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Document 31980L0511
Commission Directive 80/511/EEC of 2 May 1980 authorizing, in certain cases, the marketing of compound feedingstuffs in unsealed packages or containers
Direttiva 80/511/CEE della Commissione, del 2 maggio 1980, che autorizza, in taluni casi, la commercializzazione degli alimenti composti in imballaggi o recipienti non chiusi
Direttiva 80/511/CEE della Commissione, del 2 maggio 1980, che autorizza, in taluni casi, la commercializzazione degli alimenti composti in imballaggi o recipienti non chiusi
GU L 126 del 21.5.1980, p. 14–14
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; abrogato da 32009R0767
Direttiva 80/511/CEE della Commissione, del 2 maggio 1980, che autorizza, in taluni casi, la commercializzazione degli alimenti composti in imballaggi o recipienti non chiusi
Gazzetta ufficiale n. L 126 del 21/05/1980 pag. 0014 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0035
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 28 pag. 0171
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0035
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 18 pag. 0019
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 18 pag. 0019
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 1980 che autorizza, in taluni casi, la commercializzazione degli alimenti composti in imballaggi o recipienti non chiusi (80/511/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (1), in particolare l'articolo 4, considerando che, a norma della direttiva 79/373/CEE, gli alimenti composti devono essere commercializzati, in linea di massima, in imballaggi o recipienti chiusi; che, tuttavia, possono essere concesse deroghe a questo principio, a livello comunitario, fatta salva l'osservanza delle disposizioni concernenti l'identificazione e la qualità degli alimenti composti; considerando che la normative attualmente in vigore in alcuni Stati membri dispensano i commercianti, in determinati casi, dall'obbligo di vendere gli alimenti composti in imballaggi o recipienti chiusi; che, per facilitare l'applicazione della direttiva 79/373/CEE, è pertanto opportuno stabilire a livello comunitario le deroghe che sembrano giustificate da motivi di ordine pratico o economico; considerando che, per garantire che l'identità e la qualità degli alimenti composti sia assicurata in rapporto alle norme di contrassegno in vigore, è necessario distinguere i casi in cui, in deroga alle norme attuali, gli alimenti composti possono essere commercializzati sfusi o in recipienti non chiusi, dai casi in cui gli alimenti composti possono essere commercializzati sia sfusi che in imballaggi o recipienti non chiusi; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti composti possono essere commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non chiusi, purché si tratti; a) di consegne tra produttori di alimenti composti; b) di consegne di produttori di alimenti composti a ditte incaricate del confezionamento; c) di alimenti composti ottenuti mescolando semi o frutti interi; d) di blocchi o pietre da leccare; e) di piccoli quantitativi di alimenti composti, il cui peso non superi i 50 kg, destinati all'utilizzatore finale, sempreché prevengano direttamente da un imballaggio o da un recipiente che prima di essere aperto era conforme al disposto dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 79/373/CEE. 2. Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti composti possono essere commercializzati sfusi o in recipienti non chiusi, mai però in imballaggi non chiusi, se si tratta a) di alimenti consegnati direttamente dal produttore di alimenti all'utilizzatore finale; b) di alimenti melassati costituiti al massimo da 3 ingredienti; c) di alimenti che si presentano sotto forma di pellettati. Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1o gennaio 1981 e ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1980. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente (1) GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.