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Document 31980Y0609(03)

Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste dall' articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità

OJ C 139, 9.6.1980, p. 1–22 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 189 - 210
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 189 - 210

31980Y0609(03)

Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste dall' articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. C 139 del 09/06/1980 pag. 0001 - 0022
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0189
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0189


CONSIGLIO Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1401/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1)

A. REGNO DEL BELGIO

I. Legislazione e regimi previsti all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento 1. a) La legislazione relativa all'assicurazione malattia-invalidità dei lavoratori subordinati;

b) per quanto concerne gli agenti statutari e i titolari di pensione di vecchiaia o i superstiti della società nazionale delle ferrovie belghe e i loro familiari : il regime speciale delle opere sociali della Società nazionale delle ferrovie belghe (settore prestazioni sanitarie) istituito dall'articolo 13 della legge del 23 luglio 1926 nonché l'allegata regolamentazione.

2. La legislazione relativa alla pensione d'invalidità degli operai minatori e assimilati.

3. Prestazioni di vecchiaia e ai superstiti: a) le legislazioni relative alle pensioni di vecchiaia e ai superstiti acquisite in funzione di un'occupazione in qualità di lavoratore subordinato;

b) i regimi di pensioni degli operai, degli impiegati, degli operai minatori, dei marittimi della marina mercantile e degli altri lavoratori subordinati.

4. Prestazioni per infortunio sul lavoro e per malattia professionale: a) la legislazione relativa agli infortuni sul lavoro;

b) la legislazione relativa alle malattie professionali.

5. La legislazione relativa all'assicurazione disoccupazione.

6. La legislazione relativa agli assegni familiari per i lavoratori subordinati.

II. Prestazioni minime di cui all'articolo 50 del regolamento

Pensioni d'invalidità degli operai minatori. (1) GU n. L 149 del 3.7.1971, pag. 2.

III. Prestazioni di cui all'articolo 77 e 78 del regolamento 1. Prestazioni di cui all'articolo 77 : gli assegni familiari previsti dalle leggi coordinate relative agli assegni familiari per lavoratori subordinati.

2. Prestazioni di cui all'articolo 78 : gli assegni familiari previsti dalle leggi coordinate relative agli assegni familiari per lavoratori subordinati.

B. REGNO DI DANIMARCA

I. Legislazioni e regimi previsti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento 1. DANIMARCA, AD ECCEZIONE DELLA GROENLANDIA a) Prestazioni di malattia e di maternità: - legge n. 311 del 9 giugno 1971 sul servizio pubblico di sanità (lov om offentlig sygesikring), vedi testo unico n. 94, del 9 marzo 1976, con successive modificazioni,

- legge n. 262 del 7 giugno 1972 relativa alle indennità giornaliere per malattia e parto (lov om dagpenge ved sygdom eller fodsel), con successive modificazioni, vedi testo unico n. 66 del 21 febbraio 1978,

- legge n. 324 del 19 giugno 1974 sul servizio ospedaliero (lov om sygehusvaesenet), con successive modificazioni,

- legge n. 282 del 7 giugno 1972 concernente l'igiene della gravidanza e l'aiuto in caso di nascita (lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp), vedi testo unico n. 431, del 3 settembre 1975, con successive modificazioni.

b) Prestazioni d'invalidità, comprese le prestazioni dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno: - legge n. 219 del 4 giugno 1965 relativa alle pensioni di invalidità (lov om invalidepension), con successive modificazioni, vedi testo unico n. 677 del 15 dicembre 1978,

- legge n. 333 del 19 giugno 1974 sull'assistenza sociale (lov om social bistand), con successive modificazioni, relativamente alle prestazioni dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno, contemplate dagli articoli 42, 58 e 59.

c) Prestazioni di vecchiaia: - legge n. 218 del 4 giugno 1965 relativa alle pensioni di vecchiaia (lov om folkepension), con successive modificazioni vedi testo unico n. 676 del 15 dicembre 1978,

- legge n. 46 del 7 marzo 1964 sulle pensioni complementari per i lavoratori subordinati (lov om arbejdsmarkedets tillaegspension), con successive modificazioni, vedi testo unico n. 203 del 3 maggio 1978.

d) Prestazioni ai superstiti: - legge n. 70 del 13 marzo 1959 relativa alla pensione e all'aiuto per le vedove e altri (lov om pension og hjaelp til enker m.fl.), con successive modificazioni, vedi testo unico n. 678, del 15 dicembre 1978, della legge relativa alla pensione per le vedove e altri.

e) Prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali: - legge n. 79 dell'8 marzo 1978 relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (lov om arbejdsskadeforsikring).

f) Assegni in caso di morte: - legge n. 311 del 9 giugno 1971 sul servizio pubblico di sanità (lov om offentlig sygesikring), vedi testo unico n. 94, del 9 marzo 1976, con successive modificazioni.

g) Prestazioni di disoccupazione: - legge n. 114 del 24 marzo 1970 relativa al collocamento e all'assicurazione per disoccupazione, ecc. (lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v.), con successive modificazioni, vedi testo unico n. 308 del 29 giugno 1979.

h) Prestazioni familiari: - legge n. 236 del 3 giugno 1967 relativa agli assegni familiari e altre prestazioni familiari (lov om børnetilskud og andre familieydelser), con successive modificazioni, vedi testo unico n. 609 del 19 novembre 1978.

