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Document 31979L1005

Direttiva 79/1005/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1979, che modifica la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati

GU L 308 del 4.12.1979, p. 25–29 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/1005/oj

31979L1005

Direttiva 79/1005/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1979, che modifica la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 04/12/1979 pag. 0025 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0206
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 9 pag. 0033
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0206
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 10 pag. 0247
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 10 pag. 0247


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1979

che modifica la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati

( 79/1005/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 )

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando le differenze esistenti tra il campo di applicazione della direttiva 76/211/CEE del Consiglio , del 20 gennaio 1976 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati ( 4 ) , ed il campo di applicazione della direttiva 75/106/CEE del Consiglio , del 19 dicembre 1974 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati ( 5 ) ;

considerando che è quindi opportuno uniformare il campo d ' applicazione di queste due direttive per quanto riguarda i volumi degli imballaggi preconfezionati ai quali si riferiscono ;

considerando che all ' atto dell ' adozione della direttiva 75/106/CEE il Consiglio , per meglio tutelare il consumatore , ha invitato la Commissione a presentargli entro il 31 dicembre 1980 una nuova proposta che riduca l ' elenco dei volumi nominali indicati nell ' allegato III , sopprimendo i valori troppo vicini ;

considerando che la direttiva 71/354/CEE del Consiglio del 18 ottobre 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ( 6 ) , è stata modificata da ultimo con direttiva 76/770/CEE ( 7 ) ;

considerando che , in applicazione dell ' articolo 7 , paragrafo 2 , della direttiva 75/106/CEE , il Belgio , l ' Irlanda , i Paesi Bassi e il Regno Unito dispongono di un termine di cinque anni per la sua entrata in vigore , termine di cui è opportuno tener conto nella presente direttiva ;

considerando che per taluni Stati membri questa riduzione del numero dei volumi nominali presenta alcune difficoltà ; che è necessario pertanto fissare per questi Stati membri un periodo di transizione che non ostacoli tuttavia il commercio intracomunitario dei prodotti in questione e non comprometta l ' applicazione della presente direttiva negli altri Stati membri ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

L ' articolo 1 della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 1

La presente direttiva riguarda gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti liquidi elencati all ' allegato III , misurati in volume , per la vendita in quantità unitarie uguali o superiori a 5 ml e inferiori o uguali a 10 litri » .

Articolo 2

Il secondo paragrafo dell ' articolo 2 della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal seguente testo :

« 2 . Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell ' acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l ' imballaggio stesso » .

Articolo 3

Il paragrafo 1 dell ' articolo 3 della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal seguente testo :

« 1 . Gli imballaggi preconfezionati che possono essere contrassegnati con il marchio CEE previsto al punto 3.3 dell ' allegato I sono quelli rispondenti alle prescrizioni dell ' allegato I » .

Articolo 4

1 . L ' articolo 4 della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal seguente testo :

« Articolo 4

1 . Tutti gli imballaggi preconfezionati di cui all ' articolo 3 devono recare l ' iscrizione del volume di liquido , denominato volume nominale , che essi devono contenere , conformemente all ' allegato I .

2 . Fino alla scadenza dei periodi stabiliti nella direttiva 71/354/CEE del Consiglio , del 18 ottobre 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ( 8 ) , modificata da ultimo con la direttiva 76/770/CEE ( 9 ) , l ' indicazione del volume nominale espresso in unità di misura , del sistema SI , conformemente al punto 3.1 dell ' allegato I della presente direttiva , deve , qualora il Regno Unito o l ' Irlanda lo desiderino , essere accompagnato sul loro territorio nazionale dall ' indicazione del volume nominale espresso nelle corrispondenti unità di misura del sistema imperiale si queste sono contemplate in detto allegato I » .

2 . A piè di pagina sono aggiunte le seguenti note :

Articolo 5

L ' articolo 5 della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal seguente testo :

« Articolo 5

1 . Gli Stati membri non possono , per motivi inerenti alla determinazione dei volumi o ai relativi metodi di controllo impiegati , o per motivi inerenti a volumi nominali qualora essi figurino nell ' allegato III , rifiutare , vietare o limitare l ' immissione sul mercato di imballaggi preconfezionati che soddisfano alle prescrizioni della presente direttiva .

2 . A decorrere dal 1° gennaio 1984 , gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati nell ' allegato III , punto 1 , lettera a ) , possono essere commercializzati soltanto se presentano i volumi nominali prescritti nell ' allegato III .

