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Document 31982D0204

82/204/CEE: Decisione della Commissione, del 4 dicembre 1981, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 86 del trattato CEE (IV/29.971 - GEMA-Satzung) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

OJ L 94, 8.4.1982, p. 12–20 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/204/oj

31982D0204

82/204/CEE: Decisione della Commissione, del 4 dicembre 1981, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 86 del trattato CEE (IV/29.971 - GEMA-Satzung) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 094 del 08/04/1982 pag. 0012 - 0020


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1981

relativa ad una procedura ai sensi dell ' articolo 86 del trattato CEE

( IV/29.971 - GEMA-Satzung )

( Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede )

( 82/204/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 86 ,

visto il regolamento n . 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 ( 1 ) , in particolare l ' articolo 2 ,

vista la domanda presentata il 9 novembre 1979 dalla Gesellschaft fuer musikalische Auffuehrungs - und mechanische Vervielfaeltigungsrechte ( GEMA ) , di Berlino , per il rilascio di un ' attestazione negativa in ordine alla modifica del proprio statuto , nella versione del settembre 1980 ,

vista la pubblicazione , effettuata conformemente all ' articolo 19 , paragrafo 3 , del regolamento n . 17 , de contenuto essenziale di detta domanda , nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . C 46 del 5 marzo 1981 ,

visto il parere del comitato consultivo in materia d ' intese e posizioni dominanti del 10 novembre 1981 emesso a norma dell ' articolo 10 del regolamento n . 17 ,

considerando che i fatti possono riassumersi come segue :

I FATTI

I . L ' attività della GEMA

1 . Scopo e membri dell ' associazione

( 1 ) La « Gesellschaft fuer musikalische Auffuehrungs - und mechanische Vervielfaeltigungrechte » ( in appresso denominata « GEMA » ) con sede a Berlino , è un ' associazione economica di diritto tedesco avente per fine la tutela dell ' autore e la protezione dei suoi diritti . Essa si occupa della gestione fiduciaria dei diritti d ' autore su opere musicali o cinematografiche che le vengono ceduti , in vista del loro sfruttamento , da suoi membri o da terzi ( in appresso denominati « aventi diritto » ) . Questa cessione ha luogo mediante un contratto particolare , il « contratto di cessione » , che precisa anche la portata dei diritti trasferiti e la natura della tutela . La cessione dei diritti è limitata , nel tempo , ad un periodo compreso tra i tre e i sei anni e , in relazione al contenuto dei diritti trasferiti , è limitata alle varie forme d ' utilizzazione , ossia al diritto di riproduzione , di diffusione nonchù di esecuzione pubblica dell ' opera considerata .

( 2 ) Questo diritto di tutela e gestione ha conferito alla GEMA un diritto esclusivo . Per tutta la durata del contratto di cessione la GEMA ha il potere di rilasciare in nome proprio le autorizzazioni per l ' esecuzione , la trasmissione radio-televisiva ed ogni altra forma di utilizzazione dell ' opera , di sorvegliare le operazioni attinenti , di percepire i compensi pattuiti con gli utilizzatori , di vietare l ' utilizzazione e di esercitare in nome proprio e in ogni altro modo tutti i diritti che le competono .

( 3 ) Ai sensi del contratto di cessione , gli aventi diritto possono essere unicamente compositori , autori di testi ed editori musicali .

( 4 ) Rispetto agli autori di testi e ai compositori , una posizione particolare occupano gli editori dato che essi non sono autori , ossia creatori di opere musicali , ma riproducono e diffondono opere musicali in virtù dei diritti di utilizzazione ad essi ceduti dagli autori . Gli editori vengono in tal modo a svolgere un ruolo di mediazione per le opere musicali , e i loro interessi possono eventualmente contrastare con quelli degli autori ( compositori , autori di testi ) . Nella pratica , questo conflitto d ' interessi si risolve molto spesso a danno dell ' autore , che rappresenta la parte economicamente più debole .

( 5 ) Il repertorio gestito dalla GEMA , oltre alle opere degli aventi diritto , comprende nella Repubblica federale di Germania anche il repertorio dei membri di società estere di autori e di editori . In tal modo , essa è in grado di offrire in Germania praticamente l ' intero repertorio mondiale di opere musicali .

2 . Gestione dei diritti nei confronti degli utilizzatori delle opere musicali

( 6 ) Per la gestione dei diritti ad essa ceduti , la GEMA stipula con gli utilizzatori ( prevalentemente enti radiofonici , televisivi , case discografiche , teatri , orchestre , discoteche , ecc . ) contratti di utilizzazione , con i quali essa autorizza la controparte , dietro pagamento di un canone , ad utilizzare l ' opera secondo una o più forme di utilizzazione convenute ( ad esempio : trasmissione radio-televisiva , rappresentazione , riproduzione su supporti sonori o visivi , ecc . ) .

( 7 ) Conformemente all ' articolo 11 della legge per la tutela dei diritti d ' autore e dei diritti connessi ( in appresso denominata « Wahrnehmungsgesetz » la GEMA è tenuta a concedere detti diritti di sfruttamento a chiunque ne faccia domanda . Nei rapporti con gli utilizzatori , la GEMA non può , senza ragioni obiettive , derogare a queste « tariffe » . Solo nel caso di contratti collettivi conclusi con gruppi di utilizzatori , quali ad esempio le associazioni di discoteche , la GEMA può accordare riduzioni sulle « tariffe » .

( 8 ) I canoni che gli utilizzatori devono pagare , sono calcolati in vari modi a seconda del tipo di utilizzazione .

( 9 ) Il canone è forfettario per quanto riguarda il diritto di esecuzione , vale a dire la comunicazione di un ' opera musicale al pubblico mediante esecuzione personale o tramite apparecchiature tecniche ( schermi , altoparlanti , ecc . ) , nonchù il diritto di diffusione , vale a dire il diritto di diffondere un ' opera pubblicamente mediante trasmissione radio-televisiva . L ' ammontare del compenso non dipende dal genere di musica ( ad esempio , classica , leggera o da ballo ) , nù dall ' identità delle opere eseguite o trasmesse . Vengono presi in considerazione a tal fine unicamente il modo di utilizzazione ( esecuzione , trasmissione radio o televisiva , ecc . ) , nonchù la durata di utilizzazione .