2. GROENLANDIA a) Prestazioni di malattia e maternità: - testo unico n. 597 del 5 dicembre 1974 relativo all'assistenza medici, ecc., in Groenlandia, compresi i casi di trasferimento e soggiorno in Danimarca o alle Færøer (bekendtgørelse om sygchjaelp m.v. i Grønland samt ved tilflytning til og under midlertidigt ophold i Danmark og på Færøerne), con successive modificazioni,

- testo unico n. 42, del 1o febbraio 1978, relativo alla pubblica prestazione di cure dentistiche in Groenlandia, compresi i casi di trasferimento e soggiorno in Danimarca o alle Færøer (bekendtgørelse om offentlig tandpleje i Grønland samt ved tilflytning til og under midlertidigt ophold i Danmark og på Færøerne), con successive modificazioni.

b) Prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno: - regolamentazione del consiglio regionale, del 19 febbraio 1975, relativa al concorso pubblico per prestazioni offerte in caso d'invalidità (landsrådsvedtaegt om hjaelp fra det offentlige vedrørende ydelser ved invaliditet).

c) Prestazioni di vecchiaia: - regolamentazione del consiglio regionale, del 25 marzo 1975, relativa alle pensioni di vecchiaia in Groenlandia (landsrådsvedtaegt om aldersrente i Gronland), con successive modificazioni.

e) Prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali: - regolamento n. 558, del 28 dicembre 1979, per la Groenlandia relativo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (anordning far Grønland om arbejdsskadeforsikring).

f) Assegni in caso di morte: - regolamento n. 558, del 28 dicembre 1979, per la Groenlandia relativo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (anordning for Grønland om arbejdsskadeforsikring).

h) Prestazioni familiari: - regolamentazione del consiglio regionale, del 6 gennaio 1975, relativa agli assegni familiari in Groenlandia (landsrådsvedtaegt om børnetilskud i Grønland), con successive modifiche.

II. Prestazioni minime di cui all'articolo 50 del regolamento 1. DANIMARCA, AD ECCEZIONE DELLA GROENLANDIA

Nulla.

2. GROENLANDIA

Nulla.

III. Prestazioni di cui all'articolo 77 del regolamento 1. DANIMARCA, AD ECCEZIONE DELLA GROENLANDIA - legge n. 236, del 3 giugno 1967, relativa agli assegni familiari e ad altre prestazioni familiari (lov om børnetilskud og andre familieydelser), con successive modificazioni, vedi testo unico n. 609 del 29 novembre 1978.

2. GROENLANDIA - regolamentazione del consiglio regionale, del 6 gennaio 1975, relativa agli assegni familiari in Groenlandia (landsrådsvedtaegt om børnetilskud i Grønland), con successive modificazioni.

IV. Prestazioni di cui all'articolo 78 del regolamento 1. DANIMARCA, AD ECCEZIONE DELLA GROENLANDIA - legge n. 236, del 3 giugno 1967, relativa agli assegni familiari e ad altre prestazioni familiari (lov om børnetilskud og andre familieydelser), con successive modificazioni, vedi testo unico n. 609 del 29 novembre 1978.

2. GROENLANDIA - regolamentazione del consiglio regionale, del 6 gennaio 1975, relativa agli assegni familiari in Groenlandia (landsrådsvedtaegt om børnetilskud i Grønland), con successive modificazioni.

C. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

I. Disposizioni legislative e regimi che rientrano nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 1. Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'assicurazione malattia legale - assicurazione per malattia, maternità e decesso (assegni in caso di morte): - legge in materia di assicurazione sociale (Reichsversicherungsordnung) (soprattutto libro secondo), del 19 luglio 1911, con modifiche e integrazioni nella redazione vigente;

- legge sull'assicurazione malattie degli agricoltori (Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte) del 10 agosto 1972,

2. Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle seguenti assicurazioni legali: a) assicurazione pensione degli operai: - legge in materia di assicurazione sociale (Reichsversicherungsordnung) (soprattutto libro quarto), del 19 luglio 1911, con modifiche e integrazioni nella redazione vigente;

