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Document 31977L0504
Council Directive 77/504/EEC of 25 July 1977 on pure- bred breeding animals of the bovine species
Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura
Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura
GU L 206 del 12.8.1977, p. 8–10
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2010; abrogato da 32009L0157
Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura
Gazzetta ufficiale n. L 206 del 12/08/1977 pag. 0008 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0049
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0058
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0049
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0024
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0024
++++ CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 Iuglio 1977 relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura ( 77/504/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerendo che la produzione di animali della specie bovina occupa un posto molto importante nell ' agricoltura della Comunità e che risultati soddisfacenti in questo settore dipendono in larga misura dall ' utilizzazione di animali riproduttori di razza pura ; considerando che , nel quadro delle rispettive politiche nazionali dell ' allevamento , la maggior parte degli Stati membri ha cercato finora d ' incoraggiare la produzione di animali appartenenti ad un numero limitato di razze e rispondenti a norme zootecniche ben determinate ; che le razze e le norme variano da uno Stato membro all ' altro ; che l ' esistenza di siffatte disparità costituisce un ostacolo agli scambi intracomunitari ; considerando che , per eliminare tali disparità e contribuire all ' incremento della produttività dell ' agricoltura nel settore considerato , occore liberalizzare progressivamente gli scambi intracomunitari di tutti riproduttori di razza pura ; che la completa liberalizzazione degli scambi presuppone una maggiore armonizzazione alla riproduzione ; considerando che gli Stati membri devono avere la possibilità di esigere la presentazione di certificati genealogici elaborati in conformità di una procedura comunitaria ; considerendo che è opportuno prendere alcune misure d 'applicazione in certi settori di carattere tecnico ; che , per l ' attuazione delle misure previste , occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato zootecnico permanente ; che , in attesa delle misure d ' applicazione , le disposizioni attualmente vigenti nei settori considerati devono restare invariate ; considerendo che è necessario assicurasi che le importazion di bovini riproduttori di razza pura provenienti dai paesi terzi non possano essere effettuate a condizioni meno severe di quelle applicate nella Comunità , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Ai sensi della presente direttiva si intende per : a ) bovino riproduttore di razza pura : l ' animale della specie bovina i cui ascendenti di primo e secondo grado siano iscritti o registrati in un registro genealogico della stessa razza e che vi sia esso stesso iscritto oppure registrato e idoneo ad esservi iscritto ; b ) registro genealogico : i libri , i registri , gli , schedari o i supporti dell ' informazione - tenuti da un ' organizzazione o da un ' associazione di allevatori riconosciuta ufficialmente da uno Stato membro in cui l ' organizzazione o l ' associazione di allevatori si è costituita e - in cui siano iscritti o registrati i bovini riproduttori di razza pura di una razza specifia , con l ' indicazione dei loro ascendenti . Articolo 2 Gli Stati membri provvedono affinchù non siano vietati , limitati o ostacolati , per motivi zootecnici, - gli scambi intracomunitari dei bovini riproduttori di razza pura , - gli scambi intracomunitari di sperma e di ovuli fecondati , provenienti da bovini riproduttori di razza pura , - l ' istituzione di registri genealogici , quando rispondano ai criteri stabiliti in applicazione dell ' articolo 6 , - il riconoscimento delle organizzazioni o associazioni che detengono registri genealogici , conformemente all ' articolo 6 , - fatto salvo articolo 3 , gli scambi intracomunitari dei tori destinati alla fecondazione artificiale . Articolo 3 Il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione , adotterà , anteriormente al 1° luglio 1980 , le norme comunitarie in materia di ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura . Fino all ' entrata in vigore di tali disposizioni , l ' ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura , nonchù la selezione di tori destinati alla fecondazione artificiale e l ' uso del loro sperma e degli ovuli fecondati restano soggetti alle legislazioni nazionali , fermo restando che queste non potranno essere più restrittive di quelle previste per i bovini riproduttori di razza pura , lo , sperma e gli ovuli fecondati nello Stato membro di destinazione . Articolo 4 Le organizzazioni o associazioni di allevatori riconosciute ufficialmente da uno Stato membro non possono opporsi all ' iscrizione nei loro registri genealogici di bovini riproduttori di razza pura provenienti da un altro Stato membro , se essi rispondono alle norme fissate in conformità dell ' articolo 6 . Articolo 5 Gli Stati membri possono prescrivere che i bovini riproduttori di razza pura , nonchù lo sperma o gli ovuli fecondati da essi ottenuti , siano accompagnati , negli scambi intracomunitari , da un certificato genealogico conforme ad un modello stabilito secondo la procedura di cui all ' articolo 8 , soprattutto per quanto riguarda il valore sul piano zootecnico . Articolo 6 1 . Sono stabiliti , secondo la procedura di cui all ' articolo 8 : - i metodi controllo del valore dei bovini sul piano zootecnico e di determinazione delle qualità genetiche dei bovini ; - i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori ; - i criteri di istituzione dei registri genealogici ; - i criteri che devono figurare nel certificato genealogico . 2 . Fino all ' entrata in vigore delle disposizioni previste al paragrafo 1 , primo , secondo e terzo trattino : a ) i controlli di cui al paragrafo 1 , primo trattino , effettuati ufficialmente in ciascuno Stato membro e i registri genealogici attualmente esistenti saranno riconosciuti dagli altri Stati membri ; b ) il riconoscimento delle organizzazioni o associazioni di allevatori , resta soggetto alla normativa attualmente vigente negli Stati membri ; c ) l ' istituzione di nuovi registri genealogici dovrà continuare a rispondere alle condizioni attualmente vigenti negli Stati membri . Articolo 7 Fino all ' entrata in vigore di una regolamentazione comunitaria in materia , le condizioni applicabili alle importazioni di bovini riproduttori di razza pura in provenienza dai paesi terzi non devono essere più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari . Gli Stati membri autorizzano , le importazioni di bovini riproduttori di razza pura in provenienza dai paesi terzi soltanto se sono accompagnati da un certificato genealogico c attesti che sono iscritti o registrati nel registro genealogico del paese terzo speditore . Deve essere fornita la prova che tali animali sono iscritti oppure registrati e idonei ad essere iscritti in un registro genealogico della Comunità . Articolo 8 1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato zootecnico permanente istituito con decisione 77/505/CEE , in appresso denominato « comitato » è immediatemente consultato dal presidente , su iniziativa si quest ' ultimo o su richiesta di uno Stato membro . 2 . In seno al comitato , si voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione . 3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure de adottare . Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termite che il presidente può fissare in base all ' urgenza dei problemi in esame . Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti . 4 . La Commissione adotta le misure e ne assicura l ' immediata applicazione , se sono conformi al parere del comitato . Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere , la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata . Se il Consiglio non procede all ' adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta , la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l ' immediata applicazione , salvo nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure . Articolo 9 Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1979 e ne informano immediatemente la Commissione . Articolo 10 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addi 25 luglio 1977 . Per il Consiglio Il presidente H . Simonet ( 1 ) GU n . C 76 del 3 . 5 . 1974 , pag . 52 . ( 2 ) GU n . C 116 del 30 . 9 . 1974 , pag . 33 .