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Document 31980L0511

Direttiva 80/511/CEE della Commissione, del 2 maggio 1980, che autorizza, in taluni casi, la commercializzazione degli alimenti composti in imballaggi o recipienti non chiusi

GU L 126 del 21.5.1980, p. 14–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; abrogato da 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/511/oj

31980L0511

Direttiva 80/511/CEE della Commissione, del 2 maggio 1980, che autorizza, in taluni casi, la commercializzazione degli alimenti composti in imballaggi o recipienti non chiusi

Gazzetta ufficiale n. L 126 del 21/05/1980 pag. 0014 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0035
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 28 pag. 0171
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0035
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 18 pag. 0019
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 18 pag. 0019


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 1980 che autorizza, in taluni casi, la commercializzazione degli alimenti composti in imballaggi o recipienti non chiusi

(80/511/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma della direttiva 79/373/CEE, gli alimenti composti devono essere commercializzati, in linea di massima, in imballaggi o recipienti chiusi; che, tuttavia, possono essere concesse deroghe a questo principio, a livello comunitario, fatta salva l'osservanza delle disposizioni concernenti l'identificazione e la qualità degli alimenti composti;

considerando che la normative attualmente in vigore in alcuni Stati membri dispensano i commercianti, in determinati casi, dall'obbligo di vendere gli alimenti composti in imballaggi o recipienti chiusi; che, per facilitare l'applicazione della direttiva 79/373/CEE, è pertanto opportuno stabilire a livello comunitario le deroghe che sembrano giustificate da motivi di ordine pratico o economico;

considerando che, per garantire che l'identità e la qualità degli alimenti composti sia assicurata in rapporto alle norme di contrassegno in vigore, è necessario distinguere i casi in cui, in deroga alle norme attuali, gli alimenti composti possono essere commercializzati sfusi o in recipienti non chiusi, dai casi in cui gli alimenti composti possono essere commercializzati sia sfusi che in imballaggi o recipienti non chiusi;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti composti possono essere commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non chiusi, purché si tratti;

a) di consegne tra produttori di alimenti composti;

b) di consegne di produttori di alimenti composti a ditte incaricate del confezionamento;

c) di alimenti composti ottenuti mescolando semi o frutti interi;

d) di blocchi o pietre da leccare;

e) di piccoli quantitativi di alimenti composti, il cui peso non superi i 50 kg, destinati all'utilizzatore finale, sempreché prevengano direttamente da un imballaggio o da un recipiente che prima di essere aperto era conforme al disposto dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 79/373/CEE.

2. Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti composti possono essere commercializzati sfusi o in recipienti non chiusi, mai però in imballaggi non chiusi, se si tratta

a) di alimenti consegnati direttamente dal produttore di alimenti all'utilizzatore finale;

b) di alimenti melassati costituiti al massimo da 3 ingredienti;

c) di alimenti che si presentano sotto forma di pellettati.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1o gennaio 1981 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.

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