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Document 31978L1027

Direttiva 78/1027/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario

OJ L 362, 23.12.1978, p. 7–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 52 - 54
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 55 - 58
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 55 - 58
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 17 - 19
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 17 - 19
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 81 - 84

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007; abrogato da 32005L0036

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/1027/oj

31978L1027

Direttiva 78/1027/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario

Gazzetta ufficiale n. L 362 del 23/12/1978 pag. 0007 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0017
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 2 pag. 0052
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0017
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0055
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0055


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1978 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario (78/1027/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57, 66 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che per attuare il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario come prescritto dalla direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (4), l'analogia delle formazioni negli Stati membri consente di limitare il coordinamento in questo campo all'esigenza dell'osservanza di norme minime, lasciando per il resto agli Stati membri la libertà di organizzare il proprio insegnamento;

considerando che il coordinamento delle condizioni di esercizio previsto dalla presente direttiva non esclude tuttavia un ulteriore coordinamento:

considerando che il coordinamento previsto dalla presente direttiva riguarda la formazione professionale dei veterinari ; che, per quanto riguarda la formazione, la maggior parte degli Stati membri non fa attualmente distinzioni tra i veterinari che esercitano la loro attività come salariati e quelli che la esercitano come indipendenti ; che pertanto, per favorire pienamente la libera circolazione dei professionisti nella Comunità, appare necessario estendere al veterinario salariato l'applicazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri subordinano l'accesso alle attività di veterinario e l'esercizio di dette attività al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di veterinario, di cui all'articolo 3 della direttiva 78/1026/CEE, comprovante che l'interessato ha acquisito durante la durata complessiva della propria formazione: a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di veterinario;

b) adeguate conoscenze della struttura e delle funzioni degli animali in buona salute, del loro allevamento, della loro riproduzione e della loro igiene in generale, come pure della loro alimentazione, compresa la tecnologia impiegata nella fabbricazione e conservazione degli alimenti rispondenti alle loro esigenze;

c) adeguate conoscenze nel settore del comportamento e della protezione degli animali;

d) adeguate conoscenze delle cause, della natura, dell'evoluzione, degli effetti, delle diagnosi e della terapia delle malattie degli animali, sia individualmente che collettivamente ; fra queste, una particolare conoscenza delle malattie trasmissibili all'uomo;

e) adeguate conoscenze della medicina preventiva;

f) adeguate conoscenze dell'igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i prodotti alimentari animali o di origine animale destinati al consumo umano;

g) adeguate conoscenze per quanto riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle materie summenzionate;

h) un'adeguata esperienza clinica e pratica sotto opportuno controllo.

2. Tale formazione veterinaria deve avere una durata complessiva di almeno cinque anni di insegnamento teorico e pratico a pieno tempo impartito in un'università, in un istituto superiore riconosciuto di livello (1)GU n. C 92 del 20.7.1970, pag. 18. (2)GU n. C 19 del 28.2.1972, pag. 10. (3)GU n. C 60 del 14.6.1971, pag. 3. (4)Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale. equipollente o sotto il controllo di un'università, e dedicato almeno alle materie riportate nell'allegato.

3. L'ammissione a detta formazione presuppone il possesso di un diploma o certificato che, per gli studi in questione, dia accesso agli istituti universitari o istituti superiori riconosciuti di livello equipollente di uno Stato membro.

4. La presente direttiva non pregiudica affatto la possibilità, da parte degli Stati membri, di consentire, nel proprio territorio e secondo le proprie disposizioni, l'accesso alle attività di veterinario e il relativo esercizio ai titolari di diplomi, certificati o altri titoli non conseguiti in uno Stato membro.

Articolo 2

La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli Stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1), esercitano o eserciteranno, in qualità di salariati, le attività di cui all'articolo 1 della direttiva 78/1026/CEE.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER (1)GU n. L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

ALLEGATO PROGRAMMA DI STUDI PER IL VETERINARIO

Il programma di studi che permette il conseguimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario comprende almeno le materie indicate qui di seguito. L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse. A. Materie di base - Fisica

- Chimica

- Zoologia

- Botanica

- Matematica applicata alle scienze biologiche

B. Materie specifiche

1º gruppo : Scienze fondamentali - Anatomia (compresa l'istologia e l'embriologia)

- Fisiologia

- Biochimica

- Genetica

- Farmacologia

- Farmacia

- Tossicologia

- Microbiologia

- Immunologia

- Epidemiologia

- Deontologia

2º gruppo : Scienze cliniche - Ostetricia

- Patologia (compresa l'anatomia patologica)

- Parassitologia

- Patologia speciale medica e patologia speciale chirurgica (compresa l'anestesiologia)

- Clinica degli animali domestici, volatili e altre specie animali

- Medicina preventiva

- Radiologia

- Riproduzione e turbe della riproduzione

- Polizia sanitaria

- Medicina legale e legislazione veterinarie

- Terapeutica

- Propedeutica

3º gruppo : Produzione animale - Produzione animale

- Nutrizione

- Agronomia

- Economia rurale

- Allevamento e salute degli animali

- Igiene veterinaria

- Etologia e protezione animale

4º gruppo : Igiene alimentare - Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale

- Igiene e tecnologia alimentare

- Lavori pratici (compresi i lavori pratici nei luoghi di macellazione e di lavorazione dei prodotti alimentari).

La formazione pratica può assumere la forma di un tirocinio pratico, purché questo sia svolto a tempo pieno, sotto il controllo diretto dell'autorità o dell'organismo competenti e non superi la durata di sei mesi sul totale di cinque anni di studi.

La ripartizione dell'insegnamento teorico e pratico tra i vari gruppi di materie deve essere ponderata e coordinata in modo che le conoscenze ed esperienze di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva possano essere adeguatamente acquisite per consentire al veterinario di espletare tutti i suoi compiti.

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