Sino al 31 dicembre 1983 gli Stati membri possono ammettere tutti i valori sino a quel momento ammessi sul loro mercato .

3 . Tuttavia ,

a ) per gli imballaggi preconfezionati i cui volumi nominali sono indicati nell ' allegato III , colonna II , il paragrafo 1 è applicabile fino al 31 dicembre 1988 , e soltanto per i paesi che ammettevano gli imballaggi suddetti alla data del 31 dicembre 1973 : per gli imballaggi preconfezionati della categoria 1 a ) « Vini » aventi un volume nominale di 0,73 1 la predetta data limite è spostata al 31 dicembre 1985 ;

b ) per i liquidi di cui ai punti 1 , lettera a ) , 1 , lettera b ) , e 4 dell ' allegato III , il paragrafo 1 si applica unicamente quando tali liquidi vengono presentati in imballaggi aventi un volume nominale previsto nelle colonne corrispondenti del predetto allegato e conformi alle disposizioni regolamentari o agli usi commerciali dello Stato membro d ' origine del liquido , indipendentemente dal fatto che il riempimento venga effettuato nello Stato membro d ' origine o in un altro Stato .

4 . Le disposizioni della presente direttiva non creano alcun pregiudizio per le legislazioni nazionali che , tenendo conto delle esigenze in materia di ambiente , disciplinano l ' utilizzazione degli imballaggi ed in particolare il loro riciclo » .

Articolo 6

Il punto 2.4 dell ' allegato I della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal testo seguente :

« 2.4 . L ' errore massimo tollerato in meno è fissato conformemente alla seguente tabella :

Volume nominale Vn in millilitri * Errore massimo tollerato * in % di Vn * in millilitri *

da 5 a 50 * 9 * - *

da 50 a 100 * - * 4,5 *

da 100 a 200 * 4,5 * - *

da 200 a 300 * - * 9 *

da 300 a 500 * 3 * - *

da 500 a 1 000 * - * 15 *

da 1 000 a 10 000 * 1,5 * - *

Per l ' applicazione della presente tabella i valori degli errori massimi tollerati ( espressi in unità di volume ) , indicati in percentuale , devono essere arrotondati per eccesso al decimo di millilitro » .

Articolo 7

Il secondo comma del punto 3.1 dell ' allegato I della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Fino alla scadenza dei periodi stabiliti dalla direttiva 71/354/CEE , quale è stata modificata dalla direttiva 76/770/CEE , l ' indicazione del volume nominale espresso in unità SI , conformemente al primo comma , potrà essere accompagnata dal risultato della sua trasformazione in unità di misura del sistema imperiale ( UK ) , ottenuto utilizzando i seguenti coefficienti di conversione :

1 ml = 0,0352 fluid ounce ,

1 l = 1,760 pint o 0,220 gallon » .

Articolo 8

L ' allegato III della direttiva 75/106/CEE è sostituito dall ' allegato della presente direttiva .

Articolo 9

1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° gennaio 1981 le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva ; queste entrano in vigore il 1° gennaio 1981 .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 23 novembre 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

R . Mac SHARRY

( 1 ) GU n . C 250 del 19 . 10 . 1977 , pag . 7 .

( 2 ) GU n . C 163 del 10 . 7 . 1978 , pag . 72 .

( 3 ) GU n . C 283 del 27 . 11 . 1978 , pag . 40 .

( 4 ) GU n . L 46 del 21 . 2 . 1976 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 42 del 15 . 2 . 1975 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 243 del 29 . 10 . 1971 , pag . 29 .

( 7 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 204 .

« ( 8 ) GU n . L 243 del 29 . 10 . 1971 , pag . 29 .

( 9 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 204 » .

ALLEGATO

« ALLEGATO III

Liquidi * Volumi nominali in litri * I ammesi a titolo definitivo * II ammessi a titolo transitorio *

1 . a ) Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole , comprese le mistelle , ad eccezione dei vini di cui alle sottovoci 22.05 A e B della tariffa doganale comune e dei vini liquorosi ( TDC : ex 22.05 C ) ; mosti di uve parzialmente fermentati , anche mutizzati con metodi diversi dall ' aggiunta di alcole ( TDC : 22.04 ) * 0,10 - 0,25 - 0,375 0,50 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 * 0,35 -0,70 - 0,73 - 1,25 *

b ) Vini paglierini , che hanno diritto alle seguenti denominazioni d ' origine : « Côtes du Jura » , « Arbois » , « L ' Étoile » e « Château-Chalon » * 0,62 * *

c ) Sidro , sidro di pere , idromele ed altre bevande fermentate , non spumanti ( TDC : 22.07 B II ) * 0,10 - 0,25 - 0,375 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 5 * 0,35 - 0,70 *

d ) Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche ( TDC : 22.06 ) ; vini liquorosi ( TDC : ex 22.05 C ) * 0,05 fino a 0,10 - 0,10 - 0,20 - 0,375 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1,5 * *