- legge sull'assicurazione degli artigiani (Handwerkerversicherungsgesetz) dell'8 settembre 1960 nella redazione del 15 settembre 1969;

b) assicurazione pensione degli impiegati: - legge sull'assicurazione degli impiegati (Angestelltenversicherungsgesetz), del 20 dicembre 1911, con modifiche e integrazioni nella redazione vigente;

c) assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere: - legge sui lavoratori delle miniere, del 23 giugno 1923, con modifiche ed integrazioni nella redazione vigente;

- regolamento sui lavori in miniera (Hauerarbeiten-Verordnung) del 4 marzo 1958;

- regolamento sui lavori equiparati ai favori permanenti sotterranei per l'assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere (regolamento di equiparazione) [Verordnung über die den ständigen Arbeiten unter Tage gleichgestellten Arbeiten in der knappschaftlichen Rentenversicherung (Gleichstellungs-Verordnung)] del 4 maggio 1968;

d) assicurazione pensione per lavoratori dell'industria siderurgica nella Saar: - legge sull'assicurazione complementare dei lavoratori dell'industria siderurgica (Hüttenknappschaftliches Zusatzversicherungs-Gesetz) del 22 dicembre 1971.

3. Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'assicurazione legale contro gli infortuni - infortuni sul lavoro e malattie professionali: - legge in materia di assicurazione sociale (Reichsversicherungsordnung) (soprattutto libro terzo), del 19 luglio 1911, con modifiche e integrazioni nella redazione vigente;

- settimo regolamento sulle malattie professionali (Siebente Berufskrankheiten-Verordnung) del 20 giugno 1968.

4. Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'assicurazione di disoccupazione: - legge per la promozione del lavoro (Arbeitsförderungsgesetz), del 25 giugno 1969, con modifiche ed integrazioni nella redazione vigente.

5. Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla concessione di assegni familiari (assegni per figli a carico dei lavoratori): - legge sugli assegni per figli (Bundeskindergeldgesetz), del 14 aprile 1964, con modifiche e integrazioni nella redazione vigente.

II. Regimi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, relativi agli obblighi dei datori di lavoro concernenti le prestazioni 1. Assistenza medica a carico dell'armatore in caso di malattia di membri dell'equipaggio a bordo o all'estero: - legge per i marittimi (Seemansgesetz), del 26 luglio 1957, nella redazione vigente.

2. Prestazioni di malattia di parie del datore di lavoro in caso di malattia all'estero dell'assicurato: - paragrafo 221 della legge in materia di assicurazione sociale (Reichsversicherungsordnung).

III. Prestazioni minime di cui all'articolo 50 del regolamento

Nulla.

IV. Prestazioni di cui agli articoli 77 e 78 del regolamento 1. Prestazioni ai sensi dell'articolo 77 del regolamento: a) Maggiorazioni o supplementi per i figli:

di titolari di pensioni o rendite per inabilità professionale (Berufsunfähigkeit),

di titolari di pensioni o rendite per inabilità ad esercitare un'attività retributiva (Erwerbsunfähigkeit)

e di titolari di pensioni di vecchiaia: - legge in materia di assicurazione sociale (Reichsversicherungsordnung), del 19 luglio 1911, con modifiche e integrazioni nella redazione vigente;

- legge sull'assicurazione degli impiegati (Angestelltenversicherungsgesetz), del 20 dicembre 1911, con modifiche e integrazioni nella redazione vigente;

- legge sui lavoratori delle miniere (Reichsknappschaftsgesetz), del 13 giugno 1923, con modifiche e integrazioni nella redazione vigente.

b) Assegni per figli, compresi gli importi compensativi per gli assegni per figli, ai figli di titolari di pensioni o rendite: - legge sugli assegni per figli (Bundeskindergeldgesetz), del 14 aprile 1964, con modifiche e integrazioni nella redazione vigente.

2. Prestazioni ai sensi dell'articolo 78 del regolamento: a) Pensioni o rendite per orfani delle assicurazioni pensione legali: - legge in materia di assicurazione sociale (Reichsversicherungsordnung), del 19 luglio 1911, con modifiche e integrazioni nella redazione vigente;

- legge sull'assicurazione degli impiegati (Angestelltenversicherungsgesetz), del 20 dicembre 1911, con modifiche e integrazioni nella redazione vigente;

- legge sui lavoratori delle miniere (Reichsknappschaftsgesetz), del 23 giugno 1923, con modifiche e integrazioni nella redazione vigente.

b) Assegni per figli agli orfani: - legge sugli assegni per figli (Bundeskindergeldgesetz), del 14 aprile 1964, con modifiche e integrazioni nella redazione vigente.

Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative succitate erano in vigore alla data del 1o ottobre 1971, ad eccezione della normativa di cui al punto IV, paragrafo 1, lettera b), riguardante gli assegni per figli e gli importi compensativi per assegni per figli, che è entrati in vigore il 1o gennaio 1979.

