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Document 31979R1430

Regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione

OJ L 175, 12.7.1979, p. 1–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 015 P. 162 - 169
Spanish special edition: Chapter 02 Volume 006 P. 36 - 42
Portuguese special edition: Chapter 02 Volume 006 P. 36 - 42

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogato da 31992R2913

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1430/oj

31979R1430

Regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione

Gazzetta ufficiale n. L 175 del 12/07/1979 pag. 0001 - 0007
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 15 pag. 0162
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 6 pag. 0036
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 6 pag. 0036


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1430/79 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1979

relativo al rimborso o alla sgravio dei diritti all ' importazione o all ' esportazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che , conformemente all ' articolo 10 , paragrafo 1 , del trattato , l ' immissione in libera pratica nella Comunità di merci provenienti da paesi terzi implica la riscossione dei diritti all ' importazione applicabili a tali merci ; che , a norma della direttiva 78/453/CEE del Consiglio , del 22 maggio 1978 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei diritti all ' importazione o dei diritti all ' esportazione ( 3 ) , a talune condizioni , il pagamento di tali diritti all ' importazione può essere differito ;

considerando che l ' importo dei diritti all ' importazione pagato , o il cui pagamento è stato differito , può rivelarsi superiore a quello legalmente dovuto in seguito ad un errore di calcolo o di trascrizione , oppure in seguito alla presa in considerazione di elementi di tassazione inesatti o incompleti , in particolare riguardo alla specie , al valore o all ' origine considerati per la determinazione dell ' importo stesso ; che , in seguito ad un errore , l ' immissione in libera pratica di una merce può dar luogo alla determinazione di un ammontare dei diritti all ' importazione non applicabile , a norma delle disposizioni vigenti , a tale merce ; che , in questi casi , è giustificato procedere al rimborso o allo sgravio degli indebiti ;

considerando che , tenuto conto delle agevolazioni loro offerte dalla legislazione doganale , in particolare dall ' esistenza dei regimi di deposito e di temporanea importazione , gli importatori sono generalmente in grado di procedere all ' immissione in libera pratica di una merce in completa cognizione di causa ; che pertanto l ' immissione in libera pratica di una merce deve presentare in linea di massima carattere irreversibile ;

considerando tuttavia che può verificarsi che le merci , specialmente quando il dichiarante non ne sia il reale destinatario , siano dichiarate erroneamente per l ' immissione in libera pratica , mentre sono destinate ad altro regime doganale che non comporta la riscossione di alcun diritto all ' importazione ; che , purchù alle autorità competenti sia fornita la prova di tale errore e purchù le merci ricevano la destinazione inizialmente prevista , è giustificato procedere in simili casi al rimborso dei diritti all ' importazione , quando siano stati pagati , o al loro sgravio , quando il pagamento sia stato differito ;

considerando che d ' altronde che possono presentarsi talune situazioni particolari che non implicano alcuna negligenza o simulazione da parte del dichiarante e che hanno l ' effetto di impedire l ' impiego delle merci immesse in libera pratica ai fini per i quali sono state importate ; che tali situazioni si verificano in particolare per le merci che sono rifiutate dall ' importatore perchù difettose o non conformi alle clausole del contratto in seguito al quale è stata effettuata la loro introduzione nel territorio doganale ; che , con riserva di definire con precisione tali situazioni , in modo da non far sostenere al bilancio delle Comunità le conseguenze di operazioni commerciali aleatorie , è parimenti giustificato procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti relativi a tali merci , purchù queste siano riesportate fuori dal territorio doganale della Comunità o distrutte sotto controllo delle autorità competenti ;

considerando che , al fine di facilitare l ' azione degli enti assistenziali , è parimenti auspicabile autorizzare il rimborso o lo sgravio dei diritti all ' importazione relativi a merci che , non avendo potuto essere vendute nel territorio doganale dopo esservi state immesse in libera pratica , sono donate a questi enti ; che tuttavia il dono di tali merci agli enti assistenziali che esercitano le proprie attività nel territorio doganale della Comunità può motivare il rimborso o lo sgravio dei diritti all ' importazione soltanto qualora gli enti medesimi possano beneficiare essi stessi di una franchigia in caso di importazione per immissione in libera pratica di merci analoghe provenienti da paesi terzi ;

