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Document 31978L1033

Quarta direttiva 78/1033/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che modifica la direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori

GU L 366 del 28.12.1978, pp. 31–32 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2008; abrog. impl. da 32007L0074

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/1033/oj

31978L1033

Quarta direttiva 78/1033/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che modifica la direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori

Gazzetta ufficiale n. L 366 del 28/12/1978 pag. 0031 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0075
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0100
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0075
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0106
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0106


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QUARTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1978

che modifica la direttiva 69/169/CEE relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d ' affari e dalle altre imposizion indirette interne riscosse all ' importazione nel traffico internazionale di viaggiatori

( 78/1033/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 99 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che l ' articolo 1 , paragrafo 1 , della direttiva 69/169/CEE del Consiglio , del 28 maggio 1969 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative riguardanti le franchigie dalle imposte sulla cifra d ' affari e dalle altre imposizion indirette interne riscosse all ' importazione nel traffico internazionale di viaggiatori ( 4 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/1032/CEE ( 5 ) prevede una franchigia per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti dai paesi terzi , a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale ;

considerando che il valore globale delle merci che possono beneficiare di detta franchigia non deve superare , per persona , venticinque unità di conto ; che , conformemente all ' articolo 1 , paragrafo 2 , della direttiva 69/169/CEE , gli Stati membri hanno la facoltà , per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni , di ridurre la suddetta franchigia fino a dieci unità di conto ;

considerando che l ' introduzione dell ' unità di conto europea negli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità europee nel campo delle franchigie fiscali non deve dar luogo ad una diminuzione degli importi , espressi in moneta nazionale , che possono attualmente beneficiare della franchigia ;

considerando che si deve anche tener conto delle misure raccomandate a favore dei viaggiatori dalle organizzazioni internazionali specializzate e in particolare di quelle che figurano nell ' allegato F 3 alla convenzione internazionale per le semplificazioni e l ' armonizzazione dei regimi doganali , conclusa su iniziativa del consiglio di cooperazione doganale ;

considerando che questo duplice obiettivo puo essere conseguito fissando a quaranta unità di conto europee l ' importo di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , della direttiva 69/169/CEE e a venti unità di conto europee quello di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo ;

considerando che è opportuno definire la nozione di bagagli personali ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 69/169/CEE è modificata come segue :

1 . L ' articolo 1 è modificato come segue :

a ) il paragrafo 1 è sostituito dalla seguente disposizione :

" 1 . Una franchigia dalle imposte sulla cifra d ' affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all ' importazione si applica alle merci contenute nei bagagl personali dei viaggiatori provenienti da paesi terzi , a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale di tali merci non superi , per ciascun viaggiatore , quaranta unità di conto europee . " ;

b ) al paragrafo 2 , le parole " dieci unità di conto " sono sostituite dalle parole " venti unità di conto europee " ;

c ) al paragrafo 3 , le parole " venticinque unità di conto " sono sostituite dalle parole " quaranta unità di conto europee " .

2 . All ' articolo 3 , è aggiunto il seguente paragrafo :

" 3 . Per bagagli personali si intendono tutti i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare al serviizio doganale al momento del suo arrivo , nonché quelli che presenta in un secondo tempo a questo stesso servizio , a condizione che comprovi che sono stati registrati come bagaglio appresso , al momento della partenza , presso la compagnia che ne ha curato il trasporto .

Non costituiscono bagagli personali i serbatoi portatili contenenti carburanti . Tuttavia , per ciascun mezzo di trasporto a motore , è ammesso in franchigia il carburante contenuto in tali serbatoi portatili per un quantitativo non superiore a 10 litri , fatte salve le disposizioni nazionali in materia di detenzione e di trasporto del carburante . "

Articolo 2

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 * gennaio 1979 .

2 . Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni che essi adottano per l ' applicazione della presente direttiva . La Commissione ne informa gli altri Stati membri .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatta a Bruxelles , addi 19 dicembre 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D . GENSCHER

( 1 ) GU n . C 213 del 7 . 9 . 1978 , pag . 9 .

( 2 ) GU n . C 261 del 6 . 11 . 1978 , pag . 46 .

( 3 ) Parere reso il 19 ottobre 1978 ( non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale ) .

( 4 ) GU n . L 133 del 4 . 6 . 1969 , pag . 6 .

( 5 ) Vedi pag . 28 della presente Gazzetta ufficiale .

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