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Document 31980L1100

    Direttiva 80/1100/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica

    GU L 325 del 1.12.1980, p. 16–16 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrog. impl. da 32004L0041

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/1100/oj

    31980L1100

    Direttiva 80/1100/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica

    Gazzetta ufficiale n. L 325 del 01/12/1980 pag. 0016 - 0016
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0212
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 31 pag. 0241
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0212
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 19 pag. 0240
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 19 pag. 0240


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'11 novembre 1980 che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica

    (80/1100/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che la direttiva 80/215/CEE (4) ha fissato le condizioni di polizia sanitaria cui devono soddisfare i prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari;

    considerando che la presenza della malattia vescicolosa dei suini nella Comunità può costituire una minaccia per il patrimonio suinicolo comunitario; che è quindi opportuno instaurare garanzie atte ad impedire la propagazione della malattia in seguito agli scambi di taluni prodotti a base di carni suine;

    considerando che la persistenza della peste suina classica in talune parti del territorio della Comunità costituisce una minaccia per il patrimonio suinicolo degli Stati membri indenni da tale malattia; che è quindi opportuno, in attesa che la peste suina classica sia stata eliminata dalle regioni in cui è ancora presente, autorizzare detti Stati membri ad adottare misure supplementari per prevenire qualsiasi contaminazione attraverso gli scambi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Con effetto dal 1o novembre 1980, la direttiva 80/215/CEE è modificata come segue:

    a) All'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è inserita all'inizio del punto ii), la frase seguente: «sempreché inoltre il morbo in questione non sia la malattia vescicolosa dei suini».

    b) All'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), i termini «di malattia vescicolosa dei suini» sono inseriti fra le parole «peste suina classica» e «di morbo di Teschen».

    c) L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

    «Articolo 10

    Per quanto riguarda la peste suina, gli Stati membri che hanno utilizzato l'autorizzazione di cui alla direttiva 80/218/CEE e sono ufficialmente indenni da peste suina, non possono opporsi all'introduzione nel loro territorio di prodotti a base di carne che, pur non avendo subito uno dei trattamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, siano stati preparati in totalità o in parte a partire da o con carni fresche di suini che soddisfano ai requisiti dell'articolo 13 bis della direttiva 72/461/CEE o con carni fresche provenienti da suini vaccinati contro la peste suina da più di tre mesi».

    Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o luglio 1981 e ne informano immediatamente la Commissione.

    Fino alla data in cui gli Stati membri potranno conformarvisi e comunque non oltre il 1o luglio 1981, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati a mantenere, all'introduzione nel loro territorio di prodotti a base di carni suine, le loro regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro la peste suina, nell'osservanza delle disposizioni generali del trattato.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. NEY

    (1) GU n. C 130 del 31. 5. 1980, pag. 9.(2) GU n. C 175 del 14. 7. 1980, pag. 79.(3) GU n. C 300 del 18. 11. 1980, pag. 20.(4) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

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