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Document 31982L0076
Council Directive 82/76/EEC of 26 January 1982 amending Directive 75/362/EEC concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in medicine, including measures to facilitate effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services and Directive 75/363/EEC concerning the coordination of provisions laid down by law, regulation or administrative action in respect of activities of doctors
Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico
Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico
GU L 43 del 15.2.1982, p. 21–25
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/04/1993
Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico
Gazzetta ufficiale n. L 043 del 15/02/1982 pag. 0021 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0078
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0128
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0078
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0128
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 gennaio 1982 che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l ' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative per le attività di medico ( 82/76/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 49 , 57 e 66 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che l ' evoluzione delle legislazioni degli Stati membri e l ' esperienza acquisita nel corso dell ' applicazione delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE ( 4 ) hanno reso necessarie varie modifiche di natura tecnica ; considerando inoltre che l ' articolo 3 , paragrafo 3 , della direttiva 75/363/CEE stabilisce che al più tardi quattro anni dopo la sua notifica il Consiglio , sulla base di un riesame della situazione e su proposta della Commissione , tenuto conto del fatto che la possibilità di una formazione a tempo ridotto dovrebbe continuare a suscistere in determinate circostanze da esaminarsi specializzazione per specializzazione , decide se le disposizioni deiparagrafi 1 e 2 debbono essere mantenute o modificate ; considerando che , in applicazione del principio di una formazione a tempo pieno per i medici specialisti , la deroga a favore della formazione a tempo ridotto , pur continuando a sussistere , dovrebbe essere definita e controllata con maggior rigore ; considerando tuttavia , che è opportuno prolungare il periodo di cui all ' articolo 7 della direttiva 75/363/CEE , per consentire agli Stati membri nei quali esiste una formazione a tempo ridotto dei medici specialisti non conforme agli articoli 2 e 3 di detta direttiva di completare il processo di riforma attuato ai fini della soppressione di tale formazione , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Nell ' articolo 3 della direttiva 75/362/CEE , il punto 2 della lettera « g ) nel Lussemburgo » è soppresso e la cifra 1 che precede l ' unico comma che rimane è ugualmente soppressa . Articolo 2 L ' articolo 5 , paragrafo 3 , della direttiva 75/362/CEE è modificato come segue : a ) nella versione tedesca , i titoli delle seguenti rubriche sono così sostituiti : « - Anaesthesie - Wiederbelebung » con « - Anaesthesiologie » , « - Ophtalmologie » con « - Augenheilkunde » , « - Otorhinolaryngologie » con « - Hals - Nasen - Ohrenheilkunde » , « - Paediatrie » con « - Kinderheilkunde » ; b ) in tutte le versioni : 1 . nella rubrica « - Anestesia e rianimazione » le sottorubriche relative alla Germania ed al Belgio sono sostituite con : « Germania : Anaesthesiologie » , « Belgio : anesthùsiologie / anesthesiologie » ; 2 . nella rubrica « - ostetricia e ginecologia » , le sottorubriche relative al Belgio e alla Francia sono sostituite con : « Belgio : gynùcologie - obstùtrique / gynecologie - verloskunde » , « Francia : gynùcologie - obstùtrique » ; 3 . nella rubrica « - otorinolaringoiatria » , le sottorubriche relative alla Germania ed al Belgio sono sostituite con : « Germania : Hals - Nasen - Ohrenheilkunde » , « Belgio : oto - rhino - laryngologie / otorhinolaryngologie » ; 4 . nella rubrica « - pediatria » , la sottorubrica relativa al Belgio è sostituita con : « Belgio : pùdiatrie / kindergeneeskunde » . Articolo 