D. REPUBBLICA FRANCESE

A. A NORMA DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO

I. Regime generale dei lavoratori subordinati o assimilati delle professioni non agricole

Legislazioni applicabili nella Francia metropolitana concernenti: a) l'organizzazione generale della sicurezza sociale [libro I del codice della sicurezza sociale (code de sécurité sociale)],

il contenzioso della sicurezza sociale (libro II del codice, della sicurezza sociale);

b) le disposizioni generali che stabiliscono il regime delle assicurazioni sociali : assicurazione malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, decesso (libro III del codice della sicurezza sociale);

c) gli assegni ai lavoratori anziani subordinati e gli assegni alle madri di famiglia (libro VII del codice della sicurezza sociale);

d) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: I. leggi del 9 aprile 1898, del 3 aprile 1942 e del 2 settembre 1954 e l'insieme delle leggi che accordano assegni o maggiorazioni alle vittime d'infortuni sul lavoro sopravvenuti o di malattie professionali costatate fino al 31 dicembre 1946,

II. legislazione sulla prevenzione e la riparazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali: - libro IV del codice della sicurezza sociale (applicabile agli infortuni sopravvenuti a decorrere dal 1o gennaio 1947),

- decreto n. 46-2959, del 31 dicembre 1946, modificato, relativo all'applicazione delle disposizioni del libro IV del codice della sicurezza sociale, ivi comprese le tabelle delle malattie professionali;

e) prestazioni familiari, esclusi gli assegni di cui all'allegato I (libro V del codice della sicurezza sociale);

f) legislazione dell'assicurazione volontaria: - assicurazione malattia-maternità del regime generale (ordinanza n. 67-709 del 21 agosto 1967).

II. Regime applicabile ai lavoratori subordinati ed assimilati delle professioni agricole a) La legislazione relativa all'organizzazione della mutualità sociale agricola, per quanto riguarda i lavoratori subordinati ed assimilati [codice rurale (code rural) - libro VII - titolo II - articoli da 1001 a 1023],

il contenzioso (codice rurale - libro VII - titolo II - capitolo V);

b) la legislazione relativa alle assicurazioni sociali agricole : assicurazioni malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, decesso (codice rurale - libro VII - titolo II - capitolo II);

c) le disposizioni speciali riguardanti i dipartimenti del Haut-Rhin, del Bas-Rhin e della Moselle (codice rurale - libro VII - titolo V);

d) gli assegni ai lavoratori anziani subordinati e gli assegni allo madri di famiglia;

e) la legislazione concernente li riparazione degli infortuni sul lavoro, dei rischi agricoli e delle malattie professionali in agricoltura e la legislazione sulla maggiorazione delle rendite (codice rurale - libro VII - titolo III - capitoli I e II);

f) la legislazione relativa alle prestazioni familiari, esclusi gli assegni di cui all'allegato I (codice rurale - libro VII - titolo II - capitolo III);

g) la legislazione sull'assicurazione volontaria malattia-maternità (ordinanza n. 67-709 del 21 agosto 1967).

III. Regimi speciali a) I regimi speciali definiti all'articolo L 3 del codice della sicurezza sociale (code de la sécurité sociale) ed all'articolo 61 del decreto n. 46-1378 dell'8 giugno 1946; 1. amministrazioni, servizi, istituti, stabilimenti pubblici dello Stato,

2. dipartimenti e comuni,

3. stabilimenti pubbici dipartimentali e comunali che non hanno carattere industriale o commerciale,

(i funzionari ed agenti del quadro permanente delle collettività menzionate ai punti 1, 2 e 3 sono inclusi nella dichiarazione soltanto qualora siano soggetti ad una legislazione di sicurezza sociale).

4. imprese minerarie ed imprese assimilate,

5. società nazionale delle ferrovie francesi,

6. ferrovie secondarie e linee tramviarie, e Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.),

7. industrie dell'elettricità e del gas,

8. industrie generali delle acque,

9. Banca di Francia,

10. Comédie française,

11. Opera et opera comique,

12. commessi e altri impiccati di notai.

b) Regime di sicurezza sociale dei marittimi trincasi nel settore del commercio, della pesca e del diporto, gestito dall'Ente nazionale degli invalidi della marini (Etablissement National des Invalides de la Marine).

Le legislazioni sono quelle relative ai settori di sicurezza sociale concernente: - le prestazioni di malattia e di maternità,

- le prestazioni di invalidità, comprese quelle dirette a migliorare o conservare la capacità di lavoro,

- le prestazioni di vecchiaia,

- le prestazioni per infortunio sul lavoro,

- le prestazioni ai superstiti (invalidità, vecchiaia e infortuni sul lavoro),

- gli assegni in caso di morte,

- le prestazioni familiari del regime generale della sicurezza sociale.

