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Document 31979R1144

Regolamento (CEE) n. 1144/79 della Commissione, dell' 11 giugno 1979, recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

OJ L 143, 12.6.1979, p. 5–5 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 025 P. 129 - 129
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 133 - 133
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 133 - 133
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 011 P. 14 - 14
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 011 P. 14 - 14

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1144/oj

31979R1144

Regolamento (CEE) n. 1144/79 della Commissione, dell' 11 giugno 1979, recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 12/06/1979 pag. 0005 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0014
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0129
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0014
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0133
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0133


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1144/79 DELLA COMMISSIONE

dell ' 11 giugno 1979

recante sesta modifica del regolamento ( CEE ) n . 1528/78 recante modalita di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1117/78 del Consiglio , del 22 maggio 1978 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ( 1 ) , in particolare l ' articolo 6 , paragrafo 3 ,

considerando che l ' articolo 14 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1528/78 della Commissione ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 449/79 ( 3 ) , dispone che se un ' impresa di trasformazione utilizza i foraggi essicati prodotti nel corso di un mese si considerano usciti dall ' impresa di trasformazione l ' ultimo giorno del mese in questione ; che , se una siffatta impresa commercializza parte della sua produzione , l ' applicazione di questa disposizione risulta difficoltosa ; che occorre pertanto modificare la disposizione in oggetto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' articolo 14 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1528/78 è sostituito dal testo seguente :

« 3 . I foraggi essiccati utilizzati nel corso di un mese nel quadro di un ' azienda agricola di proprietà di un ' impresa di trasformazione e provenienti da detta impresa si considerano usciti da quest ' ultima l ' ultimo giorno del mese in questione » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , l ' 11 giugno 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 142 del 30 . 5 . 1978 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 179 dell ' 1 . 7 . 1978 , pag . 10 .

( 3 ) GU n . L 57 dell ' 8 . 3 . 1979, pag . 11 .

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