considerando che attualmente solo le situazioni specifiche più correntemente costatate nella prassi doganale possono formare materia di regolamentazione del rimborso o dello sgravio dei diritti all ' importazione ; che è opportuno prevedere il ricorso ad una procedura comunitaria al fine di definire , ove occorra , altre situazioni che giustifichino parimenti il rimborso o lo sgravio dei diritti all ' importazione ;

considerando che le disposizioni relative al rimborso o allo sgravio dei diritti all ' importazione devono essere applicate , per quanto necessario , anche in materia di rimborso o di sgravio dei diritti all ' esportazione ;

considerando che è opportuno precisare le altre condizioni sostanziali e formali alla cui osservanza è subordinata la concessione del rimborso o dello sgravio dei diritti all ' importazione o all ' esportazione ; che è opportuno in special modo fissare i termini entro i quali l ' interessato può presentare una domanda a tal fine presso le autorità competenti ;

considerando che l ' articolo 19 del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 2891/77 del Consiglio , del 19 dicembre 1977 , recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ( 4 ) , prevede le disposizioni di diritto comunitario applicabile ai settori di cui all ' articolo 2 , primo comma , di detta decisione , siano applicate dalle autorità competenti degli Stati membri ai fini dell ' accertamento delle risorse proprie ;

considerando che occorre garantire l ' applicazione uniforme del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che permetta di stabilirne le modalità di applicazione entro termini adeguati ; che è opportuno ricorrere al comitato per le franchigie doganali istituito con regolamento ( CEE ) n . 1798/75 del Consiglio , del 10 luglio 1975 , relativo all ' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale ( 5 ) , al fine di organizzare in tal campo una stretta ed efficace collaborazione fra Stati membri e Commissione ;

considerando che , prima della sua adesione alle Comunità europee , la Danimarca aveva soppresso il regime del deposito in dogana e aveva introdotto , sotto forma di rimborso dei diritti all ' importazione , l ' esenzione doganale per le merci riesportate senza essere state trasformate nù utilizzate ( regime dell ' « handelstodgodtgoerelse » ) ; che tale sistema permette il rimborso dei diritti all ' importazione per motivi diversi da quelli previsti dal presente regolamento ; che , tenuto conto dei termini necessari per il ristabilimento del regime del deposito in dogana in tale Stato membro , occorre autorizzare il mantenimento del regime dell ' « handestoldgodtgoerelse » durante un periodo transitorio che tuttavia non può superare la data del 31 dicembre 1982 ;

considerando che il presente regolamento riguarda il rimborso o lo sgravio dei vari diritti all ' importazione o all ' esportazione derivanti dall ' applicazione della politica agricola comune o dall ' applicazione delle disposizioni del trattato relativo all ' unione doganale ; che , sotto questo profilo , il trattato non conferisce alle istituzioni delle Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia di rimborso o di sgravio dei diritti all ' importazione o all ' esportazione ; che pertanto si rivela necessario fondare il presente regolamento anche sull ' articolo 235 del trattato ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Il presente regolamento fissa le condizioni alle quali le autorità competenti accordano il rimborso o lo sgravio dei diritti all ' importazione o all ' esportazione .

2 . Ai sensi del presente regolamento , si considerano :

a ) diritti all ' importazione : sia i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente , sia i prelievi agricoli e le altre imposizioni all ' importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili , in virtù dell ' articolo 235 del trattato , a certe merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ;

b ) diritti all ' esportazione : prelievi agricoli e altre imposizioni all ' esportazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili , in virtù dell ' articolo 235 del trattato , a certe merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ;

c ) rimborso : la restituzione , totale o parziale , dei diritti all ' importazione o dei diritti all ' esportazione che sono stati corrisposti ;

d ) sgravio : la non riscossione , totale o parziale , dei diritti all ' importazione o all ' esportazione che sono contabilizzati dall ' autorità incaricata della loro riscossione , ma che sono stati ancora corrisposti ;

e ) contabilizzazione : l ' atto amministrativo mediante il quale è debitamente stabilito l ' importo dei diritti all ' importazione o all ' esportazione che le autorità competenti devono riscuotere ;

f ) debito doganale : l ' obbligo per una persona fisica o giuridica di pagare l ' importo dei diritti all ' importazione o all ' esportazione applicabili , in base alle vigenti disposizioni , alle merci passibili di tali diritti .

