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Document 31980L0232

Direttiva 80/232/CEE del Consiglio, del 15 gennaio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati

GU L 51 del 25.2.1980, p. 1–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2009; abrogato da 32007L0045

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/232/oj

31980L0232

Direttiva 80/232/CEE del Consiglio, del 15 gennaio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati

Gazzetta ufficiale n. L 051 del 25/02/1980 pag. 0001 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0217
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 9 pag. 0101
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0217
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 11 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0003


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 gennaio 1980 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati (80/232/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che nella direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di taluni prodotti in imballaggi preconfezionati (4), sono precisati gli errori massimi tollerati sul contenuto di questi imballaggi preconfezionati nonché le indicazioni ed il metodo di controllo da effettuare su questi imballaggi preconfezionati affinché possano circolare all'interno della Comunità;

considerando che la predetta direttiva non elimina tuttavia tutti gli ostacoli agli scambi dei prodotti preconfezionati dovuti alle differenze sul piano legislativo concernenti le proprietà metrologiche di detti prodotti e che, in particolare, negli Stati membri esistono disposizioni diverse riguardo al volume o alla massa di detti prodotti ; che è pertanto necessario procedere al ravvicinamento di tali disposizioni;

considerando che è opportuno ridurre per quanto possibile per un dato prodotto le quantità troppo vicine che rischiano d'indurre in errore il consumatore, in particolare al fine di permettere una miglior trasparenza del mercato;

considerando che la suddetta riduzione deve vertere tanto sui prodotti venduti in massa o in volume quanto sui contenitori di questi imballaggi;

considerando che la direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (5), modificata dall'atto di adesione (6), prevede all'articolo 16 che direttive particolari possono avere per oggetto l'armonizzazione delle condizioni di immissione nel commercio di taluni prodotti, in particolare per quanto riguarda la fissazione delle quantità ammesse per taluni prodotti preconfezionati, (1)GU n. C 193 del 18.8.1976, pag. 3. (2)GU n. C 30 del 7.2.1977, pag. 34. (3)GU n. C 114 dell'11.5.1977, pag. 30. (4)GU n. L 46 del 21.2.1976, pag. 1. (5)GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 1. (6)GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 4.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai prodotti che sono presentati in imballaggi preconfezionati conformi agli articoli 1 e 2 della direttiva 76/211/CEE e che figurano negli allegati della presente direttiva ; sono esclusi i prodotti in imballaggi preconfezionati destinati esclusivamente ad usi professionali.

Articolo 2

I prodotti di cui all'articolo 1 si suddividono in tre gruppi: a) i prodotti venduti in massa o in volume, fatta eccezione per i prodotti di cui ai punti b) e c).

L'allegato I stabilisce, per tali prodotti, le gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggi preconfezionati;

b) i prodotti venduti in massa o in volume che vengono condizionati nei contenitori rigidi elencati nell'allegato II, ad eccezione dei prodotti di cui all'allegato I.

L'allegato II stabilisce, per tali prodotti, le gamme dei valori delle capacità di tali contenitori;

c) i prodotti presentati sotto forma di aerosol.

L'allegato III stabilisce i volumi della fase liquida per tali prodotti e, per quanto riguarda i contenitori metallici, anche la capacità del contenitore.

Articolo 3

In tutti i casi gli imballaggi preconfezionati debbono recare l'indicazione della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto secondo le prescrizioni della direttiva 76/211/CEE.

Nei casi di cui all'articolo 2, punti b) e c), i contenitori debbono anche recare, in modo da non creare confusione con l'indicazione di cui al primo comma, l'indicazione della loro capacità nominale secondo quanto stabilito nell'allegato II e nell'allegato III, punto 1 o, all'occorrenza, un riferimento alle norme CEN citate negli allegati.

Articolo 4

Se un imballaggio collettivo è costituito da due o più imballaggi preconfezionati individuali, le gamme dei valori menzionate negli allegati I, II e III si applicano agli imballaggi preconfezionati individuali.

Se un imballaggio preconfezionato è costituito da due o più imballaggi individuali, non destinati ad essere venduti separatamente, le gamme dei valori menzionati negli allegati I, II e III si applicano all'imballaggio preconfezionato.

Articolo 5

Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato degli imballaggi preconfezionati conformi alla presente direttiva per motivi attinenti al valore della quantità nominale per gli imballaggi preconfezionati elencati nell'allegato I e nell'allegato III, punto 2, al valore della capacità nominale dei contenitori per gli imballaggi preconfezionati elencati nell'allegato II, o per entrambi i motivi per i prodotti elencati nell'allegato III, punto 1.

Articolo 6

Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare, prima del 1º gennaio 1982, l'immissione sul mercato degli imballaggi preconfezionati conformi alla direttiva 76/211/CEE se la quantità nominale o la capacità del contenitore ha un valore che non figura nella presente direttiva e che erano commercializzati alla data della sua notifica.

