del punto caratteristico scelto in h1 ) ; l è la distanza , espressa in mm , tra lo schermo e il centro di riferimento . I valori negativi indicano un ' inclinazione del fascio verso il basso ( vedi figura 1 ) . I valori positivi indicano un ' inclinazione verso l ' alto . Designo : vedi G.U . Note 1 . Il disegno illustra un veicolo della categoria M1 , ma il principio illustrato si applica anche ai veicoli di altra categoria . 2 . Se il veicolo non è provvisto di un sistema per regolare l ' inclinazione del fascio anabbagliante , la variazione di quest ' ultima è identica alla variazione d ' inclinazione dei veicolo stesso . 3 . CONDIZIONI DI MISURAZIONE 3.1 . Se si procede a un controllo visivo della forma prodotta dal fascio anabbagliante sullo schermo o se si una un metodo fotometrico , le misurazioni vanno eseguite al buio ( ad esempio : in un vanno oscuro ) , con una superficie sufficiente per consentire la disposizione del veicolo e dello schermo come illustrato nella figura 1 . Per i centri di riferimento dei proiettore la distanza l dallo schermo deve essere almeno 10 m . 3.2 . Il suolo sul quale vengono effettuate le misurazioni deve essere per quanto possibile piano ed orrizontale , ai fini della riproducibilità delle misurazioni dell ' inclinazione del fascio anabbagliante con un ' approssimazione di ± 0,5 mrad ( ± 0,05 % d ' inclinazione ) . 3.3 . Se si usa uno schermo , la sua marcatura , la sua posizione e il suo orientamento rispetto al suolo e al piano longitudinale di simmetria del veicolo devono consentire la riproducibilità della misurazione dell ' inclinazione del fascio anabbagliante con un ' approssimazione di ± 0,5 mrad ( ± 0,05 % d ' inclinazione ) . 3.4 . Durante le misurazioni , la temperatura ambiente dev ' essere compresa tra 10 e 30° C . 4 . PREPARAZIONE DEL VEICOLO 4.1 . Le misurazioni vanno eseguite su un veicolo che abbia percorso una distanza tra i 1 000 e i 10 000 km , preferibilmente circa 5 000 . 4.2 . I pneumatici devono essere gonfiati alla pressione di pieno carico specificata dal costruttore del veicolo . Il veicolo deve essere completamente rifornito ( carburante , acqua , olio ) ed equipaggiato di tutti gli accessori e attrezzi specificati dal costruttore . Il serbatoio del carburante si considera completamente rifornito quando è riempito almeno al 90 % della capienza indicata nella scheda informativa il cui modello figura nell ' allegato I della direttive 70/156/CEE . 4.3 . Il veicolo deve avere il freno di stazionamento allentato e il cambio in folle . 4.4 . Il veicolo deve essere lasciato per almeno otto ore alla temperatura precisata al punto 3.4 . 4.5 . Se si ricorre a un metodo fotometrico o visivo , le misurazioni saranno agevolate se verranno installati sul veicolo in prova proiettori il cui fascio anabbagliante produca una linea di demarcazione ben netta . Sono consentiti altri accorgimenti per giungere ad una lettura più precisa ( si può , ad esempio , rimuovere il vetr del proiettore ) . 5 . PROCEDIMENTO DI PROVA 5.1 . Osservazioni generali Le variazioni d ' inclinazione del fascio anabbagliante o del veicolo , a secondo del metodo scelto , vanno misurate separatamente per ciascun lato del veicolo . I risultati ottenuti su entrambi i proiettori , destro e sinistro , in tutte le condizioni di carico specificate all ' appendice 1 , devono essere compresi entro i limiti fissati al punto 5.5 . Il carico va applicato gradualmente , senza sottoporre il veicolo a scossoni eccessivi . 5.2 . Determinazione dell ' inclinazione iniziale Il veicolo deve trovarsi nelle condizioni di cui al punto 4 ed essere caricato come specificato nell ' appendice 1 prima condizione di carico per la categoria del veicolo ) . Prima di ciascuna misurazione , il veicolo viene fatto oscillare , come specificato al punto 5.4 . Le misurazioni vanno effettuate in tre fasi . 