( 10 ) Per quanto riguarda i diritti di riproduzione meccanica , vale a dire il diritto di registrare un ' opera musicale su supporti sonori e riprodurre questi ultimi in un qualsivoglia numero di esemplari , il canone di norma è commisurato al numero di esemplari prodotti e venduti . Per gli esempari ( dischi , nastri , ecc . ) non venduti , il produttore non deve pertanto versare alla GEMA nessun canone .

3 . Versamento agli aventi diritto dei canoni percepiti

( 11 ) La GEMA versa agli aventi diritto i canoni che essa percepisce annualmente , dopo aver detratto le proprie spese ed altri costi . Per il diritto di esecuzione e di diffusione , il genere di musica ( classica , leggera o da ballo ) , il numero di esecuzioni ( frequenza ) , nonchù la durata della diffusione di ogni singola opera costituiscono tutti elementi che intervengono nel calcolo delle somme che la GEMA deve versare agli autori ed editori . Quanto più spesso l ' opera viene eseguita e quanto più lungo è il tempo di trasmissione tanto più elevato sarà il compenso versato agli aventi diritto . Per questo motivo , la GEMA determina nel modo più preciso possibile il numero e la durata delle esecuzioni delle opere di ogni singolo avente diritto .

( 12 ) Per i diritti di riproduzione meccanica , le somme dovute ai singoli autori o editori sono calcolate in base al volume delle vendite .

( 13 ) Secondo la GEMA la frequenza di esecuzione e la durata di diffusione , da un lato , e i proventi delle vendite , dall ' altro , costituiscono un criterio appropriato per la ripartizione dei canoni percepiti . In tal modo è il favore del pubblico che decide in ultima analisi dell ' ammontare dei canoni spettanti a ciascuna opera .

( 14 ) Per il calcolo delle somme spettanti ai membri delle società estere di autori ed editori , la GEMA procede come per i propri membri e trasferisce gli importi dovuti alle società estere che il versano ai propri membri . A sua volta la GEMA riceve da dette società estere i canoni pagati per l ' utilizzazione di opere di propri membri , calcolati secondo i metodi propri di ciascuna società estera .

4 . Organizzazione interna della GEMA

( 15 ) L ' organizzazione interna della GEMA , nonchù il modo in cui sono calcolati e ripartiti i canoni percepiti ( proventi GEMA ) sono disciplinati essenzialmente dallo « Statuto GEMA » e « Piano di ripartizione » .

( 16 ) La statuto precisa in particolare la denominazione , la sede e l ' oggetto della GEMA , la natura della tutela , i diritti e gli obblighi degli organi associativi ( assemblea dei membri , consigli di vigilanza , consiglio d ' amministrazione ) , nonchù il ricorso ad un collegio arbitrale in caso di controversie fra la GEMA ed i suoi membri .

( 17 ) Quest ' organo arbitrale decide in particolare sui conflitti riguardanti l ' interpretazione dello statuto e del piano di ripartizione , nonchù sulla validità delle decisioni e di altre misure adottate dalla GEMA , soprattutto da parte del suo consiglio d ' amministrazione . Il collegio arbitrale è composto da un presidente e da quattro membri designati pariteticamente dalle due parti . I componenti di questo organo non possono far parte del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza della GEMA , nù dipendere economicamente in qualsiasi modo da quest ' ultima . Il ricorrente può , anzichù a questo collegio arbitrale , rivolgersi alla margistratura ordinaria .

( 18 ) La ripartizione dei proventi GEMA , descritta per sommi capi nei punti da 11 a 14 , avviene secondo un piano di ripartizione i cui principi fondamentali fanno parte integrante dello statuto .

II . Controllo esercitato sulla GEMA

( 19 ) La GEMA è la sola società di autori ed editori che si occupa nella Repubblica federale di Germania della gestione dei diritti degli autori di opere musicali . Trattandosi di una società di gestione di diritti , essa deve sottostare al controllo del Patentamt ( Ufficio tedesco dei brevetti ) . Quest ' ultimo può , d ' accordo con il Bundeskartellamt ( Ufficio federale delle intese ) , ritirare alla GEMA l ' autorizzazione all ' esercizio dell ' attività qualora essa venga meno agli obblighi che le incombono . Secondo l ' articolo 102 , lettera a ) , della « Gesetz gegen Wettbewerbsbeschraenkungen ( GWB ) » ( legge contro le restrizioni di concorrenza ) , le disposizioni di questa legge relative agli accordi e alle decisioni di intese non si applicano alle società di gestione , e quindi neppure alla GEMA , quando detti accordi e decisioni sono stati notificati , come nella fattispecie , al Patentamt . Se una società di gestione abusa della propria posizione sul mercato , il Bundeskartellamt può intervenire vietandole l ' adozione delle misure o dichiarando nulli gli accordi e le decisioni ( controllo degli abusi ) .

III . La modifica dello statuto

1 . Il testo della modifica

( 20 ) Per la modifica del proprio statuto la GEMA ha sollecitato un ' attestazione negativa , e , in via sussidiaria , un ' esenzione . Il testo modificato è il seguente :

« S 3

1 . I diritti che l ' associazione deve tutelare e gestire le sono ceduti in forza di un contratto speciale ( contratto di cessione ... ) , che precisa anche la portata di detti diritti .

Il contratto di cessione deve precisare :

a ) ... d )

e ) che l ' avente diritto non può far partecipare direttamente o indirettamente ai propri introiti provenienti dai diritti su opere musicali i firmatari dei contratti tipo di utilizzazione della GEMA o di altre società di sfruttamento di diritti musicali , onde evitare che nell ' utilizzazione del repertorio GEMA essi diano , in maniera ingiustificata , la preferenza ad opere determinate dell ' avente diritto .

2 . ... »

2 . Motivazione della modifica dello statuto

Per giustificare la modifica del proprio statuto la GEMA ha addotto essenzialmente i seguenti argomenti :

a ) Situazione iniziale

( 21 ) Per tutte le società di sfruttamento di diritti d ' autore che ripartiscono i propri proventi in base ai criteri del volume delle vendite , della frequenza e della durata dell ' esecuzione , esiste il problema d ' impedire efficacemente manipolazioni del ricavato delle vendite , delle frequenza e della durata di esecuzione da parte di determinati membri , a danno di altri . Ci sono sempre stati autori ed editori che hanno cercato di aumentare la parte loro spettante dei canoni percepiti esercitando pressioni sugli utilizzatori delle loro opere , escludendo in tal modo il gusto del pubblico , che dovrebbe essere invece il criterio determinante per l ' utilizzazione di un ' opera .

