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Document 31979L1005
Council Directive 79/1005/EEC of 23 November 1979 amending Directive 75/106/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by volume of certain prepackaged liquids
Direttiva 79/1005/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1979, che modifica la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati
Direttiva 79/1005/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1979, che modifica la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati
GU L 308 del 4.12.1979, p. 25–29
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2009
Direttiva 79/1005/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1979, che modifica la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati
Gazzetta ufficiale n. L 308 del 04/12/1979 pag. 0025 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0206
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 9 pag. 0033
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0206
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 10 pag. 0247
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 10 pag. 0247
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1979 che modifica la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati ( 79/1005/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando le differenze esistenti tra il campo di applicazione della direttiva 76/211/CEE del Consiglio , del 20 gennaio 1976 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati ( 4 ) , ed il campo di applicazione della direttiva 75/106/CEE del Consiglio , del 19 dicembre 1974 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati ( 5 ) ; considerando che è quindi opportuno uniformare il campo d ' applicazione di queste due direttive per quanto riguarda i volumi degli imballaggi preconfezionati ai quali si riferiscono ; considerando che all ' atto dell ' adozione della direttiva 75/106/CEE il Consiglio , per meglio tutelare il consumatore , ha invitato la Commissione a presentargli entro il 31 dicembre 1980 una nuova proposta che riduca l ' elenco dei volumi nominali indicati nell ' allegato III , sopprimendo i valori troppo vicini ; considerando che la direttiva 71/354/CEE del Consiglio del 18 ottobre 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ( 6 ) , è stata modificata da ultimo con direttiva 76/770/CEE ( 7 ) ; considerando che , in applicazione dell ' articolo 7 , paragrafo 2 , della direttiva 75/106/CEE , il Belgio , l ' Irlanda , i Paesi Bassi e il Regno Unito dispongono di un termine di cinque anni per la sua entrata in vigore , termine di cui è opportuno tener conto nella presente direttiva ; considerando che per taluni Stati membri questa riduzione del numero dei volumi nominali presenta alcune difficoltà ; che è necessario pertanto fissare per questi Stati membri un periodo di transizione che non ostacoli tuttavia il commercio intracomunitario dei prodotti in questione e non comprometta l ' applicazione della presente direttiva negli altri Stati membri , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 L ' articolo 1 della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal testo seguente : « Articolo 1 La presente direttiva riguarda gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti liquidi elencati all ' allegato III , misurati in volume , per la vendita in quantità unitarie uguali o superiori a 5 ml e inferiori o uguali a 10 litri » . Articolo 2 Il secondo paragrafo dell ' articolo 2 della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal seguente testo : « 2 . Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell ' acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l ' imballaggio stesso » . Articolo 3 Il paragrafo 1 dell ' articolo 3 della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal seguente testo : « 1 . Gli imballaggi preconfezionati che possono essere contrassegnati con il marchio CEE previsto al punto 3.3 dell ' allegato I sono quelli rispondenti alle prescrizioni dell ' allegato I » . Articolo 4 1 . L ' articolo 4 della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal seguente testo : « Articolo 4 1 . Tutti gli imballaggi preconfezionati di cui all ' articolo 3 devono recare l ' iscrizione del volume di liquido , denominato volume nominale , che essi devono contenere , conformemente all ' allegato I . 2 . Fino alla scadenza dei periodi stabiliti nella direttiva 71/354/CEE del Consiglio , del 18 ottobre 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ( 8 ) , modificata da ultimo con la direttiva 76/770/CEE ( 9 ) , l ' indicazione del volume nominale espresso in unità di misura , del sistema SI , conformemente al punto 3.1 dell ' allegato I della presente direttiva , deve , qualora il Regno Unito o l ' Irlanda lo desiderino , essere accompagnato sul loro territorio nazionale dall ' indicazione del volume nominale espresso nelle corrispondenti unità di misura del sistema imperiale si queste sono contemplate in detto allegato I » . 