3 L ' articolo 7 , paragrafo 2 , della direttiva 75/362/CEE è modificato come segue : a ) nella versione tedesca , i titoli delle seguenti rubriche sono così sostituiti : 1 . « Mikrobiologie - Bakteriologie » con « Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie » ; 2 . « Pathologische Anatomie » con « Pathologie » ; 3 . « Paediatrische Chirurgie » con « Kinderchirurgie » ; 4 . « Neuro - Psychiatrie » con « Nervenheilkunde ( Neurologie und Psychiatrie ) » ; 5 . « Kinderpsychiatrie » con « Kinder - und Jugendpsychiatrie » ; b ) nella versione olandese , nella rubrica « zenuw - en zielsziekten » la sottorubrica relativa al Belgio è sostituita con : « Belgio : neuropsychiatriey / neuropsychiatrie » ; c ) in tutte le versioni : 1 . nella rubrica « - microbiologia - batteriologia » ; - è aggiunta la sottorubrica : « Germania : Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie » , - la sottorubrica relativa ai Paesi Bassi è sostituita con : « Paesi Bassi : medische microbiologie » ; 2 . nella rubrica « - anatomia patologica » la sottorubrica relativa alla Germania è sostituita con : « Germania : Phatalogie » ; 3 . nella rubrica « - biochimica » la sottorubrica relativa al Lussemburgo è sostituita con : « Lussemburgo : chimie biologique » ; 4 . nella rubrica « - chirurgia pediatrica » la sottorubrica relativa al Lussemburgo è sostituita con : « Lussemburgo : chirurgie pùdiatrique » ; 5 . nella rubrica « - fisioterapia » ; - la sottorubrica relativa al Belgio è sostituita con : « Belgio : mùdecine physique / fysische geneeskunde » , - è inserita la sottorubrica : « Lussemburgo : rùùducation et rùadaptation fonctionnelles » ; 6 . nella rubrica « - neurologia » è aggiunta la sottorubrica : « Grecia : (...) » ; 7 . nella rubrica « - psichiatria » è aggiunta la sottorubrica : « Grecia : (...) » ; 8 . nella rubrica « - neuropsichiatria » la sottorubrica relativa alla Germania è sostituita con : « Germania : Nervenheilkunde ( Neurologie una Psychiatrie ) » ; 9 . nella rubrica « - radio diagnostica » ; - la sottorubrica relativa al Belgio è sostituita con : « Belgio : radiodiagnostic / roentgendiagnose » , - sono inserite le seguenti sottorubriche : « Grecia : (...) » « Lussemburgo : radiodiagnostic » ; 10 . nella rubrica « - radioterapia » - la sottorubrica relativa al Belgio è sostituita con : « Belgio : radio - et radiumthùrapie / radio - en radiumtherapie » , - ed è inserita la sottorubrica : « Lussemburgo : radiothùrapie » ; 11 . nella rubrica « - psichiatria infantile » sono , rispettivamente , inserite e aggiunte le sottorubriche : « Lussemburgo : psychiatrie infantile » , « Regno Unito : child and adolescent psychiatry » . Articolo 4 Il testo dell ' articolo 11 , paragrafo 3 , della direttiva 75/362/CEE è sostituito dal testo seguente : « 3 . Qualora lo Stato membro ospitante venga a conoscenza di fatti gravi e specifici , avvenuti fuori del suo territorio anteriormente allo stabilimento dell ' interessato in detto Stato e che potrebbero avere in esso conseguenze sull ' accesso all ' attività in questione , può informarne lo Stato membro d ' origine o di provenienza . Lo Stato membro d ' origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti . Le autorità di tale Stato decidono esse stesse della natura e dell ' ampiezza delle indagini che devono essere svolte e comunicano allo Stato membro ospitante quali conseguenze esse ne traggono nei confronti dei certificati o dei documenti da esse rilasciati . Gli Stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse » . Articolo 5 Il testo dell ' articolo 12 , paragrafo 2 , della direttiva 75/362/CEE è sostituito dal testo seguente : « 2 . Qualora lo Stato membro ospitante venga a conoscenza di fatti gravi e specifici , avvenuti fuori del suo territorio anteriormente allo stabilimento dell ' interessato in detto Stato e che potrebbero avere in esso conseguenze sull ' esercizio dell ' attività in questione , può informarne lo Stato membro d ' origine o di provenienza . Lo Stato membro di origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti . Le autorità di questo Stato decidono esse stesse della natura e dell ' ampiezza delle indagini che devono essere svolte e comunicano allo