IV. Prestazioni di disoccupazione a) Regime di aiuto pubblico risultante dalle disposizioni della ordinanza n. 67-580, del 13 luglio 1967, e del decreto del 25 settembre 1967, modificato;

b) regime di assicurazione di disoccupazione istituito dalla convenzione collettiva nazionale, del 31 dicembre 1958, approvata in applicazione dell'ordinanza n. 59-129, del 7 gennaio 1959, ed estesa mediante l'ordinanza n. 67-580 del 13 luglio 1967;

c) per quanto concerne i lavoratori subordinati e assimilati delle professioni agricole: i) l'assegno di aiuto pubblico,

ii) l'assicurazione di disoccupazione complementare concernente soltanto i lavoratori subordinati degli organismi professionali agricoli (ordinanza n. 67-580 del 13 luglio 1967).

V. Legislazione applicabile nei dipartimenti d'oltremare

[codice di sicurezza sociale (code de la sécurité sociale) - libro XI]

Le disposizioni del libro XI del codice di sicurezza sociale sono applicabili nei dipartimenti della Guadalupa, della Guiana francese, della Martinica e della Riunione a tutti i beneficiari della legislazione generale della sicurezza sociale, compresi i membri delle professioni agricole: - organizzazione e redditi (titolo I)

- contenzioso (titolo II)

- assicurazioni sociali (titolo III)

- infortuni sul lavoro (titolo IV)

- prestazioni familiari (titolo V)

- regimi vari (titolo VI)

- assegni ai lavoratori anziani subordinati (titolo VII).

B. A NORMA DELL'ARTICOLO 50 DEL REGOLAMENTO (PRESTAZIONI MINIME DI INVALIDITÀ, DI VECCHIAIA E AI SUPERSTITI)

1. Regime generale - Pensioni di vecchiaia del regime generale portate a 65 anni (o al momento della liquidazione) all'importo del beneficio minimo indipendentemente da condizioni di redditi.

Tale minimo è applicabile anche: - in caso di riconosciuta incapacità al lavoro tra 60 e 65 anni,

- ai titolari della tessera di deportato o di internato;

- rendite di vecchiaia del regime generale portate a 65 anni (o al momento della liquidazione) all'importo del beneficio minimo in dipendenza da condizioni di redditi;

- pensioni di reversibilità portate al minimo al momento della liquidazione indipendentemente da condizioni di redditi,

2. Regime agricolo

Taluni benefici di vecchiaia e di invalidità non possono essere inferiori ad una somma minima fissata mediante decreto: - pensioni di vecchiaia

- rendite di vecchiaia

- pensioni di reversibilità.

3. Regime speciale di sicurezza sociale dei marittimi

Le prestazioni minime di cui all'articolo 50 del regolamento, corrisposte dal regime speciale di sicurezza sociale dei marittimi, sono quelle previste per il regime generale della sicurezza sociale.

C. A NORMA DEGLI ARTICOLI 77 E 78 DEL REGOLAMENTO (PRESTAZIONI PER FIGLI A CARICO DI TITOLARI DI PENSIONI E PER ORFANI)

I. Articolo 77 - Titolari di pensioni o di rendite 1. Regime generale

I titolari di pensioni o di rendite beneficiano degli assegni familiari indicati all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

2. Regime agricolo

I titolari di pensioni o di rendite di vecchiaia, di invalidità e di infortuni sul lavoro e di malattie professionali beneficiano degli assegni familiari indicati all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

3. Regime minerario a) Assegni familiari,

b) assegni per figli a carico ai pensionati (articolo 171 del decreto del 17 novembre 1946).

4. Regime dei marittimi

Assegni familiari indiciti all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

II. Articolo 78 - Orfani 1. Regime generale a) Assegni familiari,

b) assegni di orfano (codice della sicurezza sociale (code de la sécurité sociale) libro V - titolo II - capitolo V.2).

2. Regime agricolo a) Assegni familiari,

b) assegni di orfano.

3. Regime minerario

Assegno di pensione di orfano (articolo 164 del decreto del 27 novembre 1946).

4. Regime dei marittimi

Pensioni temporanee di orfani del 10 % sulla Cassa pensione dei marittimi (Caisse de retraites des marins).

5. Disposizioni particolari ai dipartimenti d'oltremere

(Codice della sicurezza sociale - libro V - titolo II - capitolo V.2 - articolo L 543 - 9).