3 . Ai sensi dell ' articolo 23 , paragrafo 2 , dell ' articolo 3 , paragrafo 2 , dell ' articolo 5 , paragrafo 2 , dell ' articolo 10 , paragrafo 2 , e degli articoli 16 e 17 , per « ufficio doganale » si intende l ' ufficio competente presso il quale si effettua la contabilizzazione di somme dovute a titolo di diritti all ' importazione o di diritti all ' esportazione , anche se detto ufficio non dipende dall ' amministrazione doganale .

TITOLO I

RIMBORSO O SGRAVIO DEI DIRITTI ALL ' IMPORTAZIONE

A . Assenza di debito doganale o determinazione del suo importo ad un livello superiore a quanto è legalmente percepibile

Articolo 2

1 . Si procede al rimborso o allo sgravio dei diritti all ' importazione nella misura in cui viene apportata la prova , in modo soddisfacente per le autorità competenti , che l ' importo di tali diritti :

- concerne merci per le quali non sia sorto alcun debito doganale o per le quali il debito doganale si sia estinto in modo diverso dal versamento dell ' importo o dalla prescrizione ;

- è superiore , per un qualsiasi motivo , a quello legalmente percepibile .

2 . Il rimborso o lo sgravio dei diritti all ' importazione per uno dei motivi indicati al paragrafo 1 viene accordato su domanda presentata presso l ' ufficio doganale competente entro il termine di tre anni a decorrere dalla data della contabilizzazione dei diritti stessi da parte dell ' autorità incaricata della riscossione .

Le autorità competenti procedono d ' ufficio al rimborso o allo sgravio se entro tale termine esse accertano l ' esistenza dell ' una o dell ' altra delle situazioni descritte al paragrafo 1 .

B . Merci erroneamente dichiarate per la libera pratica

Articolo 3

1 . Se procede al rimborso o allo sgravio dei diritti all ' importazione nella misura in cui viene apportata la prova , in modo soddisfacente per le autorità competenti , che l ' importo contabilizzato di tali diritti concerne merci che sono state erroneamente immesse in libera pratica invece di essere sottoposte ad altro regime doganale .

2 . Il rimborso o lo sgravio dei diritti all ' importazione per i motivi indicati al paragrafo 1 è accordato su domanda presentata presso l ' ufficio doganale competente entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data della contabilizzazione dei diritti stessi da parte dell ' autorità incaricata della riscossione .

Tuttavia , le autorità competenti possono autorizzare un prolungamento di tale termine in casi eccezionali debitamente comprovati .

Articolo 4

Il rimborso o lo sgravio dei diritti all ' importazione riguardanti le merci di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , è subordinato alle seguenti condizioni :

a ) deve essere stabilito in modo soddisfacente per le autorità competenti :

- che le merci non sono state impiegate secondo modalità diverse da quelle previste dal regime doganale al quale avrebbero dovuto essere sottoposte ;

- che al momento in cui sono state dichiarate per la libera pratica , le merci erano destinate ad essere sottoposte ad un altro regime doganale per il quale soddisfacevano a tutte le condizioni richieste ;

- che le merci che si chiede siano sottoposte a quest ' ultimo regime doganale sono proprio quelle che sono state immesse in libera pratica ;

b ) le merci devono essere dichiarate immediatamente per il regime doganale al quale erano destinate .

C . Merci respinte dall ' importatore in quanto difettose o non conformi alle clausole del contratto

Articolo 5

1 . Si procede al rimborso o allo sgravio dei diritti all ' importazione nella misura in cui viene apportata la prova , in modo soddisfacente per le autorità competenti , che l ' importo contabilizzato di tali diritti concerne merci rifiutate dall ' importatore perchù difettose o non conformi , per un motivo qualunque , alle clausole del contratto in esecuzione del quale è stata effettuata l ' introduzione delle merci medesime nel territorio doganale .

Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento sono equiparate alle merci difettose le merci danneggiate durante il trasporto fino all ' ufficio doganale in cui esse vengono dichiarate per la libera pratica ( o fino a qualsiasi altro luogo designato a tal fine dalle autorità competenti ) o durante la loro permanenza nel medesimo ufficio doganale ( o in qualsiasi altro luogo designato a tal fine dalle autorità competenti ) .

2 . Il rimborso o la sgravio dei diritti all ' importazione per i motivi indicati al paragrafo 1 è accordato su domanda presentata presso l ' ufficio doganale competente entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla data della contabilizzazione dei diritti stessi da parte dell ' autorità incaricata della riscossione .

Tuttavia , le autorità competenti possono autorizzare un prolungamento di tale termine in casi eccezionali debitamente comprovati .

Articolo 6

1 . Il rimborso o la sgravio dei diritti all ' importazione concernenti le merci di cui all ' articolo 5 , paragrafo 1 , è subordinato alla riesportazione delle merci , sotto il controllo delle autorità competenti , fuori dal territorio doganale delle Comunità .

L ' interessato può essere tuttavia autorizzato , quando le circostanze lo consentano , a sostituire la riesportazione delle merci con la loro distruzione effettuata sotto il controllo delle autorità competenti . Le eventuali spese originate dalla distruzione sono a carico dell ' interessato .

Se dalla distruzione delle merci così autorizzata si ricavano rottami o residui che non vengono essi stessi esportati dal territorio doganale della Comunità , il calcolo dei diritti all ' importazione eventualmente applicabili a questi rottami o residui si effettua sulla base degli elementi della tassazione che sono loro propri , secondo quando viene riconosciuto o ammesso dalle autorità competenti alla data della distruzione .

2 . Le autorità competenti possono fissare un termine , a decorrere dalla data della loro decisione di concedere il rimborso o lo sgravio dei diritti all ' importazione , per espletare le formalità doganali relative alla riesportazione delle merci o alla loro distruzione alle condizioni di cui al paragrafo 1 .

Qualora lo ritengano , le autorità competenti possono , a richiesta dell ' interessato , autorizzare l ' espletamento delle formalità doganali relative alle riesportazione delle merci o alla loro distruzione prima di aver deliberato sulla richiesta di rimborso o di sgravio dei diritti all ' importazione . Tale autorizzazione non pregiudica la decisione delle autorità competenti in merito alla domanda stessa .

3 . Dev ' essere inoltre stabilito in modo soddisfacente per le autorità competenti :

a ) che la difettosità delle merci o la non conformità delle stesse alle clausole del contratto esisteva già al momento dello svincolo delle merci o di qualsiasi altro atto con gli stessi effetti giuridici conformemente alle disposizioni vigenti ;

b ) che le merci non sono state utilizzate , salvo che un principio di utilizzazione sia stato necessario per permettere di costatarne la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto ;

c ) che le merci per le quali è richiesto il rimborso o lo sgravio dei diritti all ' importazione sono proprio quelle che erano state introdotte per la libera pratica .

Articolo 7

Allorquando la riesportazione o la distruzione riguarda , invece del materiale completo , una o più parti componenti od uno o più elementi di tale materiale , il rimborso o la sgravio consiste nella differenza tra l ' importo dei diritti all ' importazione relativi al materiale completo e l ' importo dei diritti all ' importazione che sarebbero stati applicati al materiale restante , se quest ' ultimo fosse stato immesso in libera pratica tale e quale alla data in cui ha avuto luogo l ' immissione in libera pratica del materiale completo .

Articolo 8

Non si dà luogo al rimborso o allo sgravio dei diritti all ' importazione per le merci : $$a ) che , prima della loro dichiarazione per la libera pratica , siano state introdotte temporaneamente per essere sottoposte ad esperimenti , a meno che non venga stabilito , in modo soddisfacente per le autorità competenti , che la difettosità di tali merci o la non conformità delle medesime alle clausole del contratto non poteva normalmente rivelarsi durante tali esperimenti ;

b ) il cui carattere difettoso era già stato preso in considerazione al momento della fissazione dei termini del contratto , in particolare del prezzo , in seguito al quale dette merci sono state immesse in libera pratica .

