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Document 31981D0435

81/435/CEE: Decisione della Commissione, dell' 8 maggio 1981, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di alcune specie forestali che non corrispondono ai requisiti soggetti a esigenze ridotte

OJ L 167, 24.6.1981, p. 23–28 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/435/oj

31981D0435

81/435/CEE: Decisione della Commissione, dell' 8 maggio 1981, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di alcune specie forestali che non corrispondono ai requisiti soggetti a esigenze ridotte

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 24/06/1981 pag. 0023


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell ' 8 maggio 1981

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di alcune specie forestali che non corrispondono ai requisiti soggetti a esigenze ridotte

( 81/435/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio , del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ( 1 ) , modificata da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 15 , paragrafo 1 ,

viste le domande presentate da alcuni Stati membri ,

considerando che la produzione dei materiali di moltiplicazione delle specie di cui all ' allegato è attualmente deficitaria in tutti gli Stati membri e non permette dunque di sopperire all ' approvvigionamento in materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti della direttiva 66/404/CEE ;

considerando che anche i paesi terzi non possono fornire in quantità sufficiente materiali di moltiplicazione di queste specie che presentino le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e siano conformi alle norme della direttive succitata ;

considerando , di conseguenza , che è necessario autorizzare gli Stati membri ad ammettere alla commercializzazione delle specie di cui trattasi , soggetti a esigenze ridotte ;

considerando che per ragioni genetiche , detti materiali di moltiplicazione debbono essere raccolti nei luoghi d ' origine e nell ' area delle specie di cui trattasi ; che , per assicurare l ' identità di detti materiali , è necessario che siano fornite le migliori garanzie possibili ;

considerando che è necessario , inoltre , autorizzare ogni Stato membro ad ammettere alla commercializzazione sul proprio territorio le sementi soggette ad esigenze ridotte , nonchù le piantine da esse ottenute la cui commercializzazione sia stata ammessa negli Stati membri in virtù della presente decisione ; che questa misura è tale da permettere gli scambi intracomunitari dei materiali di moltiplicazione di cui trattasi e a meglio soddisfare i fabbisogni degli Stati membri interessati ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli , orticoli e forestali ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1 . Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio sementi soggette ad esigenze ridotte conformemente all ' allegato , a condizione che sia fornita la prova prevista dall ' articolo 2 per quanto riguarda il luogo di provenienza e l ' altitudine in cui le sementi sono state raccolte .

2 . Gli Stati membri sono inoltre autorizzati ad ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio sementi che sono state ammesse alla commercializzazione negli altri Stati membri ai sensi della presente decisione .

3 . Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio anche le piantine ottenute dalle sementi suddette .

Articolo 2

1 . La prova prevista dall ' articolo 1 , paragrafo 1 , si considera addotta se si tratta di sementi della categoria « matùriels de reproduction identifiùs » del « Système OCDE pour le contrôle des matùriels forestiers de reproduction destinùs au commerce international » .

2 . Se nel luogo di provenienza non si applica il sistema OCDE di cui al paragrafo 1 , sono ammesse altre pezze giustificative ufficiali .

3 . Qualora per la specie Pinus strobus non possono essere presentate pezze giustificative ufficiali , gli Stati membri possono accettare altri documenti non ufficiali .

Articolo 3

Le autorizzazioni previste dall ' articolo 1 , paragrafo 1 , concernenti la prima commercializzazione nel territorio dei diversi Stati membri , scadono il 28 febbraio 1982 . Le autorizzazioni previste dall ' articolo 1 , paragrafo 1 , e non concernenti la prima commercializzazione , come pure quelle previste dall ' articolo 1 , paragrafo 2 , scadono il 31 dicembre 1984 .

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione , anteriormente al 1° aprile 1982 , le quantità di sementi sottoposte ad esigenze ridotte che sono state ammesse alla prima commercializzazione nel proprio territorio ai sensi della presente decisione . La Commissione ne informa gli altri Stati membri .

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , l ' 8 maggio 1981 .

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 , pag . 2326/66 .

ALLEGATO : vedi G.U .

LEGGENDA

Gli Stati membri e gli Stati membri di provenienza sono elencati nell ' ordine delle sigle che designano gli Stati membri secondo il codice internazionale utilizzato per gli autoveicoli .

1 . Stati membri

B - Regno del Belgio

D - Repubblica federale di Germania

DK - Regno di Danimarca

F - Repubblica francese

GB - Regno Unito

GR - Grecia

I - Italia

IRL - Irlanda

L - Granducato del Lussemburgo

NL - Regno dei Paesi Bassi

2 . Stati di provenienza

BG - Bulgaria

CDN - Canada

CH - Svizzera

CS - Cecoslovacchia

DDR - Repubblica democratica tedesca

H - Ungheria

J - Giappone

N - Norvegia

PL - Polonia

PL ( Ca ) - Polonia ( Carpazi )

R - Romania

SU ( Li ) - Unione Sovietica ( Lituania )

SU - Unione Sovietica

USA - Stati Uniti d ' America

YU - Iugoslavia

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