( 22 ) È estremamente difficile che tale influenza diretta possa essere esercitata quando si tratta della riproduzione meccanica di un ' opera , poichù in questo caso il favore del pubblico incide direttamente sul volume delle vendite , in base al quale l ' avente diritto è ricompensato . È invece molto facile influire sulla frequenza e sulla durata di esecuzione , quando si tratta in particolare di trasmissioni radio e televisive , ma anche di interpretazioni dal vivo . In questi casi il gusto del pubblico non ha un ' incidenza immediata sulla frequenza e sulla durata dell ' esecuzione dell ' opera . Una stazione radio-televisiva può trasmettere determinate opere musicali più spesso e più a lungo del normale , senza che il pubblico la ostacoli o possa impedirglielo . Quando interviene sulla frequenza e sulla durata di esecuzione di un ' opera , l ' avente diritto riesce a percepire , a danno degli altri membri della GEMA e dei membri di altre società , un compenso superiore a quello cui avrebbe normalmente diritto .

Quando questa manipolazione è resa possibile dall ' esistenza di un accordo con l ' utilizzatore dell ' opera , ad esempio con un ente radiofonico o televisio , quest ' ultimo può essere in grado di decidere sull ' ammontare delle somme da versare alla GEMA . Quanto più spesso esso trasmette queste opere privilegiate , tanto più elevato sarà il compenso che la GEMA deve versare all 'avente diritto per l ' utilizzazione di dette opere , e tanto maggiore sarà la parte che l ' utilizzatore ricupera del canone forfettario da esso pagato alla GEMA . In tal modo l ' ente radiofonico o televisivo è in grado di determinare liberamente la quota dei proventi GEMA che desidera attribuirsi .

Questa pratica si risolve in un danno per i membri della GEMA e per quelli delle altre società di gestione e sfruttamento che non abbiano concluso siffatti accordi con gli utilizzatori e le cui opere non sono pertanto privilegiate .

( 23 ) Le società di gestione e sfruttamento devono far fronte anche ad un altro problema , vale a dire quello della « commercializzazione dell ' opportunità di utilizzazione » .

I grandi utilizzatori tendono a scegliere , nella gamma delle opere proposte dalle società di gestione e sfruttamento , quelle che ai loro occhi presentano il maggior interesse commerciale . Essi fanno tuttavia dipendere l ' utilizzazione di queste opere , vale a dire la loro riproduzione meccanica ( ad esempio la fabbricazione di dischi ) o la loro trasmissione radio-televisiva , dal pagamento , da parte del titolare del diritto d ' autore ( avente diritto ) , di un determinato compenso . Nella pratica , i membri della GEMA sono disposti a concludere siffatti contratti sia perchù l ' utilizzatore è in posizione di predominio economico , sia perchù può avere accesso a mezzi e strumenti che presentano un interesse particolare per un membro della GEMA ( ad esempio procedimento speciale e la produzione , oppure particolari impianti di radiodiffusione ) .

b ) Scopo della modifica dello statuto

( 24 ) La modifica dello statuto mira anzitutto a far cessare l ' utilizzazione privilegiata di determinate opere , quando essa è intesa unicamente a far partecipare direttamente o indirettamente l ' utilizzatore ai compensi percepiti dal membro della GEMA o dall ' avente diritto .

( 25 ) D ' altro lato , con la modifica dello statuto si intende porre un limite alla commercializzazione da parte degli utilizzatori delle opportunità di sfruttamento ; questa pratica costituisce infatti una distorsione fondamentale del diritto di autore , in virtù del quale , di norma , è l ' utilizzatore che deve pagare un canone al titolare del diritto di autore e non viceversa .

( 26 ) È la partecipazione , vietata dalla modifica dello statuto , a dare agli utilizzatori di opere musicali le possibilità di manipolazioni a che addirittura li incoraggia in tal senso . Privilegiando l ' esecuzione di determinate opere e subordinando l ' utilizzazione alla partecipazione ai compensi , l ' utilizzatore ha la possibilità di eludere le tariffe uniformi della GEMA e in definitiva di versare per i diritti d ' autore canoni nettamente meno elevati di quelli che normalmente pagherebbe .

( 27 ) A ciò si aggiunge che , in caso di utilizzazione dell ' opera da parte di enti radiofonici e televisivi , il cui tempo di trasmissione è forzatamente limitato , la scelta preferenziale di determinate opere limita l ' accesso dei membri della GEMA e di altre società a questa possibilità di utilizzazione , dato che una parte del tempo di trasmissione è occupata dalle opere privilegiate . Nella misura in cui ai criteri obiettivi per tale scelta ( qualità dell ' opera , gusti del pubblico , ecc . ) , si sostituisce l ' intento dell ' ente radio-televisivo di ridurre i canoni pagati alla GEMA , la modifica dello statuto deve mirare ad impedire siffatti accordi .

( 28 ) Il trattamento preferenziale è « ingiustificato » soltanto se l ' utilizzatore dell ' opera partecipa direttamente , o indirettamente , ossia attraverso un intermediario , ad esempio una filiale , al compenso versato al membro della GEMA per l ' utilizzazione della sua opera , e se la partecipazione dell ' utilizzatore è connessa ad un ' attività per la quale è direttamente obbligato a versare un canone alla GEMA . Questo legame fra l ' utilizzazione di un ' opera dietro pagamento di un canone e la partecipazione ai proventi dei canoni è la caratteristica distintiva fondamentale di questo « trattamento preferenziale » . Occorre inoltre che esista un nesso causale tra il trattamento preferenziale e la partecipazione dell ' utilizzatore ai compensi percepiti dal membro della GEMA . La semplice partecipazione , stipulata o non nel quadro di una normale attività imprenditoriale dell ' utilizzatore dell ' opera ai compensi dell ' avente diritto , non è contemplata dalla nuova disposizione dello statuto , come del resto neppure il solo trattamento preferenziale nell ' utilizzazione dell ' opera stessa .

La nuova disposizione dello statuto dovrà applicarsi nello stesso modo e senza discriminazioni a tutti gli utilizzatori . Essa non è diretta contro determinati utilizzatori di opere ( quali , ad esempio , gli enti radiofonici ) o contro imprese determinate .