Articolo 9

Gli articoli da 5 a 8 non sono applicabili alle merci vendute dall ' importatore dopo che ne è stata costatata la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto .

D . Merci che si trovano in una situazione particolare

Articolo 10

1 . Si procede al rimborso o allo sgravio dei diritti all ' importazione nella misura in cui viene accertato , in modo soddisfacente per le autorità competenti , che l ' importo contabilizzato di tali diritti riguarda le merci che si trovano in una delle seguenti situazioni particolari :

a ) merci immesse in libera pratica da un dichiarante abilitato a procedervi d ' ufficio e che , per un motivo non imputabile al dichiarante , non hanno potuto essere consegnate al destinatario ;

b ) merci che sono spedite al destinatario per un errore del mittente ;

c ) merci che , a motivo di un errore evidente di compilazione dell ' ordinazione , si sono rilevate inadatte all ' uso previsto dal destinatario ;

d ) merci la cui utilizzazione per gli scopi previsti dal destinatario è impossibile o notevolmente ridotta in seguito a misure di portata generale prese , posteriormente alla data in cui è stato autorizzato lo svincolo per la libera pratica , da un ' autorità o da un organismo avente potere di decisione in materia ;

e ) merci per le quali l ' esonero totale o parziale dai diritti all ' importazione , richiesto dall ' interessato sulla base delle disposizioni vigenti , non può , per ragioni non imputabili a quest ' ultimo , essere di fatto concessa dalle autorità competenti , che contabilizzano quindi i diritti all ' importazione divenuti esigibili ;

f ) merci giunte al destinatario oltre i termini di consegna imperativi previsti dal contratto in seguito al quale è effettuata l ' immissione in libera pratica delle merci stesse ;

g ) merci che , non avendo potuto essere vendute nel territorio doganale della Comunità , sono consegnate gratuitamente ad enti assistenziali :

- che esercitano le proprie attività in paesi terzi , purchù dispongano di un rappresentante della Comunità ;

o

- che esercitano le proprie attività nel territorio doganale della Comunità , purchù possano beneficiare di una franchigia nel caso di importazione per la libera pratica di merci simili provenienti da paesi terzi .

2 . Il rimborso o lo sgravio dei diritti all ' importazione per uno dei motivi indicati al paragrafo 1 è accordato su domanda presentata all ' ufficio doganale competente entro il termine di tre mesi a decorrrere dalla data della contabilizzazione di tali diritti da parte dell ' autorità incaricata della riscossione .

Tuttavia , le autorità competenti possono utilizzare una proroga di tale termine in casi eccezionali debitamente comprovati .

Articolo 11

1 . Fatto salvo il paragrafo 2 , il rimborso o lo sgravio dei diritti all ' importazione relativi alle merci di cui all ' articolo 10 , paragrafo 1 , è subordinato , salvi i casi in cui tali merci siano distrutte su ordine dell ' autorità pubblica o consegnate gratuitamente ad enti assistenziali operanti nella Comunità , allo loro riesportazione fuori dal territorio doganale della Comunità , sotto il controllo delle autorità competenti .

Tuttavia , se le circostanze lo consentono , l ' interessato può essere autorizzato a sostituire la riesportazione delle merci con la loro distruzione effettuata sotto il controllo delle autorità competenti . Le eventuali spese originate dalla distruzione sono a carico dell ' interessato .

Se dalla distruzione delle merci così autorizzata si ricavano rottami o residui che non vengono essi stessi esportati dal territorio doganale della Comunità , il calcolo dei diritti all ' importazione eventualmente applicabili a questi rottami o residui si effettua sulla base degli elementi della tassazione che sono loro propri , secondo quanto viene riconosciuto o ammesso dalle autorità competenti alla data della distruzione .

2 . Per merci che si trovano in una delle situazioni di cui all ' articolo 10 , paragrafo 1 , lettere b ) e c ) , il rimborso o lo sgravio dei diritti all ' importazione è obbligatoriamente subordinato alla loro riesportazione all ' indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo da lui indicato .