Il primo comma non si applica ai provvedimenti che saranno attuati nel Regno Unito e in Irlanda per definire gamme in unità del sistema internazionale (SI).

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di ventiquattro mesi dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 gennaio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZAMBERLETTI

ALLEGATO I GAMME DEI VALORI DELLE QUANTITÀ NOMINALI DEL CONTENUTO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

1. PRODOTTI ALIMENTARI VENDUTI A PESO (valore in g) 1.1. Burro (voce 04.03 della TDC), margarina, grassi emulsionati o non emulsionati, di origine animale e vegetale, paste de spalmare con scarso tenore di grassi

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 5 000

1.2. Formaggi freschi eccettuati i formaggi detti «petits suisses» e i formaggi di uguale presentazione (voce ex 04.04 E I c) della TDC)

62,5 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000

1.3. Sale da tavola o da cucina (voce 25.01 A della TDC)

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 5 000

1.4. Zuccheri impalpabili, zucchero rosso o bruno, zucchero candito

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000

1.5. Prodotti a base di cereali (eccettuati i prodotti destinati all'alimentazione della prima infanzia) 1.5.1. Farine, semole, fiocchi e semola di cereali, fiocchi e farine di avena (eccettuati i prodotti elencati al punto 1.5.4)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 (1) - 5 000 - 10 000

1.5.2. Paste alimentari (voce 19.03 della TDC)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000

1.5.3. Riso (voce 10.06 della TDC)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 5 000

1.5.4. Cereali e fiocchi di cereali, pronti per il consumo

250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000

1.6. Ortaggi secchi (voce 07.05 della TDC) (2), frutta secca (voci ex 08.01,08.03 B, 08.04 B, 08.12 della TDC)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 7 500 - 10 000

1.7. Caffè torrefatto macinato o non macinato, cicoria, succedanei del caffè

125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000

1.8. Prodotti surgelati 1.8.1. Ortofrutticoli e patate precotte da friggere

150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500

1.8.2. Filetti e porzioni di pesce, impanati o non impanati

100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1 000 - 2 000

1.8.3. Bastoncini di pesce

150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1 200 - 1 500 - 1 800

2. PRODOTTI ALIMENTARI VENDUTI A VOLUME (valore in ml) 2.1. Gelati in quantità superiore a 250 ml

(ad eccezione dei gelati il cui volume non sia determinato dalla forma del recipiente)

300 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000 (1)Valore non ammesso per i fiocchi e le farine d'avena. (2)Sono esclusi da questa voce gli ortaggi disidratati e le patate.

3. ALIMENTI SECCHI PER CANI E GATTI () (valore in g)

200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 5 000 - 7 500 - 10 000

4. PITTURE E VERNICI PRONTE ALL'USO (CON O SENZA AGGIUNTA DI SOLVENTI) (valore in ml)

25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 4 000 - 5 000 - 10 000

5. COLLE ED ADESIVI SOLIDI O IN POLVERE (valore in g)

25 - 50 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 500 - 5 000 - 8 000 - 10 000

6. PRODOTTI PER PULITURA E LUCIDATURA

(solidi o in polvere in g, liquidi o in pasta in ml)

Ad esempio : prodotti per cuoio e scarpe, legno e rivestimenti di pavimenti, forni e metalli compresi quelli per automobili, vetri e specchi compresi quelli per automobili (voce 34.05 della TDC), smacchiatori, appretti e tinture domestiche (voci 38.12 A della TDC e 32.09 C della TDC), insetticidi domestici (voce ex 38.11 della TDC), disincrostatori (voce 34.02 della TDC), deodoranti domestici (voce 33.06 B della TDC) disinfettanti non farmaceutici.

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 10 000

7. COSMETICI : PRODOTTI DI BELLEZZA E DA TOLETTA (voce 33.06 A e B della TDC)

(solidi o in polvere in g, liquidi o in pasta in ml) 7.1. Prodotti per la pelle e l'igiene della bocca

Creme da barba, creme e lozioni per uso generale, creme e lozioni per le mani, prodotti solari, prodotti per l'igiene della bocca (escluse le paste dentifricie)

15 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1 000

7.2. Paste dentifricie

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300

7.3. Prodotti non coloranti per capelli e prodotti da bagno

Lacche, shampooings, prodotti per risciacquare i capelli, rinvigorenti, brillantine, creme per capelli (escluse le lozioni per capelli comprese alla voce 7.4), schiume ed altri prodotti schiumanti da bagno e da doccia

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000

7.4. Prodotti a base di alcole

Comprendenti meno del 3 % in volume di olio di profumo naturale o sintetico e meno del 70 % in volume di alcole etilico puro : acque aromatiche, lozioni per capelli, lozioni pre e dopo barba

15 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1 000

7.5. Deodoranti e prodotti per l'igiene intima

20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200

7.6. Talchi

50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500 - 1 000 (1)Trattasi di prodotti con tenore di umidità inferiore al 14 %.