IV . Obiezioni di terzi interessati

( 29 ) Due imprese hanno comunicato alla Commissione le loro osservazioni sulla modifica dello statuto della GEMA , che è stata pubblicata conformemente alle disposizioni dell ' articolo 19 , paragrafo 3 , del regolamento n . 17 .

Entrambe le imprese hanno formulato essenzialmente le stesse obiezioni , che possono riassumersi come segue :

( 30 ) La nuova disposizione dello statuto impedisce agli aventi diritto il libero sfruttamento delle loro opere musicali . Gli aventi diritto hanno interesse ad affidare la promozione delle loro opere ad editori musicali collegati ad enti radiofonici e televisivi . I contratti comuni di edizione sono l ' espressione di una libera decisione che l ' avente diritto prende dopo aver vagliato altre possibilità di sfruttamento .

( 31 ) La nuova disposizione dello statuto costituisce anche un ostacolo alle attività economiche degli utilizzatori poichù limita l ' attività pubblicitaria delle società radio-televisive commerciali , che rappresenta per esse , in quanto imprese private , un ' importante fonte di reddito . La principale forma di pubblicità per le opere musicali consiste attualmente nella loro trasmissione alla radio e alla televisione . Questa forma di diffusione può inoltre presentare un ' importanza determinante soprattutto per i giovani artisti .

( 32 ) Questa forma di diffusione costituisce , da un lato , un ' utilizzazione dell ' opera soggetta a canone e , dall ' altro , una pubblicità per la quale colui che la diffonde ha diritto ad un compenso . Nel caso dei contratti comuni di edizione , questo compenso consiste in una partecipazione al successo dell ' opera . Questo successo si concreta anche nel versamento dei proventi della GEMA agli aventi diritto .

( 33 ) È bensì vero che le tariffe della GEMA sono stabilite in modo uniforme per tutti gli utilizzatori di opere musicali , ma la GEMA non può vietare a singoli membri di promuovere , in concorrenza con gli altri membri , in particolare con gli editori musicali , lo sfruttamento delle loro opere mediante sconti , partecipazioni alle spese , ecc . , a favore degli utilizzatori .

VALUTAZIONE GIURIDICA

( 34 ) Conformemente all ' articolo 2 del regolamento n . 17 del Consiglio , la Commissione può accertare , su domanda delle imprese ed associazioni d ' imprese interessate , che , in base agli elementi a sua conoscenza , essa non ha motivo d ' intervenire , a norma dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , o dell ' articolo 86 del trattato , nei riguardi di un determinato accordo , decisione o pratica .

A . Inapplicabilità dell ' articolo 86

( 35 ) Ai sensi dell ' articolo 86 del trattato CEE , è incompatibile con il mercato comune e vietato , nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra Stati membri , lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo .

Ai sensi dell ' articolo 86 , lettera a ) , del trattato , tale pratica abusiva può consistere in particolare nel fatto che la GEMA , che è un ' impresa dominante , impone direttamente o indirettamente ai propri membri o a terzi , mediante il proprio statuto , condizioni di transazioni non eque .

1 . Giurisprudenza della Corte di giustizia sugli statuti di società di gestione e sfruttamento di diritti d ' autore

( 36 ) Nella sentenza del 27 marzo 1974 , causa 127/73 « BRT II » , Raccolta 1974 , pag . 316 , la Corte ha ritenuto che , per valutare l ' iniquità dello statuto di una Società di gestione e di sfruttamento , occorre accertare se detto statuto tenga conto dei diversi interessi in gioco cercando di contemperare l ' esigenza di concedere ad autori , compositori ed editori , la massima libertà nel disporre delle proprie opere ( in appresso denominata « libertà di disporre » ) con l ' efficace tutela dei loro diritti da parte di una società di gestione ( in appresso denominata « interesse istituzionale » ) .

Secondo questa sentenza della Corte , per accertare se , in presenza di tali presupposti , la disposizione dello statuto costituisca o meno un abuso ai sensi dell ' articolo 86 del trattato , occorre tenere anche conto del fatto che la società di gestione è un ' associazione volta a tutelare i diritti e gli interessi dei suoi membri particolarmente nei confronti di importanti utilizzatori e distributori di musica , quali possono essere gli enti radiofonici e le case discografiche . È questo il motivo per cui la Corte riconosce nella sentenza BRT II che un ' efficace tutela dei suddetti diritti ed interessi impone che gli autori cedano i loro diritti nella misura necessaria a consentire alla società di gestione un ' attività sufficientemente ampia e rilevante . Risulta inoltre dalla sentenza BRT II che , nella valutazione dello statuto di una società di gestione alla luce delle regole di concorrenza del trattato , è essenziale determinare se lo statuto vada oltre quanto è effettivamente indispensabile per un efficace tutela dei diritti di autore ( indispensabilità ) e se non ostacoli oltre il necessario la libertà del titolare di disporre della propria opera ( equità ) .

2 . Equilibro fra « l ' interesse istituzionale » della GEMA e la « libertà di disporre » degli autori

a ) Interesse istituzionale

( 37 ) Il conflitto di interessi fra i titolari del diritto d ' autore ( gli aventi diritto ) e gli utilizzatori rende necessaria per gli aventi diritto , che in generale sono economicamente più deboli , l ' adesione a società di sfruttamento . A tale riguardo , anche l ' avvocato generale Henri Mayras , ha evocato questo problema nelle proprie conclusioni del 12 febbraio 1974 nella causa « BRT II » ( Raccolta 1974 , pag . 325 ) affermando che « alcuni utilizzatori della musica ( case discografiche , uffici pubblici , trasmittenti radio-televisive private ) hanno sovente sul mercato una posizione di tale importanza che potrebbero accaparrarsi autori e compositori imponendo loro la cessione dei diritti relativi ad alcune opere , specie quelle destinate ad avere grande successo , che possono offrire ottime prospettive finanziarie » , e che « la situazione è critica » per cui solo con l ' adesione ad una società di gestione è possibile una « protezione adeguata » .