3 . Le autorità competenti possono fissare un termine , a decorrere dalla data della loro decisione di concedere il rimborso o lo sgravio dei diritti all ' importazione , per espletare le formalità doganali relative alla riesportazione delle merci o alla loro distruzione alle condizioni di cui al paragrafo 1 .

Qualora lo ritengano possibile , le autorità competenti possono , a richiesta dell ' interessato , autorizzare l ' espletamento delle formalità doganali relative alla riesportazione delle merci o alla loro distruzione prima di aver deliberato sulla richiesta di rimborso o di sgravio dei diritti all ' importazione . Tale autorizzazione non pregiudica la decisione delle autorità competenti in merito alla domanda stessa .

4 . Dev ' essere inoltre stabilito in modo soddisfacente per le autorità competenti :

a ) che le merci non sono state nù utilizzate nù vendute dall ' interessato ;

b ) che le merci per le quali è richiesto il rimborso o lo sgravio dei diritti all ' importazione sono proprio quelle che erano state introdotte per la libera pratica .

Articolo 12

Allorquando la riesportazione o la distruzione riguarda , invece del materiale completo , una o più parti componenti od uno o più elementi di tale materiale , si applica l ' articolo 7 .

E . Altre situazioni che possono dar luogo al rimborso o alla sgravio dei diritti all ' importazione

Articolo 13

Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all ' importazione in situazioni derivanti da circostanze particolari che non implichino nessuna negligenza o simulazione da parte dell ' interessato .

I casi in cui è possibile applicare il primo comma , nonchù le modalità delle procedure da seguire a tal fine , sono definiti secondo la procedura di cui all ' articolo 25 .

TITOLO II

RIMBORSO O SGRAVIO DEI DIRITTI ALL ' ESPORTAZIONE

Articolo 14

Gli articoli 2 e 13 sono applicabili , mutatis mutandis , in materia di rimborso o di sgravio dei diritti all ' esportazione .

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA DI RIMBORSO O DI SGRAVIO DEI DIRITTI ALL ' IMPORTAZIONE O ALL ' ESPORTAZIONE

Articolo 15

Il rimborso o lo sgravio dei diritti all ' importazione o all ' esportazione è concesso soltanto alla persona che abbia corrisposto tali diritti o sia tenuta a corrisponderli , o alle persone che le sono succedute nei suoi diritti o obblighi .

Quando il rimborso o lo sgravio è subordinato alla presentazione di una domanda alle autorità competenti , detta domanda può essere presentata sia dalla persona di cui al primo comma , sia dal suo rappresentante .

Articolo 16

Fatto salvo l ' articolo 17 , la domanda di rimborso o di sgravio dei diritti all ' importazione o all ' esportazione deve essere depositata presso l ' ufficio doganale in cui i diritti in questione sono stati contabilizzati , a meno che le autorità competenti non designino un altro ufficio per questo scopo .

La domanda deve essere corredata di tutti i mezzi di prova di cui il richiedente dispone , in modo da consentire alle autorità competenti di pronunciarsi sulla medesima tenendo conto dei motivi invocati dal richiedente . Ove lo ritengano necessario , le autorità competenti possono fissare un termine al richiedente perchù fornisca elementi di prova complementari .

Articolo 17

Quando le merci si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati presi in considerazione i relativi diritti all ' importazione o all ' esportazione , l ' ufficio doganale presso cui deve essere presentata la domanda di rimborso o di sgravio dei diritti , e le condizioni alle quali gli Stati membri interessati si prestano assistenza per il seguito da dare alla domanda , sono definiti secondo la procedura di cui all ' articolo 25 , paragrafo 2 .

Articolo 18

In tutti i casi , le autorità competenti per deliberare sulle domande di rimborso o di sgravio dei diritti all ' importazione o all ' esportazione sono quelle dello Stato membro in cui detti diritti sono stati contabilizzati .

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Fatto salvo l ' articolo 3 , paragrafo 2 , secondo comma , l ' articolo 5 , paragrafo 2 , secondo comma , e l ' articolo 10 , paragrafo 2 , secondo comma , i termini previsti dal presente regolamento per la presentazione della domanda di rimborso o di sgravio dei diritti all ' importazione o all ' esportazione non possono essere prorogati , salvo nel caso in cui l ' interessato comprovi di non aver potuto depositare la domanda entro tali termini per cause fortuite o di forza maggiore .