5.2.1 . Se nessuno dei risultati delle misurazioni differisce di oltre 2 mrad ( 0,2 % d ' inclinazione ) dalla media aritmetica dei risultati , la media costituirà il risultato definitivo . 5.2.2 . Se , per una qualsiasi misurazione , la differenza rispetto alla media aritmetica è superiore a 2 mrad ( 0,2 % d ' inclinazione ) , si esegue un ' ulteriore serie di 10 misurazioni . La media aritmetica di queste 10 nuove misurazioni costituirà il risultato definitivo . 5.3 . Metodi di misurazione Per misurare la variazione dell ' inclinazione si possono applicare vari metodi , purchù le letture offrano un ' approssimazione di ± 0,2 mrad ( ± 0,02 % d ' inclinazione ) . 5.4 . Trattamento del veicolo in ciascuna condizione di carico La sospensione del veicolo e qualsiasi altra parte che possa influire sull ' inclinazione del fascio anabbagliante devono venire sollecitare secondo i metodi qui di seguito descritti . I servizi tecnici e i costruttori possono concordare altri metodi ( su base sperimentale o di calcolo ) , in particolare quando la prova presenta speciali difficoltà o quando calcoli del genere sono manifestamente validi . 5.4.1 . Veicoli della categoria M1 con sospensione tradizionale Con il veicolo sul posto di misurazione e , se necessario , con le ruote su piattaforme oscillanti ( che si devono usare soltanto se la loro assenza rischia di limitare il movimento di sospensione , influenzando quindi i risultati delle misurazioni ) , la carozzeria viene fatta oscillare come segue : far oscillare il veicolo in modo continuo per almeno tre cicli completi ; ciascun ciclo consiste nel premere dapprima sull ' estremità posteriore , quindi su quella anteriore del veicolo . La sequenza di oscillamento termina quando viene ultimato un ciclo . Prima di prendere le misure , aspettare che il veicolo giunga spontaneamente in posizione di stasi . Invece di usare piattaforme oscillanti , si può ottenere lo stesso effetto muovendo il veicolo avanti e indietro , facendo compiere alle ruote almeno un intero giro . 5.4.2 . Veicoli delle categorie M2 , M3 ed N con sospension tradizionale 5.4.2.1 . Se non si può applicare il procedimento prescritto per i veicoli della categoria M1 di cui al punto 5.4.1 , si può seguire il procedimento descritto ai punti 5.4.2.2 oppure 5.4.2.3 . 5.4.2.2 . Con il veicolo sul posto di misurazione e le ruote a terra , far oscillare la carrozzeria variando a tratti il carico . 5.4.2.3 . Con il veicolo sul posto di misurazione e le ruote a terra sollecitare , servendosi di un vibratore , la sospensione del veicolo e tutte le altre parti che possono influire sull ' inclinazione del fascio anabbagliante . Il vibratore può essere una piattaforma vibrante sulla quale poggiano le ruote . 5.4.3 . Veicoli con sospensione non tradizionale , che richiede il funzionamento del motore Prima di prendere qualsiasi misura aspettare che l ' assetto del veicolo si sia stabilizzato con il motore in funzione . 5.5 . Misurazioni La variazione dell ' inclinazione del fascio anabbagliante si determina per ciascuna delle varie condizioni di carico rispetto all ' inclinazione iniziale determinata in conformità del punto 5.2 . Se il veicolo è dotato di un dispositivo manuale per la regolazione dei proiettori , detto dispositivo viene registrato nelle posizioni di carico ( in conformità dell ' appendice 1 ) . 5.5.1 . In un primo tempo , viene effettuata una singola misurazione per ciascuna condizione di carico . Se , per tutte le condizioni di carico , la variazione dell ' inclinazione resta entro i limiti calcolati ( ad esempio : entro la differenza tra l ' inclinazione iniziale indicata e i limiti inferiore e superiore specificati per l ' omologazione ) con una tolleranza di 4 mrad ( 0,4 % di inclinazione ) , si ha conformità . 