Anche la Commissione aveva già riconosciuto , nella decisione del 2 giugno 1971 ( GEMA ) ( GU n . L 134 del 20 . 6 . 1971 , pag . 22 ) la necessità di una gestione comune dei diritti di autore da parte delle società di sfruttamento , allo scopo di controbilanciare la posizione di forza detenuta dagli utilizzatori sul mercato . L ' adesione a queste società è particolarmente necessaria quando si tratti di diritti di esecuzione pubblica e diffusione radio-televisiva , per i quali gli autori devono trattare con utilizzatori estremamente potenti e l ' altro elemento del mercato , vale a dire gli ascoltatori , possono moderare soltanto marginalmente l ' influenza degli utilizzatori . Di conseguenza , soltanto tramite società di gestione e sfruttamento gli autori possono ottenere , in condizioni eque , il compenso cui hanno diritto per il loro lavoro di creazione .

( 38 ) Fondamento per ogni attività efficace della GEMA è la tutela collettiva dei diritti d ' autore ai fini di uno sfruttamento comune nei confronti degli utilizzatori dell ' opera . La gestione comune ed uniforme da parte della GEMA dei diritti ad essa affidati è indispensabile . Il carattere collettivo e uniforme della gestione dei diritti assume particolare importanza per quanto riguarda le tariffe , fissate dalla GEMA , ma controllate dallo Stato . La GEMA deve vigilare affinchù queste tariffe siano uniformemente applicate e che nù gli aventi diritto nù gli utilizzatori possano eluderle . Quest ' applicazione comune delle condizioni di utilizzazione è tanto pù importante per la GEMA in quanto fra i propri membri editori figurano anche utilizzatori di opere musicali , i cui interessi coincidono per molti versi con quelli dei produttori e delle società di trasmissione , ma non con quelli degli autori . A causa del duplice ruolo di « avente diritto » e « primo utilizzatore » gli editori sono infatti tentati di eludere questo approccio unitario della GEMA .

( 39 ) Per la GEMA è pertanto essenziale che nella propria attività essa non sia influenzata da persone che rappresentino gli utilizzatori o che ne dipendano sul piano economica . Questo principio dell ' indipendenza riveste una particolare importanza per l ' elaborazione delle tariffe inerenti all ' utilizzazione delle opere .

Per questo motivo , già nella decisione del 2 giugno 1971 ( GU n . L 134 del 20 . 6 . 1971 , pag . 24 ) , la Commissione ha ribadito il conflitto d ' interessi esistente fra gli utilizzatori di opere musicali e gli autori , e ha affermato che le sanzioni statutarie volte ad impedire operazioni collegate ( tra i membri della GEMA da un lato e gli utilizzatori dall ' altro ) costituiscono uno strumento appropriato e sufficiente contro il rischio di integrazione verticale , ad esempio nel caso che il produttore discografico subordina l ' utilizzazione di determinate opere alla condizione che esse siano edite dalla casa editrice musicale che da lui depende .

b ) Libertà di disporre

( 40 ) In tale situazione , l ' interesse degli aventi diritto a gestire liberamente i propri rapporti giuridici con gli utilizzatori in ordine ai compensi deve necessariamente passare in seconda linea .

( 41 ) Gli aventi diritto hanno infatti trasferito gran parte dei loro diritti d ' autore e dei loro diritti a compenso alla GEMA , che li gestisce su una base fiduciaria in modo collettivo ed uniforme . Questa rinuncia a rapporti contrattuali individuali con gli utilizzatori deve precisamente instaure un equilibrio delle forze fra gli aventi diritto e gli utilizzatori . Corrisponde pertanto ad un ' esigenza effettiva escludere nei limiti del possibile gli accordi individuali che gli aventi diritto possono concludere con gli utilizzatori e che rischiano di incidere sulle tariffe della GEMA .

( 42 ) Per questi motivi , ogni partecipazione contrattuale di un utilizzatore ai compensi versati ai membri della GEMA rischia già di creare difficoltà per quest ' ultima , quando questa partecipazione valga anche per il compenso inerente all ' opera musicale fatta eseguire dall ' utilizzatore . Siffatta partecipazione elude e « rende meno onerose » per l ' utilizzatore le tariffe fissate dalla GEMA . Esso versa bensì alla GEMA la totalità del canone , ma ne recupera automaticamente una parte considerevole tramite la propria partecipazione . Questa pratica non può non fare abbassare le tariffe della GEMA e scardinare la sua compattezza verso l ' esterno . Inoltre , una partecipazione di questo tipo rappresenta l ' occasione , per eccellenza , di procedere alle manipolazioni descritte nel precedente punto 22 .

( 43 ) Nella fattispecie però non ha molta importanza sapere se qualsiasi forma di partecipazione degli utilizzatori musicali al compenso degli aventi diritto possa essere impedita dalla GEMA senza infrangere le regole di concorrenza del trattato . Infatti , la disposizione dello statuto in questione vieta unicamente la partecipazione il cui scopo sia di privilegiare in maniera ingiustificata determinate opere musicali . Quando tale finalità manca , la disposizione non è applicabile . Nonostante l ' interesse dichiarato della GEMA ad una tariffa uniforme , la disposizione statutaria in causa costituirebbe pertanto un abuso ai sensi dell ' articolo 86 , se , nella sua attuale formulazione essa fosse « non indispensabile » o « eccessiva » , ossia non equa .

3 . L ' indispensabilità e l ' equità

( 44 ) Per accertare se la disposizione in questione oltrepassi i limiti di quanto indispensabile per una protezione dei diritti d ' autore o se sia eccessiva , è essenziale verificare quali sono le pratiche che la GEMA cerca di impedire attraverso questa disposizione . A tal fine occorre precisare la nozione di « trattamento preferenziale ingiustificato » .

( 45 ) La GEMA andrebbe oltre a quanto necessario se volesse indurre gli utilizzatori a non privilegiare le opere musicali di alcuni dei suoi membri o a trattare nella stessa maniera tutte le opere indistintamento . Questa politica sarebbe del tutto contraria alle esigenze degli utilizzatori , che sono di poter scegliere soltanto determinate opere fra la vasta gamma offerta . Tanto meno ha la GEMA il diritto d ' impedire agli aventi diritto di retribuire gli utilizzatori per la pubblicità , espressamente riconosciuta come tale , effettuata per la vendita di riproduzione di determinate opere musicali ( pubblicità a pagamento ) .

