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Document 31982L0061

Direttiva 82/61/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne il periodo di validità delle deroghe alle misure contro la brucellosi negli scambi di taluni animali della specie bovina previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettera E, della stessa

OJ L 29, 6.2.1982, p. 13–14 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 024 P. 183 - 184
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 024 P. 183 - 184
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 014 P. 217 - 218
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 014 P. 217 - 218

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1998; abrog. impl. da 31997L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/61/oj

31982L0061

Direttiva 82/61/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne il periodo di validità delle deroghe alle misure contro la brucellosi negli scambi di taluni animali della specie bovina previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettera E, della stessa

Gazzetta ufficiale n. L 029 del 06/02/1982 pag. 0013 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 14 pag. 0217
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 24 pag. 0183
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 14 pag. 0217
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 24 pag. 0183


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 1982

che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne il periodo di validità delle deroghe alle misure contro la brucellosi negli scambi di taluni animali della specie bovina previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettera E, della stessa

(82/61/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la direttiva 64/432/CEE (3), modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE (4), ha adottato garanzie sanitarie per gli scambi intracomunitari per quanto concerne la brucellosi degli animali della specie bovina; che tuttavia l'articolo 7, paragrafo 1, lettera E, della suddetta direttiva ha dato agli Stati membri la possibilità di accordare deroghe specifiche per gli scambi di animali della specie bovina; che tuttavia l'articolo 7, paragrafo 1, lettera E, della suddetta direttiva ha dato agli Stati membri la possibilità di accordare deroghe specifiche per gli scambi di animali della specie bovina da carne di età inferiore a 42 giorni o castrati in età inferiore a quattro mesi; che occorre facilitare gli scambi d'animali della specie bovina tenendo conto al tempo stesso della situazione che caratterizza attualmente taluni Stati membri in materia di brucellosi; che tali deroghe possono anche essere applicate agli animali della specie bovina destinati alla macellazione;

considerando che la Comunità applica attualmente con pieno successo un programma di eradicazione accelerata della brucellosi;

considerando peraltro che in alcuni Stati membri la brucellosi non è ancora stata definitivamente debellata, ma che questo obiettivo verrà probabilmente raggiunto entro i prossimi due anni;

considerando che occorre perciò prorogare fino al 31 dicembre 1983 il periodo durante il quale possono essere concesse le deroghe di cui al summenzionato articolo 7, paragrafo 1, lettera E,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, il testo della lettera E è sostituito dal testo seguente:

« E. Tali disposizioni si applicano fino al 31 dicembre 1983, salvo che il Consiglio decida una deroga, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal

1o gennaio 1982. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

(1) Parere reso il 22 gennaio 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere reso il 15 dicembre 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(4) GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 20.

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