E. IRLANDA

1. Legislazioni e regimi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento a) Prestazioni di malattia e di maternità:

le disposizioni delle leggi di previdenza sociale 1952-1972 (Social Welfare Acts 1952 to 1972) e dei regolamenti adottati in applicazione di tali leggi, per quinto riguarda le prestazioni di inabilità, di maternità e di trattamento;

le disposizioni delle leggi sulla sanità 1947-1970 (Health Acts 1947 to 1970) e dei regolamenti adottati in applicazione di tali leggi.

b) Prestazioni di invalidità:

le disposizioni delle leggi di previdenza sociale 1952-1972 e dei regolamenti adottati in applicazione di tali leggi, per quanto riguarda le pensioni o rendite d'invalidità.

c) Prestazioni di vecchiaia:

le disposizioni delle leggi di previdenza sociale 1952-1972 e dei regolamenti adottati in applicazione di tali leggi, per quanto riguardi le pensioni o rendite di vecchiaia (contributorie) e le pensioni o rendite di collocamento a riposo.

d) Prestazioni ai superstiti:

le disposizioni delle leggi di previdenza sociale 1952-1972 e dei regolamenti adottati in applicazione di tali leggi, per quanto riguarda le pensioni o rendite di vedova (contributorie) e gli assegni di orfani (contributori).

e) Prestazioni di infortunio sul lavoro e malattie professionali:

le disposizioni delle leggi di previdenza sociale 1952-1972 e dei regolamenti adottati in applicazione di tali leggi, per quinto riguarda le prestazioni di infortunio sul lavoro;

le disposizioni delle leggi sulla sanità 1947-1970 e dei regolamenti adottati in applicazione di tali leggi.

f) Assegni di morte:

le disposizioni delle leggi di previdenza sociale 1952-1972 e dei regolamenti adottati in applicazione di tali leggi, per quanto riguardi gli assegni di morte.

g) Prestazioni di disoccupazione:

le disposizioni delle leggi di previdenza sociale 1952-1972 e dei regolamenti adottati in applicazione di tali leggi, per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione.

h) Prestazioni familiari:

le disposizioni delle leggi di previdenza sociale (assegni per figli) 1944-1970 - Social Welfare (Children's Allowances) Acts 1944-1970 - e dei regolamenti adottati in applicazione di tali leggi.

Il regolamento si applica alle suddette legislazioni a decorrere dal 1o aprile 1973.

2. Prestazioni minime di cui all'articolo 50 da regolamento

Nulla.

3. Prestazioni di cui all'articolo 77 del regolamento

Gli assegni per figli previsti nelle leggi di providenza sociale (assegni per figli) 1944-1970 corrisposti a coloro che beneficiano di pensioni o rendite di collocamento a riposo, di vecchiaia (contributorie), di invalidità, di inabilità, o di pensioni o rendite a titolo di assegni di morte, previste nelle leggi di previdenza sociale 1952-1972, nonché i supplementi di pensioni o rendite di collocamento i riposo, di vecchiaia (contributorie) e di invalidità per figli che ne abbiano diritto in base alle leggi di previdenza sociale 1952-1972.

4. Prestazioni di cui all'articolo 78 del regolamento

Gli assegni per figli previsti nelle leggi di previdenza sociale (assegni per figli) 1944-1970 corrisposti per orfani o per figli che abbiano diritto ai supplementi di pensioni o di rendite di vedova (contributorie) in base alle leggi di previdenza sociale 1952-1972, nonché gli assegni di orfani (contributori) e supplementi di pensioni o rendite di vedova (contributorie) corrisposti per figli che ne abbiano diritto in base alle leggi menzionate per ultimo.

F. REPUBBLICA ITALIANA

I. Legislazioni e regimi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento 1. Prestazioni di malattia e di maternità [articolo 4, paragrafi 1, lettera a)] i) Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori subordinati (malattia, maternità, morte).

ii) Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti i regimi speciali per alcune categorie di lavoratori subordinati (malattia, maternità, morte) ivi compreso il regime istituito per i dipendenti degli enti di diritto pubblico gestito dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti degli enti di diritto pubblico (ENPDEDP).

iii) Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'assicurazione contro la tubercolosi dei lavoratori subordinati.

iv) Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'assicurazione contro le malattie delle particolari categorie di lavoratori autonomi cui è stata estesa l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori subordinati (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani, piccoli commercianti, pescatori della piccola pesca).

2. prestazioni d'invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti [articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d)] i) Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori subordinati.

ii) Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti i regimi speciali per alcune categorie di lavoratori subordinati.

iii) Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'estensione ai lavoratori autonomi di cui al punto I 1 iv) dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori subordinati.

3. Prestazioni di infortunio sul lavoro e malattie professionali [articolo 4, paragrafo 1, lettera e)]

Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (comprende i marittimi ed alcune categorie di lavoratori autonomi).

4. Prestazioni di disoccupazione

Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'assicurazione contro la disoccupazione.

5. Assegni familiari

Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative agli assegni familiari da corrispondere ai lavoratori subordinati e a talune categorie di lavoratori autonomi.

II. Prestazioni minime di cui all'articolo 50 del regolamento

Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti le pensioni minime per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, previste per i lavoratori subordinati iscritti ai regimi generali e speciali nonché quelle previste per i lavoratori autonomi di cui al punto I 2 iii).