5.5.2 . Se il o i risultati di ciascuna misurazione non rispettano la tolleranza indicata al punto 5.5.1 o superano i valori limite , si eseguono altre tre misurazioni in condizioni di carico corrispondenti al o ai risultati in questione , come specificato al punto 5.5.3 . 5.5.3 . Per ciascuna delle condizioni di carico di cui sopra vale quanto segue . 5.5.3.1 . Se nessuno dei tre risultati della misurazione si discosta di oltre 2 mrad ( 0,2 % di inclinazione ) dalla media aritmetica dei risultati , questa media costituirà il risultato definitivo . 5.5.3.2 . Se il risultato di una qualsiasi misurazione si discosta di oltre 2 mrad ( 0,2 % di inclinazione ) dalla media aritmetica dei risultati , si esegue un ' ulteriore serie di 10 misurazioni , la cui media aritmetica costituirà il risultato definitivo . 5.5.3.3 . Nel caso di veicolo dotato di un sistema automatico per regolare l ' inclinazione del fascio anabbagliante con un proprio ciclo di isteresi , si assumeranno come valori significativi le medie dei risultati ottenuti sulle partie alta e bassa del ciclo di isteresi . Tutte queste misurazioni vengono effettuate in conformità dei precedenti paragrafi 5.5.3.1 e 5.5.3.2 . 5.5.4 . Se , in tutte le condizioni di carico , la variazione così ottenuto tra l ' inclinazione iniziale determinata in conformità del punto 5.2 e l ' inclinazione misurata in ciascuna condizione di carico è inferiore ai valori calcolati di cui al punto 5.5.1 ( senza margine di sicurezza ) , si ha conformità . 5.5.5 . Se viene superato soltanto un limite calcolato , superiore o inferiore , della variazione , il costruttore potrà scegliere , entro i limiti specificati per l ' omologazione , un valore differente per l ' inclinazione iniziale indicata . Appendice 6 Designo : vedi G.U . Appendice 7 Comandi di regolazione dei proiettori di cui al punto 4.2.6.2.2 dell ' allegato I 1 . PRESCRIZIONI 1.1 . L ' inclinazione verso il basso del fascio anabbagliante deve essere ottenuta , in ogni caso , con uno dei sistemi seguenti : a ) spostamento del comando verso il basso o verso sinistra , b ) rotazione del comando in senso antiorario , c ) pressione del comando ( sistema a trazione e pressione ) . Qualora il sistema di regolazione sia costituito da più pulsanti , quello che aziona l ' inclinazione massima verso il basso deve trovarsi a sinistra o sotto il pulsante o i pulsanti corrispondenti alle altre posizioni di inclinazione del fascio anabbagliante . Un comando a rotazione che si veda di spigolo o di cui sia visibile soltanto il bordo , dovrebbe funzionare come un comando del tipo a ) oppure c ) . 1.1.1 . Questo comando deve essere provvisto di simboli che indichino chiaramente i movimenti corrispondenti all ' inclinazione del fascio anabbagliante verso il basso e verso l ' alto . 1.2 . La posizione « 0 » corrisponde alla regolazione iniziale in conformità del punto 4.2.6.1 dell ' allegato I . 1.3 . La posizione « 0 » che , in conformità del punto 4.2.6.2.2 dell ' allegato I , deve essere una « posizione di stasi » , non deve necessariamente trovarsi al termine della scala . 1.4 . I contrassegni usati sul comando devono essere illustrati nelle istruzioni di uso e manutenzione . 1.5 . Soltanto i simboli seguenti sono ammessi per l ' identificazione dei comandi : Designo : vedi G.U . 2 . ESEMPI Designo : vedi G.U . ALLEGATO II Dopo il punto 5.2 aggiungere il nuovo punto 5.2.1 seguente : « 5.2.1 . Dispositivo per regolare l ' inclinazione del fascio anabbagliante : sì/no ( * ) » .