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Document 31980D0372
80/372/EEC: Council Decision of 26 March 1980 concerning chlorofluorocarbons in the environment
80/372/CEE: Decisione del Consiglio, del 26 marzo 1980, relativa ai clorofluorocarburi nell'ambiente
80/372/CEE: Decisione del Consiglio, del 26 marzo 1980, relativa ai clorofluorocarburi nell'ambiente
GU L 90 del 3.4.1980, p. 45–45
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
In force
80/372/CEE: Decisione del Consiglio, del 26 marzo 1980, relativa ai clorofluorocarburi nell'ambiente
Gazzetta ufficiale n. L 090 del 03/04/1980 pag. 0045 - 0045
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0226
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0246
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0226
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 2 pag. 0167
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0167
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 marzo 1980 relativa ai clorofluorocarburi nell'ambiente (80/372/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che, come indicato nella risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (4), è necessario procedere a livello comunitario ad un esame continuo degli effetti dei prodotti chimici sull'ambiente; considerando che la risoluzione del Consiglio del 30 maggio 1978, relativa ai fluorocarburi nell'ambiente (5), precisa che i problemi degli effetti dei clorofluorocarburi sullo strato di ozono e quello degli effetti delle radiazioni ultraviolette sulla salute non possono essere ignorati; considerando che, conformemente a quanto stabilito nella risoluzione del 30 maggio 1978, gli Stati membri hanno adottato il 6 dicembre 1978 una posizione comune relativamente ai clorofluorocarburi nell'ambiente da prendere alla Conferenza internazionale sui clorofluorocarburi tenutasi a Monaco il 6-8 dicembre 1978 e che questa conferenza ha adottato alcune raccomandazioni, in particolare la raccomandazione III; considerando che, in conformità della posizione comune degli Stati membri del 6 dicembre 1978 e della raccomandazione III della Conferenza di Monaco, occorre arrivare nei prossimi anni, a titolo di precauzione, ad una notevole riduzione degli impieghi di clorofluorocarburi che possono provocare immissioni nell'ambiente e che una tale riduzione dovrebbe essere ricercata nel quadro di una politica concernente, in particolare, l'impiego dei clorofluorocarburi negli aerosol; considerando che nel primo semestre 1980 le misure da prendere saranno riessminate alla luce dei dati scientifici ed economici disponibili e che ogni nuova misura che tale riesame mostri necessaria sarà adottata al più presto possibile e comunque entro e non oltre il 30 giugno 1981; considerando che, poiché i poteri specifici d'azione richiesti per adottare le disposizioni della presente decisione non sono stati previsti dal trattato, è necessario ricorrere al suo articolo 235, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per garantire che l'industria situata nel loro territorio non aumenti la capacità di produzione di clorofluorocarburi F-11 (CCl3F) e F-12 (CCl2F2). 2. Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per garantire che, entro e non oltre il 31 dicembre 1981, l'industria situata nel loro territorio pervenga ad una riduzione per lo meno del 30 % dell'impiego di detti clorofluorocarburi per il riempimento degli aerosol, rispetto al livello del 1976. Articolo 2 Nel corso del primo semestre del 1980, le misure da adottare saranno riesaminate alla luce dei dati scientifici ed economici disponibili. A tal fine gli Stati membri forniscono alla Commissione, fatte salve le considerazioni relative al segreto commerciale, i risultati degli studi o ricerche di cui dispongono. Il Consiglio adotta, al più presto e comunque entro e non oltre il 30 giugno 1981, su proposta della Commissione, ogni ulteriore misura che, alla luce di questo riesame, si riveli necessaria. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1980. Per il Consiglio Il Presidente G. MARCORA (1) GU n. C 136 del 31. 5. 1979, pag. 7.(2) GU n. C 4 del 7. 1. 1980, pag. 68.(3) Parere reso il 21 novembre 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(4) GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.(5) GU n. C 133 del 7. 6. 1978, pag. 1.