III. Prestazioni di cui all'articolo 77 del regolamento

I supplementi per i figli previsti dalle disposizioni legislative menzionate sub «prestazioni d'invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti», per quanto concerne la pensione d'invalidità o la pensione di vecchiaia.

IV. Prestazioni di cui all'articolo 78 del regolamento

Le pensioni ed i supplementi per orfani previsti dalle disposizioni legislative menzionate sub «prestazioni d'invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti».

G. GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO

1. Legislazioni e regimi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento a) Prestazioni di malattia e di maternità: I. Regime degli operai:

Libri I e IV del codice delle assicurazioni sociali (code des assurances sociales).

II. Regimi dei funzionari e degli impiegati: - legge relativa all'assicurazione-malattia dei funzionari ed impiegati (loi concernant l'assurance-maladie des fonctionnaires et employés) del 19 agosto 1951 (modificata);

- articolo 9 della legge relativa all'ammissione dei lavoratori di concetto autonomi alla cassa pensione degli impiegati privati (loi concernant l'admission des travailleurs intellectuels independants à la caisse de pension des employés privés) del 23 marzo 1964.

b) Prestazioni d'invalidità: I. Regime degli operai:

Libri III e IV del codice delle assicurazioni sociali.

II. Regime degli impiegati privati: - legge relativa alla riforma dell'assicurazione pensione degli impiegati privati (loi ayant pour objet la réforme de l'assurance-pension des employés privés) del 29 agosto 1951 (modificati);

- legge relativa all'ammissione dei lavoratori di concetto autonomi alla cassa pensione degli impiegati privati, del 23 marzo 1964.

III. Regimi degli operai e degli impiegati privati:

legge relativa al coordinamento dei regimi di pensione (loi ayant pour objet la coordination des régimes de pension) del 16 dicembre 1963 (modificati).

c) Prestazioni di vecchiaia: I. Regime degli operai:

Libri III e IV del codice delle assicurazioni sociali.

II. Regime degli impiegati privati: - legge relativa alla riforma dell'assicurazione pensione degli impiegati privati, del 29 agosto 1951 (modificata);

- legge relativa all'ammissione dei lavoratori di concetto autonomi alla cassa pensione degli impiegati privati, del 23 maggio 1964.

III. Regimi degli operai e degli impiegati privati:

legge relativa al coordinamento dei regimi di pensione, del 16 dicembre 1963 (modificata).

d) Prestazioni ai superstiti: I. Regime degli operai:

Libri III e IV del codice delle assicurazioni sociali.

II. Regime degli impiegati privati: - legge relativa alla riforma dell'assicurazione pensione degli impiegati privati, del 29 agosto 1951 (modificata);

- legge relativa all'immissione dei lavoratori di concetto autonomi alla cassa pensione degli impiegati privati, del 23 maggio 1964.

III. Regimi degli operai e degli impiegati privati:

legge relativa al coordinamento dei regimi di pensione, del 16 dicembre 1963 (modificata).

c) Prestazioni di disoccupazione:

legge modificata del 30 giugno 1976 concernente: 1. la creazione di un fondo di disoccupazione;

2. la regolamentazione della concessione delle indennità di disoccupazione totale.

f) Prestazioni familiari:

legge relativa alle prestazioni familiari (loi concernant les prestations familiales) del 29 aprile 1964 (modificata), ad eccezione delle disposizioni concernenti gli assegni in caso di nascita.

2. Prestazioni minime di cui all'articolo 50 del regolamento

La pensione minima prevista nelle leggi menzionate sub «prestazioni d'invalidità» e «prestazioni di vecchiaia».

3. Prestazioni di cui all'articolo 77 del regolamento - I supplementi per i figli prevista nelle leggi menzionate sub «prestazioni d'invalidità» e «prestazioni di vecchiaia»;

- gli assegni familiari previsti nella legge menzionata sub «prestazioni familiari».

4. Prestazioni di cui all'articolo 78 del regolamento - Le pensioni per orfani ed i supplementi per i figli previsti nelle leggi menzionate sub «prestazioni ai superstiti»;

- gli assegni familiari previsti nella legge menzionata sub «prestazioni familiari».