Secondo l ' interpretazione data dalla GEMA alla nozione di « trattamento preferenziale ingiustificato » , questo trattamento ricorrerebbe inoltre soltanto quando l ' utilizzatore di musica influisce sulla frequenza o sulla durata di esecuzione allo scopo di ridurre l ' ammontare effettivo del canone da versare alla GEMA ( manipolazione ) , o se l ' utilizzazione dell ' opera è subordinata alla partecipazione a compenso dell ' avente diritto per l ' opera utilizzata ( commercializzazione dell ' opportunità di utilizzazione ) .

a ) Manipolazione

( 46 ) Con l ' adesione del titolare del diritto d ' autore alla GEMA e con la conseguente cessione dei diritti , il titolare non ha giuridicamente più la possibilità d ' autorizzare d ' utilizzazione della propria opera ad un canone che sia superiore o inferiore a quello pattuito dalla GEMA con gli utilizzatori . È pertanto giuridicamente escluso che l ' avente diritto possa influenzare direttamente il canone per l ' utilizzazione dell ' opera . Secondo la « Wahrnehmungsgesetz » la società , in quanto società di gestione , deve persino fare in modo che tutti i casi equivalenti siano trattati alla stessa stregua e che tutti gli utilizzatori paghino , per la diffusione di opere musicali simili , un canone di pari importo e che tutti gli aventi diritto partecipino ai proventi in base all ' utilizzazione delle loro opere .

( 47 ) La disposizione statutaria in questione impedisce le manipolazioni della durata di trasmissione e della frequenza di esecuzione . Essa limita infatti , quando ricorrono le condizioni descritte nel punto 28 , la partecipazione degli utilizzatori al compenso che la GEMA paga agli aventi diritto . In tal modo si esclude anzitutto che , per l ' utilizzazione del repertorio della GEMA , l ' utilizzatore possa in definitiva versare un canone inferiore a quello con essa convenuto . La nuova disposizione dello statuto impedisce pertanto che vengano aggirate le clausole del contratto di utilizzazione stipulato nell ' interesse di tutti i membri della GEMA . La mancata osservanza del contratto reca infatti pregiudizio agli aventi diritto che non hanno concordato con gli utilizzatori un trattamento preferenziale ingiustificato per le loro opere . Dato che , secondo il piano di ripartizione , i proventi dei canoni forfettari versati dagli utilizzatori sono ripartiti fra gli aventi diritto in funzione della durata di trasmissione e della frequenza dell ' esecuzione , il trattamento preferenziale ingiustificato di talune opere determina per gli altri aventi diritto un mancato guadagno non indifferente . Di conseguenza , la disposizione dello statuto che mira ad evitare questa eventualità , non oltrepassa i limiti di quanto è indispensabile alla tutela degli interessi di tutti gli aventi diritto .

b ) Commercializzazione dell ' opportunità di utilizzazione

( 48 ) Uno dei principi in materia di diritto d ' autore , comune a tutti gli Stati membri della Comunità , è che l ' utilizzatore di un ' opera deve versare al titolare del diritto un compenso che rappresenta , in un certo senso , la « retribuzione » dell ' autore per il suo lavoro di creazione artistica .

( 49 ) Senonchù , commercializzando le opportunità di utilizzazione di un ' opera è l ' utilizzatore che si fa pagare dal titolare del diritto di autore per uno sfruttamento dell ' opera , che soggiace al pagamento di un canone .

( 50 ) Non è importante sapere in questa sede se questa distorsione del principio del compenso a titolo del diritto di autore sia ammissibile nel caso di un contratto individuale stipulato fra un titolare che non abbia ceduto i propri diritti ad una società di gestione e un utilizzatore . Si può comunque osservare che non è iniquo il fatto che una società di gestione cerchi di impedire questa distorsione nella tutela dei diritti per i propri membri che giuridicamente non hanno più nessuna possibilità d ' influenzare il livello dei propri compensi . La nuova disposizione dello statuto si limita pertanto a salvaguardare questo principio fondamentale del diritto d ' autore .

( 51 ) Infondata è invece l ' obiezione secondo la quale la disposizione in questione ostacolerebbe la pubblicità a pagamento ( lecita ) per una determinata opera . Se si tratta di una pubblicità riconosciuta come tale e retribuita dall ' avente diritto , questa situazione non rientra nel campo di applicazione della nuova disposizione . Infatti essa contempla solo i casi in cui l ' utilizzatore sfrutta un ' opera ed esige per questo dall ' avente diritto un corrispettivo sotto forma di partecipazione ai compensi di quest ' ultimo , senza che detta utilizzazione configuri una forma di pubblicità .

c ) Divieto dell ' abuso

( 52 ) La nuova disposizione dello statuto della GEMA non viola neppure il divieto degli abusi . Con tale disposizione la GEMA si limita a vietare qualsiasi partecipazione degli utilizzatori di un ' opera ai compensi dell ' avente diritto , concordata per privilegiare determinate sue opere . Il nesso causale diretto fra la partecipazione e il trattamento preferenziale deve sempre ricorrere chiaramente .

Di conseguenza , la semplice partecipazione nell ' ambito di una normale attività imprenditoriale o l ' esistenza di un contratto comune di edizione fra gli aventi diritto e gli utilizzatori non implicano necessariamente l ' applicazione della disposizione in questione . Infatti , la GEMA vuole soltanto vietare quelle operazioni attraverso le quali gli utilizzatori cercano di partecipare , « servendosi » a piacere e senza limiti d ' importo , ai canoni percepiti dalla GEMA , facendo eseguire con notevole frequenza determinate opere e senza tener conto dei gusti del pubblico nù di criteri qualitativi .

( 53 ) La nuova disposizione rappresenta quindi un mezzo non eccessivo ma comunque efficace , per impedire la pratiche descritte . Non ricorre pertanto un abuso di posizione dominante ai sensi dell ' articolo 86 .

B . Applicabilità dell ' articolo 85 , paragrafo 1

( 54 ) Non è necessario prendere posizione sulla questione se l ' accordo relativo allo statuto cada sotto l ' interdizione dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE e se possa , se del caso , essere esentato ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 3 . Le disposizioni aggiunte allo statuto non hanno di per sù per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza al di là delle normali attività ed obiettivi di una società di gestione dei diritti d ' autore . L ' accordo relativo allo statuto assicura semplicemente la corretta imposizione del diritto d ' autore da parte della GEMA , in quanto impedisce una influenza indiretta nell ' uso dei loro lavori da parte di particolari beneficiari . Questa procedura non ha per oggetto di valuatare gli emendamenti allo statuto , da un punto di vista globale , con le altre disposizioni statutarie e le regole interne della GEMA .