8. PRODOTTI PER LAVAGGIO 8.1. Saponi solidi da toletta e di uso domestico (valore in g) (voce 34.01 della TDC)

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1 000

8.2. Saponi molli (valore in g) (voce 34.01 della TDC)

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 5 000 - 10 000

8.3. Saponi in scaglie e fiocchi (valore in g) (voce 34.01 della TDC)

250 - 500 - 750 - 1 000 - 3 000 - 5 000 - 10 000

8.4. Prodotti liquidi per lavaggio, pulitura e lucidatura e prodotti ausiliari (voce 34.02 della TDC), nonché preparati con ipocloriti (esclusi i prodotti di cui al punto 6) (valore in ml)

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 250 (1) - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 6 000 - 7 000 - 10 000

8.5. Polveri per lucidatura (valore in g)

250 - 500 - 750 - 1 000 - 10 000

8.6. Prodotti in polvere per prelavaggio e ammollo (valore in g)

250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000 - 10 000

9. Solventi (valore in ml)

Ai sensi della direttiva 73/173/CEE del Consiglio del 4 giugno 1973 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi) (2)

25 - 50 - 75 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 500 - 5 000 - 10 000

10. OLI PER INGRASSAGGIO (valore in ml)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000 (1)Unicamente per gli ipocloriti. (2)GU n. L 189 dell'11.7.1973, pag. 7.

ALLEGATO II GAMME DEI VALORI DELLE CAPACITÀ AMMESSE PER CONTENITORI

Le norme EN 23, 1, seconda edizione (maggio 1978) e EN 76, prima edizione (dicembre 1978) sono applicabili eccettuati in casi in cui i prodotti e le gamme di capacità previste da tali norme differiscono da quelle riportate nel presente allegato. 1. CONSERVE E SEMICONSERVE CONFEZIONATE IN SCATOLE METALLICHE ED IN IMBALLAGGI DI VETRO : PRODOTTI VEGETALI (FRUTTA, ORTAGGI, POMODORI, PATATE, ESCLUSI ASPARAGI, MINESTRE, SUCCHI DI FRUTTA O DI ORTAGGI E NETTARI DI FRUTTA) DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA 1.1. Scatole metalliche e imballaggi di vetro (capacità in ml)

106 - 156 - 212 (1) - 228 (1) - 314 - 370 - 425 (1) - 446 (1) - 580 - 720 - 850 - 1 062 - 1 700 - 2 650 - 3 100 - 4 250 - 10 200 1.1.1. Elenco supplementare per i bicchieri

53 (2) - 125 (2) - 250 (2)

1.2. Elenco delle capacità ammesse per i prodotti speciali (in ml) - Tartufi : 26 - 53 - 71 - 106 - 212 - 425 - 720 - 850

- Pomodori:

concentrati : 71 - 142 - 212 - 370 - 425 - 720 - 850 - 3 100 - 4 250

pelati o non pelati : 236 - 370 - 425 - 720 - 850 - 2 650 - 3 100

- Macedonie di frutta, frutta allo sciroppo : 106 - 156 - 212 (1) - 228 (1) - 236 - 314 - 370 - 425 (1) - 446 (1) - 580 - 720 - 850 - 1 062 - 1 700 - 2 650 - 3 100 - 4 250 - 10 200

2. ALIMENTI UMIDI PER CANI E GATTI (capacità in ml)

212 (1) - 228 (1) - 314 - 425 (1) - 446 (1) - 850 - 1 062 - 1 700 - 2 650

3. PRODOTTI IN POLVERE PER LAVAGGIO E PER PULITURA

Le capacità degli imballaggi preconfezionati sono le seguenti: >PIC FILE= "T0013213"> (1)Queste capacità saranno riesaminate entro 5 anni dalla data di adozione della direttiva. (2)Volumi ammessi per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di adozione della direttiva.

ALLEGATO III GAMME DEI VOLUMI PER I PRODOTTI VENDUTI IN AEROSOL, ECCETTUATI I PRODOTTI NON CONTEMPLATI NELL'ALLEGATO I, PUNTO 7.4 ED I MEDICINALI

In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 75/324/CEE del 20 maggio 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai generatori aerosol (1), i prodotti venduti in aerosol conformi alle prescrizioni della presente direttiva non devono recare l'indicazione della quantità nominale espressa in massa. 1. PRODOTTI VENDUTI IN CONTENITORI METALLICI >PIC FILE= "T0013214">

2. PRODOTTI VENDUTI IN CONTENITORI DI VETRO O DI PLASTICA TRASPARENTE O NON TRASPARENTE (volume in ml della fase liquida)

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 (1)GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

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