2 . a ) - Vini spumanti ( TDC : 22.05 A ) * 0,125 - 0,20 - 0,375 - 0,75 - 1,5 - 3 * 0,10 - 0,25 - 0,70 *

- Vini presentati in bottiglie chiuse con tappo a forma di « fungo » tenuto da fermagli o legacci ; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrapressione uguale o superiore ad 1 bar ma inferiore a 3 bar , misurata alla temperatura di 20° C ( TDC : 22.05 B ) * * *

b ) Sidro , sidro di pere , idromele ed altre bevande fermentate , spumanti ( TDC : 22.07 B I ) * 0,10 - 0,20 - 0,375 - 0,75 - 1 - 1,5 - 3 * 0,125 *

3 . a ) Birra ( TDC : 22.03 ) , ad eccezione della birra a fermentazione spontanea * 0,25 - 0,33 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 3 - 4 - 5 * 0,35 *

b ) Birra a fermentazione spontanea , gueuze * 0,25 - 0,375 - 0,75 * *

4 . Alcole etilico non denaturato avente titolo alcolometrico inferiore a 80 % vol ; acquaviti , liquori ed altre bevande alcoliche , preparazioni alcoliche composte ( dette « estratti concentrati » ) per la fabbricazione delle bevande ( TDC : 22.09 ) * 0,02 - 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,10 ( * ) - 0,20 - 0,50 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 * 0,35 - 0,375 - 0,70 - 0,75 *

5 . Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ( TDC : 22.10 ) * 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 5 * *

6 . Olio d ' oliva ( TDC : 15.17 A ) e altri oli commestibili ( TDC : 15.07 D II ) * 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 * *

7 . - Latte fresco , non concentrato nù zuccherato ( TDC : 04.01 ) , esclusi iogurt , kephir , latte cagliato , siero di latte , e altri tipi di latte fermentati o acidificati * 0,20 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 * 0,10 *

- bevande provenienti dal latte ( TDC : 22.02 B ) * * *

8 . a ) Acqua , acque minerali , acque gassose ( TDC : 22.01 ) * 0,125 - 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,50 - 0,75 - 1 -1,5 - 2 * Tutti i volumi inferiori a 0,20 - 0,35 - 0,45 - 0,46 - 0,70 - 0,90 - 0,92 - 1,25 *

b ) Limonate , acque gassose aromatizzate ( comprese le acque minerali aromatizzate ) ed altre bevande non alcoliche non contenenti latte o sostanze grasse provenienti dal latte ( TDC : 22.02 A ) , esclusi i succhi di frutta o di ortaggi , di cui alla voce 20.07 della tariffa doganale comune e i concentrati . * 0,125 - 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,50 - 0,75 1 - 1,5 - 2 * Tutti i volumi inferiori a 0,20 - 0,70 *

c ) Bevande etichettate come aperitivi analcolici * 0,10 * *

9 . Succhi di frutta ( compresi i mosti d ' uva ) o di ortaggi , non fermentati , senza aggiunta di alcole , anche addizionati di zuccheri di cui alla sottovoce 20.07 B della tariffa doganale comune , nettari di frutta ( direttiva 75/726/CEE del Consiglio , del 17 novembre 1975 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concorrenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili ( 1 ) * 0,125 - 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 * Tutti i volumi inferiori a 0,125 - 0,70 - 0,18 - 0,35 ( unicamente in lattine ) *

( * ) per le bevande alcoliche con aggiunta di acqua gassosa o di soda , tutti i volumi inferiori a 0,10 litri sono ammessi a titolo definitivo .

( 1 ) GU n . L 311 dell ' 1 . 12 . 1975 , pag . 40 . »

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 1195/79 del Consiglio , del 12 giugno 1979 , relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari dei paesi e territori in via di sviluppo

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 154 del 21 giugno 1979 )

Pagina 9 , nota ( 2 ) :

anzichù : « ... maggiorata di 111,08 tonnellate . » ,

leggi : « ... maggiorata di 116,08 tonnellate . »

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