2 . A piè di pagina sono aggiunte le seguenti note : Articolo 5 L ' articolo 5 della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal seguente testo : « Articolo 5 1 . Gli Stati membri non possono , per motivi inerenti alla determinazione dei volumi o ai relativi metodi di controllo impiegati , o per motivi inerenti a volumi nominali qualora essi figurino nell ' allegato III , rifiutare , vietare o limitare l ' immissione sul mercato di imballaggi preconfezionati che soddisfano alle prescrizioni della presente direttiva . 2 . A decorrere dal 1° gennaio 1984 , gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati nell ' allegato III , punto 1 , lettera a ) , possono essere commercializzati soltanto se presentano i volumi nominali prescritti nell ' allegato III . Sino al 31 dicembre 1983 gli Stati membri possono ammettere tutti i valori sino a quel momento ammessi sul loro mercato . 3 . Tuttavia , a ) per gli imballaggi preconfezionati i cui volumi nominali sono indicati nell ' allegato III , colonna II , il paragrafo 1 è applicabile fino al 31 dicembre 1988 , e soltanto per i paesi che ammettevano gli imballaggi suddetti alla data del 31 dicembre 1973 : per gli imballaggi preconfezionati della categoria 1 a ) « Vini » aventi un volume nominale di 0,73 1 la predetta data limite è spostata al 31 dicembre 1985 ; b ) per i liquidi di cui ai punti 1 , lettera a ) , 1 , lettera b ) , e 4 dell ' allegato III , il paragrafo 1 si applica unicamente quando tali liquidi vengono presentati in imballaggi aventi un volume nominale previsto nelle colonne corrispondenti del predetto allegato e conformi alle disposizioni regolamentari o agli usi commerciali dello Stato membro d ' origine del liquido , indipendentemente dal fatto che il riempimento venga effettuato nello Stato membro d ' origine o in un altro Stato . 4 . Le disposizioni della presente direttiva non creano alcun pregiudizio per le legislazioni nazionali che , tenendo conto delle esigenze in materia di ambiente , disciplinano l ' utilizzazione degli imballaggi ed in particolare il loro riciclo » . Articolo 6 Il punto 2.4 dell ' allegato I della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal testo seguente : « 2.4 . L ' errore massimo tollerato in meno è fissato conformemente alla seguente tabella : Volume nominale Vn in millilitri * Errore massimo tollerato * in % di Vn * in millilitri * da 5 a 50 * 9 * - * da 50 a 100 * - * 4,5 * da 100 a 200 * 4,5 * - * da 200 a 300 * - * 9 * da 300 a 500 * 3 * - * da 500 a 1 000 * - * 15 * da 1 000 a 10 000 * 1,5 * - * Per l ' applicazione della presente tabella i valori degli errori massimi tollerati ( espressi in unità di volume ) , indicati in percentuale , devono essere arrotondati per eccesso al decimo di millilitro » . Articolo 7 Il secondo comma del punto 3.1 dell ' allegato I della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal testo seguente : « Fino alla scadenza dei periodi stabiliti dalla direttiva 71/354/CEE , quale è stata modificata dalla direttiva 76/770/CEE , l ' indicazione del volume nominale espresso in unità SI , conformemente al primo comma , potrà essere accompagnata dal risultato della sua trasformazione in unità di misura del sistema imperiale ( UK ) , ottenuto utilizzando i seguenti coefficienti di conversione : 1 ml = 0,0352 fluid ounce , 1 l = 1,760 pint o 0,220 gallon » . Articolo 8 L ' allegato III della direttiva 75/106/CEE è sostituito dall ' allegato della presente direttiva . Articolo 9 1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° gennaio 1981 le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva ; queste entrano in vigore il 1° gennaio 1981 . 2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 10 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 23 novembre 1979 . Per il Consiglio Il Presidente R . Mac SHARRY ( 1 ) GU n . C 250 del 19 . 10 . 1977 , pag . 7 . ( 2 ) GU n . C 163 del 10 . 7 . 1978 , pag . 72 . ( 3 ) GU n . C 283 del 27 . 11 . 1978 , pag . 40 . ( 4 ) GU n . L 46 del 21 . 2 . 1976 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 42 del 15 . 2 . 1975 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 243 del 29 . 10 . 1971 , pag . 29 . ( 7 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 204 . « ( 8 ) GU n . L 243 del 29 . 10 . 1971 , pag . 