C . Controllo del comportamento della GEMA

( 55 ) Ogni avente diritto può adire un organo arbitrale o la magistratura ordinaria in relazione all ' applicazione e all ' interpretazione della nuova disposizione dello statuto . La GEMA soggiace al controllo dell ' Ufficio dei brevetti nonchù dell ' Ufficio federale delle intese . Inoltre , l ' applicazione abusiva di detta disposizione potrebbe motivare una procedura dinanzi alla Commissione , conformemente alle regole di concorrenza del trattato . Sembrano pertanto esistere garanzie sufficienti perchù la disposizione in questione , secondo la sua stessa formulazione e secondo l ' interpretazione fattane dalla GEMA , non ricada nel campo di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato , e sia applicata in modo equo e non discriminatorio ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

In base agli elementi a sua conoscenza , la Commissione non ha motivo di intervenire , a norma dell ' articolo 86 del trattato che istituisce la Comunità economica europea , nei confronti del paragrafo 3 , lettera e ) , dello statuto della Gesellschaft fuer musikalische Affuehrungs - und mechanische Vervielfaeltigungsrechte , nella versione del settembre 1980 .

Articolo 2

La Gesellschaft fuer musikalische Auffuehrungs - und mechanische Vervielfaeltigungsrechte ( GEMA ) , D-1000 Berlino , 30 Bayreuther Strasse 37-38 , è destinataria della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 4 dicembre 1981 .

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . 13 del 21 . 2 . 1962 , pag . 204/62 . ++++

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1981

che autorizza taluni Stati membri a procedere ad una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di prodotti originari di paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità , che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell ' articolo 115 del trattato

( I testi in lingua francese , tedesca , italiana , olandese , inglese e danese sono i soli facenti fede )

( 82/205/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 115 , primo comma ,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione , del 20 dicembre 1979 , relativa alla misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell ' importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri ( 1 ) , in particolare gli articoli 1 e 2 ,

considerando che , ai sensi della decisione 80/47/CEE , gli Stati membri non possono procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni ivi considerate se non previa autorizzazione della Commissione ;

considerando che , a mezzo delle decisioni 80/605/CEE del 27 giugno 1980 ( 2 ) e seguenti , la Commissione ha autorizzato taluni Stati membri a istituire una tale sorveglianza ;

considerando che queste decisioni scadono il 31 dicembre 1981 ;

considerando che taluni Stati membri hanno presentato alla Commissione domande per ottenere l ' autorizzazione a mantenere in vigore tali misure di sorveglianza e di istituirne delle nuove per taluni prodotti non considerati dalla precedenti decisioni ;

considerando che la Commissione ha sottoposto ad un esame approfondito gli elementi addotti a giustificazione delle domande sulla base dei criteri recepiti nelle decisioni 80/47/CEE e 80/605/CEE ;

considerando che la Commissione ha esaminato in particolare se , per le importazioni , si potevano invocare misure di sorveglianza intracomunitaria ai sensi dell ' articolo 2 della decisione 80/47/CEE se sono stati comunicati dati relativi alle difficoltà economiche segnalate e se , nel corso degli anni di riferimento di cui alla decisione 80/47/CEE , si siano verificate deviazioni di traffico o siano state presentate domande di titolo d ' importazione intracomunitaria ;

considerando , tuttavia , che tali misure possono essere autorizzate per i prodotti tessili del gruppo I , quali definiti dal regolamento ( CEE ) n . 3059/78 del Consiglio ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3063/79 ( 4 ) , anche in assenza di deviazioni di traffico o di domande di importazione intracomunitaria , tenuto conto delle difficoltà economiche inerenti al commercio di questi prodotti a causa della loro grande sensibilità alle importazioni ;

considerando che nel caso in cui esiste , per un determinato prodotto e nei confronti di taluni paesi terzi , una limitazione delle importazioni al livello comunitario , il rischio che le difficoltà economiche siano aggravate o prolungate dalle deviazioni di traffico può generalmente essere considerato come trascurabile nei confronti dell ' insieme dei paesi terzi le cui possibilità di importazione nella Comunità sommate tra di loro siano inferiori all ' 1 % del limite quantitativo esistente a livello comunitario ;

considerando che da tale esame risulta che le importazioni di cui agli allegati rischiano di aggravare o di prolungare le difficoltà economiche esistenti nei differenti Stati membri ; che è di conseguenza opportuno autorizzare gli Stati membri a sottoporle a una sorveglianza intracomunitaria fino al 30 giugno 1983 ;

considerando che , per quanto riguarda le importazioni che non sono elencate negli allegati , gli Stati membri possono procedere ad accertamenti sulle importazioni realizzate e presentare se del caso ulteriori domande di sorveglianza ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli Stati membri indicati negli allegati da 1 a 8 sono autorizzati , ciascuno per quanto lo riguarda , a procedere fino al 30 giugno 1983 ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni elencate negli allegati sopramenzionati , in conformità della decisione 80/47/CEE .

Articolo 2

Il Regno del Belgio , il Regno di Danimarca , la Repubblica federale di Germania , la Repubblica francese , l ' Irlanda , la Repubblica italiana , il Granducato del Lussemburgo , il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 22 dicembre 1981 .

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 16 del 22 . 1 . 1980 , pag . 14 .

( 2 ) GU n . L 164 del 30 . 6 . 1980 , pag . 20 .

( 3 ) GU n . L 365 del 27 . 12 . 1978 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 347 del 31 . 12 . 1979 , pag . 1 .

