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Document 31976L0769
Council Directive 76/769/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations
Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi
Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi
OJ L 262, 27.9.1976, p. 201–203
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 178 - 180
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 208 - 210
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 208 - 210
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 005 P. 229 - 231
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 005 P. 229 - 231
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 003 P. 133 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 003 P. 133 - 135
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009; abrogato da 32006R1907
. Latest consolidated version: 11/12/2008
Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi
Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0201 - 0203
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0178
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0208
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0208
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0229
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0229
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ( 76/769/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che tutte le regolamentazioni concernenti l ' immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi avere quale obiettivo la salvaguardia della popolazione , soprattuto delle persone che usano detti preparati e sostanze ; considerando che esse devono contribuire a proteggere l ' ambiente da tutte le sostanze e preparati che presentano caratteristiche di ecotossicità o che possono inquinarlo ; considerando che esse debbono altresì contribuire ad un ripristino , preservazione e miglioramento della qualità per la vita dell ' essere umano ; considerando che le sostanze ed i preparati pericolosi sono oggetto di regolamentazioni negli Stati membri ; che tali regolamentazioni presentano differenze per quanto riguarda le condizioni di immissione sul mercato e di uso ; che dette differenze costituiscono un ostacolo agli scambi ed hanno un ' incidenza diretta sull ' istituzione e sul funzionamento del mercato comune ; considerando che è pertanto necessario eleminare questo ostacolo ; che per conseguire tale obiettivo è indispensabile il ravvicinamento delle disposizioni legislative esistenti in materia negli Stati membri ; considerando che disposizioni relative ad alcune sostanze e preparati pericolosi sono già previste da direttive comunitarie ; che è tuttavia necessario stabilire una regolamentazione per altri prodotti , specialmente per quelli che certe organizzazioni internazionali hanno deciso di limitare , per esempio : per i defenili policlorurati ( PCB ) , al cui riguardo il consiglio decisione concernente la limitazione della produzione e dell ' impiego ; che tale misura è necessaria per prevenire l ' assorbimento di PCB da parte del corpo umano , quindi i conseguenti danni per la salute dell ' uomo ; considerando che gli esami approfonditi hanno dimostrato che i trifenili policlorurati ( PCT ) presentano rischi paragonabili a quelli causati PCB ; che , quindi , la loro immissione sul mercato ed il conseguente uso deve essere anch ' esso limitato ; considerando che sarà inoltre necessario riesaminare periodicamente l ' intera materia , allo scopo di giungere ad una progressiva completa eliminazione dei PCB e dei PCT ; considerando che l ' uso del cloruro-1-etilene ( cloruro di vinile monomero ) come agente propulsore degli aerosol presenta pericoli per la salure dell ' uomo ; che occorre quindi vietarne l ' uso , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . Fatta salva l ' applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia , la presente direttiva concerne le restrizioni all ' immissione sul mercato e all ' uso negli Stati membri della Comunità di sostanze e preparati pericolosi elencati nell ' allegato . 2 . La presente direttiva non si applica : a ) al trasporto delle sostanze e dei preparati pericolosi per ferrovia , su strada , per via fluviale , marittima od aerea , b ) alle sostanze e ai preparati pericolosi esportati verso paesi terzi , c ) alle sostanze e ai preparati in transito sottoposti a controllo doganale purchù non siano oggetto di alcuna trasformazione . 3 . A norma della presente direttiva si intendono per : a ) sostanze : gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale ovvero ottenuti mediante lavorazioni industriali ; b ) preparati : i miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze . Articolo 2 Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinchù le sostanze e i preparati pericolosi elencati in allegato possano essere immessi sul mercato od utilizzati soltanto alle condizioni ivi previste . Queste limitazioni non si applicano all ' immissione sul mercato o all ' uso a fini di ricerca , come pure di sviluppo e di analisi . Articolo 3 1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie pe conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi a partire dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 4 Gli Stati membri sono destinari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976 . Per il Consiglio Il Presidente M . van der STOEL ( 1 ) GU n . C 60 del 13 . 3 . 1975 , pag . 49 . ( 2 ) GU n . C 16 del 23 . 1 . 1975 , pag . 25 . ALLEGATO Denominazione della sostanza , dei gruppi di sostanze o di preparati * Restrizioni * 1 . - Difenili policlorurati ( PCB ) , ad eccezione dei difenili mono e diclorurati * Non sono ammessi , salvo nelle seguenti eccezioni : * - Trifenili policlorurati ( PCT ) , * 1 . Apparecchi elettrici a sistema chiuso : trasformatori , resistenze e induttanze . * - I preparati la cui percentuale in PCB o in PCT supera lo 0,1 % in peso . * 2 . Grandi condensatori ( * 1 kg di peso totale ) . * * 3 . Piccoli condensatori ( purchù la percentuale massima di cloro dei PCB sia del 43 % e che essi non contengano più del 3,5 % di difenili pentaclorurati o di difenili maggiormente clorurati ) . * * I piccoli condensatori , che non rispondono alle esigenze sopra menzionate , possono ancora essere immessi sul mercato per un anno della presente direttiva . Questa restrizione non si applica ai piccoli condensatori già in uso . * * 4 . Fluidi termovettori negli impianti caloriferi a sistema chiuso ( salvo negli impianti destinati a trattere prodotti alimentari per l ' uomo e per gli animali , prodotti farmaceutici e prodotti per uso veterinario utilizzati alla data della notifica della presente direttiva , il loro uso è ancora consentito fino al 31 dicembre 1979 , al più tardi ) . * * 5 . Fluidi idraulici per : * * a ) l ' equipaggiamento sotterraneo delle miniere ; * * b ) le macchini di servizio delle celle di fabbricazione elettrolitica dell ' alluminio , usate al momento dell ' adozione della presente direttiva , fino al 31 dicembre 1979 più tardi . * * 6 . Prodotti di base e prodotti intermedi destinati ad essere trasformati in altri prodotti che non ricadono sotto il divieto della presente direttiva . * 2 . Cloruro-1-etilene ( cloruro di vinile monomero ) . * Non è ammesso come agente propulsore degli aerosol , qualunque sia l ' impiego .