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Document 31980L1100
Council Directive 80/1100/EEC of 11 November 1980 amending Directive 80/215/EEC with regard to swine vesicular disease and classical swine fever
Direttiva 80/1100/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica
Direttiva 80/1100/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica
GU L 325 del 1.12.1980, p. 16–16
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrog. impl. da 32004L0041
Direttiva 80/1100/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica
Gazzetta ufficiale n. L 325 del 01/12/1980 pag. 0016 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0212
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 31 pag. 0241
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0212
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 19 pag. 0240
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 19 pag. 0240
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'11 novembre 1980 che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica (80/1100/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la direttiva 80/215/CEE (4) ha fissato le condizioni di polizia sanitaria cui devono soddisfare i prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari; considerando che la presenza della malattia vescicolosa dei suini nella Comunità può costituire una minaccia per il patrimonio suinicolo comunitario; che è quindi opportuno instaurare garanzie atte ad impedire la propagazione della malattia in seguito agli scambi di taluni prodotti a base di carni suine; considerando che la persistenza della peste suina classica in talune parti del territorio della Comunità costituisce una minaccia per il patrimonio suinicolo degli Stati membri indenni da tale malattia; che è quindi opportuno, in attesa che la peste suina classica sia stata eliminata dalle regioni in cui è ancora presente, autorizzare detti Stati membri ad adottare misure supplementari per prevenire qualsiasi contaminazione attraverso gli scambi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Con effetto dal 1o novembre 1980, la direttiva 80/215/CEE è modificata come segue: a) All'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è inserita all'inizio del punto ii), la frase seguente: «sempreché inoltre il morbo in questione non sia la malattia vescicolosa dei suini». b) All'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), i termini «di malattia vescicolosa dei suini» sono inseriti fra le parole «peste suina classica» e «di morbo di Teschen». c) L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 10 Per quanto riguarda la peste suina, gli Stati membri che hanno utilizzato l'autorizzazione di cui alla direttiva 80/218/CEE e sono ufficialmente indenni da peste suina, non possono opporsi all'introduzione nel loro territorio di prodotti a base di carne che, pur non avendo subito uno dei trattamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, siano stati preparati in totalità o in parte a partire da o con carni fresche di suini che soddisfano ai requisiti dell'articolo 13 bis della direttiva 72/461/CEE o con carni fresche provenienti da suini vaccinati contro la peste suina da più di tre mesi». Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o luglio 1981 e ne informano immediatamente la Commissione. Fino alla data in cui gli Stati membri potranno conformarvisi e comunque non oltre il 1o luglio 1981, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati a mantenere, all'introduzione nel loro territorio di prodotti a base di carni suine, le loro regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro la peste suina, nell'osservanza delle disposizioni generali del trattato. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980. Per il Consiglio Il Presidente C. NEY (1) GU n. C 130 del 31. 5. 1980, pag. 9.(2) GU n. C 175 del 14. 7. 1980, pag. 79.(3) GU n. C 300 del 18. 11. 1980, pag. 20.(4) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.