ALLEGATO 1 : vedi G.U

ALLEGATO 2 : vedi G.U

ALLEGATO 3 : vedi G.U

ALLEGATO 4 : vedi G.U

ALLEGATO 5 : vedi G.U

ALLEGATO 6 : vedi G.U

ALLEGATO 7

ITALIA

A . Prodotti tessili per i quali è prevista una ripartizione per categoria ( 1 )

Categoria * Paesi d ' origine *

1 * Argentina , Brasile , Colombia , Corea del Sud , India , Iugoslavia , Messico , Pakistan , Perù , Cina , Romania *

2 * Brasile , Cecoslovacchia , Cina , Corea del Sud , Hong Kong , India , Iugoslavia , Malaysia , Messico , Pakistan , Polonia , Romania , Singapore , Taiwan , Ungheria , URSS , Egitto *

2 + 3 * Colombia , Tailandia *

3 * Cecoslovacchia , Corea del sud , Hong Kong , Iugoslavia , Malaysia , Polonia , Cina , Romania , Singapore , Taiwan , Ungheria *

4 * Brasile , Hong Kong , Ungheria , Corea del Sud , India , Macao , Malaysia , Pakistan , Filippine , Polonia , Romania , Singapore , Tailandia , taiwan , Cecoslovacchia *

5 * Corea del Sud , Hong Kong , Ungheria , Macao , Malaysia , Pakistan , Filippine , Polonia , Romania , Singapore , Tailandia , Cina *

6 * Corea del Sud , Iugoslavia , Hong Kong , Romania , Singapore , Sri Lanka , Brasile , Taiwan , Tailandia , Macao , Malaysia , Filippine , Ungheria , Cina , Bulgaria *

7 * Hong KOng , India , Corea del Sud , Taiwan , Pakistan , Tailandia , Macao , Malaysia , Singapore , Filippine , Sri Lanka , Cina *

8 * India , Pakistan , Romania , Sri Lanka , Filippine , Singapore , Malaysia , Macao , Tailandia , Iugoslavia , Bulgaria , Cina , Taiwan , Corea del Sud , Honk Kong *

10 + 11 * Corea del Sud , Hong Kong *

12 * Hong Kong *

15 B * Romania , India , Polonia *

18 * Taiwan *

20 + 39 * Cina *

21 * Hong Kong *

24 + 25 * Hong Kong *

25 * Brasile , Macao , Singapore , Taiwan *

26 * Polonia , Romania , Taiwan , India , Hong KOng *

27 * India *

29 * India *

30 A * Singapore , Taiwan , Hong Kong , Corea del Sud , Macao *

35 * Corea del Sud *

36 * Polonia *

37 * Romania , Polonia , Taiwan , Tailandia *

41 * Cecoslovacchia , Taiwan *

46 * Brasile , Uruguay , Argentina *

55 * Romania *

73 * Corea del Sud , Hong Kong , Iugoslavia *

76 * Bulgaria *

117 * Cecoslovacchia , Romania *

Vedi regolamenti ( CEE ) n . 3063/79 e ( CEE ) n . 3061/79 della Commissione ( GU n . L 347 del 31 . 12 . 1979 , GU n . L 345 del 31 . 12 . 1979 ) .

B . Altri prodotti

Numero della tariffa doganale * Codice Nimexe ( 1981 ) * Designazione delle merci * Paese d ' origine *

ex 40.11 B * 40.11-52 , 53 * Coperture per velocipedi , motocicli , moto « scooters » * Giappone *

ex 48.01 C * 48.01-40 , 50 , 51 * Altra carta kraft * Cecoslovacchia *

ex 48.01 C e ex 48.05 B * 48.01-07 , 10 48.05-21 * Carta kraft per sacchi * Cecoslovacchia *

ex 48.01 F * 48.01-87 * Carta di pasta semichimica da ondulare , cosiddetta « fluting » * Cecoslovacchia *

50.09 A * 50.09 ( da 01 a 68 ) * tessuti di seta o di borra di seta ( schappe ) * Cina *

ex 56.01 A * 56.01-13 * Fiocco di fibre tessili sintetiche di poliestere * Romania *

ex 56.01 B * 56.01-21 * Fiocco di fibre tessili artificiali di viscosa * RDT *

ex 56.01 A ex 56.02 A * 56.01-15 56.02-15 * Fiocco di fibre tessili sintetiche acriliche e fasci da fiocco di fibre tessili sintetiche acriliche * RDT *

84.06 B * 84.06-10 , 12 * Motori a scoppio o a combustione interna , a pistone , propulsori speciali del tipo « fuoribordo » con cilindrata : inferiore o uguale a 325 cm3 , superiore a 325 cm3 * Giappone *

ex 84.06 * 84.06-16 , 19 , 32 , 92 , 99 * Motori a scoppio o a combustione interna , a pistone , e relative parti , per motocicli * Giappone *

84.41 * 84.41-12 , 13 , 14 , 15 , 17 , 30 * Macchine per cucire ( tessuti , cuoi , calzature , ecc . ) anche usate , compresi i mobili per dette macchine ; aghi per macchine da cucire * Giappone *

84.62 * 84.62 ( da 11 a 33 ) * Cuscinetti a rotolamento di ogni specie * Giappone , Polonia URSS *

ex 85.15 A * 85.15-19 * Sintonizzatori * Giappone *

ex 85.15 A * 85.15-16 , 17 , 19 * Autoradio anche con giranastri * Giappone *

ex 85.15 A * 85.15-25 , 27 * Televisori a colori e monocromi * Giappone *

ex 85.21 A * 85.21-16 * Tubi catodici per televisori a colori * Giappone *

85.21 C * 85.21-45 * Cristalli piezoelettrici montati * Giappone *

ex 85.21 D * 85.21-51 , 53 , 55 , 56 , 58 * Transistori , DIAC , TRIAC , diodi e simili * Giappone *

ex 85.21 D * 85.21 ( da 62 a 68 ) * Microstrutture elettroniche * Giappone *

87.02 A * 87.02-03 , 05 , 12 , 14 , 21 , 23 , 25 , 27 , 40 * Autoveicoli con qualsiasi motore , per il trasporto di persone ( compresi quelli da sport ed i filobus ) * URSS , Giappone , Cecoslovacchia *

87.02 B * 87.02-60 , 72 , 76 , 81 , 82 , 84 , 86 , 88 , 91 * Autoveicoli con qualsiasi motore per il trasporto di merci , anche usati * Giappone , URSS *

87.02 A e B * 87.02-03 , 05 , 12 , 14 , 21 , 23 , 25 , 27 , 40 , 60 , 72 , 76 , 81 , 82 , 84 , 86 , 88 , 91 * Autoveicoli del tipo « fuori strada » anche usati * Giappone , URSS *

87.09 * 87.09-10 , 51 , 59 , 90 * Motocicli e velocipedi con motore ausiliario * Giappone *

ALLEGATO 8 : vedi G.U

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