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Document 31977L0504

    Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura

    GU L 206 del 12.8.1977, p. 8–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2010; abrogato da 32009L0157

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/504/oj

    31977L0504

    Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura

    Gazzetta ufficiale n. L 206 del 12/08/1977 pag. 0008 - 0010
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0049
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0058
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0049
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0024
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0024


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    CONSIGLIO

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 25 Iuglio 1977

    relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura

    ( 77/504/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerendo che la produzione di animali della specie bovina occupa un posto molto importante nell ' agricoltura della Comunità e che risultati soddisfacenti in questo settore dipendono in larga misura dall ' utilizzazione di animali riproduttori di razza pura ;

    considerando che , nel quadro delle rispettive politiche nazionali dell ' allevamento , la maggior parte degli Stati membri ha cercato finora d ' incoraggiare la produzione di animali appartenenti ad un numero limitato di razze e rispondenti a norme zootecniche ben determinate ; che le razze e le norme variano da uno Stato membro all ' altro ; che l ' esistenza di siffatte disparità costituisce un ostacolo agli scambi intracomunitari ;

    considerando che , per eliminare tali disparità e contribuire all ' incremento della produttività dell ' agricoltura nel settore considerato , occore liberalizzare progressivamente gli scambi intracomunitari di tutti riproduttori di razza pura ; che la completa liberalizzazione degli scambi presuppone una maggiore armonizzazione alla riproduzione ;

    considerando che gli Stati membri devono avere la possibilità di esigere la presentazione di certificati genealogici elaborati in conformità di una procedura comunitaria ;

    considerendo che è opportuno prendere alcune misure d 'applicazione in certi settori di carattere tecnico ; che , per l ' attuazione delle misure previste , occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato zootecnico permanente ; che , in attesa delle misure d ' applicazione , le disposizioni attualmente vigenti nei settori considerati devono restare invariate ;

    considerendo che è necessario assicurasi che le importazion di bovini riproduttori di razza pura provenienti dai paesi terzi non possano essere effettuate a condizioni meno severe di quelle applicate nella Comunità ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    Ai sensi della presente direttiva si intende per :

    a ) bovino riproduttore di razza pura : l ' animale della specie bovina i cui ascendenti di primo e secondo grado siano iscritti o registrati in un registro genealogico della stessa razza e che vi sia esso stesso iscritto oppure registrato e idoneo ad esservi iscritto ;

    b ) registro genealogico : i libri , i registri , gli , schedari o i supporti dell ' informazione

    - tenuti da un ' organizzazione o da un ' associazione di allevatori riconosciuta ufficialmente da uno Stato membro in cui l ' organizzazione o l ' associazione di allevatori si è costituita e

    - in cui siano iscritti o registrati i bovini riproduttori di razza pura di una razza specifia , con l ' indicazione dei loro ascendenti .

    Articolo 2

    Gli Stati membri provvedono affinchù non siano vietati , limitati o ostacolati , per motivi zootecnici,

    - gli scambi intracomunitari dei bovini riproduttori di razza pura ,

    - gli scambi intracomunitari di sperma e di ovuli fecondati , provenienti da bovini riproduttori di razza pura ,

    - l ' istituzione di registri genealogici , quando rispondano ai criteri stabiliti in applicazione dell ' articolo 6 ,

    - il riconoscimento delle organizzazioni o associazioni che detengono registri genealogici , conformemente all ' articolo 6 ,

    - fatto salvo articolo 3 , gli scambi intracomunitari dei tori destinati alla fecondazione artificiale .

    Articolo 3

    Il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione , adotterà , anteriormente al 1° luglio 1980 , le norme comunitarie in materia di ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura .

    Fino all ' entrata in vigore di tali disposizioni , l ' ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura , nonchù la selezione di tori destinati alla fecondazione artificiale e l ' uso del loro sperma e degli ovuli fecondati restano soggetti alle legislazioni nazionali , fermo restando che queste non potranno essere più restrittive di quelle previste per i bovini riproduttori di razza pura , lo , sperma e gli ovuli fecondati nello Stato membro di destinazione .

    Articolo 4

    Le organizzazioni o associazioni di allevatori riconosciute ufficialmente da uno Stato membro non possono opporsi all ' iscrizione nei loro registri genealogici di bovini riproduttori di razza pura provenienti da un altro Stato membro , se essi rispondono alle norme fissate in conformità dell ' articolo 6 .

    Articolo 5

    Gli Stati membri possono prescrivere che i bovini riproduttori di razza pura , nonchù lo sperma o gli ovuli fecondati da essi ottenuti , siano accompagnati , negli scambi intracomunitari , da un certificato genealogico conforme ad un modello stabilito secondo la procedura di cui all ' articolo 8 , soprattutto per quanto riguarda il valore sul piano zootecnico .

    Articolo 6

    1 . Sono stabiliti , secondo la procedura di cui all ' articolo 8 :

    - i metodi controllo del valore dei bovini sul piano zootecnico e di determinazione delle qualità genetiche dei bovini ;

    - i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori ;

    - i criteri di istituzione dei registri genealogici ;

    - i criteri che devono figurare nel certificato genealogico .

    2 . Fino all ' entrata in vigore delle disposizioni previste al paragrafo 1 , primo , secondo e terzo trattino :

    a ) i controlli di cui al paragrafo 1 , primo trattino , effettuati ufficialmente in ciascuno Stato membro e i registri genealogici attualmente esistenti saranno riconosciuti dagli altri Stati membri ;

    b ) il riconoscimento delle organizzazioni o associazioni di allevatori , resta soggetto alla normativa attualmente vigente negli Stati membri ;

    c ) l ' istituzione di nuovi registri genealogici dovrà continuare a rispondere alle condizioni attualmente vigenti negli Stati membri .

    Articolo 7

    Fino all ' entrata in vigore di una regolamentazione comunitaria in materia , le condizioni applicabili alle importazioni di bovini riproduttori di razza pura in provenienza dai paesi terzi non devono essere più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari .

    Gli Stati membri autorizzano , le importazioni di bovini riproduttori di razza pura in provenienza dai paesi terzi soltanto se sono accompagnati da un certificato genealogico c attesti che sono iscritti o registrati nel registro genealogico del paese terzo speditore . Deve essere fornita la prova che tali animali sono iscritti oppure registrati e idonei ad essere iscritti in un registro genealogico della Comunità .

    Articolo 8

    1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato zootecnico permanente istituito con decisione 77/505/CEE , in appresso denominato « comitato » è immediatemente consultato dal presidente , su iniziativa si quest ' ultimo o su richiesta di uno Stato membro .

    2 . In seno al comitato , si voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

    3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure de adottare . Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termite che il presidente può fissare in base all ' urgenza dei problemi in esame . Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti .

    4 . La Commissione adotta le misure e ne assicura l ' immediata applicazione , se sono conformi al parere del comitato . Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere , la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare .

    Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata .

    Se il Consiglio non procede all ' adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta , la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l ' immediata applicazione , salvo nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure .

    Articolo 9

    Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1979 e ne informano immediatemente la Commissione .

    Articolo 10

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addi 25 luglio 1977 .

    Per il Consiglio

    Il presidente

    H . Simonet

    ( 1 ) GU n . C 76 del 3 . 5 . 1974 , pag . 52 .

    ( 2 ) GU n . C 116 del 30 . 9 . 1974 , pag . 33 .

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