29 . ( 9 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 204 » . ALLEGATO « ALLEGATO III Liquidi * Volumi nominali in litri * I ammesi a titolo definitivo * II ammessi a titolo transitorio * 1 . a ) Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole , comprese le mistelle , ad eccezione dei vini di cui alle sottovoci 22.05 A e B della tariffa doganale comune e dei vini liquorosi ( TDC : ex 22.05 C ) ; mosti di uve parzialmente fermentati , anche mutizzati con metodi diversi dall ' aggiunta di alcole ( TDC : 22.04 ) * 0,10 - 0,25 - 0,375 0,50 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 * 0,35 -0,70 - 0,73 - 1,25 * b ) Vini paglierini , che hanno diritto alle seguenti denominazioni d ' origine : « Côtes du Jura » , « Arbois » , « L ' Étoile » e « Château-Chalon » * 0,62 * * c ) Sidro , sidro di pere , idromele ed altre bevande fermentate , non spumanti ( TDC : 22.07 B II ) * 0,10 - 0,25 - 0,375 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 5 * 0,35 - 0,70 * d ) Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche ( TDC : 22.06 ) ; vini liquorosi ( TDC : ex 22.05 C ) * 0,05 fino a 0,10 - 0,10 - 0,20 - 0,375 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1,5 * * 2 . a ) - Vini spumanti ( TDC : 22.05 A ) * 0,125 - 0,20 - 0,375 - 0,75 - 1,5 - 3 * 0,10 - 0,25 - 0,70 * - Vini presentati in bottiglie chiuse con tappo a forma di « fungo » tenuto da fermagli o legacci ; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrapressione uguale o superiore ad 1 bar ma inferiore a 3 bar , misurata alla temperatura di 20° C ( TDC : 22.05 B ) * * * b ) Sidro , sidro di pere , idromele ed altre bevande fermentate , spumanti ( TDC : 22.07 B I ) * 0,10 - 0,20 - 0,375 - 0,75 - 1 - 1,5 - 3 * 0,125 * 3 . a ) Birra ( TDC : 22.03 ) , ad eccezione della birra a fermentazione spontanea * 0,25 - 0,33 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 3 - 4 - 5 * 0,35 * b ) Birra a fermentazione spontanea , gueuze * 0,25 - 0,375 - 0,75 * * 4 . Alcole etilico non denaturato avente titolo alcolometrico inferiore a 80 % vol ; acquaviti , liquori ed altre bevande alcoliche , preparazioni alcoliche composte ( dette « estratti concentrati » ) per la fabbricazione delle bevande ( TDC : 22.09 ) * 0,02 - 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,10 ( * ) - 0,20 - 0,50 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 * 0,35 - 0,375 - 0,70 - 0,75 * 5 . Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ( TDC : 22.10 ) * 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 5 * * 6 . Olio d ' oliva ( TDC : 15.17 A ) e altri oli commestibili ( TDC : 15.07 D II ) * 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 * * 7 . - Latte fresco , non concentrato nù zuccherato ( TDC : 04.01 ) , esclusi iogurt , kephir , latte cagliato , siero di latte , e altri tipi di latte fermentati o acidificati * 0,20 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 * 0,10 * - bevande provenienti dal latte ( TDC : 22.02 B ) * * * 8 . a ) Acqua , acque minerali , acque gassose ( TDC : 22.01 ) * 0,125 - 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,50 - 0,75 - 1 -1,5 - 2 * Tutti i volumi inferiori a 0,20 - 0,35 - 0,45 - 0,46 - 0,70 - 0,90 - 0,92 - 1,25 * b ) Limonate , acque gassose aromatizzate ( comprese le acque minerali aromatizzate ) ed altre bevande non alcoliche non contenenti latte o sostanze grasse provenienti dal latte ( TDC : 22.02 A ) , esclusi i succhi di frutta o di ortaggi , di cui alla voce 20.07 della tariffa doganale comune e i concentrati . * 0,125 - 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,50 - 0,75 1 - 1,5 - 2 * Tutti i volumi inferiori a 0,20 - 0,70 * c ) Bevande etichettate come aperitivi analcolici * 0,10 * * 9 . Succhi di frutta ( compresi i mosti d ' uva ) o di ortaggi , non fermentati , senza aggiunta di alcole , anche addizionati di zuccheri di cui alla sottovoce 20.07 B della tariffa doganale comune , nettari di frutta ( direttiva 75/726/CEE del Consiglio , del 17 novembre 1975 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concorrenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili ( 1 ) * 0,125 - 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 * Tutti i volumi inferiori a 0,125 - 0,70 - 0,18 - 0,35 ( unicamente in lattine ) * ( * ) per le bevande alcoliche con aggiunta di acqua gassosa o di soda , tutti i volumi inferiori a 0,10 litri sono ammessi a titolo definitivo . ( 1 ) GU n . L 311 dell ' 1 . 12 . 1975 , pag . 40 . » RETTIFICHE Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 1195/79 del Consiglio , del 12 giugno 1979 , relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari dei paesi e territori in via di sviluppo ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 154 del 21 giugno 1979 ) Pagina 9 , nota ( 2 ) : anzichù : « ... maggiorata di 111,08 tonnellate . » , leggi : « ... maggiorata di 116,08 tonnellate . »