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Document 31979R0883

Regolamento (CEE) n. 883/79 della Commissione, del 3 maggio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2960/77 relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento

OJ L 111, 4.5.1979, p. 16–17 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 025 P. 62 - 63
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 89 - 90
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 89 - 90
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 216 - 217
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 216 - 217

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/883/oj

31979R0883

Regolamento (CEE) n. 883/79 della Commissione, del 3 maggio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2960/77 relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento

Gazzetta ufficiale n. L 111 del 04/05/1979 pag. 0016 - 0017
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0216
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0089
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0089
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0216
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0062


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 883/79 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1979

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2960/77 relativo alle modalità di vendita dell ' olio d ' oliva detenuto dagli organismi d ' intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 590/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 12 , paragrafo 4 ,

considerando che l ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 2960/77 della Commissione ( 3 ) dispone che gli interessati possono farsi consegnare un campione degli oli messi in vendita dagli organismi d ' intervento ;

considerando che , per consentire di stabilire la corrispondenza tra l ' olio per il quale è fatta l ' offerta e l ' olio aggiudicato , occorre prevedere la possibilità di procedere al prelievo di un campione supplementare prima della sigillatura della partita aggiudicata ;

considerando che per facilitare l ' effettuazione delle operazioni di ritiro degli oli venduti occorre modificare il termine per il ritiro , adeguandolo , segnatamente , in funzione del volume della partita aggiudicata ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

il regolamento ( CEE ) n . 2960/77 è modificato come appresso :

1 . All ' articolo 5 il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3 . Durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979 , il prezzo minimo si intende al netto di imposte e si riferisce a 100 kg d ' olio d ' oliva , messo in fusti appartenenti all ' acquirente , caricato su un veicolo dell ' acquirente alla porta del deposito , oppure messo in cisterna dell ' acquirente alla porta del deposito stesso » .

2 . Il testo dell ' articolo 6 , secondo comma , è sostituito dal seguente :

« Il campione è suddiviso in due flaconi etichettati , sigillati in presenza del depositario e dell ' interessato o di un suo rappresentante debitamente autorizzato . Uno dei flaconi è consegnato all ' interessato , l ' altro al depositario » .

3 . Il testo dell ' articolo 10 è sostituito dal seguente :

« Articolo 10

L ' organismo d ' intervento provvede ad informare immediatamente ciascun offerente , mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno , del risultato della sua partecipazione alla gara » .

4 . All ' articolo 11 , paragrafo 1 , è aggiunto il seguente comma :

« Prima della sigillatura , l ' aggiudicatario può farsi consegnare un campione di detto olio .

Il campione è suddiviso in due flaconi etichettati , sigillati in presenza del depositario e dell ' aggiudicatario o di un suo rappresentante debitamente autorizzato . Uno dei flaconi è consegnato all ' aggiudicatario , l ' altro al depositario , ai fini dell ' eventuale verifica della corrispondenza tra il prodotto per il quale si è proceduto alla campionatura di cui all ' articolo 5 e il prodotto aggiudicato . »

5 . Il testo dell ' articolo 12 è sostituito dal seguente :

« Articolo 12

1 . Prima di procedere al ritiro dell ' olio , l ' acquirente è tenuto a versare all ' organismo d ' intervento l ' importo provvisorio del prezzo di vendita .

L ' importo provvisorio è calcolato moltiplicando la quantità di cui è dichiarata composta la partita per il prezzo offerto per la partita medesima .

2 . Se l ' importo provvisorio non è versato nel termine previsto dall ' articolo 13 , paragrafo 1 , la vendita è risolta di pieno diritto , senza formalità particolari . In deposito cauzionale di cui all ' articolo 8 è incamerato .

3 . In caso di vendita a fini di esportazione , l ' acquirente , prima di procedere al ritiro dell ' olio , costituisce un deposito cauzionale destinato a garantire che l ' esportazione avrà luogo conformemente al disposto dell ' articolo 1 , paragrafo 2 » .

Il testo dell ' articolo 13 è sostituito dal seguente :

« Articolo 13

1 . L ' acquirente ritira la totalità della partita aggiudicata . Il ritiro può iniziare dal momento in cui è versato l ' importo provvisorio di cui all ' articolo 12 , paragrafo 1 , e , in caso di vendita per l ' esportazione , quando viene costituito il deposito cauzionale di cui all ' articolo 12 , paragrafo 3 .

Il ritiro deve concludersi , al più tardi , il quanrantesimo giorno successivo al ricevimento dell ' informazione di cui all ' articolo 10 . Tuttavia , se l ' interessato è stato dichiarato aggiudicatario per un quantitativo superiore a 1 000 tonnellate , il ritiro deve concludersi , al più tardi , il sessantesimo giorno che segue il ricevimento dell ' informazione di cui sopra .

2 . Il quantitativo d ' olio consegnato all ' acquirente può essere differente dal quantitativo per il quale è stata presentata l ' offerta , a seconda della quantità effettivamente contenuta nel recipiente all ' atto della consegna » .

7 . Il testo dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , è sostituito dal seguente :

« Articolo 14

1 . Una volta ultimato il ritiro dell ' olio , l ' organismo d ' intervento rilascia una fattura per l ' importo definitivo del prezzo di vendita . L ' importo definitivo è calcolato moltiplicando il quantitativo effettivamente ritirato , previa deduzione del peso d ' acqua e d ' impurità che superi lo 0,2 % oli d ' oliva vergini e lo 0,5 % per gli oli di sanse , per il prezzo offerto per la partita in causa . Il peso d ' acqua e d ' impurità è determinato mediante analisi di un campione di massa al momento della fornitura » .

8 . Il secondo comma dell ' articolo 21 è soppresso .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 3 maggio 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . 172 del 30 . 12 . 1966 , pag . 3025/66 .

( 2 ) GU n . L 78 del 30 . 3 . 1979 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 348 del 30 . 12 . 1977 , pag . 46 .

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