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Document 31977D0232

77/232/CEE: Decisione del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativa alla trasformazione di una quota di un prestito comunitario a tasso variabile in prestito a tasso fisso

OJ L 72, 19.3.1977, p. 25–26 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 10 Volume 001 P. 117 - 118

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1977/232/oj

31977D0232

77/232/CEE: Decisione del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativa alla trasformazione di una quota di un prestito comunitario a tasso variabile in prestito a tasso fisso

Gazzetta ufficiale n. L 072 del 19/03/1977 pag. 0025 - 0026
edizione speciale greca: capitolo 10 tomo 1 pag. 0117


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1977

relativa alla trasformazione di una quota di un prestito comunitario a tasso variabile in prestito a tasso fisso

( 77/232/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 397/75 del Consiglio , del 17 febbraio 1975 , relativo ai prestiti comunitari ( 1 ) , in particolare l ' articolo 2 , secondo comma , e l ' articolo 3 ,

vista la proposta della Commissione , che ha consultato a tal fine il comitato monetario ,

considerando che con decisione 76/322/CEE del Consiglio , del 15 marzo 1976 , relativa a un prestito comunitario a favore della Repubblica italiana e dell ' Irlanda ( 2 ) , la Commissione è stata autorizzata a concludere , a nome della Comunità , una serie di operazioni di prestito che formano un insieme indivisibile , fra le quali figura in particolare , secondo l ' articolo 1 , punto 4 , un prestito a tassi di interesse variabile dell ' importo di 300 milioni di dollari USA per 5 anni da parte di un sindacato bancario , e che tale prestito è stato effettivamente concluso ;

considerando che e nell ' interesse tanto della Comunità quanto degli Stati membri beneficiari di detta decisione trasformare i prestiti comunitari a tasso variabile in prestiti a tasso fisso ;

considerando che il Consiglio ha pertanto autorizzato la Commissione ad intraprendere negoziati a questo riguardo ;

considerando che tali negoziati hanno reso possibile una prima operazione di consolidamento di 100 milioni di dollari USA che è stata oggetto della decisione 76/771/CEE del Consiglio ( 3 ) ; che si ritiene possibile realizzare una nuova operazione per un uguale importo di 100 milioni di dollari USA sotto forma di un prestito bancario a tasso di interesse fisso ;

considerando che è pertanto necessario modificare le condizioni finanziarie del prestito concesso all ' Irlanda e alla Repubblica italiana ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad esercitare il diritto di rimborsare , prima della scadenza , una quota , dell ' importo di 100 milioni di dollari USA , del prestito bancario a tasso di interesse variabile di cui all ' articolo 1 , punto 4 , della decisione 76/322/CEE e ad adottare tutte le misure a tal fine necessarie .

Articolo 2

La Commissione è autorizzata ad adottare ogni misura e a preparare tutti i documenti necessari , utili o opportuni , per concludere , a nome della Comunità , un accordo di prestito in dollari USA con un sindacato bancario alle seguenti condizioni di base :

Forma del prestito : * contratto unico e globale di prestito . *

Importo totale : * 100 milioni di dollari USA . *

Rimborso : * in tre quote : *

* 25 milioni di dollari USA alla scadenza di 3 anni e mezzo ; *

* 45 milioni di dollari USA alla scadenza di 4 anni e mezzo ; *

* 30 milioni di dollari USA alla scadenza di 5 anni e mezzo . *

Pagamento

degli interessi : annuale .

Banca capofila : Algemene Bank Nederland .

Il tasso d ' interesse sarà fissato di concerto tra la Commissione , o i mandatari da essa designati , e il sindacato bancario .

Articolo 3

La Commissione è autorizzata a concludere , a nome della Comunità , con l ' Irlanda e la Repubblica italiana gli accordi necessari :

- per il rimborso , da parte di questi Stati membri , della loro quota dei proventi del prestito bancario a tasso di interesse variabile che la Comunità è tenuta a rimborsare , e

- per la concessione all ' Irlanda ed alla Repubblica italiana di un prestito corrispondente rispettivamente a 3/13 e a 10/13 dei proventi delle operazioni di prestito effettuate a norma dell ' articolo 2 , e ciò nelle stesse divise ed alle medesime condizioni della suddetta operazione .

Articolo 4

Le decisioni 76/323/CEE ( 1 ) e 76/324/CEE ( 2 ) del Consiglio , del 15 marzo 1976 , che fissano le condizioni di politica economica che devono essere osservate dall ' Irlanda e dalla Repubblica italiana , restano in vigore .

Articolo 5

Le operazioni finanziarie derivanti dalla presente decisione saranno effettuate dal Fondo europeo di cooperazione monetaria .

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , addì 14 marzo 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

D . HEALEY

( 1 ) GU n . L 46 del 20 . 2 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 77 del 24 . 3 . 1976 , pag . 12 .

( 3 ) GU n . L 265 del 29 . 9 . 1976 , pag . 27 .

( 4 ) GU n . L 77 del 24 . 3 . 1976 , pag . 15 .

( 5 ) GU n . L 77 del 24 . 3 . 1976 , pag . 16 .

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