Stato membro ospitante quali conseguenze esse ne traggono per quanto riguarda le informazioni che esse hanno trasmesso in virtù del paragrafo 1 » . Articolo 6 Nella direttiva 75/362/CEE è inserito l ' articolo seguente : « Articolo 15 bis Quando uno Stato membro ospitante esige dai propri cittadini la prestazione di un giuramento o una dichiarazione solenne per l ' accesso a una delle attività di cui all ' articolo 1 o per il loro esercizio e qualora la formula di detto giuramento o di detta dichiarazione non possa essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri , lo Stato membro ospitante vigila affinchù possa essere presentata agli interessati una formula appropriata ed equivalente » . Articolo 7 Nell ' articolo 16 , paragrafo 1 , della direttiva 75/362/CEE dopo il secondo comma è inserito il comma seguente : « A tale scopo ed a complemento della dichiarazione relativa alla prestazione di servizi di cui al paragrafo 2 , gli Stati membri possono prevedere , al fine di consentire l ' applicazione delle disposizioni disciplinari vigenti sul loro territorio , un ' iscrizione temporanea d ' ufficio o un ' adesione pro forma ad un ' associazione o ad un organismo professionale oppure un ' iscrizione ad un registro , a condizione che esse non ritardino e non complichino in alcun modo la prestazione dei servizi e non comportino alcuna spesa supplementare per il prestatore dei servizi » . Articolo 8 L ' articolo 19 della direttiva 75/362/CEE è soppresso . Articolo 9 Nell ' articolo 2 , paragrafo 1 , della direttiva 75/363/CEE : 1 . il testo della lettera c ) è sostituito dal testo seguente : « c ) essa si svolge a tempo pieno e sotto il controllo delle autorità o degli enti competenti , conformemente al punto 1 dell ' allegato » ; 2 . la versione tedesca della lettera d ) è sostituita dal testo seguente : « d ) Sie muss in einem Universitaetszentrum , einer Universitaetsklinik oder gegebenenfalls in einer hierzu von den zustaendigen Behoerden oder Stellen zugelassenen Einrichtung der aerztlichen Versorgung erfolgen » . Articolo 10 Il testo dell ' articolo 3 della direttiva 75/363/CEE è sostituito dal testo seguente : « Articolo 3 1 . Fermo restando il principio della formazione a tempo pieno , enunciato nell ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera c ) , e in attesa delle decisioni che il Consiglio deve prendere conformemente al paragrafo 3 , gli Stati membri possono autorizzare una formazione specializzata a tempo ridotto , alle condizioni ammesse dalle autorità nazionali competenti , quando , per casi singoli giustificati , non sia realizzabile una formazione a tempo pieno . 2 . La formazione a tempo ridotto deve essere impartita conformemente al punto 2 dell ' allegato ed il suo livello deve corrispondere qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno . Tale livello non deve essere compromesso nù dal fatto che si tratta di una formazione a tempo ridotto nù dall ' esercizio a titolo privato di un ' attività professionale rimunerata . La durata complessiva della formazione specializzata non può essere abbreviata in ragione del fatto che è effettuata a tempo ridotto . 3 . Al più tardi il 25 gennaio 1989 , il Consiglio , sulla base di un riesame della situazione e su proposta della Commissione , tenuto conto del fatto che la possibilità di una formazione a tempo ridotto dovrebbe continuare a sussistere in determinate circostanze da esaminarsi specializzazione per specializzazione , decide se le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 debbano essere mantenute o modificate » . Articolo 11 Nella versione tedesca della direttiva 75/363/CEE : a ) i seguenti termini sono sostituiti nell ' articolo 4 : « - Krankheiten der Atemwege » con « - Lungen - und Bronchialheilkunde » , « - Anaesthesie - Wiederbelebung » con « - Anaestesiologie » , « - Hals - , Nasen - , Ohrenheilkunde » con « - Hals - Nasen - Ohrenheilkunde » ; b ) i seguenti termini sono sostituiti nell ' articolo 5 : « - Neuropsychiatrie » con « - Nervenheilkunde ( Neurologie und Psychiatrie ) » , « - Paediatrische Chirurgie » con « - Kinderchirurgie » , « - Gastro - Enterologie » con « - Gastroenterologie » , « - Kinderpsychiatrie » con « Kinder - und Jugendpsychiatrie » , « - Mikrobiologie - Bakteriologie » con « - Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie » , « - Pathologische Anatomie » con « - Pathologie » , « - Dermato - Venerologie » con « - Dermatologie und Venerelogie » . Articolo 12 Il testo dell ' articolo 7 della direttiva 75/363/CEE è sostituito dal testo seguente : « Articolo 7 In via transitoria e in deroga dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera c ) , e dell ' articolo 3 , gli Stati membri le cui disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative prevedevano , al momento della notifica delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE , una formazione specializzata a tempo ridotto , possono continuare ad applicare tali disposizioni ai candidati che abbiano iniziato la loro formazione di medici specialisti al più tardi il 31 dicembre 1983 . Ciascuno Stato membro ospitante è autorizzato ad esigere dai beneficiari della deroga di cui al primo comma che il loro diplomi , certificati e altri titoli siano accompagnati da un attestato che certifichi che essi si sono dedicati effettivamente e lecitamente , a titolo di medici specialisti , all ' attività in questione durante almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell ' attestato » . Articolo 13 L ' allegato seguente è aggiunto alla direttiva 75/363/CEE : « ALLEGATO Caratteristiche della formazione a tempo pieno e della formazione a tempo ridotto dei medici specialisti 1 . Formazione a tempo pieno dei medici specialisti Essa si effettua in posti di formazione specifici riconosciuti dalle autorità competenti . Essa implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione , comprese le guardie , in modo che lo specialista in via di formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l ' intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell ' anno , secondo le modalità fissate dalle autorità competenti . Tale formazione forma pertanto oggetto di una adeguata rimunerazione . La formazione può essere interrotta per motivi quali servizio militare , missioni scientifiche , gravidanza , malattia . La durata totale della formazione non può essere ridotta a causa delle interruzioni . 2 . Formazione a tempo ridotto dei medici specialisti Essa risponde alle stesse esigenze della formazione a tempo pieno , dalla quale si distingue unicamente per la possibilità di limitare la partecipazione alle attività mediche ad una durata corrispondente perlomen alla metà di quella prevista al punto 1 , secondo comma . La autorità competenti vigilano affinchù la durata totale e la qualità della formazione a tempo ridotto degli specialisti non siano inferiori a quelle della formazione a tempo pieno . Tale formazione a tempo ridotto forma quindi oggetto di una rimunerazione adeguata » . Articolo 14 Le formazioni a tempo ridotto di medici specialisti iniziate prima del 1° gennaio 1983 , in applicazione dell' articolo 3 della direttiva 75/363/CEE , possono essere completate conformemente a tale articolo . Articolo 15 Gli Stati membri che , prima della notifica della presente direttiva , abbiano abrogato le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative concernenti il rilascio di diplomi , certificati e altri titoli di neuropsichiatria o radiologia e che , prima di detta notifica , abbiano adottato misure relative ai diritti acquisiti a favore dei propri cittadini , riconoscono ai cittadini degli Stati membri il diritto di beneficiare delle medesime misure , purchù i loro diplomi , certificati e altri titoli di neuropsichiatria o radiologia soddisfino alle condizioni previste a questo proposito , sia dall ' articolo 9 , paragrafo 2 , della direttiva 75/362/CEE , sia dagli articoli 2 , 3 e 5 della direttiva 75/363/CEE . Articolo 16 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1982 . Essi ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 17 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 26 gennaio 1982 . Per il Consiglio Il Presidente L . TINDEMANS ( 1 ) GU n . C 121 del 23 . 5 . 1981 , pag . 4 . ( 2 ) GU n . C 260 del 12 . 10 . 1981 , pag . 99 . ( 3 ) GU n . C 230 del 10 . 9 . 1981 , pag . 12 . ( 4 ) GU n . L 167 del 30 . 6 . 1975 , pag . 1 e 14 .