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Document 31981L0602
Council Directive 81/602/EEC of 31 July 1981 concerning the prohibition of certain substances having a hormonal action and of any substances having a thyrostatic action
Direttiva 81/602/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1981, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica
Direttiva 81/602/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1981, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica
GU L 222 del 7.8.1981, p. 32–33
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1997; abrogato e sostituito da 31996L0022
Direttiva 81/602/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1981, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica
Gazzetta ufficiale n. L 222 del 07/08/1981 pag. 0032 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 13 pag. 0214
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0038
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 13 pag. 0214
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0038
++++ CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 31 luglio 1981 concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica ( 81/602/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che , a causa dei residui da esse lasciati nelle carni , talune sostanze ad azione tireostatica e ad azione estrogena , androgena e gestagena possono costituire un pericolo per il consumatore e che possono inoltre influire negativamente sulla qualità delle carni ; considerando che , nell ' interesse del consumatore si deve , da un lato , vietare la somministrazione a tutti gli animali e , a tal fine , l ' immissione sul mercato delle sostanze stilbeniche e tireostatiche nonchù , dall ' altro , disciplinare l ' impiego delle altre sostanze ; considerando in particolare che l ' impiego di talune sostanze può essere autorizzato a fini terapeutici , ma che in tal caso esso deve essere controllato ; considerando , d ' altra parte , che l ' impiego di estradiolo 17/ss , progesterone , testosterone , trembolone e zeranolo deve essere ancora oggetto di studi approfonditi per determinarne il carattere innocuo o nocivo ; che , in attesa di una decisione a questo riguardo , occorre mantenere a titolo conservativo le misure concernenti tali sostanze nel rispetto delle disposizioni generali del trattato ; considerando che è necessario assicurare il controllo efficace dell ' applicazione delle disposizioni derivanti dalla presente direttiva , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di carni e prodotti a base di carni delle direttive 64/433/CEE ( 4 ) , 71/118/CEE ( 5 ) e 77/99/CEE ( 6 ) . 2 . Inoltre , s ' intende per : - animali da azienda : gli animali domestici delle specie bovina , suina , ovina e caprina , nonchù i solipedi e volatili da cortile domestici , come pure gli animali selvatici delle specie di cui sopra e i ruminanti selvatici , qualora siano stati allevati in un ' azienda ; - trattamento terapeutico : la somministrazione ad un animale da azienda di una delle sostanze menzionate all ' articolo 4 , paragrafo 1 , al fine di eliminare uno stato patologico accertato con un esame effettuato da un veterinario . Articolo 2 Gli Stati membri provvedono a che sia vietato , fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 : a ) somministrare agli animali da azienda , con qualsiasi mezzo , sostanze ad azione tireostatica e sostanze ad azione estrogena , androgena e gestagena ; b ) immettere sul mercato o macellare animali da azienda ai quali siano state somministrate dette sostanze ; c ) immettere sul mercato le carni degli animali da azienda di cui alla lettera b ) ; d ) lavorare le carni di cui alla lettera c ) e immettere sul mercato prodotti a base di carne elaborati a partire da carni di questo tipo ovvero con le medesime . Articolo 3 A decorrere dalla data prevista nell ' articolo 9 , lettera a ) , gli Stati membri vietano l ' immissione sul mercato delle sostanze tireostatiche , ai fini della somministrazione agli animali di qualsiasi specie . Articolo 4 1 . In deroga all ' articolo 2 , gli Stati membri possono autorizzare che agli animali da azienda siano somministrate sostanze ad azione estrogena , androgena e gestagena riconoscuite in conformità delle direttive concernenti i medicinali veterinari diverse dalle sostanze di cui all ' articolo 3 per il trattamento terapeutico , la sincronizzazione del ciclo estrale , l ' interruzione d ' una gestazione indesiderata , il miglioramento della fertilità e al preparazione dei donatori e delle ricettrici per l ' impianto di embrioni . 2 . La somministrazione di cui al paragrafo 1 deve essere effettuata da un veterinario . Tuttavia , gli Stati membri possono autorizzare che la sincronizzazione del ciclo estrale nonchù la preparazione dei donatori e delle ricettrici per l ' impianto di embrioni non sia effettuata dal veterinario ma sotto la sua diretta responsabilità . Articolo 5 Il Consiglio , che delibera all ' unanimità su proposta della Commissione , prende al più presto una decisione sulla somministrazione agli animali da azienda , a scopo d ' ingrasso , di estradiolo 17/ss , progesterone , testosterone , trembolone e zeranolo . Fino all ' adozione di tale decisione , restano applicabili le vigenti normative nazionali e le convenzioni concluse tra Stati membri relativamente a tali sostanze , nell ' osservanza delle disposizioni generali del trattato e lasciando impregiudicate le iniziative prese secondo una procedura comunitaria al fine di ravvicinarle . Durante il suddetto periodo transitorio , gli Stati membri non possono autorizzare l ' impiego di nuove sostanze . Articolo 6 Gli Stati membri provvedono a che , nell ' attesa d ' una normativa comunitaria , le loro disposizioni nazionali per i prodotti importati da paesi terzi non siano più favorevoli di quelle applicate agli scambi intracomunitari in virtù della presente direttiva . Articolo 7 Gli Stati membri provvedono a che gli animali da azienda , le loro carni e i prodotti a base di carne da esse ottenuti siano sottoposti a controllo . Le modalità e il finanziamento di tale controllo sono decisi dal Consiglio che delibera all ' unanimità su proposta della Commissione . Articolo 8 Entro e non oltre il 1° luglio 1984 la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sull ' esperienza acquisita e sull ' evoluzione scientifica , corredandola eventualmente di proposte che tengano conto di tale evoluzione . Articolo 9 Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi a ) all ' articolo 3 , entro e non oltre 2 mesi dalla notifica della presente direttiva ; b ) agli altri articoli della presente direttiva entro e non oltre 12 mesi dalla notifica della presente direttiva . Essi ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 10 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 31 luglio 1981 . Per il Consiglio Il Presidente P . WALKER ( 1 ) GU n . C 305 del 22 . 11 . 1980 , pag . 2 . ( 2 ) GU n . C 50 del 9 . 3 . 1981 , pag . 87 . ( 3 ) GU n . C 138 del 9 . 6 . 1981 , pag . 29 . ( 4 ) GU n . 121 del 29 . 7 . 1964 , pag . 2012/64 . ( 5 ) GU n . L 55 dell ' 8 . 3 . 1971 , pag . 23 . ( 6 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1977 , pag . 85 .