H. REGNO DEI PAESI BASSI

1. Legislazioni e regimi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 a) Prestazioni di malattia e di maternità: - legge del 5 giugno 1913 (Staatsblad 204) che disciplina l'assicurazione malattia dei lavoratori (Ziektewet), con le successive modifiche;

- legge del 15 ottobre 1964 (Staatsblad 392) che disciplina l'assicurazione cassamalattia (Ziekenfondswet);

- legge del 14 dicembre 1967 (Staatsblad 655) relativa ad un'assicurazione generale per spese speciali di malattia (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten);

- legge del 7 giugno 1972 (Staatsblad 313) sulle misure previste a favore dei militari chiamati alle armi e delle persone ad essi assimilate contro le conseguenze pecuniarie dell'incapacità di lavoro (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen).

b) Prestazioni d'invalidità: - legge del 18 febbraio 1966 (Staatsblad 84) sull'assicurazione inabilità al lavoro (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering), con le successive modifiche;

- legge del 7 giugno 1972 (Staatsblad 313) sulle misure previste a favore dei militari chiamati alle armi e delle persone ad essi assimilate contro le conseguenze pecuniarie dell'incapacità di lavoro (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen);

- legge dell'11 dicembre 1975 (Staatsblad 674) relativa alla istituzione di un'assicurazione generale inabilità al lavoro (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet).

c) Prestazioni di vecchiaia e ai superstiti: - legge del 31 maggio 1956 (Staatsblad 281) relativa ad una assicurazione generale vecchiaia (Algemene Ouderdomswet), con le successive modifiche;

- legge del 9 aprile 1959 (Staatsblad 139) relativa ad una assicurazione generale a favore di vedove e orfani (Algemene Weduwen- en Wezenwet), con le successive modifiche;

- regolamento pensioni della mutua generale dei minatori delle miniere di carbon fossile del Limburgo (Algemene Mijnwerkersfonds).

d) Prestazioni di disoccupazione: - legge del 9 settembre 1949 (Staatsblad J 423) sull'assicurazione obbligatoria dei lavoratori contro le conseguenze pecuniarie della disoccupazione involontaria (Werkloosheidswert), con le successive modifiche;

- legge del 10 dicembre 1964 (Staatsblad 485) che istituisce una regolamentazione relativa agli assegni pubblici per i lavoratori disoccupati (Wet Werkloosheidsvoorziening), con le successive modifiche.

e) Prestazioni familiari: - legge del 26 aprile 1962 (Staatsblad 160) che istituisce disposizioni legali relative ad un'assicurazione generale per assegni familiari, obbligatoria e comprendente tutta la popolazione (Algemene Kinderbijslagwet), con le successive modifiche.

2. Prestazioni minime di cui all'articolo 50 del regolamento

Nulla.

3. Prestazioni di cui all'articolo 77 del regolamento - Gli assegni familiari previsti nella legge del 26 aprile 1962 (Algemene Kinderbijslagwet).

4. Prestazioni di cui all'articolo 78 del regolamento - Le pensioni per orfani previste nella legge del 9 aprile 1959 (Algemene Weduwenen Wezenwet);

- gli assegni familiari previsti per i titolari di una pensione di reversibilità nella legge del 26 aprile 1962 (Algemene Kinderbijslagwet).

I. REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

I. Legislazioni (1) e regimi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento 1. REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD a) Prestazioni di malattia, d'invalidità, di maternità, di vecchiaia, di disoccupazione ed ai superstiti, assegni in caso di morte, indennità di assistenza e prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie prefessionali, comprese le prestazioni ai superstiti: - legge stilla sicurezza sociale 1975 [Social Security Act 1975], del 20 marzo 1975, (eccetto sezione 37), e relative modifiche;

- legge sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975], del 20 marzo 1975 (eccetto sezione 37), e relative modifiche;

- legge sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali (vecchi casi) 1975 [Industrial Injuries and Diseases (Old cases) Act 1975], del 20 marzo 1975;

- legge sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali (Irlanda del Nord, vecchi casi) 1975 [Industrial Injuries and Diseases (Northern Ireland Old cases) Act 1975], del 20 marzo 1975.

b) Prestazioni in natura (cure sanitarie): - legge sul servizio nazionale di sanità dal 1946 al 1973 [National Health Service Acts 1946 to 1973] e relative modifiche;

- leggi sul servigio nazionale di sanità (Scozia) dal 1947 al 1973 [National Health Service (Scotland) Acts 1947 to 1973] e relative modifiche;

- regolamento relativo alle cure sanitarie ed ai servizi sociali personali (Irlanda del Nord) 1972 [Health and Personal Social Services (Northern Ireland) Order 1972], del 14 agosto 1972.

c) Prestazioni familiari: - legge sulle prestazioni per figli a carico 1975 (Child Benefit Act 1975), del 7 agosto 1975 (eccetto sezione 19), e relative modifiche.

- regolamento sulle prestazioni per figli a carico (Irlanda del Nord) 1975 [Child Benefit (Northern Ireland) Order 1975], del 17 settembre 1955 (eccetto articolo 21), e relative modifiche.

2. GIBILTERRA a) Assegni di maternità, prestazioni di vecchiaia e ai superstiti, assegno di tutela e assegni in caso di morte: - regolamento relativo alle assicurazioni sociali [Social Insurance Ordinance], del 15 luglio 1955, e relative modifiche. (1) Compreso il diritto derivato adottato in applicazione delle leggi e regolamenti figuranti nell'elenco.

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