Articolo 20

Si procede al rimborso o allo sgravio dei diritti all ' importazione o all ' esportazione alle condizioni previste dal presente regolamento soltanto se l ' importo del rimborso o dello sgravio supera le 10 unità di conto europee .

Tuttavia nei casi di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , gli Stati membri possono dar seguito a una domanda di rimborso o di sgravio riguardante una somma inferiore a detto importo .

Articolo 21

1 . Quando le circostanze lo consentono , la riesportazione delle merci cui è subordinata , ai sensi del presente regolamento , la concessione del rimborso o dello sgravio dei diritti all ' importazione può essere sostituita , con l ' autorizzazione delle competenti autorità ed alle stesse condizioni , dal loro deposito in magazzini doganali o in zona franca .

L ' autorizzazione può tuttavia essere concessa soltanto se in precedenza si è deliberato favorevolmente sulla richiesta di rimborso o di sgravio dei diritti all ' importazione .

Le autorità competenti prendono tutte le disposizioni utili affinchù le merci depositare in magazzino doganale o in zona franco possono essere successivamente riconosciute come merci che non soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato .

2 . Quando si applica il paragrafo 1 , sono applicabili , mutatis mutandis , l ' articolo 6 , paragrafi 2 e 3 , l ' articolo 11 , paragrafi 3 e 4 , e l ' articolo 17 .

Articolo 22

1 . Le merci che nel quadro della politica agricola comune sono immesse in libera pratica corredate di un certificato di importazione o di un certificato di prefissazione , sono ammesse al beneficio degli articoli 3 , 5 e 10 purchù si comprovi , in modo soddisfacente per le autorità di cui all ' articolo 16 , che le autorità competenti hanno preso le misure necessarie per annullare gli effetti dell ' operazione di immissione in libera pratica il certificato che accompagna tale operazioni d ' importazione .

2 . Il paragrafo 1 è applicabile anche in caso di riesportazione , di deposito in magazzino doganale o in zona franca , o di distruzione delle merci , in conformità dell ' articolo 13 .

Articolo 23

Quando un importo compensativo monetario è stato riscosso o accordato dallo Stato membro nel quale sono state compiute le formalità doganali relative all ' importazione di prodotti agricoli o di merci risultanti dalla loro trasformazione , gli articoli 3 , 5 e 10 sono applicabili soltanto laddove in detto Stato membro siano state compiute le formalità doganali relative all ' esportazione di detti prodotti o di dette merci .

Articolo 24

Una volta avvenuto il rimborso o lo sgravio dei diritti all ' importazione o all ' esportazione in applicazione del presente regolamento , gli Stati membri procedono a un nuovo accertamento in riduzione delle risorse proprie corrispondenti ai sensi del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 2891/77 .

Articolo 25

1 . Il comitato delle franchigie doganali , previsto dall ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 , può prendere in esame ogni problema relativo all ' applicazione del presente regolamento che sia sollevato dal presidente , di sua propria iniziativa , oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Le disposizioni necessarie per l ' applicazione degli articoli 2 , 3 , 5 , 6 , 10 , 11 , 13 , 14 , 16 , 17 e 22 del presente regolamento vengono adottate in base alla procedura definita all ' articolo 9 , paragrafi 2 e 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 .

Articolo 26

Il presente regolamento non fa ostacolo al mantenimento da parte della Danimarca del regime dell ' « handelstoldgodtgoerelse » sino alla sostituzione di questo regime con quello del deposito in dogana , comunque non oltre il 31 dicembre 1982 .

Articolo 27

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1980 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 2 luglio 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . O ' KENNEDY

( 1 ) GU n . C 125 dell ' 8 . 6 . 1976 , pag . 50 .

( 2 ) GU n . C 197 del 23 . 8 . 1976 , pag . 14 .

( 3 ) GU n . L 146 del 2 . 6 . 1978 , pag . 19 .

( 4 ) GU n . L 336 del 27 . 12 . 1977 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 184 del 15 . 7 . 1975 , pag . 1 .

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